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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 554.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, quale titolare dell'omonima Impresa individuale Parte_1 Parte_2
”, con Sede in Ogliastro Cilento (SA), alla Via Malagenia – Zona Industriale, P.I.
[...]
, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione dall'Avv. Carmine P.IVA_1
Vitagliano, ed elett.te dom.ta presso e nel suo studio legale, in Agropoli (SA), alla Via v. Monti, 9
Opponente
E
c.f. , con sede in Vietri sul Controparte_1 C.F._1
Mare alla Via Vallone n. 40 – P.I. 3, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce P.IVA_2 al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avv. Carlo Sica, presso lo studio del quale è domiciliato in Salerno alla Piazza R. Casalbore n.° 12
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 847/24 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
13.12.2024 e notificato l'8.01.2025, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...] della somma di € 10.910,19, oltre interessi e spese per la Controparte_1 procedura monitoria. Il menzionato credito derivava dal fatto che l'opposto, avendo svolto in favore dell'opponente attività di procacciamento d'affari , lamentava il mancato pagamento in suo favore delle seguenti fatture: 1) Fattura n. 10/2011, del 15.11.2011, di €. 2.494,41; 2) Fattura n. 11/2011, del
30.11.2011, di €. 2.409,00; 3) Fattura n. 07/2015, del 22.06.2015, di €. 892,84; 4) Fattura n. 12/2016, del 22.12.2016, di €. 1.867,45; 5) Fattura n. 13/2016, del 17.12.2016, di €. 1.434,29; 6) Fattura n.
05/2017, del 27.04.2017, di €. 1.812,20; l'opponente innanzitutto eccepiva l'incompetenza del tribunale adito, in quanto riteneva che il legislatore aveva voluto annoverare tra le controversie alle quali si applicava il rito del lavoro quelle concernenti i cosiddetti rapporti “parasubordinati” escludendo quindi quelli di tipo imprenditoriale, e nel caso di specie quelli inerenti il procacciamento di affari;
in secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il ricorso monitorio, essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c.: l'opposto infatti solo in data 08.01.2025 aveva provveduto a notificare l'impugnato decreto ingiuntivo, con cui chiedeva il pagamento di fatture relative agli anni 2011, 2015, 2016, e 2017; nel merito chiedeva venisse rilevata la mancata prova dell'esistenza del diritto vantato, attesa la genericità delle fatture stesse, visto che per ciascuna di esse non era stato chiaramente indicato ogni affare svolto per la preponente, la data di esecuzione, l'importo complessivo dell'affare, il nominativo del cliente interessato a ciascun affare, la percentuale provvigionale operata e l'importo dovuto a titolo di provvigione per ogni singolo affare: da ciò sarebbe derivata la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova documentale;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “In Via
Preliminare ad ogni Trattazione di Merito A) Dichiarare, per i motivi di cui infra, l'Incompetenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, dichiarando competente il Tribunale Ordinario di
Salerno. B) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, estinto per intervenuta Prescrizione il presunto credito vantato dalla Resistente. In Tesi e nel merito. C) Accogliere l'Opposizione, e per
l'effetto dichiarare Nullo, e comunque revocare, per le motivazioni di cui in narrativa, il CP_2
Decreto Ingiuntivo n. 847/2024 – n. 6205/2024 R.G., emesso, in data 13.12.2024, dall'On. le
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – Dott. Antonio Cantillo, Notificato in data 08.01.2025.
D) Condannare l'Opposta alle Spese, ed Onorari di Causa.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito di “Per
l'inammissibilità ovvero per il rigetto della opposizione con conferma del decreto opposto;
2. In via subordinata, ove dovessero ritenersi prescritti i crediti di cui alle prime due fatture rilasciate nell'anno 2011, condannare l'opponente al pagamento della somma residua portata dalle fatture di data successiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data delle stesse;
3. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
4. In via estremamente subordinata, ove dovesse ritenersi sussistente l'incompetenza per materia dell'adito Giudice del Lavoro, ordinare la rimessione della causa al Giudice Ordinario, competente per materia, con fissazione del termine per la riassunzione.”.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
****************
Preliminarmente va superata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla incompetenza del
Tribunale adito con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla Controparte_1
[...]
Va innanzitutto evidenziato che l'eccezione , pur sottolineando la necessità di attribuire al giudice ordinario la cognizione della controversia perchè non avente ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa , non investe soltanto la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario, ma configura una vera e propria questione di competenza , atteso che la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio comporta anche la individuazione di un diverso giudice territorialmente competente ( v. Cass.Ord. n. 19410 del 11.9.2010 ). Ed invero , soltanto laddove si ravvisi l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 , co. 1 n. 3 c.p.c. , la competenza per territorio va individuata in relazione al luogo di domicilio del titolare del rapporto , e quindi il Tribunale di Salerno , mentre , laddove si prospetti l'esistenza unicamente di un rapporto di lavoro autonomo , la competenza per territorio sarà del Tribunale ove ha sede la parte convenuta .
Ne consegue che deve essere risolta preliminarmente la questione della natura lavoristica o ordinaria della causa introdotta dalla Controparte_1
Ebbene , premesso che la competenza per materia si determina sulla base del rapporto giuridico dedotto in giudizio , non può essere posto in dubbio che , nella specie , il ricorrente abbia CP_1 adito il Giudice del lavoro sul presupposto della esistenza di un rapporto di parasubordinazione. Egli infatti prospetta , nel ricorso per decreto ingiuntivo , l'esistenza di n rapporto di “ procacciamento di affari “ , rapporto che , a suo dire , si sarebbe protratto dall'anno 2011 all'anno 2017 , con una costante attività di intermediazione svolta nell'interesse del mandante . Parte_1 Il ricorrente , dunque , prospetta nell'originario atto introduttivo i requisiti della stabilità , della personalità e della coordinazione , sì da qualificare il rapporto in termini di collaborazione coordinata e continuativa , con la conseguente competenza del giudice del lavoro ex art. 413 n. 4 c.p.c. . Ed invero la Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari, si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione .
“Le controversie relative al così detto procacciamento d'affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore non potendo, perciò, in tale senso, i qualificarsi come stabile, può, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo, e presentare perciò il carattere della continuità richiesta dal citato art.
409 n. 3 c.p.c. ai fini dell'individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie ( Cass. n. 8214/2009; Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, n.31643).
Ebbene , proprio alla luce di tale prospettazione , che non appare “prima facie “ artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge , va affermata la competenza del giudice del lavoro , e ciò a prescindere dalle contestazioni sollevate dall'opponente circa la inesistenza del rapporto dedotto .
Ciò premesso , possiamo passare ad affrontare il merito della domanda proposta dal con il CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo , per concludere nel senso della infondatezza della stessa .
Merita infatti accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente .
Ed invero , la Giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nell'affermare che , per la disciplina del rapporto di procacciatore d'affari , può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia ( v. Cass. 10 luglio 2001 n. 9327 ; Cass. 24 giugno 2005 n. 13629 ; Cass. n.
19828/2013). Come chiarito dalla Corte di Cassazione “ mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art.1742 cod. civ.), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale
("Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa").
Così inquadrato il rapporto, la prescrizione in ordine al diritto alle provvigioni è quella quinquennale ex art. 2948 cod. civ., n. 4, come ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza della Corte per quelle spettanti all'agente (Cass. 16 giugno 2003 n. 9636), ed essendo applicabili in via analogica, limitatamente alle provvigioni dovute al procacciatore di affari, le disposizioni del contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (Cass. 24 giugno
2005 n. 13629, e v. pure Cass. 9 dicembre 2003 n. 18736).
In particolare, Cass. n. 11024 del 2007 ha affermato che "il diritto dell'agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c.; altrettanto vale per il procacciatore d'affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d'agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto" .
Alla luce di tali principi, vanno pertanto dichiarati estinti per prescrizione tutti i crediti vantati dal ricorrente con riferimento all'attività di procacciatore espletata dal nell'anno 2011 ed CP_1 oggetto delle fatture n. 10/2011 e 11/2011 .
Per quanto riguarda il diritto dell'agente alle provvigioni , la prescrizione decorre infatti dal momento in cui la provvigione diventa esigibile e quindi da quando l'affare è stato concluso .
Nella specie , tuttavia , il ricorrente nulla ci dice circa gli affari conclusi per il suo tramite ed anche la causale indicata nelle fatture non fa specifico riferimento a determinati affari . Il , infatti CP_1
, si limita ad affermare che le provvigioni richieste si riferiscono a “ segnalazione vendite e gestione della clientela nell'anno 2011 “ .Non si fa alcun riferimento ad affari conclusi con l'intervenuto del procacciatore , né tanto meno di affari andati a buon fine , ma unicamente ad un'attività di segnalazione di possibili vendite , oltre che alla gestione della clientela nel corso dell'anno .
E' evidente , pertanto , che già a decorrere dalla fine dell'anno 2011 il ricorrente poteva esercitare il proprio diritto alla provvigione e quindi , decorso un quinquennio dalla fine dell'anno 2011 , il credito si è estinto per prescrizione .
Ma alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all'attività di intermediazione svolta dal nell'anno 2013 e oggetto della fattura n. 7/2015 . . CP_1
E' vero ,infatti , che con riferimento alle provvigioni maturate nel suddetto anno , il ricorrente deduce di aver inoltrato all'opponente, per il tramite del suo legale , una lettera di messa in mora , ma la notifica della predetta missiva , laddove rituale , si sarebbe comunque perfezionata quando la prescrizione era già maturata .
Se infatti , come abbiamo detto , la prescrizione cominciava a decorrere dal momento in cui il ricorrente aveva espletato la propria attività di intermediazione e gestione della clientela , con riferimento ai crediti maturati nell'anno 2013 , detta prescrizione cominciava a decorrere a partire dal gennaio 2014 e poco rileva che il ricorrente abbia emesso la fattura relativa ai suddetti crediti nell'anno 2015 , atteso che non vi è prova in atti che detta fattura sia stata trasmessa al
[...]
. Parte_1
E dunque , poiché la prima richiesta dei crediti maturati dal ricorrente nell'anno 2013 risalirebbe soltanto all'anno 2020 , anche i suddetti crediti vanno dichiarati estinti per prescrizione .
Alla luce di quanto abbiamo sopra detto , pertanto , non rimane che esaminare il credito vantato dal ricorrente con riferimento agli anni 2016 e 2017 , atteso che , per quanto riguarda i suddetti crediti , la lettera di messa in mora inoltrata dall'avv. sarebbe stata notificata prima del decorso Per_1 del quinquennio di prescrizione .Il condizionale è d'obbligo perché l'opponente impugna e contesta la R.A.R. del 3.1.2020 , allegata al fascicolo di parte opposta, sostenendo di non aver mai ricevuto né la stessa , né gli avvisi di deposito . E , l'eccezione , alla luce della documentazione prodotta in atti , appare fondata .
Come noto , l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa,
o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
BE , nella specie è documentato in datti che l'avv. , incaricato dall'interessato , si avvaleva Per_1 della possibilità di procedere alla notifica diretta per posta ,utilizzando , tra l'altro , un servizio di poste privato .
Nella specie non è quindi direttamente applicabile il disposto dell'articolo 8 l.890/82, giacché, la
Suprema Corte ha chiarito nella sentenza n. 17598/10, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall'Ufficio, "il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L.
n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Peraltro il regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento contiene - né, in considerazione dell'oggetto del regolamento, avrebbe ragione di contenere - una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dal quarto comma dell'articolo 8 l. 890/02) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Come noto , la “compiuta giacenza” è una finzione giuridica che attesta che un plico non è stato ritirato entro un certo termine prestabilito .
Vediamo cosa succede : Il postino non trova il destinatario e lascia un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere;
L'atto rimane disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale per 30 giorni;
Al termine dei 30 giorni, l'atto si considera notificato a tutti gli effetti legali, anche se non è stato ritirato.
L'originale viene restituito al mittente con l'indicazione "compiuta giacenza". La "compiuta giacenza" di un atto privato (come una raccomandata semplice) si perfeziona dopo 30 giorni di giacenza presso l'ufficio postale, a seguito di un tentativo di consegna non andato a buon fine. A differenza degli atti giudiziari che si perfezionano dopo 10 giorni, la notifica di una raccomandata semplice si considera comunque effettuata, anche se l'atto non viene ritirato,
Ciò premesso , va evidenziato che , nella specie , manca sulla ricevuta della raccomandata l'attestazione a firma dell'agente postale di avvenuta immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.
Certo , tale incombente potrebbe presumersi , atteso che viene comunque attestato un primo passaggio in data 3.1.2020 , ma manca comunque un'attestazione , con firma di responsabilità dell'agente postale , dell'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza .
Va rilevato , tra l'altro , che anche la data in cui sarebbe maturata la compiuta giacenza non consente di affermare che detto avviso di giacenza sia stato effettivamente immesso nella cassetta del destinatario .
Se è vero , infatti , che il primo passaggio veniva effettuato in data 3.1.2020 , non è possibile che la compiuta giacenza venga attestata già il 31.1.2020 , vale a dire prima che fosse decorso il termine di trenta giorni dal deposito dell'avviso di giacenza , laddove tale deposito fosse coinciso con il primo passaggio .
In definitiva questo giudicante ritiene che , a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente , l'opposto non abbia fornito sufficiente dimostrazione dell'avvenuta interruzione della prescrizione .
L'opposizione va pertanto accolta con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Sussistono tuttavia giusti motivi , in considerazione della indubbia controvertibilità delle questioni affrontate sul tema della prescrizione , per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo n. 847/2024 ;
compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 26 novembre 2025 Il Giudice
A.M.D'Antonio