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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7542/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7542/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COMITINI ARMANDO
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_2
giusta procura in atti, dall'avv. TROVATO GIAMPIERO MARIA;
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, riferiva che in data 11.9.2020 il sig.
[...]
si trovava alla guida del trattore per semirimorchio Mercedes Benz Actros lungo la I^ Controparte_3
strada della Zona Industriale di Catania, direzione c/da Passo Cavaliere, allorquando era stato impattato dall'autocarro Volvo Trucks, condotto da ma di proprietà di ed assicurato Controparte_4 CP_2 con;
riferiva che l'impatto era avvenuto tra la fiancata sinistra del Volvo e la parte angolare CP_1
e centrale della fiancata destra del Mercedes, la cui motrice a causa dell'alta velocità del mezzo pagina 1 di 6 antagonista aveva subito uno scarrocciamento verso sinistra di circa 44 mt dal punto d'urto; riferendo che sui luoghi erano intervenuti gli agenti della polizia municipale e che il danno al proprio mezzo era stimato in € 58.422,13 oltre Iva come da preventivo rilasciato dalla concessionaria Mercedes, deduceva che la compagnia convenuta aveva liquidato la somma di € 11.500,00 di cui € 1300,00 per spese legali ed il resto per i danni al mezzo, addebitando al conducente sig. un concorso di colpa pari al CP_3
30%, tenuto conto del fatto che lo stesso era stato multato per violazione degli artt. 143 co. 1 e 13 CdS, per non aver circolato a ridosso del margine destro della carreggiata;
richiamando le risultanze del sinistro ed evidenziando che ciò non aveva inciso sulla verificazione del sinistro, da addebitarsi unicamente al conducente del mezzo antagonista, che non si era fermato al segnale di Stop, non aveva moderato la velocità e circolava contromano, allegava il proprio diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e dunque all'integrazione risarcitoria di € 48.222,13 quale differenza tra l'importo preventivato e la minor somma liquidata in via stragiudiziale ( € 10.200,00). Allegava altresì il diritto alla somma di € 488,00 a titolo di costo sostenuto per il recupero sui luoghi del sinistro del Mercedes
Benz ed il suo trasporto fino a Ragusa, nonché al risarcimento da fermo tecnico e da mancato guadagno, per complessivi € 23.780,00. Chiedeva dunque accertarsi e dichiarare che il conducente dell'autocarro Volvo era unico responsabile del sinistro e condannare in solido con CP_5 CP_2
all'integrale risarcimento del danno in proprio favore, pari a complessivi € 72.490,51 come CP_1
specificata in parte motiva, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , contestando la ricostruzione attorea e deducendo che nel giorno ed ora CP_1 indicati, il veicolo condotto da percorreva l'XI strada con direttrice di marcia nord – Controparte_4 sud, allorquando, giunto all'intersezione con la I° strada e dopo averla impegnata, era stato investito dal trattore Mercedes di proprietà dell'attrice che, pur favorito dalla precedenza, aveva invaso la semicarreggiata;
contestando dunque che il sinistro si fosse verificato per fatto e colpa del solo sig.
rilevava come fosse onere attoreo dimostrare anche il nesso causale con i danni allegati, CP_4 contestando anche la quantificazione effettuata e la documentazione prodotta;
eccepiva l'assenza di prova del danno da fermo tecnico e del danno da mancato guadagno e chiedeva rigettarsi ogni domanda e, in subordine, ridursi l'importo eventualmente dovuto, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
La causa istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 19.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle pagina 2 di 6 comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Va osservato in via preliminare, che nel corso del processo, come documentato da parte attrice, la compagnia convenuta ha corrisposto l'ulteriore somma di € 10.000,00 con bonifico bancario.
Nel merito, la domanda è infondata, potendosi richiamare in via assorbente quanto affermato con orientamento consolidato dalla Corte di Legittimità “ .. la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi per poter ritenere accertato l'esatto atteggiarsi della condotta dell'altro conducente, confermando per ciò solo l'applicazione dell'art. 2054, secondo comma c.c., è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016); si veda altresì Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020 secondo cui "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta"; si veda anche Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014 la quale si è pronunciata su una fattispecie molto simile a quella in scrutinio, nella quale l'applicazione della pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c. faceva seguito ad una istruttoria che non aveva offerto elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, e che dunque non aveva consentito di accertare se l'attore danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura;
si veda altresì in termini Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020, Cass., 6-3 n. 8409 del
12/4/2011, Cass., 6-3, n. 7061 del 12/3/2020.”( cfr Cass. Civ. sent. n. 33483/2024).
Orbene, nel caso che occupa, nel verbale di polizia municipale si legge anche che il mezzo di proprietà dell'attore non circolava a ridosso del margine destro della carreggiata, tanto da essere soggetto ad elevazione di contestazione per violazione dell'art. 143 commi 1 e 13 CdS;
l'assenza di diverse ed ulteriori risultanze istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e la presenza di tale elemento ricavabile dal verbale della Polizia Municipale, unitamente alle contestazioni della parte convenuta, non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 cc, sebbene,
pagina 3 di 6 tenuto conto delle accertate violazioni al codice della strada commesse dal conducente del mezzo della società convenuta (inosservanza del segnale di STOP, mancata moderazione della velocità in prossimità di una intersezione e circolazione contromano), possa essere condiviso il giudizio effettuato in via stragiudiziale alla compagnia e ritenere la corresponsabilità dell'attore nella minor misura del
30%.
Tenuto conto del valore dei danni al mezzo sì come accertati dal ctu nel presente giudizio – le cui conclusioni non sono state contestate – e pari ad € 34.546,62 e tenuto conto del fatto che la società attrice ha già percepito € 20.200,00, va ritenuto che la compagnia assicurativa deve ancora corrispondere l'importo di € 3982,64 ( ed infatti il 30% di € 34.546,62 è pari ad € 10.363,98).
Sono infondate le ulteriori domande volte al risarcimento del danno da fermo tecnico e da mancato guadagno, non essendo stata fornita alcuna allegazione, non soltanto circa il tempo durante il quale l'attrice non ha utilizzato il mezzo, ma altresì circa l'impossibilità di sostituire il detto mezzo con altro equivalente;
in effetti la società attrice, che non ha neanche allegato il genere di attività commerciale svolta, ha prodotto gli elenchi dei fatturati per gli anni 2018, 2019 e 2020, senza null'altro aggiungere circa il criterio con cui avrebbe quantificato la perdita economica derivante dal non aver potuto utilizzare il trattore per semirimorchio oggetto del sinistro di che trattasi.
Sul punto merita richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., 19/09/2022, n. 27389; Cass.,
28/02/2020, n. 5447; Cass., 20620/2015). È stato inoltre precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass.,
17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718). Non trovano infatti pagina 4 di 6 ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass. 04/12/2018, n. 31233). Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass.,
22/02/2017, n. 4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 27343/2024).
Concludendo la domanda può trovare solo parziale accoglimento e la società attrice ha diritto al complessivo importo di € 3982,64.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la parziale soccombenza e, liquidate come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, sono compensate in ragione di metà.
Le spese delle ctu , sono poste in via definitiva a carico di e di in ragione Controparte_6 CP_1
di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara che la responsabilità del sinistro va imputata in ragione del 30% al conducente del mezzo di proprietà dell'attrice e per il restante 70% al conducente del mezzo di proprietà della società convenuta;
- Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore della società attrice della ulteriore somma di € 3982,64 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
pagina 5 di 6 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5077,00 e condanna le società convenute in solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2540,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese delle due ctu in via definitiva a carico di e di in Controparte_6 CP_1
ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Catania, il 24.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7542/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COMITINI ARMANDO
ATTORE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_2
giusta procura in atti, dall'avv. TROVATO GIAMPIERO MARIA;
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice, riferiva che in data 11.9.2020 il sig.
[...]
si trovava alla guida del trattore per semirimorchio Mercedes Benz Actros lungo la I^ Controparte_3
strada della Zona Industriale di Catania, direzione c/da Passo Cavaliere, allorquando era stato impattato dall'autocarro Volvo Trucks, condotto da ma di proprietà di ed assicurato Controparte_4 CP_2 con;
riferiva che l'impatto era avvenuto tra la fiancata sinistra del Volvo e la parte angolare CP_1
e centrale della fiancata destra del Mercedes, la cui motrice a causa dell'alta velocità del mezzo pagina 1 di 6 antagonista aveva subito uno scarrocciamento verso sinistra di circa 44 mt dal punto d'urto; riferendo che sui luoghi erano intervenuti gli agenti della polizia municipale e che il danno al proprio mezzo era stimato in € 58.422,13 oltre Iva come da preventivo rilasciato dalla concessionaria Mercedes, deduceva che la compagnia convenuta aveva liquidato la somma di € 11.500,00 di cui € 1300,00 per spese legali ed il resto per i danni al mezzo, addebitando al conducente sig. un concorso di colpa pari al CP_3
30%, tenuto conto del fatto che lo stesso era stato multato per violazione degli artt. 143 co. 1 e 13 CdS, per non aver circolato a ridosso del margine destro della carreggiata;
richiamando le risultanze del sinistro ed evidenziando che ciò non aveva inciso sulla verificazione del sinistro, da addebitarsi unicamente al conducente del mezzo antagonista, che non si era fermato al segnale di Stop, non aveva moderato la velocità e circolava contromano, allegava il proprio diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e dunque all'integrazione risarcitoria di € 48.222,13 quale differenza tra l'importo preventivato e la minor somma liquidata in via stragiudiziale ( € 10.200,00). Allegava altresì il diritto alla somma di € 488,00 a titolo di costo sostenuto per il recupero sui luoghi del sinistro del Mercedes
Benz ed il suo trasporto fino a Ragusa, nonché al risarcimento da fermo tecnico e da mancato guadagno, per complessivi € 23.780,00. Chiedeva dunque accertarsi e dichiarare che il conducente dell'autocarro Volvo era unico responsabile del sinistro e condannare in solido con CP_5 CP_2
all'integrale risarcimento del danno in proprio favore, pari a complessivi € 72.490,51 come CP_1
specificata in parte motiva, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , contestando la ricostruzione attorea e deducendo che nel giorno ed ora CP_1 indicati, il veicolo condotto da percorreva l'XI strada con direttrice di marcia nord – Controparte_4 sud, allorquando, giunto all'intersezione con la I° strada e dopo averla impegnata, era stato investito dal trattore Mercedes di proprietà dell'attrice che, pur favorito dalla precedenza, aveva invaso la semicarreggiata;
contestando dunque che il sinistro si fosse verificato per fatto e colpa del solo sig.
rilevava come fosse onere attoreo dimostrare anche il nesso causale con i danni allegati, CP_4 contestando anche la quantificazione effettuata e la documentazione prodotta;
eccepiva l'assenza di prova del danno da fermo tecnico e del danno da mancato guadagno e chiedeva rigettarsi ogni domanda e, in subordine, ridursi l'importo eventualmente dovuto, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citata non si costituiva in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
La causa istruita documentalmente e per mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 19.9.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle pagina 2 di 6 comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Va osservato in via preliminare, che nel corso del processo, come documentato da parte attrice, la compagnia convenuta ha corrisposto l'ulteriore somma di € 10.000,00 con bonifico bancario.
Nel merito, la domanda è infondata, potendosi richiamare in via assorbente quanto affermato con orientamento consolidato dalla Corte di Legittimità “ .. la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi per poter ritenere accertato l'esatto atteggiarsi della condotta dell'altro conducente, confermando per ciò solo l'applicazione dell'art. 2054, secondo comma c.c., è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016); si veda altresì Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020 secondo cui "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta"; si veda anche Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014 la quale si è pronunciata su una fattispecie molto simile a quella in scrutinio, nella quale l'applicazione della pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c. faceva seguito ad una istruttoria che non aveva offerto elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, e che dunque non aveva consentito di accertare se l'attore danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura;
si veda altresì in termini Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020, Cass., 6-3 n. 8409 del
12/4/2011, Cass., 6-3, n. 7061 del 12/3/2020.”( cfr Cass. Civ. sent. n. 33483/2024).
Orbene, nel caso che occupa, nel verbale di polizia municipale si legge anche che il mezzo di proprietà dell'attore non circolava a ridosso del margine destro della carreggiata, tanto da essere soggetto ad elevazione di contestazione per violazione dell'art. 143 commi 1 e 13 CdS;
l'assenza di diverse ed ulteriori risultanze istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e la presenza di tale elemento ricavabile dal verbale della Polizia Municipale, unitamente alle contestazioni della parte convenuta, non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 cc, sebbene,
pagina 3 di 6 tenuto conto delle accertate violazioni al codice della strada commesse dal conducente del mezzo della società convenuta (inosservanza del segnale di STOP, mancata moderazione della velocità in prossimità di una intersezione e circolazione contromano), possa essere condiviso il giudizio effettuato in via stragiudiziale alla compagnia e ritenere la corresponsabilità dell'attore nella minor misura del
30%.
Tenuto conto del valore dei danni al mezzo sì come accertati dal ctu nel presente giudizio – le cui conclusioni non sono state contestate – e pari ad € 34.546,62 e tenuto conto del fatto che la società attrice ha già percepito € 20.200,00, va ritenuto che la compagnia assicurativa deve ancora corrispondere l'importo di € 3982,64 ( ed infatti il 30% di € 34.546,62 è pari ad € 10.363,98).
Sono infondate le ulteriori domande volte al risarcimento del danno da fermo tecnico e da mancato guadagno, non essendo stata fornita alcuna allegazione, non soltanto circa il tempo durante il quale l'attrice non ha utilizzato il mezzo, ma altresì circa l'impossibilità di sostituire il detto mezzo con altro equivalente;
in effetti la società attrice, che non ha neanche allegato il genere di attività commerciale svolta, ha prodotto gli elenchi dei fatturati per gli anni 2018, 2019 e 2020, senza null'altro aggiungere circa il criterio con cui avrebbe quantificato la perdita economica derivante dal non aver potuto utilizzare il trattore per semirimorchio oggetto del sinistro di che trattasi.
Sul punto merita richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità “ Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., 19/09/2022, n. 27389; Cass.,
28/02/2020, n. 5447; Cass., 20620/2015). È stato inoltre precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass.,
17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718). Non trovano infatti pagina 4 di 6 ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass. 04/12/2018, n. 31233). Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass.,
22/02/2017, n. 4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 27343/2024).
Concludendo la domanda può trovare solo parziale accoglimento e la società attrice ha diritto al complessivo importo di € 3982,64.
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la parziale soccombenza e, liquidate come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, sono compensate in ragione di metà.
Le spese delle ctu , sono poste in via definitiva a carico di e di in ragione Controparte_6 CP_1
di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara che la responsabilità del sinistro va imputata in ragione del 30% al conducente del mezzo di proprietà dell'attrice e per il restante 70% al conducente del mezzo di proprietà della società convenuta;
- Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore della società attrice della ulteriore somma di € 3982,64 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
pagina 5 di 6 - Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5077,00 e condanna le società convenute in solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2540,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Pone le spese delle due ctu in via definitiva a carico di e di in Controparte_6 CP_1
ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Catania, il 24.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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