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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7158/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione Collegiale, nelle persone dei Magistrati dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Antonio Dessì Giudice dott.ssa Monica Mascia Relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 7158/2018 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via Einaudi, n. 19, presso lo studio dell'avv. Marcello Bellu, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Ferrari del Foro di Brescia, in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione, attrice Contro
( ) e CP C.F._2 Controparte_2
( , elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero, C.F._3
n. 29, presso lo studio degli avv.ti Andrea Cornaglia e Adriana Onorato, che li rappresentano e difendono in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni contraria avversaria istanza e/o eccezione e/o deduzione reietta, previe le declaratorie del caso compresa l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario de cuius ER
(sia del “relictum” sia del “donatum”, compresa ogni donazione indiretta), ed in accoglimento delle allegazioni ed eccezioni e delle domande, anche in via gradata, già formulate in atto di citazione ed a processo verbale di prima udienza e nelle plurime memorie attoree depositate:
A -
- in via principale: disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie, per reintegrazione della quota di legittima, lesa o pretermessa, riservata ex lege alla legittimaria , come espresse dal de cuius nel testamento Parte_1 pubblico di cui all'atto di Registrazione di Testamento Pubblico del 29 febbraio 2016 Repertorio n.16.641 e Raccolta n. 6567 Notaio Dr.
[...] di Cagliari;
previo accertamento delle nullità e/o simulazioni Per_2 eccepite e/o dedotte ed azionate dall'attrice con il presente atto, nonché previo accertamento delle intervenute donazioni tutte dirette e/o dissimulate e/o indirette a favore dei convenuti;
con ogni conseguente pronuncia ed accertamento e dichiarazione in ordine all'attribuzione in proprietà alla IG.ra della quota indivisa di Sua spettanza che risulterà di Parte_1 giustizia, secondo la riserva di cui all'art. 542 c.c. alla stessa dovuta quale legittimaria, degli immobili e/o dei beni indicati in premesse, di cui anche alle disposizioni testamentarie sopra riferite, nonché con ogni conseguente condanna nei confronti dei convenuti – anche secondo quanto sopra indicato in premesse - alla restituzione a parte attrice e consegna degli immobili e/o beni di cui alla successione de qua ovvero a compensarLa in denaro, anche ai sensi e nei termini di cui all'art. 560 c.c. e, vieppiù, con loro condanna alla corresponsione/rifusione verso l'attrice dei frutti di cui all'art. 561 c.c. secondo comma;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
B -
- in via principale: accertare la massa di tutti i beni che appartenevano alla morte al de cuius mobiliari ed immobiliari - previa verifica ER ed identificazione di tutti i cespiti immobiliari ivi contenuti anche se diversi
o maggiori di quelli precisati in premesse ovvero desunti - con accoglimento delle domande tutte di seguito proposte, quantificando l'attivo complessivo ed il passivo della massa, e conferire in collazione le donazioni tutte, dissimulate, dirette e indirette, disposte dal de cuius a favore dei convenuti;
- quindi, definire la quota ereditaria spettante all'attrice e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, sui beni del de cuius ER
e la divisione in natura, a favore dell'attrice, dei beni mobili ed immobili dell'eredità, per le quote di spettanza ovvero condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle quote ereditarie di Sua spettanza rispetto all'intero asse ereditario;
ordinare ai convenuti la restituzione e liberazione dei beni oggetto di divisione ed assegnazione a favore dell'attrice; condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dei frutti civili percepiti, ovvero pagarne il valore, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
C - quanto all'immobile di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari ovvero ai Persona_2 trasferimenti di denaro/valori/strumenti finanziari pregressi e successivi dal patrimonio del de cuius a favore dei convenuti: ER
- in via principale: accertare e dichiarare che il predetto atto di compravendita in data 11 dicembre 2012 - Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, stipulato tra e Persona_2 ER
, dissimula una donazione tra il primo ed il secondo della Controparte_2 proprietà dell'immobile indicato in tale atto;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione dissimulato di cui sopra, per difetto di forma e quindi dichiarare che l'immobile de quo era interamente di proprietà del de cuius alla sua morte, ed è parte del compendio ereditario oggetto di ER divisione ereditaria al valore della data di apertura della successione;
- in via subordinata, laddove il Tribunale adito non ritenesse sussistere la nullità della donazione indiretta sopra allegata per difetto di forma, accertare comunque e dichiarare la donazione indiretta operata col medesimo atto / operazione negoziale del compendio immobiliare di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n. 6.094
Notaio Dr. di Cagliari ed, alla luce dell'azione di riduzione qui Persona_2 proposta dalla IG.ra effettuare la collazione, accertando la Parte_1 lesione dell'integrità della quota di riserva spettante all'attrice legittimaria
(ovvero addirittura, se del caso, legittimaria integralmente pretermessa, in ragione dell'incertezza sull'usucapione del diritto dominicale riferita alla aree agricole che il testatore ha indicato a composizione della quota ereditaria della figlia;
Parte_1
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ravvisasse nella fattispecie sopra descritta, di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr.
[...] di Cagliari, la donazione indiretta del compendio immobiliare di Per_2 cui all'atto, censurato, stipulato in data 11 dicembre 2012 Repertorio
n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, accertare Persona_2 la quota del corrispettivo di compravendita in atto che sia stata anticipata al
dal de cuius ed accertare la quota del medesimo Controparte_2 corrispettivo che è stata restituita dal patrimonio del de cuius al IG.
[...]
, quindi accertare e dichiarare la simulazione ovvero inveridicità del CP_2 prezzo effettivamente pagato e quanto sia rimasto del medesimo nel patrimonio del de cuius ovvero trasferito a ritroso a favore del IG.
[...]
, nonché accertare la sussistenza del maggior valore, CP_2 determinandolo, del compendio di cui all'atto negoziale in data 11 dicembre
2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Persona_2
Cagliari e, quindi, accertare e dichiarare la sproporzione ovvero la differenza rispetto al prezzo di vendita di contratto;
conseguentemente accertare e dichiarare che tale atto in data 11.12.2012 sostanzia un negotium mixtum cum donatione, accertando e dichiarando la simulazione relativa, con correlativo arricchimento del IG. (beneficiario) ed Controparte_2 accertandolo nella differenza di valore tra i beni formalmente compravenduti ed il prezzo effettivamente pagato (e rimasto nel patrimonio del de cuius anziché retroagito in quello del ), computando tale differenza Controparte_2 ovvero quanto donato in via diretta o in via indiretta nella determinazione del patrimonio del "de cuius" ;
- in via ulteriormente subordinata, laddove il Giudicante ritenesse effettivamente pagato dal IG. il prezzo nominale di contratto Controparte_2 della compravendita immobiliare in data 11 dicembre 2012 Repertorio
n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, accertare Persona_2
e dichiarare che costituiscono donazioni nulle per difetto di forma riferibili al patrimonio del de cuius, salva in ogni caso la collazione:
* sia il trasferimento dal conto deposito titoli distinto con n.226/00061022183/0 presso Banco di Sardegna - Filiale di San Vito
(portava alla data del 23.01.2014 strumenti finanziari per controvalore di complessivi Euro 34.905,51) degli strumenti finanziari ovvero del loro controvalore dell'epoca del trasferimento al deposito titoli sempre presso
Banco di Sardegna - Filiale di San Vito distinto con n°226/61069498 (e quindi alla parte intestataria di tale ultimo conto deposito titoli);
* sia il versamento di 5.000,00 euro a mezzo bonifico bancario dal patrimonio di al figlio in data 23.11.2012, indicato in ER CP_2 premesse;
quindi dichiarare che tali valori/somme erano interamente di proprietà del de cuius alla sua morte, quindi parte del compendio ER ereditario oggetto di divisione ereditaria;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
D -
- spese di lite rifuse, I.V.A. e C.P.A come per legge.
E –
- In via istruttoria, senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio avversario: si insiste per l'ammissione della già richiesta C.T.U. diretta alla redazione di uno o più progetti divisionali (secondo le domande attoree proposte) e per la quantificazione delle quote spettanti all'odierna attrice in natura o per indennizzo e delle somme ad eventuale conguaglio, quantomeno con doppia ipotesi divisionale in considerazione anche della allegazione ( in atto di citazione) di estraneità dall'asse ereditario degli immobili giustificati in sede di atto Repertorio n.16.641 e Raccolta n. 6567 Notaio Dr.
[...] di Cagliari di pubblicazione di tale testamento de cuius Per_2 Per_1 con la dichiarazione<< ".... - il signor era proprietario
[...] ER degli appezzamenti di terreno in Località Musculla e in Località Is Palmas, in virtù di possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto e non consacrato in atti legali comprovanti l'acquisto, utile agli effetti dell'usucapione, regolarmente verificatasi ma non accertata giudizialmente;
- la Via Ungaretti che attraversa il cortile del fabbricato in Via Roma n.85, non è rappresentata agli atti del catasto >>; determinando la quota riservata ex lege alla legittimaria attrice.” Nell'interesse della parte convenuta:
“Il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1) in via principale, rigettare le avverse domande perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della violazione della quota di legittima riservata all'attrice, disporre la reintegrazione della quota riservata alla stessa ai sensi degli artt. 554 e segg.
c.c., previa ricostruzione della massa ereditaria del de cuius, con espressa esclusione dell'immobile venduto al in data 11.12.2012 e di Controparte_2 tutte quelle somme di denaro che a parere della Controparte rappresenterebbero trasferimenti di denaro costituenti donazioni nulle, fermo restando il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
e di uso sui mobili che la corredano in favore della IG.ra , ai CP sensi dell'art. 540 del c.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e esponendo quanto segue: CP Controparte_2
- in data 14 gennaio 2016 è deceduto , padre dell'attrice e di ER
e coniuge di;
Controparte_2 CP
- con testamento pubblico datato 11 dicembre 2012 il de cuius ha nominato eredi universali i propri figli ed e ha disposto dei propri CP_2 Parte_1 beni devolvendo:
• al primo, l'abitazione in cui lo stesso disponente risiedeva, ubicata in Comune di San Vito, via Rosa, n. 85, censita al catasto fabbricati al foglio
26, mappale 1257 e al catasto terreni al foglio 26, mappale 200, quale ente urbano di are 5,37, con le relative aree annesse e pertinenziali;
• alla seconda, i terreni in Comune di San Vito, uno sito in località Musculla e censito al catasto al foglio 26, mappale 306, di are cinque e centiare cinque e l'altro in località Is Palmas, censito in catasto al foglio 30 mappale 223, di are sedici, di cui il testatore ha dichiarato di essere proprietario in virtù di usucapione;
• alla coniuge l'usufrutto vitalizio su tutti i beni di CP proprietà del de cuius;
- tramite atto datato 29 febbraio 2016, ha accettato Controparte_2 puramente e semplicemente l'eredità del defunto genitore, mentre
[...]
ha dichiarato di voler profittare dell'usufrutto vitalizio;
CP
- nel medesimo atto pubblico i convenuti hanno dichiarato che i terreni in Località Musculla e in Località Is Palmas sono divenuti di proprietà del de cuius “in virtù di possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto e non consacrato in atti legalmente comprovanti l'acquisto, utile agli effetti dell'usucapione, regolarmente verificatasi ma non accertata giudizialmente”;
- l'esponente ha invece accettato l'eredità con beneficio di inventario tramite atto datato 13 febbraio 2018, nell'ambito del quale ella ha manifestato la propria intenzione di esperire azione di riduzione delle disposizioni testamentarie;
- in sede di inventario, redatto in data 20 febbraio 2018, è stato dato atto dell'esistenza, oltre che dei cespiti immobiliari indicati nella scheda testamentaria, anche dei beni mobili, segnatamente il conto corrente n.
70076972 acceso presso la filiale del Banco di Sardegna in San Vito ed intestato al de cuius e “ad altro soggetto”, portante alla data del 14 gennaio 2016, il saldo attivo di € 688,27;
- da accertamenti tecnici richiesti dalla stessa esponente è emersa l'assoluta sproporzione delle attribuzioni patrimoniali previste dal de cuius atteso che
• l'abitazione in San Vito, via Roma, censita al NCEU al foglio 26 mappale 1257, ha un valore di circa € 203.200,00;
• l'area edificabile prospicente la via Ungaretti ha un valore di € 13.000,00;
• l'area agricola sita in località “Baccoi”, distinta in catasto al foglio 26 mappale 306, di cui non è nemmeno certa la proprietà in capo al de cuius non essendo stato accertato giudizialmente il perfezionamento dell'acquisto per usucapione, ha un valore di € 4.404,00;
• l'area agricola sita in località Is Palmas, distinta in catasto al foglio 30 mappale 223, di cui non è nemmeno certa la proprietà in capo al de cuius non essendo stato accertato giudizialmente il perfezionamento dell'acquisto per usucapione, ha un valore di € 9.780,00;
- inoltre, con atto di compravendita stipulato in data d11 dicembre 2012, il de cuius ha ceduto a la proprietà dell'intero fabbricato sito in Controparte_2
Comune di san Vito, composto da locale ad uso laboratorio al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1, e un'unità immobiliare in corso di costruzione al piano primo, distinta in catasto al foglio 29 mappale
1881 sub 2;
- il prezzo convenuto, inferiore a quello di mercato, è stato indicato in contratto in € 45.000,00 e dichiaratamente corrisposto tramite n. 3 assegni circolari emessi in data 7 dicembre 2012 dal Banco di Sardegna s.p.a., di cui due del valore di € 20.000,00 ed uno del valore di € 5.000,00, importi tutti confluiti nel conto corrente n. 70076972 cointestato al de cuius ed alla coniuge CP
- di tale complessivo importo:
• in data 27 settembre 2013 € 30.000,00 sono stati investiti in strumenti finanziari depositati su un conto deposito titoli n.
226/00061022183/0 acceso presso il Banco di Sardegna e cointestato al de cuius e alla moglie , recante alla data del 23 gennaio 2014, la CP somma di € 34.905,51, importo poi trasferito ad altro deposito titoli presso lo stesso Banco di Sardegna avente n. 226/61069498 e intestato a CP_2
;
[...]
in data 23 novembre 2012 € 5.000,00 sono stati versati a mezzo bonifico dal de cuius al figlio , al fine di integrare la provvista CP_2 necessaria per l'emissione degli assegni circolari di cui sopra e per porre in essere l'apparente operazione negoziale;
• i restanti € 10.000,00 sono stati prelevati dal conto corrente con distinte operazioni scandite nel tempo e, di volta in volta, restituiti brevi manu
a ; Controparte_2
- il corrispettivo indicato in contratto è in ogni caso notevolmente inferiore rispetto al valore dell'immobile ceduto, pari a circa 55.000,00 euro;
- alla luce di quanto esposto: a) il contratto di vendita deve ritenersi nullo per difetto di forma, stante la natura simulata del contratto di vendita, integrante in realtà, una donazione;
b) in caso di ritenuta validità della donazione, la stessa è soggetta a collazione e in ogni caso di essa deve tenersi conto in sede di riunione fittizia ai fini del calcolo della lesione subita dall'attrice; c) in subordine, tale atto deve essere qualificato come negotium mixtum cum donatione e nell'asse dovrà essere computata la differenza di valore tra il valore venale del bene e il prezzo effettivamente versato;
d) in via ulteriormente subordinata, dovranno essere qualificate come donazioni nulle per difetto di forma sia il trasferimento degli strumenti finanziari sul conto intestato a , sia il versamento della somma Controparte_2 di 5.000,00 eseguita tramite bonifico bancario sul conto di;
Controparte_2
- da quanto precisato emerge che l'attrice, in ragione delle disposizioni testamentarie e dell'operazione negoziale sopra riportata, è stata in sostanza integralmente pretermessa, con evidente lesione della quota ad ella riservata dalla legge in qualità di legittimaria, pari a ¼ ai sensi dell'art. 542 c.c.;
- le disposizioni testamentarie dovranno pertanto essere ridotte ai fini della reintegrazione della quota di legittima.
1.1. Sulla scorta di tali allegazioni ha rassegnato le Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 20 novembre 2018 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno replicato CP Controparte_2 come segue:
- l'atto stipulato in data 11 dicembre 2012 integra una reale compravendita e non una donazione dissimulata;
- il de cuius in vita svolgeva la libera professione di barbiere nel salone di sua proprietà sito in San Vito, via Nazionale n. 231, fino al 2006, anno in cui gli era stata diagnosticata una grave malattia (SLA), ragione per la quale egli aveva deciso di andare in pensione per dedicarsi esclusivamente alla campagna nei terreni di sua proprietà; - nell'anno 2012, a causa del progredire della patologia, il de cuius aveva deciso di vendere il salone al figlio , anche per affrontare le spese rese CP_2 necessarie dalla malattia che lo affliggeva;
- infatti, per consentirne ai macchinari consegnati dalla ASL di funzionare, l'abitazione del de cuius era stata oggetto di numerose modifiche, eseguite dalla coniuge in economia;
- ella inoltre aveva dovuto acquistare e fare installare un termocamino per il riscaldamento, i termosifoni collegati al termocamino, aveva dovuto rifare integralmente il bagno, far montare una tenda esterna davanti alla camera da letto;
- i prelievi in contanti effettuati da metà dell'anno 212 in poi sul conto corrente cointestato ai coniugi si erano dunque resi necessari per affrontare le ingenti spese di cui sopra;
- privo di alcun fondamento è dunque l'assunto secondo cui la somma di
10.000,00 euro prelevata allo sportello con una molteplicità di operazioni di piccolo importo sarebbe servita per restituire a parte del Controparte_2 corrispettivo della vendita;
- invece, il fatto che i coniugi a distanza di nove mesi Parte_2 abbiano deciso di investire i loro risparmi (30.000,00 euro) su conto deposito titoli è del tutto irrilevante e non configura una donazione indiretta;
- parimenti insignificante è il fatto che dette somme siano successivamente state versate in altro conto deposito cointestato alla ed al figlio CP
; Controparte_2
- tale trasferimento si era reso infatti necessario all'unico fine di scongiurare il pericolo che, in caso di improvvisa morte del le ER somme potessero essere bloccate dall'istituto di credito;
- infondata è infine anche la l'avversa pretesa di considerare il bonifico di 5.000,00 euro effettuato dal de cuius in favore del figlio in Controparte_2 data 23 novembre 2012 come una 'integrazione di provvista che sarebbe stata necessaria per l'effettuazione dell'apparente operazione negoziale';
- da tanto deriva che il corrispettivo pattuito per la vendita è stato integralmente pagato da a mezzo 3 assegni circolari che sono Controparte_2 stati integralmente incassati dal padre;
- detto corrispettivo non era nemmeno inferiore al valore dell'immobile compravenduto;
- non sussistendo alcuna ipotesi di 'donazione indiretta', o 'negotium mixtum cum donationem', l'eventuale lesione subita dall'attrice deve essere accertata escludendo dall'asse relitto l'immobile venduto a Controparte_2 in data 11 dicembre 2012.
2.1. In ragione di quanto esposto, e CP Controparte_2 hanno chiesto, in via principale, il rigetto delle domande formulate nell'interesse di parte attrice e, in via subordinata, che la massa ereditaria fosse ricostruita senza tener conto dell'immobile alienato al Controparte_2 nell'anno 2012 e delle somme di denaro che secondo l'attrice costituirebbero donazioni nulle, fermo restando il diritto di abitazione della coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare ed il contestuale diritto CP di uso dei beni mobili che la corredano.
3. All'udienza di prima comparizione svoltasi in data 10 dicembre 2018 l'attrice ha sostenuto che, in ogni caso, il trasferimento degli strumenti finanziari su conto corrente intestato ai convenuti e il bonifico di 5.000,00 euro in favore di costituirebbero un indebito oggettivo, con Controparte_2 conseguente obbligo di restituzione alla massa.
4. Con ordinanza del 17 settembre 2020 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima degli immobili indicati nel testamento e di quello oggetto dell'atto stipulato in data 11 dicembre 2012.
5. All'udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** *** 6. L'attrice ha agito in giudizio al fine di accertare l'avvenuta lesione della sua quota di legittima derivante dalle disposizioni contenute nel testamento redatto da in data 11 dicembre 2012, di cui ha ER conseguentemente chiesto la riduzione ai fini della reintegra della quota di sua spettanza. A tal fine è dunque necessario, per le operazioni di cui all'art. 556 c.c.: a) individuare i beni che appartenevano al de cuius al momento del decesso
(relictum); b) verificare se egli in vita abbia disposto di suoi beni mediante donazioni, che – nel caso – dovranno essere fittiziamente riunite alla massa ai fini del calcolo della porzione disponibile.
7. Con riguardo alla composizione dell'asse relitto, è in primo luogo pacifica tra le parti l'appartenenza ad esso del fabbricato sito in San Vito, via Roma n. 85, con annesso cortile antistante e retrostante distinto in catasto al foglio 26 mappale 1257, che, altrettanto pacificamente, rappresenta l'immobile adibito ad abitazione familiare. Tale bene deve essere dunque certamente ricompreso nel patrimonio ereditario. Al riguardo, di recente la Corte di Cassazione, superando un indirizzo seguito dai Tribunali di merito, ha infatti chiarito che nei giudizi volti allo scioglimento della comunione ereditaria non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alla massa (Cass. civ., sez. VI, ord. 14 dicembre 2021, n. 40041; Cass. civ., sez. II, ord. 2 marzo 2023, n. 6228). Rispetto a tale immobile l'attrice ha in ogni caso prodotto anche il titolo di acquisto da parte del de cuius, rappresentato dal contratto di compravendita stipulato in data 11 ottobre 1972.
7.1. Diversamente deve dirsi con riguardo ai terreni siti in San Vito, censiti in catasto al foglio 30 mappale 223 e foglio 26 mappale 306, di cui il de cuius si è affermato proprietario in virtù di acquisto per intervenuta usucapione ventennale. Rispetto ad essi l'attrice ha fin dal principio rilevato l'incertezza circa l'effettiva appartenenza alla massa, derivante dall'assenza di un accertamento giudiziale in ordine al perfezionamento della fattispecie acquisitiva in commento in capo al de cuius.
Sul punto i convenuti non hanno preso specifica posizione e, in particolare, non hanno affermato la proprietà dei suddetti beni in capo al de cuius, né hanno allegato in questa sede l'effettivo esercizio da parte sua di un possesso ventennale.
Pertanto, difetta sia un titolo di acquisto a titolo derivativo (pacificamente inesistente), sia un titolo giudiziale dichiarativo dell'intervenuto acquisto per usucapione, sia la possibilità di ricorrere al principio di non contestazione. L'assenza di elementi che possano consentire, anche in via solo meramente indiziaria, di affermare che il de cuius fosse effettivamente proprietario di detti terreni comporta che essi debbano essere esclusi dal relictum. Da tanto consegue, in via derivata, che l'attrice è stata integralmente pretermessa dalla successione in quanto alla stessa sono stati assegnati mediante testamento beni non appartenenti al de cuius. Tanto anche in ragione della disposizione di chiusura contenuta nel testamento, con la quale il de cuius ha stabilito che eventuali altri beni diversi da quelli menzionati nella stessa scheda testamentaria sarebbero spettati al foglio (così testualmente: Controparte_2
“Eventuali altri beni spetteranno a mio figlio ”). CP_2
7.2. Fanno infine parte dell'asse anche le somme di denaro presenti nel conto corrente n. 70076972 intestato al de cuius e ad 'altro soggetto' (non identificato), rispetto alle quali nel verbale di inventario la quota di pertinenza del defunto è stata quantificata in 688,27 euro.
8. Occorre ora verificare se in vita il de cuius abbia disposto del suo patrimonio mediante atti di donazione. A tal proposito l'attrice ha chiesto che venga accertata la natura simulata del contratto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012 avente ad oggetto il fabbricato sito in Comune di San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2, in quanto dissimulante una donazione a suo dire nulla per difetto di forma.
8.1. In tema di prova della simulazione, la disciplina generale prevede un onere probatorio diversificato a seconda che ad agire siano le stesse parti della simulazione, ovvero soggetti estranei all'atto. L'art. 1417 c.c. dispone infatti che la prova della simulazione è ammissibile senza limiti, compresa dunque la prova per testimoni e quella per presunzioni, soltanto se ad agire siano i creditori o terzi.
Da ciò consegue che le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso tendenzialmente mediante la produzione della controdichiarazione attestante che, in realtà, il negozio concluso non era voluto e che non avrà effetti tra le parti (simulazione assoluta), o che le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, il solo ad avere efficacia tra le stesse (simulazione relativa).
Le parti possono invece avvalersi delle agevolazioni probatorie riconosciute a favore dei terzi soltanto nelle ipotesi in cui l'azione di simulazione sia diretta a far valere l'illiceità dell'atto. Per quanto qui interessa, la richiamata disciplina normativa è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo, nei confronti della simulazione” (Cass., 7 gennaio 2019, n. 125). Da ciò l'assunto secondo cui l'erede può provare senza limitazioni la natura simulata di un atto posto in essere dal del cuius soltanto se l'azione volta ad accertare la simulazione sia funzionalmente diretta a sorreggere la contestuale azione di riduzione per lesione di legittima e, quindi, a far valere un diritto proprio, in contrasto con la posizione e con la volontà del de cuius.
Secondo tale rigorosa impostazione l'erede non può essere sempre considerato terzo rispetto all'azione di simulazione e, in questi termini, è stata esclusa tale qualità in capo all'erede ogniqualvolta l'azione fosse unicamente rivolta al recupero del bene alla massa, anche ai fini della collazione, poiché, si diceva, in questo caso l'erede agisce come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto del contratto simulato e, in tale veste, si trova nella medesima posizione giudica del dante causa, con conseguente soggezione agli stessi limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione.
La più recente giurisprudenza in materia di simulazione si è mostrata, invece, favorevole al riconoscimento della qualità di terzo anche in capo all'erede che proponga anche solo istanza di collazione, purché questa sia diretta in modo inequivoco e manifesto a rimediare alla lesione della legittima derivante dalla donazione simulata.
In un primo momento è stato quindi prudenzialmente osservato che
“secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di riconoscere al legittimario lo svincolo dalle limitazioni di prova, non è certo sufficiente la mera allegazione della qualità di legittimario, ma occorre che sia prospettata la lesione, e che si agisca per la reintegrazione della porzione legittima
(Cass., n. 1244/1977). Nella giurisprudenza successiva la medesima condizione – propriamente riferita al caso in cui il negozio sia impugnato per la simulazione assoluta oppure, nel caso di simulazione relativa, il negozio dissimulato non risponda ai requisiti di forma e di sostanza: in tal caso, infatti, i beni fanno parte non del donatum, ma del relictum e quindi, in ipotesi la simulazione sia provata, destinati a essere recuperati all'asse ereditario per intero, non con l'azione di riduzione, ma con la petitio hereditatis (Cass.,
n. 24134/2009; n. 19468/2005; n. 14562/2004) – è espressa dicendo che il legittimario ha la veste di terzo ai fini della prova della dedotta simulazione purché la lesione della quota di riserva assurga a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condizioni l'esercizio della reintegra (Cass., n. 5947/1986; n. 24134/2009; n. 26262/2008; n. 13706/2007). Consegue da tali principi che il dubbio espresso alla fine del paragrafo precedente, se le agevolazioni probatorie debbano essere riconosciute anche al legittimario che agisce in collazione, potrebbe avere soluzione positiva solo quando l'accertamento della simulazione sia richiesto in base ai medesimi presupposti. In altre parole, posto che la collazione (diversamente dall'azione di riduzione) non è uno strumento di tutela della legittima, occorrerebbe pur sempre che, accanto al fatto della simulazione, sia prospettata la lesione, e che si agisca per la reintegrazione della porzione legittima (Cass., n. 1244/1977 cit.), seppure con un mezzo diverso dalle azioni di reintegrazione in senso proprio” (Cass., 9 maggio 2019, n. 12317). Di recente, la Corte di Cassazione sviluppando tale prima apertura interpretativa ha definitivamente escluso che ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie sia necessario il contestuale esercizio dell'azione di riduzione e ha ritenuto, invece, rilevante il risultato finale avuto di mira mediante la proposizione della domanda di simulazione, che deve essere funzionalmente diretta all'accertamento della effettiva natura degli atti per la tutela della quota di legittima sulla premessa della sua lesione. Le ragioni di tale più favorevole impostazione risiedono nella considerazione secondo cui “se di norma la tutela della quota del legittimario necessita dell'esercizio dell'azione di riduzione, onde recuperare la quota di riserva pregiudicata sulle disposizioni lesive, come potrebbe accadere nel caso in cui solo una volta disvelata la natura liberale dell'atto apparentemente oneroso, il legittimario possa sullo stesso recuperare in tutto
o in parte la riserva lesa, l'accertamento della simulazione, in quanto volto ad incrementare il donatum, e di riflesso l'ammontare della legittima, potrebbe assicurare la tutela di quest'ultima senza la necessità di esercizio dell'azione di riduzione, in quanto i diritti del riservatario potrebbero essere soddisfatti avvalendosi della previsione di cui all'art. 553 c.c., e con la rideterminazione più favorevole delle quote ab intestato spettanti al legittimario, ovvero permettendo l'aggressione delle disposizioni testamentarie, che solo per effetto dell'incremento del donatum si rivelano come pregiudizievoli per la quota di legittima, ma senza che l'azione di riduzione sia formalmente indirizzata verso le disposizioni oggetto dell'atto simulato” (Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11659). Si è quindi giunti alla conclusione per cui il legittimario leso è ammesso a provare, nella qualità di terzo, la simulazione dell'atto posto in essere dal de cuius anche mediante testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia.
8.2. L'attrice ha specificato di aver proposto la domanda di simulazione in funzione della ricostruzione fittizia della massa e della proposta azione di riduzione. Pertanto, benché quest'ultima sia diretta contro le disposizioni testamentarie e non contro l'asserita donazione dissimulata, la domanda di simulazione è comunque volta, in via mediata, alla tutela della quota di legittima, la cui sussistenza o misura dipende indubbiamente anche da eventuali liberalità poste in essere in vita. Per queste ragioni, deve ritenersi ammessa anche la prova per testimoni o presunzioni.
8.3. In concreto, proprio il ricorso alle presunzioni consente di ritenere raggiunta la prova della simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012. In tal senso depongono una pluralità di elementi, tutti univocamente orientati nel senso che le parti, e , abbiano in ER Controparte_2 realtà concluso una donazione.
Il primo indizio è dato dalla presenza di testimoni in sede di stipula del contratto. È noto come l'assistenza dei testimoni non sia affatto richiesta ai fini della validità dei contratti di compravendita, i quali, infatti, vengono ordinariamente stipulati in loro assenza, ed invece sia imposta dalla legge notarile a pena di nullità dell'atto di donazione. Nei casi di simulazione relativa, tra le parti vale il contratto dissimulato, purché siano rispettati i requisiti di forma e sostanza dalla legge per esso previsti. Da tanto discende che allorquando le parti intendano porre in essere una donazione (contratto dissimulato) e rivestire quest'atto all'esterno e verso i terzi di un'apparenza di vendita (contratto simulato), quest'ultimo contratto dovrà rivestire la stessa forma prevista ad substantiam per il contratto dissimulato, benché non richiesti anche ai fini della validità ed efficacia del contratto simulato.
Per cui, il contratto di vendita dissimulante una donazione dovrà necessariamente, a pena di nullità, essere stipulato mediante atto pubblico e alla presenza di testimoni. Il fatto che le parti abbiano rispettato, senza un'apparente ragione specifica, i requisiti di forma previsti in materia di donazione è un chiaro indice delle loro volontà di concludere, in realtà, una attribuzione a titolo gratuito e di rendere al contempo valido l'acquisto in capo al donatario.
Un ulteriore importante indizio è riscontrabile nelle operazioni registrate sul conto corrente intestato al de cuius in epoca antecedente e successiva alla vendita, le quali hanno fatto emergere che il corrispettivo della vendita, benché versato, sia stato poi restituito all'(apparente) acquirente CP_2
.
[...]
Più nel dettaglio, il prezzo indicato in contratto dalle parti era pari
45.000,00 euro corrisposto mediante 3 assegni circolari non trasferibili emessi in data 7 dicembre 2012 (assegno n. 3901140761-11 dell'importo di
20.000,00 euro, assegno n. 3901140762-12 dell'importo di 20.000,00 euro, assegno n. 3801110643-05 dell'importo di 5.000,00 euro), incassati in data
12 dicembre 2012 (20.000,00 euro) e 12 marzo 2013 (25.000,00 euro).
Poco prima della vendita, in data 23 novembre 2012, dal conto intestato al de cuius è stato eseguito un bonifico in favore di di 5.000,00 Controparte_2 euro.
Il convenuto non ha offerto alcuna spiegazione circa le ragioni alla base di tale trasferimento di denaro.
Sempre nel conto intestato al de cuius, in epoca successiva alla vendita e fino all'investimento della somma di 30.000,00 euro in fondi comuni del settembre 2013, sono registrati prelievi periodici di importo superiore alle entrate mensili (pari all'epoca a poco meno di 800,00 euro al mese). Tra questi appaiono sospetti quelli di: 2.000,00 in data 12 dicembre 2012, 2.000,00 in data 17 dicembre 2012, 1.500,00 euro in data 3 gennaio 2013, immediatamente successive al versamento sul conto del primo assegno di
20.000,00 euro. Nonché gli ulteriori prelievi, successi al versamento degli altri due assegni per 25.000,00, di 1.000 euro in data 3 aprile 2013, 2.000,00 euro in data 26 aprile 2013, 2.000,00 euro in data 4 giugno 2013, 1.000,00 euro in data 4 luglio 2013, 2.000,00 euro in data 5 agosto 2013, 1.000,00 euro in data 3 settembre 2013 e 2.000,00 euro in data 26 settembre 2013. L'assunto dei convenuti, secondo cui tali prelievi sarebbero da ricondurre alle spese necessarie per gli interventi di adeguamento dell'abitazione alle peggiorate condizioni di salute del de cuius non è stato in alcun modo provato.
A tal fine costoro hanno infatti unicamente prodotto un buono di consegna, con allegato scontrino fiscale, di 3.200,00 euro per l'acquisto di un termocamino. Detti documenti (buono di consegna e scontrino) tuttavia recano la data del 5 ottobre 2012, antecedente al contratto di compravendita, e l'importo è nettamente inferiore a quello dei prelievi, tutti successivi al contratto in questione ed evidentemente privi di collegamento con la menzionata spesa.
Infine, anche il trasferimento dei fondi di investimento per un valore pari
34.905,51 euro sul conto intestato a (e alla madre Controparte_2 [...]
) dimostra che il prezzo della vendita, benché formalmente versato al CP fine di rivestire di un'apparente veste onerosa l'operazione negoziale posta in essere da e , sia stato poi integralmente Controparte_2 ER restituito, a dimostrazione del reale intento liberale perseguito dalle parti.
9. Il contratto stipulato in data 11 dicembre 2012 è dunque una donazione, dal che consegue che l'immobile che ne ha formato oggetto deve essere computato in sede di riunione fittizia ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attrice. Detta donazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non è nulla, ma perfettamente valida ed efficace in quanto stipulata nella forma solenne, atto pubblico alla presenza di testimoni, prescritta dalla legge.
Come sopra anticipato, infatti, ai fini della validità del negozio dissimulato
è sufficiente che il negozio simulato (in questo caso contratto di compravendita) rivesta la stessa forma prescritta per quello realmente voluto dalle parti.
10. Alla luce di quanto sinora esposto, ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attrice, secondo l'operazione di cui all'art. 556 c.c., stante l'assenza di debiti, occorre riunire fittiziamente al relictum composto da:
a) fabbricato sito in San Vito, via Roma n. 85, con annesso cortile antistante e retrostante distinto in catasto al foglio 26 mappale 1257;
b) somme di denaro pari a 688,27 euro;
il donatum composto da: c) fabbricato sito in Comune di San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2. Secondo le stime eseguite dal consulente tecnico d'ufficio, calcolate con riguardo al momento dell'apertura della successione, il patrimonio immobiliare così individuato ha un valore complessivo di 257.785,73 euro di cui a) 190.833,33 euro l'immobile sito in via Roma n. 85, censito in catasto al foglio 26 mappale 1257; b) 66.952,40 euro l'immobile sito in via Nazionale n. 231, distinto in catasto al foglio 29 mappali 1881 subalterni 1 e 2. Con riguardo al valore di quest'ultimo immobile, le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta sono condivisibili e devono essere accolte. Il c.t.u. infatti nella stima dell'immobile non ha tenuto conto delle irregolarità urbanistiche riscontrate nell'unità posta al primo piano che necessariamente incidono sul suo valore. Di esse deve tenersi conto, di modo che la stima operata dal consulente di parte, pari a complessivi 60.115,00 euro appare maggiormente aderente al valore reale dell'immobile che, riportato alla data del gennaio 2016 (apertura della successione, come imposto dall'art. 556 c.c.) può essere rideterminato (arrotondando) in 58.000,00 euro. Il valore dell'asse relitto, comprensivo di relictum più donatum, è quindi pari a 249.521,60 euro (190.833,33 + 688,27 (relictum) + 58.000,00
(donatum)). 11. Ai sensi dell'art. 542 c.c. in caso di concorso tra coniuge e più figli, a questi ultimi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, al coniuge
¼. Nel caso in esame, dunque, la disponibile è pari a ¼, così come la quota di legittima rispettivamente spettante alla coniuge e ai figli CP Per_1
e .
[...] Persona_3 Poiché a quest'ultima sono stati assegnati mediante testamento beni non risultanti parte dell'asse relitto, la stessa è da intendersi totalmente pretermessa, con la conseguenza che la lesione è in re ipsa e i suoi diritti successori devono essere reintegrati nella misura di ¼. La stima dei beni e l'operazione di riunione fittizia si sono comunque rese necessarie al fine di verificare le modalità della riduzione.
Ciò in quanto in base alla disciplina in materia di reintegrazione della quota riservata ai legittimari occorre procedere preliminarmente alla riduzione delle disposizioni testamentarie, non potendosi far luogo alla riduzione delle donazioni se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto mediante testamento (articoli 554 e 555 c.c.). L'art. 558 c.c. a sua volta dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Nel caso in esame, il de cuius ha disposto in favore del figlio CP_2
per un valore complessivo di 173.188,27 euro mediante attribuzione
[...] della nuda proprietà dell'immobile sito in via Roma (114.500,00 euro) e delle somme di denaro presenti nel conto corrente, nonché donazione della piena proprietà del locale sito in via Nazionale. Ha invece disposto in favore della coniuge per complessivi CP 76.333,33 euro mediante assegnazione dell'usufrutto sui beni immobili. La quota di legittima spettante a ognuno di essi è pari a 62.380,40 euro, al pari di quella disponibile (ugualmente di ¼).
Le disposizioni testamentarie in favore di e CP Controparte_2 non possono tuttavia essere ridotte proporzionalmente come previsto dall'art. 558 c.c., ma dovrà essere ridotta di ¼ unicamente la disposizione in favore del figlio , poiché alla coniuge spetta ex lege il diritto di uso Controparte_2 sulla casa familiare (sostanzialmente coincidente e di valore pari all'usufrutto riconosciuto mediante testamento) che grava sulla porzione disponibile e, in caso di insufficienza, sulla quota di riserva dello stesso coniuge.
Tale diritto (del valore di 76.333,33 euro) grava quindi sulla disponibile, residuando un valore pari a 13.952,93 euro, da imputarsi alla quota di legittima della stessa coniuge (pari a 62.380,40 euro).
In questo quadro, se si procedesse alla riduzione della disposizione in favore della coniuge verrebbe intaccata la sua quota di legittima, anch'essa intangibile e già pregiudicata dalle disposizioni testamentarie.
La ricostruzione di cui sopra è conforme a quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la regola della proporzionalità della riduzione, quando i convenuti sono legittimari, deve essere applicata non secondo una logica puramente aritmetica, ma avuto riguardo a quanto ciascuno dei convenuti consegue in più rispetto a quello che gli compete come legittimario.
La riduzione può operare solo entro questi limiti e non può certamente privare il convenuto di parte della legittima, che nel caso del coniuge può talvolta risultare accresciuta, ex art. 540, comma 2, c.c., in conseguenza del riconoscimento dei legati sulla casa familiare. Vale infatti il principio secondo cui 'l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che
è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in pare, della legittima il legittimario attore' (Cass. n. 4694/2020)” (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2023, n. 4008).
12. Appare da ultimo soltanto opportuno chiarire che il valore numerico della quota di legittima spettante all'attrice, come sopra riportato, è unicamente funzionale al calcolo della lesione, ma non corrisponde (quantomeno non necessariamente) al valore che verrà riconosciuto all'attrice in sede di divisione, pari alla frazione di ¼ da determinarsi con riguardo al valore dei beni al momento dello scioglimento della comunione.
Anche tale principio è stato chiaramente affermato dalla Corte di
Cassazione in molteplici pronunce, nelle quali è stato precisato che quando la riduzione riguarda disposizioni a titolo universale, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. In questa fase la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, di consegua il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve limitarsi a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario (Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2015, n. 24755). Di recente è stato ulteriormente ribadito che “In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell'azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l'erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione;
tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione” (Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31125).
13. Il procedimento deve dunque proseguire per dar corso alle operazioni di divisione, secondo i principi sopra richiamati.
14. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese verranno liquidate in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: ACCERTA E DICHIARA la natura simulata dell'atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012, integrante in realtà una donazione in favore di avente ad oggetto il fabbricato sito in Comune di Controparte_2
San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2; DISPONE la reintegra della quota di riserva spettante all'attrice Pt_1
e per l'effetto
[...]
RIDUCE le disposizioni testamentarie in favore di Controparte_2 (testamento pubblico dell'11 dicembre 2012) nella misura di ¼; RIMETTE la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di dar corso alle operazioni di divisione;
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Marica Grazia Cabitza
Il Giudice estensore dott.ssa Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione Collegiale, nelle persone dei Magistrati dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente dott. Antonio Dessì Giudice dott.ssa Monica Mascia Relatore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RAC 7158/2018 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Cagliari, via Einaudi, n. 19, presso lo studio dell'avv. Marcello Bellu, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Ferrari del Foro di Brescia, in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione, attrice Contro
( ) e CP C.F._2 Controparte_2
( , elettivamente domiciliati in Cagliari, via Alghero, C.F._3
n. 29, presso lo studio degli avv.ti Andrea Cornaglia e Adriana Onorato, che li rappresentano e difendono in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni contraria avversaria istanza e/o eccezione e/o deduzione reietta, previe le declaratorie del caso compresa l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario de cuius ER
(sia del “relictum” sia del “donatum”, compresa ogni donazione indiretta), ed in accoglimento delle allegazioni ed eccezioni e delle domande, anche in via gradata, già formulate in atto di citazione ed a processo verbale di prima udienza e nelle plurime memorie attoree depositate:
A -
- in via principale: disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie, per reintegrazione della quota di legittima, lesa o pretermessa, riservata ex lege alla legittimaria , come espresse dal de cuius nel testamento Parte_1 pubblico di cui all'atto di Registrazione di Testamento Pubblico del 29 febbraio 2016 Repertorio n.16.641 e Raccolta n. 6567 Notaio Dr.
[...] di Cagliari;
previo accertamento delle nullità e/o simulazioni Per_2 eccepite e/o dedotte ed azionate dall'attrice con il presente atto, nonché previo accertamento delle intervenute donazioni tutte dirette e/o dissimulate e/o indirette a favore dei convenuti;
con ogni conseguente pronuncia ed accertamento e dichiarazione in ordine all'attribuzione in proprietà alla IG.ra della quota indivisa di Sua spettanza che risulterà di Parte_1 giustizia, secondo la riserva di cui all'art. 542 c.c. alla stessa dovuta quale legittimaria, degli immobili e/o dei beni indicati in premesse, di cui anche alle disposizioni testamentarie sopra riferite, nonché con ogni conseguente condanna nei confronti dei convenuti – anche secondo quanto sopra indicato in premesse - alla restituzione a parte attrice e consegna degli immobili e/o beni di cui alla successione de qua ovvero a compensarLa in denaro, anche ai sensi e nei termini di cui all'art. 560 c.c. e, vieppiù, con loro condanna alla corresponsione/rifusione verso l'attrice dei frutti di cui all'art. 561 c.c. secondo comma;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
B -
- in via principale: accertare la massa di tutti i beni che appartenevano alla morte al de cuius mobiliari ed immobiliari - previa verifica ER ed identificazione di tutti i cespiti immobiliari ivi contenuti anche se diversi
o maggiori di quelli precisati in premesse ovvero desunti - con accoglimento delle domande tutte di seguito proposte, quantificando l'attivo complessivo ed il passivo della massa, e conferire in collazione le donazioni tutte, dissimulate, dirette e indirette, disposte dal de cuius a favore dei convenuti;
- quindi, definire la quota ereditaria spettante all'attrice e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, sui beni del de cuius ER
e la divisione in natura, a favore dell'attrice, dei beni mobili ed immobili dell'eredità, per le quote di spettanza ovvero condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle quote ereditarie di Sua spettanza rispetto all'intero asse ereditario;
ordinare ai convenuti la restituzione e liberazione dei beni oggetto di divisione ed assegnazione a favore dell'attrice; condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dei frutti civili percepiti, ovvero pagarne il valore, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
C - quanto all'immobile di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari ovvero ai Persona_2 trasferimenti di denaro/valori/strumenti finanziari pregressi e successivi dal patrimonio del de cuius a favore dei convenuti: ER
- in via principale: accertare e dichiarare che il predetto atto di compravendita in data 11 dicembre 2012 - Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, stipulato tra e Persona_2 ER
, dissimula una donazione tra il primo ed il secondo della Controparte_2 proprietà dell'immobile indicato in tale atto;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione dissimulato di cui sopra, per difetto di forma e quindi dichiarare che l'immobile de quo era interamente di proprietà del de cuius alla sua morte, ed è parte del compendio ereditario oggetto di ER divisione ereditaria al valore della data di apertura della successione;
- in via subordinata, laddove il Tribunale adito non ritenesse sussistere la nullità della donazione indiretta sopra allegata per difetto di forma, accertare comunque e dichiarare la donazione indiretta operata col medesimo atto / operazione negoziale del compendio immobiliare di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n. 6.094
Notaio Dr. di Cagliari ed, alla luce dell'azione di riduzione qui Persona_2 proposta dalla IG.ra effettuare la collazione, accertando la Parte_1 lesione dell'integrità della quota di riserva spettante all'attrice legittimaria
(ovvero addirittura, se del caso, legittimaria integralmente pretermessa, in ragione dell'incertezza sull'usucapione del diritto dominicale riferita alla aree agricole che il testatore ha indicato a composizione della quota ereditaria della figlia;
Parte_1
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ravvisasse nella fattispecie sopra descritta, di cui all'atto in data 11 dicembre 2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr.
[...] di Cagliari, la donazione indiretta del compendio immobiliare di Per_2 cui all'atto, censurato, stipulato in data 11 dicembre 2012 Repertorio
n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, accertare Persona_2 la quota del corrispettivo di compravendita in atto che sia stata anticipata al
dal de cuius ed accertare la quota del medesimo Controparte_2 corrispettivo che è stata restituita dal patrimonio del de cuius al IG.
[...]
, quindi accertare e dichiarare la simulazione ovvero inveridicità del CP_2 prezzo effettivamente pagato e quanto sia rimasto del medesimo nel patrimonio del de cuius ovvero trasferito a ritroso a favore del IG.
[...]
, nonché accertare la sussistenza del maggior valore, CP_2 determinandolo, del compendio di cui all'atto negoziale in data 11 dicembre
2012 Repertorio n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Persona_2
Cagliari e, quindi, accertare e dichiarare la sproporzione ovvero la differenza rispetto al prezzo di vendita di contratto;
conseguentemente accertare e dichiarare che tale atto in data 11.12.2012 sostanzia un negotium mixtum cum donatione, accertando e dichiarando la simulazione relativa, con correlativo arricchimento del IG. (beneficiario) ed Controparte_2 accertandolo nella differenza di valore tra i beni formalmente compravenduti ed il prezzo effettivamente pagato (e rimasto nel patrimonio del de cuius anziché retroagito in quello del ), computando tale differenza Controparte_2 ovvero quanto donato in via diretta o in via indiretta nella determinazione del patrimonio del "de cuius" ;
- in via ulteriormente subordinata, laddove il Giudicante ritenesse effettivamente pagato dal IG. il prezzo nominale di contratto Controparte_2 della compravendita immobiliare in data 11 dicembre 2012 Repertorio
n.16.040 e Raccolta n.
6.094 Notaio Dr. di Cagliari, accertare Persona_2
e dichiarare che costituiscono donazioni nulle per difetto di forma riferibili al patrimonio del de cuius, salva in ogni caso la collazione:
* sia il trasferimento dal conto deposito titoli distinto con n.226/00061022183/0 presso Banco di Sardegna - Filiale di San Vito
(portava alla data del 23.01.2014 strumenti finanziari per controvalore di complessivi Euro 34.905,51) degli strumenti finanziari ovvero del loro controvalore dell'epoca del trasferimento al deposito titoli sempre presso
Banco di Sardegna - Filiale di San Vito distinto con n°226/61069498 (e quindi alla parte intestataria di tale ultimo conto deposito titoli);
* sia il versamento di 5.000,00 euro a mezzo bonifico bancario dal patrimonio di al figlio in data 23.11.2012, indicato in ER CP_2 premesse;
quindi dichiarare che tali valori/somme erano interamente di proprietà del de cuius alla sua morte, quindi parte del compendio ER ereditario oggetto di divisione ereditaria;
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Sezione di Pubblicità Immobiliare – la trascrizione dell'emananda sentenza;
D -
- spese di lite rifuse, I.V.A. e C.P.A come per legge.
E –
- In via istruttoria, senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio avversario: si insiste per l'ammissione della già richiesta C.T.U. diretta alla redazione di uno o più progetti divisionali (secondo le domande attoree proposte) e per la quantificazione delle quote spettanti all'odierna attrice in natura o per indennizzo e delle somme ad eventuale conguaglio, quantomeno con doppia ipotesi divisionale in considerazione anche della allegazione ( in atto di citazione) di estraneità dall'asse ereditario degli immobili giustificati in sede di atto Repertorio n.16.641 e Raccolta n. 6567 Notaio Dr.
[...] di Cagliari di pubblicazione di tale testamento de cuius Per_2 Per_1 con la dichiarazione<< ".... - il signor era proprietario
[...] ER degli appezzamenti di terreno in Località Musculla e in Località Is Palmas, in virtù di possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto e non consacrato in atti legali comprovanti l'acquisto, utile agli effetti dell'usucapione, regolarmente verificatasi ma non accertata giudizialmente;
- la Via Ungaretti che attraversa il cortile del fabbricato in Via Roma n.85, non è rappresentata agli atti del catasto >>; determinando la quota riservata ex lege alla legittimaria attrice.” Nell'interesse della parte convenuta:
“Il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
1) in via principale, rigettare le avverse domande perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della violazione della quota di legittima riservata all'attrice, disporre la reintegrazione della quota riservata alla stessa ai sensi degli artt. 554 e segg.
c.c., previa ricostruzione della massa ereditaria del de cuius, con espressa esclusione dell'immobile venduto al in data 11.12.2012 e di Controparte_2 tutte quelle somme di denaro che a parere della Controparte rappresenterebbero trasferimenti di denaro costituenti donazioni nulle, fermo restando il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
e di uso sui mobili che la corredano in favore della IG.ra , ai CP sensi dell'art. 540 del c.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio e esponendo quanto segue: CP Controparte_2
- in data 14 gennaio 2016 è deceduto , padre dell'attrice e di ER
e coniuge di;
Controparte_2 CP
- con testamento pubblico datato 11 dicembre 2012 il de cuius ha nominato eredi universali i propri figli ed e ha disposto dei propri CP_2 Parte_1 beni devolvendo:
• al primo, l'abitazione in cui lo stesso disponente risiedeva, ubicata in Comune di San Vito, via Rosa, n. 85, censita al catasto fabbricati al foglio
26, mappale 1257 e al catasto terreni al foglio 26, mappale 200, quale ente urbano di are 5,37, con le relative aree annesse e pertinenziali;
• alla seconda, i terreni in Comune di San Vito, uno sito in località Musculla e censito al catasto al foglio 26, mappale 306, di are cinque e centiare cinque e l'altro in località Is Palmas, censito in catasto al foglio 30 mappale 223, di are sedici, di cui il testatore ha dichiarato di essere proprietario in virtù di usucapione;
• alla coniuge l'usufrutto vitalizio su tutti i beni di CP proprietà del de cuius;
- tramite atto datato 29 febbraio 2016, ha accettato Controparte_2 puramente e semplicemente l'eredità del defunto genitore, mentre
[...]
ha dichiarato di voler profittare dell'usufrutto vitalizio;
CP
- nel medesimo atto pubblico i convenuti hanno dichiarato che i terreni in Località Musculla e in Località Is Palmas sono divenuti di proprietà del de cuius “in virtù di possesso ultraventennale, pacifico, pubblico, ininterrotto e non consacrato in atti legalmente comprovanti l'acquisto, utile agli effetti dell'usucapione, regolarmente verificatasi ma non accertata giudizialmente”;
- l'esponente ha invece accettato l'eredità con beneficio di inventario tramite atto datato 13 febbraio 2018, nell'ambito del quale ella ha manifestato la propria intenzione di esperire azione di riduzione delle disposizioni testamentarie;
- in sede di inventario, redatto in data 20 febbraio 2018, è stato dato atto dell'esistenza, oltre che dei cespiti immobiliari indicati nella scheda testamentaria, anche dei beni mobili, segnatamente il conto corrente n.
70076972 acceso presso la filiale del Banco di Sardegna in San Vito ed intestato al de cuius e “ad altro soggetto”, portante alla data del 14 gennaio 2016, il saldo attivo di € 688,27;
- da accertamenti tecnici richiesti dalla stessa esponente è emersa l'assoluta sproporzione delle attribuzioni patrimoniali previste dal de cuius atteso che
• l'abitazione in San Vito, via Roma, censita al NCEU al foglio 26 mappale 1257, ha un valore di circa € 203.200,00;
• l'area edificabile prospicente la via Ungaretti ha un valore di € 13.000,00;
• l'area agricola sita in località “Baccoi”, distinta in catasto al foglio 26 mappale 306, di cui non è nemmeno certa la proprietà in capo al de cuius non essendo stato accertato giudizialmente il perfezionamento dell'acquisto per usucapione, ha un valore di € 4.404,00;
• l'area agricola sita in località Is Palmas, distinta in catasto al foglio 30 mappale 223, di cui non è nemmeno certa la proprietà in capo al de cuius non essendo stato accertato giudizialmente il perfezionamento dell'acquisto per usucapione, ha un valore di € 9.780,00;
- inoltre, con atto di compravendita stipulato in data d11 dicembre 2012, il de cuius ha ceduto a la proprietà dell'intero fabbricato sito in Controparte_2
Comune di san Vito, composto da locale ad uso laboratorio al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1, e un'unità immobiliare in corso di costruzione al piano primo, distinta in catasto al foglio 29 mappale
1881 sub 2;
- il prezzo convenuto, inferiore a quello di mercato, è stato indicato in contratto in € 45.000,00 e dichiaratamente corrisposto tramite n. 3 assegni circolari emessi in data 7 dicembre 2012 dal Banco di Sardegna s.p.a., di cui due del valore di € 20.000,00 ed uno del valore di € 5.000,00, importi tutti confluiti nel conto corrente n. 70076972 cointestato al de cuius ed alla coniuge CP
- di tale complessivo importo:
• in data 27 settembre 2013 € 30.000,00 sono stati investiti in strumenti finanziari depositati su un conto deposito titoli n.
226/00061022183/0 acceso presso il Banco di Sardegna e cointestato al de cuius e alla moglie , recante alla data del 23 gennaio 2014, la CP somma di € 34.905,51, importo poi trasferito ad altro deposito titoli presso lo stesso Banco di Sardegna avente n. 226/61069498 e intestato a CP_2
;
[...]
in data 23 novembre 2012 € 5.000,00 sono stati versati a mezzo bonifico dal de cuius al figlio , al fine di integrare la provvista CP_2 necessaria per l'emissione degli assegni circolari di cui sopra e per porre in essere l'apparente operazione negoziale;
• i restanti € 10.000,00 sono stati prelevati dal conto corrente con distinte operazioni scandite nel tempo e, di volta in volta, restituiti brevi manu
a ; Controparte_2
- il corrispettivo indicato in contratto è in ogni caso notevolmente inferiore rispetto al valore dell'immobile ceduto, pari a circa 55.000,00 euro;
- alla luce di quanto esposto: a) il contratto di vendita deve ritenersi nullo per difetto di forma, stante la natura simulata del contratto di vendita, integrante in realtà, una donazione;
b) in caso di ritenuta validità della donazione, la stessa è soggetta a collazione e in ogni caso di essa deve tenersi conto in sede di riunione fittizia ai fini del calcolo della lesione subita dall'attrice; c) in subordine, tale atto deve essere qualificato come negotium mixtum cum donatione e nell'asse dovrà essere computata la differenza di valore tra il valore venale del bene e il prezzo effettivamente versato;
d) in via ulteriormente subordinata, dovranno essere qualificate come donazioni nulle per difetto di forma sia il trasferimento degli strumenti finanziari sul conto intestato a , sia il versamento della somma Controparte_2 di 5.000,00 eseguita tramite bonifico bancario sul conto di;
Controparte_2
- da quanto precisato emerge che l'attrice, in ragione delle disposizioni testamentarie e dell'operazione negoziale sopra riportata, è stata in sostanza integralmente pretermessa, con evidente lesione della quota ad ella riservata dalla legge in qualità di legittimaria, pari a ¼ ai sensi dell'art. 542 c.c.;
- le disposizioni testamentarie dovranno pertanto essere ridotte ai fini della reintegrazione della quota di legittima.
1.1. Sulla scorta di tali allegazioni ha rassegnato le Parte_1 conclusioni riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 20 novembre 2018 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno replicato CP Controparte_2 come segue:
- l'atto stipulato in data 11 dicembre 2012 integra una reale compravendita e non una donazione dissimulata;
- il de cuius in vita svolgeva la libera professione di barbiere nel salone di sua proprietà sito in San Vito, via Nazionale n. 231, fino al 2006, anno in cui gli era stata diagnosticata una grave malattia (SLA), ragione per la quale egli aveva deciso di andare in pensione per dedicarsi esclusivamente alla campagna nei terreni di sua proprietà; - nell'anno 2012, a causa del progredire della patologia, il de cuius aveva deciso di vendere il salone al figlio , anche per affrontare le spese rese CP_2 necessarie dalla malattia che lo affliggeva;
- infatti, per consentirne ai macchinari consegnati dalla ASL di funzionare, l'abitazione del de cuius era stata oggetto di numerose modifiche, eseguite dalla coniuge in economia;
- ella inoltre aveva dovuto acquistare e fare installare un termocamino per il riscaldamento, i termosifoni collegati al termocamino, aveva dovuto rifare integralmente il bagno, far montare una tenda esterna davanti alla camera da letto;
- i prelievi in contanti effettuati da metà dell'anno 212 in poi sul conto corrente cointestato ai coniugi si erano dunque resi necessari per affrontare le ingenti spese di cui sopra;
- privo di alcun fondamento è dunque l'assunto secondo cui la somma di
10.000,00 euro prelevata allo sportello con una molteplicità di operazioni di piccolo importo sarebbe servita per restituire a parte del Controparte_2 corrispettivo della vendita;
- invece, il fatto che i coniugi a distanza di nove mesi Parte_2 abbiano deciso di investire i loro risparmi (30.000,00 euro) su conto deposito titoli è del tutto irrilevante e non configura una donazione indiretta;
- parimenti insignificante è il fatto che dette somme siano successivamente state versate in altro conto deposito cointestato alla ed al figlio CP
; Controparte_2
- tale trasferimento si era reso infatti necessario all'unico fine di scongiurare il pericolo che, in caso di improvvisa morte del le ER somme potessero essere bloccate dall'istituto di credito;
- infondata è infine anche la l'avversa pretesa di considerare il bonifico di 5.000,00 euro effettuato dal de cuius in favore del figlio in Controparte_2 data 23 novembre 2012 come una 'integrazione di provvista che sarebbe stata necessaria per l'effettuazione dell'apparente operazione negoziale';
- da tanto deriva che il corrispettivo pattuito per la vendita è stato integralmente pagato da a mezzo 3 assegni circolari che sono Controparte_2 stati integralmente incassati dal padre;
- detto corrispettivo non era nemmeno inferiore al valore dell'immobile compravenduto;
- non sussistendo alcuna ipotesi di 'donazione indiretta', o 'negotium mixtum cum donationem', l'eventuale lesione subita dall'attrice deve essere accertata escludendo dall'asse relitto l'immobile venduto a Controparte_2 in data 11 dicembre 2012.
2.1. In ragione di quanto esposto, e CP Controparte_2 hanno chiesto, in via principale, il rigetto delle domande formulate nell'interesse di parte attrice e, in via subordinata, che la massa ereditaria fosse ricostruita senza tener conto dell'immobile alienato al Controparte_2 nell'anno 2012 e delle somme di denaro che secondo l'attrice costituirebbero donazioni nulle, fermo restando il diritto di abitazione della coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare ed il contestuale diritto CP di uso dei beni mobili che la corredano.
3. All'udienza di prima comparizione svoltasi in data 10 dicembre 2018 l'attrice ha sostenuto che, in ogni caso, il trasferimento degli strumenti finanziari su conto corrente intestato ai convenuti e il bonifico di 5.000,00 euro in favore di costituirebbero un indebito oggettivo, con Controparte_2 conseguente obbligo di restituzione alla massa.
4. Con ordinanza del 17 settembre 2020 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima degli immobili indicati nel testamento e di quello oggetto dell'atto stipulato in data 11 dicembre 2012.
5. All'udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** *** 6. L'attrice ha agito in giudizio al fine di accertare l'avvenuta lesione della sua quota di legittima derivante dalle disposizioni contenute nel testamento redatto da in data 11 dicembre 2012, di cui ha ER conseguentemente chiesto la riduzione ai fini della reintegra della quota di sua spettanza. A tal fine è dunque necessario, per le operazioni di cui all'art. 556 c.c.: a) individuare i beni che appartenevano al de cuius al momento del decesso
(relictum); b) verificare se egli in vita abbia disposto di suoi beni mediante donazioni, che – nel caso – dovranno essere fittiziamente riunite alla massa ai fini del calcolo della porzione disponibile.
7. Con riguardo alla composizione dell'asse relitto, è in primo luogo pacifica tra le parti l'appartenenza ad esso del fabbricato sito in San Vito, via Roma n. 85, con annesso cortile antistante e retrostante distinto in catasto al foglio 26 mappale 1257, che, altrettanto pacificamente, rappresenta l'immobile adibito ad abitazione familiare. Tale bene deve essere dunque certamente ricompreso nel patrimonio ereditario. Al riguardo, di recente la Corte di Cassazione, superando un indirizzo seguito dai Tribunali di merito, ha infatti chiarito che nei giudizi volti allo scioglimento della comunione ereditaria non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alla massa (Cass. civ., sez. VI, ord. 14 dicembre 2021, n. 40041; Cass. civ., sez. II, ord. 2 marzo 2023, n. 6228). Rispetto a tale immobile l'attrice ha in ogni caso prodotto anche il titolo di acquisto da parte del de cuius, rappresentato dal contratto di compravendita stipulato in data 11 ottobre 1972.
7.1. Diversamente deve dirsi con riguardo ai terreni siti in San Vito, censiti in catasto al foglio 30 mappale 223 e foglio 26 mappale 306, di cui il de cuius si è affermato proprietario in virtù di acquisto per intervenuta usucapione ventennale. Rispetto ad essi l'attrice ha fin dal principio rilevato l'incertezza circa l'effettiva appartenenza alla massa, derivante dall'assenza di un accertamento giudiziale in ordine al perfezionamento della fattispecie acquisitiva in commento in capo al de cuius.
Sul punto i convenuti non hanno preso specifica posizione e, in particolare, non hanno affermato la proprietà dei suddetti beni in capo al de cuius, né hanno allegato in questa sede l'effettivo esercizio da parte sua di un possesso ventennale.
Pertanto, difetta sia un titolo di acquisto a titolo derivativo (pacificamente inesistente), sia un titolo giudiziale dichiarativo dell'intervenuto acquisto per usucapione, sia la possibilità di ricorrere al principio di non contestazione. L'assenza di elementi che possano consentire, anche in via solo meramente indiziaria, di affermare che il de cuius fosse effettivamente proprietario di detti terreni comporta che essi debbano essere esclusi dal relictum. Da tanto consegue, in via derivata, che l'attrice è stata integralmente pretermessa dalla successione in quanto alla stessa sono stati assegnati mediante testamento beni non appartenenti al de cuius. Tanto anche in ragione della disposizione di chiusura contenuta nel testamento, con la quale il de cuius ha stabilito che eventuali altri beni diversi da quelli menzionati nella stessa scheda testamentaria sarebbero spettati al foglio (così testualmente: Controparte_2
“Eventuali altri beni spetteranno a mio figlio ”). CP_2
7.2. Fanno infine parte dell'asse anche le somme di denaro presenti nel conto corrente n. 70076972 intestato al de cuius e ad 'altro soggetto' (non identificato), rispetto alle quali nel verbale di inventario la quota di pertinenza del defunto è stata quantificata in 688,27 euro.
8. Occorre ora verificare se in vita il de cuius abbia disposto del suo patrimonio mediante atti di donazione. A tal proposito l'attrice ha chiesto che venga accertata la natura simulata del contratto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012 avente ad oggetto il fabbricato sito in Comune di San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2, in quanto dissimulante una donazione a suo dire nulla per difetto di forma.
8.1. In tema di prova della simulazione, la disciplina generale prevede un onere probatorio diversificato a seconda che ad agire siano le stesse parti della simulazione, ovvero soggetti estranei all'atto. L'art. 1417 c.c. dispone infatti che la prova della simulazione è ammissibile senza limiti, compresa dunque la prova per testimoni e quella per presunzioni, soltanto se ad agire siano i creditori o terzi.
Da ciò consegue che le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso tendenzialmente mediante la produzione della controdichiarazione attestante che, in realtà, il negozio concluso non era voluto e che non avrà effetti tra le parti (simulazione assoluta), o che le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, il solo ad avere efficacia tra le stesse (simulazione relativa).
Le parti possono invece avvalersi delle agevolazioni probatorie riconosciute a favore dei terzi soltanto nelle ipotesi in cui l'azione di simulazione sia diretta a far valere l'illiceità dell'atto. Per quanto qui interessa, la richiamata disciplina normativa è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo, nei confronti della simulazione” (Cass., 7 gennaio 2019, n. 125). Da ciò l'assunto secondo cui l'erede può provare senza limitazioni la natura simulata di un atto posto in essere dal del cuius soltanto se l'azione volta ad accertare la simulazione sia funzionalmente diretta a sorreggere la contestuale azione di riduzione per lesione di legittima e, quindi, a far valere un diritto proprio, in contrasto con la posizione e con la volontà del de cuius.
Secondo tale rigorosa impostazione l'erede non può essere sempre considerato terzo rispetto all'azione di simulazione e, in questi termini, è stata esclusa tale qualità in capo all'erede ogniqualvolta l'azione fosse unicamente rivolta al recupero del bene alla massa, anche ai fini della collazione, poiché, si diceva, in questo caso l'erede agisce come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto del contratto simulato e, in tale veste, si trova nella medesima posizione giudica del dante causa, con conseguente soggezione agli stessi limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione.
La più recente giurisprudenza in materia di simulazione si è mostrata, invece, favorevole al riconoscimento della qualità di terzo anche in capo all'erede che proponga anche solo istanza di collazione, purché questa sia diretta in modo inequivoco e manifesto a rimediare alla lesione della legittima derivante dalla donazione simulata.
In un primo momento è stato quindi prudenzialmente osservato che
“secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di riconoscere al legittimario lo svincolo dalle limitazioni di prova, non è certo sufficiente la mera allegazione della qualità di legittimario, ma occorre che sia prospettata la lesione, e che si agisca per la reintegrazione della porzione legittima
(Cass., n. 1244/1977). Nella giurisprudenza successiva la medesima condizione – propriamente riferita al caso in cui il negozio sia impugnato per la simulazione assoluta oppure, nel caso di simulazione relativa, il negozio dissimulato non risponda ai requisiti di forma e di sostanza: in tal caso, infatti, i beni fanno parte non del donatum, ma del relictum e quindi, in ipotesi la simulazione sia provata, destinati a essere recuperati all'asse ereditario per intero, non con l'azione di riduzione, ma con la petitio hereditatis (Cass.,
n. 24134/2009; n. 19468/2005; n. 14562/2004) – è espressa dicendo che il legittimario ha la veste di terzo ai fini della prova della dedotta simulazione purché la lesione della quota di riserva assurga a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condizioni l'esercizio della reintegra (Cass., n. 5947/1986; n. 24134/2009; n. 26262/2008; n. 13706/2007). Consegue da tali principi che il dubbio espresso alla fine del paragrafo precedente, se le agevolazioni probatorie debbano essere riconosciute anche al legittimario che agisce in collazione, potrebbe avere soluzione positiva solo quando l'accertamento della simulazione sia richiesto in base ai medesimi presupposti. In altre parole, posto che la collazione (diversamente dall'azione di riduzione) non è uno strumento di tutela della legittima, occorrerebbe pur sempre che, accanto al fatto della simulazione, sia prospettata la lesione, e che si agisca per la reintegrazione della porzione legittima (Cass., n. 1244/1977 cit.), seppure con un mezzo diverso dalle azioni di reintegrazione in senso proprio” (Cass., 9 maggio 2019, n. 12317). Di recente, la Corte di Cassazione sviluppando tale prima apertura interpretativa ha definitivamente escluso che ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie sia necessario il contestuale esercizio dell'azione di riduzione e ha ritenuto, invece, rilevante il risultato finale avuto di mira mediante la proposizione della domanda di simulazione, che deve essere funzionalmente diretta all'accertamento della effettiva natura degli atti per la tutela della quota di legittima sulla premessa della sua lesione. Le ragioni di tale più favorevole impostazione risiedono nella considerazione secondo cui “se di norma la tutela della quota del legittimario necessita dell'esercizio dell'azione di riduzione, onde recuperare la quota di riserva pregiudicata sulle disposizioni lesive, come potrebbe accadere nel caso in cui solo una volta disvelata la natura liberale dell'atto apparentemente oneroso, il legittimario possa sullo stesso recuperare in tutto
o in parte la riserva lesa, l'accertamento della simulazione, in quanto volto ad incrementare il donatum, e di riflesso l'ammontare della legittima, potrebbe assicurare la tutela di quest'ultima senza la necessità di esercizio dell'azione di riduzione, in quanto i diritti del riservatario potrebbero essere soddisfatti avvalendosi della previsione di cui all'art. 553 c.c., e con la rideterminazione più favorevole delle quote ab intestato spettanti al legittimario, ovvero permettendo l'aggressione delle disposizioni testamentarie, che solo per effetto dell'incremento del donatum si rivelano come pregiudizievoli per la quota di legittima, ma senza che l'azione di riduzione sia formalmente indirizzata verso le disposizioni oggetto dell'atto simulato” (Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11659). Si è quindi giunti alla conclusione per cui il legittimario leso è ammesso a provare, nella qualità di terzo, la simulazione dell'atto posto in essere dal de cuius anche mediante testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia.
8.2. L'attrice ha specificato di aver proposto la domanda di simulazione in funzione della ricostruzione fittizia della massa e della proposta azione di riduzione. Pertanto, benché quest'ultima sia diretta contro le disposizioni testamentarie e non contro l'asserita donazione dissimulata, la domanda di simulazione è comunque volta, in via mediata, alla tutela della quota di legittima, la cui sussistenza o misura dipende indubbiamente anche da eventuali liberalità poste in essere in vita. Per queste ragioni, deve ritenersi ammessa anche la prova per testimoni o presunzioni.
8.3. In concreto, proprio il ricorso alle presunzioni consente di ritenere raggiunta la prova della simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012. In tal senso depongono una pluralità di elementi, tutti univocamente orientati nel senso che le parti, e , abbiano in ER Controparte_2 realtà concluso una donazione.
Il primo indizio è dato dalla presenza di testimoni in sede di stipula del contratto. È noto come l'assistenza dei testimoni non sia affatto richiesta ai fini della validità dei contratti di compravendita, i quali, infatti, vengono ordinariamente stipulati in loro assenza, ed invece sia imposta dalla legge notarile a pena di nullità dell'atto di donazione. Nei casi di simulazione relativa, tra le parti vale il contratto dissimulato, purché siano rispettati i requisiti di forma e sostanza dalla legge per esso previsti. Da tanto discende che allorquando le parti intendano porre in essere una donazione (contratto dissimulato) e rivestire quest'atto all'esterno e verso i terzi di un'apparenza di vendita (contratto simulato), quest'ultimo contratto dovrà rivestire la stessa forma prevista ad substantiam per il contratto dissimulato, benché non richiesti anche ai fini della validità ed efficacia del contratto simulato.
Per cui, il contratto di vendita dissimulante una donazione dovrà necessariamente, a pena di nullità, essere stipulato mediante atto pubblico e alla presenza di testimoni. Il fatto che le parti abbiano rispettato, senza un'apparente ragione specifica, i requisiti di forma previsti in materia di donazione è un chiaro indice delle loro volontà di concludere, in realtà, una attribuzione a titolo gratuito e di rendere al contempo valido l'acquisto in capo al donatario.
Un ulteriore importante indizio è riscontrabile nelle operazioni registrate sul conto corrente intestato al de cuius in epoca antecedente e successiva alla vendita, le quali hanno fatto emergere che il corrispettivo della vendita, benché versato, sia stato poi restituito all'(apparente) acquirente CP_2
.
[...]
Più nel dettaglio, il prezzo indicato in contratto dalle parti era pari
45.000,00 euro corrisposto mediante 3 assegni circolari non trasferibili emessi in data 7 dicembre 2012 (assegno n. 3901140761-11 dell'importo di
20.000,00 euro, assegno n. 3901140762-12 dell'importo di 20.000,00 euro, assegno n. 3801110643-05 dell'importo di 5.000,00 euro), incassati in data
12 dicembre 2012 (20.000,00 euro) e 12 marzo 2013 (25.000,00 euro).
Poco prima della vendita, in data 23 novembre 2012, dal conto intestato al de cuius è stato eseguito un bonifico in favore di di 5.000,00 Controparte_2 euro.
Il convenuto non ha offerto alcuna spiegazione circa le ragioni alla base di tale trasferimento di denaro.
Sempre nel conto intestato al de cuius, in epoca successiva alla vendita e fino all'investimento della somma di 30.000,00 euro in fondi comuni del settembre 2013, sono registrati prelievi periodici di importo superiore alle entrate mensili (pari all'epoca a poco meno di 800,00 euro al mese). Tra questi appaiono sospetti quelli di: 2.000,00 in data 12 dicembre 2012, 2.000,00 in data 17 dicembre 2012, 1.500,00 euro in data 3 gennaio 2013, immediatamente successive al versamento sul conto del primo assegno di
20.000,00 euro. Nonché gli ulteriori prelievi, successi al versamento degli altri due assegni per 25.000,00, di 1.000 euro in data 3 aprile 2013, 2.000,00 euro in data 26 aprile 2013, 2.000,00 euro in data 4 giugno 2013, 1.000,00 euro in data 4 luglio 2013, 2.000,00 euro in data 5 agosto 2013, 1.000,00 euro in data 3 settembre 2013 e 2.000,00 euro in data 26 settembre 2013. L'assunto dei convenuti, secondo cui tali prelievi sarebbero da ricondurre alle spese necessarie per gli interventi di adeguamento dell'abitazione alle peggiorate condizioni di salute del de cuius non è stato in alcun modo provato.
A tal fine costoro hanno infatti unicamente prodotto un buono di consegna, con allegato scontrino fiscale, di 3.200,00 euro per l'acquisto di un termocamino. Detti documenti (buono di consegna e scontrino) tuttavia recano la data del 5 ottobre 2012, antecedente al contratto di compravendita, e l'importo è nettamente inferiore a quello dei prelievi, tutti successivi al contratto in questione ed evidentemente privi di collegamento con la menzionata spesa.
Infine, anche il trasferimento dei fondi di investimento per un valore pari
34.905,51 euro sul conto intestato a (e alla madre Controparte_2 [...]
) dimostra che il prezzo della vendita, benché formalmente versato al CP fine di rivestire di un'apparente veste onerosa l'operazione negoziale posta in essere da e , sia stato poi integralmente Controparte_2 ER restituito, a dimostrazione del reale intento liberale perseguito dalle parti.
9. Il contratto stipulato in data 11 dicembre 2012 è dunque una donazione, dal che consegue che l'immobile che ne ha formato oggetto deve essere computato in sede di riunione fittizia ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attrice. Detta donazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non è nulla, ma perfettamente valida ed efficace in quanto stipulata nella forma solenne, atto pubblico alla presenza di testimoni, prescritta dalla legge.
Come sopra anticipato, infatti, ai fini della validità del negozio dissimulato
è sufficiente che il negozio simulato (in questo caso contratto di compravendita) rivesta la stessa forma prescritta per quello realmente voluto dalle parti.
10. Alla luce di quanto sinora esposto, ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attrice, secondo l'operazione di cui all'art. 556 c.c., stante l'assenza di debiti, occorre riunire fittiziamente al relictum composto da:
a) fabbricato sito in San Vito, via Roma n. 85, con annesso cortile antistante e retrostante distinto in catasto al foglio 26 mappale 1257;
b) somme di denaro pari a 688,27 euro;
il donatum composto da: c) fabbricato sito in Comune di San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2. Secondo le stime eseguite dal consulente tecnico d'ufficio, calcolate con riguardo al momento dell'apertura della successione, il patrimonio immobiliare così individuato ha un valore complessivo di 257.785,73 euro di cui a) 190.833,33 euro l'immobile sito in via Roma n. 85, censito in catasto al foglio 26 mappale 1257; b) 66.952,40 euro l'immobile sito in via Nazionale n. 231, distinto in catasto al foglio 29 mappali 1881 subalterni 1 e 2. Con riguardo al valore di quest'ultimo immobile, le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta sono condivisibili e devono essere accolte. Il c.t.u. infatti nella stima dell'immobile non ha tenuto conto delle irregolarità urbanistiche riscontrate nell'unità posta al primo piano che necessariamente incidono sul suo valore. Di esse deve tenersi conto, di modo che la stima operata dal consulente di parte, pari a complessivi 60.115,00 euro appare maggiormente aderente al valore reale dell'immobile che, riportato alla data del gennaio 2016 (apertura della successione, come imposto dall'art. 556 c.c.) può essere rideterminato (arrotondando) in 58.000,00 euro. Il valore dell'asse relitto, comprensivo di relictum più donatum, è quindi pari a 249.521,60 euro (190.833,33 + 688,27 (relictum) + 58.000,00
(donatum)). 11. Ai sensi dell'art. 542 c.c. in caso di concorso tra coniuge e più figli, a questi ultimi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, al coniuge
¼. Nel caso in esame, dunque, la disponibile è pari a ¼, così come la quota di legittima rispettivamente spettante alla coniuge e ai figli CP Per_1
e .
[...] Persona_3 Poiché a quest'ultima sono stati assegnati mediante testamento beni non risultanti parte dell'asse relitto, la stessa è da intendersi totalmente pretermessa, con la conseguenza che la lesione è in re ipsa e i suoi diritti successori devono essere reintegrati nella misura di ¼. La stima dei beni e l'operazione di riunione fittizia si sono comunque rese necessarie al fine di verificare le modalità della riduzione.
Ciò in quanto in base alla disciplina in materia di reintegrazione della quota riservata ai legittimari occorre procedere preliminarmente alla riduzione delle disposizioni testamentarie, non potendosi far luogo alla riduzione delle donazioni se non dopo che sia esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto mediante testamento (articoli 554 e 555 c.c.). L'art. 558 c.c. a sua volta dispone che la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Nel caso in esame, il de cuius ha disposto in favore del figlio CP_2
per un valore complessivo di 173.188,27 euro mediante attribuzione
[...] della nuda proprietà dell'immobile sito in via Roma (114.500,00 euro) e delle somme di denaro presenti nel conto corrente, nonché donazione della piena proprietà del locale sito in via Nazionale. Ha invece disposto in favore della coniuge per complessivi CP 76.333,33 euro mediante assegnazione dell'usufrutto sui beni immobili. La quota di legittima spettante a ognuno di essi è pari a 62.380,40 euro, al pari di quella disponibile (ugualmente di ¼).
Le disposizioni testamentarie in favore di e CP Controparte_2 non possono tuttavia essere ridotte proporzionalmente come previsto dall'art. 558 c.c., ma dovrà essere ridotta di ¼ unicamente la disposizione in favore del figlio , poiché alla coniuge spetta ex lege il diritto di uso Controparte_2 sulla casa familiare (sostanzialmente coincidente e di valore pari all'usufrutto riconosciuto mediante testamento) che grava sulla porzione disponibile e, in caso di insufficienza, sulla quota di riserva dello stesso coniuge.
Tale diritto (del valore di 76.333,33 euro) grava quindi sulla disponibile, residuando un valore pari a 13.952,93 euro, da imputarsi alla quota di legittima della stessa coniuge (pari a 62.380,40 euro).
In questo quadro, se si procedesse alla riduzione della disposizione in favore della coniuge verrebbe intaccata la sua quota di legittima, anch'essa intangibile e già pregiudicata dalle disposizioni testamentarie.
La ricostruzione di cui sopra è conforme a quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “la regola della proporzionalità della riduzione, quando i convenuti sono legittimari, deve essere applicata non secondo una logica puramente aritmetica, ma avuto riguardo a quanto ciascuno dei convenuti consegue in più rispetto a quello che gli compete come legittimario.
La riduzione può operare solo entro questi limiti e non può certamente privare il convenuto di parte della legittima, che nel caso del coniuge può talvolta risultare accresciuta, ex art. 540, comma 2, c.c., in conseguenza del riconoscimento dei legati sulla casa familiare. Vale infatti il principio secondo cui 'l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che
è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in pare, della legittima il legittimario attore' (Cass. n. 4694/2020)” (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2023, n. 4008).
12. Appare da ultimo soltanto opportuno chiarire che il valore numerico della quota di legittima spettante all'attrice, come sopra riportato, è unicamente funzionale al calcolo della lesione, ma non corrisponde (quantomeno non necessariamente) al valore che verrà riconosciuto all'attrice in sede di divisione, pari alla frazione di ¼ da determinarsi con riguardo al valore dei beni al momento dello scioglimento della comunione.
Anche tale principio è stato chiaramente affermato dalla Corte di
Cassazione in molteplici pronunce, nelle quali è stato precisato che quando la riduzione riguarda disposizioni a titolo universale, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. In questa fase la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, di consegua il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, deve limitarsi a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario (Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2015, n. 24755). Di recente è stato ulteriormente ribadito che “In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell'azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l'erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell'intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione;
tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione” (Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31125).
13. Il procedimento deve dunque proseguire per dar corso alle operazioni di divisione, secondo i principi sopra richiamati.
14. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese verranno liquidate in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: ACCERTA E DICHIARA la natura simulata dell'atto di compravendita stipulato in data 11 dicembre 2012, integrante in realtà una donazione in favore di avente ad oggetto il fabbricato sito in Comune di Controparte_2
San Vito composto da locale ad uso laboratorio posto al piano terra, distinto in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 1 e unità immobiliare in corso di costruzione posta al primo piano distinta in catasto al foglio 29 mappale 1881 sub 2; DISPONE la reintegra della quota di riserva spettante all'attrice Pt_1
e per l'effetto
[...]
RIDUCE le disposizioni testamentarie in favore di Controparte_2 (testamento pubblico dell'11 dicembre 2012) nella misura di ¼; RIMETTE la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di dar corso alle operazioni di divisione;
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Marica Grazia Cabitza
Il Giudice estensore dott.ssa Monica Mascia