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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/02/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10424 dell'anno 2019 trattata ex art 127 ter cpc in data 01/02/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. VALENTINI MAURIZIO e SPANO SALVATORE;
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO
Resistente
Controparte_2
Resistente contumace
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito e ad atti successivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.09.2019, il ricorrente di cui in epigrafe rappresenta di aver ricevuto in data
10.07.2019 comunicazione di preavviso di fermo amministrativo (doc. n. 05980201900013055000) ed in data 18.07.2019 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con le quali gli è stato ingiunto di versare la somma di € 25.744,00, oltre spese di procedura, asseritamente dovuta sulla scorta di un avviso di addebito notificato il 09.03.2019. Lamentava di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito n. 35920190000129427000 e di aver effettuato successive indagini dalle quali aveva appreso che la
1 CP_ notifica si era perfezionata per compiuta giacenza del plico, spedito dall' presso l'indirizzo della sua residenza (Lungomare Cristoforo Colombo, 30 – Tricase). Esponeva di non aver rinvenuto presso la propria abitazione alcun avviso di giacenza e di essersi recato presso l' di Tricase per Org_1 assumere informazioni circa l'identità dell'addetto alla consegna della posta il quale, una volta contattato, riferiva di non aver rinvenuto nessuno presso l'abitazione e di aver lasciato l'avviso di giacenza tra le barre del cancello antistante la casa sprovvista di cassetta postale. Chiedeva, previa sospensione dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di essere rimesso in termini per proporre opposizione avverso il suddetto avviso. In via preliminare di merito eccepiva l'intervenuta prescrizione delle somme dovute CP_ all' a titolo di contributi per gli anni dal 2009 al 2014 e, nel merito della pretesa, rilevava l'infondatezza della richiesta di pagamento giacché erano insussistenti le irregolarità contributive CP_ contestate con il verbale unico di accertamento (regolarmente ricevuto) che era stato da lui impugnato solo in via amministrativa.
Concludeva, nel merito, per l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 35920190000129427000 e per l'annullamento delle azioni esecutive;
in subordine, chiedeva la rideterminazione delle sanzioni.
Si costituiva l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in CP_1
diritto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Non si costituiva in giudizio pur ritualmente citato. Controparte_3
Sospesa l'esecutività dell'avviso di addebito, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di mezzi istruttori, è stata decisa all'esito di note ex art 127 ter cpc.
L'udienza di discussione del 01/02/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di fatto, va rilevato che la notifica dell'avviso di addebito n. 35920190000129427000 – relativo a contributi asseritamente dovuti dall'opponente per il periodo da 11/2009 a 02/20214 con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra – si è Parte_2
CP_ perfezionata in data 09.02.2019, giacché la racc. a.r. 68952010234-2 è stata rispedita al mittente ( per compiuta giacenza.
2 Orbene, il ricorrente lamenta di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza della suddetta raccomandata, verosimilmente lasciato dal postino tra le sbarre del cancello antistante la sua abitazione, pacificamente sprovvista di cassetta della posta. Deduce, pertanto, la possibilità che lo stesso si sia smarrito a causa del vento che imperversa nella località marina ove risiede.
Per tali motivi, il ricorrente chiede di essere rimesso in termini per proporre opposizione avverso il suddetto avviso di addebito, posto a fondamento del preavviso di fermo amministrativo n.
05980201900013055000 (notificato il 10.07.2019) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900002379000 (notificata il 18.07.2019).
Orbene, in punto di diritto giova ricordare che l'art 153 cpc (improrogabilità dei termini perentori) al comma 2 prevede: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Orbene, si rileva che, con la compiuta giacenza del plico pacificamente inviato all'indirizzo di residenza del ricorrente, l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del ricorrente, il quale non può invocare l'istituto della rimessione in termini non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi della non imputabilità della decadenza alla parte che invoca la rimessione in termini.
Invero nel caso di specie, l'ipotizzato smarrimento dell'avviso di giacenza dell'atto, asseritamente riconducibile alla circostanza che l'abitazione presso la quale risiede il dott. fosse Parte_1 sprovvista di buca delle lettere, dev'essere imputata al ricorrente, il quale secondo un ordinario criterio di diligenza, trovandosi spesso fuori dell'abitazione (al pari dei familiari conviventi) avrebbe dovuto adottare gli ordinari e comuni accorgimenti per consentire la consegna dei plichi postali.
CP_ A maggior ragione nel caso di specie in cui era altamente verosimile l'invio da parte dell' dell'avviso di addebito, avendogli l'ente precedentemente notificato il verbale di accertamento posto a base dell'avviso di addebito (verbale mai impugnato giudizialmente), sicchè l'adozione di misure idonee a consentirgli la ricezione dell'atto gli avrebbe consentito una tempestiva opposizione giudiziale, ove ritenuta necessaria.
Diversamente opinando, ossia consentendo la rimessione in termini per l'impugnativa giudiziale ad ipotesi come quella in esame, si arriverebbe al paradosso di premiare coloro che colposamente o dolosamente non adottano le esigibili ed ordinarie misure (quali, tra tutte, predisporre una cassetta delle lettere) di norma adottate dalla generalità dei cittadini, che possano rendere possibile ed effettiva la ricezione degli atti inviati a mezzo posta o ufficiale giudiziario.
3 Per quanto precede non ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 dell'art 153 cpc per disporre la rimessione in termini del ricorrente al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n CP_ 35920190000129427000 che pertanto è inoppugnabile, così cristallizzando il credito vantato da con conseguente legittimità degli atti successivi notificati al ricorrente (precisamente la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) basati sul suddetto avviso di addebito.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- Rigetta il ricorso.
CP_
- Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore di che liquidano in €
1.800.00, oltre accessori come per legge.
Lecce, lì 16/02/2024
Il Giudice del Lavoro
dott Donatella De Giorgi
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