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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 850/2017 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 maggio 2023 e vertente
TRA C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (C.F.
26.07.1940, ivi elettivamente domiciliato, Via Grimaldi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bruzzese (p.e.c.: Email 1
- fax:
0966/655880), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
), nato a [...] il Controparte_1 (C.F. C.F. 2
17.05.1945, ivi elettivamente domiciliato, Via Amendola n. 45, presso lo studio
- fax: 0966-655418), dell'Avv. Rosalba Sciarrone (p.e.c.: Email 2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 627/2016 resa dal Tribunale di Palmi in data 02.11.2016.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.05.2023, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, in data 08.05.2023 ed in data 27.04.2023, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: "L'avv. Francesco Bruzzese, procuratore costituito dell'appellante Parte 1 , giusto Decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta all'atto di appello chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.";
per quanto attiene la posizione dell'appellato, come di seguito: si riporta alla comparsa 66
-
di costituzione e risposta depositata nell'interesse dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato;
- insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) dichiarare inammissibile l'impugnazione per le ragioni esposte dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta o, in alternativa, disporne il rigetto per palese infondatezza;
-2) confermare la Sentenza di primo grado in punto di: revoca del decreto ingiuntivo opposto;
declaratoria di nullità degli interessi pattuiti con la scrittura privata del 1987 ex art. 1815 cod. civ.; condanna del sig. Pt 1 a) alla restituzione delle cambiali sottoscritte d Controparte_1 tra il 1987 ed il 2002, b) al pagamento della somma di € 6.197,48 pagata in eccedenza rispetto al capitale mutuato e c) al risarcimento dei danni subiti dall'opponente/appellato, con eventuale rideterminazione dell'importo - liquidato in primo grado in € 25.000,00 - che, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite è stato verosimilmente sottostimato dal Giudice di prime cure, ferma restando l'invocazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ.; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore in favore della procuratrice antistataria che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte 1Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto monitorio n. 32/2012, emesso dal Tribunale di Palmi su istanza di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della Parte 1 somma di € 12.166,84, oltre interessi, spese e competenze legali, azionata sulla base di
8 titoli cambiari. Controparte_1 puntualizzava, nei motivi di opposizione, di non II essere debitore della somma ingiunta e di essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione asseritamente commessi da nei suoi confronti.Parte 1
A detta dell'opponente, infatti, il creditore opposto lo avrebbe ingiustamente ed illecitamente costretto a rimborsargli interessi usurari nella misura del 30% e persino a cedergli un immobile del valore stimato di oltre 800 milioni di vecchie lire (€
439.504,82), dopo che gli aveva in precedenza concesso un prestito in denaro di £.
160.000.000 (pari a € 82.633,10), che il assumeva di avere CP 1
integralmente pagato.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'insussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso con declaratoria di nullità di tutti gli interessi pagati ex art. 1815 c.c., nonché la condanna del creditore istante alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di interessi usurari, di tutte le cambiali di garanzia sottoscritte da esso ed al risarcimento dei presunti danni subiti, oltre alla condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite. Parte 1 il quale, deducendo, in primis, che il Si costituiva in giudizio gli avesse restituito solo parte delle somme concessegli in prestito, CP 1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito mediante produzione documentale.
Il Tribunale di Palmi, con due distinte ordinanze, la prima del 13.02.2003 e la seconda del 18.06.2008, disponeva, in prima battuta, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, in un secondo momento, anche la sospensione del processo civile di opposizione, in attesa della definizione del processo penale nel quale era imputato dei reati di usura ed estorsione in danno del il Parte 1
e di sua moglie Per 1 Controparte_1
Successivamente, il giudizio civile veniva riassunto per il completamento della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione di una serie di atti relativi al predetto processo penale e nell'assunzione di prova testimoniale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 66Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: "Il Tribunale di
Palmi, in composizione monocratica, Tribunale di Palmi, in composizione monocratica (...), definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte 1 per come in atti generalizzato nei riguardi del decreto ingiuntivo n. 32/02 del 11.4.2002, notificato in data 2.10.2002, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie le domande riconvenzionali e previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi al 30% della scrittura privata del 1987 ex art 1815 c.c. condanna il sig. alla restituzione a favore del CP 1 della somma di euro 6.197,48 pagataParte 1 in eccedenza rispetto al capitale per come spiegato in parte motiva;
alla restituzione a favore del sig. Controparte_1 di Parte_1- condanna il sig. tutte le cambiali ed i titoli dallo stesso detenuti ed a firma del sig CP 1 per il periodo dal 1987 al 2002;
al pagamento a favore del sig. Controparte 1 della
- condanna il sig. Parte 1 somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno secondo le causali di cui in parte motiva;
Parte 1- condanna il Sig. ai pagamento delle spese di lite nella somma complessiva di euro 4.500,00 (di cui euro 150,00 per esborsi) oltre spese generali IVA E CPA come per legge.".
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 06.09.2017, nel quale veniva esposto Parte 1 un lungo ed articolato motivo di gravame. In particolare, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe illegittimamente ed erroneamente valutato gli elementi istruttori raccolti nel processo penale, celebrato a suo carico dal Tribunale di Palmi e successivamente annullato dalla Corte di Cassazione per motivi di legittimità, invocando, per tale ultima ragione, la preclusione degli effetti del giudicato sul presente giudizio civile.
Controparte_1Rimarcava, poi, di aver concesso al un prestito di 160.000.000 di lire, nonché di essersi fatto carico di un suo debito di circa 700 milioni di lire nei confronti della Org_1 , in relazione alla procedura fallimentare che lo riguardava, intentata davanti al Tribunale di Palmi, di talché né la restituzione di circa
170.000.000 di lire versategli dall'opponente, né la cessione del fabbricato di sua proprietà sarebbero stati sufficienti a coprire l'intera esposizione debitoria dallo stesso contratta verso il Parte 1
Il Tribunale avrebbe parimenti errato nell'applicazione della normativa antiusura ad un prestito erogato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, ragion per cui avrebbe dovuto rideterminare gli interessi nella misura legale, facendo ricorso all'interpretazione autentica dettata dalla L. 24/2001.
Criticava, infine, il provvedimento impugnato anche sotto l'aspetto della liquidazione del risarcimento del danno extrapatrimoniale, liquidato in via equitativa, in quanto carente di motivazione.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, contenente implicitamente appello incidentale, depositata in cancelleria il 27.03.2018, il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., resisteva al gravame, instando per il suo rigetto e per la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via incidentale instava per una rivisitazione in aumento della misura del danno non patrimoniale, tenuto conto di alcuni elementi non adeguatamente valutati dal primo
Giudice.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.05.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata- appellante in via incidentale, per la presunta violazione della forma- contenuto dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c..
La stessa è priva di pregio giuridico.
Va, infatti, evidenziato in proposito che, per costante interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn.
7675/2019; 13535/2018): "Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretatinel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.".
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello principale è tuttavia infondato nel merito e va pertanto rigettato.
Quanto alla prima critica, se ne rileva l'inconsistenza giuridica.
-Le disposizioni di cui agli artt. 651, 651-bis, 652, 653 e 654 c.p.p. richiamate dall'appellante nella propria impugnazione - prevedono, rispettivamente, l'efficacia, nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, della sentenza penale irrevocabile di condanna e della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
l'efficacia, nello stesso giudizio civile o amministrativo, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;
l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare ed in giudizi civili o amministrativi in cui si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento dei fatti materiali oggetto del procedimento penale.
Si tratta, come è noto, di disposizioni che costituiscono eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1768 del
2011, cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del
2017), hanno chiarito che nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione - dovendosi escludere l'applicazione analogica delle predette disposizioni, atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato - il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
In tale più ampio contesto deve inoltre richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 15557 del 2002, Cass. n. 2083 del 2013,
Cass. n. 5660 del 2018, Cass. n. 11467 del 2020).
Infine, in tema di utilizzabilità in un processo civile delle acquisizioni probatorie del processo penale, la Suprema Corte (cfr. Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947) ha di recente stabilito che: "In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio exart. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.", (conformi: in relazione alle prove assunte nell'ambito di un processo penale, Cass., 12 gennaio 2016, n. 287; con riguardo specifico alle testimonianze rese in un processo penale, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2786; in riferimento agli atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari, Cass., 31 maggio 2018, n. 13766; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte occorre, in primis, osservare che, dalla sentenza di primo grado n. 1421/08 (emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del p.p. n. 4354/01 r.g.n.r. 1057704 r.g. Trib.), e da quella di secondo grado n.
-
10255/2011 del 04.05/01.08.2011, confermativa della prima, si evince. inequivocabilmente che il era stato condannato, tra l'altro, Parte 1 alla pena di anni 8 di reclusione ed €. 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di estorsione di cui al capo B della rubrica, mentre era stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di usura, di cui al capo A, con riferimento ai medesimi fatti dedotti nel giudizio che ne occupa.
Successivamente, a seguito di ricorso per cassazione, tale ultima sentenza veniva cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per un vizio procedurale, consistito nella mancata richiesta di concessione dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione disposto dal G.I.P. per gli stessi fatti, trattandosi di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
A seguito del nuovo procedimento, la Corte del rinvio condannava il Parte 1
[...] ad anni 7 e mesi 4 di reclusione ed €. 1.200,00 di multa, sempre in riferimento al capo B dell'imputazione (estorsione).
Oggetto di impugnazione in Cassazione anche tale ultimo provvedimento decisorio, interveniva definitivamente la sentenza n. 20382 della VI Sez. Penale, datata
15.05.2014, con la quale lo stesso veniva cassato senza rinvio poiché “l'azione penale non poteva essere esercitata ai sensi dell'art. 414 c.p.c.".
Orbene, dopo aver operato un attento ed analitico esame dei fatti di causa, questa
Corte è giunta alla determinazione che il Tribunale Civile di Palmi, nell'emettere la sentenza oggi impugnata, ha pienamente rispettato il principio di autonomia del processo penale e del processo civile, compiendo una oggettiva valutazione del compendio probatorio improntata al libero apprezzamento delle prove assunte nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto, confortate da quelle raccolte nel presente giudizio.
Va innanzitutto chiarito che le sentenze di condanna scaturite dal processo penale n.
4354/01 r.g.n.r., pur non essendo state definitivamente confermate dalla Suprema Corte, in quanto annullate per un mero vizio procedurale, hanno tuttavia fatto emergere un quadro probatorio di estrema precisione e gravità, quanto alla ritenuta commissione da parte del dei fatti integranti il reato di Parte 1 estorsione nei confronti di posto che quello di usura era Controparte_1 stato dichiarato prescritto in primo grado.
Ed invero, l'istruttoria dibattimentale esperita nel corso del processo penale è stata del pari confermata anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dai testimoni indicati nelle memorie ex art. 184 c.p.c. ed escussi all'udienza del 20.01.2016, il tutto in perfetto contraddittorio tra le parti.
Segnatamente, si condividono le difese proposte dall'appellato CP 1
[...] laddove lo stesso ha osservato che il Tribunale, ha deciso, tra l'altro, tenendo conto di prove precostituite e di fatti incontestati in primo grado dall'opposto.
Ci si riferisce, in particolare, alla produzione in atti di alcune scritture private, controfirmate dal e da questi non contestate in giudizio, Parte 1 ovvero, al prestito concesso al Controparte 1 nel 1987, recante un'imposizione di interessi al tasso del 30% sul capitale, facilmente riscontrabile dalla scrittura privata datata 3.09.1987, ed all'avvenuto pagamento di 172.000.000 di lire, in diverse soluzioni, intervenuto tra il 1987 ed il 1993, circostanza, quest'ultima, ricavabile dalla comparazione tra la scrittura del 1987 e quella successiva del 1993, con la quale
Controparte_1 unitamente alla propria coniuge Per 1 si riconosceva "debitore” nei confronti dell'odierno appellante della somma di
277.312.388 di lire.
Tale ultima dichiarazione, pur essendo priva di data, si può per logica far risalire agli inizi dell'anno 1993, prevedendo esplicitamente che il rimborso delle somme in essa indicate doveva essere pagato "in 36 rate mensili dal 30 marzo 1993 al 30 marzo
1996".
In tale scrittura viene anche fatto cenno alla determinazione degli interessi stabiliti tra esse parti (o meglio imposti dal mutuante), che ammontano, rispettivamente, a £.
49.312.388, per interessi "banca" maturati sul mutuo ed a £68.000.000 a titolo di
"interessi di prima”.
Contestualmente, ed a suggello di tale ultimo accordo, il Controparte 1
36 effetti cambiari in bianco. rilasciava in favore del Parte 1
Di talché è facile risalire alla circostanza, affermata dal Controparte_1 con il decreto secondo cui gli 8 titoli cambiari azionati dal Parte 1
ingiuntivo opposto erano parte di quel numero maggiore di 36 titoli rilasciati a garanzia del piano di rimborso degli interessi sopra citati e che il medesimo opponente aveva già corrisposto, dal 1987 al 1992, la somma di circa 172.000.000 di lire solo a titolo di interessi (particolare confermato anche dalla sentenza n. 1421/08 emessa dal Tribunale Penale di Palmi).
Ed infatti, se si applica alla somma di 160.000.000 di lire un tasso di interessi pari al
30% come si ricava dalla prima scrittura privata del 1987 - ne deriva che gli interessi
-
prodotti in 5 anni (dal 1987 al 1992) siano stati pari a 240.000.000 di lire (48.000.000
X 5).
Orbene, poiché nella seconda scrittura del 1993 si dice espressamente che "gli interessi di prima" (verosimilmente quelli ancora non corrisposti dal CP 1
ammontavano a 68.000.000 di lire, è evidente che il Parte 1 apponendo la propria sottoscrizione alla predetta dichiarazione, ha implicitamente ammesso di avere già ricevuto la somma di 172.000.000 di lire.
E' stato, peraltro, dimostrato dalla sopra richiamata sentenza del Tribunale Penale di
Palmi, e confermato anche dall'istruttoria svolta in primo grado nel presente procedimento, che il rilascio delle predette cambiali era stato frutto di una serie di minacce e vessazioni fisiche e psicologiche che il Parte 1 aveva messo in atto nei confronti della sua vittima in considerazione del mancato e puntuale pagamento degli interessi usurari concordati sulle somme concessegli in prestito.
Da quanto sopra ne deriva la declaratoria di nullità delle cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per illiceità della causa, dovendosi ritenere le stesse emesse a seguito della condotta estorsiva perpetrata dal Parte 1 nei confronti del Controparte_1
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla pretesa legittimità dei titoli cambiari di cui si discetta, il cui importo, secondo l'appellante, sarebbe servito a coprire in parte gli enormi esborsi dallo stesso sostenuti per essersi fatto carico di un debito di circa
700 milioni di lire del Controparte_1 nei confronti della Org_1 , in relazione alla procedura fallimentare all'epoca pendente dinnanzi al Tribunale di
Palmi.
Per tale ragione, né la restituzione di circa 170.000.000 di lire versategli dal
Controparte_1 né la cessione in suo favore del fabbricato di proprietà di quest'ultimo sarebbero stati sufficienti a coprire la sua intera esposizione debitoria nei confronti Parte 1
Tale assunto non è affatto condivisibile.
Ed invero è facilmente rinvenibile negli atti di causa la circostanza documentale in base alla quale si evince inequivocabilmente che il Controparte_1 unitamente alla propria coniuge, ha ceduto al Parte 1 l'intero fabbricato di proprietà comune, composto da tre piani fuori terra - comprendenti 6 appartamenti - seminterrato e terrazzo, sito in NO, Via Cardinale, di cui viene fatta una analitica descrizione nella perizia di stima redatta dall'Ing. Persona 2 allegata in atti.
Da documentazione prodotta in giudizio dal Controparte 1 è altresì asseritamente nell'interesse del emerso che i debiti estinti da Parte 1 primo, ammontavano a complessivi 225.631.360 di lire, di cui 8.000.000 per la chiusura del fallimento ed il resto per l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 118/87 R.G. Es. pendente dinnanzi al Tribunale di Palmi (nello specifico: 150.000.000 per il credito vantato dalla Org_1 ;
2.631.360 per il credito vantato dalla CP 2 e 65.000.000 per il credito vantato dall'
[...]
Parte 2
Come è evidente, quindi, non solo l'importo dei debiti dell'opponente estinti dal
è di molto inferiore a quello dallo stesso dichiarato nelle Parte 1 proprie difese, quant'anche risulta che l'immobile cedutogli dai coniugi Controparte_3 aveva un valore sicuramente maggiore di quello stabilito dalla relazione tecnica fatta redigere da un proprio consulente di parte (stimato in circa
500.000.000 di lire, in una prima perizia e, successivamente, in 720.000.000).
Tale dato è confermato altresì dalla Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria
- Sez. Misure di Prevenzione - del 16.06.2000 (allegata in atti), nella quale figurano, tra i beni al tempo confiscati all'odierno appellante, anche i tre appartamenti da quest'ultimo intestati ai propri figli CP 4 CP_1 e CP 5 facenti parte
,
dell'immobile di maggiore consistenza già di proprietà dei coniugi CP 1
la cui stima era stata effettuata dal CTU designato dal Giudice della prevenzione in 638.000.000 di lire.
Last but not least, bisogna in ogni caso osservare e rilevare che il Parte 1
[...] , in ossequio all'onere probatorio su di egli gravante, rivestendo la posizione di creditore/attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al di là di mere asserzioni non assistite da alcun dato probatorio certo, nulla ha dimostrato circa l'esistenza di ulteriori prestiti rispetto a quello dedotto e provato nel presente giudizio, per come, di converso, ha fatto il - che, a fronte CP 1
dell'esistenza documentale di un prestito contratto per complessivi 160.000.000 di lire, ha dimostrato di avere corrisposto al mutuante la somma di 172.000.000 di lire e di avergli trasferito, per le causali dedotte nel presente giudizio, il proprio immobile - né, tanto meno, ha mai provato che le cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto attenessero ad ulteriori e differenti prestiti rispetto a quello concordato, con gli interessi imposti al 30%, con la scrittura privata del 1987.
