Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5173 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. GAGLIARDI COSMO MARIA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
ANNOVAZZI ROBERTO;
Controparte_2 , AVV. BARONE LAURA;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420229000990022000 notificatagli da parte di Controparte 3
[...] in data 5.9.2022, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali CP_1 di competenza dell'intestato Tribunale:
1- Avviso di addebito n. 3342012000440330500 di € 836,36, notificato l'11.1.2013;
33420130003177708000 di € 894,98, 2- Avviso di addebito n.
notificato il 9.1.2014;
3- Avviso di addebito n. 33420140000612709000 di € 1.851,26,
notificato il 4.6.2014;
4- Avviso di addebito n. 33420160001068165000 di € 899,94,
notificato il 9.6.2016;
33420170001660520000 di € 996,58, 5- Avviso di addebito n.
notificato il 17.10.2017;
Parte ricorrente, oltre alla lesione del diritto al contraddittorio del contribuente, eccepiva l'invalidità dell'azione, considerata la di una proposizione in relazione ai prefati crediti contributivi
-
richiesta di definizione agevolata ex art.1, commi 184 e 185 L. n.
145/2018 (c.d. Saldo e stralcio), cui non era stato dato riscontro da parte della convenuta Controparte_3
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_1 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda della ricorrente. In particolare, l' CP_4 rappresentando di aver prontamente dato riscontro alla richiesta di definizione oggetto di accoglimento, eccepiva il mancato pagamento nei tempi previsti, chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*** ***
1. Premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge
- a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia sollevato vizi formali del procedimento di esecuzione al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento di fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica dell'avviso di addebito. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione qualificabile quale motivo di opposizione agli atti esecutivi - risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui eccepito il diritto di procedere ad esecuzione forzata per lesione del diritto fondamentale del contribuente al contraddittorio ed alla difesa,
sancito dall'art. 7, Legge 212 del 27.07.2000 Statuto del contribuente), essendo stato il ricorso depositato in data 4.11.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 5.9.2022 (cfr. relata notifica in allegati
CP 4.
2. Nel merito, invece, parte ricorrente deduce l'invalidità dell'atto impugnato per pendenza di richiesta di definizione per estinzione dei debiti, ex art. 1, co. 184 e 185 I. n. 145/2018, rispetto alla quale asserita un'assenza di riscontro da parte dell' Controparte_5 cui rimproverata mancata cooperazione.
Al riguardo, va preliminarmente fatto cenno ai punti nodali previsti in materia di saldo e stralcio dalla prefata normativa.
La legge n. 145/2018 ha previsto la data del 30 aprile 2019 come scadenza per la presentazione della richiesta di adesione alla procedura di saldo e stralcio, con termine al 31 ottobre 2019 per la comunicazione al richiedente circa l'accoglimento o meno della stessa.
Il Decreto Legge n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini fissando la nuova scadenza per presentare della domanda al 31 luglio 2019.
Nell'ambito dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da
COVID-19, il Decreto Fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 215/2021 ha previsto la possibilità di effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021 entro il 14 dicembre 2021.
Successivamente, la Legge di conversione del "Decreto Sostegni-ter"
(Legge n. 25/2022) ha ulteriormente modificato i termini, prevedendo la riammissione ai benefici della "definizione agevolata" per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, effettuando
corresponsione entro il:
30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell'anno 2020;
•
31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell'anno 2021;
•
Ciò premesso, risulta agli atti come parte ricorrente in data 29.4.2019 abbia presentato apposita richiesta di adesione alla procedura di saldo e stralcio, chiedendone riscontro all'indirizzo PEC dello studio Costanzo
che ne aveva curato il disbrigo della pratica.
Controparte_6 solo in dataPer come documentato,
25.1.2021 provvedeva a riscontrarne l'accoglimento a mezzo PEC inoltrata al legale della parte (che nel frattempo ne aveva sollecitato personale e specifica conoscenza degli esiti, con PEC del 27.10.2020), ove riportata indicazione di 5 ratei di pagamento alcuni dei quali con scadenza di versamento già decorsa al momento della formazione e poi del recapito del provvedimento (1a rata di € 498,94, con scadenza
31.07.2020; 2a rata di € 270,97, con scadenza 31.07.2020; 3a rata di
€ 203,22, con scadenza 31.07.2020; 4a rata di € 203,19, con scadenza
31.03.2021 e 5a rata di € 203,21, con scadenza 31.07.2021).
Ora, se è pur vero che tardiva appare la comunicazione di accoglimento rispetto al termine del 31.10.2019 previsto ex art. 192 I. 145/2018 e che al momento della ricezione della stessa risultavano essere scaduti i termini di versamento di alcuni dei ratei predisposti ed ivi indicati, nessun lamento al riguardo risulta esser mai stato proposto dalla ricorrente ad CP 4 fino alla notifica dell'intimazione contestata nel presente giudizio né tantomeno, di fronte ai nuovi termini di pagamento (14.12.2021) disposti dal precitato "Decreto Sostegni-ter"
(Legge n. 25/2022) ne risulta esser stata richiesta ammissione.
Ciò malgrado, il ricorso deve essere parzialmente accolto alla luce del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
In particolare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente agli avvisi di addebito n. 3342012000440330500, n. 33420130003177708000 e n.
33420160001068165000 in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. I. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita, infatti, la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in I. n.
69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali
(debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.
9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Diversamente, invece, il ricorso va rigettato in relazione al restante avviso di addebito n. 33420170001660520000, per cui non applicabile né la precitata procedura di stralcio (in assenza del presupposto temporale) né tantomeno la prescrizione, atteso che la richiesta di definizione agevolata del debito intervenuta in data 19.4.2019 risulta essere interruttiva decorso del termine di prescrizionedel quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 5.9.2022 non risulta, pertanto, ancora maturato.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
3. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 3342012000440330500, n. 33420130003177708000,
n. 33420140000612709000 e n. 33420160001068165000;
Rigetta il ricorso limitatamente all'avviso di addebito n.
33420170001660520000.
Compensa le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO