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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 970 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 970/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Roberto Rizzo, nell'interesse dell'opponente Parte_1
e dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati nell'interesse dell'opposta CP_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi
[...] dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.05.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 28.06.2023) - pronuncia la seguente SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Roberto Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi n. 5, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nell'adunanza del 30.07.2019, n. 23/2019 R.
Adunanze.
- opponente -
CONTRO
(P. Iva ), con sede legale in Milano, al Foro Controparte_1 P.IVA_1
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia, alla Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n.
170.
- opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2019 del 15.03.2019, notificato il
16.04.2019, emesso da questo Tribunale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 96/2019 emesso da questo Tribunale, ad istanza di era ingiunto a il pagamento della somma di €. Controparte_1 Parte_1
24.984,96, oltre interessi al tasso, in virtù della cessione del credito del rapporto contrattuale n. 20042492071213 intrattenuto da con la FI Parte_1
BA Spa, nonché € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con atto di citazione datato 27.05.2019 proponeva opposizione al D.I. Parte_1
96/2019 chiedendo: “
1- Accertare e dichiarare: - senza alcuna inversione dell'onore della prova, la nullità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- la nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., co. 1 e comunque per le ragioni esposte nei punti 1.1 e 1.2.; - la nullità del “rapporto di contratto” n.
20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, per tutte le ragioni esposte in diritto. 2-
Accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell'opposta, per le suesposte ragioni.
3- Conseguentemente ritenere non dovuta la somma ingiunta.
4- In via subordinata risarcire il danno patito dall'opponente che si quantifica equitativamente nella somma ingiunta o nella minor somma che il Sig. G.I. vorrà liquidare, da porre pertanto in compensazione.
5- Conseguentemente annullare, revocare, dichiarare nullo o comunque inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.
96/2019 – (R.G. n. 449/2019) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per le suesposte ragioni. 6°- In via istruttoria, occorrendo, ammettere C.T.U. al fine di rilevare gli interessi usurari e dell'anatocismo come pattuiti nel contratto n.
20042492071213; Con espressa riserva di ogni diversa, consentita, domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria. Con il favore delle spese di lite”.
Con comparsa datata 28.11.2019 si costituiva la chiedendo: “In via Controparte_1
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preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 96/2019, R.G. n. 449/2019, del 15/03/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G., stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 96/2019, R.G. n. 449/2019, del
15/03/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_1 in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. . In via
[...] Parte_1 subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. Parte_1 condannare la società al pagamento del minor importo ritenuto di Controparte_1 giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
All'udienza del 15.01.2020 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invitava le parti ad esperire la negoziazione assistita e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc.
Con provvedimento del 31.05.2021, il Giudice ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.03.2022 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 27.05.2024.
Rimessa quindi all'udienza del 10.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio
2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ciò detto.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione
(vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di
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cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso de quo, parte opponente chiede di “Accertare e dichiarare: - senza alcuna inversione dell'onore della prova, la nullità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- la nullità del
“rapporto di contratto” n. 20042492071213, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., co. 1 e comunque per le ragioni esposte nei punti 1.1 e 1.2.; - la nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, per tutte le ragioni esposte in diritto”.
L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi che si diranno.
Con riferimento alla violazione dell'art. 50 TUB, parte opponente eccepisce che “…il decreto ingiuntivo (in epigrafe) è stato emesso sulla base di documenti privi dei requisiti imperativi di cui all'art. 50, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“T.U.B.”)… ,
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l'attestazione rilasciata in data 14 febbraio 2019 dal dirigente della FI
BA S.p.A (cfr. doc. n. 5 di CTP) difetta dei requisiti prescritti dall'art. 50 del T.U.B..
