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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
P r o c . N r . 1 8 6 9 / 2 0 2 4 R G V G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione collegiale - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1869/2024 RGVG., avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] allo Ionio il Parte_1 CodiceFiscale_1
17/11/1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Angela Aversa, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. ), nato a [...] allo Ionio il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18/06/1990, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Angela Cortese, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto iscritto il 23.10.2024 le parti hanno esposto: di aver avuto una relazione ormai cessata da cui è nata la minore - riconosciuta da entrambi i genitori e Persona_1 nata il [...] a [...] - residente in [...]allo Ionio con la madre e la sorella
(nata da una precedente relazione della;
che è intenzione dei ricorrenti Persona_2 Pt_1 dirimere ogni eventuale ed ipotetica controversia che potrebbe insorgere tra loro, anche legata a
1 future situazioni sentimentali, regolando giudiziariamente i diritti e degli interessi della minore.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto la regolamentazione alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso della minore con coabitazione presso la madre in Persona_1 Parte_2 allo Ionio alla Contrada Rascaporto, ove attualmente vive;
2) si obbliga a Controparte_1 trasferire l'immobile identificato al foglio 50 particella n.327 sub 1), nel Comune di Cassano allo Ionio, alla minore con successivo atto;
3) il padre potrà vedere o Persona_1 sentire la minore, anche a mezzo videochiamata ogni qualvolta lo desideri, sempre previo contatto con la madre e nel rispetto delle volontà e delle attività della figlia secondo il piano genitoriale sopra decritto e comunque: un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle 16,30 e fino alle 20,00 d'inverno e le ore 21,00 d'estate; - durante le feste natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé la figlia sicché, ad anni alterni, l'uno la terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno e viceversa l'altra la terrà con sé la
Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2024 alternando negli anni successivi;
- durante le feste Pasquali i coniugi terranno con sé la figlia minore alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - durante le ferie estive il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia che dimorerà con lui per quindici giorni consecutivi, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, previo avviso alla madre della località di destinazione;
4) verserà per il mantenimento della minore la somma di €. Controparte_3
150,00 mensili direttamente nelle mani della madre, la quale ne rilascerà ricevuta a quietanza, inoltre parteciperà al 50% delle spese mediche e straordinarie;
5) , autorizza Controparte_3 altresì a riscuotere il 100% dell'assegno unico (cfr. ricorso introduttivo) Parte_1
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
26.11.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al
P.M. in sede.
La causa è stata rinviata al 18.02.2025 per il deposito dell'atto di nascita della minore con indicazione della maternità e della paternità. L'udienza del 18.02.2025 è stata poi rinviata per legittimo impedimento del g.i. al 26.03.2025, udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e rimessa in decisione al Collegio, senza termini. Il p.m. ha emesso visto esprimendo parere favorevole in data 04/11/2024.
Come anticipato, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle condizioni indicate in ricorso che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti come sopra richiamate ritenendole conformi alla legge e all'interesse della minore.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE che i rapporti tra i ricorrenti e la figlia minorenne siano disciplinati secondo le condizioni riportate in motivazione che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
2 D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.06.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione collegiale - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1869/2024 RGVG., avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] allo Ionio il Parte_1 CodiceFiscale_1
17/11/1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Angela Aversa, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. ), nato a [...] allo Ionio il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18/06/1990, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Angela Cortese, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.3.2025 viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso congiunto iscritto il 23.10.2024 le parti hanno esposto: di aver avuto una relazione ormai cessata da cui è nata la minore - riconosciuta da entrambi i genitori e Persona_1 nata il [...] a [...] - residente in [...]allo Ionio con la madre e la sorella
(nata da una precedente relazione della;
che è intenzione dei ricorrenti Persona_2 Pt_1 dirimere ogni eventuale ed ipotetica controversia che potrebbe insorgere tra loro, anche legata a
1 future situazioni sentimentali, regolando giudiziariamente i diritti e degli interessi della minore.
Quindi i ricorrenti hanno chiesto la regolamentazione alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso della minore con coabitazione presso la madre in Persona_1 Parte_2 allo Ionio alla Contrada Rascaporto, ove attualmente vive;
2) si obbliga a Controparte_1 trasferire l'immobile identificato al foglio 50 particella n.327 sub 1), nel Comune di Cassano allo Ionio, alla minore con successivo atto;
3) il padre potrà vedere o Persona_1 sentire la minore, anche a mezzo videochiamata ogni qualvolta lo desideri, sempre previo contatto con la madre e nel rispetto delle volontà e delle attività della figlia secondo il piano genitoriale sopra decritto e comunque: un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle 16,30 e fino alle 20,00 d'inverno e le ore 21,00 d'estate; - durante le feste natalizie, il padre e la madre alterneranno il diritto di tenere con sé la figlia sicché, ad anni alterni, l'uno la terrà con sé il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno e viceversa l'altra la terrà con sé la
Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno: con tale regola i coniugi inizieranno le prossime festività 2024 alternando negli anni successivi;
- durante le feste Pasquali i coniugi terranno con sé la figlia minore alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - durante le ferie estive il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia che dimorerà con lui per quindici giorni consecutivi, o nel mese di luglio o nel mese di agosto, previo avviso alla madre della località di destinazione;
4) verserà per il mantenimento della minore la somma di €. Controparte_3
150,00 mensili direttamente nelle mani della madre, la quale ne rilascerà ricevuta a quietanza, inoltre parteciperà al 50% delle spese mediche e straordinarie;
5) , autorizza Controparte_3 altresì a riscuotere il 100% dell'assegno unico (cfr. ricorso introduttivo) Parte_1
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
26.11.2024 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al
P.M. in sede.
La causa è stata rinviata al 18.02.2025 per il deposito dell'atto di nascita della minore con indicazione della maternità e della paternità. L'udienza del 18.02.2025 è stata poi rinviata per legittimo impedimento del g.i. al 26.03.2025, udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e rimessa in decisione al Collegio, senza termini. Il p.m. ha emesso visto esprimendo parere favorevole in data 04/11/2024.
Come anticipato, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle condizioni indicate in ricorso che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti come sopra richiamate ritenendole conformi alla legge e all'interesse della minore.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE che i rapporti tra i ricorrenti e la figlia minorenne siano disciplinati secondo le condizioni riportate in motivazione che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
2 D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
E. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.06.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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