Anche la censura mossa contro quella parte di sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità ex art. 1815 c.c. degli interessi usurari, disponendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la restituzione dei titoli cambiari ancora in possesso del è priva di pregio giuridico.Parte 1
Secondo le prospettazioni dell'appellante, poiché il contratto di mutuo sarebbe stato stipulato nel 1987, ovvero ancor prima del varo della L. 108/1996, non avrebbe avuto senso disquisire del carattere usurario degli interessi pattuiti nella misura del 30% poiché non solo gli stessi non avrebbero avuto il carattere dell'usura, dal momento che anche gli istituti bancari praticavano interessi molto simili all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, quant'anche non sarebbero rientrati nella vigenza della nuova legge, essendo questa di molto posteriore alla scrittura privata.
In ogni caso il Tribunale non avrebbe dovuto annullare completamente il contratto di mutuo ma applicare, quanto meno, la debenza degli interessi legali a carico del
Controparte_1
Tali asserzioni sono superate dalla declaratoria di nullità per illiceità della causa delle cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per come sopra ampiamente argomentato da questo Collegio.
Di talché anche l'ultimo punto di critica va respinto.
Controparte_1 se ne rileva la Quanto all'appello incidentale spiegato da fondatezza.
Il Tribunale, pur avendo ritenuto fondata l'istanza di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dal Controparte_1 con specifico riferimento alla vicenda estorsiva che ha riguardato l'emissione delle cambiali, basandola sul risultato dell'istruttoria condotta attraverso la prova testimoniale che ha dimostrato le molteplici vicissitudini morali ed esistenziali che hanno caratterizzato la vita dell'appellato durante il periodo in cui è stata perpetrata la condotta delittuosa da parte del Parte 1
[...] , ha tuttavia riconosciuto a titolo di ristoro una somma irrisoria che questo Collegio ritiene debba essere rideterminata e conseguentemente liquidata equitativamente in melius, ovvero nella percentuale di 1/2 degli interessi usurari maggiorati unilateralmente dal ed applicati sulle 36 cambiali Parte 1 quantificati in originari 117.312.388 di lire,emesse dal Controparte_1 ovvero in complessivi € 30.293,39 (60.586,79 : 2).
Va parimenti accolta la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla vicenda della perdita dell'immobile, avanzata dall'appellante in via incidentale.
Ed infatti costituisce ormai ius receptum il principio per il quale “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 cod. assic., come modificati dalla legge annuale peril mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti"; in particolare, invero, "la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato" (così, Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25931; conformi anche Cass. 901/2018 e 2788/2019).
Sempre la Suprema Corte, con l'arresto giurisprudenziale n. 18327 del 6 aprile 2017, in fattispecie analoga a quella sottoposta all'attenzione di questo Collegio, ha espressamente affermato che: "in materia di conseguenze dannose di un illecito penale
(nella specie, episodio di estorsione), il diritto al risarcimento del danno morale consistente nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima sussiste e va riconosciuto in rapporto al grado ed alla capacità di resistenza che ci si può attendere da un soggetto medio, non assumendo rilievo la circostanza per cui, in considerazione del particolare coraggio della vittima, il fatto non le abbia impedito di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine".
Quanto alla prova richiesta, va osservato che il ricorso alla prova presuntiva è pienamente consentito in questa fattispecie poiché “in tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante (...)" (cfr. Cass. Sent. n. 25164 del 10 novembre 2020), sicché il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017) e deve cercarla (la prova) anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali "ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (Cass. Sez. III -, Sentenza n.
2788 del 31/01/2019).
Alla luce dei principi di diritto sopra delineati, ritenuta provata la fattispecie estorsiva in danno del Controparte_1 che, a seguito degli atteggiamenti intimidatori di cui è stato vittima da parte del è stato Parte 1 costretto a cedergli l'intero fabbricato di sua proprietà, il cui valore complessivo, in base a quanto emerso dall'istruttoria (perizia redatta dall'Ing. Per 2 , perizia redatta dall'Ing. Per 3 nonché atti del procedimento di confisca dei beni svoltosi nei confronti di Parte 1 davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria
- Sezione Misure di Prevenzione), può essere stimato approssimativamente in €.
405.677,00, va riconosciuto in favore dell'appellante in via incidentale anche il danno morale da reato che si può liquidare equitativamente nella misura di 1/20 del valore del medesimo immobile, ovvero in €. 20.283,85.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello principale va quindi totalmente respinto, mentre quello incidentale va accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di CP_1 come da dispositivo, in base all'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014,
[...] aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi peri giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del procedimento (€. 50.577,24), attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, di cui €. 1.701,00 per la fase di studio, €.
1.204,00 per la fase introduttiva, €. 1.806,00 per la fase istruttoria ed €. 2.905,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria (tale voce va liquidata secondo i parametri minimi per la presente fase, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria di rilievo) ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.. Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte 1
[...] , con atto di citazione notificato telematicamente in data 06.09.2017, e su quello incidentale spiegato da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria il 27.03.2018, dis attesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Dichiara la nullità per illiceità della causa delle 8 cambiali azionate con il decreto 2) ingiuntivo n. 32/02 e di tutti i titoli detenuti da ed a firma di Parte 1
Controparte_1
3) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di €. 30.293,39, Controparte_1 nonché di quella di €. 20.283,85, entrambe a titolo di danno non patrimoniale;
Conferma, nel resto, le statuizioni della sentenza impugnata;
4)
Parte 1 alla rifusione, in favore di 5) Condanna delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che Controparte 1 liquida in complessivi €. 7.616,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.;
Parte 1 alla rifusione, in favore di 6) Condanna delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi €. 8.469,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.; 7) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 850/2017 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 maggio 2023 e vertente
TRA C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (C.F.
26.07.1940, ivi elettivamente domiciliato, Via Grimaldi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bruzzese (p.e.c.: Email 1
- fax:
0966/655880), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E
), nato a [...] il Controparte_1 (C.F. C.F. 2
17.05.1945, ivi elettivamente domiciliato, Via Amendola n. 45, presso lo studio
- fax: 0966-655418), dell'Avv. Rosalba Sciarrone (p.e.c.: Email 2 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 627/2016 resa dal Tribunale di Palmi in data 02.11.2016.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.05.2023, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata, rispettivamente, in data 08.05.2023 ed in data 27.04.2023, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: "L'avv. Francesco Bruzzese, procuratore costituito dell'appellante Parte 1 , giusto Decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, si riporta all'atto di appello chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.";
per quanto attiene la posizione dell'appellato, come di seguito: si riporta alla comparsa 66
-
di costituzione e risposta depositata nell'interesse dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato;
- insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e qui di seguito trascritte:
Voglia l'On.le Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) dichiarare inammissibile l'impugnazione per le ragioni esposte dall'appellato nella propria comparsa di costituzione e risposta o, in alternativa, disporne il rigetto per palese infondatezza;
-2) confermare la Sentenza di primo grado in punto di: revoca del decreto ingiuntivo opposto;
declaratoria di nullità degli interessi pattuiti con la scrittura privata del 1987 ex art. 1815 cod. civ.; condanna del sig. Pt 1 a) alla restituzione delle cambiali sottoscritte d Controparte_1 tra il 1987 ed il 2002, b) al pagamento della somma di € 6.197,48 pagata in eccedenza rispetto al capitale mutuato e c) al risarcimento dei danni subiti dall'opponente/appellato, con eventuale rideterminazione dell'importo - liquidato in primo grado in € 25.000,00 - che, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite è stato verosimilmente sottostimato dal Giudice di prime cure, ferma restando l'invocazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ.; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore in favore della procuratrice antistataria che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte 1Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto monitorio n. 32/2012, emesso dal Tribunale di Palmi su istanza di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della Parte 1 somma di € 12.166,84, oltre interessi, spese e competenze legali, azionata sulla base di
8 titoli cambiari. Controparte_1 puntualizzava, nei motivi di opposizione, di non II essere debitore della somma ingiunta e di essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione asseritamente commessi da nei suoi confronti.Parte 1
A detta dell'opponente, infatti, il creditore opposto lo avrebbe ingiustamente ed illecitamente costretto a rimborsargli interessi usurari nella misura del 30% e persino a cedergli un immobile del valore stimato di oltre 800 milioni di vecchie lire (€
439.504,82), dopo che gli aveva in precedenza concesso un prestito in denaro di £.
160.000.000 (pari a € 82.633,10), che il assumeva di avere CP 1
integralmente pagato.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'insussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso con declaratoria di nullità di tutti gli interessi pagati ex art. 1815 c.c., nonché la condanna del creditore istante alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di interessi usurari, di tutte le cambiali di garanzia sottoscritte da esso ed al risarcimento dei presunti danni subiti, oltre alla condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite. Parte 1 il quale, deducendo, in primis, che il Si costituiva in giudizio gli avesse restituito solo parte delle somme concessegli in prestito, CP 1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito mediante produzione documentale.
Il Tribunale di Palmi, con due distinte ordinanze, la prima del 13.02.2003 e la seconda del 18.06.2008, disponeva, in prima battuta, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, in un secondo momento, anche la sospensione del processo civile di opposizione, in attesa della definizione del processo penale nel quale era imputato dei reati di usura ed estorsione in danno del il Parte 1
e di sua moglie Per 1 Controparte_1
Successivamente, il giudizio civile veniva riassunto per il completamento della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione di una serie di atti relativi al predetto processo penale e nell'assunzione di prova testimoniale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 66Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: "Il Tribunale di
Palmi, in composizione monocratica, Tribunale di Palmi, in composizione monocratica (...), definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte 1 per come in atti generalizzato nei riguardi del decreto ingiuntivo n. 32/02 del 11.4.2002, notificato in data 2.10.2002, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie le domande riconvenzionali e previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi al 30% della scrittura privata del 1987 ex art 1815 c.c. condanna il sig. alla restituzione a favore del CP 1 della somma di euro 6.197,48 pagataParte 1 in eccedenza rispetto al capitale per come spiegato in parte motiva;
alla restituzione a favore del sig. Controparte_1 di Parte_1- condanna il sig. tutte le cambiali ed i titoli dallo stesso detenuti ed a firma del sig CP 1 per il periodo dal 1987 al 2002;
al pagamento a favore del sig. Controparte 1 della
- condanna il sig. Parte 1 somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno secondo le causali di cui in parte motiva;
Parte 1- condanna il Sig. ai pagamento delle spese di lite nella somma complessiva di euro 4.500,00 (di cui euro 150,00 per esborsi) oltre spese generali IVA E CPA come per legge.".
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 06.09.2017, nel quale veniva esposto Parte 1 un lungo ed articolato motivo di gravame. In particolare, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe illegittimamente ed erroneamente valutato gli elementi istruttori raccolti nel processo penale, celebrato a suo carico dal Tribunale di Palmi e successivamente annullato dalla Corte di Cassazione per motivi di legittimità, invocando, per tale ultima ragione, la preclusione degli effetti del giudicato sul presente giudizio civile.
Controparte_1Rimarcava, poi, di aver concesso al un prestito di 160.000.000 di lire, nonché di essersi fatto carico di un suo debito di circa 700 milioni di lire nei confronti della Org_1 , in relazione alla procedura fallimentare che lo riguardava, intentata davanti al Tribunale di Palmi, di talché né la restituzione di circa
170.000.000 di lire versategli dall'opponente, né la cessione del fabbricato di sua proprietà sarebbero stati sufficienti a coprire l'intera esposizione debitoria dallo stesso contratta verso il Parte 1
Il Tribunale avrebbe parimenti errato nell'applicazione della normativa antiusura ad un prestito erogato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996, ragion per cui avrebbe dovuto rideterminare gli interessi nella misura legale, facendo ricorso all'interpretazione autentica dettata dalla L. 24/2001.
Criticava, infine, il provvedimento impugnato anche sotto l'aspetto della liquidazione del risarcimento del danno extrapatrimoniale, liquidato in via equitativa, in quanto carente di motivazione.
