Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4729/2020
Tribunale Ordinario di Trani
Verbale di udienza del 10.06.2025
Alle ore 11,55, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Parte_1 , l'avv. Leonardo Scardigno;
Per
Controparte_1 l'avv. Azzollini Annacora, in sostituzione dell'avv. Elena Per Persona_1Frascino. È presente ai fini della prescritta pratica forense la dott.ssa
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Scardigno per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni ivi contenute, nonché alle risultanze della ctu contabile che avrebbe riconosciuto un addebito illegittimo, sulle rate già pagate, di € 592,37 o in subordine €
220,95.
L'avv. Azzollini, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e contesta le risultanze della ctu contabile che non tiene in considerazione dell'orientamento della
Suprema Corte in materia.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 10.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, all'esito della camera di consiglio che ha fatto seguito alla discussione orale dei procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4729/2020 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 982/2020 emesso da questo Tribunale il 15.7.2020 (3046/2020 r.g.a.c.c.),
promossa da: Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Leonardo Scardigno, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-opponente-
CONTRO
Controparte_2 per mezzo della mandataria in Controparte_1
persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Elena Frascino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
-opposta-
Nonché
per mezzo della sua procuratrice speciale, Controparte_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
Controparte_1 appresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
Terzi intervenuti- Conclusioni: come da verbale di udienza
***
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE*
Parte_1 ha proposto opposizione avverso Con atto di citazione regolarmente notificato il decreto Ingiuntivo n. 982/2020 con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore di [...]
CP_2 dell'importo di € 11.007,90 quale saldo debitore del contratto di finanziamento del
4.6.2008 concesso da Consum.it s.p.a., oltre interessi al tasso contrattuale, accessori e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la nullità del contratto, ex art. 117
TUB, mancando la sottoscrizione della banca;
quale secondo motivo di opposizione,
l'indeterminatezza/indeterminabilità del TAEG per mancata indicazione di tutti i costi e spese relative all'operazione, nonché mancata indicazione del TAEG e TAN, con conseguente applicazione al finanziamento del tasso legale. In virtù di quanto innanzi esposto l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto n.
2802458 che sarebbe stato sottoscritto tra il Sig. Parte_1 e la Consum.it S.p.A. e posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 982/2020 oggetto della presente opposizione, per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 117 comma 1 del Testo Unico Bancario;
2)
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 982/2020 emesso dal Tribunale di Trani oggetto della presente opposizione, per mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; 3) accertare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto da parte del Sig. Pt_1 nei confronti delle odierne società opposte;
4) in subordine, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia indicazione di TAN, TAEG, costi, spese e commissioni connesse al contratto di finanziamento in esame, in violazione dell'art. 116 del TUB e dell'art. 117, comma 4 del TUB, e perciò anche in tal senso del rapporto contrattuale tra le parti;
5) sempre in subordine, per l'effetto della mancata indicazione di qualsivoglia condizione economica nel contratto di finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo per cui è causa, accertare e dichiarare che il Sig. Pt 1
[...] è tenuto a corrispondere in favore della Controparte 2 e per essa della procuratrice speciale i soli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., III Controparte_1
comma, con diritto alla restituzione dei precedenti interessi illegittimamente corrisposti;
6) in estremo subordine, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 è tenuto a corrispondere in favore della Controparte 2 e per essa della procuratrice speciale Controparte_1
[...] i tassi previsti all'art. 117 comma 7 del testo Unico Bancario;
7) condannare per l'effetto dei punti 4, 5 e 6 del petitum, la Controparte_2 e per essa la procuratrice speciale [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzioneControparte_1 nei confronti del Sig. Parte_1 degli interessi superiori a quelli legali corrisposti illegittimamente dalla sottoscrizione del contratto sino alla pronuncia da parte del'Ill.mo
Giudice adito o, in subordine, degli interessi superiori a quelli previsti all'art. 117 comma 7 del
TUB corrisposti illegittimamente dalla sottoscrizione del contratto sino alla pronuncia da parte del'Ill.mo Giudice adito;
8) condannare la Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale anticipatario".
Con comparsa di costituzione depositata il 15.2.2021 si è costituita in giudizio Controparte_4 quale procuratrice di CP_2 deducendo l'infondatezza delle opposte
[...]
contestazioni, avendo fornito prova del credito azionato in via monitoria, atteso che controparte non ha contestato di aver ricevuto il finanziamento e che le condizioni economiche erano facilmente evincibili dalla lettura del contratto di finanziamento. In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le seguenti conclusioni “Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione, per le causali in atti, non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
In via pregiudiziale: Concedere un congruo rinvio per consentire l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non fondata su prova scritta e di pronta soluzione e confermare in toto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n.982/2020; In via subordinata e nel merito: a) Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente atto, parte opponente è debitrice nei confronti di parte opposta dell'importo di
€ 11.007,90 comprensiva di capitale, interessi corrispettivi sulle rate scadute, di spese di insoluto, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione del 28/1/2019 fino al saldo effettivo;
b) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 11.007,90 comprensiva di capitale, interessi corrispettivi sulle rate scadute, di spese di insoluto, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione del 28/1/2019 fino al saldo effettivo;
In ogni caso:
c) Condannare l'opponente al pagamento in favore della società opposta di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
d) Condannare
l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge". Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa
è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, dal precedente istruttore, rimessa nella fase istruttoria per l'espletamento di una ctu tecnico contabile.
Formulata proposta conciliativa, non accettata da parte opponente, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
In via preliminare, deve osservarsi che in data 8.2.2023 è intervenuta, quale cessionaria del credito, Controparte_3 e, successivamente, in data 18.2.2025, A Controparte_4
tal proposito, va richiamato in argomento il principio costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
(cfr. Cass, 23.10.2014, n. 22503; Cass., 22.10.2009, n. 22424). Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponenti e società cedente), non è possibile procedere alla formale estromissione delle cedenti CP_2 e Controparte 3 sicchè dette società conservano la legittimatio ad causam nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare dei crediti.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto che il contratto di finanziamento sarebbe nullo, trattandosi di una mera richiesta di finanziamento, priva della sottoscrizione dell'istituto di credito finanziatore e dell'indicazione delle condizioni economiche.
Il motivo di opposizione non coglie nel segno, essendo in atti l'avvenuta accettazione, da parte della Consum.it s.p.a., della proposta di finanziamento del Pt 1 Infatti, allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2021 vi è la comunicazione di conferma della richiesta di finanziamento, sottoscritta, per ricevuta dal Pt_1 (cfr. all n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta di CP_2
Con riferimento, poi, alla presunta invalidità dei contratti bancari cc.dd. monofirma, cioè sottoscritti dal solo cliente, come nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117 comma 1 TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione
è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che "il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D.Lgs n.
58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"(
Cass., Sezioni Unite, 16.1.2018 n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, nesia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., 16.9.2019, n. 22385; Cass., 18.6.2018, n. 16070; Cass., 6.6.2018 n. 14646),
quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti" (in tal senso, Cass., 2.4.2021, n. 9196).
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione al caso di specie, ne consegue che il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione
è stato validamente concluso, essendo stato sottoscritto dal Pt_1 unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, mentre il consenso dell'istituto finanziatore opposto può agevolmente rinvenirsi nell'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso, ai sensi del paragrafo 1 della Sezione A della richiesta di finanziamento.
Anche il motivo inerente la mancata indicazione delle condizioni economiche generali di contratto non coglie nel segno, atteso che nel modulo di richiesta di finanziamento sono puntualmente indicate le stesse, quale il T.A.N. al 4,99%, il T.A.E.G. al 5,69%, il numero delle rate (72) e l'importo di ciascuna (€ 201,25), nonché il costo degli ulteriori oneri specificamente indicati nella sezione A paragrafo 2 (cfr. all. n. 3 al ricorso monitorio). Dunque, le condizioni economiche sono determinate in modo univoco, visto che il contratto riporta capitale iniziale (
€ 12.500,00), tasso di interesse nominale, numero rate e l'importo della rata fissa. Tale tecnica redazionale è sufficiente per adempiere agli obblighi informativi prescritti dal TUB, ove si consideri che, secondo la Suprema Corte, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cass. n. 15130/2024). Ne consegue l'assoluta determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto in esame e la conoscibilità, da parte dell'opponente, degli oneri derivanti dal contratto in oggetto, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dalla tabella n 2 allegata al DM 147/2022.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 982/2020;
2. Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
Controparte 1 in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a, se dovuti;
3. Pone definitivamente a carico di Parte_1 le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 10 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra