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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O
D I M A T E R A
S E Z I O N E C I V I L E
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 434/2024, avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, promoSS ex artt. 703,
669 bis c.p.c. e 1168 c.c. da:
(c.f. ) con l'Avv. _1 C.F._1
Armando D'Alonzo (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) con gli Avv.ti CP_1 C.F._3
Annagiulia Venezia (c.f. ) e Mariella Vizziello (c.f. C.F._4
C.F._5
*******
Il Giudice
Dr. Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ex articoli 703, 669 bis c.p.c. e 1168 c.c.,
[...]
ha dedotto che, a far tempo dal 10 luglio 2015, è _1
proprietaria, tra l'altro, in virtù di un atto di compravendita, della casa di abitazione al piano terra sita nel Comune di Matera in via Casalnuovo
n. 97, confinante con un atrio comunale.
Pag. 1 La ricorrente ha allegato che gli alienanti, nell'atto di vendita, avrebbero garantito il libero accesso di pedoni e automezzi nell'atrio come, peraltro, esercitato da loro e dai rispettivi danti causa da tempo risalente, anche successivamente alla realizzazione di un cancello. La ricorrente ha, infatti, narrato che nel 1990 , in virtù Parte_2
di un'autorizzazione rilasciata dal Comune di Matera (cfr. doc. 8), ha installato un cancello, consegnando le chiavi alle originarie proprietarie, le quali, a loro volta, le avrebbero date, in ragione della successiva compravendita, all'attuale ricorrente.
ha precisato che il diritto di accesso e sosta _1
nell'atrio de quo è stato legittimamente esercitato dai suoi danti causa, da se steSS e dai suoi familiari, in maniera pacifica, sino a quando, nel giugno del 2023, il resistente, proprietario di altro immobile prospiciente la medesima corte, avrebbe inopinatamente modificato lo stato dei luoghi, in maniera clandestina e violenta, mediante la sostituzione del preesistente cancello metallico con un altro avente sempre due ante ma di diversa dimensione, l'infissione nel suolo di un pilastro metallico di sostengo del tutto nuovo e, infine, la manomissione del muro perimetrale della proprietà della ricorrente con l'inserimento di un vano contatore, di cavi elettrici e di un braccio meccanico, onde alimentare il motore elettrico dell'anta destra. In conseguenza di tanto, la ricorrente ha dedotto di essere stata spogliata del possesso, come sino ad allora esercitato, atteso che le sarebbe stato impedito di aprire il cancello, sia con la chiave che mediante comando elettrico.
ha, inoltre, evidenziato che a seguito della _1
denuncia del 30.6.2023, il resistente, sulla scorta di un provvedimento amministrativo, avrebbe rimosso il cancello elettrificato, realizzando un
Pag. 2 cancello analogo a quello preesistente, benché l'anta sinistra sia stata munita di un chiavistello infisso a terra assicurato da un lucchetto, e quella destra dotata di una serratura.
Nel ricorso, ha puntualizzato di non aver ricevuto _1
le chiavi del fermo chiavistello e della serratura a servizio del cancello.
Sulla scorta di tanto, ha formulato domanda di reintegra nel possesso al fine di ripristinare le possibilità di transito e di sosta nell'atrio comunale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 13.5.2024, si è costituito , il quale, tra le altre cose, CP_1
ha evidenziato che il cancello è dotato di due ante: una per consentire il paSSggio pedonale, provvista di serratura autonoma, le cui chiavi sarebbero nella disponibilità della ricorrente, e l'altra, dapprima motorizzata e poi manuale, munita di un chiavistello infisso a terra, assicurato da un lucchetto, le cui chiavi non avrebbe consegnato alla ricorrente atteso che, secondo la sua ricostruzione, la steSS non avrebbe il diritto di utilizzare - né avrebbe di fatto esercitato un possesso conforme - l'atrio comunale a mezzo di passo carraio;
diritto, invece, che spetterebbe esclusivamente al resistente in virtù della voltura dell'autorizzazione del passo carrabile n. 322, già conceSS all'originario proprietario, . Ha contestato, dunque, il Parte_3
comportamento della ricorrente che solo occasionalmente - a suo dire - frequenterebbe i luoghi di causa, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1168 c.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sulle questioni si
OSSERVA
Pag. 3 1.
L'articolo 1168 c.c. predica che “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo; l'azione è altresì conceSS
a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio
o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.”
La tutela autonoma del possesso è posta a presidio del principio generale
“ne cives ad arma ruant” ed è giustificata dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel caso de quo, il dedotto comportamento del resistente che avrebbe impedito alla ricorrente la possibilità di accesso, di sosta e di libero utilizzo dell'atrio, tramite la mancata consegna delle chiavi del lucchetto di fermo di chiavistello e della serratura a servizio del cancello per cui è causa potrebbe, in astratto, qualora fosse provato il previo possesso, configurare uno spoglio.
Ebbene, con riferimento alla condotta integrante lo spoglio, gli elementi di fatto sono pacifici dal momento che il resistente ha ammesso, in comparsa di costituzione e risposta, di aver ripristinato, a seguito dell'ordinanza comunale (in atti meglio indicata), lo stato dei luoghi, ottemperando a sua cura e spese alla rimozione del cancello motorizzato
Pag. 4 posto a chiusura dell'area della corte comunale, consegnando alla ricorrente le sole chiavi dell'anta per il paSSggio pedonale e continuando a ritenere quelle che assicurano il chiavistello dell'anta per il passo carraio. Se è pur vero che nella consegna delle chiavi che aprono l'anta pedonale, si scorge un ravvedimento operoso (che, comunque tradisce l'avvenuto spoglio come dedotto in ricorso), è altrettanto vero che il resistente, tuttavia, persiste - per sua steSS ammissione - nel non voler consegnare le chiavi del lucchetto dell'anta sinistra, sì da escludere, per la ricorrente, ogni possibilità di accesso carraio.
È principio condiviso quello per cui “in tema di azioni possessorie, configura spoglio la chiusura del cancello di accesso al fondo mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, in quanto tale condotta, se non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al possessore, si qualifica come privazione dell'altrui possesso e, nel contempo, come inequivoco atto d'interversione” (cfr.
Cass. civ., n. 14819/2014).
Ciò che diviene dirimente, ai fini del decidere, è verificare se al momento dello spoglio, avvenuto nel giugno 2023, la ricorrente esercitasse un potere di fatto sulla res che avesse le caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale, poi compromesso dalla condotta dello spoliator.
L'onere della prova grava sul ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c.
Affinché un'azione possessoria poSS essere accolta, il ricorrente deve fornire la prova:
a) della sussistenza di un previo possesso inteso come concreto potere di fatto esercitato sulla res che si manifesti con le
Pag. 5 caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale a prescindere da qualsivoglia titolo;
b) la sussistenza di uno spoglio;
c) la violenza o clandestinità dello stesso;
d) l'animus spoliandi.
La mancata prova di uno solo di questi elementi determina il rigetto della domanda (cfr. art. 2697 c.c.).
L'asserzione e poi la prova della sussistenza del previo possesso, ossia la prova che prima dell'asserito spoglio o della dedotta turbativa sussistesse una situazione di fatto riconducibile alla nozione di possesso, assumono priorità logico-giuridica e ciò in quanto solo se vi è possesso previo, una condotta che lo abbia inibito o molestato può essere qualificata quale spoglio o molestia. L'azione ex art. 1168 c.c. ha, infatti, la finalità di reintegrare il possesso nelle condizioni di esercizio anteriori allo spoglio, sicché è prioritario fornire la prova del previo esercizio del potere di fatto, ovvero del possesso perduto e del rapporto di causa effetto tra spoglio e privazione.
Orbene, nella fattispecie, si osserva come l'istruttoria abbia consentito di accertare la sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela possessoria.
In tal senso depone quanto riferito dall'informatore Testimone_1
, mediatore e titolare dell'agenzia immobiliare Ifim, ascoltato
[...]
all'udienza del 27.6.2024, il quale ha confermato che la ricorrente accedeva in maniera indisturbata, sia personalmente che tramite suoi incaricati, mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dall'atrio antistante l'immobile, ove ella e chi da lei autorizzato transitavano e sostavano anche con automezzi. Nella deposizione del
Pag. 6 teste si trova anche conferma della triplice circostanza che le signore e già Parte_4 Controparte_2 CP_3
comproprietarie dell'immobile, fossero nel possesso delle chiavi del cancello installato da , che le avessero consegnate Parte_2
all'acquirente e che, a loro volta, avessero utilizzato l'atrio comunale, accedendovi liberamente.
La circostanza n. 1 del ricorso, ovvero quella per cui sin dal momento dell'acquisto, la ricorrente accedeva all'immobile per cui è causa in maniera indisturbata, sia personalmente che tramite i suoi incaricati mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dell'atrio comunale, ove transitavano e sostavano con automezzi, è stata anche confermata dal teste escusso all'udienza del Testimone_2
26.9.2024, il quale ha, poi, precisato che sin dall'acquisto la moglie (id est: la ricorrente) abbia avuto il possesso delle chiavi del cancello.
Il teste, con riferimento al capitolo n. 3, ha anche confermato la triplice circostanza sopra enucleata, non senza aggiungere che “prima di addivenire all'acquisto io e mia moglie ci siamo recati più volte presso l'immobile con
l'intermediario immobiliare, il quale aveva libero accesso all'atrio”. Da tanto discende conferma del fatto che le alienanti abbiano consentito all'intermediatore di esercitare il possesso loro spettante, al fine di favorire la vendita dell'immobile.
Quanto a quest'ultima testimonianza, per cui, la difesa resistente ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (cfr. dep. note conclusive del 17.02.2025), si osserva come le Sezioni Unite della
CaSSzione 9457/2023 abbiano precisato quanto segue: “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima
Pag. 7 dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che poSS poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'intereSSto ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
Nella specie, l'eccezione d'incapacità non è stata formulata subito dopo l'escussione (cfr. verbale del 26.9.2023), di talché ogni eventuale nullità
è da considerarsi sanata.
Deve, poi, osservarsi come nelle deposizioni dei due testi di parte ricorrente non si individui alcuna contraddizione, intrinseca ed estrinseca, che poSS minarne la credibilità degli enunciati, sicché non si dubita affatto della genuinità ed attendibilità dei testi.
Per quanto riguarda le dichiarazioni degli informatori di parte resistente, si osserva quanto segue.
sentito all'udienza del 27.6.2024, ha riferito di non Persona_1
sapere nulla sulle circostanze 2, 3 e 4 riportate nella comparsa di costituzione e risposta, circoscrivendo la sua dichiarazione agli anni compresi tra il 2002 e il 2008. Orbene, aldilà di quanto avvenuto in tale
Pag. 8 lasso di tempo, è evidente che, ai fini del decidere, diviene dirimente accertare cosa sia avvenuto dopo il 2015, ovvero successivamente all'acquisto della ricorrente - ciò che è in discussione, infatti, è il possesso di che ben può esser stato per absurdum _1
acquisito da sé (benché si sia appurato che vi sia stata una successione nel possesso) - ma in quel periodo il teste si era già trasferito.
[...]
ha, infatti, riferito di aver abitato in via Casalnuovo sino al Per_1
2008. Sta di fatto, pertanto, che non avendo più avuto un contatto continuo con la realtà dei luoghi, nulla di dirimente può riferire con riferimento ai fatti. Peraltro, la precisazione circa il fatto che successivamente al 2008 abbia frequentato i luoghi di causa “2-3 volte a settimana nella fascia oraria dalle 6,30 alle 18,30” (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024) e che in quella fascia oraria non abbia mai visto la ricorrente, non comporta tout court gli effetti sperati dalla difesa resistente atteso che, data la discontinuità dell'esercizio di fatto del potere rivendicato dalla ricorrente, è ben possibile che _1
, i suoi famigliari o incaricati abbiano frequentato i luoghi proprio
[...]
nei giorni in cui non li abbia frequentati l'informatore.
Sul punto, si rileva come la Corte regolatrice abbia precisato che “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurare il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per
l'utilizzazione non continuativa quando poSS ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (cfr. Cass. civ., n. 9626/2024).
Pag. 9 Quanto, infine, all'altro informatore, , se è pur Testimone_3
vero che questi abbia confermato che la dr.SS , i suoi familiari e i Pt_1
precedenti proprietari avessero esercitato un accesso sporadico nell'atrio e sempre a piedi, si osserva come il teste abbia comunque confermato l'utilizzo del paSSggio pedonale. Peraltro, quand'anche fosse vero che l'accesso sia avvenuto solo a piedi quando è stato effettuato sotto la diretta percezione del teste, non per questo si può ritenere che la ricorrente, i suoi familiari e gli alienanti non abbiano utilizzato discontinuamente l'accesso carraio, e tanto perché è pur sempre ammissibile che ciò sia avvenuto allorquando il teste non era presente.
Non è, infatti, detto che , pur avendo abitato dal Testimone_3
febbraio 2000 sino al maggio 2023 nello stabile, sia rimasto permanentemente, per tutto questo tempo, a presidiare l'accesso dell'atrio comunale.
Si opina, pertanto, nel senso di ritenere provato, sulla base delle concordanti dichiarazioni dei sommari informatori di parte ricorrente, che la ricorrente abbia, sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, utilizzato l'atrio comunale accedendo sia a piedi che con autovetture, mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dell'atrio antistante l'immobile, installato dal sig. nell'anno Parte_2
1990.
Con riferimento alla violenza o clandestinità e all'animus spoliandi si osserva quanto segue.
In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non
è neceSSrio che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera
Pag. 10 violenza morale, quale una minaccia (cfr. Cass. civ., n. 26985/2013); e che, nella specie, non vi fosse la volontà della ricorrente è presto detto ove appena si consideri la reazione giudiziaria che la steSS ha promosso.
L'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espreSS o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr. Cass. civ., n. 8486/2000). L'animus spoliandi, infatti, deve ritenersi insito nella steSS privazione di fatto dell'altrui possesso, potendo anche desumersi dalla violenza o clandestinità usata dall'autore dello spoglio o da ogni altro elemento rivelatore dell'illecito operato dello spogliatore.
Assolutamente irrilevanti ai fini del decidere, proprio perché non incidono affatto sulla dimensione possessoria - che si ricorda essere relativa ad una situazione di fatto a prescindere dall'esistenza di un diritto conforme - sono le vicissitudini, anche processuali, relative al passo carrabile. Non è, infatti, in discussione la legittimità delle autorizzazioni, ma solo l'esercizio di un potere di fatto che abbia le caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale, a prescindere da ogni titolo e che può, nel caso in esame, convivere anche con autorizzazioni carrabili di segno contrario. Nessuna pregiudizialità logico giuridica è, dunque, riscontrabile tra la presente azione e quella pendente innanzi al T.A.R. avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il ha concesso alla ricorrente Controparte_4
l'estensione del passo carrabile n. 322.
In ultimo, con riferimento all'istanza di espunzione depositata telematicamente da parte resistente in data 26.03.2025, si rileva come,
Pag. 11 quand'anche si volesse ritenere inammissibile il deposito della memoria non autorizzata e dei documenti allegati, nessuna conseguenza tale irritualità potrà determinare in merito all'accoglimento del ricorso, atteso che l'irritualità del deposito non travolge affatto gli esiti istruttori già validamente acquisiti al processo, oggetto delle valutazioni a cui è chiamato il giudice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 c.p.c.
Logico corollario di tutto quanto sopra enucleato è l'accoglimento della domanda possessoria, con condanna del resistente al ripristino dello status quo ante.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità baSS.
Non si riscontrano i presupposti della colpa grave in capo al resistente, come invece sostenuto dalla difesa ricorrente, atteso che l'esito del presente giudizio è dipeso strictu sensu dalla dialettica processuale in ambito istruttorio, e non già da un comportamento che abbia evidenziato un modus procedendi meritevole di sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta con ricorso ex articoli 703, 669 bis c.p.c. e 1168 c.c. da _1
contro , così provvede:
[...] CP_1
accoglie la domanda di reintegrazione e per l'effetto ordina a
[...]
di reintegrare immediatamente la ricorrente CP_1 _1
nel possesso del diritto di accesso, transito e sosta gravante sul
[...]
Pag. 12 cancello di ingresso alla casa di abitazione al piano terra sita in via
Casalnuovo, n. 97, attraverso l'atrio comunale de quo, ripristinando, a proprie cure e spese, lo status quo ante (quello del 1990) previa anche consegna delle chiavi di apertura/chiusura del cancello antistante l'atrio comunale anche per permettere a lei e ai suoi aventi causa la sosta e il transito con autovetture;
condanna al pagamento in favore di CP_1 _1
delle spese di lite che si liquidano in euro 286 per esborsi e in euro
5.213,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
Pag. 13
D I M A T E R A
S E Z I O N E C I V I L E
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 434/2024, avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, promoSS ex artt. 703,
669 bis c.p.c. e 1168 c.c. da:
(c.f. ) con l'Avv. _1 C.F._1
Armando D'Alonzo (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) con gli Avv.ti CP_1 C.F._3
Annagiulia Venezia (c.f. ) e Mariella Vizziello (c.f. C.F._4
C.F._5
*******
Il Giudice
Dr. Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ex articoli 703, 669 bis c.p.c. e 1168 c.c.,
[...]
ha dedotto che, a far tempo dal 10 luglio 2015, è _1
proprietaria, tra l'altro, in virtù di un atto di compravendita, della casa di abitazione al piano terra sita nel Comune di Matera in via Casalnuovo
n. 97, confinante con un atrio comunale.
Pag. 1 La ricorrente ha allegato che gli alienanti, nell'atto di vendita, avrebbero garantito il libero accesso di pedoni e automezzi nell'atrio come, peraltro, esercitato da loro e dai rispettivi danti causa da tempo risalente, anche successivamente alla realizzazione di un cancello. La ricorrente ha, infatti, narrato che nel 1990 , in virtù Parte_2
di un'autorizzazione rilasciata dal Comune di Matera (cfr. doc. 8), ha installato un cancello, consegnando le chiavi alle originarie proprietarie, le quali, a loro volta, le avrebbero date, in ragione della successiva compravendita, all'attuale ricorrente.
ha precisato che il diritto di accesso e sosta _1
nell'atrio de quo è stato legittimamente esercitato dai suoi danti causa, da se steSS e dai suoi familiari, in maniera pacifica, sino a quando, nel giugno del 2023, il resistente, proprietario di altro immobile prospiciente la medesima corte, avrebbe inopinatamente modificato lo stato dei luoghi, in maniera clandestina e violenta, mediante la sostituzione del preesistente cancello metallico con un altro avente sempre due ante ma di diversa dimensione, l'infissione nel suolo di un pilastro metallico di sostengo del tutto nuovo e, infine, la manomissione del muro perimetrale della proprietà della ricorrente con l'inserimento di un vano contatore, di cavi elettrici e di un braccio meccanico, onde alimentare il motore elettrico dell'anta destra. In conseguenza di tanto, la ricorrente ha dedotto di essere stata spogliata del possesso, come sino ad allora esercitato, atteso che le sarebbe stato impedito di aprire il cancello, sia con la chiave che mediante comando elettrico.
ha, inoltre, evidenziato che a seguito della _1
denuncia del 30.6.2023, il resistente, sulla scorta di un provvedimento amministrativo, avrebbe rimosso il cancello elettrificato, realizzando un
Pag. 2 cancello analogo a quello preesistente, benché l'anta sinistra sia stata munita di un chiavistello infisso a terra assicurato da un lucchetto, e quella destra dotata di una serratura.
Nel ricorso, ha puntualizzato di non aver ricevuto _1
le chiavi del fermo chiavistello e della serratura a servizio del cancello.
Sulla scorta di tanto, ha formulato domanda di reintegra nel possesso al fine di ripristinare le possibilità di transito e di sosta nell'atrio comunale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 13.5.2024, si è costituito , il quale, tra le altre cose, CP_1
ha evidenziato che il cancello è dotato di due ante: una per consentire il paSSggio pedonale, provvista di serratura autonoma, le cui chiavi sarebbero nella disponibilità della ricorrente, e l'altra, dapprima motorizzata e poi manuale, munita di un chiavistello infisso a terra, assicurato da un lucchetto, le cui chiavi non avrebbe consegnato alla ricorrente atteso che, secondo la sua ricostruzione, la steSS non avrebbe il diritto di utilizzare - né avrebbe di fatto esercitato un possesso conforme - l'atrio comunale a mezzo di passo carraio;
diritto, invece, che spetterebbe esclusivamente al resistente in virtù della voltura dell'autorizzazione del passo carrabile n. 322, già conceSS all'originario proprietario, . Ha contestato, dunque, il Parte_3
comportamento della ricorrente che solo occasionalmente - a suo dire - frequenterebbe i luoghi di causa, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 1168 c.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sulle questioni si
OSSERVA
Pag. 3 1.
L'articolo 1168 c.c. predica che “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo; l'azione è altresì conceSS
a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio
o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.”
La tutela autonoma del possesso è posta a presidio del principio generale
“ne cives ad arma ruant” ed è giustificata dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel caso de quo, il dedotto comportamento del resistente che avrebbe impedito alla ricorrente la possibilità di accesso, di sosta e di libero utilizzo dell'atrio, tramite la mancata consegna delle chiavi del lucchetto di fermo di chiavistello e della serratura a servizio del cancello per cui è causa potrebbe, in astratto, qualora fosse provato il previo possesso, configurare uno spoglio.
Ebbene, con riferimento alla condotta integrante lo spoglio, gli elementi di fatto sono pacifici dal momento che il resistente ha ammesso, in comparsa di costituzione e risposta, di aver ripristinato, a seguito dell'ordinanza comunale (in atti meglio indicata), lo stato dei luoghi, ottemperando a sua cura e spese alla rimozione del cancello motorizzato
Pag. 4 posto a chiusura dell'area della corte comunale, consegnando alla ricorrente le sole chiavi dell'anta per il paSSggio pedonale e continuando a ritenere quelle che assicurano il chiavistello dell'anta per il passo carraio. Se è pur vero che nella consegna delle chiavi che aprono l'anta pedonale, si scorge un ravvedimento operoso (che, comunque tradisce l'avvenuto spoglio come dedotto in ricorso), è altrettanto vero che il resistente, tuttavia, persiste - per sua steSS ammissione - nel non voler consegnare le chiavi del lucchetto dell'anta sinistra, sì da escludere, per la ricorrente, ogni possibilità di accesso carraio.
È principio condiviso quello per cui “in tema di azioni possessorie, configura spoglio la chiusura del cancello di accesso al fondo mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, in quanto tale condotta, se non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al possessore, si qualifica come privazione dell'altrui possesso e, nel contempo, come inequivoco atto d'interversione” (cfr.
Cass. civ., n. 14819/2014).
Ciò che diviene dirimente, ai fini del decidere, è verificare se al momento dello spoglio, avvenuto nel giugno 2023, la ricorrente esercitasse un potere di fatto sulla res che avesse le caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale, poi compromesso dalla condotta dello spoliator.
L'onere della prova grava sul ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c.
Affinché un'azione possessoria poSS essere accolta, il ricorrente deve fornire la prova:
a) della sussistenza di un previo possesso inteso come concreto potere di fatto esercitato sulla res che si manifesti con le
Pag. 5 caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale a prescindere da qualsivoglia titolo;
b) la sussistenza di uno spoglio;
c) la violenza o clandestinità dello stesso;
d) l'animus spoliandi.
La mancata prova di uno solo di questi elementi determina il rigetto della domanda (cfr. art. 2697 c.c.).
L'asserzione e poi la prova della sussistenza del previo possesso, ossia la prova che prima dell'asserito spoglio o della dedotta turbativa sussistesse una situazione di fatto riconducibile alla nozione di possesso, assumono priorità logico-giuridica e ciò in quanto solo se vi è possesso previo, una condotta che lo abbia inibito o molestato può essere qualificata quale spoglio o molestia. L'azione ex art. 1168 c.c. ha, infatti, la finalità di reintegrare il possesso nelle condizioni di esercizio anteriori allo spoglio, sicché è prioritario fornire la prova del previo esercizio del potere di fatto, ovvero del possesso perduto e del rapporto di causa effetto tra spoglio e privazione.
Orbene, nella fattispecie, si osserva come l'istruttoria abbia consentito di accertare la sussistenza dei requisiti per la concessione della tutela possessoria.
In tal senso depone quanto riferito dall'informatore Testimone_1
, mediatore e titolare dell'agenzia immobiliare Ifim, ascoltato
[...]
all'udienza del 27.6.2024, il quale ha confermato che la ricorrente accedeva in maniera indisturbata, sia personalmente che tramite suoi incaricati, mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dall'atrio antistante l'immobile, ove ella e chi da lei autorizzato transitavano e sostavano anche con automezzi. Nella deposizione del
Pag. 6 teste si trova anche conferma della triplice circostanza che le signore e già Parte_4 Controparte_2 CP_3
comproprietarie dell'immobile, fossero nel possesso delle chiavi del cancello installato da , che le avessero consegnate Parte_2
all'acquirente e che, a loro volta, avessero utilizzato l'atrio comunale, accedendovi liberamente.
La circostanza n. 1 del ricorso, ovvero quella per cui sin dal momento dell'acquisto, la ricorrente accedeva all'immobile per cui è causa in maniera indisturbata, sia personalmente che tramite i suoi incaricati mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dell'atrio comunale, ove transitavano e sostavano con automezzi, è stata anche confermata dal teste escusso all'udienza del Testimone_2
26.9.2024, il quale ha, poi, precisato che sin dall'acquisto la moglie (id est: la ricorrente) abbia avuto il possesso delle chiavi del cancello.
Il teste, con riferimento al capitolo n. 3, ha anche confermato la triplice circostanza sopra enucleata, non senza aggiungere che “prima di addivenire all'acquisto io e mia moglie ci siamo recati più volte presso l'immobile con
l'intermediario immobiliare, il quale aveva libero accesso all'atrio”. Da tanto discende conferma del fatto che le alienanti abbiano consentito all'intermediatore di esercitare il possesso loro spettante, al fine di favorire la vendita dell'immobile.
Quanto a quest'ultima testimonianza, per cui, la difesa resistente ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (cfr. dep. note conclusive del 17.02.2025), si osserva come le Sezioni Unite della
CaSSzione 9457/2023 abbiano precisato quanto segue: “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima
Pag. 7 dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che poSS poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'intereSSto ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
Nella specie, l'eccezione d'incapacità non è stata formulata subito dopo l'escussione (cfr. verbale del 26.9.2023), di talché ogni eventuale nullità
è da considerarsi sanata.
Deve, poi, osservarsi come nelle deposizioni dei due testi di parte ricorrente non si individui alcuna contraddizione, intrinseca ed estrinseca, che poSS minarne la credibilità degli enunciati, sicché non si dubita affatto della genuinità ed attendibilità dei testi.
Per quanto riguarda le dichiarazioni degli informatori di parte resistente, si osserva quanto segue.
sentito all'udienza del 27.6.2024, ha riferito di non Persona_1
sapere nulla sulle circostanze 2, 3 e 4 riportate nella comparsa di costituzione e risposta, circoscrivendo la sua dichiarazione agli anni compresi tra il 2002 e il 2008. Orbene, aldilà di quanto avvenuto in tale
Pag. 8 lasso di tempo, è evidente che, ai fini del decidere, diviene dirimente accertare cosa sia avvenuto dopo il 2015, ovvero successivamente all'acquisto della ricorrente - ciò che è in discussione, infatti, è il possesso di che ben può esser stato per absurdum _1
acquisito da sé (benché si sia appurato che vi sia stata una successione nel possesso) - ma in quel periodo il teste si era già trasferito.
[...]
ha, infatti, riferito di aver abitato in via Casalnuovo sino al Per_1
2008. Sta di fatto, pertanto, che non avendo più avuto un contatto continuo con la realtà dei luoghi, nulla di dirimente può riferire con riferimento ai fatti. Peraltro, la precisazione circa il fatto che successivamente al 2008 abbia frequentato i luoghi di causa “2-3 volte a settimana nella fascia oraria dalle 6,30 alle 18,30” (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024) e che in quella fascia oraria non abbia mai visto la ricorrente, non comporta tout court gli effetti sperati dalla difesa resistente atteso che, data la discontinuità dell'esercizio di fatto del potere rivendicato dalla ricorrente, è ben possibile che _1
, i suoi famigliari o incaricati abbiano frequentato i luoghi proprio
[...]
nei giorni in cui non li abbia frequentati l'informatore.
Sul punto, si rileva come la Corte regolatrice abbia precisato che “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurare il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per
l'utilizzazione non continuativa quando poSS ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore” (cfr. Cass. civ., n. 9626/2024).
Pag. 9 Quanto, infine, all'altro informatore, , se è pur Testimone_3
vero che questi abbia confermato che la dr.SS , i suoi familiari e i Pt_1
precedenti proprietari avessero esercitato un accesso sporadico nell'atrio e sempre a piedi, si osserva come il teste abbia comunque confermato l'utilizzo del paSSggio pedonale. Peraltro, quand'anche fosse vero che l'accesso sia avvenuto solo a piedi quando è stato effettuato sotto la diretta percezione del teste, non per questo si può ritenere che la ricorrente, i suoi familiari e gli alienanti non abbiano utilizzato discontinuamente l'accesso carraio, e tanto perché è pur sempre ammissibile che ciò sia avvenuto allorquando il teste non era presente.
