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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14571 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANNA GERARDO Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANNA GERARDO CP_1
presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale rilevato che non vi sono figli minori d'età e che la domanda formulata dalle parti relativa allo status possa essere accolta ha chiesto che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando lo scioglimento del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024 e , premettendo di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Napoli il 05/08/1985 e che dall'unione erano nati il Per_1
04/09/1988 e nato il [...] maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 3.4.23, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron 2548 del 13/04/2023
1 depositato il 18 .
4.23 reso nel procedimento RG 3855/2023 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2
e dell'art. 4 della L. n. 898/70 così come modificata ed integrata dalla Legge n. 74/87 ed ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione ed annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 della L. n.
898/70 e 125 n. 6; 133 n. 2 e 88 n. 7 ordinamento Stato Civile;
B) Confermare integralmente le condizioni stabilite nel verbale di separazione consensuale omologato (cfr. all.2), e precisamente statuire che:
“Il Sig. , a titolo di assegno divorzile, corrisponda, a favore della Sig.ra CP_1 Pt_1
la somma €. 100,00 (centoeuro/00) mensili, che sarà corrisposta entro il giorno 7 di ogni
[...]
mese, anticipatamente, con assegno mensile ovvero a mezzo bonifico bancario, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT”
Di seguito si riportano i patti di cui alla separazione consensuale:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
3 provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 05/08/1985
(atto n.21, parte I, S. Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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