Articolo 1 della Legge 6 luglio 1954, n. 568
Articolo 2
Versione
20 agosto 1954
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 ai 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954