Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 652/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Luigia Fiorenza;
e
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Mauro Memmi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Parabita in data 18/09/2003 e trascritto nei
registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 37, parte II, serie
A, anno 2003). Hanno precisato che dalla loro unione è nato
[...]
(22/10/2004). Per_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, ossia:
a) I coniugi vivranno separati e ciascuno avrà diritto di regolare la propria vita privata come vorrà, senza interferenze reciproche e con reciproco rispetto.
b) Il figlio , ormai maggiorenne, sarà libero di Per_1 scegliere dove e con chi vivere, nonché stabilire autonomamente le modalità di frequentazione dei rispettivi genitori. Attualmente vive con la madre presso l'abitazione coniugale sita in SA alla via Germania n.4.
c) La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, rimane assegnata nello stato di fatto e di diritto alla SI.ra Pt_1 ed il SI. dà atto di aver prelevato dalla casa CP_1 coniugale i suoi effetti personali, rinunciando a ritirare beni mobili o altro, non avendo, per questo, nulla a pretendere dal coniuge assegnatario.
d) Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire economicamente in egual misura alle spese necessarie al mantenimento del figlio , sino a quando non avrà Per_1 raggiunto la sua indipendenza economica ed a tal fine il padre verserà € 300,00 (trecento) mensili alla SI.ra con bonifico bancario sulle coordinate che saranno Pt_1 fornite dalla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Marzo 2024. Tale somma sarà rivalutata annualmente in conformità degli Indici accertati dall'Istat per i prezzi al consumo. La prima rivalutazione decorrerà dall'anno successivo all'omologa. La SI.ra percepirà per intero l'assegno unico per il figlio. Pt_1
2 R.G.V.G. 652/2024
e) I genitori si impegnano a collaborare al fine di garantire una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni relative al figlio , quali la salute, gli Per_1 studi universitari che il figlio vorrà intraprendere, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio
. Per_1
f) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, ivi comprese le spese per l'assicurazione ed il bollo dell'auto in uso al figlio. Le spese straordinarie dovranno essere preventivate e concordate tra i genitori, con fatturazione ad entrambi, nella misura del 50% ciascuno.
g) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
h) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi danno atto che, con la firma dell'accordo di separazione, intendono definire ogni rapporto patrimoniale esistente tra di loro ed intendono sciogliere la comunione della casa coniugale sita in SA alla via Germania n.4, che come già detto è in comproprietà. L'immobile è sito al piano terra, primo e piano secondo, con box garage a piano seminterrato, distinto in Catasto al Foglio 2 particella 954 sub 1 via
Germania p.T-1-2, cat.A/3 cl.3 vani 6 e part.954 sub.2 via
Germania p.S1 cat.C/6 cl.3 mq. 92. L'appartamento ed il relativo box è stato valutato concordemente da entrambi i coniugi in € 95.000,00. La sig.ra intende acquistare Pt_1 il 50% della comproprietà della quota di spettanza del coniuge Poiché la SI.ra durante il CP_1 Pt_1 matrimonio ha apportato alla casa miglioramenti a sua cura e spese, all'atto dell'acquisto della quota del coniuge
3 R.G.V.G. 652/2024
verserà a questi il 40% del valore di stima CP_1 dell'immobile, così compensando per la restante parte il credito maturato nei confronti del coniuge cedente. In ragione di ciò la SI.ra corrisponderà al SI. Pt_1 CP_1 la somma di € 38.000,00 (trentottomila) all'atto del rogito notarile, che sarà stipulato dinanzi al Notaio di fiducia, scelto dalla SI.ra , le cui spese saranno a carico di Pt_1 quest'ultima. Le parti convengono che il rogito notarile dovrà avvenire entro 60 gg. dalla omologa delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso e che, prima del rogito, il SI. dovrà mettere a disposizione ogni CP_1 documento necessario che sarà richiesto dal Notaio, su semplice richiesta da parte della SI.ra . Pt_1
i) Le auto Opel Karl tg. FV316ZB e Peugeot 208 tg. EY558MY entrambe intestate a , quest'ultima però in Parte_1 uso al figlio , rimangono nella proprietà della Per_1 medesima SI.ra , senza alcuna rivendicazione di Pt_1 somme da parte del SI. . Controparte_1
l) Il SI. entro 30 gg. dalla firma del presente accordo, CP_1 dovrà provvedere a spostare la sua residenza dalla casa coniugale.
m) Le spese legali saranno a carico di ciascuna delle parti e gli
Avv.ti Luigia Fiorenza e Mauro A. Memmi, sottoscrivendo il presente atto, per autentica delle firme apposte in calce dalle rispettive parti, dichiarano reciprocamente di rinunziare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art.13 della L.P.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
12/08/2024).
4 R.G.V.G. 652/2024
1.3.- Con sentenza non definitiva n. 207/2024 depositata il
18/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.4.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 652/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/02/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Parabita in data 18/09/2003 tra E), Parte_2
26/02/1968) e (SA (LE), Controparte_1
26/09/1963) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parabita per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/05/2025.
5 R.G.V.G. 652/2024
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
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