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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 507/2023 del ruolo generale degli Affari civili con- tenziosi della Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio a seguito di annulla- mento con sentenza della Corte di cassazione numero 40585/2022 della sentenza della
Corte di Appello di Napoli, II Sezione Penale, 3004/2021, ai soli effetti civili, riservata in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-
2023, coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf ) e (cf ), rappre-
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 sentati e difesi dagli Avv. Fabiola Iannuzzi (cf ) e Letizia Di Rub- C.F._6 bio (cf ), elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Iannuzzi C.F._7 in Capua, Via Porta Roma, 14, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione attori in riassunzione
e
1 (cf ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Antonio Quarto (cf ), elettivamente domici- C.F._8 liata nello studio del difensore in Aversa, Via Modigliani, 90, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta in riassunzione nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_2 C.F._9
Maione (cf , elettivamente domiciliato nello studio del difen- C.F._10 sore in Sant'Anastasia, Via Raffaele Viviani, 21, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, con sen- tenza del 15 giugno 2018 condannava , riconosciute le attenuanti generi- CP_2 che, alla pena di anni 1 di reclusione con la sospensione condizionale nonché al risar- cimento dei danni in favore delle parti civili , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con riconoscimento di una provvisionale CP_3 Controparte_4 Parte_3 di € 40.000,00 ciascuno, per il primo e la seconda, e di € 20.000,00 ciascuno, per le altre, in relazione alla imputazione di cui all'art. 589 cod. pen. perché “quale medico pediatra curante, per colpa grave consistita in negligenza ed imperizia nonché con comportamento professionale non corretto e adeguato allo specifico caso clinico, in particolare prescrivendo in data 16-1-2013, a seguito di contatto telefonico con i fa- miliari di , che gli rappresentavano uno stato febbrile incostante, Parte_6 associato a tosse, del detto figlio minore di anni 8, terapia farmacologica (KI sci- roppo e HE Plan supposte adulti) senza visita diretta del paziente, continuando
a somministrargli il 18-1-2023, allorquando le condizioni di salute del minore rima- nevano stazionarie, la stessa terapia farmacologica per altri 4-5 gg, reiterando tale terapia il 23-1-2013 per ulteriori 5 gg, il tutto sempre e solo telefonicamente e senza alcuna ulteriore indicazione circa la necessità di esami, ricovero, o altra terapia da praticare (nonostante gli fosse stato richiesto dai familiari del bambino) quindi re- candosi a casa del paziente senza riscontrare nulla di preoccupante, benché gli fosse stato rappresentato che da giorni il bambino avesse una temperatura sempre al di sopra della norma (il 27-1-2013, 38°), ma continuando a prescrivere la stessa terapia
2 farmacologica, somministratagli il 16-1-2013, fino al 29-1-2013, allorquando il mi- nore veniva trovato cadavere nel letto, omettendo così di adoperarsi per un solerte inquadramento nosologico della fattispecie, ovvero di porre indicazione alla ospeda- lizzazione ai familiari, concorreva a determinare il decesso per edema polmonare acuto da insufficienza respiratoria acuta per polmonite interstiziale, in soggetto già affetto da obesità grave associata a disarmonico rapporto tra sviluppo toracico ad- dominale che determinavano una ridotta riserva respiratoria”.
Nel corso del giudizio era stato conferito incarico a un collegio di periti i quali erano addivenuti alla conclusione che il piccolo fosse deceduto a causa di una pol- Pt_6 monite interstiziale di origine virale, su cui si era innestata una polmonite batterica a rapidissima evoluzione, repentinamente estesasi a tutto l'alveo polmonare. Attribui- vano a tale causa l'insufficienza respiratoria con ipossiemia e ipossia, l'insufficienza cardiocircolatoria e l'edema polmonare terminale finale osservato nell'autopsia, esclu- dendo un evento cardiaco. I periti esprimevano perplessità sulla adeguatezza della te- rapia prescritta da , evidenziando come i due farmaci, KI ed HE, CP_2 agiscano entrambi sul sistema nervoso centrale, inibendo lo stimolo della tosse senza rimuoverne le cause. Ritenevano in particolare come l'HE, contenente codeina, essendo capace di deprimere i centri respiratori, fosse sconsigliato per bambini al di sotto dei 12 anni e, anzi, controindicato nel caso in esame, essendo il paziente sovrap- peso.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 aprile 2021, depositata il 1 luglio 2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da , dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché CP_2 estinto per prescrizione il reato a lui ascritto e condannava la , responsabile CP_1 civile, in solido con l'imputato, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ivi compreso il pagamento della provvisionale liquidata e la refusione delle spese proces- suali dalle stesse sostenute in primo grado.
Ai fini della conferma della condanna al risarcimento dei danni, la Corte di Appello riteneva decisivo il comportamento serbato da il 23 gennaio ed il 28 gen- CP_2 naio.
Sulla base delle acquisizioni documentali, delle deposizioni testimoniali dei genitori della vittima e delle dichiarazioni dell'imputato, riteneva “accertato che il piccolo
[...] sin dal giorno 11 gennaio aveva febbricola (37°) e forte tosse;
solo il giorno 16 Per_1
3 la mamma aveva avvertito di tale situazione il dott. , che aveva prescritto CP_2
KI PP (un misurino per adulti 2 volte al giorno per 5-7 giorni) e HE Plan supposte (una alla sera per 3-5 giorni) e aveva rilasciato il certificato di riammissione
a scuola, attestando che il paziente era “esente da malattia contagiosa o diffusiva” e poteva perciò essere “riammesso a frequentare la comunità”. Il giorno 23 la situa- zione era peggiorata, nella misura in cui il bambino non riusciva a riposare bene la notte a causa della tosse persistente, e non era più andato a scuola (come attestato anche dal registro scolastico, che documenta assenza continuative a far data, ap- punto, dal giorno 23; la sera del 27 gennaio la febbre era salita a 38° e la mattina del giorno successivo il , recatosi a casa , dove aveva visitato anche il CP_2 Pt_1 piccolo , nipote di in quanto figlio della sorella, ma gros- Parte_1 Pt_6 somodo suo coetaneo, constatando che anche lui aveva febbre e tosse, aveva diagno- sticato a quest'ultimo un problema bronchiale prescrivendogli non solo l'HE e il
KI, ma anche il EN (cortisonico) e lo MA (antibiotico), e prospettando altresì la necessità di effettuare – qualora le condizioni non fossero migliorate – una radiografia del torace, e aveva continuato a prescrivere a dopo avergli Pt_6 auscultato le spalle e il torace senza misurargli la febbre, il KI e l'HE, che, come aveva avuto modo di constatare, non gli era stato sin lì somministrato con regolarità.
La mattina successiva, come si è detto, il piccolo veniva trovato morto nel Pt_6 letto, dopo una notte in cui – come dichiarato dalla sorella che dormiva nella sua stanza – aveva tossito molto insistentemente”.
Richiamati gli esiti della perizia collegiale disposta in primo grado, superate le in- congruenze rilevate, considerando attendibile il narrato della made del minore, la
Corte di merito ha focalizzato l'attenzione sul comportamento serbato da CP_2 proprio in data 23 gennaio, ritenendo in relazione a tale momento realizzata la negli- genza e la imperizia del medesimo, “rivelatasi determinante nella verificazione dell'evento mortale, argomentando sul punto come “il 23 gennaio, quando la mamma di lo avvisò telefonicamente del peggioramento delle condizioni del figlio Pt_6
(che infatti da quel giorno non andò più a scuola, come documentato), l'imputato non solo non visitò il bambino, ma continuò ad insistere con gli stessi medicinali senza prescrivere né una terapia antibiotica, che, indipendentemente dalla presenza di feb- bre, sarebbe stata opportuna anche solo in un'ottica preventiva, né una radiografia
o altro esame diagnostico, mirante ad approfondire le cause di una situazione
4 patologica che – a quel punto – era in atto da ben 12 giorni. È dunque proprio questo il momento nel quale – come rilevato anche nella sentenza impugnata – si è esplicata la condotta colposa rivelatasi poi determinante nella verificazione dell'evento mor- tale”.
Pur prendendo atto che i periti di ufficio, tanto nell'elaborato scritto quanto nel corso della loro audizione, hanno affermato di non potere ragionevolmente escludere “che la polmonite batterica che il 29 gennaio 2013 provocò la morte di Parte_6 non fosse ancora insorta quando, la mattina precedente, il lo visitò e che non CP_2 vi sono certezze in merito al fatto che, ove questi avesse in quell'occasione, prescritto una terapia antibiotica, non si sarebbe comunque verificato l'evento mortale”, la
Corte di Appello ha ascritto la responsabilità dell'evento al comportamento serbato da il 23 gennaio così esprimendosi: “occorre però considerare che sono gli CP_2 stessi periti a sottolineare che ben diverso sarebbe stato il discorso ove tale prescri- zione fosse avvenuta, magari unitamente a quella di una radiografia toracica che avrebbe potuto far rilevare la polmonite interstiziale, il 23 gennaio, quando come detto, vi fu un peggioramento delle condizioni tale da impedire al bambino di recarsi
a scuola”.
La Corte di cassazione, con sentenza 40585/2022, depositata il 27 ottobre 2022, ha annullato la sentenza della Corte di Appello limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec il 24 gennaio 2023,
[...]
, , , e hanno CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 adito la Corte di Appello di Napoli formulando le seguenti conclusioni: a) ammettere le prove come articolate e richieste, nonché c.t.u. quantificativa ove ritenute necessarie;
b) dichiarare e confermare la responsabilità del dott. nella causazione CP_2 dell'evento morte del piccolo con ogni conseguente provvedi- Parte_6 mento;
c) stabilire il definitivo danno patito dai genitori e sorelle dello stesso con ogni Cont conseguente provvedimento;
d) condannare la e il dott. al risarcimento CP_2 dei danni descritti nel corso del giudizio, nella misura massima ritenuta equa e di giu- stizia, o di quella maggiore o minore di giustizia, con valutazione equitativa, nei limiti Cont del valore indicato come indeterminabile;
e) condannare la e il dott. al CP_2
5 pagamento delle spese di lite e di c.t.u. di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il pre- sente giudizio di rinvio.
Si sono costituiti:
- concludendo per il rigetto delle domande attoree;
in via gradata, condi- CP_2 zionatamente alla ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo ad esso concludente, per l'accertamento e la declaratoria dell'onere risarcitorio in capo all' , stante il rapporto di convenzionamento tra esso concludente al mo- Parte_7 mento dell'evento, ai sensi degli articoli 1228 cod. civ. in combinato disposto con gli articoli 1, 14, comma 3, lett. h, e 25, comma 3, legge 833/78, nonché ex legge 438/92 e decreto legislativo 502/92, art. 8, ed in riferimento all'art. 8 Cost;
con il favore delle spese di lite del presente procedimento, nonché del giudizio di legittimità.
- la concludendo per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con CP_1 estromissione della stessa;
in via subordinata per il rigetto delle avverse domande, con declaratoria di insussistenza della colpa medica del dott. ; in accoglimento CP_2 della spiegata azione di rivalsa, per la condanna del dott. a versare ad CP_2 essa concludente quanto la stessa fosse condannata a pagare per la responsabilità del primo;
con il favore delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 18 giugno 2024, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte riservava la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
All'esito del deposito delle comparse e memorie conclusionali di replica, la Corte, ritenuta la necessità di acquisire la sentenza del Tribunale nonché la relazione peritale disposta nel corso del dibattimento di primo grado, non prodotte in atti, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14 gennaio 2025, acquisita la documentazione, le parti concludevano come da rispettive note di trattazione e la Corte riservava nuovamente la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190.
Tutte le parti costituite depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, che non presentano carattere di novità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta preliminarmente che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cpp “si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di Appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del
6 processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore danneggiato e l'imputato di convenuto danneggiante”
(Cass. 1754/2022). Quanto alla natura dell'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, “viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur ai fini, per lo più, dell'individuazione del giudice competente, che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 cpp è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cpc (Cass. 16916/2019). Ne consegue che “la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penali- stico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta
(coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civili- stico "oggettivato", riferito a un modello “standard” di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. parametrato sul cd. agente modello” (Cass.
2515/2019).
Oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, è consentita la modificazione della do- manda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, “tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione”; ferma la facoltà di “utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sotto- porli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giu- dice di cui all'art. 622 cod. proc. pen. assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento”. (Cass. 517/2020). Si è precisato peraltro da ultimo come “il giudizio innanzi alla corte d'appello civile, che si instaura a seguito di annul- lamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è un giudizio d'appello, con la conseguenza che non è consentito chiedere prove o formulare domande mai proposte dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio, perché la scelta del danneggiato da un fatto illecito di eser- citare l'azione civile nel processo penale non lo solleva dall'onere di indicare, in tale
7 sede, il fatto costitutivo della pretesa, chiarire il petitum e formulare le istanze istrut- torie” (Cass. 24047/2024).
Il giudice civile del rinvio tuttavia “conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'am- bito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di an- nullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evi- tando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, rite- nuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sop- perire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. 28011/2021). La cognizione del giu- dice civile competente in grado in appello “può estendersi all'intera pretesa risarcito- ria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio, a meno che non vi sia stata la forma- zione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.” (Cass. 15041/2020).
Delineata la cornice giuridica del giudizio di rinvio ex art. 622 cpp., occorre a questo punto porre in evidenza i principi affermati dalla sentenza rescindente cui deve unifor- marsi il giudice di rinvio.
Ha ritenuto la Corte di cassazione non privo di lacune e contraddizioni il ragionamento seguito dalla Corte di merito.
In particolare, “la motivazione glissa sulla possibilità che il medico curante, effettuata la visita, potesse rendersi conto della patologia in atto, prescrivendo una terapia di- versa da quella somministrata con effetto salvifico nei confronti del paziente, espri- mendosi a pagina 12 in termini di opportunità della somministrazione in una ottica di prevenzione”. Aggiunge come “tralasciando le incongruenze delle dichiarazioni della madre del minore, non da ultimo quelle riferite ai giorni di presenza a scuola, non coincidenti con le risultanze del registro scolastico prodotto dalla difesa, era ne- cessario verificare l'incidenza della condotta omissiva del sanitario sull'evento rea- lizzatosi. La condotta negligente ed imperita, infatti, non può fondare ex se l'addebito di responsabilità, essendo necessario verificare che essa si sia innestata sul decorso fattuale, determinando o contribuendo a determinare l'evento. Occorre quindi
8 individuare la condotta doverosa omessa e figurarsi quale esito avrebbe sortito sulla determinazione dell'evento finale ove fosse stata adottata in positivo”. Anche con ri- ferimento alla condotta del 28 gennaio “il ragionamento controfattuale è solo appa- rente e mal si concilia con le risultanze della perizia”.
Ha infine rilevato la Corte di Cassazione come “a parte la considerazione che il giorno
23 gennaio, come risulta dal registro scolastico, il si recò a scuola, rimane Pt_1 del tutto sfornito di logico sostegno l'assunto della capacità salvifica del comporta- mento doveroso individuato: non si dice se i sintomi presenti all'epoca fossero in grado di indurre il medico ad ipotizzare la malattia che determinò la morte del mi- nore e se l'adozione dei rimedi ipotizzati potesse scongiurare l'evento, tanto più che, soltanto poche righe prima, come già detto, la stessa Corte di merito, proprio con riferimento alla condotta serbata in data 23 gennaio di è espressa in termini di “op- portunità” e di finalizzazione “preventiva” della somministrazione dell'antibiotico”.
L'azione risarcitoria esperita dagli attuali attori in riassunzione nel separato pro- cesso penale è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accerta- mento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quanti- tativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (Cass. 16199/2024). Mette conto soggiungere come
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass.
3704/2018). Anche la sentenza rescindente rammenta come “non è sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità in materia di reati colposi, determinare i con- torni di un comportamento corrispondente alla violazione di una norma cautelare
(in questo caso omessa diagnosi della polmonite;
somministrazione di una terapia
9 inadeguata), ma è necessario che tale violazione si innesti sul decorso causale deter- minando il tipo di evento che la norma violata mira a scongiurare”.
Ora, esattamente deducono gli attori in riassunzione che “il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e il decesso del paziente va accertato in sede civile sulla base della preponderante evidenza di quali sarebbero state le conseguenze se, al posto dell'omissione, il medico avrebbe posto in atto il comportamento di cui si lamenta la mancanza”. Aggiungono che “il dr. mancò di una tempestiva diagnosi per CP_2 scongiurare la morte del piccolo , fatti avvalorati sia dai tecnici delle parti dan- Per_2 neggiate sia dai periti nominati dal Tribunale, in sede penale, i quali hanno affermato e confermato, in termini di ragionevole certa probabilità la sussistenza di un nesso cau- sale tra il comportamento omissivo del dr. e l'evento morte verificatosi”. Pre- CP_2 cisano, richiamando la motivazione della sentenza cassata, che il “dr. avrebbe CP_2 dovuto visitare il bimbo almeno a far data dal 23 gennaio, giorno in cui a Parte_6
risale la febbre al punto da non consentirgli di andare a scuola, e prescrivergli
[...] una radiografia al torace e somministrargli immediatamente una terapia antibiotica, cosicché incontrovertibilmente l'organismo sarebbe stato certamente coperto da infe- zioni batteriche, con la conseguenza che la polmonite sovrapposta, che ha poi provo- cato l'aggravamento delle condizioni del piccolo fino alla sua morte, non Pt_6 sarebbe insorta o, comunque, aggredita fin dalla sua insorgenza, sarebbe stata agevol- mente debellata”. Concludono che “seppur si contesti che non si conosce il momento preciso in cui sia insorta la polmonite batterica, la condotta negligente del medico e l'inadempienza del dottore sono sufficientemente idonee a poter affermare che se la sequenza dei fatti e delle condotte fosse stata diversa, non sarebbe Parte_6 morto”.
Trattasi di argomentazioni non efficacemente contrastate dai convenuti, segnatamente da , sul piano della ricostruzione fattuale, avuto riguardo alla circostanza, CP_2 da quest'ultimo recisamente contestata, di essere stato contattato dai congiunti di
[...]
il 18 ed il 23 gennaio. Allega il convenuto di avere in realtà Persona_3 CP_2 visitato il 16 gennaio presso il proprio studio pediatrico, nonché il Parte_6
28 gennaio a domicilio – quando era stato richiesto il suo intervento per visitare
[...]
, nipote di – senza alcuna prescrizione riscontrando CP_5 Parte_6 la mancanza di sintomi. Tuttavia, non colgono nel segno le contestazioni formulate dal convenuto in punto di attendibilità dell'attrice in riassunzione CP_2 Pt_2
10 sulle cui propalazioni poggia principalmente la prospettazione attorea. La Pt_2 versione fornita in dibattimento dalla attrice in riassunzione non pre- Parte_2 senta in realtà insuperabili incongruenze rispetto al contenuto della querela, in cui la stessa non accenna ad alterazioni della temperatura corporea del figlio non- Pt_6 ché alle risultanze documentali, con particolare riguardo alla presenza a scuola del fi- glio il 23 gennaio, circostanza definitivamente esclusa dalla Corte di cassa- Pt_6 zione. In disparte il rilievo che già nel rendere dichiarazioni, quale persona informata dei fatti, non ha mancato di riferire di avere “notiziato il pediatra” an- Parte_2 che prima del 28 gennaio come deducono gli attori in riassunzione, che pure argomen- tano, quanto ai contestati contatti telefonici successivi al 16 gennaio, come il convenuto
, pur avendone interesse a fronte della contestazione formulata nei suoi CP_2 confronti, giammai “ebbe mai a produrre/richiedere i tabulati telefonici relative alla sue utenze telefoniche per fornire la dimostrazione che alcuna chiamata ebbe più a ri- cevere dopo il 16.01”, indipendentemente dalla mancata acquisizione documentale ai sensi dell'art. 507 cpp.
In realtà l'attrice in riassunzione ha precisato – del tutto comprensibil- Parte_2 mente, trattandosi di particolari il cui livello di dettaglio è tale da non consentire la conservazione di un ricorso preciso – di non ricordare con esattezza i giorni in cui il figlio non aveva frequentato la scuola, nonché quante volte aveva comunque Pt_6 somministrato, ancorché non quotidianamente al figlio nell'arco di 12 giorni Pt_6 la prescritta supposta HE Plan;
ha precisato altresì di avere comunicato verbal- mente al convenuto l'esito degli esami relativi ad un precedente ricovero CP_2 del figlio non già di avere mostrato al convenuto una cartella Pt_6 CP_2 clinica rilasciata alcuni giorni dopo il decesso. Ha ribadito inoltre di avere contattato telefonicamente il convenuto anche il 18 ed il 23 gennaio perché preoc- CP_2 cupata dalla tosse secca e persistente, oltre che dal rialzo, ancorché non marcato, poi peggiorato dal 27 gennaio, della temperatura corporea, sintomi, ad ogni modo, en- trambi riferiti. La circostanza che il bambino sia andato a scuola il giorno 23 gennaio, come risulta dal registro scolastico e sulla quale si appunta, in particolar modo, la di- fesa convenuta, non ha, in realtà pregnante rilievo. Fu, infatti, la maestra a riferire che era assente e a partire dal 23 gennaio mentre la madre ha riferito Parte_6 che il 23 gennaio, non migliorando, e anzi aggravandosi la condizione del figlio, con- tattò il pediatra. Peraltro, la circostanza di un peggioramento delle condizioni del
11 bambino trova riscontro proprio nel registro di classe scolastico dal quale si evince con certezza un'assenza continuativa a partire dal successivo giorno 24 gennaio 2013.
In sintesi, la ricostruzione dei fatti fornita dalla attrice in riassunzione Parte_2 non presta il fianco a significative contestazioni sul piano della credibilità ed è sorretta da riscontri esterni;
oltre all'assenza continuativa da scuola a partire dal 24 gennaio, può menzionarsi, altresì, la corrispondenza tra la durata della terapia prescritta il 16 gennaio (5/7 gg per il KI e 3/5 gg per HE Plan), con le chiamate che la madre ha effettuato al pediatra il 18 e 23 gennaio, in particolare, si rileva che il 19 gennaio il bambino risulta assente a scuola, corroborando ulteriormente la tesi che il giorno pre- cedente lo stato di salute non fosse rassicurante al punto da contattare il pediatra, così come assenza da scuola vi fu, ogni giorno, come detto, dal 24 gennaio in poi. Peraltro, la concreta rilevanza del profilo in discussione sarebbe quantomeno sminuita alla luce del rilievo della Corte di Appello che la condotta del convenuto Controparte_6 rispetto alla verificazione dell'evento mortale ha avuto luogo dopo il 23 gennaio,
[...] stante la insistenza sugli stessi farmaci, senza terapia antibiotica, né esami atti ad ap- profondire una situazione patologica in atto da 12 giorni, pacificamente a conoscenza del convenuto dal 16 gennaio, data in cui egli, per sua stessa ammissione, CP_2 rilevò nel minore presso il suo studio la presenza di tosse, prescrivendo la nota terapia e redigendo il certificato per la riammissione a scuola. La circostanza, riferita dal padre, che abbia svolto non precisate attività ludiche il 28 gennaio certo Parte_6 non esclude la presenza della febbre.
Sono ravvisabili convincenti elementi di valutazione atti ad integrare secondo le in- dicazioni della sentenza rescindente, l'ordito motivazionale della sentenza cassata, po- sto che va disatteso, giusta le considerazioni che precedono, l'assunto del convenuto che le valutazioni dei consulenti del PM e dei periti non potrebbero “co- CP_2 stituire una solida base sulla quale ricostruire in termini certi la vicenda”, giacché “ba- sate essenzialmente su dichiarazioni quanto mai incerte e prive di granitica attendibi- lità”. Né è esatto l'assunto del convenuto che nessuno dei periti “ha detto CP_2 se i sintomi presenti all'epoca fossero in grado di indurre il medico ad ipotizzare la malattia che determinò la morte del minore e se l'adozione dei rimedi ipotizzati potesse scongiurare l'evento”.
Giova chiarire che la relazione del Dr. effettuata in sede di ATP, per la quale CP_7 entrambi i convenuti insistono nell'ammissione già chiesta nel processo penale, non ha
12 alcun aspetto dirimente giacché le conclusioni alle quali è giunto l'ausiliario devono ritenersi superate dalla perizia collegiale disposta in dibattimento, nel corso della quale il collegio di periti ha visionato i vetrini dei reperti istologici, escludendo categorica- mente un interessamento cardiaco. Il Prof. durante la propria deposizione il Per_4 giorno 24 novembre 2017, pagg. 6 e ss, ha escluso al 100% che dall'esame del reperto istologico emergesse una miocardite.
Tanto a tacer del fatto che il Dr. a riprova della estrema superficialità con la CP_7 quale il bambino era stato da sempre seguito, così si è espresso quanto al complessivo contegno del pediatra: “In merito poi al comportamento del pediatra dott. CP_2 nell'assistenza al piccolo paziente nel corso della sua breve esistenza di certo questa è connotata da negligenza, infatti non solo non vi è mai il rilievo del criptorchidismo, ma anche il rilievo e le relative indicazioni di approfondimento diagnostico dell'obe- sità e del diabete, quali patologie ascrivibili nel loro insieme ad una possibile sin- drome genetica.
Anche i bilanci della salute che il pediatra compilava nei tempi opportuni non pos- sono essere ritenuti esaustivi in quanto lo stesso sanitario certificava di un bambino sano in presenza di un aumento ponderale manifestamente non in linea con l'età del minore. Dato che già di per sé avrebbe richiesto una maggiore attenzione con un ap- profondimento diagnostico puntiglioso”.
Tornando alle risultanze della perizia, il Prof. , dopo aver chiarito che la Parte_8 tosse è un sintomo che non doveva essere messo a tacere, in quanto meccanismo di difesa che aiuta a superare la malattia attraverso le difese naturali (pag. 12 e ss trascri- zioni), precisava, altresì, che il trattamento farmacologico somministrato era molto forte, sconsigliato sin dal 1997 nei bambini, militando, dunque, per la presenza di una tosse talmente forte da abbattere il bambino, impedendogli di dormire e mangiare e, che comunque, non avrebbe dovuto essere prescritto in dose per adulti, poiché il me- tabolismo dei bambini opera diversamente. Il trattamento era stato certamente som- ministrato poiché l'esame tossicologico aveva rilevato tracce di codeina e morfina.
Il Prof. , a domanda del giudice, riferiva che dopo 7 gg la codeina avrebbe Parte_8 dovuto far effetto (pag. 15).
Proseguendo nell'esame, il Prof. riferiva che la polmonite interstiziale è di Per_4 difficile diagnosi, soprattutto in soggetto obeso (pag. 18), e il Prof. spiegava Parte_8 che “ …se la tosse non passa qualcosa c'è…”, chiarendo che un possibile indicatore della
13 polmonite interstiziale è il conteggio degli atti respiratori. Infatti, vi può essere un au- mento della frequenza del respiro pur in assenza di febbre o altri sintomi. Il perito pre- cisava anche (pag. 21) che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e diversi esperti con- siderano che per un bambino con tosse e polipnea è consigliata la somministrazione di antibiotico, poiché il rischio che possa avere la polmonite è decisamente elevato.
Lo specialista in pediatria è stato estremamente chiaro nell'affermare che il bambino avrebbe dovuto essere visitato dopo 3/5 gg, se la tosse permaneva (pag. 29-30) e, a domanda della parte civile, rispondeva “… il dottore avrebbe dovuto visitare il bam- bino … poi considerare il tutto … avrebbe avuto un insieme di sintomi, di anamnesi, di dati diciamo anche oggettivi … non passava, 7 giorni di terapia per cui avrebbe dovuto decidere, secondo la maggior parte degli esperti, di iniziare la terapia anti- biotica, avrebbe dovuto, insomma prudentemente a fronte di questo insieme di cose che lui avrebbe potuto verificare, iniziare la terapia antibiotica oppure fare una la- stra e poi comunque iniziare la terapia antibiotica … quello che doveva fare era dare
l'antibiotico” (pag. 31).
Il Prof. , rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, ha, altresì, Parte_8 riferito che il pediatra avrebbe dovuto allarmarsi per il permanere della tosse anche ove la terapia prescritta a base di codeina non fosse stata somministrata con regolarità, ribadendo che l'antibiotico avrebbe dovuto essere somministrato già il 23 gennaio, poiché “la causa principale della polmonite interstiziale … è il microplasma pneumo- nioco … che è una forma intermedia tra virus e batterio … è sensibile alla terapia antibiotica con macrolidi e quindi … se avesse iniziato quella terapia sarebbe stata una cosa molto utile per il bambino. Nel nostro caso il discorso è che non avendo la visita non possiamo essere sicuri al 100%, a livello di probabilità quello che io penso
è che dopo questo periodo prolungato, che va dall'11 al 23, di 12 giorni, è probabile ma non certo che qualche sintomo ci fosse stato” (pag. 44 e 45).
Mette appena in conto, al fine di ulteriormente valutare l'attendibilità delle dichia- razioni materne, che sempre il Prof. ha confermato che il riscontro dell'esi- Parte_8 stenza della polmonite batterica rende credibile il racconto della madre del rialzo feb- brile a 38° (pag. 24 trascrizioni).
In conclusione, quindi, il riesame del compendio probatorio consente di affermare come la visita del bambino, già il 23 gennaio 2013, e la somministrazione di antibiotico,
a causa di una tosse persistente da oltre 12 giorni e di severità tale da richiedere la
14 prescrizione di codeina, fossero atti non solo opportuni ma dovuti e necessari, i quali, con elevata probabilità, avrebbero impedito che , soggetto, tra l'al- Parte_6 tro, fragile in ragione della condizione di obesità e diabete di tipo 2, contraesse la pol- monite batterica che lo ha condotto alla morte, con conseguente responsabilità del me- dico per l'evento infausto.
Il danno da liquidarsi in favore dei congiunti, in assenza di allegazioni ulteriori ri- spetto alla immane sofferenza per la perdita del proprio caro, va determinato con rife- rimento alle Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la quantificazione del danno da cd perdita parentale, aggiornate da ultimo nel 2024, quindi, tenuto conto dell'età della giovanissima vittima, 8 anni, dell'età e del numero dei congiunti che compongono il nucleo familiare originario, della convivenza e di un'intensità media della relazione, come emersa nel corso del dibattimento di primo grado:
- in favore di , padre, dell'età di 50 anni all'epoca dell'evento, 20 punti Parte_1 per l'età del congiunto, 28 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 64 punti, valore punto base € 3.911,00, ovvero € 308.969,00 all'attualità;
- in favore di , madre, dell'età di 46 anni all'epoca dell'evento, 20 punti Controparte_8 per l'età del congiunto, 28 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 64 punti, valore punto base € 3.911,00, € 308.969,00 all'attualità;
- in favore di , sorella, dell'età di 25 anni all'epoca dei fatti, valore punto Parte_3 base € 1.698,00, 18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 20 punti per la convivenza tra il congiunto e la vittima, 15 punti per l'intensità della rela- zione, per un totale di 58 punti, € 123.954,00 all'attualità;
- in favore di , sorella, dell'età di 21 anni all'epoca dei fatti, valore punto Controparte_4 base € 1.698,00, 18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 20 punti per la convivenza tra il congiunto e la vittima, 15 punti per l'intensità della rela- zione, per un totale di 58 punti, € 123.954,00 all'attualità;
- in favore di dell'età di 26 anni all'epoca dei fatti e per la quale, sola, Parte_5 manca del tutto prova della convivenza con il congiunto, valore punto base € 1.698,00,
18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 38 punti, € 89.994,00 all'attualità.
15 Sulle somme devalutate alla data dell'evento lesivo, 29 gennaio 2013, e via via anno per anno rivalutate, saranno, inoltre, dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale data e sino all'effettivo soddisfo sulle somme così complessivamente determinate saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Occorre, a questo punto, vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (più Cont propriamente titolarità) sollevata dalla difesa dell' che va disattesa.
La Corte di cassazione con la recente pronuncia 14846/2024 ha richiamato, in processo a oggetto eventi verificatisi come nel presente caso nell'anno 2013, i principi posti dalla
Sezioni Unite con sentenza 6243/2015, espressamente citatone un significativo pas- saggio motivazionale: “Il diritto soggettivo dell'utente del S.S.N. all'assistenza medico- generica ed alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti normativamente
(dapprima, dal piano sanitario nazionale e, poi, dai LEA), nasce, dunque, diretta- Cont mente dalla legge ed è la legge stessa ad individuare la come soggetto tenuto ad erogarla, avvalendosi di “personale” medico alle proprie dipendenze ovvero in rap- porto di convenzionamento (avente natura di rapporto di lavoro autonomo “parasu- bordinato”). Il medico convenzionato, scelto dall'utente iscritto al S.S.N. nei confronti Cont della in un novero di medici già selezionati nell'accesso al rapporto di conven- zionamento e in un ambito territoriale delimitato, è obbligato (e non può rifiutarsi, Cont salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa
a prestare l'assistenza medico-generica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale
o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con l'utente), il quale rap- presenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, Cont della (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dell'utente). Le prestazioni di assistenza medico-generica, che sono parte dei livelli uniformi (e, poi, dei LEA) da garantirsi agli utenti del S.S.N., sono, infatti, finanziate dalla fiscalità generale, alla quale concorrono tutti i cittadini con il versamento di una imposta”.
La Corte ha poi, confermato chein “In linea con la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, Cass. n. 6243 del 2015 qualifica il rapporto di convenzionamento in termini di parasubordinazione (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 27782 del 2021)”, riaf- Cont fermando il principio per il quale “La è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per
16 legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle pro- prie dipendenze o in rapporto di convenzionamento”. Cont L' pertanto, dovrà rispondere in solido con il medico delle conseguenze dannose del fatto. Cont Infine, la domanda di rivalsa formulata dall' ei confronti del medico va dichia- rata inammissibile per il carattere di novità poiché, come correttamente rilevato dalla difesa di “…il giudizio di rinvio è ritenuto un procedimento “chiuso”, CP_2 teso ad ottenere una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, ed in esso è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum come risultante dai precedenti gradi di merito. Pertanto, l'azione di rivalsa avanzata dall'altro convenuto andrà di- sattesa in quanto inammissibile nel presente giudizio”.
La Corte di Cassazione ha, da ultimo, con la già menzionata ordinanza 24047/2024, ribadito che “In ogni caso il giudizio dinanzi al giudice civile previsto dall'art. 622
c.p.p. è un giudizio d'appello, e nel giudizio d'appello non è consentito modificare le domande o le richieste istruttorie formulate in primo grado” nonché che “… gli svi- luppi successivi del processo comportino la traslazione del giudizio ex art. 622
c.p.p. dinanzi al giudice civile in grado di appello, l'applicazione delle regole del giu- dizio di impugnazione impediscono di chiedere prove o formulare domande mai pro- poste dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio”.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del grado legitti- mità, il cui regolamento è stato demandato a questa Corte, possono essere integral- mente compensate mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza e si li- quidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore complessivo della lite, ricompreso nello scaglione di valore da €
520.001,00 a € 1.000.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corri- spondente scaglione di valore tariffario in € 545,00 per esborsi ed € 13.078,00 per onorari, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso for- fettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difen- sori, Avv.ti Fabiola Iannuzzi e Letizia di Rubbo, dichiaratesi antistatarie. Nei rapporti tra e , tenuto conto della sostanziale identità di posizione CP_2 CP_1
17 processuale con riguardo alla principale domanda, le spese del grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da
, , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 seguito di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, ai sensi degli artt. 392 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., pronunciato dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 40585/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'evento lesivo occorso il 29 CP_2 gennaio 2013 e lo condanna, in solido con la , in persona del legale rappre- CP_1 sentante protempore, al risarcimento dei danni liquidati, in favore di Parte_1
e , in € 308.969,00 ciascuno, in favore di e Parte_2 Controparte_4 Pt_3 in € 123.954,00 ciascuna, in favore di in € 89.994,00, oltre inte-
[...] Parte_5 ressi legali dalla data dell'evento lesivo sulla somma, a tale epoca devalutata e, via via, anno per anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
dalla pub- blicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti, sugli importi così complessivamente determinati, i soli interessi al tasso legale;
2) dichiara inammissibile la domanda di rivalsa formulata dall' nei con- CP_1 fronti di;
CP_2
3) compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
4) condanna e , in persona del legale rappresentante protem- CP_2 CP_1 pore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1
, e liquidate
[...] Parte_2 Parte_5 Controparte_4 Parte_3 in € 545,00 per esborsi ed € 13.078,00 per onorari, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Fabiola Iannuzzi e Letizia di Rubbo, di- chiaratesi antistatarie;
compensa integralmente le spese del grado tra e CP_2
. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 507/2023 del ruolo generale degli Affari civili con- tenziosi della Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio a seguito di annulla- mento con sentenza della Corte di cassazione numero 40585/2022 della sentenza della
Corte di Appello di Napoli, II Sezione Penale, 3004/2021, ai soli effetti civili, riservata in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-
2023, coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf ) e (cf ), rappre-
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 sentati e difesi dagli Avv. Fabiola Iannuzzi (cf ) e Letizia Di Rub- C.F._6 bio (cf ), elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Iannuzzi C.F._7 in Capua, Via Porta Roma, 14, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione attori in riassunzione
e
1 (cf ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Antonio Quarto (cf ), elettivamente domici- C.F._8 liata nello studio del difensore in Aversa, Via Modigliani, 90, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta in riassunzione nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_2 C.F._9
Maione (cf , elettivamente domiciliato nello studio del difen- C.F._10 sore in Sant'Anastasia, Via Raffaele Viviani, 21, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, con sen- tenza del 15 giugno 2018 condannava , riconosciute le attenuanti generi- CP_2 che, alla pena di anni 1 di reclusione con la sospensione condizionale nonché al risar- cimento dei danni in favore delle parti civili , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e con riconoscimento di una provvisionale CP_3 Controparte_4 Parte_3 di € 40.000,00 ciascuno, per il primo e la seconda, e di € 20.000,00 ciascuno, per le altre, in relazione alla imputazione di cui all'art. 589 cod. pen. perché “quale medico pediatra curante, per colpa grave consistita in negligenza ed imperizia nonché con comportamento professionale non corretto e adeguato allo specifico caso clinico, in particolare prescrivendo in data 16-1-2013, a seguito di contatto telefonico con i fa- miliari di , che gli rappresentavano uno stato febbrile incostante, Parte_6 associato a tosse, del detto figlio minore di anni 8, terapia farmacologica (KI sci- roppo e HE Plan supposte adulti) senza visita diretta del paziente, continuando
a somministrargli il 18-1-2023, allorquando le condizioni di salute del minore rima- nevano stazionarie, la stessa terapia farmacologica per altri 4-5 gg, reiterando tale terapia il 23-1-2013 per ulteriori 5 gg, il tutto sempre e solo telefonicamente e senza alcuna ulteriore indicazione circa la necessità di esami, ricovero, o altra terapia da praticare (nonostante gli fosse stato richiesto dai familiari del bambino) quindi re- candosi a casa del paziente senza riscontrare nulla di preoccupante, benché gli fosse stato rappresentato che da giorni il bambino avesse una temperatura sempre al di sopra della norma (il 27-1-2013, 38°), ma continuando a prescrivere la stessa terapia
2 farmacologica, somministratagli il 16-1-2013, fino al 29-1-2013, allorquando il mi- nore veniva trovato cadavere nel letto, omettendo così di adoperarsi per un solerte inquadramento nosologico della fattispecie, ovvero di porre indicazione alla ospeda- lizzazione ai familiari, concorreva a determinare il decesso per edema polmonare acuto da insufficienza respiratoria acuta per polmonite interstiziale, in soggetto già affetto da obesità grave associata a disarmonico rapporto tra sviluppo toracico ad- dominale che determinavano una ridotta riserva respiratoria”.
Nel corso del giudizio era stato conferito incarico a un collegio di periti i quali erano addivenuti alla conclusione che il piccolo fosse deceduto a causa di una pol- Pt_6 monite interstiziale di origine virale, su cui si era innestata una polmonite batterica a rapidissima evoluzione, repentinamente estesasi a tutto l'alveo polmonare. Attribui- vano a tale causa l'insufficienza respiratoria con ipossiemia e ipossia, l'insufficienza cardiocircolatoria e l'edema polmonare terminale finale osservato nell'autopsia, esclu- dendo un evento cardiaco. I periti esprimevano perplessità sulla adeguatezza della te- rapia prescritta da , evidenziando come i due farmaci, KI ed HE, CP_2 agiscano entrambi sul sistema nervoso centrale, inibendo lo stimolo della tosse senza rimuoverne le cause. Ritenevano in particolare come l'HE, contenente codeina, essendo capace di deprimere i centri respiratori, fosse sconsigliato per bambini al di sotto dei 12 anni e, anzi, controindicato nel caso in esame, essendo il paziente sovrap- peso.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 aprile 2021, depositata il 1 luglio 2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da , dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché CP_2 estinto per prescrizione il reato a lui ascritto e condannava la , responsabile CP_1 civile, in solido con l'imputato, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ivi compreso il pagamento della provvisionale liquidata e la refusione delle spese proces- suali dalle stesse sostenute in primo grado.
Ai fini della conferma della condanna al risarcimento dei danni, la Corte di Appello riteneva decisivo il comportamento serbato da il 23 gennaio ed il 28 gen- CP_2 naio.
Sulla base delle acquisizioni documentali, delle deposizioni testimoniali dei genitori della vittima e delle dichiarazioni dell'imputato, riteneva “accertato che il piccolo
[...] sin dal giorno 11 gennaio aveva febbricola (37°) e forte tosse;
solo il giorno 16 Per_1
3 la mamma aveva avvertito di tale situazione il dott. , che aveva prescritto CP_2
KI PP (un misurino per adulti 2 volte al giorno per 5-7 giorni) e HE Plan supposte (una alla sera per 3-5 giorni) e aveva rilasciato il certificato di riammissione
a scuola, attestando che il paziente era “esente da malattia contagiosa o diffusiva” e poteva perciò essere “riammesso a frequentare la comunità”. Il giorno 23 la situa- zione era peggiorata, nella misura in cui il bambino non riusciva a riposare bene la notte a causa della tosse persistente, e non era più andato a scuola (come attestato anche dal registro scolastico, che documenta assenza continuative a far data, ap- punto, dal giorno 23; la sera del 27 gennaio la febbre era salita a 38° e la mattina del giorno successivo il , recatosi a casa , dove aveva visitato anche il CP_2 Pt_1 piccolo , nipote di in quanto figlio della sorella, ma gros- Parte_1 Pt_6 somodo suo coetaneo, constatando che anche lui aveva febbre e tosse, aveva diagno- sticato a quest'ultimo un problema bronchiale prescrivendogli non solo l'HE e il
KI, ma anche il EN (cortisonico) e lo MA (antibiotico), e prospettando altresì la necessità di effettuare – qualora le condizioni non fossero migliorate – una radiografia del torace, e aveva continuato a prescrivere a dopo avergli Pt_6 auscultato le spalle e il torace senza misurargli la febbre, il KI e l'HE, che, come aveva avuto modo di constatare, non gli era stato sin lì somministrato con regolarità.
La mattina successiva, come si è detto, il piccolo veniva trovato morto nel Pt_6 letto, dopo una notte in cui – come dichiarato dalla sorella che dormiva nella sua stanza – aveva tossito molto insistentemente”.
Richiamati gli esiti della perizia collegiale disposta in primo grado, superate le in- congruenze rilevate, considerando attendibile il narrato della made del minore, la
Corte di merito ha focalizzato l'attenzione sul comportamento serbato da CP_2 proprio in data 23 gennaio, ritenendo in relazione a tale momento realizzata la negli- genza e la imperizia del medesimo, “rivelatasi determinante nella verificazione dell'evento mortale, argomentando sul punto come “il 23 gennaio, quando la mamma di lo avvisò telefonicamente del peggioramento delle condizioni del figlio Pt_6
(che infatti da quel giorno non andò più a scuola, come documentato), l'imputato non solo non visitò il bambino, ma continuò ad insistere con gli stessi medicinali senza prescrivere né una terapia antibiotica, che, indipendentemente dalla presenza di feb- bre, sarebbe stata opportuna anche solo in un'ottica preventiva, né una radiografia
o altro esame diagnostico, mirante ad approfondire le cause di una situazione
4 patologica che – a quel punto – era in atto da ben 12 giorni. È dunque proprio questo il momento nel quale – come rilevato anche nella sentenza impugnata – si è esplicata la condotta colposa rivelatasi poi determinante nella verificazione dell'evento mor- tale”.
Pur prendendo atto che i periti di ufficio, tanto nell'elaborato scritto quanto nel corso della loro audizione, hanno affermato di non potere ragionevolmente escludere “che la polmonite batterica che il 29 gennaio 2013 provocò la morte di Parte_6 non fosse ancora insorta quando, la mattina precedente, il lo visitò e che non CP_2 vi sono certezze in merito al fatto che, ove questi avesse in quell'occasione, prescritto una terapia antibiotica, non si sarebbe comunque verificato l'evento mortale”, la
Corte di Appello ha ascritto la responsabilità dell'evento al comportamento serbato da il 23 gennaio così esprimendosi: “occorre però considerare che sono gli CP_2 stessi periti a sottolineare che ben diverso sarebbe stato il discorso ove tale prescri- zione fosse avvenuta, magari unitamente a quella di una radiografia toracica che avrebbe potuto far rilevare la polmonite interstiziale, il 23 gennaio, quando come detto, vi fu un peggioramento delle condizioni tale da impedire al bambino di recarsi
a scuola”.
La Corte di cassazione, con sentenza 40585/2022, depositata il 27 ottobre 2022, ha annullato la sentenza della Corte di Appello limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec il 24 gennaio 2023,
[...]
, , , e hanno CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 adito la Corte di Appello di Napoli formulando le seguenti conclusioni: a) ammettere le prove come articolate e richieste, nonché c.t.u. quantificativa ove ritenute necessarie;
b) dichiarare e confermare la responsabilità del dott. nella causazione CP_2 dell'evento morte del piccolo con ogni conseguente provvedi- Parte_6 mento;
c) stabilire il definitivo danno patito dai genitori e sorelle dello stesso con ogni Cont conseguente provvedimento;
d) condannare la e il dott. al risarcimento CP_2 dei danni descritti nel corso del giudizio, nella misura massima ritenuta equa e di giu- stizia, o di quella maggiore o minore di giustizia, con valutazione equitativa, nei limiti Cont del valore indicato come indeterminabile;
e) condannare la e il dott. al CP_2
5 pagamento delle spese di lite e di c.t.u. di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso il pre- sente giudizio di rinvio.
Si sono costituiti:
- concludendo per il rigetto delle domande attoree;
in via gradata, condi- CP_2 zionatamente alla ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo ad esso concludente, per l'accertamento e la declaratoria dell'onere risarcitorio in capo all' , stante il rapporto di convenzionamento tra esso concludente al mo- Parte_7 mento dell'evento, ai sensi degli articoli 1228 cod. civ. in combinato disposto con gli articoli 1, 14, comma 3, lett. h, e 25, comma 3, legge 833/78, nonché ex legge 438/92 e decreto legislativo 502/92, art. 8, ed in riferimento all'art. 8 Cost;
con il favore delle spese di lite del presente procedimento, nonché del giudizio di legittimità.
- la concludendo per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva con CP_1 estromissione della stessa;
in via subordinata per il rigetto delle avverse domande, con declaratoria di insussistenza della colpa medica del dott. ; in accoglimento CP_2 della spiegata azione di rivalsa, per la condanna del dott. a versare ad CP_2 essa concludente quanto la stessa fosse condannata a pagare per la responsabilità del primo;
con il favore delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 18 giugno 2024, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte riservava la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
All'esito del deposito delle comparse e memorie conclusionali di replica, la Corte, ritenuta la necessità di acquisire la sentenza del Tribunale nonché la relazione peritale disposta nel corso del dibattimento di primo grado, non prodotte in atti, rimetteva la causa sul ruolo e fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14 gennaio 2025, acquisita la documentazione, le parti concludevano come da rispettive note di trattazione e la Corte riservava nuovamente la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190.
Tutte le parti costituite depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, che non presentano carattere di novità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rammenta preliminarmente che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cpp “si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di Appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del
6 processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore danneggiato e l'imputato di convenuto danneggiante”
(Cass. 1754/2022). Quanto alla natura dell'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, “viene costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pur ai fini, per lo più, dell'individuazione del giudice competente, che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell'art. 622 cpp è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cpc (Cass. 16916/2019). Ne consegue che “la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penali- stico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta
(coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civili- stico "oggettivato", riferito a un modello “standard” di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. parametrato sul cd. agente modello” (Cass.
2515/2019).
Oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, è consentita la modificazione della do- manda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, “tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione”; ferma la facoltà di “utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sotto- porli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giu- dice di cui all'art. 622 cod. proc. pen. assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento”. (Cass. 517/2020). Si è precisato peraltro da ultimo come “il giudizio innanzi alla corte d'appello civile, che si instaura a seguito di annul- lamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è un giudizio d'appello, con la conseguenza che non è consentito chiedere prove o formulare domande mai proposte dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio, perché la scelta del danneggiato da un fatto illecito di eser- citare l'azione civile nel processo penale non lo solleva dall'onere di indicare, in tale
7 sede, il fatto costitutivo della pretesa, chiarire il petitum e formulare le istanze istrut- torie” (Cass. 24047/2024).
Il giudice civile del rinvio tuttavia “conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'am- bito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di an- nullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evi- tando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, rite- nuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sop- perire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. 28011/2021). La cognizione del giu- dice civile competente in grado in appello “può estendersi all'intera pretesa risarcito- ria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio, a meno che non vi sia stata la forma- zione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.” (Cass. 15041/2020).
Delineata la cornice giuridica del giudizio di rinvio ex art. 622 cpp., occorre a questo punto porre in evidenza i principi affermati dalla sentenza rescindente cui deve unifor- marsi il giudice di rinvio.
Ha ritenuto la Corte di cassazione non privo di lacune e contraddizioni il ragionamento seguito dalla Corte di merito.
In particolare, “la motivazione glissa sulla possibilità che il medico curante, effettuata la visita, potesse rendersi conto della patologia in atto, prescrivendo una terapia di- versa da quella somministrata con effetto salvifico nei confronti del paziente, espri- mendosi a pagina 12 in termini di opportunità della somministrazione in una ottica di prevenzione”. Aggiunge come “tralasciando le incongruenze delle dichiarazioni della madre del minore, non da ultimo quelle riferite ai giorni di presenza a scuola, non coincidenti con le risultanze del registro scolastico prodotto dalla difesa, era ne- cessario verificare l'incidenza della condotta omissiva del sanitario sull'evento rea- lizzatosi. La condotta negligente ed imperita, infatti, non può fondare ex se l'addebito di responsabilità, essendo necessario verificare che essa si sia innestata sul decorso fattuale, determinando o contribuendo a determinare l'evento. Occorre quindi
8 individuare la condotta doverosa omessa e figurarsi quale esito avrebbe sortito sulla determinazione dell'evento finale ove fosse stata adottata in positivo”. Anche con ri- ferimento alla condotta del 28 gennaio “il ragionamento controfattuale è solo appa- rente e mal si concilia con le risultanze della perizia”.
Ha infine rilevato la Corte di Cassazione come “a parte la considerazione che il giorno
23 gennaio, come risulta dal registro scolastico, il si recò a scuola, rimane Pt_1 del tutto sfornito di logico sostegno l'assunto della capacità salvifica del comporta- mento doveroso individuato: non si dice se i sintomi presenti all'epoca fossero in grado di indurre il medico ad ipotizzare la malattia che determinò la morte del mi- nore e se l'adozione dei rimedi ipotizzati potesse scongiurare l'evento, tanto più che, soltanto poche righe prima, come già detto, la stessa Corte di merito, proprio con riferimento alla condotta serbata in data 23 gennaio di è espressa in termini di “op- portunità” e di finalizzazione “preventiva” della somministrazione dell'antibiotico”.
L'azione risarcitoria esperita dagli attuali attori in riassunzione nel separato pro- cesso penale è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accerta- mento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quanti- tativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (Cass. 16199/2024). Mette conto soggiungere come
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass.
3704/2018). Anche la sentenza rescindente rammenta come “non è sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità in materia di reati colposi, determinare i con- torni di un comportamento corrispondente alla violazione di una norma cautelare
(in questo caso omessa diagnosi della polmonite;
somministrazione di una terapia
9 inadeguata), ma è necessario che tale violazione si innesti sul decorso causale deter- minando il tipo di evento che la norma violata mira a scongiurare”.
Ora, esattamente deducono gli attori in riassunzione che “il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e il decesso del paziente va accertato in sede civile sulla base della preponderante evidenza di quali sarebbero state le conseguenze se, al posto dell'omissione, il medico avrebbe posto in atto il comportamento di cui si lamenta la mancanza”. Aggiungono che “il dr. mancò di una tempestiva diagnosi per CP_2 scongiurare la morte del piccolo , fatti avvalorati sia dai tecnici delle parti dan- Per_2 neggiate sia dai periti nominati dal Tribunale, in sede penale, i quali hanno affermato e confermato, in termini di ragionevole certa probabilità la sussistenza di un nesso cau- sale tra il comportamento omissivo del dr. e l'evento morte verificatosi”. Pre- CP_2 cisano, richiamando la motivazione della sentenza cassata, che il “dr. avrebbe CP_2 dovuto visitare il bimbo almeno a far data dal 23 gennaio, giorno in cui a Parte_6
risale la febbre al punto da non consentirgli di andare a scuola, e prescrivergli
[...] una radiografia al torace e somministrargli immediatamente una terapia antibiotica, cosicché incontrovertibilmente l'organismo sarebbe stato certamente coperto da infe- zioni batteriche, con la conseguenza che la polmonite sovrapposta, che ha poi provo- cato l'aggravamento delle condizioni del piccolo fino alla sua morte, non Pt_6 sarebbe insorta o, comunque, aggredita fin dalla sua insorgenza, sarebbe stata agevol- mente debellata”. Concludono che “seppur si contesti che non si conosce il momento preciso in cui sia insorta la polmonite batterica, la condotta negligente del medico e l'inadempienza del dottore sono sufficientemente idonee a poter affermare che se la sequenza dei fatti e delle condotte fosse stata diversa, non sarebbe Parte_6 morto”.
Trattasi di argomentazioni non efficacemente contrastate dai convenuti, segnatamente da , sul piano della ricostruzione fattuale, avuto riguardo alla circostanza, CP_2 da quest'ultimo recisamente contestata, di essere stato contattato dai congiunti di
[...]
il 18 ed il 23 gennaio. Allega il convenuto di avere in realtà Persona_3 CP_2 visitato il 16 gennaio presso il proprio studio pediatrico, nonché il Parte_6
28 gennaio a domicilio – quando era stato richiesto il suo intervento per visitare
[...]
, nipote di – senza alcuna prescrizione riscontrando CP_5 Parte_6 la mancanza di sintomi. Tuttavia, non colgono nel segno le contestazioni formulate dal convenuto in punto di attendibilità dell'attrice in riassunzione CP_2 Pt_2
10 sulle cui propalazioni poggia principalmente la prospettazione attorea. La Pt_2 versione fornita in dibattimento dalla attrice in riassunzione non pre- Parte_2 senta in realtà insuperabili incongruenze rispetto al contenuto della querela, in cui la stessa non accenna ad alterazioni della temperatura corporea del figlio non- Pt_6 ché alle risultanze documentali, con particolare riguardo alla presenza a scuola del fi- glio il 23 gennaio, circostanza definitivamente esclusa dalla Corte di cassa- Pt_6 zione. In disparte il rilievo che già nel rendere dichiarazioni, quale persona informata dei fatti, non ha mancato di riferire di avere “notiziato il pediatra” an- Parte_2 che prima del 28 gennaio come deducono gli attori in riassunzione, che pure argomen- tano, quanto ai contestati contatti telefonici successivi al 16 gennaio, come il convenuto
, pur avendone interesse a fronte della contestazione formulata nei suoi CP_2 confronti, giammai “ebbe mai a produrre/richiedere i tabulati telefonici relative alla sue utenze telefoniche per fornire la dimostrazione che alcuna chiamata ebbe più a ri- cevere dopo il 16.01”, indipendentemente dalla mancata acquisizione documentale ai sensi dell'art. 507 cpp.
In realtà l'attrice in riassunzione ha precisato – del tutto comprensibil- Parte_2 mente, trattandosi di particolari il cui livello di dettaglio è tale da non consentire la conservazione di un ricorso preciso – di non ricordare con esattezza i giorni in cui il figlio non aveva frequentato la scuola, nonché quante volte aveva comunque Pt_6 somministrato, ancorché non quotidianamente al figlio nell'arco di 12 giorni Pt_6 la prescritta supposta HE Plan;
ha precisato altresì di avere comunicato verbal- mente al convenuto l'esito degli esami relativi ad un precedente ricovero CP_2 del figlio non già di avere mostrato al convenuto una cartella Pt_6 CP_2 clinica rilasciata alcuni giorni dopo il decesso. Ha ribadito inoltre di avere contattato telefonicamente il convenuto anche il 18 ed il 23 gennaio perché preoc- CP_2 cupata dalla tosse secca e persistente, oltre che dal rialzo, ancorché non marcato, poi peggiorato dal 27 gennaio, della temperatura corporea, sintomi, ad ogni modo, en- trambi riferiti. La circostanza che il bambino sia andato a scuola il giorno 23 gennaio, come risulta dal registro scolastico e sulla quale si appunta, in particolar modo, la di- fesa convenuta, non ha, in realtà pregnante rilievo. Fu, infatti, la maestra a riferire che era assente e a partire dal 23 gennaio mentre la madre ha riferito Parte_6 che il 23 gennaio, non migliorando, e anzi aggravandosi la condizione del figlio, con- tattò il pediatra. Peraltro, la circostanza di un peggioramento delle condizioni del
11 bambino trova riscontro proprio nel registro di classe scolastico dal quale si evince con certezza un'assenza continuativa a partire dal successivo giorno 24 gennaio 2013.
In sintesi, la ricostruzione dei fatti fornita dalla attrice in riassunzione Parte_2 non presta il fianco a significative contestazioni sul piano della credibilità ed è sorretta da riscontri esterni;
oltre all'assenza continuativa da scuola a partire dal 24 gennaio, può menzionarsi, altresì, la corrispondenza tra la durata della terapia prescritta il 16 gennaio (5/7 gg per il KI e 3/5 gg per HE Plan), con le chiamate che la madre ha effettuato al pediatra il 18 e 23 gennaio, in particolare, si rileva che il 19 gennaio il bambino risulta assente a scuola, corroborando ulteriormente la tesi che il giorno pre- cedente lo stato di salute non fosse rassicurante al punto da contattare il pediatra, così come assenza da scuola vi fu, ogni giorno, come detto, dal 24 gennaio in poi. Peraltro, la concreta rilevanza del profilo in discussione sarebbe quantomeno sminuita alla luce del rilievo della Corte di Appello che la condotta del convenuto Controparte_6 rispetto alla verificazione dell'evento mortale ha avuto luogo dopo il 23 gennaio,
[...] stante la insistenza sugli stessi farmaci, senza terapia antibiotica, né esami atti ad ap- profondire una situazione patologica in atto da 12 giorni, pacificamente a conoscenza del convenuto dal 16 gennaio, data in cui egli, per sua stessa ammissione, CP_2 rilevò nel minore presso il suo studio la presenza di tosse, prescrivendo la nota terapia e redigendo il certificato per la riammissione a scuola. La circostanza, riferita dal padre, che abbia svolto non precisate attività ludiche il 28 gennaio certo Parte_6 non esclude la presenza della febbre.
Sono ravvisabili convincenti elementi di valutazione atti ad integrare secondo le in- dicazioni della sentenza rescindente, l'ordito motivazionale della sentenza cassata, po- sto che va disatteso, giusta le considerazioni che precedono, l'assunto del convenuto che le valutazioni dei consulenti del PM e dei periti non potrebbero “co- CP_2 stituire una solida base sulla quale ricostruire in termini certi la vicenda”, giacché “ba- sate essenzialmente su dichiarazioni quanto mai incerte e prive di granitica attendibi- lità”. Né è esatto l'assunto del convenuto che nessuno dei periti “ha detto CP_2 se i sintomi presenti all'epoca fossero in grado di indurre il medico ad ipotizzare la malattia che determinò la morte del minore e se l'adozione dei rimedi ipotizzati potesse scongiurare l'evento”.
Giova chiarire che la relazione del Dr. effettuata in sede di ATP, per la quale CP_7 entrambi i convenuti insistono nell'ammissione già chiesta nel processo penale, non ha
12 alcun aspetto dirimente giacché le conclusioni alle quali è giunto l'ausiliario devono ritenersi superate dalla perizia collegiale disposta in dibattimento, nel corso della quale il collegio di periti ha visionato i vetrini dei reperti istologici, escludendo categorica- mente un interessamento cardiaco. Il Prof. durante la propria deposizione il Per_4 giorno 24 novembre 2017, pagg. 6 e ss, ha escluso al 100% che dall'esame del reperto istologico emergesse una miocardite.
Tanto a tacer del fatto che il Dr. a riprova della estrema superficialità con la CP_7 quale il bambino era stato da sempre seguito, così si è espresso quanto al complessivo contegno del pediatra: “In merito poi al comportamento del pediatra dott. CP_2 nell'assistenza al piccolo paziente nel corso della sua breve esistenza di certo questa è connotata da negligenza, infatti non solo non vi è mai il rilievo del criptorchidismo, ma anche il rilievo e le relative indicazioni di approfondimento diagnostico dell'obe- sità e del diabete, quali patologie ascrivibili nel loro insieme ad una possibile sin- drome genetica.
Anche i bilanci della salute che il pediatra compilava nei tempi opportuni non pos- sono essere ritenuti esaustivi in quanto lo stesso sanitario certificava di un bambino sano in presenza di un aumento ponderale manifestamente non in linea con l'età del minore. Dato che già di per sé avrebbe richiesto una maggiore attenzione con un ap- profondimento diagnostico puntiglioso”.
Tornando alle risultanze della perizia, il Prof. , dopo aver chiarito che la Parte_8 tosse è un sintomo che non doveva essere messo a tacere, in quanto meccanismo di difesa che aiuta a superare la malattia attraverso le difese naturali (pag. 12 e ss trascri- zioni), precisava, altresì, che il trattamento farmacologico somministrato era molto forte, sconsigliato sin dal 1997 nei bambini, militando, dunque, per la presenza di una tosse talmente forte da abbattere il bambino, impedendogli di dormire e mangiare e, che comunque, non avrebbe dovuto essere prescritto in dose per adulti, poiché il me- tabolismo dei bambini opera diversamente. Il trattamento era stato certamente som- ministrato poiché l'esame tossicologico aveva rilevato tracce di codeina e morfina.
Il Prof. , a domanda del giudice, riferiva che dopo 7 gg la codeina avrebbe Parte_8 dovuto far effetto (pag. 15).
Proseguendo nell'esame, il Prof. riferiva che la polmonite interstiziale è di Per_4 difficile diagnosi, soprattutto in soggetto obeso (pag. 18), e il Prof. spiegava Parte_8 che “ …se la tosse non passa qualcosa c'è…”, chiarendo che un possibile indicatore della
13 polmonite interstiziale è il conteggio degli atti respiratori. Infatti, vi può essere un au- mento della frequenza del respiro pur in assenza di febbre o altri sintomi. Il perito pre- cisava anche (pag. 21) che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e diversi esperti con- siderano che per un bambino con tosse e polipnea è consigliata la somministrazione di antibiotico, poiché il rischio che possa avere la polmonite è decisamente elevato.
Lo specialista in pediatria è stato estremamente chiaro nell'affermare che il bambino avrebbe dovuto essere visitato dopo 3/5 gg, se la tosse permaneva (pag. 29-30) e, a domanda della parte civile, rispondeva “… il dottore avrebbe dovuto visitare il bam- bino … poi considerare il tutto … avrebbe avuto un insieme di sintomi, di anamnesi, di dati diciamo anche oggettivi … non passava, 7 giorni di terapia per cui avrebbe dovuto decidere, secondo la maggior parte degli esperti, di iniziare la terapia anti- biotica, avrebbe dovuto, insomma prudentemente a fronte di questo insieme di cose che lui avrebbe potuto verificare, iniziare la terapia antibiotica oppure fare una la- stra e poi comunque iniziare la terapia antibiotica … quello che doveva fare era dare
l'antibiotico” (pag. 31).
Il Prof. , rispondendo alle domande del difensore dell'imputato, ha, altresì, Parte_8 riferito che il pediatra avrebbe dovuto allarmarsi per il permanere della tosse anche ove la terapia prescritta a base di codeina non fosse stata somministrata con regolarità, ribadendo che l'antibiotico avrebbe dovuto essere somministrato già il 23 gennaio, poiché “la causa principale della polmonite interstiziale … è il microplasma pneumo- nioco … che è una forma intermedia tra virus e batterio … è sensibile alla terapia antibiotica con macrolidi e quindi … se avesse iniziato quella terapia sarebbe stata una cosa molto utile per il bambino. Nel nostro caso il discorso è che non avendo la visita non possiamo essere sicuri al 100%, a livello di probabilità quello che io penso
è che dopo questo periodo prolungato, che va dall'11 al 23, di 12 giorni, è probabile ma non certo che qualche sintomo ci fosse stato” (pag. 44 e 45).
Mette appena in conto, al fine di ulteriormente valutare l'attendibilità delle dichia- razioni materne, che sempre il Prof. ha confermato che il riscontro dell'esi- Parte_8 stenza della polmonite batterica rende credibile il racconto della madre del rialzo feb- brile a 38° (pag. 24 trascrizioni).
In conclusione, quindi, il riesame del compendio probatorio consente di affermare come la visita del bambino, già il 23 gennaio 2013, e la somministrazione di antibiotico,
a causa di una tosse persistente da oltre 12 giorni e di severità tale da richiedere la
14 prescrizione di codeina, fossero atti non solo opportuni ma dovuti e necessari, i quali, con elevata probabilità, avrebbero impedito che , soggetto, tra l'al- Parte_6 tro, fragile in ragione della condizione di obesità e diabete di tipo 2, contraesse la pol- monite batterica che lo ha condotto alla morte, con conseguente responsabilità del me- dico per l'evento infausto.
Il danno da liquidarsi in favore dei congiunti, in assenza di allegazioni ulteriori ri- spetto alla immane sofferenza per la perdita del proprio caro, va determinato con rife- rimento alle Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la quantificazione del danno da cd perdita parentale, aggiornate da ultimo nel 2024, quindi, tenuto conto dell'età della giovanissima vittima, 8 anni, dell'età e del numero dei congiunti che compongono il nucleo familiare originario, della convivenza e di un'intensità media della relazione, come emersa nel corso del dibattimento di primo grado:
- in favore di , padre, dell'età di 50 anni all'epoca dell'evento, 20 punti Parte_1 per l'età del congiunto, 28 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 64 punti, valore punto base € 3.911,00, ovvero € 308.969,00 all'attualità;
- in favore di , madre, dell'età di 46 anni all'epoca dell'evento, 20 punti Controparte_8 per l'età del congiunto, 28 punti per l'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 64 punti, valore punto base € 3.911,00, € 308.969,00 all'attualità;
- in favore di , sorella, dell'età di 25 anni all'epoca dei fatti, valore punto Parte_3 base € 1.698,00, 18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 20 punti per la convivenza tra il congiunto e la vittima, 15 punti per l'intensità della rela- zione, per un totale di 58 punti, € 123.954,00 all'attualità;
- in favore di , sorella, dell'età di 21 anni all'epoca dei fatti, valore punto Controparte_4 base € 1.698,00, 18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 20 punti per la convivenza tra il congiunto e la vittima, 15 punti per l'intensità della rela- zione, per un totale di 58 punti, € 123.954,00 all'attualità;
- in favore di dell'età di 26 anni all'epoca dei fatti e per la quale, sola, Parte_5 manca del tutto prova della convivenza con il congiunto, valore punto base € 1.698,00,
18 punti per l'età del congiunto, 20 punti per l'età della vittima, 15 punti per l'intensità della relazione, per un totale di 38 punti, € 89.994,00 all'attualità.
15 Sulle somme devalutate alla data dell'evento lesivo, 29 gennaio 2013, e via via anno per anno rivalutate, saranno, inoltre, dovuti gli interessi in misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale data e sino all'effettivo soddisfo sulle somme così complessivamente determinate saranno dovuti i soli interessi al tasso legale.
Occorre, a questo punto, vagliare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (più Cont propriamente titolarità) sollevata dalla difesa dell' che va disattesa.
La Corte di cassazione con la recente pronuncia 14846/2024 ha richiamato, in processo a oggetto eventi verificatisi come nel presente caso nell'anno 2013, i principi posti dalla
Sezioni Unite con sentenza 6243/2015, espressamente citatone un significativo pas- saggio motivazionale: “Il diritto soggettivo dell'utente del S.S.N. all'assistenza medico- generica ed alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti normativamente
(dapprima, dal piano sanitario nazionale e, poi, dai LEA), nasce, dunque, diretta- Cont mente dalla legge ed è la legge stessa ad individuare la come soggetto tenuto ad erogarla, avvalendosi di “personale” medico alle proprie dipendenze ovvero in rap- porto di convenzionamento (avente natura di rapporto di lavoro autonomo “parasu- bordinato”). Il medico convenzionato, scelto dall'utente iscritto al S.S.N. nei confronti Cont della in un novero di medici già selezionati nell'accesso al rapporto di conven- zionamento e in un ambito territoriale delimitato, è obbligato (e non può rifiutarsi, Cont salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa
a prestare l'assistenza medico-generica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale
o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con l'utente), il quale rap- presenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, Cont della (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dell'utente). Le prestazioni di assistenza medico-generica, che sono parte dei livelli uniformi (e, poi, dei LEA) da garantirsi agli utenti del S.S.N., sono, infatti, finanziate dalla fiscalità generale, alla quale concorrono tutti i cittadini con il versamento di una imposta”.
La Corte ha poi, confermato chein “In linea con la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, Cass. n. 6243 del 2015 qualifica il rapporto di convenzionamento in termini di parasubordinazione (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 27782 del 2021)”, riaf- Cont fermando il principio per il quale “La è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per
16 legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle pro- prie dipendenze o in rapporto di convenzionamento”. Cont L' pertanto, dovrà rispondere in solido con il medico delle conseguenze dannose del fatto. Cont Infine, la domanda di rivalsa formulata dall' ei confronti del medico va dichia- rata inammissibile per il carattere di novità poiché, come correttamente rilevato dalla difesa di “…il giudizio di rinvio è ritenuto un procedimento “chiuso”, CP_2 teso ad ottenere una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, ed in esso è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum come risultante dai precedenti gradi di merito. Pertanto, l'azione di rivalsa avanzata dall'altro convenuto andrà di- sattesa in quanto inammissibile nel presente giudizio”.
La Corte di Cassazione ha, da ultimo, con la già menzionata ordinanza 24047/2024, ribadito che “In ogni caso il giudizio dinanzi al giudice civile previsto dall'art. 622
c.p.p. è un giudizio d'appello, e nel giudizio d'appello non è consentito modificare le domande o le richieste istruttorie formulate in primo grado” nonché che “… gli svi- luppi successivi del processo comportino la traslazione del giudizio ex art. 622
c.p.p. dinanzi al giudice civile in grado di appello, l'applicazione delle regole del giu- dizio di impugnazione impediscono di chiedere prove o formulare domande mai pro- poste dinanzi al giudice penale nel primo grado di giudizio”.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del grado legitti- mità, il cui regolamento è stato demandato a questa Corte, possono essere integral- mente compensate mentre quelle del presente grado seguono la soccombenza e si li- quidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, dunque, tenuto conto del valore complessivo della lite, ricompreso nello scaglione di valore da €
520.001,00 a € 1.000.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corri- spondente scaglione di valore tariffario in € 545,00 per esborsi ed € 13.078,00 per onorari, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso for- fettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difen- sori, Avv.ti Fabiola Iannuzzi e Letizia di Rubbo, dichiaratesi antistatarie. Nei rapporti tra e , tenuto conto della sostanziale identità di posizione CP_2 CP_1
17 processuale con riguardo alla principale domanda, le spese del grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da
, , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 seguito di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, ai sensi degli artt. 392 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., pronunciato dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 40585/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di per l'evento lesivo occorso il 29 CP_2 gennaio 2013 e lo condanna, in solido con la , in persona del legale rappre- CP_1 sentante protempore, al risarcimento dei danni liquidati, in favore di Parte_1
e , in € 308.969,00 ciascuno, in favore di e Parte_2 Controparte_4 Pt_3 in € 123.954,00 ciascuna, in favore di in € 89.994,00, oltre inte-
[...] Parte_5 ressi legali dalla data dell'evento lesivo sulla somma, a tale epoca devalutata e, via via, anno per anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
dalla pub- blicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti, sugli importi così complessivamente determinati, i soli interessi al tasso legale;
2) dichiara inammissibile la domanda di rivalsa formulata dall' nei con- CP_1 fronti di;
CP_2
3) compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
4) condanna e , in persona del legale rappresentante protem- CP_2 CP_1 pore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pt_1
, e liquidate
[...] Parte_2 Parte_5 Controparte_4 Parte_3 in € 545,00 per esborsi ed € 13.078,00 per onorari, aumentati del 30% per l'assistenza a più parti, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Fabiola Iannuzzi e Letizia di Rubbo, di- chiaratesi antistatarie;
compensa integralmente le spese del grado tra e CP_2
. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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