Infatti, pur presentando la firma del dirigente, indica il mero saldo cui la banca avrebbe diritto, individuando solo i presunti inadempimenti dell'opponente ed escludendo i pagamenti già effettuati dal sig. . Infatti, l'estratto non rientra nella Pt_1 categoria dell'estratto conto asseverato (di cui all'art. 50 T.U.B.), ma rientra nella categoria del saldo conto, così come disciplinato dall'art. 102 dell'abrogata legge bancaria, proprio perché non comprende tutti i movimenti (sia attivi sia passivi) relativi al contratto in oggetto”.
Dal canto sua parte opposta ritiene che “Nella fattispecie de qua il decreto ingiuntivo
è stato ottenuto in forza dell'Estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito”.
L'art. 102 della Legge 7 marzo 1938, n. 141 prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del c.d. “estratto di saldaconto”, ossia di una semplice dichiarazione resa dalla banca, contenente l'indicazione dell'ammontare del credito e certificata da un funzionario.
L'art. 50 T.U.B., prevede, invece, che le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Con la sentenza 18 luglio 1994, n. 6707 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “il saldaconto previsto dall'art. 102 Legge BAria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”. Il primo, infatti, è un documento costituito appositamente dalla banca, nel quale viene indicato soltanto il saldo passivo del conto corrente, mentre il secondo “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso”.
Nel caso di specie, dall'estratto conto versato in atti nella fase monitoria emerge che trattasi di “estratto conto” e non di “saldo conto” come sostenuto da parte opponente, essendo individuati non solo gli importi a debito ma anche a credito.
L'eccezione è infondata e va così rigettata.
Tanto però non esime questo giudice dal valutare la pretesa nel presente giudizio a cognizione piena, ove riacquista piena portata la regola generale di distribuzione tra
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le parti del processo civile dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. .
Premesso che nella fattispecie parte opponente sostiene che “… il sig. è Parte_1 stato più volte contattato telefonicamente da un'agente della FI BA
S.p.A. che promuoveva la stipula di “prestiti onerosi a tasso vantaggioso”, aggiunge anche che “… sempre telefonicamente, le relative verifiche di merito creditizio, la banca, durante la fine dell'agosto 2016, ha concesso al sig. un prestito Pt_1 dell'ammontare di euro 20.000,00 (ventimila/00)”, si rileva che l'opponente eccepisca, altresì, la nullità del contratto intercorso tra le parti per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 del T.U.B.
Parte opposta, dal canto suo, non contestando la superiore circostanza che si da pertanto per provata ai sensi dell'art. 115 cpc, asserisce che: “è opportuno osservare come l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato rappresenti un vero e proprio riconoscimento di debito da parte dell'opponente, con tutte le conseguenze sul piano probatorio indicate dall'art. 1988 C.c.: la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. In sostanza, nel corpo dell'atto lo stesso opponente ha pienamente riconosciuto le ragioni creditorie vantate dalla Al contempo, si Controparte_1 rappresenta come il medesimo non abbia provveduto a depositare alcun documento utile al fine di sostenere la propria - pacificamente infondata – domanda”.
Ai sensi dell'art. 117 del TUB “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”, nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB).
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato per tutelare al meglio i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n.
16671/2012), dei i servizi forniti e della durata del contratto.
Viene così garantita la certezza dei rapporti giuridici, con particolare riferimento alla facilità per il cliente di verificare che la banca rispetti durante il rapporto le condizioni pattuite al momento della stipula.
Per quanto concerne la sottoscrizione del contratto da parte di uno solo o di entrambi i contraenti, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 16 gennaio 2018 n. 898, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno
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affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Il predetto principio sebbene sia stato adottato con riferimento ad un contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile alla generalità dei contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio fra quanto previsto dall'art. 23 del Testo Unico Finanziario (T.U.F.) e quanto indicato all'art. 117 del Testo
Unico BArio (T.U.B.) ove è stabilito che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Sul punto: “Ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, art.
117, nei casi di inosservanza della forma prescritta ad substantiam, il contratto è nullo
(nullità formale e insanabile, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio ma solo nell'interesse del cliente, avendo la norma citata finalità di protezione del contraente debole), la manifestazione della volontà di uno dei contraenti, non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta ad probationem. Priva di rilievo è la circostanza che il correntista, effettuando nel tempo prelievi e versamenti e beneficiando degli affidamenti concessi su entrambi i conti correnti, avrebbe dimostrato di voler dare esecuzione ai contratti di cui contesta la validità in questa sede, atteso che il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida (art.
1423 c.c.). Dalla nullità dei contratti di conto corrente consegue la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale, di commissioni e spese dovute in forza delle previsioni contrattuali nulle…” (Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sentenza n.1163 del 25.8.2015).
Tali considerazioni, sono ancor più rilevanti e vincolanti nella specie in esame.
Sul presupposto della stipula “telefonica” del contratto de quo, occorre richiamare la circostanza che, nel 2014, l'Italia abbia recepito la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori rendendo possibile che un contratto telefonico possa concludersi con il consenso prestato dal cliente a voce con registrazione vocale dello stesso. Ne consegue che per la validità del contratto però, il fornitore del servizio è obbligato a inviare al cliente una copia del contratto scritto, contenente tutte le condizioni
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approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest'ultimo una copia controfirmata. In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. Quindi se un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista è obbligato a confermare l'offerta al consumatore e quest'ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Nel caso in esame, parte opposta, con le memorie 183 comma 6 n. 2, ha prodotto il contratto di finanziamento tra e la FI da cui risulta Parte_1 inequivocabilmente la mancanza della sottoscrizione da parte del;
né ha Pt_1
integrato tale documentazione idonea ai fini probatori. Ed infatti detto che il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente, consegue l'obbligo di fissazione su un supporto “durevole”. Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall'operatore.
Mancando quindi la prova nei termini esposti, consegue la nullità del contratto anche perché “…l'esecuzione parziale dei contratti posti a fondamento della domanda di pagamento introdotta con ricorso monitorio rappresenta un riconoscimento tacito, analogo a quello previsto dall'art. 125 c.p.c., della documentazione prodotta da
[omissis] rendendo inefficace il successivo disconoscimento espresso da [omissis]”
(Tribunale di Brindisi, sentenza n. 254 del 18 febbraio 2025) presuppone un contratto sottoscritto di cui nel caso di specie manca la relativa prova.
Considerato che il giudice, anche senza richiesta di una delle parti, può rilevare in qualsiasi momento del processo, la nullità del contratto, la diretta conseguenza è che la sentenza dichiarativa della nullità dello stesso abbia effetto retroattivo. Quindi tutte le prestazioni già eseguite in esecuzione di un contratto nullo, vanno restituite.
Nello specifico accade che la caducazione del contratto di finanziamento destinato a regolare i rapporti tra la banca e il cliente comporti l'applicazione della disciplina comune dell'indebito di cui agli artt. 2033 e ss. c.c.
L'azione di ripetizione, infatti, costituisce il rimedio riconosciuto dalla legge al fine di recuperare le prestazioni eseguite in forza di un contratto che sia stato dichiarato nullo, annullato, risolto o rescisso. Sul punto: “la mancanza di forma scritta per il
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contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti” (Cass. n. 5609/2017). Ed ancora: “La nullità del contratto per difetto di forma comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l'esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito” (Cass. n. 7420/2024, che richiama Cass. n. 27390/2023).
Ma la restituzione delle prestazioni eseguite, in applicazione della disciplina dell'indebito, non può essere disposta automaticamente dal giudice adito una volta accertata la nullità del contratto, occorrendo, invece, una specifica domanda di parte.
Ed invero, con la sentenza n. 188/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in difetto di una specifica domanda di indebito oggettivo non può essere riconosciuta nessuna somma a titolo di restituzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e la FI che, pur determinando Parte_1 una reciproca situazione di indebito oggettivo (in favore della opposta per la somma erogata per l'opponente per le rate versate) nulla si dispone in mancanza di specifica domanda.
Ed infatti a ciò non sopperisce la domanda della opposta di “…condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, perché la stessa presuppone il raggiungimento della prova del credito.
Ma, come motivato, tale prova non è stata acquisita per la accertata nullità del contratto cui è venuta meno la necessità di svolgere attività istruttoria finalizzata all'accertamento del credito proprio per carenza del titolo.
Nel riconoscimento della nullità del contratto intercorso tra le parti, restano assorbiti i restanti motivi di opposizione fra cui quello relativo alla asserita nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, così come la domanda rivolta ad ottenere: “In via subordinata risarcire il danno patito dall'opponente che si quantifica equitativamente nella somma ingiunta o nella minor somma che il Sig. G.I. vorrà liquidare, da porre pertanto in compensazione”, comunque infondata poiché, in
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tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che si afferma titolare del diritto stesso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e/o pretesa (Cass. civ.
Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del
18.05.2010).
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Ordinanza n. 21865 del
24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé.
In buona sostanza, chi chiede il risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale -, deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità (cfr. Cass.,
25.03.2003, n. 4366; Cass., 29.03.2004, n. 6199).
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno.
La domanda va, quindi, rigettata.
In conclusione, la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato inefficace.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese.
Considerate le ragioni della decisione, basate principalmente su orientamenti giurisprudenziali, si ritiene ricorrano i motivi per la loro integrale compensazione fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 970/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, la opposizione e per l'effetto dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 96/2019 del
15.03.2019 per mancanza di prova del credito a seguito della accertata nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e Parte_1
FI BA;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte opponente per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 21/03/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 970/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Roberto Rizzo, nell'interesse dell'opponente Parte_1
e dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea Ornati nell'interesse dell'opposta CP_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi
[...] dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.05.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 28.06.2023) - pronuncia la seguente SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Roberto Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi n. 5, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nell'adunanza del 30.07.2019, n. 23/2019 R.
Adunanze.
- opponente -
CONTRO
(P. Iva ), con sede legale in Milano, al Foro Controparte_1 P.IVA_1
Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia, alla Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n.
170.
- opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2019 del 15.03.2019, notificato il
16.04.2019, emesso da questo Tribunale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n. 96/2019 emesso da questo Tribunale, ad istanza di era ingiunto a il pagamento della somma di €. Controparte_1 Parte_1
24.984,96, oltre interessi al tasso, in virtù della cessione del credito del rapporto contrattuale n. 20042492071213 intrattenuto da con la FI Parte_1
BA Spa, nonché € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con atto di citazione datato 27.05.2019 proponeva opposizione al D.I. Parte_1
96/2019 chiedendo: “
1- Accertare e dichiarare: - senza alcuna inversione dell'onore della prova, la nullità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- la nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., co. 1 e comunque per le ragioni esposte nei punti 1.1 e 1.2.; - la nullità del “rapporto di contratto” n.
20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, per tutte le ragioni esposte in diritto. 2-
Accertare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell'opposta, per le suesposte ragioni.
3- Conseguentemente ritenere non dovuta la somma ingiunta.
4- In via subordinata risarcire il danno patito dall'opponente che si quantifica equitativamente nella somma ingiunta o nella minor somma che il Sig. G.I. vorrà liquidare, da porre pertanto in compensazione.
5- Conseguentemente annullare, revocare, dichiarare nullo o comunque inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.
96/2019 – (R.G. n. 449/2019) del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per le suesposte ragioni. 6°- In via istruttoria, occorrendo, ammettere C.T.U. al fine di rilevare gli interessi usurari e dell'anatocismo come pattuiti nel contratto n.
20042492071213; Con espressa riserva di ogni diversa, consentita, domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria. Con il favore delle spese di lite”.
Con comparsa datata 28.11.2019 si costituiva la chiedendo: “In via Controparte_1
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preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 96/2019, R.G. n. 449/2019, del 15/03/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G., stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 96/2019, R.G. n. 449/2019, del
15/03/2019 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. Sulla domanda riconvenzionale. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_1 in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dal Sig. . In via
[...] Parte_1 subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte ad in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_1 indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Sig. Parte_1 condannare la società al pagamento del minor importo ritenuto di Controparte_1 giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
All'udienza del 15.01.2020 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invitava le parti ad esperire la negoziazione assistita e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc.
Con provvedimento del 31.05.2021, il Giudice ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.03.2022 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 27.05.2024.
Rimessa quindi all'udienza del 10.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio
2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ciò detto.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione
(vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di
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cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240).
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso de quo, parte opponente chiede di “Accertare e dichiarare: - senza alcuna inversione dell'onore della prova, la nullità e/o l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- la nullità del
“rapporto di contratto” n. 20042492071213, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., co. 1 e comunque per le ragioni esposte nei punti 1.1 e 1.2.; - la nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, per tutte le ragioni esposte in diritto”.
L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi che si diranno.
Con riferimento alla violazione dell'art. 50 TUB, parte opponente eccepisce che “…il decreto ingiuntivo (in epigrafe) è stato emesso sulla base di documenti privi dei requisiti imperativi di cui all'art. 50, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“T.U.B.”)… ,
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l'attestazione rilasciata in data 14 febbraio 2019 dal dirigente della FI
BA S.p.A (cfr. doc. n. 5 di CTP) difetta dei requisiti prescritti dall'art. 50 del T.U.B..
Infatti, pur presentando la firma del dirigente, indica il mero saldo cui la banca avrebbe diritto, individuando solo i presunti inadempimenti dell'opponente ed escludendo i pagamenti già effettuati dal sig. . Infatti, l'estratto non rientra nella Pt_1 categoria dell'estratto conto asseverato (di cui all'art. 50 T.U.B.), ma rientra nella categoria del saldo conto, così come disciplinato dall'art. 102 dell'abrogata legge bancaria, proprio perché non comprende tutti i movimenti (sia attivi sia passivi) relativi al contratto in oggetto”.
Dal canto sua parte opposta ritiene che “Nella fattispecie de qua il decreto ingiuntivo
è stato ottenuto in forza dell'Estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito”.
L'art. 102 della Legge 7 marzo 1938, n. 141 prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del c.d. “estratto di saldaconto”, ossia di una semplice dichiarazione resa dalla banca, contenente l'indicazione dell'ammontare del credito e certificata da un funzionario.
L'art. 50 T.U.B., prevede, invece, che le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Con la sentenza 18 luglio 1994, n. 6707 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “il saldaconto previsto dall'art. 102 Legge BAria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”. Il primo, infatti, è un documento costituito appositamente dalla banca, nel quale viene indicato soltanto il saldo passivo del conto corrente, mentre il secondo “riproduce integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso”.
Nel caso di specie, dall'estratto conto versato in atti nella fase monitoria emerge che trattasi di “estratto conto” e non di “saldo conto” come sostenuto da parte opponente, essendo individuati non solo gli importi a debito ma anche a credito.
L'eccezione è infondata e va così rigettata.
Tanto però non esime questo giudice dal valutare la pretesa nel presente giudizio a cognizione piena, ove riacquista piena portata la regola generale di distribuzione tra
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le parti del processo civile dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. .
Premesso che nella fattispecie parte opponente sostiene che “… il sig. è Parte_1 stato più volte contattato telefonicamente da un'agente della FI BA
S.p.A. che promuoveva la stipula di “prestiti onerosi a tasso vantaggioso”, aggiunge anche che “… sempre telefonicamente, le relative verifiche di merito creditizio, la banca, durante la fine dell'agosto 2016, ha concesso al sig. un prestito Pt_1 dell'ammontare di euro 20.000,00 (ventimila/00)”, si rileva che l'opponente eccepisca, altresì, la nullità del contratto intercorso tra le parti per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 del T.U.B.
Parte opposta, dal canto suo, non contestando la superiore circostanza che si da pertanto per provata ai sensi dell'art. 115 cpc, asserisce che: “è opportuno osservare come l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato rappresenti un vero e proprio riconoscimento di debito da parte dell'opponente, con tutte le conseguenze sul piano probatorio indicate dall'art. 1988 C.c.: la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. In sostanza, nel corpo dell'atto lo stesso opponente ha pienamente riconosciuto le ragioni creditorie vantate dalla Al contempo, si Controparte_1 rappresenta come il medesimo non abbia provveduto a depositare alcun documento utile al fine di sostenere la propria - pacificamente infondata – domanda”.
Ai sensi dell'art. 117 del TUB “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”, nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB).
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato per tutelare al meglio i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n.
16671/2012), dei i servizi forniti e della durata del contratto.
Viene così garantita la certezza dei rapporti giuridici, con particolare riferimento alla facilità per il cliente di verificare che la banca rispetti durante il rapporto le condizioni pattuite al momento della stipula.
Per quanto concerne la sottoscrizione del contratto da parte di uno solo o di entrambi i contraenti, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 16 gennaio 2018 n. 898, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno
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affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Il predetto principio sebbene sia stato adottato con riferimento ad un contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile alla generalità dei contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio fra quanto previsto dall'art. 23 del Testo Unico Finanziario (T.U.F.) e quanto indicato all'art. 117 del Testo
Unico BArio (T.U.B.) ove è stabilito che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Sul punto: “Ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, art.
117, nei casi di inosservanza della forma prescritta ad substantiam, il contratto è nullo
(nullità formale e insanabile, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio ma solo nell'interesse del cliente, avendo la norma citata finalità di protezione del contraente debole), la manifestazione della volontà di uno dei contraenti, non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta ad probationem. Priva di rilievo è la circostanza che il correntista, effettuando nel tempo prelievi e versamenti e beneficiando degli affidamenti concessi su entrambi i conti correnti, avrebbe dimostrato di voler dare esecuzione ai contratti di cui contesta la validità in questa sede, atteso che il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida (art.
1423 c.c.). Dalla nullità dei contratti di conto corrente consegue la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale, di commissioni e spese dovute in forza delle previsioni contrattuali nulle…” (Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sentenza n.1163 del 25.8.2015).
Tali considerazioni, sono ancor più rilevanti e vincolanti nella specie in esame.
Sul presupposto della stipula “telefonica” del contratto de quo, occorre richiamare la circostanza che, nel 2014, l'Italia abbia recepito la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori rendendo possibile che un contratto telefonico possa concludersi con il consenso prestato dal cliente a voce con registrazione vocale dello stesso. Ne consegue che per la validità del contratto però, il fornitore del servizio è obbligato a inviare al cliente una copia del contratto scritto, contenente tutte le condizioni
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approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest'ultimo una copia controfirmata. In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza. Quindi se un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista è obbligato a confermare l'offerta al consumatore e quest'ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Nel caso in esame, parte opposta, con le memorie 183 comma 6 n. 2, ha prodotto il contratto di finanziamento tra e la FI da cui risulta Parte_1 inequivocabilmente la mancanza della sottoscrizione da parte del;
né ha Pt_1
integrato tale documentazione idonea ai fini probatori. Ed infatti detto che il consenso del consumatore non può essere raccolto solo verbalmente, consegue l'obbligo di fissazione su un supporto “durevole”. Questo supporto non deve essere necessariamente un contratto scritto ma può trattarsi anche di una registrazione vocale, archiviata poi dall'operatore.
Mancando quindi la prova nei termini esposti, consegue la nullità del contratto anche perché “…l'esecuzione parziale dei contratti posti a fondamento della domanda di pagamento introdotta con ricorso monitorio rappresenta un riconoscimento tacito, analogo a quello previsto dall'art. 125 c.p.c., della documentazione prodotta da
[omissis] rendendo inefficace il successivo disconoscimento espresso da [omissis]”
(Tribunale di Brindisi, sentenza n. 254 del 18 febbraio 2025) presuppone un contratto sottoscritto di cui nel caso di specie manca la relativa prova.
Considerato che il giudice, anche senza richiesta di una delle parti, può rilevare in qualsiasi momento del processo, la nullità del contratto, la diretta conseguenza è che la sentenza dichiarativa della nullità dello stesso abbia effetto retroattivo. Quindi tutte le prestazioni già eseguite in esecuzione di un contratto nullo, vanno restituite.
Nello specifico accade che la caducazione del contratto di finanziamento destinato a regolare i rapporti tra la banca e il cliente comporti l'applicazione della disciplina comune dell'indebito di cui agli artt. 2033 e ss. c.c.
L'azione di ripetizione, infatti, costituisce il rimedio riconosciuto dalla legge al fine di recuperare le prestazioni eseguite in forza di un contratto che sia stato dichiarato nullo, annullato, risolto o rescisso. Sul punto: “la mancanza di forma scritta per il
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contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti” (Cass. n. 5609/2017). Ed ancora: “La nullità del contratto per difetto di forma comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l'esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito” (Cass. n. 7420/2024, che richiama Cass. n. 27390/2023).
Ma la restituzione delle prestazioni eseguite, in applicazione della disciplina dell'indebito, non può essere disposta automaticamente dal giudice adito una volta accertata la nullità del contratto, occorrendo, invece, una specifica domanda di parte.
Ed invero, con la sentenza n. 188/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in difetto di una specifica domanda di indebito oggettivo non può essere riconosciuta nessuna somma a titolo di restituzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e la FI che, pur determinando Parte_1 una reciproca situazione di indebito oggettivo (in favore della opposta per la somma erogata per l'opponente per le rate versate) nulla si dispone in mancanza di specifica domanda.
Ed infatti a ciò non sopperisce la domanda della opposta di “…condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della Parte_1 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”, perché la stessa presuppone il raggiungimento della prova del credito.
Ma, come motivato, tale prova non è stata acquisita per la accertata nullità del contratto cui è venuta meno la necessità di svolgere attività istruttoria finalizzata all'accertamento del credito proprio per carenza del titolo.
Nel riconoscimento della nullità del contratto intercorso tra le parti, restano assorbiti i restanti motivi di opposizione fra cui quello relativo alla asserita nullità del “rapporto di contratto” n. 20042492071213 per indeterminatezza e/o illegittimità del tasso di interesse ed accessori, penali e indennità (ecc.) applicati, così come la domanda rivolta ad ottenere: “In via subordinata risarcire il danno patito dall'opponente che si quantifica equitativamente nella somma ingiunta o nella minor somma che il Sig. G.I. vorrà liquidare, da porre pertanto in compensazione”, comunque infondata poiché, in
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tema di onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che si afferma titolare del diritto stesso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e/o pretesa (Cass. civ.
Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n. 12108 del
18.05.2010).
Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto e provato pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Sentenza n.
18812 del 05/09/2014, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Ordinanza n. 21865 del
24/09/2013). Sul punto la Suprema Corte di cassazione è univoca nello statuire che oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé.
In buona sostanza, chi chiede il risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale -, deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità (cfr. Cass.,
25.03.2003, n. 4366; Cass., 29.03.2004, n. 6199).
Nel caso di specie non è stata data prova del danno subito né del nesso causale fra la condotta ritenuta illegittima e l'asserito danno.
La domanda va, quindi, rigettata.
In conclusione, la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato inefficace.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese.
Considerate le ragioni della decisione, basate principalmente su orientamenti giurisprudenziali, si ritiene ricorrano i motivi per la loro integrale compensazione fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 970/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 11 a 12 R. G. n. 970 / 2019
1) Accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, la opposizione e per l'effetto dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 96/2019 del
15.03.2019 per mancanza di prova del credito a seguito della accertata nullità del contratto di finanziamento intercorso tra e Parte_1
FI BA;
2) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte opponente per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta nel resto;
4) Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 21/03/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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