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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1296 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza del 6.11.2025 emessa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
Avv. MACRI' Valentina (cod. fisc.: ), dichiaratasi difensore del C.F._1
, in persona dell'amministratore ; Controparte_1 Controparte_2
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._2 come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore
Prestia;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, come rassegnate nell'atto di appello, in assenza di deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note trattazione per l'udienza del 9.10.2025:
“Accogliere l'appello e per l'effetto preliminarmente dichiarare nullo in tutte le sue parti il provvedimento del giudice di prime cure;
in subordine riconoscere il diritto del
Sig. e concedere il deposito cartaceo di tutte la documentazione contabile e CP_2
1 non del , in originale, al fine di dimostrare la correttezza dello Controparte_1
CP_ stesso;
revocare il pagamento delle spese legali a favore del Sig. . Con vittoria di spese e competenze”. CP_ Per l'appellato , come rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di precisazione delle conclusioni: “…-disporre la trattazione del procedimento ex art. 350 bis c.p.c. ricorrendo, per i motivi esposti in narrativa tutti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; -in via principale dichiarare inammissibile il gravame per decorso del termine di cui all'art. 64 ultimo comma disp. att. c.c.; -in via subordinata dichiarare, previo rigetto delle istanze istruttorie, l'impugnazione poiché infonadata in fatto ed in diritto;
-valutare l'applicabilità dell'art. 96 comma terzo c.p.c. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una somma CP_1 determinata equitativamente in favore di;
-con vittoria di spese Controparte_3 ed onorari del presente procedimento da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Valentina Macrì, dichiaratasi difensore del , ha proposto Controparte_1 appello avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio n.
978/2023 R.V.G., depositato in data 17.7.2025, con il quale è stato Controparte_2 revocato dalla carica di amministratore del predetto condominio su ricorso depositato dal condomino , ritenuto fondato dal Tribunale in ragione della Controparte_3 mancata tenuta del registro di contabilità, non avendo, l'amministratore, prodotto alcuna documentazione contabile. Da quanto emerge dalla citazione introduttiva del presente grado, l'impugnazione risulta rivolta anche avverso il successivo decreto, depositato dal
Tribunale in data 27.8.2025, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata dal medesimo avv. Macrì, intitolata “istanza per revoca di decreto”, con cui il difensore ricorreva al
Tribunale chiedendo di “rigettare integralmente il decreto n. 978/2023, ed accogliere la richiesta di deposito dell'intera documentazione condominiale in originale (…)”; rigetto, quest'ultimo, motivato, oltre che dall'infondatezza dell'istanza, prioritariamente dalla considerazione per cui il decreto con il quale il Tribunale provvede sulla revoca dell'amministratore è emesso in camera di consiglio ed è reclamabile entro 10 giorni dall'avvenuta notifica avanti la Corte di Appello competente, ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c., e non revocabile dallo stesso Collegio che lo ha emesso.
2 Costituitosi in giudizio, l'appellato ha, preliminarmente, eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, sia in quanto il provvedimento giudiziale oggetto di gravame può essere impugnato solo con reclamo e non con appello, sia in ragione dell'intempestività dell'iniziativa, promossa oltre il decorso del termine di 10 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 64 disp. att. c.p.c., previsto a pena di decadenza. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha domandato la reiezione.
Nel corso del giudizio, introdotto con citazione (invece che con ricorso) e, quindi, celebrato secondo il rito introdotto con D. Lgs 149/2022, con ordinanza del 7.4.2025, depositata in data 8.4.2025, il Consigliere istruttore rilevava che “la procura alle liti rilasciata al difensore e allegata alla citazione risulta priva di sottoscrizione della parte
e manca anche la delibera del di autorizzazione all'azione, di talché, ai CP_1 sensi dell'art. 182 c.p.c., occorre assegnare un termine per sanare gli atti”; pertanto, assegnava alla difesa appellante termine perentorio sino al 15.5.2025 per il deposito di rituale procura alle liti e dell'autorizzazione all'azione da parte del , indicato CP_1 quale parte appellante e di cui era stato speso il nome, rinviando la causa all'udienza del
12.6.2025, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
In data 12.6.2025, l'avv. Macrì depositava note di trattazione (peraltro, tramite allegato ad una produzione documentale, depositata, invece, come atto principale) e varia documentazione contabile, insistendo nell'accoglimento dell'appello e spiegando difese di merito ma ignorando completamente l'ordine ex art. 182 c.p.c. emesso, al quale non ottemperava nel termine perentorio assegnato.
Pertanto, il consigliere istruttore, dato atto della mancata sanatoria e ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e rinviava all'udienza del 9.10.2025, all'esito della quale, con ordinanza del 6.11.2025, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'appello, per plurimi concorrenti motivi, è manifestamente inammissibile.
In primo luogo, l'impugnazione è stata proposta da un difensore completamente privo di ius postulandi, sia in quanto non è menzionata né prodotta una delibera assembleare con cui il , di cui il difensore ha speso il nome, abbia autorizzato CP_1
l'amministratore a proporre gravame (e, prima ancora, a resistere all'iniziativa
3 CP_ giudiziale intrapresa dal condomino innanzi al Tribunale), sia in quanto è inesistente un mandato alle liti conferito dall'amministratore del condominio,
[...]
, al difensore, atteso che la costituzione depositata in primo grado è priva di CP_2 procura (e, per la verità, anche priva di sottoscrizione del difensore) e la procura richiamata nell'appello e a questo allegata, pur riportando la firma digitale dell'avvocato, è priva della sottoscrizione del citato CP_2
Simile vizio non costituisce una mera nullità sanabile ma una vera e propria inesistenza, non essendovi elemento alcuno che consenta di affermare che un incarico professionale sia mai stato conferito dal quale amministratore del , CP_2 Controparte_1 all'avv. Macrì.
L'appello, poi, è manifestamente inammissibile anche perché – per come a chiarissime lettere già evidenziato anche dal Tribunale nel decreto depositato il 27.8.2024 – il decreto con cui il Tribunale si pronuncia sull'istanza di revoca di amministratore di condominio è impugnabile esclusivamente con reclamo (che si introduce con ricorso, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.) alla Corte di Appello e non con appello (introdotto con citazione). Peraltro, il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, per come imposto dall'art. 64 disp. att. c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis). Quindi, ove anche si ritenga che il vizio di forma dell'atto introduttivo del presente grado possa essere sanato, avendo i requisiti contenutistici del reclamo, tuttavia esso è tardivo, in quanto (notificato e) depositato in data 13.9.2025 e, quindi, ben oltre il termine di dieci giorni decorrenti, nella specie, dal 18.7.2025, data di comunicazione del decreto impugnato, depositato il
17.7.2024.
Per completezza, si evidenzia che alcuna rilevanza sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine perentorio per il reclamo può riconoscersi all'intervenuta proposizione dell'inammissibile istanza di revoca del decreto depositato il 17.7.2025, conclusasi con provvedimento depositato in data 27.8.2025, che non si è pronunciato sul merito delle ragioni di revoca dell'amministratore (che è oggetto esclusivamente del decreto depositato il 17.7.2024), bensì sull'istanza di revoca del precedente decreto, che
è l'unico provvedimento, quindi, che, pronunciandosi sul merito della domanda formulata dal , è suscettibile di reclamo. In altri termini, il decreto depositato CP_1 il 27.8.2025 non ha alcuna attitudine a consentire una surrettizia riapertura di un termine
4 ormai irrimediabilmente spirato. Peraltro, l'appello è tardivo anche rispetto alla comunicazione di tale ultimo decreto, avvenuta in data 27.8.2025, con conseguente scadenza del termine di dieci giorni ex art. 64 disp. att. c.p.c. in data 10.9.2025 (tenuto conto della sospensione feriale).
In conclusione, l'appello è inammissibile.
Non può accogliersi la domanda di condanna del appellante ex art. 96 CP_1
CP_ c.p.c., formulata dall'appellato , non potendo riconoscersi, in capo alla parte appellante – ossia al – alcuna colpa grave o dolo, giacché l'iniziativa CP_1 processuale non risulta sorretta da alcun mandato al difensore e, quindi, i riflessi della – indubbiamente temeraria – impugnazione non possono prodursi nella sfera giuridica di un soggetto ignaro.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile con complessità bassa, liquidate tutte le fasi secondo i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sul punto va, tuttavia, precisato che la condanna alla rifusione delle spese va pronunciata in danno del difensore, avv. Valentina Macrì, in applicazione del principio per cui “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (Cass. n. 14474 del 28/05/2019; conf. Cass. n. 34638 del
16/11/2021; Cass. n. 29209 del 12/11/2024).
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'avv. Valentina Macrì (proprio perché, come chiarito, risulta inesistente qualsiasi mandato del condominio ) di CP_1
5 pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'avv. Valentina Macrì (dichiaratasi difensore del CP_1
, in persona del suo amministratore, ) avverso il decreto
[...] Controparte_2 emesso dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio n. 978/2023 R.V.G., depositato in data 17.7.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte appellata;
3. condanna l'avv. Valentina Macrì alla rifusione, in favore dell'appellato CP_3
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00,
[...] oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'avv. Valentina Macrì (in luogo del condominio, che non risulta avere rilasciato procura al difensore) l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1296 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza del 6.11.2025 emessa all'esito dell'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
Avv. MACRI' Valentina (cod. fisc.: ), dichiaratasi difensore del C.F._1
, in persona dell'amministratore ; Controparte_1 Controparte_2
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._2 come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore
Prestia;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, come rassegnate nell'atto di appello, in assenza di deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note trattazione per l'udienza del 9.10.2025:
“Accogliere l'appello e per l'effetto preliminarmente dichiarare nullo in tutte le sue parti il provvedimento del giudice di prime cure;
in subordine riconoscere il diritto del
Sig. e concedere il deposito cartaceo di tutte la documentazione contabile e CP_2
1 non del , in originale, al fine di dimostrare la correttezza dello Controparte_1
CP_ stesso;
revocare il pagamento delle spese legali a favore del Sig. . Con vittoria di spese e competenze”. CP_ Per l'appellato , come rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte si è riportata nelle note di precisazione delle conclusioni: “…-disporre la trattazione del procedimento ex art. 350 bis c.p.c. ricorrendo, per i motivi esposti in narrativa tutti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; -in via principale dichiarare inammissibile il gravame per decorso del termine di cui all'art. 64 ultimo comma disp. att. c.c.; -in via subordinata dichiarare, previo rigetto delle istanze istruttorie, l'impugnazione poiché infonadata in fatto ed in diritto;
-valutare l'applicabilità dell'art. 96 comma terzo c.p.c. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una somma CP_1 determinata equitativamente in favore di;
-con vittoria di spese Controparte_3 ed onorari del presente procedimento da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Valentina Macrì, dichiaratasi difensore del , ha proposto Controparte_1 appello avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio n.
978/2023 R.V.G., depositato in data 17.7.2025, con il quale è stato Controparte_2 revocato dalla carica di amministratore del predetto condominio su ricorso depositato dal condomino , ritenuto fondato dal Tribunale in ragione della Controparte_3 mancata tenuta del registro di contabilità, non avendo, l'amministratore, prodotto alcuna documentazione contabile. Da quanto emerge dalla citazione introduttiva del presente grado, l'impugnazione risulta rivolta anche avverso il successivo decreto, depositato dal
Tribunale in data 27.8.2025, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata dal medesimo avv. Macrì, intitolata “istanza per revoca di decreto”, con cui il difensore ricorreva al
Tribunale chiedendo di “rigettare integralmente il decreto n. 978/2023, ed accogliere la richiesta di deposito dell'intera documentazione condominiale in originale (…)”; rigetto, quest'ultimo, motivato, oltre che dall'infondatezza dell'istanza, prioritariamente dalla considerazione per cui il decreto con il quale il Tribunale provvede sulla revoca dell'amministratore è emesso in camera di consiglio ed è reclamabile entro 10 giorni dall'avvenuta notifica avanti la Corte di Appello competente, ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c., e non revocabile dallo stesso Collegio che lo ha emesso.
2 Costituitosi in giudizio, l'appellato ha, preliminarmente, eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello, sia in quanto il provvedimento giudiziale oggetto di gravame può essere impugnato solo con reclamo e non con appello, sia in ragione dell'intempestività dell'iniziativa, promossa oltre il decorso del termine di 10 giorni dalla comunicazione, di cui all'art. 64 disp. att. c.p.c., previsto a pena di decadenza. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha domandato la reiezione.
Nel corso del giudizio, introdotto con citazione (invece che con ricorso) e, quindi, celebrato secondo il rito introdotto con D. Lgs 149/2022, con ordinanza del 7.4.2025, depositata in data 8.4.2025, il Consigliere istruttore rilevava che “la procura alle liti rilasciata al difensore e allegata alla citazione risulta priva di sottoscrizione della parte
e manca anche la delibera del di autorizzazione all'azione, di talché, ai CP_1 sensi dell'art. 182 c.p.c., occorre assegnare un termine per sanare gli atti”; pertanto, assegnava alla difesa appellante termine perentorio sino al 15.5.2025 per il deposito di rituale procura alle liti e dell'autorizzazione all'azione da parte del , indicato CP_1 quale parte appellante e di cui era stato speso il nome, rinviando la causa all'udienza del
12.6.2025, poi sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
In data 12.6.2025, l'avv. Macrì depositava note di trattazione (peraltro, tramite allegato ad una produzione documentale, depositata, invece, come atto principale) e varia documentazione contabile, insistendo nell'accoglimento dell'appello e spiegando difese di merito ma ignorando completamente l'ordine ex art. 182 c.p.c. emesso, al quale non ottemperava nel termine perentorio assegnato.
Pertanto, il consigliere istruttore, dato atto della mancata sanatoria e ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e rinviava all'udienza del 9.10.2025, all'esito della quale, con ordinanza del 6.11.2025, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'appello, per plurimi concorrenti motivi, è manifestamente inammissibile.
In primo luogo, l'impugnazione è stata proposta da un difensore completamente privo di ius postulandi, sia in quanto non è menzionata né prodotta una delibera assembleare con cui il , di cui il difensore ha speso il nome, abbia autorizzato CP_1
l'amministratore a proporre gravame (e, prima ancora, a resistere all'iniziativa
3 CP_ giudiziale intrapresa dal condomino innanzi al Tribunale), sia in quanto è inesistente un mandato alle liti conferito dall'amministratore del condominio,
[...]
, al difensore, atteso che la costituzione depositata in primo grado è priva di CP_2 procura (e, per la verità, anche priva di sottoscrizione del difensore) e la procura richiamata nell'appello e a questo allegata, pur riportando la firma digitale dell'avvocato, è priva della sottoscrizione del citato CP_2
Simile vizio non costituisce una mera nullità sanabile ma una vera e propria inesistenza, non essendovi elemento alcuno che consenta di affermare che un incarico professionale sia mai stato conferito dal quale amministratore del , CP_2 Controparte_1 all'avv. Macrì.
L'appello, poi, è manifestamente inammissibile anche perché – per come a chiarissime lettere già evidenziato anche dal Tribunale nel decreto depositato il 27.8.2024 – il decreto con cui il Tribunale si pronuncia sull'istanza di revoca di amministratore di condominio è impugnabile esclusivamente con reclamo (che si introduce con ricorso, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.) alla Corte di Appello e non con appello (introdotto con citazione). Peraltro, il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, per come imposto dall'art. 64 disp. att. c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis). Quindi, ove anche si ritenga che il vizio di forma dell'atto introduttivo del presente grado possa essere sanato, avendo i requisiti contenutistici del reclamo, tuttavia esso è tardivo, in quanto (notificato e) depositato in data 13.9.2025 e, quindi, ben oltre il termine di dieci giorni decorrenti, nella specie, dal 18.7.2025, data di comunicazione del decreto impugnato, depositato il
17.7.2024.
Per completezza, si evidenzia che alcuna rilevanza sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine perentorio per il reclamo può riconoscersi all'intervenuta proposizione dell'inammissibile istanza di revoca del decreto depositato il 17.7.2025, conclusasi con provvedimento depositato in data 27.8.2025, che non si è pronunciato sul merito delle ragioni di revoca dell'amministratore (che è oggetto esclusivamente del decreto depositato il 17.7.2024), bensì sull'istanza di revoca del precedente decreto, che
è l'unico provvedimento, quindi, che, pronunciandosi sul merito della domanda formulata dal , è suscettibile di reclamo. In altri termini, il decreto depositato CP_1 il 27.8.2025 non ha alcuna attitudine a consentire una surrettizia riapertura di un termine
4 ormai irrimediabilmente spirato. Peraltro, l'appello è tardivo anche rispetto alla comunicazione di tale ultimo decreto, avvenuta in data 27.8.2025, con conseguente scadenza del termine di dieci giorni ex art. 64 disp. att. c.p.c. in data 10.9.2025 (tenuto conto della sospensione feriale).
In conclusione, l'appello è inammissibile.
Non può accogliersi la domanda di condanna del appellante ex art. 96 CP_1
CP_ c.p.c., formulata dall'appellato , non potendo riconoscersi, in capo alla parte appellante – ossia al – alcuna colpa grave o dolo, giacché l'iniziativa CP_1 processuale non risulta sorretta da alcun mandato al difensore e, quindi, i riflessi della – indubbiamente temeraria – impugnazione non possono prodursi nella sfera giuridica di un soggetto ignaro.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile con complessità bassa, liquidate tutte le fasi secondo i parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sul punto va, tuttavia, precisato che la condanna alla rifusione delle spese va pronunciata in danno del difensore, avv. Valentina Macrì, in applicazione del principio per cui “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (Cass. n. 14474 del 28/05/2019; conf. Cass. n. 34638 del
16/11/2021; Cass. n. 29209 del 12/11/2024).
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'avv. Valentina Macrì (proprio perché, come chiarito, risulta inesistente qualsiasi mandato del condominio ) di CP_1
5 pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'avv. Valentina Macrì (dichiaratasi difensore del CP_1
, in persona del suo amministratore, ) avverso il decreto
[...] Controparte_2 emesso dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio n. 978/2023 R.V.G., depositato in data 17.7.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte appellata;
3. condanna l'avv. Valentina Macrì alla rifusione, in favore dell'appellato CP_3
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00,
[...] oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'avv. Valentina Macrì (in luogo del condominio, che non risulta avere rilasciato procura al difensore) l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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