Chiedeva, pertanto, il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellato alla rifusione integrale delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, contenente implicitamente appello incidentale, depositata in cancelleria il 27.03.2018, il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., resisteva al gravame, instando per il suo rigetto e per la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via incidentale instava per una rivisitazione in aumento della misura del danno non patrimoniale, tenuto conto di alcuni elementi non adeguatamente valutati dal primo
Giudice.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.05.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata- appellante in via incidentale, per la presunta violazione della forma- contenuto dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c..
La stessa è priva di pregio giuridico.
Va, infatti, evidenziato in proposito che, per costante interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn.
7675/2019; 13535/2018): "Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretatinel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.".
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello principale è tuttavia infondato nel merito e va pertanto rigettato.
Quanto alla prima critica, se ne rileva l'inconsistenza giuridica.
-Le disposizioni di cui agli artt. 651, 651-bis, 652, 653 e 654 c.p.p. richiamate dall'appellante nella propria impugnazione - prevedono, rispettivamente, l'efficacia, nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale, della sentenza penale irrevocabile di condanna e della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
l'efficacia, nello stesso giudizio civile o amministrativo, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;
l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare ed in giudizi civili o amministrativi in cui si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento dei fatti materiali oggetto del procedimento penale.
Si tratta, come è noto, di disposizioni che costituiscono eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 1768 del
2011, cui si sono uniformate le successive sentenze n. 21299 del 2014 e n. 14570 del
2017), hanno chiarito che nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione - dovendosi escludere l'applicazione analogica delle predette disposizioni, atteso il carattere eccezionale delle stesse e tenuto conto del fatto che non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato - il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti, anche se non può escludersi la facoltà del giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
In tale più ampio contesto deve inoltre richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 15557 del 2002, Cass. n. 2083 del 2013,
Cass. n. 5660 del 2018, Cass. n. 11467 del 2020).
Infine, in tema di utilizzabilità in un processo civile delle acquisizioni probatorie del processo penale, la Suprema Corte (cfr. Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947) ha di recente stabilito che: "In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio exart. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.", (conformi: in relazione alle prove assunte nell'ambito di un processo penale, Cass., 12 gennaio 2016, n. 287; con riguardo specifico alle testimonianze rese in un processo penale, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2786; in riferimento agli atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari, Cass., 31 maggio 2018, n. 13766; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).
Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte occorre, in primis, osservare che, dalla sentenza di primo grado n. 1421/08 (emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del p.p. n. 4354/01 r.g.n.r. 1057704 r.g. Trib.), e da quella di secondo grado n.
-
10255/2011 del 04.05/01.08.2011, confermativa della prima, si evince. inequivocabilmente che il era stato condannato, tra l'altro, Parte 1 alla pena di anni 8 di reclusione ed €. 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di estorsione di cui al capo B della rubrica, mentre era stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di usura, di cui al capo A, con riferimento ai medesimi fatti dedotti nel giudizio che ne occupa.
Successivamente, a seguito di ricorso per cassazione, tale ultima sentenza veniva cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per un vizio procedurale, consistito nella mancata richiesta di concessione dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione disposto dal G.I.P. per gli stessi fatti, trattandosi di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
A seguito del nuovo procedimento, la Corte del rinvio condannava il Parte 1
[...] ad anni 7 e mesi 4 di reclusione ed €. 1.200,00 di multa, sempre in riferimento al capo B dell'imputazione (estorsione).
Oggetto di impugnazione in Cassazione anche tale ultimo provvedimento decisorio, interveniva definitivamente la sentenza n. 20382 della VI Sez. Penale, datata
15.05.2014, con la quale lo stesso veniva cassato senza rinvio poiché “l'azione penale non poteva essere esercitata ai sensi dell'art. 414 c.p.c.".
Orbene, dopo aver operato un attento ed analitico esame dei fatti di causa, questa
Corte è giunta alla determinazione che il Tribunale Civile di Palmi, nell'emettere la sentenza oggi impugnata, ha pienamente rispettato il principio di autonomia del processo penale e del processo civile, compiendo una oggettiva valutazione del compendio probatorio improntata al libero apprezzamento delle prove assunte nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto, confortate da quelle raccolte nel presente giudizio.
Va innanzitutto chiarito che le sentenze di condanna scaturite dal processo penale n.
4354/01 r.g.n.r., pur non essendo state definitivamente confermate dalla Suprema Corte, in quanto annullate per un mero vizio procedurale, hanno tuttavia fatto emergere un quadro probatorio di estrema precisione e gravità, quanto alla ritenuta commissione da parte del dei fatti integranti il reato di Parte 1 estorsione nei confronti di posto che quello di usura era Controparte_1 stato dichiarato prescritto in primo grado.
Ed invero, l'istruttoria dibattimentale esperita nel corso del processo penale è stata del pari confermata anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dai testimoni indicati nelle memorie ex art. 184 c.p.c. ed escussi all'udienza del 20.01.2016, il tutto in perfetto contraddittorio tra le parti.
Segnatamente, si condividono le difese proposte dall'appellato CP 1
[...] laddove lo stesso ha osservato che il Tribunale, ha deciso, tra l'altro, tenendo conto di prove precostituite e di fatti incontestati in primo grado dall'opposto.
Ci si riferisce, in particolare, alla produzione in atti di alcune scritture private, controfirmate dal e da questi non contestate in giudizio, Parte 1 ovvero, al prestito concesso al Controparte 1 nel 1987, recante un'imposizione di interessi al tasso del 30% sul capitale, facilmente riscontrabile dalla scrittura privata datata 3.09.1987, ed all'avvenuto pagamento di 172.000.000 di lire, in diverse soluzioni, intervenuto tra il 1987 ed il 1993, circostanza, quest'ultima, ricavabile dalla comparazione tra la scrittura del 1987 e quella successiva del 1993, con la quale
Controparte_1 unitamente alla propria coniuge Per 1 si riconosceva "debitore” nei confronti dell'odierno appellante della somma di
277.312.388 di lire.
Tale ultima dichiarazione, pur essendo priva di data, si può per logica far risalire agli inizi dell'anno 1993, prevedendo esplicitamente che il rimborso delle somme in essa indicate doveva essere pagato "in 36 rate mensili dal 30 marzo 1993 al 30 marzo
1996".
In tale scrittura viene anche fatto cenno alla determinazione degli interessi stabiliti tra esse parti (o meglio imposti dal mutuante), che ammontano, rispettivamente, a £.
49.312.388, per interessi "banca" maturati sul mutuo ed a £68.000.000 a titolo di
"interessi di prima”.
Contestualmente, ed a suggello di tale ultimo accordo, il Controparte 1
36 effetti cambiari in bianco. rilasciava in favore del Parte 1
Di talché è facile risalire alla circostanza, affermata dal Controparte_1 con il decreto secondo cui gli 8 titoli cambiari azionati dal Parte 1
ingiuntivo opposto erano parte di quel numero maggiore di 36 titoli rilasciati a garanzia del piano di rimborso degli interessi sopra citati e che il medesimo opponente aveva già corrisposto, dal 1987 al 1992, la somma di circa 172.000.000 di lire solo a titolo di interessi (particolare confermato anche dalla sentenza n. 1421/08 emessa dal Tribunale Penale di Palmi).
Ed infatti, se si applica alla somma di 160.000.000 di lire un tasso di interessi pari al
30% come si ricava dalla prima scrittura privata del 1987 - ne deriva che gli interessi
-
prodotti in 5 anni (dal 1987 al 1992) siano stati pari a 240.000.000 di lire (48.000.000
X 5).
Orbene, poiché nella seconda scrittura del 1993 si dice espressamente che "gli interessi di prima" (verosimilmente quelli ancora non corrisposti dal CP 1
ammontavano a 68.000.000 di lire, è evidente che il Parte 1 apponendo la propria sottoscrizione alla predetta dichiarazione, ha implicitamente ammesso di avere già ricevuto la somma di 172.000.000 di lire.
E' stato, peraltro, dimostrato dalla sopra richiamata sentenza del Tribunale Penale di
Palmi, e confermato anche dall'istruttoria svolta in primo grado nel presente procedimento, che il rilascio delle predette cambiali era stato frutto di una serie di minacce e vessazioni fisiche e psicologiche che il Parte 1 aveva messo in atto nei confronti della sua vittima in considerazione del mancato e puntuale pagamento degli interessi usurari concordati sulle somme concessegli in prestito.
Da quanto sopra ne deriva la declaratoria di nullità delle cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per illiceità della causa, dovendosi ritenere le stesse emesse a seguito della condotta estorsiva perpetrata dal Parte 1 nei confronti del Controparte_1
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla pretesa legittimità dei titoli cambiari di cui si discetta, il cui importo, secondo l'appellante, sarebbe servito a coprire in parte gli enormi esborsi dallo stesso sostenuti per essersi fatto carico di un debito di circa
700 milioni di lire del Controparte_1 nei confronti della Org_1 , in relazione alla procedura fallimentare all'epoca pendente dinnanzi al Tribunale di
Palmi.
Per tale ragione, né la restituzione di circa 170.000.000 di lire versategli dal
Controparte_1 né la cessione in suo favore del fabbricato di proprietà di quest'ultimo sarebbero stati sufficienti a coprire la sua intera esposizione debitoria nei confronti Parte 1
Tale assunto non è affatto condivisibile.
Ed invero è facilmente rinvenibile negli atti di causa la circostanza documentale in base alla quale si evince inequivocabilmente che il Controparte_1 unitamente alla propria coniuge, ha ceduto al Parte 1 l'intero fabbricato di proprietà comune, composto da tre piani fuori terra - comprendenti 6 appartamenti - seminterrato e terrazzo, sito in NO, Via Cardinale, di cui viene fatta una analitica descrizione nella perizia di stima redatta dall'Ing. Persona 2 allegata in atti.
Da documentazione prodotta in giudizio dal Controparte 1 è altresì asseritamente nell'interesse del emerso che i debiti estinti da Parte 1 primo, ammontavano a complessivi 225.631.360 di lire, di cui 8.000.000 per la chiusura del fallimento ed il resto per l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 118/87 R.G. Es. pendente dinnanzi al Tribunale di Palmi (nello specifico: 150.000.000 per il credito vantato dalla Org_1 ;
2.631.360 per il credito vantato dalla CP 2 e 65.000.000 per il credito vantato dall'
[...]
Parte 2
Come è evidente, quindi, non solo l'importo dei debiti dell'opponente estinti dal
è di molto inferiore a quello dallo stesso dichiarato nelle Parte 1 proprie difese, quant'anche risulta che l'immobile cedutogli dai coniugi Controparte_3 aveva un valore sicuramente maggiore di quello stabilito dalla relazione tecnica fatta redigere da un proprio consulente di parte (stimato in circa
500.000.000 di lire, in una prima perizia e, successivamente, in 720.000.000).
Tale dato è confermato altresì dalla Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria
- Sez. Misure di Prevenzione - del 16.06.2000 (allegata in atti), nella quale figurano, tra i beni al tempo confiscati all'odierno appellante, anche i tre appartamenti da quest'ultimo intestati ai propri figli CP 4 CP_1 e CP 5 facenti parte
,
dell'immobile di maggiore consistenza già di proprietà dei coniugi CP 1
la cui stima era stata effettuata dal CTU designato dal Giudice della prevenzione in 638.000.000 di lire.
Last but not least, bisogna in ogni caso osservare e rilevare che il Parte 1
[...] , in ossequio all'onere probatorio su di egli gravante, rivestendo la posizione di creditore/attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al di là di mere asserzioni non assistite da alcun dato probatorio certo, nulla ha dimostrato circa l'esistenza di ulteriori prestiti rispetto a quello dedotto e provato nel presente giudizio, per come, di converso, ha fatto il - che, a fronte CP 1
dell'esistenza documentale di un prestito contratto per complessivi 160.000.000 di lire, ha dimostrato di avere corrisposto al mutuante la somma di 172.000.000 di lire e di avergli trasferito, per le causali dedotte nel presente giudizio, il proprio immobile - né, tanto meno, ha mai provato che le cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto attenessero ad ulteriori e differenti prestiti rispetto a quello concordato, con gli interessi imposti al 30%, con la scrittura privata del 1987.
Anche la censura mossa contro quella parte di sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la nullità ex art. 1815 c.c. degli interessi usurari, disponendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la restituzione dei titoli cambiari ancora in possesso del è priva di pregio giuridico.Parte 1
Secondo le prospettazioni dell'appellante, poiché il contratto di mutuo sarebbe stato stipulato nel 1987, ovvero ancor prima del varo della L. 108/1996, non avrebbe avuto senso disquisire del carattere usurario degli interessi pattuiti nella misura del 30% poiché non solo gli stessi non avrebbero avuto il carattere dell'usura, dal momento che anche gli istituti bancari praticavano interessi molto simili all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, quant'anche non sarebbero rientrati nella vigenza della nuova legge, essendo questa di molto posteriore alla scrittura privata.
In ogni caso il Tribunale non avrebbe dovuto annullare completamente il contratto di mutuo ma applicare, quanto meno, la debenza degli interessi legali a carico del
Controparte_1
Tali asserzioni sono superate dalla declaratoria di nullità per illiceità della causa delle cambiali azionate con il decreto ingiuntivo opposto, per come sopra ampiamente argomentato da questo Collegio.
Di talché anche l'ultimo punto di critica va respinto.
Controparte_1 se ne rileva la Quanto all'appello incidentale spiegato da fondatezza.
Il Tribunale, pur avendo ritenuto fondata l'istanza di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dal Controparte_1 con specifico riferimento alla vicenda estorsiva che ha riguardato l'emissione delle cambiali, basandola sul risultato dell'istruttoria condotta attraverso la prova testimoniale che ha dimostrato le molteplici vicissitudini morali ed esistenziali che hanno caratterizzato la vita dell'appellato durante il periodo in cui è stata perpetrata la condotta delittuosa da parte del Parte 1
[...] , ha tuttavia riconosciuto a titolo di ristoro una somma irrisoria che questo Collegio ritiene debba essere rideterminata e conseguentemente liquidata equitativamente in melius, ovvero nella percentuale di 1/2 degli interessi usurari maggiorati unilateralmente dal ed applicati sulle 36 cambiali Parte 1 quantificati in originari 117.312.388 di lire,emesse dal Controparte_1 ovvero in complessivi € 30.293,39 (60.586,79 : 2).
Va parimenti accolta la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla vicenda della perdita dell'immobile, avanzata dall'appellante in via incidentale.
Ed infatti costituisce ormai ius receptum il principio per il quale “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 cod. assic., come modificati dalla legge annuale peril mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti"; in particolare, invero, "la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato" (così, Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25931; conformi anche Cass. 901/2018 e 2788/2019).
Sempre la Suprema Corte, con l'arresto giurisprudenziale n. 18327 del 6 aprile 2017, in fattispecie analoga a quella sottoposta all'attenzione di questo Collegio, ha espressamente affermato che: "in materia di conseguenze dannose di un illecito penale
(nella specie, episodio di estorsione), il diritto al risarcimento del danno morale consistente nel turbamento e nella sofferenza patiti dalla vittima sussiste e va riconosciuto in rapporto al grado ed alla capacità di resistenza che ci si può attendere da un soggetto medio, non assumendo rilievo la circostanza per cui, in considerazione del particolare coraggio della vittima, il fatto non le abbia impedito di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine".
Quanto alla prova richiesta, va osservato che il ricorso alla prova presuntiva è pienamente consentito in questa fattispecie poiché “in tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante (...)" (cfr. Cass. Sent. n. 25164 del 10 novembre 2020), sicché il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017) e deve cercarla (la prova) anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali "ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (Cass. Sez. III -, Sentenza n.
2788 del 31/01/2019).
Alla luce dei principi di diritto sopra delineati, ritenuta provata la fattispecie estorsiva in danno del Controparte_1 che, a seguito degli atteggiamenti intimidatori di cui è stato vittima da parte del è stato Parte 1 costretto a cedergli l'intero fabbricato di sua proprietà, il cui valore complessivo, in base a quanto emerso dall'istruttoria (perizia redatta dall'Ing. Per 2 , perizia redatta dall'Ing. Per 3 nonché atti del procedimento di confisca dei beni svoltosi nei confronti di Parte 1 davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria
- Sezione Misure di Prevenzione), può essere stimato approssimativamente in €.
405.677,00, va riconosciuto in favore dell'appellante in via incidentale anche il danno morale da reato che si può liquidare equitativamente nella misura di 1/20 del valore del medesimo immobile, ovvero in €. 20.283,85.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
L'appello principale va quindi totalmente respinto, mentre quello incidentale va accolto per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di CP_1 come da dispositivo, in base all'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014,
[...] aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri medi peri giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del procedimento (€. 50.577,24), attesa la discreta complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, di cui €. 1.701,00 per la fase di studio, €.
1.204,00 per la fase introduttiva, €. 1.806,00 per la fase istruttoria ed €. 2.905,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 8.469,00, di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria (tale voce va liquidata secondo i parametri minimi per la presente fase, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria di rilievo) ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.. Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte 1
[...] , con atto di citazione notificato telematicamente in data 06.09.2017, e su quello incidentale spiegato da con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in cancelleria il 27.03.2018, dis attesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Dichiara la nullità per illiceità della causa delle 8 cambiali azionate con il decreto 2) ingiuntivo n. 32/02 e di tutti i titoli detenuti da ed a firma di Parte 1
Controparte_1
3) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di €. 30.293,39, Controparte_1 nonché di quella di €. 20.283,85, entrambe a titolo di danno non patrimoniale;
Conferma, nel resto, le statuizioni della sentenza impugnata;
4)
Parte 1 alla rifusione, in favore di 5) Condanna delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che Controparte 1 liquida in complessivi €. 7.616,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.;
Parte 1 alla rifusione, in favore di 6) Condanna delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi €. 8.469,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c.; 7) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione principale è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)