Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
APERTO ORE 13:37
Il giorno 17/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Gerlando Alonge per parte opponente, l'avv. Viviana Carlisi per l'Inps opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da sentenza ex art. 429 cpc allegandola al presente verbale, depositato in uno alle ore 18:35
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba
Pipitone, all'esito della discussione orale e a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato e pubblicato ai sensi della L. 689/81, la seguente
SENTENZA ex art 429 cpc
L . 6 8 9 / 1 9 8 1 nella causa di primo grado iscritta al n° 1236 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
, (CF: ) n.q. di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (p.iva , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gerlando Alonge in virtù di procura in calce ex art 83 al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in
Agrigento, via Regione Siciliana n. 113 presso lo studio dell'indicato difensore, ricorrente
CONTRO
L ( CF ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi per procura generale alle liti in notar
[...] di Roma, rep. n.80974 del 21.07.2015, domiciliato presso Per_1
l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Ente in Agrigento nella via
Picone 20/30
Opposto
2 Oggetto: opposizione Ordinanza ingiunzione n. OI-000883088 prot. n.
0100.01/03/2023 0060844
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.04.2023, si è opposto Parte_1 all'ordinanza ingiunzione OI-000883088 prot. n. 0100.01/03/2023 con la quale si intimava il pagamento della somma di € 10.000,00 quale sanzione amministrativa per il mancato versamento, da parte della società da lui amministrata, , di ritenute previdenziali operate Parte_2 dal 12/2015 al 11/2016 sulla retribuzioni del lavoratore matricola INPS
0103962010, in violazione dell'art. 2, comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D. L.vo n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla L. n.
85/2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto 1) la mancata notifica del prodromico atto di accertamento con conseguente prescrizione della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 che ha fissato in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
2) violazione dell'art. 14 l.n. 689/1981, estinzione della pena pecuniaria, in particolare rilevava la decadenza della potestà impositiva dell'Istituto per il mancato rispetto del termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 per la contestazione della violazione.
Chiedeva all'adito Tribunale di “ preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
nel merito, ritenere e dichiarare che il diritto
a riscuotere le somme dovute in conseguenza delle irrogate sanzioni amministrative era prescritto già al momento dell'accertamento, di conseguenza ritenere e dichiarare illegittime e/o nulle e/o disapplicare o annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate, nonchè gli atti prodromici di accertamento e notificazione, e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all'Inps. In subordine ritenere e dichiarare che la pena
3 pecuniaria si è estinta per violazione ai sensi dell'art. 14 l.n. 689/1981, per mancata contestazione della violazione entro il termine di giorni 90 dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Inps con deposito di memoria difensiva, preliminarmente dava atto che sulla base del Messaggio INPS n 1931 del
24/05/2023 con oggetto “ Articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48. Modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni., l'ORDINANZA - INGIUNZIONE
n. OI-000883088 veniva rettificata in Autotutela con rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura di € 4.693,50. contestava le avverse doglianze, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“previa verifica della disponibilità del ricorrente a pagare in misura ridotta entro 60 giorni dalla prima udienza, in caso negativo respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare
l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia;
Con vittoria di spese.
La causa di natura squisitamente documentale perveniva in decisione all'udienza odierna, mediante lettura, del dispositivo e la scritturazione contestuale della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)
Nella generale premessa che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione- merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà
4 essere accolta, in applicazione del principio “actore non probante, reus absolvitur”.
Ciò posto si osserva che il presente giudizio può essere definito con l'accoglimento del ricorso sulla base della ragione più liquida e comunque assorbente della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n.
689/1981.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall'INPS ai sensi dell'art.3, comma 6 del
D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non
è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Rilevava in particolare che l'omesso versamento delle ritenute era facilmente accertabile dall attraverso i controlli automatici sulle CP_1 comunicazioni obbligatorie, infatti l'art. 44 co. 9 l.n. 326/2003 ha introdotto l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di comunicare telematicamente con cadenza mensile all'Inps i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, pertanto già in data 6 febbraio 2016 l era nelle CP_1 condizioni di poter contestare al datore di lavoro, nei termini di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, le eventuali omissioni dei versamenti delle ritenute.
L'eccezione è fondata.
5 Sul punto si osserva che ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n.
689/1981, in effetti: “ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”
Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell'INPS, il giorno 5 e 6 marzo 2018.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale
“meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023,
n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31
6 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l'INPS), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Con propria Circolare n. 6/2016 del
[...]
nel fornire le prime Controparte_2 indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 8/2016, con riguardo alla novella dell'art. 2, comma 1-bis della legge n. 638/1983, in considerazione del meccanismo che definisce la non punibilità con la sanzione penale né l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa del datore di lavoro laddove lo stesso provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione, ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio.
Sul punto è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione del 27.3.2025 n. 8152 , secondo la quale "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'INPS deve
7 notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria".
La questione appare quindi oggi risolta in tema di applicabilità del termine decadenziale.
Più complessa è l'individuazione del dies a quo da cui decorre tale termine.
Entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione. Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1-bis - da euro 10.000 a euro 50.000”. Detta impostazione ha trovato altresì conferma nella Circolare INPS 25.2.2022, n. 32, e nel
Messaggio INPS del 27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla
Circolare n. 6/2016 del Ministero del e delle politiche - CP_2 CP_2
Direzione l'Attività Ispettiva, nonché nella Circolare INPS n. CP_2
1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023, n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
8 Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981”
Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte
e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini;
conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019).
Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, si è già osservato che l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno
9 di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 dicembre dell'anno di riferimento.
Nel contempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
Dunque, fin dal 1 gennaio dell'anno successivo (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l'INPS è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che nell'atto di accertamento rivolto all'odierno ricorrente, si è fondato sull'accertamento del mancato versamento di tutto quanto denunciato o non denunciato nei modelli UNIEMENS del 2016 .
Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto e pertanto gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi
Uniemens, e quanto effettivamente dal ricorrente versato, in relazione alle singole mensilità.
Se ne deduce la disponibilità, in capo all'INPS, di strumenti telematici e informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
La stessa Circolare INPS del 5.7.2016, n. 121, dopo aver delineato, nei termini di cui si è detto, “l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro
10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre), ne
10 deduce che “tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione”. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l'INPS effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il
16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Non emergono, dunque, elementi indicativi della “complessità delle indagini”
Pur tenendo conto della consistente mole di dati che l'INPS deve vagliare in relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi
Uniemens di novembre (che può prolungarsi fino al primo giorno lavorativo di gennaio e che, evidentemente, condiziona la possibilità di controllo da parte dell ), appare all'uopo congruo, in specie a fronte CP_1
d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all'INPS per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione), decorrente dal 2 gennaio o dal primo giorno non festivo dell'anno successivo.
Nella specie, allora, la comunicazione dell'illecito, avvenuta nel mese di marzo 2018 deve considerarsi tardiva.
La decadenza dell'INPS dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione ancora sub iudice e la non debenza delle somme di cui alla medesima
Le recenti novità giurisprudenziali sul punto inducono a compensare le spese di lite
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1236/2023, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n
OI-000883088 prot. n. 0100.01/03/2023 0060844
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 17.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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