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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 20 marzo 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carmine Marchese;
Parte_1
Attore opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Quercia;
Controparte_1
Convenuto opposto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Luigi Gullo;
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto del 26 luglio 2023, notificato in pari data, con il quale gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro € 19.452,64, asseritamente dovuta in forza della sentenza n.
822/2023 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza a definizione del procedimento RG 466/2018, avente ad pagina 1 di 7 oggetto il giudizio di responsabilità professionale promosso dallo stesso contro l'avv. CP_1 Parte_1
il quale a sua volta aveva chiamato in manleva la compagnia assicuratrice della responsabilità
[...]
professionale CP_2
L'opponente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità o l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dal con l'atto di precetto opposto, rispetto alla quale egli sarebbe carente di CP_1
legittimazione passiva avuto riguardo al fatto che è stata parte del giudizio definito con la CP_2
sentenza sottesa al precetto nonché espressamente condannata con la stessa sentenza a manlevare l'avv. da tutte le conseguenze pregiudizievoli della condanna. Contestava, poi, l'esistenza del credito Pt_1
precettato attesa la genericità e lacunosità del precetto per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo adottati nella quantificazione delle somme (pretese a titolo di interessi e rivalutazione monetaria) e del dies a quo per il computo delle voci accessorie, considerato peraltro che la compagnia assicurativa ha già corrisposto al in virtù della sentenza n. 822 del 2023, la somma di euro 51.851,00 integralmente CP_1
satisfattiva del credito del (segnatamente euro 42.2197,54 per sorte capitale e la restante somma a CP_1
titolo di interessi e rivalutazione). Tanto premesso, l'Avv. concludeva come segue: “ 1) dichiarare Pt_1
l'inefficacia, nullità e la illegittimità dell'atto di precetto notificato all'avv. in data Parte_1
26.07.2023 in base alle motivazioni espresse ai punti di cui alla premessa del presente atto di opposizione, che qui si abbiano per ribadite, nonché integralmente riportate e trascritte;
2) dichiarare
l'infondatezza del diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata con il Controparte_1 giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato all'avv. in data 26.07.2023, con Parte_1
consequenziale declaratoria di nullità ed improduttività di effetti giuridici ed adottare, altresì, tutti i provvedimenti del caso;
2) In ogni caso, e soprattutto nella denegata ipotesi di reiezione della presente opposizione, Voglia condannare l' in p.l.r.p.t. a tenere indenne, garantire e Controparte_3 manlevare l'avv. da ogni conseguenza patrimoniale negativa per lui derivante dal presente Pt_1
giudizio anche con riferimento alle spese di lite, condannandola, altresì, al pagamento diretto della somma dovuta nei confronti del creditore”.
Si costituiva in giudizio resistendo alla opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare, l'opposto osservava che non avrebbe potuto notificare il precetto ad altri che all'avv. Pt_1
(condannato in sentenza al pagamento della somma di euro 42.297,54 a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria), non disponendo di azione diretta nei confronti dell'assicuratore chiamato esclusivamente in manleva dal debitore. Deduceva, poi, la CP_2
correttezza del calcolo delle somme precettate, osservando in particolare che gli interessi legali sono dovuti sul capitale rivalutato annualmente a far data dall'1.10.2005, momento a partire dal quale è stato pagina 2 di 7 accertato in sentenza lo svolgimento, da parte di , di attività riconducibili a Controparte_1
mansioni superiori in maniera continuativa. Esplicitava quindi il calcolo dell'importo precettato osservando che, decurtato quanto già corrisposto dall'assicurazione in data 31.5.2023 pari ad € 51.851,00, il credito residuo ammonta ad € 18.736,38, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino alla data della redazione dell'atto di precetto in data 11.5.2023, spese e competenze dell'atto di precetto.
Tanto premesso, concludeva come di seguito: “Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, a)
Rigettare l'opposizione spiegata in quanto destituita di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.
b) In subordine, accertare e dichiarare comunque la tenutezza dell'opponente al Parte_1 pagamento della franchigia, pari a € 5.000,00. c) In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'opposto dava atto dell'intervenuto pagamento della franchigia di euro 5.000,00 da parte dell'avv. in data 25.10.2023, dichiarando di voler contenere l'atto di Pt_1
precetto in euro 14.452,64.
Si costituiva in giudizio la per far rilevare l'infondatezza della pretesa Controparte_2
creditoria avanzata nei confronti dell'assicurato e per chiedere conseguentemente il rigetto della domanda di condanna in garanzia. Osservava in particolare di non essere stata destinataria della notifica dell'atto di precetto opposto e di avere avuto contezza del suo contenuto solo in quanto allegato all'atto di citazione in opposizione in oggetto;
contestava la mancata specificazione dei criteri di calcolo applicati per la quantificazione delle somme precettate ed eccepiva che la compagnia assicurativa aveva pagato in manleva dell'avv. tutto quanto dovuto al danneggiato in forza della sentenza del Tribunale di Pt_1
Cosenza, a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione. Tanto premesso, spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali sopra esposte: in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'avv. dichiarare l'infondatezza del diritto Parte_1 del a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'avv con la conseguente CP_1 Pt_1 declaratoria che non sussiste alcun credito ulteriore o residuo in favore dell'opposto e che null'altro è dovuto da in funzione del rapporto di garanzia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” CP_2
Istruita la causa con la produzione documentale delle parti, all'udienza del 20 marzo 2025 essa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità del precetto per carenza di legittimazione passiva dell'intimato avv. deve essere disatteso. Parte_1
pagina 3 di 7 Sul punto, deve osservarsi che, secondo quanto dispone l'articolo 615 c.p.c. in tema di opposizione a precetto, il creditore procedente deve notificare la sentenza (titolo esecutivo) e il precetto a tutti i soggetti che risultano obbligati in base a quella sentenza, quindi potenzialmente sia all'assicurato che all'assicuratore, a seconda di chi sia stato condannato e per la misura del credito. Infatti il precetto è l'atto con il quale il creditore intima al debitore di pagare la somma stabilita dalla sentenza entro un certo termine, avvertendolo che, in caso di inadempimento, si procederà con l'esecuzione forzata. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. (cfr Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5259 del 25 febbraio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28834 del 5 dicembre
2008).
Nel caso di specie la sentenza n. 822/2023 notificata unitamente al precetto ha così stabilito: “accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna il convenuto al pagamento di € 42.297,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in parte motiva;
accoglie la domanda di manleva proposta da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la a tenere indenne il convenuto di quanto dovrà versare Controparte_2 all'attore per effetto della presente sentenza, al netto dell'importo della franchigia;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite (…)”. Dal dispositivo sopra trascritto emerge chiaramente che il Tribunale ha condannato il danneggiante a risarcire il danno in favore del danneggiato e l'assicurazione a manlevare il danneggiante - contraente assicurato - , dal che consegue la validità del precetto notificato all'avv. quale debitore principale e l'infondatezza della domanda spiegata dall'avv. nei Pt_1 Pt_1
confronti della compagnia assicurativa.
Il secondo motivo di opposizione è invece fondato.
Come già osservato in parte ricostruttiva, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito precettato dal assumendo che, come incontestato fra le parti, la compagnia assicurativa ha CP_1 CP_2
pagina 4 di 7 tempestivamente corrisposto al danneggiato la somma di euro 51.851,00 inclusiva di accessori, da ritenersi integralmente satisfattiva della pretesa creditoria.
L'opponente ha quindi eccepito la genericità e lacunosità del precetto con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri di calcolo adottati anche quanto al saggio di interesse applicato ed alla omessa indicazione del dies a quo per il computo delle voci accessorie, avuto riguardo al fatto che il precetto è stato intimato per il recupero di quanto asseritamente dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria essendo incontestato l'avvenuto pagamento della sorte capitale (e di parte degli accessori).
Ebbene, posto che l'esplicitazione da parte del creditore del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per la determinazione del quantum dovuto non è richiesta a pena di nullità del precetto
(cfr Cass. Sez. 3, ordinanza n. 4008 del 2013, nello stesso senso Cass. Sez. 3, sentenza n. 11281 del 1993), giova ricordare che, nel giudizio di opposizione alla esecuzione e in ipotesi di contestazione dell'opponente sulla correttezza del calcolo operato, incombe sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza, l'estensione e la portata del credito e del titolo esecutivo anche con riferimento alle voci accessorie del credito (interessi, rivalutazione monetaria e spese legali).
Tanto premesso, il nell'atto di precetto opposto ha così calcolato il quantum Controparte_1
richiesto: premesso che con sentenza n. 822/2023 il Tribunale di Cosenza aveva condannato l'avv. Pt_1 al pagamento della somma di € 42.297,54 (oltre interessi e rivalutazione) per il risarcimento del danno da perdita di chance;
che alla data di pubblicazione della sentenza (11.5.2023) l'importo complessivo dovuto ammontava ad € 70.587,38; che tale importo andava diminuito della somma di € 51.851,00, già versata dall'assicurazione in data 31.05.2023; il saldo liquidato in sentenza è pari ad € 18.736,38 cui vanno sommati gli interessi moratori dall' 11.05.2023 quantificati in € 371.90 e le spese e i compensi relativi all'atto di precetto per un totale di € 19.452,64. Il creditore procedente, inoltre, ha allegato alla memoria di costituzione un dettagliato calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente esplicitando l'individuazione della decorrenza delle voci accessorie nel giorno 1.10.2005 (ovvero da quando è stato accertato, dal Tribunale di Cosenza, lo svolgimento, da parte di , di attività Controparte_1
riconducibili a mansioni superiori in maniera continuativa) ed operando conseguentemente il seguente conteggio: € 42.297,54 capitale iniziale;
€ 16.199,96 totale rivalutazione;
€ 58.497,50 capitale rivalutato;
€ 12.089,88 totale interessi;
€ 28.289,84 rivalutazione + interessi;
€ 70.587,38 capitale rivalutato + interessi.
Dalla lettura degli atti prodotti in giudizio dall'opponente, ed in particolare della sentenza in forza della quale è stato intimato il precetto opposto, risulta l'erroneità del calcolo operato dall'opposto con particolare riferimento alla individuazione della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi. pagina 5 di 7 Ne consegue, come sostenuto dall'opponente, l'inesistenza del credito precettato esclusivamente a titolo di rivalutazione ed interessi in quanto frutto di un errore di calcolo, avuto riguardo al pagamento effettuato dall'assicuratore subito dopo la pubblicazione della sentenza da ritenersi pienamente satisfattivo del credito.
Invero, occorre premettere che anche in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per perdita di chance come quella in esame, spettano al danneggiato la rivalutazione monetaria della somma liquidata per garantire che il danno venga effettivamente reintegrato rispetto al mutato potere di acquisto della moneta tra il momento in cui esso si è verificato e quello della liquidazione giudiziale nonché gli interessi compensativi che hanno la funzione di risarcire il creditore per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito e costituiscono una componente necessaria del risarcimento integrale.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, gli interessi compensativi devono essere calcolati dalla data del fatto illecito (cioè, nel caso in esame, dal momento in cui si è verificata la perdita della chance) fino alla data della liquidazione giudiziale, applicandoli sulla somma via via rivalutata anno per anno (“In tema di adempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”; cfr Cass. Sez. 1, ordinanza n. 37798 del 2022 che ha affermato il principio anche in tema di obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale).
L'evento dannoso coincide dunque nel caso di specie con la pronuncia di improcedibilità dell'appello “per omessa notificazione del ricorso nel termine fissato nel decreto di fissazione di udienza” (di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 47 del 2016) e la conseguente concretizzazione della perdita per il della chance di ottenere una decisione favorevole. CP_1
Ne consegue l'erroneità del calcolo operato dal creditore per la quantificazione delle somme precettate, atteso che la rivalutazione e gli interessi si fanno decorrere dall'1 ottobre 2005, ovvero dal momento in cui il Tribunale-Sezione Lavoro (con la sentenza infruttuosamente appellata) ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori da parte de mentre la tesi sostenuta dall'attore appellante, che Controparte_1
sarebbe stata con ogni probabilità accolta se vi fosse stata una pronuncia nel merito, collocava lo svolgimento delle mansioni superiori con decorrenza dal luglio del 2005. pagina 6 di 7 A ben guardare, la decorrenza dello svolgimento di mansioni superiori è elemento di fatto oggetto di valutazione del Tribunale nel quantificare il danno da perdita di chance, ma non può avere alcun rilievo nel calcolo della rivalutazione e degli interessi.
Corretto risulta invece il calcolo operato dalla per quanto risulta in atti rispettoso Controparte_2
dei criteri individuati dalla Cassazione come precisati sopra (v. prospetto di calcolo allegato in atti, in virtù del quale l'assicuratore ha effettuato il pagamento nei confronti del danneggiato in data 31.5.2023).
Dalle considerazioni svolte, consegue l'accoglimento della opposizione e la declaratoria di inesistenza del diritto di agire esecutivamente per la somma portata in precetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione delle tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate. In particolare, alla infondatezza del primo motivo di opposizione e della conseguente domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'assicuratore, segue la condanna del primo alla rifusione delle spese di lite nei confronti del secondo. L'accoglimento della opposizione comporta invece la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e dichiara inesistente il diritto ad agire esecutivamente per la somma portata in precetto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Cosenza, 25 giugno 2025
Il giudice
Manuela Gallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2607 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 20 marzo 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carmine Marchese;
Parte_1
Attore opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Quercia;
Controparte_1
Convenuto opposto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Luigi Gullo;
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto del 26 luglio 2023, notificato in pari data, con il quale gli aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro € 19.452,64, asseritamente dovuta in forza della sentenza n.
822/2023 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza a definizione del procedimento RG 466/2018, avente ad pagina 1 di 7 oggetto il giudizio di responsabilità professionale promosso dallo stesso contro l'avv. CP_1 Parte_1
il quale a sua volta aveva chiamato in manleva la compagnia assicuratrice della responsabilità
[...]
professionale CP_2
L'opponente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità o l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dal con l'atto di precetto opposto, rispetto alla quale egli sarebbe carente di CP_1
legittimazione passiva avuto riguardo al fatto che è stata parte del giudizio definito con la CP_2
sentenza sottesa al precetto nonché espressamente condannata con la stessa sentenza a manlevare l'avv. da tutte le conseguenze pregiudizievoli della condanna. Contestava, poi, l'esistenza del credito Pt_1
precettato attesa la genericità e lacunosità del precetto per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo adottati nella quantificazione delle somme (pretese a titolo di interessi e rivalutazione monetaria) e del dies a quo per il computo delle voci accessorie, considerato peraltro che la compagnia assicurativa ha già corrisposto al in virtù della sentenza n. 822 del 2023, la somma di euro 51.851,00 integralmente CP_1
satisfattiva del credito del (segnatamente euro 42.2197,54 per sorte capitale e la restante somma a CP_1
titolo di interessi e rivalutazione). Tanto premesso, l'Avv. concludeva come segue: “ 1) dichiarare Pt_1
l'inefficacia, nullità e la illegittimità dell'atto di precetto notificato all'avv. in data Parte_1
26.07.2023 in base alle motivazioni espresse ai punti di cui alla premessa del presente atto di opposizione, che qui si abbiano per ribadite, nonché integralmente riportate e trascritte;
2) dichiarare
l'infondatezza del diritto del sig. di procedere ad esecuzione forzata con il Controparte_1 giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato all'avv. in data 26.07.2023, con Parte_1
consequenziale declaratoria di nullità ed improduttività di effetti giuridici ed adottare, altresì, tutti i provvedimenti del caso;
2) In ogni caso, e soprattutto nella denegata ipotesi di reiezione della presente opposizione, Voglia condannare l' in p.l.r.p.t. a tenere indenne, garantire e Controparte_3 manlevare l'avv. da ogni conseguenza patrimoniale negativa per lui derivante dal presente Pt_1
giudizio anche con riferimento alle spese di lite, condannandola, altresì, al pagamento diretto della somma dovuta nei confronti del creditore”.
Si costituiva in giudizio resistendo alla opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
In particolare, l'opposto osservava che non avrebbe potuto notificare il precetto ad altri che all'avv. Pt_1
(condannato in sentenza al pagamento della somma di euro 42.297,54 a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria), non disponendo di azione diretta nei confronti dell'assicuratore chiamato esclusivamente in manleva dal debitore. Deduceva, poi, la CP_2
correttezza del calcolo delle somme precettate, osservando in particolare che gli interessi legali sono dovuti sul capitale rivalutato annualmente a far data dall'1.10.2005, momento a partire dal quale è stato pagina 2 di 7 accertato in sentenza lo svolgimento, da parte di , di attività riconducibili a Controparte_1
mansioni superiori in maniera continuativa. Esplicitava quindi il calcolo dell'importo precettato osservando che, decurtato quanto già corrisposto dall'assicurazione in data 31.5.2023 pari ad € 51.851,00, il credito residuo ammonta ad € 18.736,38, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino alla data della redazione dell'atto di precetto in data 11.5.2023, spese e competenze dell'atto di precetto.
Tanto premesso, concludeva come di seguito: “Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, a)
Rigettare l'opposizione spiegata in quanto destituita di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto.
b) In subordine, accertare e dichiarare comunque la tenutezza dell'opponente al Parte_1 pagamento della franchigia, pari a € 5.000,00. c) In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'opposto dava atto dell'intervenuto pagamento della franchigia di euro 5.000,00 da parte dell'avv. in data 25.10.2023, dichiarando di voler contenere l'atto di Pt_1
precetto in euro 14.452,64.
Si costituiva in giudizio la per far rilevare l'infondatezza della pretesa Controparte_2
creditoria avanzata nei confronti dell'assicurato e per chiedere conseguentemente il rigetto della domanda di condanna in garanzia. Osservava in particolare di non essere stata destinataria della notifica dell'atto di precetto opposto e di avere avuto contezza del suo contenuto solo in quanto allegato all'atto di citazione in opposizione in oggetto;
contestava la mancata specificazione dei criteri di calcolo applicati per la quantificazione delle somme precettate ed eccepiva che la compagnia assicurativa aveva pagato in manleva dell'avv. tutto quanto dovuto al danneggiato in forza della sentenza del Tribunale di Pt_1
Cosenza, a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione. Tanto premesso, spiegava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali sopra esposte: in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'avv. dichiarare l'infondatezza del diritto Parte_1 del a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'avv con la conseguente CP_1 Pt_1 declaratoria che non sussiste alcun credito ulteriore o residuo in favore dell'opposto e che null'altro è dovuto da in funzione del rapporto di garanzia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” CP_2
Istruita la causa con la produzione documentale delle parti, all'udienza del 20 marzo 2025 essa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità del precetto per carenza di legittimazione passiva dell'intimato avv. deve essere disatteso. Parte_1
pagina 3 di 7 Sul punto, deve osservarsi che, secondo quanto dispone l'articolo 615 c.p.c. in tema di opposizione a precetto, il creditore procedente deve notificare la sentenza (titolo esecutivo) e il precetto a tutti i soggetti che risultano obbligati in base a quella sentenza, quindi potenzialmente sia all'assicurato che all'assicuratore, a seconda di chi sia stato condannato e per la misura del credito. Infatti il precetto è l'atto con il quale il creditore intima al debitore di pagare la somma stabilita dalla sentenza entro un certo termine, avvertendolo che, in caso di inadempimento, si procederà con l'esecuzione forzata. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. (cfr Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5259 del 25 febbraio 2021; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28834 del 5 dicembre
2008).
Nel caso di specie la sentenza n. 822/2023 notificata unitamente al precetto ha così stabilito: “accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna il convenuto al pagamento di € 42.297,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in parte motiva;
accoglie la domanda di manleva proposta da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la a tenere indenne il convenuto di quanto dovrà versare Controparte_2 all'attore per effetto della presente sentenza, al netto dell'importo della franchigia;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite (…)”. Dal dispositivo sopra trascritto emerge chiaramente che il Tribunale ha condannato il danneggiante a risarcire il danno in favore del danneggiato e l'assicurazione a manlevare il danneggiante - contraente assicurato - , dal che consegue la validità del precetto notificato all'avv. quale debitore principale e l'infondatezza della domanda spiegata dall'avv. nei Pt_1 Pt_1
confronti della compagnia assicurativa.
Il secondo motivo di opposizione è invece fondato.
Come già osservato in parte ricostruttiva, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito precettato dal assumendo che, come incontestato fra le parti, la compagnia assicurativa ha CP_1 CP_2
pagina 4 di 7 tempestivamente corrisposto al danneggiato la somma di euro 51.851,00 inclusiva di accessori, da ritenersi integralmente satisfattiva della pretesa creditoria.
L'opponente ha quindi eccepito la genericità e lacunosità del precetto con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri di calcolo adottati anche quanto al saggio di interesse applicato ed alla omessa indicazione del dies a quo per il computo delle voci accessorie, avuto riguardo al fatto che il precetto è stato intimato per il recupero di quanto asseritamente dovuto a titolo di interessi e rivalutazione monetaria essendo incontestato l'avvenuto pagamento della sorte capitale (e di parte degli accessori).
Ebbene, posto che l'esplicitazione da parte del creditore del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per la determinazione del quantum dovuto non è richiesta a pena di nullità del precetto
(cfr Cass. Sez. 3, ordinanza n. 4008 del 2013, nello stesso senso Cass. Sez. 3, sentenza n. 11281 del 1993), giova ricordare che, nel giudizio di opposizione alla esecuzione e in ipotesi di contestazione dell'opponente sulla correttezza del calcolo operato, incombe sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza, l'estensione e la portata del credito e del titolo esecutivo anche con riferimento alle voci accessorie del credito (interessi, rivalutazione monetaria e spese legali).
Tanto premesso, il nell'atto di precetto opposto ha così calcolato il quantum Controparte_1
richiesto: premesso che con sentenza n. 822/2023 il Tribunale di Cosenza aveva condannato l'avv. Pt_1 al pagamento della somma di € 42.297,54 (oltre interessi e rivalutazione) per il risarcimento del danno da perdita di chance;
che alla data di pubblicazione della sentenza (11.5.2023) l'importo complessivo dovuto ammontava ad € 70.587,38; che tale importo andava diminuito della somma di € 51.851,00, già versata dall'assicurazione in data 31.05.2023; il saldo liquidato in sentenza è pari ad € 18.736,38 cui vanno sommati gli interessi moratori dall' 11.05.2023 quantificati in € 371.90 e le spese e i compensi relativi all'atto di precetto per un totale di € 19.452,64. Il creditore procedente, inoltre, ha allegato alla memoria di costituzione un dettagliato calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente esplicitando l'individuazione della decorrenza delle voci accessorie nel giorno 1.10.2005 (ovvero da quando è stato accertato, dal Tribunale di Cosenza, lo svolgimento, da parte di , di attività Controparte_1
riconducibili a mansioni superiori in maniera continuativa) ed operando conseguentemente il seguente conteggio: € 42.297,54 capitale iniziale;
€ 16.199,96 totale rivalutazione;
€ 58.497,50 capitale rivalutato;
€ 12.089,88 totale interessi;
€ 28.289,84 rivalutazione + interessi;
€ 70.587,38 capitale rivalutato + interessi.
Dalla lettura degli atti prodotti in giudizio dall'opponente, ed in particolare della sentenza in forza della quale è stato intimato il precetto opposto, risulta l'erroneità del calcolo operato dall'opposto con particolare riferimento alla individuazione della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi. pagina 5 di 7 Ne consegue, come sostenuto dall'opponente, l'inesistenza del credito precettato esclusivamente a titolo di rivalutazione ed interessi in quanto frutto di un errore di calcolo, avuto riguardo al pagamento effettuato dall'assicuratore subito dopo la pubblicazione della sentenza da ritenersi pienamente satisfattivo del credito.
Invero, occorre premettere che anche in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per perdita di chance come quella in esame, spettano al danneggiato la rivalutazione monetaria della somma liquidata per garantire che il danno venga effettivamente reintegrato rispetto al mutato potere di acquisto della moneta tra il momento in cui esso si è verificato e quello della liquidazione giudiziale nonché gli interessi compensativi che hanno la funzione di risarcire il creditore per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito e costituiscono una componente necessaria del risarcimento integrale.
Per giurisprudenza di legittimità consolidata, gli interessi compensativi devono essere calcolati dalla data del fatto illecito (cioè, nel caso in esame, dal momento in cui si è verificata la perdita della chance) fino alla data della liquidazione giudiziale, applicandoli sulla somma via via rivalutata anno per anno (“In tema di adempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”; cfr Cass. Sez. 1, ordinanza n. 37798 del 2022 che ha affermato il principio anche in tema di obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale).
L'evento dannoso coincide dunque nel caso di specie con la pronuncia di improcedibilità dell'appello “per omessa notificazione del ricorso nel termine fissato nel decreto di fissazione di udienza” (di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 47 del 2016) e la conseguente concretizzazione della perdita per il della chance di ottenere una decisione favorevole. CP_1
Ne consegue l'erroneità del calcolo operato dal creditore per la quantificazione delle somme precettate, atteso che la rivalutazione e gli interessi si fanno decorrere dall'1 ottobre 2005, ovvero dal momento in cui il Tribunale-Sezione Lavoro (con la sentenza infruttuosamente appellata) ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori da parte de mentre la tesi sostenuta dall'attore appellante, che Controparte_1
sarebbe stata con ogni probabilità accolta se vi fosse stata una pronuncia nel merito, collocava lo svolgimento delle mansioni superiori con decorrenza dal luglio del 2005. pagina 6 di 7 A ben guardare, la decorrenza dello svolgimento di mansioni superiori è elemento di fatto oggetto di valutazione del Tribunale nel quantificare il danno da perdita di chance, ma non può avere alcun rilievo nel calcolo della rivalutazione e degli interessi.
Corretto risulta invece il calcolo operato dalla per quanto risulta in atti rispettoso Controparte_2
dei criteri individuati dalla Cassazione come precisati sopra (v. prospetto di calcolo allegato in atti, in virtù del quale l'assicuratore ha effettuato il pagamento nei confronti del danneggiato in data 31.5.2023).
Dalle considerazioni svolte, consegue l'accoglimento della opposizione e la declaratoria di inesistenza del diritto di agire esecutivamente per la somma portata in precetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione delle tariffe dello scaglione di riferimento ai valori minimi, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate. In particolare, alla infondatezza del primo motivo di opposizione e della conseguente domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'assicuratore, segue la condanna del primo alla rifusione delle spese di lite nei confronti del secondo. L'accoglimento della opposizione comporta invece la condanna dell'opposto alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e dichiara inesistente il diritto ad agire esecutivamente per la somma portata in precetto;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Cosenza, 25 giugno 2025
Il giudice
Manuela Gallo
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