Articolo 17 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 17. (Marchi collettivi internazionali) 1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia ((...)) sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio ((...)) ai sensi dell' ((articolo 147, comma 3-bis,)) del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio. 2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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