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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1459/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e quale erede del defunto Parte_1 C.F._1
, deceduto in data 27.10.2016, rappresentata e difesa, giusta procura allegata Persona_1
all'atto di appello, dall'avv. Giulio Costanzo (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via C. Pezzullo n. 53, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmela Greco (c.f. ), presso il cui studio, C.F._3
sito in Napoli alla via Agostino Depretis n.145, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. p.iva , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Romina Cristina D'Agostini (c.f.
) e Chiara Schiavi (c.f. , presso il cui studio, C.F._5 C.F._6 sito San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi n. 44, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), residente in [...] C.F._7
n. 22
APPELLATO CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico dott. Controparte_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa, dall'avv. CP_5
Vincenzo d'Angelo (c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla C.F._8
Piazza Salvatore Lo Bianco n. 10, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
c.f. Controparte_6
, p. iva ), in persona del pro-tempore P.IVA_6 P.IVA_7 Controparte_7 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per CP_8 atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, dall'avv.
Laura Lembo (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._9
Nuova Poggioreale, angolo Via San Lazzaro
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. ) e c.f. Controparte_9 C.F._10 Controparte_10
), rappresentate e difese, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._11
costituzione, dall'avv. Gianluca Ronga (c.f. ) e dall'Avv. Espedito C.F._12
Granata (c.f. ), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla via C.F._13
Luca Prassicio n.18, sono elettivamente domiciliate
RGn°1459/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI ADESIVE
E
(c.f. ), c.f. CP_11 C.F._14 CP_12
), (c.f. ), C.F._15 Controparte_10 C.F._11 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla CP_13 C.F._16
comparsa di costituzione, dall'avv. Gennaro Lallo (c.f. ) e dall'avv. C.F._17
Gennaro Armani (c.f. ) C.F._18
APPELLATI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_14 C.F._19
conferita in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Flora Cecere (c.f.
), presso il cui studio, sito in Casoria (NA), alla Via G. Carducci C.F._20
n.104, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(C.F. , CP_15 C.F._21 Controparte_16
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_22 CP_17 C.F._23 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._24 Controparte_19
) e ( ), elett.te dom.ti C.F._25 CP_20 CodiceFiscale_26
presso i procuratori costituiti di primo grado avv.ti Gennaro Armani (c.f.
e Gennaro Lallo (c.f. ), con studio sito in C.F._18 C.F._17
Napoli al Corso Secondigliano, 230/C
APPELLATI CONTUMACI
E
(c.f. ), elett.te dom.ta presso il procuratore costituito CP_21 C.F._27 di primo grado avv. Antonio Fuscellaro, con studio sito in Afragola al Corso Enrico De
Nicola n. 33
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.8.2017 , in proprio Parte_1
e quale erede di , conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Persona_1 CP_2
RGn°1459/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.r.l., e al fine di sentir Controparte_4 Controparte_1 CP_3 accertare la loro responsabilità, ciascuno per quanto di ragione, nonché la loro condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte del coniuge . Persona_1
1.1 L'attrice deduceva che il defunto coniuge, operatore ecologico presso la
[...]
in data 27.10.2016, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, decedeva Controparte_4 in seguito alla manovra di retromarcia eseguita dall'autocompattatore Iveco tg. EF907GR- di proprietà della condotto in locazione dalla ed Controparte_2 Controparte_4 assicurato con cui viaggiava occupando la Controparte_22 Persona_1 pedana di destra e alla cui guida si trovava il collega . CP_3
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la CP_2 CP_2 la e la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4 Controparte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.3 Intervenivano in giudizio e , in qualità di figlie di Controparte_9 Controparte_10
; in qualità di madre del defunto;
, Persona_1 CP_11 CP_12 [...]
, , , CP_10 CP_13 CP_15 Controparte_16 CP_17 [...]
e in qualità di fratelli e sorelle della vittima;
CP_18 Controparte_19 CP_20
, in qualità di figlia, e quale ex moglie del defunto, Controparte_14 CP_21 chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte del congiunto.
1.4 Spiegava, altresì, intervento volontario l' , proponendo azione di surroga ai sensi CP_6
dell'art.1916 c.c., dal momento che, trattandosi di un infortunio sul lavoro, aveva erogato a
, nella qualità di coniuge superstite del lavoratore assicurato, l'indennizzo Parte_1 previsto dal D.P.R 1124/1965, di cui domandava il rimborso.
1.5 benché ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace. CP_3
1.6 Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1404/2021, ha accolto parzialmente le domande avanzate dall'attrice e dagli interventori, affermando la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso danneggiato nella misura del
50%; ha, quindi, accertato la corresponsabilità solidale per il restante 50% a carico di
[...]
della e della CP_3 CP_2 CP_23 Controparte_4
RGn°1459/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 In particolare, il Tribunale ha dichiarato responsabile, ai sensi dell'art.2054 c.c., co.1,
il quale, trovandosi alla guida del veicolo, avviava una manovra di CP_3 retromarcia senza rispettare le regole di prudenza imposte dalle condizioni della circolazione, data la presenza di operatori sulle pedane posteriori e l'intensa pioggia;
è stata, altresì, dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co.3, della Controparte_2
proprietaria dell'automezzo, e la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., della per i notevoli difetti di manutenzione da cui risultava affetto Controparte_4
l'autocompattatore e l'assenza di presidi di sicurezza nonché per il fatto del conducente, proprio dipendente;
la società assicuratrice del veicolo di Controparte_1 proprietà del responsabile civile, è stata condannata, in solido con il conducente, la società proprietaria e la società locataria, al risarcimento dei danni, detratta la quota di corresponsabilità del 50% imputabile alla stessa vittima-
1.8 In ordine ai danni risarcibili il Tribunale ha escluso il danno iure hereditario in favore dei congiunti e per le voci richieste iure proprio: a) un danno patrimoniale da perdita del contributo economico fornito dalla vittima primaria, tranne che per , Parte_1 ritenendo, tuttavia, “assorbita” la somma a quest'ultima spettante a tale titolo dalla rendita erogata dall' ; b) un danno biologico;
ha, invece, riconosciuto, a favore di ciascuno di CP_6
essi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le
Tabelle di Roma, condannando, per l'effetto, in solido tra loro, CP_3 [...]
e al pagamento, detratta la CP_2 Controparte_4 Controparte_1 quota del 50% da imputare allo stesso danneggiato: a) in favore di Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 155.661,00, oltre rivalutazione ed interessi legali;
b) in favore delle figlie e la somma di €132.076,00 Controparte_9 Controparte_10 ciascuna, oltre accessori;
c) in favore di (madre non convivente) la CP_11
somma di € 120.188,72 oltre accessori;
d) in favore del fratello la somma di CP_12
€ 80.189,00 e in favore degli altri germani, tutti non conviventi, , Controparte_10 [...]
, CP_13 CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, la somma di € 75.472,00 ciascuno, oltre accessori;
alla figlia CP_19 CP_20
la somma di € 132.076,00, oltre accessori;
a (ex moglie Controparte_14 CP_21 divorziata di ) il danno patrimoniale da perdita dell'assegno di mantenimento, Persona_1 quantificato in € 32.362,04; all (tranne che da parte di cui la CP_6 CP_3
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comparsa di intervento non è stata notificata), la somma di € 209.444,35, pari alla metà di €
418.888,17 spettante a titolo di indennizzo alla ex D.P.R. 1124/1965; infine, Parte_1 esclusivamente a è stata riconosciuta la somma di € 2.160,00 a titolo di Parte_1
rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
1.9 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 12.2.2021, con atto di citazione, notificato il
26.3.2021, ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.10 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza in forza del quale il Tribunale ha accertato un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co.1, in capo al defunto coniuge;
rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che Per_1
era stato adibito occasionalmente, il giorno del sinistro, ad una mansione diversa
[...]
(raccolta porta a porta) da quella propria (spazzamento delle strade), mansione per la quale non era stato specificamente formato e di cui non conosceva gli specifici rischi;
adduce che l'infortunio mortale si verificava soltanto a causa della imprudente condotta di guida di nonché delle gravi carenze manutentive e dei presidi di sicurezza CP_3
obbligatori sull'autocompattatore, sul quale il era stato incaricato di salire la mattina CP_10 dell'incidente.
1.11 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura, in via subordinata,
l'immotivata ed incongrua attribuzione alla vittima di una corresponsabilità nella misura
50%; contesta al giudice di prime cure di aver dato maggiore rilievo al comportamento del danneggiato e non già di coloro che hanno causato l'incidente, per aver messo in circolazione un mezzo non idoneo, consapevoli della mancanza di fondamentali dispositivi di sicurezza.
1.12 Con comparsa depositata in data 22.7.2021 si è costituito in giudizio l
[...]
spiegando appello Controparte_6
incidentale affidato a due motivi.
1.13 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha accolto solo parzialmente la propria domanda di surroga, limitandosi a considerare i conteggi alla data del 26.3.2019, senza tenere conto dell'aggiornamento del costo dell'infortunio maturato al 30.4.2020, come da prospetto depositato in data 22.5.2020.
1.14 Con il secondo motivo di gravame l Controparte_6 si duole del rigetto della domanda di surroga nei confronti di
[...]
RGn°1459/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a causa della ritenuta mancata notifica a quest'ultimo della comparsa CP_3
d'intervento; sul punto, adduce di aver regolarmente notificato l'atto a mani, come emergente dalla relata di notifica allegata.
1.15 Con comparsa depositata in data 23.7.2021 si è costituita in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_1
l'infondatezza nel merito del gravame principale, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a sei motivi di gravame.
1.16 In via preliminare l'appellante incidentale denuncia il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di prime cure nel riconoscere a un danno iure proprio, Parte_1
avendo, invece, l'attrice agito solo iure hereditatis.
1.17 Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante contesta la configurabilità, nella specie, della responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2054 c.c., adducendo che la qualificazione del sinistro come “infortunio sul lavoro” esclude che esso possa dirsi causato dalla “circolazione” dell'autocompattatore.
1.18 Con il terzo motivo l' insiste nell'accertamento Controparte_1 dell'interruzione del nesso causale per effetto del comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante tenuto da rispetto all'espletamento dell'attività lavorativa ed alle Persona_1 direttive ricevute;
sostiene che il , dando il via libera all'autista per la manovra di CP_10
retromarcia, ha posto in essere un comportamento idoneo ad atteggiarsi quale causa esclusiva dell'evento o comunque tale da creare condizioni di rischio estranee alle ordinarie modalità del lavoro da svolgere;
in via gradata, l'appellante incidentale insiste per l'affermazione quanto meno, di un concorso di colpa in capo a ai sensi Persona_1 dell'art.1227 comma 1 c.c..
1.19 Con il quarto motivo l'appellante incidentale sostiene la responsabilità esclusiva -o, in via gradata, concorrente con quella di adduce Controparte_24
che tale società, nella qualità di noleggiatrice dell'autocompattatore e di datrice di lavoro del
, ha posto il veicolo in circolazione nonostante i gravi guasti, l'assenza di CP_10
fondamentali presidi di sicurezza e le evidenti manomissioni degli impianti di arresto e sicurezza da cui esso è risultato affetto nelle ispezioni seguite alla verificazione del sinistro mortale;
ha omesso di controllare la complessiva efficienza del veicolo stesso e di vigilare
RGn°1459/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sul comportamento dei suoi addetti nello svolgimento dell'attività; ha violato i principi di sicurezza sul lavoro e le norme antinfortunistiche di cui al DLG 81/08, che impongono di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee ed efficienti;
non ha provveduto alla formazione dei propri addetti sia per l'utilizzo dei mezzi strumentali allo svolgimento dell'attività sia per l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro;
ha adibito estemporaneamente il compianto a mansioni del tutto estranee alle sue competenze;
CP_10
l'appellante incidentale esclude, pertanto, qualsiasi responsabilità della propria assicurata dal momento che il contratto di noleggio stipulato con la Controparte_2 [...]
implicava che soltanto quest'ultima fosse nella disponibilità del mezzo ed CP_4 in grado di averne la concreta gestione ed il controllo.
1.20 Con il quinto motivo l'appellante incidentale impugna le statuizioni rese in favore dell' , contestando la misura della rendita per la quale è stata accordata la surroga, CP_6
quantificata in base al calcolo prospettato dallo stesso Istituto e non autonomamente verificabile in difetto di prova dei parametri di riferimento, quale la retribuzione percepita dal lavoratore defunto.
1.21 Con il sesto motivo la contesta i criteri adottati dal giudice di Controparte_1 prime cure nella liquidazione del danno parentale, operata applicando le Tabelle di Roma, anziché quelle Milanesi, e discostandosi dai parametri minimi;
ancora, contesta l'importo risarcitorio riconosciuto in favore di , ex coniuge divorziata del defunto CP_21 Per_1
, alla quale competono, al più, le somme di cui il era moroso al momento del
[...] CP_10 decesso;
impugna, infine, la condanna disposta in via solidale pur in presenza di diversi titoli di responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti nella produzione dell'evento e senza la graduazione delle percentuali tra i vari soggetti corresponsabili.
1.22 Con comparsa depositata in data 27.7.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_4
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a quattro motivi di gravame.
1.23 Con il primo motivo l'appellante incidentale invoca la condanna esclusiva della
[...]
nella qualità di società assicuratrice del veicolo adibito alla raccolta di Controparte_1 rifiuti, su cui si trovava , in virtù dell'art. 141 del D.Lgs n. 209/2005, Persona_1
RGn°1459/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda secondo cui il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro entro il massimale di legge.
1.24 Con il secondo e terzo motivo di gravame la impugna la Controparte_4
sentenza nella parte in cui essa è stata ritenuta corresponsabile dell'evento ai sensi dell'art.2043 c.c.; evidenzia che dalle risultanze processuali è emerso che la manovra di retromarcia, vietata in presenza di operatori sulle pedane posteriori, era stata consentita dal sabotaggio del mezzo effettuato dagli stessi dipendenti, i quali avevano manomesso il sistema di sicurezza;
soggiunge che il giudice a quo ha omesso di considerare la decisiva circostanza che la proprietaria del veicolo, aveva assunto l'obbligo Controparte_2 contrattuale di effettuare verifiche giornaliere sulla funzionalità dei mezzi concessi a noleggio alla ivi compreso l'autocompattatore tg. EF907GR (art. 10 Controparte_4 del contratto di noleggio versato in atti)
1.25 Con il quarto motivo l'appellante incidentale contesta la quantificazione delle poste risarcitorie operata dal Tribunale, ritenendole sproporzionate rispetto ai fattori concretamente incidenti sulla liquidazione secondo le Tabelle di Roma.
1.26 Con comparsa depositata in data 8.9.2021 si sono costituite in giudizio
[...]
e spiegando appello incidentale adesivo ai due motivi CP_9 Controparte_10
dell'appello principale di . Parte_1
1.27 Con comparsa depositata in data 9.9.2021 si è costituita in giudizio la CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito dei gravami avversari, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a tre motivi di gravame.
1.28 Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la scarna e superficiale motivazione con cui il Tribunale ha condannato la in solido Controparte_2
con l' e la , a risarcire i CP_3 Controparte_1 Controparte_4 danni subiti dall'attrice e dagli interventori;
critica l'applicazione dell'art. 2054 c.c., comma
2, avente ad oggetto il caso di scontro tra veicoli, in luogo del comma 3 dell'art. 2054 c.c.; inoltre, evidenzia che la disponibilità giuridica ed effettiva dell'autocompattatore era solo in capo alla da affermarsi, dunque, esclusiva responsabile. CP_4 CP_4
RGn°1459/2021-sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.29 Con il secondo motivo di gravame la denuncia l'omessa pronuncia Controparte_2 sulla domanda di manleva da essa formulata nei rapporti con la propria società assicuratrice in virtù del valido contratto di assicurazione per la RCA prodotto. Controparte_1
1.30 Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta il mancato esame delle eccezioni da essa sollevate sulla duplicazione e mancata prova delle pretese risarcitorie formulate dalle parti;
confuta l'immotivato riconoscimento a tutti i richiedenti del risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, dal momento che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti provare l'effettività e l'intensità della relazione parentale;
infine, denuncia l'erronea applicazione delle Tabelle di Roma, anziché di quelle di Milano.
1.31 Con comparsa depositata in data 3.5.2024 si sono costituiti in giudizio
[...]
, , e, con comparsa depositata CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 in data 8.5.2024, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in Controparte_14
subordine, l'infondatezza nel merito dell'appello principale nonché di quelli incidentali proposti dalle controparti, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.32 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, , CP_3 CP_15
, , e Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
. CP_21
1.33 All'udienza del 5.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_15 [...]
, , e CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26.3.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 24.2.2021.
2.2 In via ulteriormente preliminare l'appello principale è ammissibile.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del
2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione
RGn°1459/2021-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.3 Vanno disattesi il primo ed il secondo motivo di appello incidentale dell'
[...]
di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico-giuridica e Controparte_1 alla cui trattazione si procede in maniera congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi.
È, invero, infondata la tesi difensiva della società di assicurazioni, secondo cui la circostanza che il sinistro sia occorso durante l'espletamento dell'attività lavorativa sia del conducente, asserito responsabile, sia della vittima del sinistro (soggetto a bordo del veicolo), valga a relegare a mera occasione il fatto della circolazione stradale, escludendo la riconducibilità della fattispecie all'alveo della responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha già da tempo chiarito (Cass. SU 8620/2015) che la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. costituisce una sottospecie dell'art. 2050 c.c., la cui ratio legis deve essere individuata nella pericolosità della circolazione dei veicoli.
In coerenza con tale ratio sono coperti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n.
990 del 1969, art. 1 (e attualmente del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.), tutti gli eventi dannosi verificatisi durante la “circolazione”, nel cui ampio concetto deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza, con il solo limite della causa autonoma sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso.
Da ciò consegue che anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria da RCA. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata, quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità "da attività pericolosa" disciplinata dall'art. 2054 c.c.. E poiché il "veicolo" deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come tale ai sensi del C.d.S., "l'uso" che di esso si compia su aree pubbliche conforme alla sua destinazione costituisce "circolazione” del veicolo" stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c.
(principio affermato in relazione ad una “macchina operatrice”).
Alla luce di tali coordinate non si dubita che nella specie, in cui il sinistro si è verificato nella fase di retromarcia di un autocompattatore condotto da sulla via CP_3
pubblica (segnatamente via Bari) per le operazioni di “raccolta porta a porta” dei rifiuti urbani, sia integrata la nozione di “circolazione” agli effetti della applicabilità dell'art. 2054
c.c. e dell'art. 122 D. Lgs. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria, a ciò non ostando che il veicolo fosse un automezzo destinato ad un determinato uso e che il conducente ed il “trasportato” fossero (anche) lavoratori alle dipendenze della società noleggiatrice Ferma, infatti, l'esigenza di verificare, Controparte_4 nell'accertamento delle responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti nella causazione dell'evento lesivo, l'interferenza di ulteriori normative sovrapponibili in ragione del particolare contesto in cui sì è verificato il sinistro de quo, ciò che unicamente rileva ai fini dell'operatività dell'art. 2054 c.c. è che l'automezzo circolasse sulla strada pubblica in conformità alla destinazione funzionale che da esso poteva oggettivamente trarsi secondo le sue caratteristiche, a prescindere dalla circostanza che esso sia, poi, risultato in concreto affetto da gravi carenze manutentive, come si dirà più diffusamente infra, carenze che, come già sopra sottolineato, rientrano nell'oggetto dell'assicurazione e nel correlativo obbligo della RCA.
Confermato l'inquadramento giuridico della responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2054
c.c. e passando all'indagine sulla sussistenza della responsabilità per colpa del conducente, si premette che la ricostruzione della concreta dinamica dell'accadimento è fondata sulle dichiarazioni rese a SIT da collega di lavoro d , impegnato CP_25 Persona_1
nel turno di servizio della raccolta dei rifiuti la mattina in cui si verificava il sinistro mortale. Nel relativo verbale dei C.C. di del 27.10.2016, le cui risultanze non sono CP_4
state smentite da alcun altro elemento di segno contrario, il dichiarava quanto CP_25 segue: “premetto di essere operatore ecologico addetto agli automezzi ovvero alla raccolta porta a porta dei rifiuti, dipendente della società dall'anno 2000. Nello Controparte_4 specifico il mio compito è di prelevare i rifiuti dei cittadini posti nei relativi contenitori e svuotarli nel camion addetto alla raccolta. Tale incombenza di consueto viene svolta da tre
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
operatori, l'autista e i due addetti alla raccolta posti dietro al camion. Alle ore 5.00 di oggi
27.10.2016 ho intrapreso la mia giornata lavorativa, nella circostanza essendo disponibile attendevo le disposizioni del mio caposquadra, tale di cui non ricordo il cognome, Per_3
lo stesso indicandomi l'autista tale mi assegnava come compito di prelevare i CP_3 rifiuti ponendomi dietro al camion appunto di stesso compito veniva impartito CP_3
anche al mio collega . La nostra attività è iniziata appunto alle ore 5.00 da Persona_1 via Duca D'Aosta di per poi proseguire nell'ex zona Bingo per concludersi in via CP_4
Cagliari, ovviamente il percorso veniva impartito dall'autista. Le operazioni si svolgevano nel seguente modo io mi ponevo sul retro del camion lato guida mentre il si poneva CP_10 al lato opposto;
nello specifico appoggiamo i piedi su una pedana in ferro retrostante
l'automezzo e ovviamente ci reggiamo vicino ad una maniglia in ferro;
tale procedura viene fatta solo per lunghi tragitti da una strada all'altra, in quanto se il tratto è breve il camion cammina a passo d'uomo e noi lo seguiamo a piedi, raccogliendo man mano i rifiuti. Tutto
è andato bene fino al luogo dell'evento, quando giunti in questa via Bari, inizialmente sia io che il camminavamo dietro al camion e piano piano abbiamo prelevato tutti i sacchi CP_10 della spazzatura e buttati nel camion. Una volta concluse queste operazioni, siccome via
Bari è una strada chiusa, siamo saliti dietro al camion e con un segnale verbale davamo il via all'autista per fare la retromarcia, in quanto la larghezza della strada non permetteva una manovra di inversione di marcia. Quando stavamo dietro sulla pedana, CP_10
effettuava un movimento come se volesse correggere la sua posizione, nello specifico lo stesso si reggeva con la mano sinistra sulla sponda del camion, ma causa l'intensa pioggia ed i guanti bagnati lo stesso perdeva la presa, il piede di appoggio veniva meno e si è ritrovato sotto il camion nella parte centrale. Io inizialmente ho cercato di afferrarlo, poi siccome non ci sono riuscito ho urlato all'autista di fermarsi, ma lo stesso forse perché aveva il finestrino chiuso ed anche a causa del rumore del camion non ha udito le mie urla ed ha continuato nella retromarcia per poi fermarsi solo dopo circa 15-20 metri, dopo che aveva investito con tutte le ruote destre del camion. Avvedutosi del fatto si CP_10 CP_3
è fermato e poi abbiamo contattato i soccorsi..”
Secondo il racconto del testimone era, dunque, proprio la retromarcia eseguita in presenza di intensa pioggia, con i due operatori saliti a bordo sulle pedane retrostanti, a determinare la condizione di pericolo nella circolazione, effettivamente poi concretizzatasi con la
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda perdita di equilibrio del e la sua caduta nella parte centrale dell'autocompattatore, le CP_10 cui ruote passavano sul corpo della vittima, schiacciandone il capo, senza che l'autista si accorgesse di nulla, poiché con il finestrino chiuso non sentiva le urla con cui il CP_3
collega , posizionato sulla pedana di sinistra, tentava disperatamente di richiamare CP_25 la sua attenzione.
In disparte, allora, la qualifica professionale rivestita dal (autista di macchina CP_3 operatrice destinata alla raccolta dei rifiuti), viene in rilievo che per le particolari condizioni della circolazione (presenza di persone sulle pedane retrostanti, pessime condizioni atmosferiche), la cautela nella guida doveva essere particolarmente avvertita, e ciò anche ove si consideri che, come si dirà più in dettaglio infra, la video camera era fuori servizio e il conducente non aveva dalla cabina la visuale della zona posteriore.
Ai sensi dell'art. 141 Cds è fatto obbligo al conducente di improntare la sua condotta in modo che, “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; inoltre, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il , nella specie, proprio perché a conoscenza del pericolo insito nelle condizioni di CP_3 circolazione dell'autocompattatore sopra descritte, in una giornata di forte pioggia che rendeva prevedibilmente scivolose le pedane poggiapiedi e la presa alle sponde del camion, avrebbe dovuto procedere a passo d'uomo e soprattutto senza mai perdere il collegamento audio con i colleghi posizionati sulle pedane retrostanti, dal momento che la telecamera interna alla cabina, preposta proprio ad assicurare la visibilità della zona posteriore, non era funzionante, in modo da poter arrestare immediatamente la marcia al richiamo di qualsiasi ostacolo o rischio insorto durante la manovra.
2.4 Unitamente al conducente è tenuto a rispondere solidalmente il proprietario, in base al criterio di imputazione legale della responsabilità di cui all'art. 2054 co. 3 cc., dovendo essere disatteso il primo motivo di appello incidentale interposto dalla ed Controparte_2 il quarto motivo di appello incidentale della Controparte_1
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Va innanzitutto segnalato che il richiamo, che si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata al secondo comma dell'art. 2054 cit., che regola la diversa ipotesi di scontro tra veicoli, è evidentemente un mero lapsus calami, riferendosi il giudice, nella sostanza del suo ragionamento, alla responsabilità presunta che l'art. 2054 co.3 c.c. pone a carico del proprietario del veicolo, in solido con la responsabilità a titolo di colpa del conducente.
Va, poi, respinta la tesi difensiva della secondo cui, nella specie, responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 2054 comma 3 cit. sia unicamente la cui Controparte_4
l'autocompattatore era stato noleggiato senza soluzione di continuità in forza di contratto di
“nolo a freddo automezzi” sottoscritto il 25.10.2010, integrato con quello del 22.11.2010, il cui originario termine di scadenza era stato più volte prorogato fino al 20.3.2017, onde evitare che nelle more delle gare o della formalizzazione del rinnovo dei contratti il servizio di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti urbani venisse interrotto.
La premessa da cui muove l'appellante incidentale di una sostanziale assimilazione del noleggio “a lungo termine” alla locazione finanziaria, invece espressamente contemplata dall'art. 2054 comma 3 cit., non trova riscontro nel consolidamento insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui l'elenco di cui alla disposizione in commento ha carattere tassativo, non consentendo di equiparare, per quanto segnatamente ci occupa, alla figura dell'utilizzatore quella di un conduttore o noleggiatore del veicolo.
Ad una interpretazione restrittiva del termine "locatario del veicolo", utilizzata dall'art. 91,
c. 2, cod. strad., a norma del quale “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”, inducono non solo la rubrica dell'art. 91, cit., che si riferisce esclusivamente al leasing “Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio”, ma anche la ratio dell'art. 2054, c. 3, che è quella di rafforzare la garanzia patrimoniale generica del danneggiato, consentendogli di rivolgersi anche al soggetto che gode della disponibilità giuridica del veicolo e che sarebbe completamente sovvertita se la responsabilità del proprietario potesse essere sostituita da quella di un qualunque locatario e non esclusivamente da quella dell'utilizzatore in leasing. Del resto, tale soluzione è l'unica coerente con il sistema, posto che in tema di iscrizioni al p.r.a., vanno iscritti solo i contratti di leasing relativi al veicolo e non ogni contratto di locazione (cfr. artt. 91 c. 1 e 94
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda d.lgs. N. 285/1992), con la conseguenza che, in ipotesi di ordinaria locazione, il danneggiato sarebbe nell'impossibilità di individuare il responsabile civile ai sensi del D.
Lgs 209/2005. Quanto alla tassa di possesso del veicolo, essa grava sul locatario in leasing
(cfr. art. 17 l. n. 449/1997) e non su ogni tipo di locatario, il che dimostra che l'ordinamento ritiene che solo lo stesso abbia la disponibilità giuridica del godimento del veicolo (Cass.
10034/2004)
Siffatte conclusioni sono, del resto, in linea con la concreta regolamentazione del rapporto contrattuale interno tra la e la alla luce, in particolare, CP_2 Controparte_4 dell'art. 10 del contratto di nolo sottoscritto tra le parti rubricato “manutenzione ordinaria, straordinaria, materiali di consumo”, ai sensi del quale “tutte le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del locatore, ivi compresi i controlli giornalieri sullo stato di funzionamento degli automezzi…il locatore dovrà assicurare tutti i servizi offerti in sede di gara e riportati nel progetto tecnico allegato, per quanto concerne:-organizzazione del servizio di manutenzione programmata;
organizzazione del servizio di pronto intervento;
organizzazione del servizio di manutenzione straordinaria”.
A dispetto, perciò, di quanto propugnato dalla la società locatrice, oltre a CP_2
conservare la disponibilità giuridica dell'automezzo per le ragioni differenziali sopra illustrate intercorrenti tra un contratto di nolo e quello di locazione finanziaria, ne aveva mantenuto anche una disponibilità “fisica”, intesa quale potere-dovere di una quotidiana verifica di efficiente funzionamento, con il correlativo obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari ad assicurare un sicura prestazione dell'automezzo in relazione alle sue caratteristiche strutturali e funzionali (vedi, segnatamente, il progetto tecnico allegato al contratto, in cui si specifica che “la manutenzione programmata comprenderà anche un controllo giornaliero dello stato degli automezzi, grazie alla presenza continua (dal lunedì al sabato) presso l'autoparco di n. 2 tecnici/meccanici”.
Né risulta fondata l'obiezione dell' secondo cui la Controparte_1 CP_4
è da ritenersi esclusiva responsabile per aver utilizzato il veicolo de quo per una
[...] funzione diversa da quella per cui esso era stato omologato.
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Dall'integrazione contrattuale del 22.11.2010 l'autocompattatore di cui è causa (3 Assi
IVECO 260 S31 tg. EF907GR) rientra nell'elenco dei veicoli “adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di ”, che la società aveva appunto CP_4 CP_2
concesso in locazione alla (vedi clausola di cui all'art. 2 bis) in via Controparte_4 strumentale all'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di cui la società conduttrice era investita, sicché vi è piena rispondenza tra la destinazione funzionale dell'automezzo e l'utilizzo in concreto fattone dalla conduttrice.
2.5 Procedendo alla disamina delle posizioni della e della vittima Controparte_4 del sinistro , devono essere respinti il primo, secondo e terzo motivo di Persona_1 appello incidentale con cui la predetta società sollecita l'esclusione di una propria responsabilità nell'accaduto, da imputarsi alla sola sconsiderata condotta degli operatori suoi dipendenti (il conducente dell'automezzo e la stessa vittima CP_3 Per_1
), mentre va accolto l'appello principale di , che, da una opposta
[...] Parte_1 prospettiva, insiste per la riforma della statuizione con cui è stata imputata al coniuge deceduto un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura del 50%.
Va premesso che, essendosi il sinistro verificato nell'espletamento di attività lavorativa, esso è qualificabile come “infortunio sul lavoro”, ai sensi dell''art. 2 del d.P.R. n. 1124 del
1965, secondo cui deve intendersi tale il sinistro avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro", rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione. Si dice perciò che per l'art. 2 deve esistere un rapporto di "occasionalità necessaria" tra lavoro e infortunio;
un nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto con le incombenze alle quali il lavoratore è adibito (Cass. Sez. Unite n.17685 del 7 settembre
2015).
Tale nesso è spezzato nella sola ipotesi di “rischio elettivo”, allorquando, cioè, il lavoratore abbia tenuto "un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute"
In particolare, si è affermato che il rischio elettivo ricorre in tre ipotesi, ovvero in presenza di: a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) un atto diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) un atto
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda privo di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tali casi, infatti, il rischio, cui il lavoratore si espone per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, non sarà più un "rischio lavorativo", ma diviene un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e perciò non meritevole della tutela risarcitoria e/o assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (ex multis, Cass. 8988/2020; 7649/2019; 30679/2019).
Nel caso in esame un rischio “elettivo”, idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta del datore di lavoro, va escluso con riguardo ad entrambi i dipendenti a servizio della poiché sia l'autista sia Controparte_4 CP_3 Persona_1 agivano con condotte che si inserivano ed erano finalizzate all'espletamento dell'attività lavorativa, rispettivamente di guida dell'autocompattatore e di raccolta dei rifiuti. Inoltre, alcuna prova è stata raggiunta sul fatto che la manomissione della pedana sinistra con giornali che fungevano da ostacolo con il sensore, bloccandone di fatto la chiusura del contatto al probabile scopo di poter stazionare sulle pedaline posteriori senza che entrasse in funzione il limitatore di velocità ed il meccanismo di blocco in retromarcia, fosse stata materialmente posta in essere dai lavoratori impegnati in quello specifico turno di servizio.
L'affermazione sul punto del primo giudice è frutto di un salto logico, non essendo sorretto da alcun elemento istruttorio a sostegno. Impregiudicato il precedente rilievo, vale la pena soggiungere che anche la disattivazione del presidio di sicurezza, consistito nell'inserire dei fogli di giornale per evitare che l'autocompattatore andasse in blocco in fase di retromarcia al segnale di presenza degli operatori sulle pedane posteriori, è un comportamento che, da qualsiasi dipendente tenuto, non è del tutto scollegato dalla prestazione dell'attività lavorativa, presentandosi, piuttosto, un escamotage per velocizzare il servizio, evitando agli operatori di salire e scendere dall'autocompattatore e che, per quanto grave, non vale certamente ad interrompere il nesso causale con autonome inefficienze del mezzo e/o violazioni della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro, trasformando il rischio da esso creato in “elettivo” all'effetto di escludere la responsabilità di quest'ultimo.
Esclusa la ricorrenza di un rischio “elettivo”, residua il problema di stabilire se il possa ritenersi corresponsabile dell'infortunio valutabile ai sensi dell'art. 1227 co.1 CP_10
c.c.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Anche rispetto a tale questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo stabilito principi chiari.
Il primo di essi è che l'art. 1227 c.c., comma 1, (a norma del quale "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate”) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi;
sia perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell'altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c., sia il D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20 (Cass. 30679 del 25/11/2019; Cass. n. 9817 del
14/04/2008).
Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Dall'esistenza di quel potere e di quel dovere, la Suprema Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi (per tutte, Cass. 30679 del
25/11/2019).
La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale imprudenza del lavoratore non è più "causa", ma degrada ad "occasione" dell'infortunio.
Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio.
La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza. Il datore di lavoro ha, infatti, il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass.
37019/2022; Cass. 25597/2021).
La terza ipotesi è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è vero che concausa del danno fu l'imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all'art. 40 c.p. (Cass. 24629 del 02/10/2019).
Così richiamati i criteri che devono informare l'indagine sollecitata dai motivi di gravame, va esclusa la sussistenza dei presupposti per un concorso di colpa in capo a . Persona_1
Dalle indagini eseguite dagli operanti di PG nell'immediatezza del sinistro e dai successivi approfondimenti istruttori intervenuti nel procedimento penale, i cui esiti sono stati documentati e richiamati dalla CTU espletata nel presente giudizio, è emerso che l'autocompattatore si trovava, alla data del sinistro, in uno stato di gravi carenze manutentive e privo di fondamentali presidi di sicurezza. Dal verbale degli Ispettori Parte dell'Ufficio di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro dell' intervenuti sul posto il giorno del sinistro è risultato che l'impianto di telecamera posteriore, atta ad individuare eventuali ostacoli proprio in fase di retromarcia, risultava non funzionante in fase di movimentazione;
la pedana poggiapiedi posteriore lato destro, sulla quale era posizionato il
, risultava vincolata in maniera approssimativa all'autocarro tramite una “corda di CP_10
fortuna” e presentava altresì delle anomalie nel sistema di rilievo “presenza operatore”, poiché il sensore non era allineato con la placca di contatto per chiudere il circuito, al fine di azionare i dispositivi di sicurezza in presenza degli operatori sulle retropedane, ovvero limitazione di velocità a 20 km/h e blocco della retromarcia, come previsto dalle norme di settore (UNI EN 1501); mancavano le cinture di sicurezza per assicurare l'operatore durante il trasporto sulle pedane, in aperta trasgressione della norma tecnica UNI EN 1051-1 in materia di sicurezza degli Autocarri per la raccolta di rifiuti, che impone la predisposizione di attacchi per l'utilizzo di cinture di sicurezza “uomo in pedana”, proprio allo scopo di evitare che la caduta dell'operatore.
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Le trasgressioni alle prescrizioni tecniche integranti le disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81 del 2008 sono, poi, eziologicamente incidenti sulla concreta dinamica del sinistro, ovverosia della caduta dell'operatore dalla pedana di destra nella fase di retromarcia dell'autocompattatore. Ove, infatti, il datore di lavoro avesse tenuto la condotta doverosa, osservando tutte le regole finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità del lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni, l'evento, secondo un giudizio di probabilità logica (“regola del più probabile che non”), sarebbe stato evitato. In particolare, un'incidenza preponderante va assegnata alla mancanza delle cinture di sicurezza, il cui scopo è, appunto, quello di assicurare la persona dell'operatore sulla pedana nelle fasi di movimentazione dell'automezzo, nonché il difetto di funzionamento della telecamera posteriore, dovendo ragionevolmente affermarsi che l'inquadramento video dall'interno della cabina della zona posteriore nella fase di retromarcia avrebbe consentito all'autista di avvedersi tempestivamente della caduta del ed arrestare prontamente il CP_10 veicolo, al contrario di quanto avvenuto, in cui non venivano rilevate tracce di frenata appunto perché il conducente, seduto all'interno della cabina con il finestrino chiuso, non si era accorto di quanto stava avvenendo sul retro del veicolo.
Appurata la concreta efficacia eziologica delle specifiche carenze manutentive riscontrate e dell'assenza di presidi obbligatori di sicurezza nella caduta del dalla pedana CP_10 posteriore, è integrata la prima delle suindicate ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa del dipendente vittima del sinistro, degradando, in tal caso,
l'eventuale condotta imprudente o incauta tenuta dallo stesso lavoratore a mera “occasione” di verificazione dell'infortunio,
Ricorrono, poi, ulteriori ragioni per cui la non può “giovarsi” di un Controparte_4 contributo colposo del ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c. allo scopo di ridurre le CP_10
conseguenze della sua responsabilità.
Il , invero, era stato assegnato alla “raccolta porta a porta” in virtù di un ordine di CP_10
servizio impartito dal superiore la mattina stessa dell'incidente, in via del tutto straordinaria rispetto alla mansione solita, che era quella di rimuovere i rifiuti dalla strada con la spazzatrice, che quel giorno non funzionava. Sul punto si registrano le dichiarazioni dettagliate rese nel verbale di SIT ai CC di dal collega di lavoro CP_4 CP_25 secondo cui il “era addetto alla spazzatrice, pulizia strada, ma siccome la stessa CP_10
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aveva avuto un guasto, oggi era stato momentaneamente assegnato alla raccolta rifiuti con il sottoscritto.
Infine, alcun alternativo comportamento nell'interazione con l'autocompattatore era esigibile dall'infortunato, il quale non era stato “informato” degli specifici rischi nell'uso del veicolo destinato alla raccolta porta a porta né “formato” all'espletamento della specifica mansione, diversa da quella ordinaria.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello principale di Parte_1
va riformata la statuizione di primo grado nella parte in cui il giudice a quo ha attribuito un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro mortale alla stessa vittima, con conseguente decurtazione nella corrispondente percentuale dei danni liquidati ai suoi congiunti. Il primo giudice, invero, nell'affermare che il è da ritenersi CP_10 corresponsabile perché conosceva i dispositivi di sicurezza di cui era dotato il veicolo e sapeva che essi erano fuori uso, ha travisato le risultanze processuali e ha fatto cattiva applicazione dei principi che informano il giudizio di responsabilità esclusiva del datore di lavoro in presenza delle condizioni sopra evidenziate ed accertate come sussistenti nel sinistro di cui è causa.
Va conseguentemente assorbita la disamina del secondo motivo di appello principale, che ha investito, per l'ipotesi subordinata di conferma dell'accertamento di un concorso di colpa del , la determinazione della misura del contributo colposo. CP_10
2.6 Passando allo scrutinio della questione preliminare sulla legittimazione di Parte_1
e del sesto motivo di appello incidentale, entrambi interposti dall
[...] [...]
, del terzo motivo di appello incidentale della e del Controparte_1 Controparte_2 quarto motivo di gravame incidentale di che investono i capi di Controparte_4 accertamento e condanna al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti della Contr vittima primaria, va, in primo luogo, respinta la doglianza dell' sul vizio di ultrapetizione da cui, a suo dire, è affetta la pronuncia, per avere agito Parte_1
soltanto iure hereditario e non anche iure proprio.
La bontà della censura è smentita dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, dalla cui esposizione in fatto e dalle cui conclusioni si evince in maniera inequivoca che Parte_1
nella qualità di coniuge superstite, ha agito per il risarcimento dei “danni tutti
[...] subiti in proprio e nella qualità di erede di ”, lamentando, tra l'altro, il Persona_1
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la cui voce di danno è stata riconosciuta dal giudice a quo.
Va, inoltre, disattesa la doglianza della con cui si reitera l'eccezione Controparte_2
sollevata in primo grado sulla nullità per indeterminatezza delle domande dell'attrice principale e degli interventori. Dall'esposizione in fatto e dalle conclusioni rassegnate in ciascuno degli atti introduttivi sono assolutamente identificabili la causa petendi ed il petitum delle pretese risarcitorie rispettivamente azionate, tant'è che la convenuta, costituendosi, ha preso specifica posizione sui fatti ex adverso addotti, indice ciò della certa possibile enucleazione dei fatti costitutivi delle domande nel pieno rispetto del diritto di difesa della controparte.
Altrettanto infondata è la censura sul vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui, a dire della è incorso il primo giudice nel pronunciare la statuizione di CP_2
accertamento e di condanna nei confronti della deducente, benché negli atti di intervento la domanda non fosse stata ad essa rivolta.
Dalle comparse di intervento e costituzione dei danneggiati si rinviene espresso riferimento alla posizione di proprietaria dell'autocompattatore rivestita dalla non Controparte_2 residuando alcun dubbio che nel chiedere la condanna dei “convenuti” gli interventori includessero anche la Euro Servizi s..r.l., litisconsorte necessario nella fattispecie di responsabilità ex art. 2054 c.c e 122 C. Ass.
Quanto alle singole poste risarcitorie, la decisione di primo grado è divenuta irretrattabile, perché non attinta da impugnazione da alcuno dei congiunti di , nella parte in Persona_1
cui ha escluso la configurabilità: a) di un danno iure hereditario, maturato, cioè, in capo alla vittima primaria dell'illecito e trasmessosi iure successionis ai parenti, sul presupposto che il danno da perdita della vita è di per sé irrisarcibile (Cass Sezioni Unite n. 15350/2015) e che, nella specie, essendo la morte sopravvenuta entro cinque ore dall'investimento, senza che il , entrato immediatamente in coma, percepisse in maniera vigile l'approssimarsi CP_10
dell'exitus, non vi sono gli estremi del danno cd. “catastrofale” suscettibile di prodursi nella sfera giuridica della vittima primaria dell'illecito; b) di un danno biologico iure proprio, non avendo alcuno degli istanti comprovato una menomazione della propria integrità psico- fisica suscettibile di accertamento medico-legale; c) di un danno patrimoniale da perdita di contribuzione economica in favore delle figlie, della madre e dei germani del . CP_10
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- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ad eccezione che per , in favore della quale è stato accertato anche un Parte_1 danno patrimoniale, e di , per la quale è stato riconosciuto soltanto un danno CP_21 patrimoniale come si dirà per entrambe meglio infra, il danno liquidato dal Tribunale in favore dei prossimi congiunti è quello non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, di cui hanno invocato il ristoro sia l'attrice principale sia gli interventori del giudizio di primo grado nelle rispettive posizioni di moglie superstite, figlie, madre e germani della vittima primaria.
In proposito, si è costantemente affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, il danno parentale si presta a ricomprendere, in sé, sia il profilo interno della sofferenza morale soggettiva, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia quello esistenziale, che coglie i riflessi, in termini dinamico-relazionali, della perdita del legame sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita (Cass. 28989/2019).
Circa la prova dell'esistenza di detto pregiudizio si è reiteratamente affermato che la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 5769/2024; Cass.
15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541).
Va, allora, respinta la critica dell'appellante incidentale secondo cui ai Controparte_2
componenti della famiglia originaria, da cui il era già uscito alla data dell'infortunio CP_10 mortale, non spetta alcun danno a titolo di perdita del legale parentale, per non aver costoro fornito la prova della persistenza e dell'intensità del legame, potendo presumersi anche per essi, in ragione del vincolo di parentela, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
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- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Circa poi la tecnica di liquidazione, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
E' noto che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. In particolare, l'elaborazione della tabella da parte dell'ufficio giudiziario assolve alla funzione di assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza e tale risultato è affidato al sistema del punto variabile, che è il più affidabile per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre, pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie.
Su tale premessa la Suprema Corte, con la pronuncia succitata, ha evidenziato che la tabella di Milano, nell'edizione 2021, con riferimento al danno da perdita parentale, non seguiva la tecnica del punto, ma si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva, peraltro, una assai significativa differenza. La previsione di un range così elevato non realizzava, in conclusione, l'effetto che dovrebbe, invece, essere connaturato alla funzione tabellare.
Per tale ragione risulta corretta la scelta operata dal primo giudice di applicare, alla data della decisione (2021), la Tabella di Roma, che all'epoca si poneva in linea con i criteri dettati dalla Suprema Corte e a cui le Tabelle di Milano si sono adeguate solo nelle edizioni successive.
La liquidazione operata con il sistema del punto variabile tiene così adeguatamente conto di tutte le concrete circostanze di fatto incidenti sulla quantificazione, quali l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza o meno, l'esistenza di altri congiunti superstiti.
Le censure mosse dagli appellanti incidentali alla liquidazione operata dal Tribunale si rivelano, perciò, destituite di fondamento, poiché il punto tabellare, ponderato in ragione di tutti i fattori sopra indicati, esprime un valore in cui è già stata apprezzata l'incidenza degli
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elementi differenziali destinati a venir in rilievo per ciascun danneggiato, onde adeguare la misura del risarcimento alla effettiva sofferenza patita da ognuno di essi in considerazione della maggiore o minore vicinanza familiare con la vittima primaria.
Confermata, allora, la quantificazione del primo giudice ed eliminata la decurtazione del
50% applicata in ragione del contributo colposo di , in riforma della Persona_1
statuizione di primo grado a va riconosciuta la somma di € 311.322,00, Parte_1 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 27.10.2016 (data dell'illecito) alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata al soddisfo.
Non si procede, invece, al raddoppio della voce liquidata a titolo di spese stragiudiziali del difensore, corrispondente già all'intero del valore minimo della tabella applicata dal primo giudice (€ 2.160,00).
2.7 Analoga riforma non segue, invece, per e , le quali Controparte_9 Controparte_10
hanno proposto un mero appello incidentale “adesivo” all'impugnazione della madre, nè per
, , e , CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 Controparte_14 le quali hanno prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado, di cui hanno chiesto la conferma.
In particolare, quanto alle prime, l'accoglimento dell'impugnazione principale non giova loro automaticamente.
Come è noto, in caso di domande proposte da una pluralità di soggetti danneggiati si realizza un mero cumulo soggettivo ed oggettivo riferibile a parti sostanziali titolari di distinti diritti risarcitori verso il danneggiante, in cui la connessione è riconducibile soltanto al titolo, rappresentato dal sinistro come causa dei danni all'una e all'altro, ai sensi dell'art. 103 del codice di rito. Il litisconsorzio così insorto è, perciò, di natura facoltativa e le posizioni dei danneggiati ed i conseguenti diritti da ciascuno di essi fatti valere restano distinti e governati da un interesse distinto. È indubbio che, in relazione ai fatti costitutivi delle due domande proposte, si presenta la comunanza del fatto costitutivo della fonte del danno, ma, come già detto, tanto integra una mera connessione per il titolo, giustificativa della possibilità del litisconsorzio ai sensi dell'art. 103 suindicato. Ne consegue che la proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei danneggiati non si ricollega affatto ad
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un interesse comune e gli effetti favorevoli del suo accoglimento non si estendono agli altri creditori danneggiati, titolari di autonomi diritti, poiché il litisconsorzio facoltativo rimane tale anche in fase di gravame (ordinanza Cass. 29 settembre 2017, n. 22809; Cass.
28008/2024).
Passando alla posizione di deve essere disatteso il motivo di gravame CP_21
articolato dalla sulla genericità ed erroneità dei criteri di accertamento e Controparte_1 quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore della predetta, nella qualità di ex coniuge divorziata di . Persona_1
Sulla scorta della documentazione prodotta il giudice a quo ha accertato che, alla data del decesso del , la vantava un credito già maturato in virtù dell'assegno di CP_10 CP_21
mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, per la cui escussione era in corso un pignoramento presso la terza datrice di lavoro la cui procedura si Controparte_4
estingueva in conseguenza dell'intervenuta morte del debitore esecutato nell'ottobre del
2016 con interruzione delle assegnazioni delle somme spettanti, residuando un credito insoddisfatto in capo alla di € 1.538,08. Inoltre, il Tribunale ha commisurato la CP_21 perdita patrimoniale subita dalla nel venir meno del contributo economico costituito CP_21 dall'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Napoli n. 4981/2013 nell'importo di € 200,00 mensili, moltiplicato per la durata media della vita di un individuo di sesso maschile, calcolata in 80 anni, sul presupposto che l'assegno sarebbe stato versato nella misura stabilita con la succitata sentenza “vita natural durante”.
Il ragionamento, che, partendo dai precisi dati documentali acquisiti, si è sviluppato traendo le suesposte conclusioni in base a regole di comune esperienza, è stato debolmente attinto Contr dalla , che con il gravame ha prospettato eventuali modificazioni future destinare ad incidere sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento, sulla cui verificazione non è, tuttavia, possibile esprimere alcun giudizio prognostico. In senso contrario all'eventualità prospettata dalla società di assicurazione depone, anzi, che, pur avendo il contratto CP_10 nuovo matrimonio con la ed essendo, quindi, alla data dell'infortunio mortale già Parte_1
sopravvenuta una circostanza in ipotesi idonea a modificare le condizioni del regime patrimoniale del divorzio, risalente all'anno 2013, in concreto non vi era stata alcuna
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modifica, di tal ché è corretta l'inferenza logica di una stabilizzazione del trattamento economico in favore dell'ex coniuge tratta dal giudice a quo. Contr Il sesto motivo di appello incidentale dell' va, altresì, respinto nella parte in cui impugna la statuizione di condanna solidale in favore dei danneggiati.
Come è noto, laddove più azioni od omissioni concorrano in modo efficiente a produrre un unico evento dannoso, le responsabilità a ciascuno di esse conseguenti sono avvinte, rispetto al terzo danneggiato, dal vincolo della solidarietà, a ciò non ostando la diversità dei titoli in forza dei quali ciascun obbligato è tenuto al risarcimento del danno. Il vincolo di solidarietà che lega i coautori di un fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione del peso del risarcimento nel rapporto interno fra i corresponsabili (ex multis Cass. 9167/2002)
Esente da vizi è, pertanto, la pronuncia del primo giudice, che, avendo accertato l'imputabilità del sinistro mortale ai soggetti convenuti quali responsabili in concorso tra loro, sia pure a diverso titolo, ha avvinto l'obbligazione risarcitoria gravante su di essi nei rapporti con i terzi danneggiati dal vincolo solidale.
Quanto, poi, alla graduazione interna a ciascuno dei coobbligati, si è affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cass.
13063/2025; Cass. 14753/2007).
In particolare, si è chiarito che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, per ciò solo, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attorea.
Affinché le suesposte argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 e ss. c.p.c. delle «domande», nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso.
Ebbene, nella specie, la con la comparsa di costituzione di primo Controparte_1
grado, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda avanzata dalla e dagli Parte_1 interventori volontari;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice iure proprio nonché da eventuali interventori e/o chiamati, “contenere la determinazione e la quantificazione delle stesse nell'ambito rigoroso di quanto effettivamente dovuto, allegato e provato ex adverso, tenuto conto dell'evidente concorso di colpa-nella produzione dell'evento-del sig. e degli altri CP_10 convenuti nelle loro rispettive qualità”.
Inalterate sono rimaste le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., in cui la compagnia di assicurazione richiamava quelle introduttive.
Soltanto nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il Contr
9.9.2020 l' , al capo E), formulava la seguente richiesta: “in via subordinata, nella denegata.. ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle domande formulate ex adversis, dichiarare la sussistenza del concorso di colpa (in solido e/o per quanto di rispettiva competenza) dell'attrice e degli interventori richiedenti il risarcimento (a causa dell'improvvido comportamento del compianto ) nonché degli altri convenuti e CP_10 chiamati in causa, determinandone, in tal caso, le rispettive percentuali di responsabilità”.
Dal confronto degli scritti difensivi si evince, cioè, che nella fase introduttiva e fino alla Contro precisazione del thema decidendum l' si era limitata a chiedere, in subordine rispetto al rigetto delle domande dell'attrice e degli interventori volontari, l'accertamento del concorso
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di colpa di;
soltanto in limine litis, quando ormai erano spirati i termini Persona_1 preclusivi per la proposizione e/o precisazione di domande, aveva chiesto la graduazione delle singole responsabilità, da valere sempre e solo nei rapporti interni tra i condebitori. In considerazione della tardività di detta domanda correttamente il giudice a quo non ha proceduto alla sua disamina né per le preclusioni sopra richiamate essa può trovare ingresso nel presente grado.
2.7 Procedendo alla disamina dei rapporti con l' , investiti dal quinto motivo di CP_6
Contro appello incidentale dell' giova premettere che l' , con l'intervento volontario CP_6 spiegato in data 24.11.2017, ha esperito, in via principale, l'azione di surroga ex art. 1916
c.c. nei confronti dei terzi responsabili estranei al rapporto assicurativo, con cui si fa valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
Come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 12565/2018), il diritto di surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato un'indennità al danneggiato ex art. 1916 cod. civ., si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. L subentra, invero, nei diritti risarcitori del CP_6 lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato (o i suoi eredi) se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli artt. 2043 e segg. cod. civ.
Da tale inquadramento discende il principio affermato dall'arresto nomofilattico sopra richiamato, secondo cui il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza del fatto.
L'indennità assicurativa è erogata, infatti, in funzione del risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Benché il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia rispetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relazione diretta tra l'assicuratore che ha pagato l'indennità ed il responsabile del danno, sebbene il primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante dall'illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto di assicurazione. La surrogazione, infatti, mentre consente all'assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all'assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito.
Tale meccanismo di raccordo opera, tuttavia, in caso di morte dell'assicurato, per il solo danno patrimoniale e non anche per quello non patrimoniale (nella specie sub danno parentale), la cui funzione è ontologicamente diversa da quella assolta dall'indennizzo versato dall (Cass. 29028/2021). CP_6
La rendita che l' corrisponde agli eredi del lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 66 CP_6
DPR 30 giugno 1965 n. 1124 è parametrata, infatti, al reddito del de cuius, palesando lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume "iuris et de iure" che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia (Cass. Sez.
6-3, ord. n. 26647 del 2019, cit.). Pertanto, le somme erogate dall per il suddetto titolo CP_6 non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma - in conseguenza dell'infortunio, e ciò perché la c.d. "compensatio lucri cum damno" non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento (Cass.
Sezioni Unite 12566/2018 cit.)
Ebbene, il primo giudice, nell'affermare sia pure laconicamente, analizzando la posizione di
, che “il danno emergente per spese funeratizie.. ed il danno da lucro Parte_1
cessante per la perdita del contributo economico del defunto alla vita familiare possono ritenersi assorbiti nelle somme erogate dall' ”, ha fatto buon governo dei principi CP_6
sopra richiamati.
Il giudice a quo ha, invero, escluso la cumulabilità tra la posta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale, azionata dalla nell'atto introduttivo di primo grado, con la rendita Parte_1
RGn°1459/2021-sentenza
- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riconosciuta dall' all'attrice, nella qualità di erede dell'assicurato , CP_6 Persona_1 appunto in considerazione della medesima funzione assolta dai due rimedi di ristorare il patrimonio del coniuge superstite dalla perdita subita per il venir meno del contributo economico del defunto, esclusione assicurata, appunto, dalla legittimazione dell' alla CP_6 surroga, ex art. 1916 c.c, per la ripetizione, nei confronti dei terzi responsabili (e per essi dell'assicurazione), della rendita corrisposta all'erede dell'assicurato.
Alcun defalco è stato, invece, operato dal Tribunale con riguardo al danno non patrimoniale, liquidato sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, difettando, per tale parte, come anzidetto, il presupposto della compensatio lucri cum damno e della surroga dell' . CP_6
Contr Ciò posto, non coglie nel segno il quinto motivo di appello incidentale con cui l' lamenta che la quantificazione della somma per la quale è stato accertato il diritto di surroga dell è stata operata dal giudice a quo recependo immotivatamente il prospetto CP_6 contabile fornito dallo stesso , senza possibilità di verificarne la correttezza, per non CP_6
essere stato documentato il reddito del defunto, al quale va appunto parametrata la rendita in base agli analitici criteri sanciti dall'art. 85 DPR 30 giugno 1965 n. 1124.
Costituisce ius receptum, quanto alla prova delle indennità corrisposte dall al CP_6
lavoratore, che, poiché l svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di CP_6 procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. Civ. 11617/2010).
Nella specie, l' ha prodotto, in allegato alla prima memoria istruttoria di primo grado, CP_6 un'attestazione a firma del dirigente della sede di Napoli da cui risulta il dettaglio delle prestazioni già erogate fino al 25.3.2019 ed il valore capitale della rendita calcolato al
25.3.2019; a tale attestazione è corredato un prospetto di calcolo, in cui viene indicato
RGn°1459/2021-sentenza
- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'importo della retribuzione originaria ed il coefficiente di capitalizzazione in applicazione del quale è stata calcolata la rendita.
A fronte di tali risultanze, assistite, come sopra chiarito, da una presunzione di legittimità, Contr l' per tutto il primo grado di giudizio non ha sollevato alcuna specifica contestazione, invocando, anzi, l'emergenza probatoria quale titolo per il defalco delle somme dovute all'attrice a titolo risarcitorio.
2.8 Va, di contro, accolto il primo motivo di appello incidentale interposto dall' , con CP_6
cui l si duole della quantificazione delle somme oggetto di rivalsa senza CP_6
l'aggiornamento maturato in corso di causa alla data del 30.4.2020, richiesto con il prospetto contabile depositato a corredo delle note di trattazione scritta del 22.5.2020, ammontante ad € 434.406,57 anziché ad € 418.888,07 come statuito in primo grado.
2.9 Dalla riforma del capo della sentenza in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale di discende, poi, per Parte_1
l'effetto espansivo interno previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., che la surroga dell' CP_6
debba essere riconosciuta per l'intera rendita spettante al coniuge superstite della vittima primaria dell'illecito, senza cioè la decurtazione del 50% operata dal primo giudice in ragione del concorso di colpa del deceduto.
Una volta infatti chiarito che l'azione esercitata dall' ai sensi dell'art. 1916 c.c. trova CP_6 titolo nello stesso fatto illecito produttivo di danno in capo al soggetto nei cui diritti l'istituto si surroga, è reso evidente che la riforma della misura del danno patrimoniale spettante al danneggiato (nella specie alla nei confronti degli autori responsabili Parte_1
dell'illecito produce un immediato effetto sulla posizione dell'assicuratore sociale che in quel diritto subentra. Del resto, va rimarcato che nell'appello incidentale l' ha CP_6 concluso per la condanna di tutti i soggetti responsabili alla refusione in suo favore dell'integrale importo di € 434.406,57 (senza, cioè, la riduzione del 50% a titolo di Contr concorso di colpa di ), detratte le somme già versate dalla in esecuzione Persona_1
della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi dai pagamenti dei singoli ratei e dalla capitalizzazione per la rendita.
2.9 Va, invece, respinto il secondo motivo di gravame incidentale, con cui l' protesta CP_6 di aver ritualmente eseguito la notifica della comparsa di intervento volontario di primo grado al contumace nel termine assegnato dal GI con ordinanza resa CP_3
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- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'udienza del 9.10.2018, agli effetti dell'accoglimento anche nei confronti del della CP_3 domanda di surroga.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , secondo cui la notifica si sarebbe CP_6
perfezionata con la consegna a mani del destinatario, la relata di notifica prodotta a corredo dell'atto di impugnazione indica come consegnatario tale “ ”, senza che Persona_4
dalla copia sbiadita e non perfettamente leggibile del documento sia possibile evincerne la qualità e la relazione con il destinatario.
2.10 Venendo, infine, al motivo di appello incidentale con cui la si duole CP_2 dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva avanzata nei rapporti interni con la propria compagnia di assicurazione, non si ravvisa alcun interesse al relativo “accertamento”, non Contr essendo sorta alcuna contestazione nei rapporti interni con la sull'esistenza e sull'operatività di una valida copertura assicurativa.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata nei rapporti tra e l' Parte_1 CP_6 da un lato, e la e la Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
dall'altro, impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio nei correlativi rapporti processuali (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nei residui rapporti processuali, su cui la sentenza viene, invece, confermata, si procede alla regolamentazione delle sole spese del presente grado.
Nella specie esse seguono la soccombenza della di Controparte_1 [...]
della e di CP_3 Controparte_2 Controparte_4
RGn°1459/2021-sentenza
- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi (tranne che per la fase di trattazione ed istruzione di primo grado, per la quale si applicano i minimi, essendo l'istruttoria prevalentemente assorbita dalla indagine tecnica;
per il presente grado detta fase non viene computata, non avendo avuto alcuna autonoma incidenza) dello scaglione delle cause del valore rapportato agli importi per i quali sono state accolte le singole domande risarcitorie, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. In particolare, per l'attività difensiva svolta nell'interesse di più parti (originari interventori) si rammenta che il valore delle domande proposte da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (anche agli effetti della liquidazione degli onorari dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali è quello della domanda di valore più alto e l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, dapprima ridotto del 30%, non avendo nella specie, la difesa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ciascuno degli assistiti e poi aumentato del 30% per ogni soggetto superiore al primo ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m.
55/14 (Cass. 10367/2024).
3.1 Le spese di CTU residuano definitivamente a carico di CP_3 CP_2
la , in solido tra loro.
[...] Controparte_1 Controparte_4
3.2 Nulla per spese del presente grado in favore degli appellati contumaci vittoriosi.
3.3 Essendo stati rigettati gli appelli incidentali di Controparte_1 CP_2
[... e , deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. Controparte_4
13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal
RGn°1459/2021-sentenza
- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dei suindicati appellanti incidentali.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1404/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , , CP_3 CP_15 Controparte_16
, e;
CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
b) accoglie l'appello principale e parzialmente l'appello incidentale di di CP_26
Napoli e per l'effetto:
in parziale riforma del capo 1), accerta la corresponsabilità di della CP_3
e di nella causazione del sinistro mortale Controparte_2 Controparte_4 di cui è causa;
in parziale riforma del capo 2) della statuizione impugnata, condanna, per l'effetto, la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 311.322,00 (in luogo di € 155.661,00) e di € 2.160,00
[...] quale rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma definitivamente Contr rivalutata al soddisfo, detratte le somme già corrisposte dall' in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna la e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, a titolo di surroga, in Controparte_4 favore dell' della somma di € 434.406,57, oltre rivalutazione ed interessi legali CP_6
dal pagamento dei singoli ratei e dalla rendita, detratte le somme già corrisposte Contr dall' in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) rigetta gli appelli incidentali di . e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_4
d) condanna CP_3 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
RGn°1459/2021-sentenza
- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in solido tra loro, alla refusione in favore di delle Controparte_4 Parte_1 spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 805,00 per spese ed € 17.000,00 per compensi e per il presente grado in € 804,00 per spese ed €
14.000,00 per compensi, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Fera quanto alle spese di primo grado e in favore dell'avv. Giulio Costanzo, quanto alle spese del presente grado rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
e) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
solido tra loro, alla refusione in favore di di Napoli, delle spese di lite CP_26 del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 17.000,00 per compensi e per il presente grado in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
f) condanna e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado in Controparte_4 favore di e , liquidate in solido tra loro in € Controparte_9 Controparte_10
9.900,00 per compensi;
in favore di , in € 9.900,00 per compensi;
Controparte_14
in favore di , , e , CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 in solido tra loro, in € 13.100,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, per tutti detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione in favore degli avv.ti Gennaro Lallo e Gennaro Armani per + CP_11 altri;
in favore degli avv.ti Gianluca Ronga e Espedito Granata per Controparte_9
e ; in favore dell'avv. Flora Cecere per , Controparte_10 Controparte_14
rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
g) pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_3 Controparte_2
e in solido tra loro;
Controparte_1 Controparte_4
h) nulla per spese del presente grado in favore degli appellati contumaci vittoriosi;
i) conferma per il resto la sentenza impugnata;
j) si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24
RGn°1459/2021-sentenza
- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti incidentali e Controparte_2 Controparte_1
Controparte_4
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1459/2021-sentenza
- 39 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1459/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), in proprio e quale erede del defunto Parte_1 C.F._1
, deceduto in data 27.10.2016, rappresentata e difesa, giusta procura allegata Persona_1
all'atto di appello, dall'avv. Giulio Costanzo (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio, sito in Frattamaggiore (NA) alla Via C. Pezzullo n. 53, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmela Greco (c.f. ), presso il cui studio, C.F._3
sito in Napoli alla via Agostino Depretis n.145, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. p.iva , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Romina Cristina D'Agostini (c.f.
) e Chiara Schiavi (c.f. , presso il cui studio, C.F._5 C.F._6 sito San Benedetto del Tronto alla Via Calatafimi n. 44, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. ), residente in [...] C.F._7
n. 22
APPELLATO CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico dott. Controparte_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa, dall'avv. CP_5
Vincenzo d'Angelo (c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla C.F._8
Piazza Salvatore Lo Bianco n. 10, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
c.f. Controparte_6
, p. iva ), in persona del pro-tempore P.IVA_6 P.IVA_7 Controparte_7 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per CP_8 atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, dall'avv.
Laura Lembo (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._9
Nuova Poggioreale, angolo Via San Lazzaro
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. ) e c.f. Controparte_9 C.F._10 Controparte_10
), rappresentate e difese, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._11
costituzione, dall'avv. Gianluca Ronga (c.f. ) e dall'Avv. Espedito C.F._12
Granata (c.f. ), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla via C.F._13
Luca Prassicio n.18, sono elettivamente domiciliate
RGn°1459/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI ADESIVE
E
(c.f. ), c.f. CP_11 C.F._14 CP_12
), (c.f. ), C.F._15 Controparte_10 C.F._11 [...]
(c.f. , rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla CP_13 C.F._16
comparsa di costituzione, dall'avv. Gennaro Lallo (c.f. ) e dall'avv. C.F._17
Gennaro Armani (c.f. ) C.F._18
APPELLATI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_14 C.F._19
conferita in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Flora Cecere (c.f.
), presso il cui studio, sito in Casoria (NA), alla Via G. Carducci C.F._20
n.104, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
(C.F. , CP_15 C.F._21 Controparte_16
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_22 CP_17 C.F._23 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._24 Controparte_19
) e ( ), elett.te dom.ti C.F._25 CP_20 CodiceFiscale_26
presso i procuratori costituiti di primo grado avv.ti Gennaro Armani (c.f.
e Gennaro Lallo (c.f. ), con studio sito in C.F._18 C.F._17
Napoli al Corso Secondigliano, 230/C
APPELLATI CONTUMACI
E
(c.f. ), elett.te dom.ta presso il procuratore costituito CP_21 C.F._27 di primo grado avv. Antonio Fuscellaro, con studio sito in Afragola al Corso Enrico De
Nicola n. 33
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.8.2017 , in proprio Parte_1
e quale erede di , conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Persona_1 CP_2
RGn°1459/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.r.l., e al fine di sentir Controparte_4 Controparte_1 CP_3 accertare la loro responsabilità, ciascuno per quanto di ragione, nonché la loro condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la morte del coniuge . Persona_1
1.1 L'attrice deduceva che il defunto coniuge, operatore ecologico presso la
[...]
in data 27.10.2016, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, decedeva Controparte_4 in seguito alla manovra di retromarcia eseguita dall'autocompattatore Iveco tg. EF907GR- di proprietà della condotto in locazione dalla ed Controparte_2 Controparte_4 assicurato con cui viaggiava occupando la Controparte_22 Persona_1 pedana di destra e alla cui guida si trovava il collega . CP_3
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la CP_2 CP_2 la e la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_4 Controparte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.3 Intervenivano in giudizio e , in qualità di figlie di Controparte_9 Controparte_10
; in qualità di madre del defunto;
, Persona_1 CP_11 CP_12 [...]
, , , CP_10 CP_13 CP_15 Controparte_16 CP_17 [...]
e in qualità di fratelli e sorelle della vittima;
CP_18 Controparte_19 CP_20
, in qualità di figlia, e quale ex moglie del defunto, Controparte_14 CP_21 chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte del congiunto.
1.4 Spiegava, altresì, intervento volontario l' , proponendo azione di surroga ai sensi CP_6
dell'art.1916 c.c., dal momento che, trattandosi di un infortunio sul lavoro, aveva erogato a
, nella qualità di coniuge superstite del lavoratore assicurato, l'indennizzo Parte_1 previsto dal D.P.R 1124/1965, di cui domandava il rimborso.
1.5 benché ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace. CP_3
1.6 Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1404/2021, ha accolto parzialmente le domande avanzate dall'attrice e dagli interventori, affermando la sussistenza di un concorso di colpa dello stesso danneggiato nella misura del
50%; ha, quindi, accertato la corresponsabilità solidale per il restante 50% a carico di
[...]
della e della CP_3 CP_2 CP_23 Controparte_4
RGn°1459/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.7 In particolare, il Tribunale ha dichiarato responsabile, ai sensi dell'art.2054 c.c., co.1,
il quale, trovandosi alla guida del veicolo, avviava una manovra di CP_3 retromarcia senza rispettare le regole di prudenza imposte dalle condizioni della circolazione, data la presenza di operatori sulle pedane posteriori e l'intensa pioggia;
è stata, altresì, dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co.3, della Controparte_2
proprietaria dell'automezzo, e la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., della per i notevoli difetti di manutenzione da cui risultava affetto Controparte_4
l'autocompattatore e l'assenza di presidi di sicurezza nonché per il fatto del conducente, proprio dipendente;
la società assicuratrice del veicolo di Controparte_1 proprietà del responsabile civile, è stata condannata, in solido con il conducente, la società proprietaria e la società locataria, al risarcimento dei danni, detratta la quota di corresponsabilità del 50% imputabile alla stessa vittima-
1.8 In ordine ai danni risarcibili il Tribunale ha escluso il danno iure hereditario in favore dei congiunti e per le voci richieste iure proprio: a) un danno patrimoniale da perdita del contributo economico fornito dalla vittima primaria, tranne che per , Parte_1 ritenendo, tuttavia, “assorbita” la somma a quest'ultima spettante a tale titolo dalla rendita erogata dall' ; b) un danno biologico;
ha, invece, riconosciuto, a favore di ciascuno di CP_6
essi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le
Tabelle di Roma, condannando, per l'effetto, in solido tra loro, CP_3 [...]
e al pagamento, detratta la CP_2 Controparte_4 Controparte_1 quota del 50% da imputare allo stesso danneggiato: a) in favore di Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 155.661,00, oltre rivalutazione ed interessi legali;
b) in favore delle figlie e la somma di €132.076,00 Controparte_9 Controparte_10 ciascuna, oltre accessori;
c) in favore di (madre non convivente) la CP_11
somma di € 120.188,72 oltre accessori;
d) in favore del fratello la somma di CP_12
€ 80.189,00 e in favore degli altri germani, tutti non conviventi, , Controparte_10 [...]
, CP_13 CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, la somma di € 75.472,00 ciascuno, oltre accessori;
alla figlia CP_19 CP_20
la somma di € 132.076,00, oltre accessori;
a (ex moglie Controparte_14 CP_21 divorziata di ) il danno patrimoniale da perdita dell'assegno di mantenimento, Persona_1 quantificato in € 32.362,04; all (tranne che da parte di cui la CP_6 CP_3
RGn°1459/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comparsa di intervento non è stata notificata), la somma di € 209.444,35, pari alla metà di €
418.888,17 spettante a titolo di indennizzo alla ex D.P.R. 1124/1965; infine, Parte_1 esclusivamente a è stata riconosciuta la somma di € 2.160,00 a titolo di Parte_1
rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
1.9 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 12.2.2021, con atto di citazione, notificato il
26.3.2021, ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.10 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna il capo di sentenza in forza del quale il Tribunale ha accertato un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co.1, in capo al defunto coniuge;
rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che Per_1
era stato adibito occasionalmente, il giorno del sinistro, ad una mansione diversa
[...]
(raccolta porta a porta) da quella propria (spazzamento delle strade), mansione per la quale non era stato specificamente formato e di cui non conosceva gli specifici rischi;
adduce che l'infortunio mortale si verificava soltanto a causa della imprudente condotta di guida di nonché delle gravi carenze manutentive e dei presidi di sicurezza CP_3
obbligatori sull'autocompattatore, sul quale il era stato incaricato di salire la mattina CP_10 dell'incidente.
1.11 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura, in via subordinata,
l'immotivata ed incongrua attribuzione alla vittima di una corresponsabilità nella misura
50%; contesta al giudice di prime cure di aver dato maggiore rilievo al comportamento del danneggiato e non già di coloro che hanno causato l'incidente, per aver messo in circolazione un mezzo non idoneo, consapevoli della mancanza di fondamentali dispositivi di sicurezza.
1.12 Con comparsa depositata in data 22.7.2021 si è costituito in giudizio l
[...]
spiegando appello Controparte_6
incidentale affidato a due motivi.
1.13 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha accolto solo parzialmente la propria domanda di surroga, limitandosi a considerare i conteggi alla data del 26.3.2019, senza tenere conto dell'aggiornamento del costo dell'infortunio maturato al 30.4.2020, come da prospetto depositato in data 22.5.2020.
1.14 Con il secondo motivo di gravame l Controparte_6 si duole del rigetto della domanda di surroga nei confronti di
[...]
RGn°1459/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a causa della ritenuta mancata notifica a quest'ultimo della comparsa CP_3
d'intervento; sul punto, adduce di aver regolarmente notificato l'atto a mani, come emergente dalla relata di notifica allegata.
1.15 Con comparsa depositata in data 23.7.2021 si è costituita in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_1
l'infondatezza nel merito del gravame principale, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a sei motivi di gravame.
1.16 In via preliminare l'appellante incidentale denuncia il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di prime cure nel riconoscere a un danno iure proprio, Parte_1
avendo, invece, l'attrice agito solo iure hereditatis.
1.17 Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante contesta la configurabilità, nella specie, della responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2054 c.c., adducendo che la qualificazione del sinistro come “infortunio sul lavoro” esclude che esso possa dirsi causato dalla “circolazione” dell'autocompattatore.
1.18 Con il terzo motivo l' insiste nell'accertamento Controparte_1 dell'interruzione del nesso causale per effetto del comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante tenuto da rispetto all'espletamento dell'attività lavorativa ed alle Persona_1 direttive ricevute;
sostiene che il , dando il via libera all'autista per la manovra di CP_10
retromarcia, ha posto in essere un comportamento idoneo ad atteggiarsi quale causa esclusiva dell'evento o comunque tale da creare condizioni di rischio estranee alle ordinarie modalità del lavoro da svolgere;
in via gradata, l'appellante incidentale insiste per l'affermazione quanto meno, di un concorso di colpa in capo a ai sensi Persona_1 dell'art.1227 comma 1 c.c..
1.19 Con il quarto motivo l'appellante incidentale sostiene la responsabilità esclusiva -o, in via gradata, concorrente con quella di adduce Controparte_24
che tale società, nella qualità di noleggiatrice dell'autocompattatore e di datrice di lavoro del
, ha posto il veicolo in circolazione nonostante i gravi guasti, l'assenza di CP_10
fondamentali presidi di sicurezza e le evidenti manomissioni degli impianti di arresto e sicurezza da cui esso è risultato affetto nelle ispezioni seguite alla verificazione del sinistro mortale;
ha omesso di controllare la complessiva efficienza del veicolo stesso e di vigilare
RGn°1459/2021-sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sul comportamento dei suoi addetti nello svolgimento dell'attività; ha violato i principi di sicurezza sul lavoro e le norme antinfortunistiche di cui al DLG 81/08, che impongono di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee ed efficienti;
non ha provveduto alla formazione dei propri addetti sia per l'utilizzo dei mezzi strumentali allo svolgimento dell'attività sia per l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro;
ha adibito estemporaneamente il compianto a mansioni del tutto estranee alle sue competenze;
CP_10
l'appellante incidentale esclude, pertanto, qualsiasi responsabilità della propria assicurata dal momento che il contratto di noleggio stipulato con la Controparte_2 [...]
implicava che soltanto quest'ultima fosse nella disponibilità del mezzo ed CP_4 in grado di averne la concreta gestione ed il controllo.
1.20 Con il quinto motivo l'appellante incidentale impugna le statuizioni rese in favore dell' , contestando la misura della rendita per la quale è stata accordata la surroga, CP_6
quantificata in base al calcolo prospettato dallo stesso Istituto e non autonomamente verificabile in difetto di prova dei parametri di riferimento, quale la retribuzione percepita dal lavoratore defunto.
1.21 Con il sesto motivo la contesta i criteri adottati dal giudice di Controparte_1 prime cure nella liquidazione del danno parentale, operata applicando le Tabelle di Roma, anziché quelle Milanesi, e discostandosi dai parametri minimi;
ancora, contesta l'importo risarcitorio riconosciuto in favore di , ex coniuge divorziata del defunto CP_21 Per_1
, alla quale competono, al più, le somme di cui il era moroso al momento del
[...] CP_10 decesso;
impugna, infine, la condanna disposta in via solidale pur in presenza di diversi titoli di responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti nella produzione dell'evento e senza la graduazione delle percentuali tra i vari soggetti corresponsabili.
1.22 Con comparsa depositata in data 27.7.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_4
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a quattro motivi di gravame.
1.23 Con il primo motivo l'appellante incidentale invoca la condanna esclusiva della
[...]
nella qualità di società assicuratrice del veicolo adibito alla raccolta di Controparte_1 rifiuti, su cui si trovava , in virtù dell'art. 141 del D.Lgs n. 209/2005, Persona_1
RGn°1459/2021-sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda secondo cui il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro entro il massimale di legge.
1.24 Con il secondo e terzo motivo di gravame la impugna la Controparte_4
sentenza nella parte in cui essa è stata ritenuta corresponsabile dell'evento ai sensi dell'art.2043 c.c.; evidenzia che dalle risultanze processuali è emerso che la manovra di retromarcia, vietata in presenza di operatori sulle pedane posteriori, era stata consentita dal sabotaggio del mezzo effettuato dagli stessi dipendenti, i quali avevano manomesso il sistema di sicurezza;
soggiunge che il giudice a quo ha omesso di considerare la decisiva circostanza che la proprietaria del veicolo, aveva assunto l'obbligo Controparte_2 contrattuale di effettuare verifiche giornaliere sulla funzionalità dei mezzi concessi a noleggio alla ivi compreso l'autocompattatore tg. EF907GR (art. 10 Controparte_4 del contratto di noleggio versato in atti)
1.25 Con il quarto motivo l'appellante incidentale contesta la quantificazione delle poste risarcitorie operata dal Tribunale, ritenendole sproporzionate rispetto ai fattori concretamente incidenti sulla liquidazione secondo le Tabelle di Roma.
1.26 Con comparsa depositata in data 8.9.2021 si sono costituite in giudizio
[...]
e spiegando appello incidentale adesivo ai due motivi CP_9 Controparte_10
dell'appello principale di . Parte_1
1.27 Con comparsa depositata in data 9.9.2021 si è costituita in giudizio la CP_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito dei gravami avversari, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a tre motivi di gravame.
1.28 Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la scarna e superficiale motivazione con cui il Tribunale ha condannato la in solido Controparte_2
con l' e la , a risarcire i CP_3 Controparte_1 Controparte_4 danni subiti dall'attrice e dagli interventori;
critica l'applicazione dell'art. 2054 c.c., comma
2, avente ad oggetto il caso di scontro tra veicoli, in luogo del comma 3 dell'art. 2054 c.c.; inoltre, evidenzia che la disponibilità giuridica ed effettiva dell'autocompattatore era solo in capo alla da affermarsi, dunque, esclusiva responsabile. CP_4 CP_4
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.29 Con il secondo motivo di gravame la denuncia l'omessa pronuncia Controparte_2 sulla domanda di manleva da essa formulata nei rapporti con la propria società assicuratrice in virtù del valido contratto di assicurazione per la RCA prodotto. Controparte_1
1.30 Con il terzo motivo di gravame l'appellante incidentale lamenta il mancato esame delle eccezioni da essa sollevate sulla duplicazione e mancata prova delle pretese risarcitorie formulate dalle parti;
confuta l'immotivato riconoscimento a tutti i richiedenti del risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, dal momento che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti provare l'effettività e l'intensità della relazione parentale;
infine, denuncia l'erronea applicazione delle Tabelle di Roma, anziché di quelle di Milano.
1.31 Con comparsa depositata in data 3.5.2024 si sono costituiti in giudizio
[...]
, , e, con comparsa depositata CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 in data 8.5.2024, , eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in Controparte_14
subordine, l'infondatezza nel merito dell'appello principale nonché di quelli incidentali proposti dalle controparti, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.32 Non si sono costituiti, benché ritualmente citati, , CP_3 CP_15
, , e Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
. CP_21
1.33 All'udienza del 5.2.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_15 [...]
, , e CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.1 In via gradatamente preliminare deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26.3.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 24.2.2021.
2.2 In via ulteriormente preliminare l'appello principale è ammissibile.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del
2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.3 Vanno disattesi il primo ed il secondo motivo di appello incidentale dell'
[...]
di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico-giuridica e Controparte_1 alla cui trattazione si procede in maniera congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi.
È, invero, infondata la tesi difensiva della società di assicurazioni, secondo cui la circostanza che il sinistro sia occorso durante l'espletamento dell'attività lavorativa sia del conducente, asserito responsabile, sia della vittima del sinistro (soggetto a bordo del veicolo), valga a relegare a mera occasione il fatto della circolazione stradale, escludendo la riconducibilità della fattispecie all'alveo della responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha già da tempo chiarito (Cass. SU 8620/2015) che la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. costituisce una sottospecie dell'art. 2050 c.c., la cui ratio legis deve essere individuata nella pericolosità della circolazione dei veicoli.
In coerenza con tale ratio sono coperti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n.
990 del 1969, art. 1 (e attualmente del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.), tutti gli eventi dannosi verificatisi durante la “circolazione”, nel cui ampio concetto deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza, con il solo limite della causa autonoma sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso.
Da ciò consegue che anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria da RCA. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata, quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità "da attività pericolosa" disciplinata dall'art. 2054 c.c.. E poiché il "veicolo" deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda come tale ai sensi del C.d.S., "l'uso" che di esso si compia su aree pubbliche conforme alla sua destinazione costituisce "circolazione” del veicolo" stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c.
(principio affermato in relazione ad una “macchina operatrice”).
Alla luce di tali coordinate non si dubita che nella specie, in cui il sinistro si è verificato nella fase di retromarcia di un autocompattatore condotto da sulla via CP_3
pubblica (segnatamente via Bari) per le operazioni di “raccolta porta a porta” dei rifiuti urbani, sia integrata la nozione di “circolazione” agli effetti della applicabilità dell'art. 2054
c.c. e dell'art. 122 D. Lgs. 209/2005 in materia di assicurazione obbligatoria, a ciò non ostando che il veicolo fosse un automezzo destinato ad un determinato uso e che il conducente ed il “trasportato” fossero (anche) lavoratori alle dipendenze della società noleggiatrice Ferma, infatti, l'esigenza di verificare, Controparte_4 nell'accertamento delle responsabilità a vario titolo dei soggetti coinvolti nella causazione dell'evento lesivo, l'interferenza di ulteriori normative sovrapponibili in ragione del particolare contesto in cui sì è verificato il sinistro de quo, ciò che unicamente rileva ai fini dell'operatività dell'art. 2054 c.c. è che l'automezzo circolasse sulla strada pubblica in conformità alla destinazione funzionale che da esso poteva oggettivamente trarsi secondo le sue caratteristiche, a prescindere dalla circostanza che esso sia, poi, risultato in concreto affetto da gravi carenze manutentive, come si dirà più diffusamente infra, carenze che, come già sopra sottolineato, rientrano nell'oggetto dell'assicurazione e nel correlativo obbligo della RCA.
Confermato l'inquadramento giuridico della responsabilità azionata ai sensi dell'art. 2054
c.c. e passando all'indagine sulla sussistenza della responsabilità per colpa del conducente, si premette che la ricostruzione della concreta dinamica dell'accadimento è fondata sulle dichiarazioni rese a SIT da collega di lavoro d , impegnato CP_25 Persona_1
nel turno di servizio della raccolta dei rifiuti la mattina in cui si verificava il sinistro mortale. Nel relativo verbale dei C.C. di del 27.10.2016, le cui risultanze non sono CP_4
state smentite da alcun altro elemento di segno contrario, il dichiarava quanto CP_25 segue: “premetto di essere operatore ecologico addetto agli automezzi ovvero alla raccolta porta a porta dei rifiuti, dipendente della società dall'anno 2000. Nello Controparte_4 specifico il mio compito è di prelevare i rifiuti dei cittadini posti nei relativi contenitori e svuotarli nel camion addetto alla raccolta. Tale incombenza di consueto viene svolta da tre
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
operatori, l'autista e i due addetti alla raccolta posti dietro al camion. Alle ore 5.00 di oggi
27.10.2016 ho intrapreso la mia giornata lavorativa, nella circostanza essendo disponibile attendevo le disposizioni del mio caposquadra, tale di cui non ricordo il cognome, Per_3
lo stesso indicandomi l'autista tale mi assegnava come compito di prelevare i CP_3 rifiuti ponendomi dietro al camion appunto di stesso compito veniva impartito CP_3
anche al mio collega . La nostra attività è iniziata appunto alle ore 5.00 da Persona_1 via Duca D'Aosta di per poi proseguire nell'ex zona Bingo per concludersi in via CP_4
Cagliari, ovviamente il percorso veniva impartito dall'autista. Le operazioni si svolgevano nel seguente modo io mi ponevo sul retro del camion lato guida mentre il si poneva CP_10 al lato opposto;
nello specifico appoggiamo i piedi su una pedana in ferro retrostante
l'automezzo e ovviamente ci reggiamo vicino ad una maniglia in ferro;
tale procedura viene fatta solo per lunghi tragitti da una strada all'altra, in quanto se il tratto è breve il camion cammina a passo d'uomo e noi lo seguiamo a piedi, raccogliendo man mano i rifiuti. Tutto
è andato bene fino al luogo dell'evento, quando giunti in questa via Bari, inizialmente sia io che il camminavamo dietro al camion e piano piano abbiamo prelevato tutti i sacchi CP_10 della spazzatura e buttati nel camion. Una volta concluse queste operazioni, siccome via
Bari è una strada chiusa, siamo saliti dietro al camion e con un segnale verbale davamo il via all'autista per fare la retromarcia, in quanto la larghezza della strada non permetteva una manovra di inversione di marcia. Quando stavamo dietro sulla pedana, CP_10
effettuava un movimento come se volesse correggere la sua posizione, nello specifico lo stesso si reggeva con la mano sinistra sulla sponda del camion, ma causa l'intensa pioggia ed i guanti bagnati lo stesso perdeva la presa, il piede di appoggio veniva meno e si è ritrovato sotto il camion nella parte centrale. Io inizialmente ho cercato di afferrarlo, poi siccome non ci sono riuscito ho urlato all'autista di fermarsi, ma lo stesso forse perché aveva il finestrino chiuso ed anche a causa del rumore del camion non ha udito le mie urla ed ha continuato nella retromarcia per poi fermarsi solo dopo circa 15-20 metri, dopo che aveva investito con tutte le ruote destre del camion. Avvedutosi del fatto si CP_10 CP_3
è fermato e poi abbiamo contattato i soccorsi..”
Secondo il racconto del testimone era, dunque, proprio la retromarcia eseguita in presenza di intensa pioggia, con i due operatori saliti a bordo sulle pedane retrostanti, a determinare la condizione di pericolo nella circolazione, effettivamente poi concretizzatasi con la
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda perdita di equilibrio del e la sua caduta nella parte centrale dell'autocompattatore, le CP_10 cui ruote passavano sul corpo della vittima, schiacciandone il capo, senza che l'autista si accorgesse di nulla, poiché con il finestrino chiuso non sentiva le urla con cui il CP_3
collega , posizionato sulla pedana di sinistra, tentava disperatamente di richiamare CP_25 la sua attenzione.
In disparte, allora, la qualifica professionale rivestita dal (autista di macchina CP_3 operatrice destinata alla raccolta dei rifiuti), viene in rilievo che per le particolari condizioni della circolazione (presenza di persone sulle pedane retrostanti, pessime condizioni atmosferiche), la cautela nella guida doveva essere particolarmente avvertita, e ciò anche ove si consideri che, come si dirà più in dettaglio infra, la video camera era fuori servizio e il conducente non aveva dalla cabina la visuale della zona posteriore.
Ai sensi dell'art. 141 Cds è fatto obbligo al conducente di improntare la sua condotta in modo che, “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”; inoltre, “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il , nella specie, proprio perché a conoscenza del pericolo insito nelle condizioni di CP_3 circolazione dell'autocompattatore sopra descritte, in una giornata di forte pioggia che rendeva prevedibilmente scivolose le pedane poggiapiedi e la presa alle sponde del camion, avrebbe dovuto procedere a passo d'uomo e soprattutto senza mai perdere il collegamento audio con i colleghi posizionati sulle pedane retrostanti, dal momento che la telecamera interna alla cabina, preposta proprio ad assicurare la visibilità della zona posteriore, non era funzionante, in modo da poter arrestare immediatamente la marcia al richiamo di qualsiasi ostacolo o rischio insorto durante la manovra.
2.4 Unitamente al conducente è tenuto a rispondere solidalmente il proprietario, in base al criterio di imputazione legale della responsabilità di cui all'art. 2054 co. 3 cc., dovendo essere disatteso il primo motivo di appello incidentale interposto dalla ed Controparte_2 il quarto motivo di appello incidentale della Controparte_1
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Va innanzitutto segnalato che il richiamo, che si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata al secondo comma dell'art. 2054 cit., che regola la diversa ipotesi di scontro tra veicoli, è evidentemente un mero lapsus calami, riferendosi il giudice, nella sostanza del suo ragionamento, alla responsabilità presunta che l'art. 2054 co.3 c.c. pone a carico del proprietario del veicolo, in solido con la responsabilità a titolo di colpa del conducente.
Va, poi, respinta la tesi difensiva della secondo cui, nella specie, responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 2054 comma 3 cit. sia unicamente la cui Controparte_4
l'autocompattatore era stato noleggiato senza soluzione di continuità in forza di contratto di
“nolo a freddo automezzi” sottoscritto il 25.10.2010, integrato con quello del 22.11.2010, il cui originario termine di scadenza era stato più volte prorogato fino al 20.3.2017, onde evitare che nelle more delle gare o della formalizzazione del rinnovo dei contratti il servizio di pubblica utilità della raccolta dei rifiuti urbani venisse interrotto.
La premessa da cui muove l'appellante incidentale di una sostanziale assimilazione del noleggio “a lungo termine” alla locazione finanziaria, invece espressamente contemplata dall'art. 2054 comma 3 cit., non trova riscontro nel consolidamento insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui l'elenco di cui alla disposizione in commento ha carattere tassativo, non consentendo di equiparare, per quanto segnatamente ci occupa, alla figura dell'utilizzatore quella di un conduttore o noleggiatore del veicolo.
Ad una interpretazione restrittiva del termine "locatario del veicolo", utilizzata dall'art. 91,
c. 2, cod. strad., a norma del quale “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”, inducono non solo la rubrica dell'art. 91, cit., che si riferisce esclusivamente al leasing “Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio”, ma anche la ratio dell'art. 2054, c. 3, che è quella di rafforzare la garanzia patrimoniale generica del danneggiato, consentendogli di rivolgersi anche al soggetto che gode della disponibilità giuridica del veicolo e che sarebbe completamente sovvertita se la responsabilità del proprietario potesse essere sostituita da quella di un qualunque locatario e non esclusivamente da quella dell'utilizzatore in leasing. Del resto, tale soluzione è l'unica coerente con il sistema, posto che in tema di iscrizioni al p.r.a., vanno iscritti solo i contratti di leasing relativi al veicolo e non ogni contratto di locazione (cfr. artt. 91 c. 1 e 94
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda d.lgs. N. 285/1992), con la conseguenza che, in ipotesi di ordinaria locazione, il danneggiato sarebbe nell'impossibilità di individuare il responsabile civile ai sensi del D.
Lgs 209/2005. Quanto alla tassa di possesso del veicolo, essa grava sul locatario in leasing
(cfr. art. 17 l. n. 449/1997) e non su ogni tipo di locatario, il che dimostra che l'ordinamento ritiene che solo lo stesso abbia la disponibilità giuridica del godimento del veicolo (Cass.
10034/2004)
Siffatte conclusioni sono, del resto, in linea con la concreta regolamentazione del rapporto contrattuale interno tra la e la alla luce, in particolare, CP_2 Controparte_4 dell'art. 10 del contratto di nolo sottoscritto tra le parti rubricato “manutenzione ordinaria, straordinaria, materiali di consumo”, ai sensi del quale “tutte le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del locatore, ivi compresi i controlli giornalieri sullo stato di funzionamento degli automezzi…il locatore dovrà assicurare tutti i servizi offerti in sede di gara e riportati nel progetto tecnico allegato, per quanto concerne:-organizzazione del servizio di manutenzione programmata;
organizzazione del servizio di pronto intervento;
organizzazione del servizio di manutenzione straordinaria”.
A dispetto, perciò, di quanto propugnato dalla la società locatrice, oltre a CP_2
conservare la disponibilità giuridica dell'automezzo per le ragioni differenziali sopra illustrate intercorrenti tra un contratto di nolo e quello di locazione finanziaria, ne aveva mantenuto anche una disponibilità “fisica”, intesa quale potere-dovere di una quotidiana verifica di efficiente funzionamento, con il correlativo obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari ad assicurare un sicura prestazione dell'automezzo in relazione alle sue caratteristiche strutturali e funzionali (vedi, segnatamente, il progetto tecnico allegato al contratto, in cui si specifica che “la manutenzione programmata comprenderà anche un controllo giornaliero dello stato degli automezzi, grazie alla presenza continua (dal lunedì al sabato) presso l'autoparco di n. 2 tecnici/meccanici”.
Né risulta fondata l'obiezione dell' secondo cui la Controparte_1 CP_4
è da ritenersi esclusiva responsabile per aver utilizzato il veicolo de quo per una
[...] funzione diversa da quella per cui esso era stato omologato.
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dall'integrazione contrattuale del 22.11.2010 l'autocompattatore di cui è causa (3 Assi
IVECO 260 S31 tg. EF907GR) rientra nell'elenco dei veicoli “adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di ”, che la società aveva appunto CP_4 CP_2
concesso in locazione alla (vedi clausola di cui all'art. 2 bis) in via Controparte_4 strumentale all'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di cui la società conduttrice era investita, sicché vi è piena rispondenza tra la destinazione funzionale dell'automezzo e l'utilizzo in concreto fattone dalla conduttrice.
2.5 Procedendo alla disamina delle posizioni della e della vittima Controparte_4 del sinistro , devono essere respinti il primo, secondo e terzo motivo di Persona_1 appello incidentale con cui la predetta società sollecita l'esclusione di una propria responsabilità nell'accaduto, da imputarsi alla sola sconsiderata condotta degli operatori suoi dipendenti (il conducente dell'automezzo e la stessa vittima CP_3 Per_1
), mentre va accolto l'appello principale di , che, da una opposta
[...] Parte_1 prospettiva, insiste per la riforma della statuizione con cui è stata imputata al coniuge deceduto un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura del 50%.
Va premesso che, essendosi il sinistro verificato nell'espletamento di attività lavorativa, esso è qualificabile come “infortunio sul lavoro”, ai sensi dell''art. 2 del d.P.R. n. 1124 del
1965, secondo cui deve intendersi tale il sinistro avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro", rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione. Si dice perciò che per l'art. 2 deve esistere un rapporto di "occasionalità necessaria" tra lavoro e infortunio;
un nesso cioè di natura funzionale, che abbia un rapporto con le incombenze alle quali il lavoratore è adibito (Cass. Sez. Unite n.17685 del 7 settembre
2015).
Tale nesso è spezzato nella sola ipotesi di “rischio elettivo”, allorquando, cioè, il lavoratore abbia tenuto "un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute"
In particolare, si è affermato che il rischio elettivo ricorre in tre ipotesi, ovvero in presenza di: a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) un atto diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) un atto
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda privo di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tali casi, infatti, il rischio, cui il lavoratore si espone per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, non sarà più un "rischio lavorativo", ma diviene un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e perciò non meritevole della tutela risarcitoria e/o assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (ex multis, Cass. 8988/2020; 7649/2019; 30679/2019).
Nel caso in esame un rischio “elettivo”, idoneo ad interrompere il nesso causale con la condotta del datore di lavoro, va escluso con riguardo ad entrambi i dipendenti a servizio della poiché sia l'autista sia Controparte_4 CP_3 Persona_1 agivano con condotte che si inserivano ed erano finalizzate all'espletamento dell'attività lavorativa, rispettivamente di guida dell'autocompattatore e di raccolta dei rifiuti. Inoltre, alcuna prova è stata raggiunta sul fatto che la manomissione della pedana sinistra con giornali che fungevano da ostacolo con il sensore, bloccandone di fatto la chiusura del contatto al probabile scopo di poter stazionare sulle pedaline posteriori senza che entrasse in funzione il limitatore di velocità ed il meccanismo di blocco in retromarcia, fosse stata materialmente posta in essere dai lavoratori impegnati in quello specifico turno di servizio.
L'affermazione sul punto del primo giudice è frutto di un salto logico, non essendo sorretto da alcun elemento istruttorio a sostegno. Impregiudicato il precedente rilievo, vale la pena soggiungere che anche la disattivazione del presidio di sicurezza, consistito nell'inserire dei fogli di giornale per evitare che l'autocompattatore andasse in blocco in fase di retromarcia al segnale di presenza degli operatori sulle pedane posteriori, è un comportamento che, da qualsiasi dipendente tenuto, non è del tutto scollegato dalla prestazione dell'attività lavorativa, presentandosi, piuttosto, un escamotage per velocizzare il servizio, evitando agli operatori di salire e scendere dall'autocompattatore e che, per quanto grave, non vale certamente ad interrompere il nesso causale con autonome inefficienze del mezzo e/o violazioni della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro, trasformando il rischio da esso creato in “elettivo” all'effetto di escludere la responsabilità di quest'ultimo.
Esclusa la ricorrenza di un rischio “elettivo”, residua il problema di stabilire se il possa ritenersi corresponsabile dell'infortunio valutabile ai sensi dell'art. 1227 co.1 CP_10
c.c.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Anche rispetto a tale questione la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo stabilito principi chiari.
Il primo di essi è che l'art. 1227 c.c., comma 1, (a norma del quale "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate”) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi;
sia perché la legge impone anche al lavoratore l'obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell'altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l'art. 2104 c.c., sia il D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20 (Cass. 30679 del 25/11/2019; Cass. n. 9817 del
14/04/2008).
Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l'applicazione dell'art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Dall'esistenza di quel potere e di quel dovere, la Suprema Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi (per tutte, Cass. 30679 del
25/11/2019).
La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali. In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale imprudenza del lavoratore non è più "causa", ma degrada ad "occasione" dell'infortunio.
Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio.
La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza. Il datore di lavoro ha, infatti, il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass.
37019/2022; Cass. 25597/2021).
La terza ipotesi è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se è vero che concausa del danno fu l'imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all'art. 40 c.p. (Cass. 24629 del 02/10/2019).
Così richiamati i criteri che devono informare l'indagine sollecitata dai motivi di gravame, va esclusa la sussistenza dei presupposti per un concorso di colpa in capo a . Persona_1
Dalle indagini eseguite dagli operanti di PG nell'immediatezza del sinistro e dai successivi approfondimenti istruttori intervenuti nel procedimento penale, i cui esiti sono stati documentati e richiamati dalla CTU espletata nel presente giudizio, è emerso che l'autocompattatore si trovava, alla data del sinistro, in uno stato di gravi carenze manutentive e privo di fondamentali presidi di sicurezza. Dal verbale degli Ispettori Parte dell'Ufficio di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro dell' intervenuti sul posto il giorno del sinistro è risultato che l'impianto di telecamera posteriore, atta ad individuare eventuali ostacoli proprio in fase di retromarcia, risultava non funzionante in fase di movimentazione;
la pedana poggiapiedi posteriore lato destro, sulla quale era posizionato il
, risultava vincolata in maniera approssimativa all'autocarro tramite una “corda di CP_10
fortuna” e presentava altresì delle anomalie nel sistema di rilievo “presenza operatore”, poiché il sensore non era allineato con la placca di contatto per chiudere il circuito, al fine di azionare i dispositivi di sicurezza in presenza degli operatori sulle retropedane, ovvero limitazione di velocità a 20 km/h e blocco della retromarcia, come previsto dalle norme di settore (UNI EN 1501); mancavano le cinture di sicurezza per assicurare l'operatore durante il trasporto sulle pedane, in aperta trasgressione della norma tecnica UNI EN 1051-1 in materia di sicurezza degli Autocarri per la raccolta di rifiuti, che impone la predisposizione di attacchi per l'utilizzo di cinture di sicurezza “uomo in pedana”, proprio allo scopo di evitare che la caduta dell'operatore.
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le trasgressioni alle prescrizioni tecniche integranti le disposizioni in materia di Sicurezza sul Lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81 del 2008 sono, poi, eziologicamente incidenti sulla concreta dinamica del sinistro, ovverosia della caduta dell'operatore dalla pedana di destra nella fase di retromarcia dell'autocompattatore. Ove, infatti, il datore di lavoro avesse tenuto la condotta doverosa, osservando tutte le regole finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità del lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni, l'evento, secondo un giudizio di probabilità logica (“regola del più probabile che non”), sarebbe stato evitato. In particolare, un'incidenza preponderante va assegnata alla mancanza delle cinture di sicurezza, il cui scopo è, appunto, quello di assicurare la persona dell'operatore sulla pedana nelle fasi di movimentazione dell'automezzo, nonché il difetto di funzionamento della telecamera posteriore, dovendo ragionevolmente affermarsi che l'inquadramento video dall'interno della cabina della zona posteriore nella fase di retromarcia avrebbe consentito all'autista di avvedersi tempestivamente della caduta del ed arrestare prontamente il CP_10 veicolo, al contrario di quanto avvenuto, in cui non venivano rilevate tracce di frenata appunto perché il conducente, seduto all'interno della cabina con il finestrino chiuso, non si era accorto di quanto stava avvenendo sul retro del veicolo.
Appurata la concreta efficacia eziologica delle specifiche carenze manutentive riscontrate e dell'assenza di presidi obbligatori di sicurezza nella caduta del dalla pedana CP_10 posteriore, è integrata la prima delle suindicate ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa del dipendente vittima del sinistro, degradando, in tal caso,
l'eventuale condotta imprudente o incauta tenuta dallo stesso lavoratore a mera “occasione” di verificazione dell'infortunio,
Ricorrono, poi, ulteriori ragioni per cui la non può “giovarsi” di un Controparte_4 contributo colposo del ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c. allo scopo di ridurre le CP_10
conseguenze della sua responsabilità.
Il , invero, era stato assegnato alla “raccolta porta a porta” in virtù di un ordine di CP_10
servizio impartito dal superiore la mattina stessa dell'incidente, in via del tutto straordinaria rispetto alla mansione solita, che era quella di rimuovere i rifiuti dalla strada con la spazzatrice, che quel giorno non funzionava. Sul punto si registrano le dichiarazioni dettagliate rese nel verbale di SIT ai CC di dal collega di lavoro CP_4 CP_25 secondo cui il “era addetto alla spazzatrice, pulizia strada, ma siccome la stessa CP_10
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
aveva avuto un guasto, oggi era stato momentaneamente assegnato alla raccolta rifiuti con il sottoscritto.
Infine, alcun alternativo comportamento nell'interazione con l'autocompattatore era esigibile dall'infortunato, il quale non era stato “informato” degli specifici rischi nell'uso del veicolo destinato alla raccolta porta a porta né “formato” all'espletamento della specifica mansione, diversa da quella ordinaria.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello principale di Parte_1
va riformata la statuizione di primo grado nella parte in cui il giudice a quo ha attribuito un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro mortale alla stessa vittima, con conseguente decurtazione nella corrispondente percentuale dei danni liquidati ai suoi congiunti. Il primo giudice, invero, nell'affermare che il è da ritenersi CP_10 corresponsabile perché conosceva i dispositivi di sicurezza di cui era dotato il veicolo e sapeva che essi erano fuori uso, ha travisato le risultanze processuali e ha fatto cattiva applicazione dei principi che informano il giudizio di responsabilità esclusiva del datore di lavoro in presenza delle condizioni sopra evidenziate ed accertate come sussistenti nel sinistro di cui è causa.
Va conseguentemente assorbita la disamina del secondo motivo di appello principale, che ha investito, per l'ipotesi subordinata di conferma dell'accertamento di un concorso di colpa del , la determinazione della misura del contributo colposo. CP_10
2.6 Passando allo scrutinio della questione preliminare sulla legittimazione di Parte_1
e del sesto motivo di appello incidentale, entrambi interposti dall
[...] [...]
, del terzo motivo di appello incidentale della e del Controparte_1 Controparte_2 quarto motivo di gravame incidentale di che investono i capi di Controparte_4 accertamento e condanna al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti della Contr vittima primaria, va, in primo luogo, respinta la doglianza dell' sul vizio di ultrapetizione da cui, a suo dire, è affetta la pronuncia, per avere agito Parte_1
soltanto iure hereditario e non anche iure proprio.
La bontà della censura è smentita dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, dalla cui esposizione in fatto e dalle cui conclusioni si evince in maniera inequivoca che Parte_1
nella qualità di coniuge superstite, ha agito per il risarcimento dei “danni tutti
[...] subiti in proprio e nella qualità di erede di ”, lamentando, tra l'altro, il Persona_1
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la cui voce di danno è stata riconosciuta dal giudice a quo.
Va, inoltre, disattesa la doglianza della con cui si reitera l'eccezione Controparte_2
sollevata in primo grado sulla nullità per indeterminatezza delle domande dell'attrice principale e degli interventori. Dall'esposizione in fatto e dalle conclusioni rassegnate in ciascuno degli atti introduttivi sono assolutamente identificabili la causa petendi ed il petitum delle pretese risarcitorie rispettivamente azionate, tant'è che la convenuta, costituendosi, ha preso specifica posizione sui fatti ex adverso addotti, indice ciò della certa possibile enucleazione dei fatti costitutivi delle domande nel pieno rispetto del diritto di difesa della controparte.
Altrettanto infondata è la censura sul vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in cui, a dire della è incorso il primo giudice nel pronunciare la statuizione di CP_2
accertamento e di condanna nei confronti della deducente, benché negli atti di intervento la domanda non fosse stata ad essa rivolta.
Dalle comparse di intervento e costituzione dei danneggiati si rinviene espresso riferimento alla posizione di proprietaria dell'autocompattatore rivestita dalla non Controparte_2 residuando alcun dubbio che nel chiedere la condanna dei “convenuti” gli interventori includessero anche la Euro Servizi s..r.l., litisconsorte necessario nella fattispecie di responsabilità ex art. 2054 c.c e 122 C. Ass.
Quanto alle singole poste risarcitorie, la decisione di primo grado è divenuta irretrattabile, perché non attinta da impugnazione da alcuno dei congiunti di , nella parte in Persona_1
cui ha escluso la configurabilità: a) di un danno iure hereditario, maturato, cioè, in capo alla vittima primaria dell'illecito e trasmessosi iure successionis ai parenti, sul presupposto che il danno da perdita della vita è di per sé irrisarcibile (Cass Sezioni Unite n. 15350/2015) e che, nella specie, essendo la morte sopravvenuta entro cinque ore dall'investimento, senza che il , entrato immediatamente in coma, percepisse in maniera vigile l'approssimarsi CP_10
dell'exitus, non vi sono gli estremi del danno cd. “catastrofale” suscettibile di prodursi nella sfera giuridica della vittima primaria dell'illecito; b) di un danno biologico iure proprio, non avendo alcuno degli istanti comprovato una menomazione della propria integrità psico- fisica suscettibile di accertamento medico-legale; c) di un danno patrimoniale da perdita di contribuzione economica in favore delle figlie, della madre e dei germani del . CP_10
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- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ad eccezione che per , in favore della quale è stato accertato anche un Parte_1 danno patrimoniale, e di , per la quale è stato riconosciuto soltanto un danno CP_21 patrimoniale come si dirà per entrambe meglio infra, il danno liquidato dal Tribunale in favore dei prossimi congiunti è quello non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, di cui hanno invocato il ristoro sia l'attrice principale sia gli interventori del giudizio di primo grado nelle rispettive posizioni di moglie superstite, figlie, madre e germani della vittima primaria.
In proposito, si è costantemente affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, il danno parentale si presta a ricomprendere, in sé, sia il profilo interno della sofferenza morale soggettiva, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia quello esistenziale, che coglie i riflessi, in termini dinamico-relazionali, della perdita del legame sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita (Cass. 28989/2019).
Circa la prova dell'esistenza di detto pregiudizio si è reiteratamente affermato che la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 5769/2024; Cass.
15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541).
Va, allora, respinta la critica dell'appellante incidentale secondo cui ai Controparte_2
componenti della famiglia originaria, da cui il era già uscito alla data dell'infortunio CP_10 mortale, non spetta alcun danno a titolo di perdita del legale parentale, per non aver costoro fornito la prova della persistenza e dell'intensità del legame, potendo presumersi anche per essi, in ragione del vincolo di parentela, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
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- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Circa poi la tecnica di liquidazione, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
E' noto che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. In particolare, l'elaborazione della tabella da parte dell'ufficio giudiziario assolve alla funzione di assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza e tale risultato è affidato al sistema del punto variabile, che è il più affidabile per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre, pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie.
Su tale premessa la Suprema Corte, con la pronuncia succitata, ha evidenziato che la tabella di Milano, nell'edizione 2021, con riferimento al danno da perdita parentale, non seguiva la tecnica del punto, ma si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva, peraltro, una assai significativa differenza. La previsione di un range così elevato non realizzava, in conclusione, l'effetto che dovrebbe, invece, essere connaturato alla funzione tabellare.
Per tale ragione risulta corretta la scelta operata dal primo giudice di applicare, alla data della decisione (2021), la Tabella di Roma, che all'epoca si poneva in linea con i criteri dettati dalla Suprema Corte e a cui le Tabelle di Milano si sono adeguate solo nelle edizioni successive.
La liquidazione operata con il sistema del punto variabile tiene così adeguatamente conto di tutte le concrete circostanze di fatto incidenti sulla quantificazione, quali l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza o meno, l'esistenza di altri congiunti superstiti.
Le censure mosse dagli appellanti incidentali alla liquidazione operata dal Tribunale si rivelano, perciò, destituite di fondamento, poiché il punto tabellare, ponderato in ragione di tutti i fattori sopra indicati, esprime un valore in cui è già stata apprezzata l'incidenza degli
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elementi differenziali destinati a venir in rilievo per ciascun danneggiato, onde adeguare la misura del risarcimento alla effettiva sofferenza patita da ognuno di essi in considerazione della maggiore o minore vicinanza familiare con la vittima primaria.
Confermata, allora, la quantificazione del primo giudice ed eliminata la decurtazione del
50% applicata in ragione del contributo colposo di , in riforma della Persona_1
statuizione di primo grado a va riconosciuta la somma di € 311.322,00, Parte_1 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 27.10.2016 (data dell'illecito) alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata al soddisfo.
Non si procede, invece, al raddoppio della voce liquidata a titolo di spese stragiudiziali del difensore, corrispondente già all'intero del valore minimo della tabella applicata dal primo giudice (€ 2.160,00).
2.7 Analoga riforma non segue, invece, per e , le quali Controparte_9 Controparte_10
hanno proposto un mero appello incidentale “adesivo” all'impugnazione della madre, nè per
, , e , CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 Controparte_14 le quali hanno prestato acquiescenza alla statuizione di primo grado, di cui hanno chiesto la conferma.
In particolare, quanto alle prime, l'accoglimento dell'impugnazione principale non giova loro automaticamente.
Come è noto, in caso di domande proposte da una pluralità di soggetti danneggiati si realizza un mero cumulo soggettivo ed oggettivo riferibile a parti sostanziali titolari di distinti diritti risarcitori verso il danneggiante, in cui la connessione è riconducibile soltanto al titolo, rappresentato dal sinistro come causa dei danni all'una e all'altro, ai sensi dell'art. 103 del codice di rito. Il litisconsorzio così insorto è, perciò, di natura facoltativa e le posizioni dei danneggiati ed i conseguenti diritti da ciascuno di essi fatti valere restano distinti e governati da un interesse distinto. È indubbio che, in relazione ai fatti costitutivi delle due domande proposte, si presenta la comunanza del fatto costitutivo della fonte del danno, ma, come già detto, tanto integra una mera connessione per il titolo, giustificativa della possibilità del litisconsorzio ai sensi dell'art. 103 suindicato. Ne consegue che la proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei danneggiati non si ricollega affatto ad
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un interesse comune e gli effetti favorevoli del suo accoglimento non si estendono agli altri creditori danneggiati, titolari di autonomi diritti, poiché il litisconsorzio facoltativo rimane tale anche in fase di gravame (ordinanza Cass. 29 settembre 2017, n. 22809; Cass.
28008/2024).
Passando alla posizione di deve essere disatteso il motivo di gravame CP_21
articolato dalla sulla genericità ed erroneità dei criteri di accertamento e Controparte_1 quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore della predetta, nella qualità di ex coniuge divorziata di . Persona_1
Sulla scorta della documentazione prodotta il giudice a quo ha accertato che, alla data del decesso del , la vantava un credito già maturato in virtù dell'assegno di CP_10 CP_21
mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, per la cui escussione era in corso un pignoramento presso la terza datrice di lavoro la cui procedura si Controparte_4
estingueva in conseguenza dell'intervenuta morte del debitore esecutato nell'ottobre del
2016 con interruzione delle assegnazioni delle somme spettanti, residuando un credito insoddisfatto in capo alla di € 1.538,08. Inoltre, il Tribunale ha commisurato la CP_21 perdita patrimoniale subita dalla nel venir meno del contributo economico costituito CP_21 dall'assegno di mantenimento riconosciuto in suo favore dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Napoli n. 4981/2013 nell'importo di € 200,00 mensili, moltiplicato per la durata media della vita di un individuo di sesso maschile, calcolata in 80 anni, sul presupposto che l'assegno sarebbe stato versato nella misura stabilita con la succitata sentenza “vita natural durante”.
Il ragionamento, che, partendo dai precisi dati documentali acquisiti, si è sviluppato traendo le suesposte conclusioni in base a regole di comune esperienza, è stato debolmente attinto Contr dalla , che con il gravame ha prospettato eventuali modificazioni future destinare ad incidere sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento, sulla cui verificazione non è, tuttavia, possibile esprimere alcun giudizio prognostico. In senso contrario all'eventualità prospettata dalla società di assicurazione depone, anzi, che, pur avendo il contratto CP_10 nuovo matrimonio con la ed essendo, quindi, alla data dell'infortunio mortale già Parte_1
sopravvenuta una circostanza in ipotesi idonea a modificare le condizioni del regime patrimoniale del divorzio, risalente all'anno 2013, in concreto non vi era stata alcuna
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modifica, di tal ché è corretta l'inferenza logica di una stabilizzazione del trattamento economico in favore dell'ex coniuge tratta dal giudice a quo. Contr Il sesto motivo di appello incidentale dell' va, altresì, respinto nella parte in cui impugna la statuizione di condanna solidale in favore dei danneggiati.
Come è noto, laddove più azioni od omissioni concorrano in modo efficiente a produrre un unico evento dannoso, le responsabilità a ciascuno di esse conseguenti sono avvinte, rispetto al terzo danneggiato, dal vincolo della solidarietà, a ciò non ostando la diversità dei titoli in forza dei quali ciascun obbligato è tenuto al risarcimento del danno. Il vincolo di solidarietà che lega i coautori di un fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione del peso del risarcimento nel rapporto interno fra i corresponsabili (ex multis Cass. 9167/2002)
Esente da vizi è, pertanto, la pronuncia del primo giudice, che, avendo accertato l'imputabilità del sinistro mortale ai soggetti convenuti quali responsabili in concorso tra loro, sia pure a diverso titolo, ha avvinto l'obbligazione risarcitoria gravante su di essi nei rapporti con i terzi danneggiati dal vincolo solidale.
Quanto, poi, alla graduazione interna a ciascuno dei coobbligati, si è affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cass.
13063/2025; Cass. 14753/2007).
In particolare, si è chiarito che allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente a altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, per ciò solo, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attorea.
Affinché le suesposte argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 e ss. c.p.c. delle «domande», nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso.
Ebbene, nella specie, la con la comparsa di costituzione di primo Controparte_1
grado, ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda avanzata dalla e dagli Parte_1 interventori volontari;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice iure proprio nonché da eventuali interventori e/o chiamati, “contenere la determinazione e la quantificazione delle stesse nell'ambito rigoroso di quanto effettivamente dovuto, allegato e provato ex adverso, tenuto conto dell'evidente concorso di colpa-nella produzione dell'evento-del sig. e degli altri CP_10 convenuti nelle loro rispettive qualità”.
Inalterate sono rimaste le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., in cui la compagnia di assicurazione richiamava quelle introduttive.
Soltanto nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate il Contr
9.9.2020 l' , al capo E), formulava la seguente richiesta: “in via subordinata, nella denegata.. ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle domande formulate ex adversis, dichiarare la sussistenza del concorso di colpa (in solido e/o per quanto di rispettiva competenza) dell'attrice e degli interventori richiedenti il risarcimento (a causa dell'improvvido comportamento del compianto ) nonché degli altri convenuti e CP_10 chiamati in causa, determinandone, in tal caso, le rispettive percentuali di responsabilità”.
Dal confronto degli scritti difensivi si evince, cioè, che nella fase introduttiva e fino alla Contro precisazione del thema decidendum l' si era limitata a chiedere, in subordine rispetto al rigetto delle domande dell'attrice e degli interventori volontari, l'accertamento del concorso
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di colpa di;
soltanto in limine litis, quando ormai erano spirati i termini Persona_1 preclusivi per la proposizione e/o precisazione di domande, aveva chiesto la graduazione delle singole responsabilità, da valere sempre e solo nei rapporti interni tra i condebitori. In considerazione della tardività di detta domanda correttamente il giudice a quo non ha proceduto alla sua disamina né per le preclusioni sopra richiamate essa può trovare ingresso nel presente grado.
2.7 Procedendo alla disamina dei rapporti con l' , investiti dal quinto motivo di CP_6
Contro appello incidentale dell' giova premettere che l' , con l'intervento volontario CP_6 spiegato in data 24.11.2017, ha esperito, in via principale, l'azione di surroga ex art. 1916
c.c. nei confronti dei terzi responsabili estranei al rapporto assicurativo, con cui si fa valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
Come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU 12565/2018), il diritto di surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato un'indennità al danneggiato ex art. 1916 cod. civ., si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. L subentra, invero, nei diritti risarcitori del CP_6 lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato (o i suoi eredi) se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli artt. 2043 e segg. cod. civ.
Da tale inquadramento discende il principio affermato dall'arresto nomofilattico sopra richiamato, secondo cui il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza del fatto.
L'indennità assicurativa è erogata, infatti, in funzione del risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Benché il rapporto assicurativo nascente dal contratto ed il rapporto di danneggiamento derivante dal fatto illecito si collochino su piani diversi, tuttavia rispetto ad essi la surrogazione ex art. 1916 funge da meccanismo di raccordo, in quanto instaura ex novo una
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda relazione diretta tra l'assicuratore che ha pagato l'indennità ed il responsabile del danno, sebbene il primo sia estraneo alla responsabilità civile derivante dall'illecito extracontrattuale, ed il secondo sia estraneo al contratto di assicurazione. La surrogazione, infatti, mentre consente all'assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all'assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte la riparazione del pregiudizio subito.
Tale meccanismo di raccordo opera, tuttavia, in caso di morte dell'assicurato, per il solo danno patrimoniale e non anche per quello non patrimoniale (nella specie sub danno parentale), la cui funzione è ontologicamente diversa da quella assolta dall'indennizzo versato dall (Cass. 29028/2021). CP_6
La rendita che l' corrisponde agli eredi del lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 66 CP_6
DPR 30 giugno 1965 n. 1124 è parametrata, infatti, al reddito del de cuius, palesando lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume "iuris et de iure" che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia (Cass. Sez.
6-3, ord. n. 26647 del 2019, cit.). Pertanto, le somme erogate dall per il suddetto titolo CP_6 non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma - in conseguenza dell'infortunio, e ciò perché la c.d. "compensatio lucri cum damno" non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento (Cass.
Sezioni Unite 12566/2018 cit.)
Ebbene, il primo giudice, nell'affermare sia pure laconicamente, analizzando la posizione di
, che “il danno emergente per spese funeratizie.. ed il danno da lucro Parte_1
cessante per la perdita del contributo economico del defunto alla vita familiare possono ritenersi assorbiti nelle somme erogate dall' ”, ha fatto buon governo dei principi CP_6
sopra richiamati.
Il giudice a quo ha, invero, escluso la cumulabilità tra la posta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale, azionata dalla nell'atto introduttivo di primo grado, con la rendita Parte_1
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- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riconosciuta dall' all'attrice, nella qualità di erede dell'assicurato , CP_6 Persona_1 appunto in considerazione della medesima funzione assolta dai due rimedi di ristorare il patrimonio del coniuge superstite dalla perdita subita per il venir meno del contributo economico del defunto, esclusione assicurata, appunto, dalla legittimazione dell' alla CP_6 surroga, ex art. 1916 c.c, per la ripetizione, nei confronti dei terzi responsabili (e per essi dell'assicurazione), della rendita corrisposta all'erede dell'assicurato.
Alcun defalco è stato, invece, operato dal Tribunale con riguardo al danno non patrimoniale, liquidato sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, difettando, per tale parte, come anzidetto, il presupposto della compensatio lucri cum damno e della surroga dell' . CP_6
Contr Ciò posto, non coglie nel segno il quinto motivo di appello incidentale con cui l' lamenta che la quantificazione della somma per la quale è stato accertato il diritto di surroga dell è stata operata dal giudice a quo recependo immotivatamente il prospetto CP_6 contabile fornito dallo stesso , senza possibilità di verificarne la correttezza, per non CP_6
essere stato documentato il reddito del defunto, al quale va appunto parametrata la rendita in base agli analitici criteri sanciti dall'art. 85 DPR 30 giugno 1965 n. 1124.
Costituisce ius receptum, quanto alla prova delle indennità corrisposte dall al CP_6
lavoratore, che, poiché l svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di CP_6 procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. Civ. 11617/2010).
Nella specie, l' ha prodotto, in allegato alla prima memoria istruttoria di primo grado, CP_6 un'attestazione a firma del dirigente della sede di Napoli da cui risulta il dettaglio delle prestazioni già erogate fino al 25.3.2019 ed il valore capitale della rendita calcolato al
25.3.2019; a tale attestazione è corredato un prospetto di calcolo, in cui viene indicato
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- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'importo della retribuzione originaria ed il coefficiente di capitalizzazione in applicazione del quale è stata calcolata la rendita.
A fronte di tali risultanze, assistite, come sopra chiarito, da una presunzione di legittimità, Contr l' per tutto il primo grado di giudizio non ha sollevato alcuna specifica contestazione, invocando, anzi, l'emergenza probatoria quale titolo per il defalco delle somme dovute all'attrice a titolo risarcitorio.
2.8 Va, di contro, accolto il primo motivo di appello incidentale interposto dall' , con CP_6
cui l si duole della quantificazione delle somme oggetto di rivalsa senza CP_6
l'aggiornamento maturato in corso di causa alla data del 30.4.2020, richiesto con il prospetto contabile depositato a corredo delle note di trattazione scritta del 22.5.2020, ammontante ad € 434.406,57 anziché ad € 418.888,07 come statuito in primo grado.
2.9 Dalla riforma del capo della sentenza in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale di discende, poi, per Parte_1
l'effetto espansivo interno previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., che la surroga dell' CP_6
debba essere riconosciuta per l'intera rendita spettante al coniuge superstite della vittima primaria dell'illecito, senza cioè la decurtazione del 50% operata dal primo giudice in ragione del concorso di colpa del deceduto.
Una volta infatti chiarito che l'azione esercitata dall' ai sensi dell'art. 1916 c.c. trova CP_6 titolo nello stesso fatto illecito produttivo di danno in capo al soggetto nei cui diritti l'istituto si surroga, è reso evidente che la riforma della misura del danno patrimoniale spettante al danneggiato (nella specie alla nei confronti degli autori responsabili Parte_1
dell'illecito produce un immediato effetto sulla posizione dell'assicuratore sociale che in quel diritto subentra. Del resto, va rimarcato che nell'appello incidentale l' ha CP_6 concluso per la condanna di tutti i soggetti responsabili alla refusione in suo favore dell'integrale importo di € 434.406,57 (senza, cioè, la riduzione del 50% a titolo di Contr concorso di colpa di ), detratte le somme già versate dalla in esecuzione Persona_1
della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi dai pagamenti dei singoli ratei e dalla capitalizzazione per la rendita.
2.9 Va, invece, respinto il secondo motivo di gravame incidentale, con cui l' protesta CP_6 di aver ritualmente eseguito la notifica della comparsa di intervento volontario di primo grado al contumace nel termine assegnato dal GI con ordinanza resa CP_3
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- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'udienza del 9.10.2018, agli effetti dell'accoglimento anche nei confronti del della CP_3 domanda di surroga.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' , secondo cui la notifica si sarebbe CP_6
perfezionata con la consegna a mani del destinatario, la relata di notifica prodotta a corredo dell'atto di impugnazione indica come consegnatario tale “ ”, senza che Persona_4
dalla copia sbiadita e non perfettamente leggibile del documento sia possibile evincerne la qualità e la relazione con il destinatario.
2.10 Venendo, infine, al motivo di appello incidentale con cui la si duole CP_2 dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva avanzata nei rapporti interni con la propria compagnia di assicurazione, non si ravvisa alcun interesse al relativo “accertamento”, non Contr essendo sorta alcuna contestazione nei rapporti interni con la sull'esistenza e sull'operatività di una valida copertura assicurativa.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata nei rapporti tra e l' Parte_1 CP_6 da un lato, e la e la Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
dall'altro, impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio nei correlativi rapporti processuali (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nei residui rapporti processuali, su cui la sentenza viene, invece, confermata, si procede alla regolamentazione delle sole spese del presente grado.
Nella specie esse seguono la soccombenza della di Controparte_1 [...]
della e di CP_3 Controparte_2 Controparte_4
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- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi (tranne che per la fase di trattazione ed istruzione di primo grado, per la quale si applicano i minimi, essendo l'istruttoria prevalentemente assorbita dalla indagine tecnica;
per il presente grado detta fase non viene computata, non avendo avuto alcuna autonoma incidenza) dello scaglione delle cause del valore rapportato agli importi per i quali sono state accolte le singole domande risarcitorie, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. In particolare, per l'attività difensiva svolta nell'interesse di più parti (originari interventori) si rammenta che il valore delle domande proposte da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (anche agli effetti della liquidazione degli onorari dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10 comma secondo c.p.c.; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali è quello della domanda di valore più alto e l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, dapprima ridotto del 30%, non avendo nella specie, la difesa comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto per ciascuno degli assistiti e poi aumentato del 30% per ogni soggetto superiore al primo ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m.
55/14 (Cass. 10367/2024).
3.1 Le spese di CTU residuano definitivamente a carico di CP_3 CP_2
la , in solido tra loro.
[...] Controparte_1 Controparte_4
3.2 Nulla per spese del presente grado in favore degli appellati contumaci vittoriosi.
3.3 Essendo stati rigettati gli appelli incidentali di Controparte_1 CP_2
[... e , deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. Controparte_4
13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal
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- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dei suindicati appellanti incidentali.
PQM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1404/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , , CP_3 CP_15 Controparte_16
, e;
CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
b) accoglie l'appello principale e parzialmente l'appello incidentale di di CP_26
Napoli e per l'effetto:
in parziale riforma del capo 1), accerta la corresponsabilità di della CP_3
e di nella causazione del sinistro mortale Controparte_2 Controparte_4 di cui è causa;
in parziale riforma del capo 2) della statuizione impugnata, condanna, per l'effetto, la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 311.322,00 (in luogo di € 155.661,00) e di € 2.160,00
[...] quale rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 27.10.2016 alla pubblicazione della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma definitivamente Contr rivalutata al soddisfo, detratte le somme già corrisposte dall' in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna la e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, a titolo di surroga, in Controparte_4 favore dell' della somma di € 434.406,57, oltre rivalutazione ed interessi legali CP_6
dal pagamento dei singoli ratei e dalla rendita, detratte le somme già corrisposte Contr dall' in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) rigetta gli appelli incidentali di . e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_4
d) condanna CP_3 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
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- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in solido tra loro, alla refusione in favore di delle Controparte_4 Parte_1 spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 805,00 per spese ed € 17.000,00 per compensi e per il presente grado in € 804,00 per spese ed €
14.000,00 per compensi, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Fera quanto alle spese di primo grado e in favore dell'avv. Giulio Costanzo, quanto alle spese del presente grado rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
e) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
solido tra loro, alla refusione in favore di di Napoli, delle spese di lite CP_26 del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 17.000,00 per compensi e per il presente grado in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
f) condanna e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 [...]
in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado in Controparte_4 favore di e , liquidate in solido tra loro in € Controparte_9 Controparte_10
9.900,00 per compensi;
in favore di , in € 9.900,00 per compensi;
Controparte_14
in favore di , , e , CP_11 CP_12 Controparte_10 CP_13 in solido tra loro, in € 13.100,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, per tutti detratto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con attribuzione in favore degli avv.ti Gennaro Lallo e Gennaro Armani per + CP_11 altri;
in favore degli avv.ti Gianluca Ronga e Espedito Granata per Controparte_9
e ; in favore dell'avv. Flora Cecere per , Controparte_10 Controparte_14
rispettivamente dichiaratisene anticipatari;
g) pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_3 Controparte_2
e in solido tra loro;
Controparte_1 Controparte_4
h) nulla per spese del presente grado in favore degli appellati contumaci vittoriosi;
i) conferma per il resto la sentenza impugnata;
j) si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24
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- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico degli appellanti incidentali e Controparte_2 Controparte_1
Controparte_4
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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