TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1966 2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Scannaliato
Giovanni ( ), presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato C.F._2
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] ( . Controparte_1 C.F._3
Resistente/contumace Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/06/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 27/02/2024, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da . Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 10.02.2005 a Catania, e dal quale non sono nati i figli, è entrato irrimediabilmente in crisi.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice delegato tentava invano la conciliazione, stante anche la contumacia di parte resistente, rinviando la causa ad altra udienza per la trattazione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non compariva in giudizio, restando contumace.
Quindi, all'udienza del 30.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni in seno alle proprie note, riportandosi al ricorso e chiedendo la decisione della causa.
Con ordinanza del 01.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, seppur Controparte_1 regolarmente citata, non compariva in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente precisava di non avere null'altro a pretendere.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Irripetibili le spese del giudizio.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto. N. 33 P. 1 anno 2005, ai sensi del DPR
396/2000.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
4/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1966 2024 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nato a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Scannaliato
Giovanni ( ), presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato C.F._2
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] ( . Controparte_1 C.F._3
Resistente/contumace Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/06/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c., il 27/02/2024, chiedeva Parte_1
a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da . Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 10.02.2005 a Catania, e dal quale non sono nati i figli, è entrato irrimediabilmente in crisi.
All'udienza del 20.11.2024 il Giudice delegato tentava invano la conciliazione, stante anche la contumacia di parte resistente, rinviando la causa ad altra udienza per la trattazione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non compariva in giudizio, restando contumace.
Quindi, all'udienza del 30.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni in seno alle proprie note, riportandosi al ricorso e chiedendo la decisione della causa.
Con ordinanza del 01.07.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, seppur Controparte_1 regolarmente citata, non compariva in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente precisava di non avere null'altro a pretendere.
Spese irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
Irripetibili le spese del giudizio.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto. N. 33 P. 1 anno 2005, ai sensi del DPR
396/2000.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
4/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco