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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 1245/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Domenico Garofalo
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Marco de Feo
-Appellata, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1218/2023 resa il 26.04.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l'ente indicato in epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierna appellante, accertando il demansionamento da quest'ultima subìto nel periodo dal 18.08.2015 al 14.11.2016, con conseguente condanna della parte datoriale al risarcimento del danno alla professionalità, determinato in via equitativa nel versamento di una percentuale del 30% della retribuzione globale per il suddetto periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
1 In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, con notevole ridimensionamento delle pretese attoree, il primo giudice ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, la lavoratrice ha proposto appello, chiedendone la riforma nelle parti a sé sfavorevoli.
La controparte ha resistito al gravame e ha a sua volta spiegato appello incidentale avverso la statuizione di parziale accoglimento della domanda.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata da questa Corte le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva, sicché all'udienza del 22.05.2025 sono comparse personalmente la lavoratrice e la legale rappresentante della , Controparte_1 unitamente ai rispettivi difensori, che hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
2 giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 22.05.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante sia all'impugnazione, sia a ogni altra azione, diritto o pretesa per i titoli azionati o a essi connessi (cfr. punto 3), nonché la rinuncia della controparte all'appello incidentale (cfr. punto 4), con mantenimento della somma riconosciuta dal Tribunale e con attribuzione in favore della lavoratrice di una somma ulteriore (cfr. punto 2), e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio (cfr. punto 5).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.10.2023 da nei confronti Parte_1
[... della Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 [...] con Controparte_1 memoria depositata in data 11.10.2024, avverso la sentenza n. 1218/2023 resa dal
Tribunale di Bari il 26.04.2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado.
Così deciso in Bari, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Domenico Garofalo
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Marco de Feo
-Appellata, appellante in via incidentale-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1218/2023 resa il 26.04.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con l'ente indicato in epigrafe, ha accolto in parte la domanda proposta dall'odierna appellante, accertando il demansionamento da quest'ultima subìto nel periodo dal 18.08.2015 al 14.11.2016, con conseguente condanna della parte datoriale al risarcimento del danno alla professionalità, determinato in via equitativa nel versamento di una percentuale del 30% della retribuzione globale per il suddetto periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
1 In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, con notevole ridimensionamento delle pretese attoree, il primo giudice ha compensato integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, la lavoratrice ha proposto appello, chiedendone la riforma nelle parti a sé sfavorevoli.
La controparte ha resistito al gravame e ha a sua volta spiegato appello incidentale avverso la statuizione di parziale accoglimento della domanda.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, a seguito di proposta conciliativa formulata da questa Corte le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva, sicché all'udienza del 22.05.2025 sono comparse personalmente la lavoratrice e la legale rappresentante della , Controparte_1 unitamente ai rispettivi difensori, che hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
2 giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 22.05.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante sia all'impugnazione, sia a ogni altra azione, diritto o pretesa per i titoli azionati o a essi connessi (cfr. punto 3), nonché la rinuncia della controparte all'appello incidentale (cfr. punto 4), con mantenimento della somma riconosciuta dal Tribunale e con attribuzione in favore della lavoratrice di una somma ulteriore (cfr. punto 2), e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio (cfr. punto 5).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.10.2023 da nei confronti Parte_1
[... della Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 [...] con Controparte_1 memoria depositata in data 11.10.2024, avverso la sentenza n. 1218/2023 resa dal
Tribunale di Bari il 26.04.2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado.
Così deciso in Bari, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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