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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053 /2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FOGLI TIZIANA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Del Giardino n.13 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELETTI Controparte_1 C.F._2
CESARE, elettivamente domiciliata in Lucca (LU), Via Passaglia n.109, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
14/01/2025.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 27.06.2023 il IG. chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1
specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti della IG.ra CP_1
, tra i quali in data 21.09.2003 era stato celebrato matrimonio civile in VI (PI), trascritto
[...]
nei registri dello Stato civile del Comune di VI al n.11 Parte 1, e dalla cui unione non nascevano figli. Si costituiva parte resistente in data 09.02.2024, dando atto dell'intervenuto accordo, chiedendo di accogliere le conclusioni congiunte, poi depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del
12.03.2024, nelle quali le parti, mutato il titolo della separazione, chiedevano anche lo scioglimento del matrimonio con domande cumulate ex art.473 bis 49 c.p.c., con rinuncia espressa dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 28/03/2024 la causa veniva rinviata in quanto, nonostante la regolarità della notifica,
il Pubblico Ministero non aveva trasmesso il parere.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, con sentenza n. 698/2024 del 23/05/2024 del
Tribunale di Pisa, veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva disposto il rinvio per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra i coniugi, definitivamente pronunciando, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto in VI (PI) il giorno 21.09.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di VI (PI) al N. 11 parte 1, anno 2003.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto:
- I coniugi, separati, vivranno con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di stabilire ognuno la residenza dove credono, facendone comunicazione all'altro: temporaneamente il IG. si è trasferito Pt_1 presso i genitori in ON (PI) Via Pisana, 143 mentre la IG.ra rimane nell'abitazione CP_1 coniugale di VI (PI) Via San Rocco 31;
-I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, dunque, hanno concordato di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando la IG.ra espressamente a Controparte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento da parte del marito;
-I coniugi si sono obbligati, entro e non oltre otto mesi dal deposito del ricorso, a vendere a terzi la casa coniugale nonché il terreno acquistati rispettivamente nell'anno 2005 e nell'anno 2018 in comunione dei beni e, dunque, di proprietà al 50% di ciascuno dei coniugi. Detti immobili sono rispettivamente contrassegnati al NCEU Comune di VI, Foglio 26, particella 197, sub. 3, via
Briccola n. 29, p.1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, RCE.303,93 e NCT Comune di VI alla particella n. 1057 e passo comune rappresentato dalla particella 1055 e di cui appresso;
della superficie catastale complessiva di metri quadrati duecento novantuno (mq. 291), o quanti essi siano a corpo e non a misura;
confinante con terreni rappresentati alle particelle 1051, 1055, 1057, 1063, 1052 salvo se altri.
-Sull'immobile adibito ad abitazione familiare grava un mutuo cointestato con residuo ancora da versare di circa €50.000,00, per un rateo mensile di €510,00 a tasso variabile, oltre all'assicurazione del mutuo/vita di circa € 28,00, che le parti hanno convenuto andranno a pagare ciascuno per la propria quota fino alla vendita a terzi.
-Il prezzo di vendita degli immobili verrà stabilito da una agenzia immobiliare a cui le parti daranno incarico congiuntamente. A questo fine la IG.ra si è impegnata sin da ora con la propria CP_1 sottoscrizione a permettere l'accesso all'abitazione familiare da parte dell'agente immobiliare per la stima e degli eventuali terzi acquirenti interessati. A detto prezzo e sempre entro il termine di otto mesi dal deposito del presente atto, la IG.ra può decidere di acquistare personalmente la CP_1
quota di proprietà del marito . I coniugi hanno convenuto che entrambe le parti Parte_1 utilizzeranno il ricavato della vendita per estinguere il mutuo gravante sull'abitazione, dividendosi il residuo nelle rispettive quote del 50% ciascuno.
-I coniugi sono intestatari anche del seguente conto corrente con Banca intesa San Paolo- n.
1000/0000/1172 su cui grava il mutuo ed attualmente a saldo zero e che andranno ad estinguere con il ricavato della vendita dei loro beni immobili di cui sopra.
-Nonché sono intestatari del libretto postale Smart con Poste Italiane n. 000052319501 attualmente con saldo a €100,00 che i coniugi si sono impegnati a chiudere.
-I coniugi sono proprietari per averle acquistate in regime di comunione dei beni delle seguenti autovetture: Fiat Panda targata FB332FH di proprietà e in uso al IG. ; AN Y targata Pt_1
EA871WE di proprietà e in uso alla IG.ra . La IG.ra ha rinunciato al valore della CP_1 CP_1 quota del 50% della Panda e il IG. ha rinunciato al valore del 50% della AN Y. Pt_1 -Relativamente ai beni mobili contenuti nell'abitazione coniugale e nel terreno i coniugi hanno convenuto che provvederanno a dividerseli di comune accordo, a meno che il terzo acquirente sia interessato ad acquistarli previa corresponsione del valore degli stessi. Per il resto, gli stessi coniugi hanno dato atto di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
-I IG.ri ed si sono obbligati a rimettere ed accettare la relativa Controparte_1 Parte_1
remissione di tutte le querele sporte da entrambi ad oggi ivi compresa quella del IG. nei Pt_1
confronti della IG.ra , madre della , al fine di pacificare gli animi e tacitare Persona_1 CP_1
qualsivoglia pretesa risarcitoria reciproca conseguente ai reati.
- I coniugi hanno dichiarano entrambi di essere soddisfatti delle già menzionate condizioni che hanno accettato e sottoscritto.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 12/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053 /2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FOGLI TIZIANA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Del Giardino n.13 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELETTI Controparte_1 C.F._2
CESARE, elettivamente domiciliata in Lucca (LU), Via Passaglia n.109, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
14/01/2025.
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 27.06.2023 il IG. chiedeva, alle condizioni meglio Parte_1
specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti della IG.ra CP_1
, tra i quali in data 21.09.2003 era stato celebrato matrimonio civile in VI (PI), trascritto
[...]
nei registri dello Stato civile del Comune di VI al n.11 Parte 1, e dalla cui unione non nascevano figli. Si costituiva parte resistente in data 09.02.2024, dando atto dell'intervenuto accordo, chiedendo di accogliere le conclusioni congiunte, poi depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del
12.03.2024, nelle quali le parti, mutato il titolo della separazione, chiedevano anche lo scioglimento del matrimonio con domande cumulate ex art.473 bis 49 c.p.c., con rinuncia espressa dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 28/03/2024 la causa veniva rinviata in quanto, nonostante la regolarità della notifica,
il Pubblico Ministero non aveva trasmesso il parere.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, con sentenza n. 698/2024 del 23/05/2024 del
Tribunale di Pisa, veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva disposto il rinvio per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra i coniugi, definitivamente pronunciando, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto in VI (PI) il giorno 21.09.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di VI (PI) al N. 11 parte 1, anno 2003.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto:
- I coniugi, separati, vivranno con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di stabilire ognuno la residenza dove credono, facendone comunicazione all'altro: temporaneamente il IG. si è trasferito Pt_1 presso i genitori in ON (PI) Via Pisana, 143 mentre la IG.ra rimane nell'abitazione CP_1 coniugale di VI (PI) Via San Rocco 31;
-I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, dunque, hanno concordato di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando la IG.ra espressamente a Controparte_1 qualsivoglia contributo al mantenimento da parte del marito;
-I coniugi si sono obbligati, entro e non oltre otto mesi dal deposito del ricorso, a vendere a terzi la casa coniugale nonché il terreno acquistati rispettivamente nell'anno 2005 e nell'anno 2018 in comunione dei beni e, dunque, di proprietà al 50% di ciascuno dei coniugi. Detti immobili sono rispettivamente contrassegnati al NCEU Comune di VI, Foglio 26, particella 197, sub. 3, via
Briccola n. 29, p.1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, RCE.303,93 e NCT Comune di VI alla particella n. 1057 e passo comune rappresentato dalla particella 1055 e di cui appresso;
della superficie catastale complessiva di metri quadrati duecento novantuno (mq. 291), o quanti essi siano a corpo e non a misura;
confinante con terreni rappresentati alle particelle 1051, 1055, 1057, 1063, 1052 salvo se altri.
-Sull'immobile adibito ad abitazione familiare grava un mutuo cointestato con residuo ancora da versare di circa €50.000,00, per un rateo mensile di €510,00 a tasso variabile, oltre all'assicurazione del mutuo/vita di circa € 28,00, che le parti hanno convenuto andranno a pagare ciascuno per la propria quota fino alla vendita a terzi.
-Il prezzo di vendita degli immobili verrà stabilito da una agenzia immobiliare a cui le parti daranno incarico congiuntamente. A questo fine la IG.ra si è impegnata sin da ora con la propria CP_1 sottoscrizione a permettere l'accesso all'abitazione familiare da parte dell'agente immobiliare per la stima e degli eventuali terzi acquirenti interessati. A detto prezzo e sempre entro il termine di otto mesi dal deposito del presente atto, la IG.ra può decidere di acquistare personalmente la CP_1
quota di proprietà del marito . I coniugi hanno convenuto che entrambe le parti Parte_1 utilizzeranno il ricavato della vendita per estinguere il mutuo gravante sull'abitazione, dividendosi il residuo nelle rispettive quote del 50% ciascuno.
-I coniugi sono intestatari anche del seguente conto corrente con Banca intesa San Paolo- n.
1000/0000/1172 su cui grava il mutuo ed attualmente a saldo zero e che andranno ad estinguere con il ricavato della vendita dei loro beni immobili di cui sopra.
-Nonché sono intestatari del libretto postale Smart con Poste Italiane n. 000052319501 attualmente con saldo a €100,00 che i coniugi si sono impegnati a chiudere.
-I coniugi sono proprietari per averle acquistate in regime di comunione dei beni delle seguenti autovetture: Fiat Panda targata FB332FH di proprietà e in uso al IG. ; AN Y targata Pt_1
EA871WE di proprietà e in uso alla IG.ra . La IG.ra ha rinunciato al valore della CP_1 CP_1 quota del 50% della Panda e il IG. ha rinunciato al valore del 50% della AN Y. Pt_1 -Relativamente ai beni mobili contenuti nell'abitazione coniugale e nel terreno i coniugi hanno convenuto che provvederanno a dividerseli di comune accordo, a meno che il terzo acquirente sia interessato ad acquistarli previa corresponsione del valore degli stessi. Per il resto, gli stessi coniugi hanno dato atto di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
-I IG.ri ed si sono obbligati a rimettere ed accettare la relativa Controparte_1 Parte_1
remissione di tutte le querele sporte da entrambi ad oggi ivi compresa quella del IG. nei Pt_1
confronti della IG.ra , madre della , al fine di pacificare gli animi e tacitare Persona_1 CP_1
qualsivoglia pretesa risarcitoria reciproca conseguente ai reati.
- I coniugi hanno dichiarano entrambi di essere soddisfatti delle già menzionate condizioni che hanno accettato e sottoscritto.
2. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di conIGlio del 12/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori