Art. 2.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo e' portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo e' portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.