Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che alcuni carichi tributari, in particolare quelli relativi a IRAP 2009, ritenute 2010, diritti camerali 2010, 2011, 2012, contributo consorzio 2013, IVA 2012, canone RAI 2014, imposta di registro 2015, contributo consorzio 2015, diritto camerale 2014, ritenute 2014, 2015 e IVA 2011, siano prescritti in tutto o in parte, a causa della mancata prova di notifica degli atti presupposti da parte di ADER e considerando i termini di prescrizione ordinari, la sospensione COVID (541 giorni) e la sospensione per alluvione (123 giorni).

  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che ADER non abbia provato la notifica di alcuni atti presupposti (es. cartelle per ritenute 2010 e 2014, avvisi di accertamento IVA 2011 e IRPEF 2014), determinando la prescrizione dei relativi crediti o parti di essi.

  • Rigettato
    Nullità per vizi formali dell'intimazione

    La Corte ha considerato questi vizi infondati o preclusi da omessa impugnativa di precedenti intimazioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna
    Numero : 27
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo