Articolo 2 della Legge 4 luglio 1985, n. 336
Articolo 1Articolo 3
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25 luglio 1985
Art. 2.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo e' portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 luglio 1985