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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 102/2024 R.G. promosso
DA
), Parte_1 C.F._1
), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Sonia Virginia Limura
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Riccardo Vagliasindi
Appellato
OGGETTO: appello- spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4493 dell'8 novembre 2023 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, pronunciando sull'opposizione proposta dalle odierne appellanti (rispettivamente, vice presidente e consigliera della
[...] a due ordinanze-ingiunzioni, dato atto che l' , Parte_3 CP_2
nel costituirsi in giudizio, aveva rappresentato di aver provveduto ad annullare le ordinanze opposte e le relative diffide, in quanto, a seguito di verifiche effettuate e in ragione di quanto risultante dalla visura camerale della
[...]
, nei periodi oggetto di contestazione legale rappresentante Parte_3
della società era il sig. , dichiarava cessata la materia Parte_4
del contendere.
Quanto alle spese processuali, da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva il primo giudice che occorresse tener conto del valore della controversia considerando l'importo rideterminato per ciascuna sanzione (euro 1.204,50) ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. n.
48/2023, conv. nella legge n. 83/2023; poiché poi l'ente aveva provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in data anteriore (17.10.2023) alla prima udienza (25 ottobre 2023), le spese andavano compensate per metà; la restante metà, liquidata in euro 442,25, veniva posta a carico dell
[...]
. CP_3
Impugnavano la sentenza le appellanti in epigrafe indicate con ricorso depositato in data 24 febbraio 2024, limitatamente al capo della sentenza riguardante la statuizione sulle spese di lite. Resisteva al gravame l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame le appellanti impugnano la sentenza in punto di riparto delle spese di lite, ingiustamente compensate per metà, sotto quattro profili: - l'errore nella individuazione del soggetto obbligato, ammesso dallo stesso , sarebbe stato facilmente evitabile attraverso un'ordinaria e CP_2
semplice verifica delle cariche sociali, trattandosi di informazione già presente nel fascicolo relativo alla società; peraltro, nonostante l'annullamento della procedura sanzionatoria attivata nel 2018 per avvenuto pagamento degli oneri contributivi, l' aveva comunque irragionevolmente comminato alle CP_2
odierne appellanti la sanzione di euro 10.000,00 fondata su un titolo nullo;
-il valore della controversia era quello iniziale di euro 10.000,00 e non già quello rideterminato a seguito dell'intervento della novella legislativa;
- è stata omessa la condanna a carico dell'ente soccombente del rimborso delle spese a titolo di contributo unificato;
- infine, anche a voler considerare l'applicazione delle tabelle dei compensi legali nella misura minima ed elidendo la fase istruttoria, la condanna alle spese non avrebbe dovuto essere inferiore a euro 1.700,00, oltre accessori e oneri di legge.
2. L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
2.1 Va preliminarmente rilevato che, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte appellante, era stata in precedenza annullata, in sede amministrativa, una diversa ordinanza ingiunzione (la n. 001206173, non oggetto del presente giudizio). È pacifico, poi, che le sanzioni siano state rideterminate ope legis in virtù della modifica normativa nelle more intervenuta.
2.2 Ciò posto, tenuto conto dell'errore nell'individuazione del soggetto legittimato passivo - ammesso dallo stesso ente -, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale le spese processuali andavano interamente poste a carco dell' soccombente, dovendo escludersi che l'annullamento delle CP_4
ordinanze ingiunzione successivamente alla notifica del ricorso e appena qualche giorno prima della prima udienza possa integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
2.3 Le spese processuali devono essere liquidate seguendo i parametri del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni. In ordine alla determinazione dello scaglione applicabile, al fine di individuare il valore della causa, com'è noto, in caso di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro il valore va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata e ciò al fine di evitare liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
In relazione al caso in esame tuttavia, di accoglimento integrale della domanda, trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004 (per la ipotesi speculare di totale rigetto della domanda), secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata” (cfr. anche Cass. ord. n.
14036/2024, con cui è stato ribadito, in un caso di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione …non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”).
2.4 Applicando tali principi nella fattispecie in esame lo scaglione di valore da tenere in considerazione per la liquidazione delle spese processuali di primo grado è, dunque, quello dell'importo delle ordinanze ingiunzione inizialmente notificate (€ 10.000,00), per le fasi di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale (come da domanda: cfr. ricorso in appello, pag. 7).
Tenuto conto altresì della semplicità della controversia, in applicazione del principio di soccombenza e dei principi enunciati dalla Corte di cassazione, le spese processuali del giudizio di primo grado - da distrarsi ex art. 93 cpc - vanno pertanto liquidate in complessivi euro 1.700,00 (€ 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva e € 851,00 per la fase decisionale), oltre accessori per compensi professionali e oltre euro 43,00 per spese vive.
3. Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo secondo il valore del devolutm e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento in CP_2
favore di controparte delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.700,00 oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e
IVA per compensi professionali, oltre euro 43,00 per spese, da distrarsi ex art. 93 cpc;
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del presente grado - da distrarsi ex art. 93 cpc -, che liquida in euro
1.458,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA per compensi professionali, nonché alla refusione di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese