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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4668 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ivana
Anomali ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cantù, Via G. Fossano
n.40, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE Par Chiedono che l' o Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per
i provvedimenti di legge, voglia successivamente omologare la separazione tra i coniugi
e alle seguenti CONDIZIONI Parte_1 Parte_2
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati impegnandosi al mutuo rispetto;
La casa coniugale sita in via VE IA (Mb) Via G. Verga, 10 gravata da mutuo ipotecario rimarrà ad entrambi i coniugi, essendo divisa su due piani indipendenti, che la abiteranno rispettivamente al piano superiore il IG. e al piano inferiore la IG.ra con la figlia. Pt_2 Pt_1
Le rate previste dal mutuo di circa 560 €, anch'esso cointestato, verranno pagate al 50%.
2) La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma Pt_2 complessiva di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c della IG.ra ; Pt_1
4) L'assegno unico per la figlia verrà erogato in misura intera in favore della SI.ra , Pt_1 collocataria della minore stessa;
5) Il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie della figlia, previamente concordate e documentate dalla IG.ra , secondo i criteri dettati dal Protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza;
6) Il padre potrà tenere con sé la figlia, a week-end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, tenendo conto delle eSIenze scolastiche ed extra-scolastiche della medesima. Potrà tenerla con sé, altresì, infrasettimanalmente, nel giorno di mercoledì;
7) I genitori concorderanno le vacanze trascorrendo con la minore 15 giorni ciascuno nei mesi di
Luglio e Agosto. Festività, con il regime dell'alternanza;
8) L'autovettura Kia rimarrà al IG. mentre l'autovettura Parte_2
C3 rimarrà nella disponibilità della IG.ra ; Pt_1
9) Le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione pendente tra loro e si dichiarano disponibili
a consentire che la figlia abbia i documenti utili per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, ad eccezione di quelle riguardanti l'affidamento ed il collocamento della figlia (nata il [...]), essendo la stessa nelle more divenuta Per_1 maggiorenne, per cui non vi è luogo a provvedere.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.07.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
non vi è luogo a provvedere sulle questioni relative all'affidamento e al collocamento della figlia divenuta maggiorenne nelle more del Per_1 giudizio;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di VE IA (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4668 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ivana
Anomali ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cantù, Via G. Fossano
n.40, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE Par Chiedono che l' o Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per
i provvedimenti di legge, voglia successivamente omologare la separazione tra i coniugi
e alle seguenti CONDIZIONI Parte_1 Parte_2
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati impegnandosi al mutuo rispetto;
La casa coniugale sita in via VE IA (Mb) Via G. Verga, 10 gravata da mutuo ipotecario rimarrà ad entrambi i coniugi, essendo divisa su due piani indipendenti, che la abiteranno rispettivamente al piano superiore il IG. e al piano inferiore la IG.ra con la figlia. Pt_2 Pt_1
Le rate previste dal mutuo di circa 560 €, anch'esso cointestato, verranno pagate al 50%.
2) La figlia minorenne è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) Il IG. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma Pt_2 complessiva di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c della IG.ra ; Pt_1
4) L'assegno unico per la figlia verrà erogato in misura intera in favore della SI.ra , Pt_1 collocataria della minore stessa;
5) Il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie della figlia, previamente concordate e documentate dalla IG.ra , secondo i criteri dettati dal Protocollo del Pt_1
Tribunale di Monza;
6) Il padre potrà tenere con sé la figlia, a week-end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, tenendo conto delle eSIenze scolastiche ed extra-scolastiche della medesima. Potrà tenerla con sé, altresì, infrasettimanalmente, nel giorno di mercoledì;
7) I genitori concorderanno le vacanze trascorrendo con la minore 15 giorni ciascuno nei mesi di
Luglio e Agosto. Festività, con il regime dell'alternanza;
8) L'autovettura Kia rimarrà al IG. mentre l'autovettura Parte_2
C3 rimarrà nella disponibilità della IG.ra ; Pt_1
9) Le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione pendente tra loro e si dichiarano disponibili
a consentire che la figlia abbia i documenti utili per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, ad eccezione di quelle riguardanti l'affidamento ed il collocamento della figlia (nata il [...]), essendo la stessa nelle more divenuta Per_1 maggiorenne, per cui non vi è luogo a provvedere.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.07.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
non vi è luogo a provvedere sulle questioni relative all'affidamento e al collocamento della figlia divenuta maggiorenne nelle more del Per_1 giudizio;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di VE IA (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 31 ottobre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi