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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro , Maria Pia Mazzocca all' udienza del 17/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato nella causa RG 13915/2024 la seguente
SENTENZA
TRA
sig. ( C.F.: nato il [...] a [...] ed ivi res.te Parte_1 C.F._1 alla Via Vincenzo Gemito n. 19 rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giampiero Clementino, c.f. , e dall'Avv. Adriana Di Gennaro, c.f. C.F._2
, ed elett.te dom.to presso il loro studio sito in PO alla Via S. C.F._3
Rovito , 9 che intendono ricevere comunicazioni e notificazioni di cancelleria al numero di fac
081.7806958 o per posta elettronica certificata agli indirizzi e Email_1 Email_2
- Ricorrente-
Contro
:
, ( CF PI Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) giusta C.F._4 procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Persona_1 Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
PO alla via A. De Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC t Email_3
Resistente
E
(P. Iva e C.F. ), in persona procuratore p.t. Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_4 CodiceFiscale_5 del Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 18151 raccolta nr 12772 del 25.07.2024, rappresentata Persona_2 e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carlo Abbruzzese (C.F.
– p.e.c. dell'ordine degli C.F._6 Email_4
Avvocati di Santa Maria C.V., con domicilio eletto presso il suo studio in S. Maria CA Vetere (CE) in Trav. M. Fiore, 32 – Palazzo Aversano
Resistente
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva che in data 27/5/2024 l'
[...]
gli notificava un'intimazione di pagamento numero 0712024901 416 63 25 Controparte_3
/ 000 , con la quale gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 2392,72 di cui euro 125
5,35 a titolo di contributi IVS ed euro 119,67 a titolo di somme aggiuntive.
1 L'opponente sosteneva la nullità dell'atto d'intimazione per mancata notifica dell' avviso di addebito, e, nel merito si limitava ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali;
che l' con detta intimazione di pagamento CP_3 Controparte_3 asseriva di essere creditrice dell'indicato import, o già richiesto a suo dire con la notifica dell'avviso di addebito numero 371/200014 40012052572000, avvenuta in data 24/10/2014; che la procedura era illegittima in quanto l'intimazione di pagamento non era stata preceduta dalla notifica, né di un avviso bonario di pagamento né dell'avviso di addebito sovramenzionato Deduceva pertanto la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, essendo stata detta intimazione emessa sulla base della presunta notifica avvenuta al 24/10/2014 del richiamato avviso di addebito, che tuttavia non era stato mai notificato;
che pertanto mancava il presupposto legittimante la richiesta di pagamento della somma di euro 2392,72, poiché l'iter della procedura di riscossione era viziato. Aggiungeva che anche se l' asseriva di avere correttamente notificato gli Controparte_3 atti prodromici, occorreva verificare la regolarità del procedimento notificatorio, atteso che qualora il contribuente contesti di non avere mai ricevuto gli avvisi di addebito, il concessionario, non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata, ma deve depositare copia integrale della stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d.p.r. 602 /72; che infatti per verificare la regolarità della notifica, ove la stessa sia venuta a persona diversa, occorreva controllare se la ricevuta di ritorno indicato, contrassegnata l'osservanza dell'ordine delle persone alle quali è possibile consegnare l'atto.
Deduceva inoltre la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2013, mentre l'intimazione era stata notificata solo in data 26/5/2024, che pertanto erano decorsi i cinque anni previsti dall'articolo tre, comma 9, legge tre 335/1995 e non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione .
Chiedeva sospendere esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti, accertare dichiarare nullità dell'intimazione di pagamento per i motivi sopraindicati e pertanto insussistente il credito illegittimamente preteso sotteso all'intimazione di pagamento per cui è causa, atteso in ogni caso l'estinzione del diritto azionato dall'agente di riscossione: ; CP_ dichiarare che nulla era dovuto dal signor né all' né all'Agente della riscossione, Pt_1 ordinando la cancellazione sgravio delle somme indebitamente iscritti a ruolo con vittoria di spese e diritti. Si costituiva l' che eccepiva l' inammissibilità dell'opposizione per tardività della CP_2 stessa ex art. 24 D.Lg.46/99, contestando i motivi della sospensione dell'esecuzione. Contestava l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento ed il ruolo esattoriale , non essendo atti esecutivi e pertanto eccependo il difetto di interesse agire ex articolo 100 c.p.c. contestava la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico sotteso, deducendo che il detto avviso era stato regolarmente notificato a mezzo di raccomandata A.R. in data 24/10/2014 presso l'indirizzo di residenza , circostanza che determinava la legittimità dell'atto di intimazione di pagamento successivo . Contestava altresì l'eccepita prescrizione, rispetto alla quale eccepiva la carenza di CP_ legittimazione passiva dell' richiamando altresì la sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11, comma nove, decreto legge 183 2020 con un ulteriore causa di sospensione dal 31 dicembre, data di entrata in vigore del citato decreto-legge al 30 giugno 2021 per la durata di 181 giorni chiedeva in caso di CP_ accoglimento della domanda attore tenersi indenne l' dalle spese essendo i fatti connessi a la responsabilità dell'agente della riscossine
2 Si costituiva L' eccependo l' inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per tardività della stessa ex art. 24 D.Lg.46/99. Nello specifico eccepiva che al ricorrente è stata altresì notificata intimazione di pagamento n. 07120189041716065000 in data 06.11.2018, potendo, pertanto, impugnare il predetto atto nel termine di quaranta giorni, qualora non avesse avuto conoscenza degli avvisi di intimazione;
cosa che non era avvenuta, rendendo non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva .Contestava l' eccepita prescrizione –
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso per inammissibilità o comunque nel merito non sussistendo l' eccepita prescrizione . Vinte le spese - Previa sospensione dell' esecutività del titolo, all' udienza del 17/4/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., all' esito del deposito delle note di trattazione scritta il giudice decideva la causa con sentenza
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell art 24 D.lg46/99 . L' fonda detta eccezione, avente carattere preliminare, sulla Controparte_3 circostanza che essa aveva notificato in data 6.11.2018 precedente intimazione di CP_3 pagamento n 07120189041716065000, avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito su cui verte il presente giudizio, sicchè era detta intimazione che andava impugnata nel termine di 40 giorni . L' eccezione va disattesa, atteso che dalla relata di notifica della intimazione di pagamento n. 07120189041716065000 risulta che l' atto in data 6.11.2018 veniva notificato alla baby sitter e non veniva fornita la prova né dell' avviso di ricezione né dell' inoltro della racc. a.r di cui all' art 60 comma 1 lett b bis DPR 600/73 Ne consegue che detta eccezione va disattesa . Sempre preliminarmente va esaminato il motivo posto a base dell' opposizione, attinente alla nullità dell' intimazione opposta per vizio dell' iter procedimentale, non essendo stata notificato l' avviso di addebito sottostante, con conseguente invalidità derivata dell' opposizione
Detto motivo è infondato atteso che l' ha fornito prova della regolare notifica CP_2 dell' avviso di addebito n 371/200014 40012052572000, avvenuta in data 24/10/2014, avente ad oggetto contributi IVS del 2013, depositando cartolina di ricevimento della racc. ar n. 65027333942-7 del 17/10/2024 recante la firma del' opponente, sicchè detta eccezione va rigettata .
Va infine esaminata l' ulteriore motivo di opposizione relativo, comunque, al decorso della prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell' avviso di addebito all' intimazione di pagamento n. 0712024901 416 63 25 / 000 notificata il 24/10/2024 In merito va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, nel quale vengono affermati i seguenti principi di diritto:
“1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
3 acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_2 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 CP_1 del 2010)”; 2) “e' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Ebbene, è indubbio, stante la consolidata giurisprudenza in materia, che tutti gli atti di riscossione “comunque denominati” soggiacciono ad un termine breve di prescrizione (quinquennale), espressamente previsto dalla legge, con conseguente esclusione della c.d.
“conversione” prevista dall'art. 2953 c.c., la cui applicazione è limitata ai casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, ipotesi non riconducibile alle cartelle esattoriali e agli avviso di addebito, aventi natura di atto amministrativo.
Tenuto conto, per i motivi sopra indicati, attinenti al vizio di notifica, che non può riconoscersi efficacia interruttiva all' intimazione di pagamento n 07120189041716065000, cui fa riferimento l' , deve ritenersi che alla data di notifica Controparte_3 dell' intimazione opposta ovvero il 24/10/2024 può ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale ex l. 335/95 .
Alle medesime conclusioni si perviene anche applicando la sospensione dei termini covid,
La prima sospensione è stata disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per complessivi 182 giorni.
Ne consegue l' accoglimento dell' opposizione risultando accertata la non debebza delle somme di cui all' intimazione di pagamento n 0712024901 416 63 25 / 000 notificata il 27/572024, essendosi il credito estinto per intervenuta prescrizione
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara non dovute le somme di cui all' intimazione di pagamento n. 0712024901 416 63 25 / 000 , notificata il 27.5.2024 per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) condanna l' e l' al pagamento delle spese di CP_2 Controparte_3 giudizio liquidate in complessivi euro 1200,00 ciascuno oltre rimborso forfettario IVA e Cpa come per legge con attribuzione Si comunichi
PO , 17/4/2024
4
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro , Maria Pia Mazzocca all' udienza del 17/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato nella causa RG 13915/2024 la seguente
SENTENZA
TRA
sig. ( C.F.: nato il [...] a [...] ed ivi res.te Parte_1 C.F._1 alla Via Vincenzo Gemito n. 19 rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giampiero Clementino, c.f. , e dall'Avv. Adriana Di Gennaro, c.f. C.F._2
, ed elett.te dom.to presso il loro studio sito in PO alla Via S. C.F._3
Rovito , 9 che intendono ricevere comunicazioni e notificazioni di cancelleria al numero di fac
081.7806958 o per posta elettronica certificata agli indirizzi e Email_1 Email_2
- Ricorrente-
Contro
:
, ( CF PI Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) giusta C.F._4 procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Persona_1 Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
PO alla via A. De Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC t Email_3
Resistente
E
(P. Iva e C.F. ), in persona procuratore p.t. Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_4 CodiceFiscale_5 del Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 18151 raccolta nr 12772 del 25.07.2024, rappresentata Persona_2 e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Carlo Abbruzzese (C.F.
– p.e.c. dell'ordine degli C.F._6 Email_4
Avvocati di Santa Maria C.V., con domicilio eletto presso il suo studio in S. Maria CA Vetere (CE) in Trav. M. Fiore, 32 – Palazzo Aversano
Resistente
Fatto e Diritto Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente esponeva che in data 27/5/2024 l'
[...]
gli notificava un'intimazione di pagamento numero 0712024901 416 63 25 Controparte_3
/ 000 , con la quale gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 2392,72 di cui euro 125
5,35 a titolo di contributi IVS ed euro 119,67 a titolo di somme aggiuntive.
1 L'opponente sosteneva la nullità dell'atto d'intimazione per mancata notifica dell' avviso di addebito, e, nel merito si limitava ad eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali;
che l' con detta intimazione di pagamento CP_3 Controparte_3 asseriva di essere creditrice dell'indicato import, o già richiesto a suo dire con la notifica dell'avviso di addebito numero 371/200014 40012052572000, avvenuta in data 24/10/2014; che la procedura era illegittima in quanto l'intimazione di pagamento non era stata preceduta dalla notifica, né di un avviso bonario di pagamento né dell'avviso di addebito sovramenzionato Deduceva pertanto la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, essendo stata detta intimazione emessa sulla base della presunta notifica avvenuta al 24/10/2014 del richiamato avviso di addebito, che tuttavia non era stato mai notificato;
che pertanto mancava il presupposto legittimante la richiesta di pagamento della somma di euro 2392,72, poiché l'iter della procedura di riscossione era viziato. Aggiungeva che anche se l' asseriva di avere correttamente notificato gli Controparte_3 atti prodromici, occorreva verificare la regolarità del procedimento notificatorio, atteso che qualora il contribuente contesti di non avere mai ricevuto gli avvisi di addebito, il concessionario, non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata, ma deve depositare copia integrale della stessa, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d.p.r. 602 /72; che infatti per verificare la regolarità della notifica, ove la stessa sia venuta a persona diversa, occorreva controllare se la ricevuta di ritorno indicato, contrassegnata l'osservanza dell'ordine delle persone alle quali è possibile consegnare l'atto.
Deduceva inoltre la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di contributi IVS relativi all'anno 2013, mentre l'intimazione era stata notificata solo in data 26/5/2024, che pertanto erano decorsi i cinque anni previsti dall'articolo tre, comma 9, legge tre 335/1995 e non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione .
Chiedeva sospendere esecutività degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti, accertare dichiarare nullità dell'intimazione di pagamento per i motivi sopraindicati e pertanto insussistente il credito illegittimamente preteso sotteso all'intimazione di pagamento per cui è causa, atteso in ogni caso l'estinzione del diritto azionato dall'agente di riscossione: ; CP_ dichiarare che nulla era dovuto dal signor né all' né all'Agente della riscossione, Pt_1 ordinando la cancellazione sgravio delle somme indebitamente iscritti a ruolo con vittoria di spese e diritti. Si costituiva l' che eccepiva l' inammissibilità dell'opposizione per tardività della CP_2 stessa ex art. 24 D.Lg.46/99, contestando i motivi della sospensione dell'esecuzione. Contestava l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento ed il ruolo esattoriale , non essendo atti esecutivi e pertanto eccependo il difetto di interesse agire ex articolo 100 c.p.c. contestava la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico sotteso, deducendo che il detto avviso era stato regolarmente notificato a mezzo di raccomandata A.R. in data 24/10/2014 presso l'indirizzo di residenza , circostanza che determinava la legittimità dell'atto di intimazione di pagamento successivo . Contestava altresì l'eccepita prescrizione, rispetto alla quale eccepiva la carenza di CP_ legittimazione passiva dell' richiamando altresì la sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e l'articolo 11, comma nove, decreto legge 183 2020 con un ulteriore causa di sospensione dal 31 dicembre, data di entrata in vigore del citato decreto-legge al 30 giugno 2021 per la durata di 181 giorni chiedeva in caso di CP_ accoglimento della domanda attore tenersi indenne l' dalle spese essendo i fatti connessi a la responsabilità dell'agente della riscossine
2 Si costituiva L' eccependo l' inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per tardività della stessa ex art. 24 D.Lg.46/99. Nello specifico eccepiva che al ricorrente è stata altresì notificata intimazione di pagamento n. 07120189041716065000 in data 06.11.2018, potendo, pertanto, impugnare il predetto atto nel termine di quaranta giorni, qualora non avesse avuto conoscenza degli avvisi di intimazione;
cosa che non era avvenuta, rendendo non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva .Contestava l' eccepita prescrizione –
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso per inammissibilità o comunque nel merito non sussistendo l' eccepita prescrizione . Vinte le spese - Previa sospensione dell' esecutività del titolo, all' udienza del 17/4/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., all' esito del deposito delle note di trattazione scritta il giudice decideva la causa con sentenza
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell art 24 D.lg46/99 . L' fonda detta eccezione, avente carattere preliminare, sulla Controparte_3 circostanza che essa aveva notificato in data 6.11.2018 precedente intimazione di CP_3 pagamento n 07120189041716065000, avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito su cui verte il presente giudizio, sicchè era detta intimazione che andava impugnata nel termine di 40 giorni . L' eccezione va disattesa, atteso che dalla relata di notifica della intimazione di pagamento n. 07120189041716065000 risulta che l' atto in data 6.11.2018 veniva notificato alla baby sitter e non veniva fornita la prova né dell' avviso di ricezione né dell' inoltro della racc. a.r di cui all' art 60 comma 1 lett b bis DPR 600/73 Ne consegue che detta eccezione va disattesa . Sempre preliminarmente va esaminato il motivo posto a base dell' opposizione, attinente alla nullità dell' intimazione opposta per vizio dell' iter procedimentale, non essendo stata notificato l' avviso di addebito sottostante, con conseguente invalidità derivata dell' opposizione
Detto motivo è infondato atteso che l' ha fornito prova della regolare notifica CP_2 dell' avviso di addebito n 371/200014 40012052572000, avvenuta in data 24/10/2014, avente ad oggetto contributi IVS del 2013, depositando cartolina di ricevimento della racc. ar n. 65027333942-7 del 17/10/2024 recante la firma del' opponente, sicchè detta eccezione va rigettata .
Va infine esaminata l' ulteriore motivo di opposizione relativo, comunque, al decorso della prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell' avviso di addebito all' intimazione di pagamento n. 0712024901 416 63 25 / 000 notificata il 24/10/2024 In merito va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, nel quale vengono affermati i seguenti principi di diritto:
“1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
3 acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_2 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 CP_1 del 2010)”; 2) “e' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Ebbene, è indubbio, stante la consolidata giurisprudenza in materia, che tutti gli atti di riscossione “comunque denominati” soggiacciono ad un termine breve di prescrizione (quinquennale), espressamente previsto dalla legge, con conseguente esclusione della c.d.
“conversione” prevista dall'art. 2953 c.c., la cui applicazione è limitata ai casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, ipotesi non riconducibile alle cartelle esattoriali e agli avviso di addebito, aventi natura di atto amministrativo.
Tenuto conto, per i motivi sopra indicati, attinenti al vizio di notifica, che non può riconoscersi efficacia interruttiva all' intimazione di pagamento n 07120189041716065000, cui fa riferimento l' , deve ritenersi che alla data di notifica Controparte_3 dell' intimazione opposta ovvero il 24/10/2024 può ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale ex l. 335/95 .
Alle medesime conclusioni si perviene anche applicando la sospensione dei termini covid,
La prima sospensione è stata disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per complessivi 182 giorni.
Ne consegue l' accoglimento dell' opposizione risultando accertata la non debebza delle somme di cui all' intimazione di pagamento n 0712024901 416 63 25 / 000 notificata il 27/572024, essendosi il credito estinto per intervenuta prescrizione
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara non dovute le somme di cui all' intimazione di pagamento n. 0712024901 416 63 25 / 000 , notificata il 27.5.2024 per intervenuta prescrizione quinquennale;
2) condanna l' e l' al pagamento delle spese di CP_2 Controparte_3 giudizio liquidate in complessivi euro 1200,00 ciascuno oltre rimborso forfettario IVA e Cpa come per legge con attribuzione Si comunichi
PO , 17/4/2024
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Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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