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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5613/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5613/2023 promosso da
, C.F. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. SIMONA LEONARDI, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Via G. Oberdan, n. 2, Fiumefreddo di Sicilia, Catania;
opponente contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ANDREA DAVIDE ARNALDI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: Email_1 opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fornitura – incompetenza per territorio – foro convenzionale – cessione del credito.
All'odierna udienza del 22.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da verbale che si intende trascritto, il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
846/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il è stato condannato a Parte_1 corrispondere a quale cessionaria del credito, euro 66.383,70, oltre interessi e Controparte_1 spese, per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas erogata da in favore dell'ente locale nel periodo ricompreso tra aprile 2018 e settembre Controparte_2
2020, cui sono riferite le fatture allegate al ricorso monitorio.
Il titolo da cui tra origine il credito azionato è un contratto di fornitura con cui Controparte_2 si era impegnata a fornire al energia elettrica e gas naturale con decorrenza Parte_1 dal 13.04.2011, secondo le condizioni generali di fornitura del 03.03.2011. ha di seguito ceduto il credito nascente dal suddetto contratto a Controparte_2 [...]
odierna opposta (all. 2 comparsa di costituzione). CP_1
Il ha proposto opposizione e, preliminarmente, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo scelto dalle parti mediante l'art. 16 delle condizioni generali di fornitura suddette.
Nel merito, l'ente opponente ha eccepito la nullità e il carattere non dovuto degli interessi moratori, in quanto usurai o eccessivi.
Il Comune opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA
L'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. IN VIA PRELMINARE. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un
Giudice incompetente per territorio, secondo quanto pattuito dalle parti.
2. NEL MERITO, in via preliminare, respingere ogni richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto.
3. NEL MERITO, In via principale, accertare l'applicazione di interessi moratori oltre il tasso soglia e, per l'effetto, dichiarare come non dovuti gli interessi su indicati con conseguente rideterminazione del credito vantato dalla per le motivazioni già indicate in Controparte_1 seno alla presente opposizione”.
si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha contestato l'eccezione di Controparte_1 incompetenza per territorio formulata dall' opponente, deducendo che la deroga convenzionale alla competenza territoriale, contenuta nel contratto di fornitura (art. 16), sarebbe efficace solo nei confronti delle parti contraenti, ovverosia il ed ma non Parte_1 Controparte_2 può operare anche nei confronti del cessionario, estraneo all'accordo.
Nel merito, parte opposta ha dedotto in ordine alla non contestazione della sorte capitale ingiunta e, con riferimento agli accessori, ha argomentato sul carattere dovuto degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, e sul carattere corretto dei calcoli. ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023 del
02/02/2023 RG n. 16952/2022 per l'importo di euro Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs.
n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull'intero importo delle fatture azionate
(i.e euro 68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predettasorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge, poiché la dispiegata opposizione da parte del non è Parte_1 fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'opposizione proposta dal nonché le domande e le Parte_1 eccezioni da esso formulate in quanto generiche e comunque infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023 del 02/02/2023 RG n. 16952/2022.
Nel merito, in via subordinata:
- per la denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, è creditrice del Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata
[...] dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull' intero importo delle fatture azionate (i.e euro
68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) e, per
l'effetto
- condannare il a pagare in favore di , e nei termini di Parte_1 Controparte_1 legge, la somma complessiva di Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull'intero importo delle fatture azionate (i.e euro 68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa)”.
Con ordinanza del 22.05.2025 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della motivazione che di seguito si riporta:
“rilevato che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., se l'opposizione 'non è fondata su prova scritta o di pronta spedizione'; ritenuto che, nel caso di specie, l'opposizione può ritenersi fondata su prova scritta, in quanto è incontestato tra le parti che i contratti posti alla base dell'ingiunzione contengono una clausola di deroga della competenza a favore del Tribunale di Roma, indicato quale foro esclusivo;
ritenuto doversi richiamare la giurisprudenza secondo cui, in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 09.05.2024, n. 12670 e Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.10.2023, n. 3928 e, sul tema affine della clausola di deroga alla giurisdizione, Cass. civ., Sez. un., 07.04.2020, n. 7736 e
18.05.2011, n. 10862); ritenuto l'art. 183 co. VI c.p.c. applicabile ratione temporis, per i motivi già esposti nel decreto del 26.07.2023; ritenuto doversi rigettare l'istanza di concessione dei termini ai sensi della norma suddetta, in quanto, in forza del combinato disposto dell'art. 187 co. I c.p.c. e dell'art. 80bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, la richiesta di concessione dei suddetti termini non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13653/17 e sentt. nn. 29821/2024 e n. 4767/2016)”.
2. Sull'eccezione di incompetenza
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione va accolta, essendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma, per le ragioni già esposte nell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sopra riportata, avendo le parti espressamente pattuito un foro convenzionale esclusivo diverso dal
Tribunale adito (art. 16 delle condizioni generali: “La legge applicabile al contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore ed il Cliente è quello di Roma”). Quanto all'opponibilità della clausola al cessionario, secondo quanto già chiarito nell'ordinanza del 22.05.2025 sopra riportata, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore ed un terzo estraneo, la competenza resti radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto. In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, la cessione del credito determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del forum contractus, e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche;
la cessione può, invece, incidere sul criterio del forum destinatae solutionis e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma solo nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito (in questo senso Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 15229/2021)
Applicando i superiori principi al caso in esame, la competenza va quindi individuata sulla base del contratto intercorso tra il (debitore ceduto) ed Parte_1 Controparte_2
(creditore cedente), che, nel caso di specie, individuava quale foro esclusivo il Tribunale di Roma.
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza per territorio merita accoglimento. A tale eccezione, all'odierna udienza di discussione, si è peraltro associato il creditore opposto.
3. Statuzioni finali e spese di lite
Per i superiori motivi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del
Tribunale di Roma, e il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato, in quanto emesso da giudice incompetente (ex multis, Cass. civ., nn. 25180/2013, 16744/2009, 15694/2006,
6106/2006, 10687/2005 e 14075/1999). Deve altresì essere assegnato il termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice munito di competenza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; sul punto, si osserva che ciò che trasmigra non è propriamente il procedimento di opposizione ad un decreto che non esiste più, in quanto revocato, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento dell'ingiunzione (Cass. civ., nn. 16744/2009, 15694/2006 e 14075/1999 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 21.10.2020). Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emanato dal giudice incompetente, deve quindi essere dichiarato nullo, e ciò deve essere disposto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279 c.p.c., atteso che la decisione non riguarda solo la competenza ma anche la nullità del decreto (ex plurimis, Cass. civ., nn. 15579/2019
e14594/2012).
Le spese di lite, sui cui il Giudice che declina la propria competenza è chiamato a pronunciarsi
(posto il carattere potenzialmente definitivo e decisorio della decisione emessa), sono poste a carico di parte opposta soccombente e vengono liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, della ridotta attività processuale espletata, del carattere documentale del giudizio, dell'emissione di pronuncia in rito (che ha precluso l'esame delle reciproche domande delle parti) e della modalità di assunzione della decisione. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione ai sensi dell'art. 92
c.p.c., in quanto l'adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposto è avvenuta solo all'udienza di discussione e, in fase di trattazione, era piuttosto stata chiesta la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5613/2023, così decide:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale Catania, sussistendo la competenza del Tribunale di
Roma;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 846/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma;
- condanna a corrispondere in favore del le spese CP_1 CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5613/2023 promosso da
, C.F. , in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. SIMONA LEONARDI, C.F. , ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Via G. Oberdan, n. 2, Fiumefreddo di Sicilia, Catania;
opponente contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. ANDREA DAVIDE ARNALDI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: Email_1 opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fornitura – incompetenza per territorio – foro convenzionale – cessione del credito.
All'odierna udienza del 22.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da verbale che si intende trascritto, il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
846/2023 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il è stato condannato a Parte_1 corrispondere a quale cessionaria del credito, euro 66.383,70, oltre interessi e Controparte_1 spese, per il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas erogata da in favore dell'ente locale nel periodo ricompreso tra aprile 2018 e settembre Controparte_2
2020, cui sono riferite le fatture allegate al ricorso monitorio.
Il titolo da cui tra origine il credito azionato è un contratto di fornitura con cui Controparte_2 si era impegnata a fornire al energia elettrica e gas naturale con decorrenza Parte_1 dal 13.04.2011, secondo le condizioni generali di fornitura del 03.03.2011. ha di seguito ceduto il credito nascente dal suddetto contratto a Controparte_2 [...]
odierna opposta (all. 2 comparsa di costituzione). CP_1
Il ha proposto opposizione e, preliminarmente, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo scelto dalle parti mediante l'art. 16 delle condizioni generali di fornitura suddette.
Nel merito, l'ente opponente ha eccepito la nullità e il carattere non dovuto degli interessi moratori, in quanto usurai o eccessivi.
Il Comune opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“VOGLIA
L'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. IN VIA PRELMINARE. Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un
Giudice incompetente per territorio, secondo quanto pattuito dalle parti.
2. NEL MERITO, in via preliminare, respingere ogni richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto.
3. NEL MERITO, In via principale, accertare l'applicazione di interessi moratori oltre il tasso soglia e, per l'effetto, dichiarare come non dovuti gli interessi su indicati con conseguente rideterminazione del credito vantato dalla per le motivazioni già indicate in Controparte_1 seno alla presente opposizione”.
si è costituita in giudizio e, preliminarmente, ha contestato l'eccezione di Controparte_1 incompetenza per territorio formulata dall' opponente, deducendo che la deroga convenzionale alla competenza territoriale, contenuta nel contratto di fornitura (art. 16), sarebbe efficace solo nei confronti delle parti contraenti, ovverosia il ed ma non Parte_1 Controparte_2 può operare anche nei confronti del cessionario, estraneo all'accordo.
Nel merito, parte opposta ha dedotto in ordine alla non contestazione della sorte capitale ingiunta e, con riferimento agli accessori, ha argomentato sul carattere dovuto degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, e sul carattere corretto dei calcoli. ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023 del
02/02/2023 RG n. 16952/2022 per l'importo di euro Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs.
n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull'intero importo delle fatture azionate
(i.e euro 68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predettasorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge, poiché la dispiegata opposizione da parte del non è Parte_1 fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'opposizione proposta dal nonché le domande e le Parte_1 eccezioni da esso formulate in quanto generiche e comunque infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 846/2023 del 02/02/2023 RG n. 16952/2022.
Nel merito, in via subordinata:
- per la denegata e non creduta ipotesi di revoca del Decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, è creditrice del Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata
[...] dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull' intero importo delle fatture azionate (i.e euro
68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) e, per
l'effetto
- condannare il a pagare in favore di , e nei termini di Parte_1 Controparte_1 legge, la somma complessiva di Euro 66.383,70 (di cui Euro 49.771,99 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub doc. 5; Euro 16.566,71 per interessi moratori
'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati sull'intero importo delle fatture azionate (i.e euro 68.682,06) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
27.12.2022; ed Euro 45,00 per spese notarili, oltre agli interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 28.12.2022 sino al saldo, nonché oltre spese legali ed ulteriori spese come per legge (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa)”.
Con ordinanza del 22.05.2025 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base della motivazione che di seguito si riporta:
“rilevato che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., se l'opposizione 'non è fondata su prova scritta o di pronta spedizione'; ritenuto che, nel caso di specie, l'opposizione può ritenersi fondata su prova scritta, in quanto è incontestato tra le parti che i contratti posti alla base dell'ingiunzione contengono una clausola di deroga della competenza a favore del Tribunale di Roma, indicato quale foro esclusivo;
ritenuto doversi richiamare la giurisprudenza secondo cui, in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 09.05.2024, n. 12670 e Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.10.2023, n. 3928 e, sul tema affine della clausola di deroga alla giurisdizione, Cass. civ., Sez. un., 07.04.2020, n. 7736 e
18.05.2011, n. 10862); ritenuto l'art. 183 co. VI c.p.c. applicabile ratione temporis, per i motivi già esposti nel decreto del 26.07.2023; ritenuto doversi rigettare l'istanza di concessione dei termini ai sensi della norma suddetta, in quanto, in forza del combinato disposto dell'art. 187 co. I c.p.c. e dell'art. 80bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, la richiesta di concessione dei suddetti termini non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo (ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13653/17 e sentt. nn. 29821/2024 e n. 4767/2016)”.
2. Sull'eccezione di incompetenza
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter del procedimento, l'opposizione va accolta, essendo fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma, per le ragioni già esposte nell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sopra riportata, avendo le parti espressamente pattuito un foro convenzionale esclusivo diverso dal
Tribunale adito (art. 16 delle condizioni generali: “La legge applicabile al contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore ed il Cliente è quello di Roma”). Quanto all'opponibilità della clausola al cessionario, secondo quanto già chiarito nell'ordinanza del 22.05.2025 sopra riportata, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore ed un terzo estraneo, la competenza resti radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto. In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, la cessione del credito determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del forum contractus, e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche;
la cessione può, invece, incidere sul criterio del forum destinatae solutionis e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma solo nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito (in questo senso Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 15229/2021)
Applicando i superiori principi al caso in esame, la competenza va quindi individuata sulla base del contratto intercorso tra il (debitore ceduto) ed Parte_1 Controparte_2
(creditore cedente), che, nel caso di specie, individuava quale foro esclusivo il Tribunale di Roma.
Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza per territorio merita accoglimento. A tale eccezione, all'odierna udienza di discussione, si è peraltro associato il creditore opposto.
3. Statuzioni finali e spese di lite
Per i superiori motivi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del
Tribunale di Roma, e il decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato, in quanto emesso da giudice incompetente (ex multis, Cass. civ., nn. 25180/2013, 16744/2009, 15694/2006,
6106/2006, 10687/2005 e 14075/1999). Deve altresì essere assegnato il termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice munito di competenza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; sul punto, si osserva che ciò che trasmigra non è propriamente il procedimento di opposizione ad un decreto che non esiste più, in quanto revocato, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento dell'ingiunzione (Cass. civ., nn. 16744/2009, 15694/2006 e 14075/1999 e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 21.10.2020). Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emanato dal giudice incompetente, deve quindi essere dichiarato nullo, e ciò deve essere disposto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279 c.p.c., atteso che la decisione non riguarda solo la competenza ma anche la nullità del decreto (ex plurimis, Cass. civ., nn. 15579/2019
e14594/2012).
Le spese di lite, sui cui il Giudice che declina la propria competenza è chiamato a pronunciarsi
(posto il carattere potenzialmente definitivo e decisorio della decisione emessa), sono poste a carico di parte opposta soccombente e vengono liquidate in dispositivo in misura pari ai parametri minimi tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, della ridotta attività processuale espletata, del carattere documentale del giudizio, dell'emissione di pronuncia in rito (che ha precluso l'esame delle reciproche domande delle parti) e della modalità di assunzione della decisione. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione ai sensi dell'art. 92
c.p.c., in quanto l'adesione all'eccezione di incompetenza da parte dell'opposto è avvenuta solo all'udienza di discussione e, in fase di trattazione, era piuttosto stata chiesta la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5613/2023, così decide:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale Catania, sussistendo la competenza del Tribunale di
Roma;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 846/2023 emesso dal Tribunale di Catania;
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma;
- condanna a corrispondere in favore del le spese CP_1 CP_1 Parte_1 di lite, liquidate in euro 7.052,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 22/12/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone