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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5250/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 12.1.2021, previo cumulo con quello derivante da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro, già indennizzato nella misura complessiva del 10%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
1 udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi consentito di acclarare che la malattia denunziata il 12.1.2021 (artropatia acromion claveare) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 4% che,
cumulato con quello del 14% da ultimo riconosciuto, con sentenza di questo tribunale n. 2580 del 12.11.2024 in atti, per altre malattie professionali e infortuni sul lavoro, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 18%: e tanto, con decorrenza dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
2 dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortuni sul lavoro in misura del
18% e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dall'ultima domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5250/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 12.1.2021, previo cumulo con quello derivante da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro, già indennizzato nella misura complessiva del 10%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
1 udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi consentito di acclarare che la malattia denunziata il 12.1.2021 (artropatia acromion claveare) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 4% che,
cumulato con quello del 14% da ultimo riconosciuto, con sentenza di questo tribunale n. 2580 del 12.11.2024 in atti, per altre malattie professionali e infortuni sul lavoro, dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 18%: e tanto, con decorrenza dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
2 dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortuni sul lavoro in misura del
18% e condanna l a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dall'ultima domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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