Art. 19.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 467, 468 e 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 467, 468 e 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953.