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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP TA nella causa civile iscritta al n. 1196/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti EP Meglio e Bonura Fabrizia ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, viale Praga, n. 45.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n.
182.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RC Di RI ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n. 59.
- resistente -
All'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente all'8.11.2019; condanna l' Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente, nei limiti della eccepita
[...] prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate nel periodo tra l'8.11.2029 e il
1 31.03.2024 tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di addetto allo spazzamento di cui al livello A del CCNL comparto sanità con orario di lavoro di trenta ore settimanali e i compensi già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, nonché il TFR, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento;
condanna l' Controparte_1
al versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati
[...] alla retribuzione come sopra indicata;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' Controparte_1
come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di
[...]
Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, dal CP_3 Parte_2
2001 sino al 16 maggio 2013, quando la inviava la comunicazione di Parte_2 cessazione del rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; CP_4 esponeva, altresì, di aver svolto le mansioni di addetto allo spazzamento, riconducibili all'inquadramento A del CCNL di categoria, anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare “che dal 23.10.2016 al 31.03.2024, il sig. ha svolto, Parte_1 per conto e di fatto alle dipendenze dell' resistente, presso il Dipartimento Lavoro, CP_1 sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, la mansione di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del
CCRL di riferimento (versato in atti), in quanto l'attività svolta è stata caratterizzata da conoscenze di carattere generale di tipo operativo con contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi amministravi, comunque differente rispetto ad attività riconducibili alla figura di ex Pip, ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato dall'Assessorato Regionale resistente, presso il Dipartimento Lavoro, dal 23.10.2016 al 31.03.2024, ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti del Dipartimento al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dall' resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni CP_1
2 richiamate dal CCRL di appartenenza;
3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il sig. e l' resistente, ha assunto le Parte_1 Controparte_1 caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 4. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenze dell' resistente, presso il Dipartimento Lavoro, dal CP_1
23.10.2016 al 31.03.2024, tenendo in considerazione esattamente quanto percepito dal ricorrente nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento, ovvero quelle diverse mansioni superiori svolte che eventualmente verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
5. Condannare l' resistente al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 43.217,17 a titolo di differenze retributive maturate dal 23.10.2016 al 31.03.2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o quella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal sig. Parte_1 nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
6. Condannare l'Assessorato resistente al pagamento del TFR maturato sulla base delle predette differenze retributive, pari alla somma € 9.839,54 relativamente al periodo dal 23.10.2016 al 31.03.2024, oltre interessi e rivalutazione, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
7. Condannare l'Assessorato Regionale resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi in ragione CP_2 dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente ammontanti ad €
38.894,01. fino al 31.03.2024, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso
e quant'altro connesso;
8. Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 14.880,24 a titolo di risarcimento del danno per l'indebita reiterazione dei contratti a termine, secondo i principi elaborati dalle SS. UU. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, o quella maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso: Condannare l' Controparte_1
al pagamento del compenso professionale di causa”;
[...]
3 - premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
contestava, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di portiere;
- premesso che si costituiva in giudizio l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l'Assessorato convenuto al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- premesso che all'udienza del 16 ottobre 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione datoriale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
4 L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente all'8.11.2019 (cfr. diffida e messa in mora prodotte sub doc 9 del ricorso introduttivo);
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub documenti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente Parte_2 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per
5 una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dall'8 novembre 2019 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) e fino al 31.03.2024 abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di addetto allo spazzamento, di cui al livello A del CCNL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle CP_4 mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla parte ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal mese di novembre 2019 sino al
31.03.2024 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria di cui al livello A del CCNL di riferimento con orario settimanale di 30 ore - è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario di lavoro pari a 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione.
6 Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- considerato, quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR, che il rapporto di lavoro è cessato e che, quindi lo stesso deve ritenersi dovuto, atteso che gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale pretesa e che detta prova non è stata data;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
EP TA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. EP TA nella causa civile iscritta al n. 1196/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti EP Meglio e Bonura Fabrizia ed
Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, viale Praga, n. 45.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n.
182.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RC Di RI ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n. 59.
- resistente -
All'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente all'8.11.2019; condanna l' Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente, nei limiti della eccepita
[...] prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate nel periodo tra l'8.11.2029 e il
1 31.03.2024 tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di addetto allo spazzamento di cui al livello A del CCNL comparto sanità con orario di lavoro di trenta ore settimanali e i compensi già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, nonché il TFR, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento;
condanna l' Controparte_1
al versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati
[...] alla retribuzione come sopra indicata;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2025 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' Controparte_1
come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di
[...]
Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, dal CP_3 Parte_2
2001 sino al 16 maggio 2013, quando la inviava la comunicazione di Parte_2 cessazione del rapporto di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; CP_4 esponeva, altresì, di aver svolto le mansioni di addetto allo spazzamento, riconducibili all'inquadramento A del CCNL di categoria, anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare “che dal 23.10.2016 al 31.03.2024, il sig. ha svolto, Parte_1 per conto e di fatto alle dipendenze dell' resistente, presso il Dipartimento Lavoro, CP_1 sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, la mansione di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del
CCRL di riferimento (versato in atti), in quanto l'attività svolta è stata caratterizzata da conoscenze di carattere generale di tipo operativo con contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi amministravi, comunque differente rispetto ad attività riconducibili alla figura di ex Pip, ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato dall'Assessorato Regionale resistente, presso il Dipartimento Lavoro, dal 23.10.2016 al 31.03.2024, ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti del Dipartimento al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dall' resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni CP_1
2 richiamate dal CCRL di appartenenza;
3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il sig. e l' resistente, ha assunto le Parte_1 Controparte_1 caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 4. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di Parte_1 lavoro subordinato alle dipendenze dell' resistente, presso il Dipartimento Lavoro, dal CP_1
23.10.2016 al 31.03.2024, tenendo in considerazione esattamente quanto percepito dal ricorrente nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento, ovvero quelle diverse mansioni superiori svolte che eventualmente verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
5. Condannare l' resistente al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 43.217,17 a titolo di differenze retributive maturate dal 23.10.2016 al 31.03.2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, o quella maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal sig. Parte_1 nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di “addetto allo svolgimento di attività ausiliarie comprendenti i servizi di pulizia e di portierato”, appartenente alla Categoria A1 del CCRL di riferimento o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
6. Condannare l'Assessorato resistente al pagamento del TFR maturato sulla base delle predette differenze retributive, pari alla somma € 9.839,54 relativamente al periodo dal 23.10.2016 al 31.03.2024, oltre interessi e rivalutazione, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso e quant'altro connesso;
7. Condannare l'Assessorato Regionale resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi in ragione CP_2 dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente ammontanti ad €
38.894,01. fino al 31.03.2024, somme da aggiornarsi nelle more del giudizio e all'esito dello stesso
e quant'altro connesso;
8. Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 14.880,24 a titolo di risarcimento del danno per l'indebita reiterazione dei contratti a termine, secondo i principi elaborati dalle SS. UU. della Corte di
Cassazione con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, o quella maggiore o minore somma che
Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso: Condannare l' Controparte_1
al pagamento del compenso professionale di causa”;
[...]
3 - premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 convenuto, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
contestava, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di portiere;
- premesso che si costituiva in giudizio l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l'Assessorato convenuto al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- premesso che all'udienza del 16 ottobre 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la parte ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione datoriale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
4 L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente all'8.11.2019 (cfr. diffida e messa in mora prodotte sub doc 9 del ricorso introduttivo);
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub documenti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente Parte_2 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per
5 una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dall'8 novembre 2019 (dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) e fino al 31.03.2024 abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di addetto allo spazzamento, di cui al livello A del CCNL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle CP_4 mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo alla parte ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal mese di novembre 2019 sino al
31.03.2024 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria di cui al livello A del CCNL di riferimento con orario settimanale di 30 ore - è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con un orario di lavoro pari a 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione.
6 Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- considerato, quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR, che il rapporto di lavoro è cessato e che, quindi lo stesso deve ritenersi dovuto, atteso che gravava su parte convenuta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale pretesa e che detta prova non è stata data;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
EP TA
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