Non è, infatti, detto che , pur avendo abitato dal Testimone_3
febbraio 2000 sino al maggio 2023 nello stabile, sia rimasto permanentemente, per tutto questo tempo, a presidiare l'accesso dell'atrio comunale.
Si opina, pertanto, nel senso di ritenere provato, sulla base delle concordanti dichiarazioni dei sommari informatori di parte ricorrente, che la ricorrente abbia, sin dal momento dell'acquisto dell'immobile, utilizzato l'atrio comunale accedendo sia a piedi che con autovetture, mediante l'utilizzo delle chiavi del cancello collocato al limite dell'atrio antistante l'immobile, installato dal sig. nell'anno Parte_2
1990.
Con riferimento alla violenza o clandestinità e all'animus spoliandi si osserva quanto segue.
In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non
è neceSSrio che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera
Pag. 10 violenza morale, quale una minaccia (cfr. Cass. civ., n. 26985/2013); e che, nella specie, non vi fosse la volontà della ricorrente è presto detto ove appena si consideri la reazione giudiziaria che la steSS ha promosso.
L'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espreSS o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr. Cass. civ., n. 8486/2000). L'animus spoliandi, infatti, deve ritenersi insito nella steSS privazione di fatto dell'altrui possesso, potendo anche desumersi dalla violenza o clandestinità usata dall'autore dello spoglio o da ogni altro elemento rivelatore dell'illecito operato dello spogliatore.
Assolutamente irrilevanti ai fini del decidere, proprio perché non incidono affatto sulla dimensione possessoria - che si ricorda essere relativa ad una situazione di fatto a prescindere dall'esistenza di un diritto conforme - sono le vicissitudini, anche processuali, relative al passo carrabile. Non è, infatti, in discussione la legittimità delle autorizzazioni, ma solo l'esercizio di un potere di fatto che abbia le caratteristiche della proprietà o di altro diritto reale, a prescindere da ogni titolo e che può, nel caso in esame, convivere anche con autorizzazioni carrabili di segno contrario. Nessuna pregiudizialità logico giuridica è, dunque, riscontrabile tra la presente azione e quella pendente innanzi al T.A.R. avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il ha concesso alla ricorrente Controparte_4
l'estensione del passo carrabile n. 322.
In ultimo, con riferimento all'istanza di espunzione depositata telematicamente da parte resistente in data 26.03.2025, si rileva come,
Pag. 11 quand'anche si volesse ritenere inammissibile il deposito della memoria non autorizzata e dei documenti allegati, nessuna conseguenza tale irritualità potrà determinare in merito all'accoglimento del ricorso, atteso che l'irritualità del deposito non travolge affatto gli esiti istruttori già validamente acquisiti al processo, oggetto delle valutazioni a cui è chiamato il giudice ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 c.p.c.
Logico corollario di tutto quanto sopra enucleato è l'accoglimento della domanda possessoria, con condanna del resistente al ripristino dello status quo ante.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità baSS.
Non si riscontrano i presupposti della colpa grave in capo al resistente, come invece sostenuto dalla difesa ricorrente, atteso che l'esito del presente giudizio è dipeso strictu sensu dalla dialettica processuale in ambito istruttorio, e non già da un comportamento che abbia evidenziato un modus procedendi meritevole di sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta con ricorso ex articoli 703, 669 bis c.p.c. e 1168 c.c. da _1
contro , così provvede:
[...] CP_1
accoglie la domanda di reintegrazione e per l'effetto ordina a
[...]
di reintegrare immediatamente la ricorrente CP_1 _1
nel possesso del diritto di accesso, transito e sosta gravante sul
[...]
Pag. 12 cancello di ingresso alla casa di abitazione al piano terra sita in via
Casalnuovo, n. 97, attraverso l'atrio comunale de quo, ripristinando, a proprie cure e spese, lo status quo ante (quello del 1990) previa anche consegna delle chiavi di apertura/chiusura del cancello antistante l'atrio comunale anche per permettere a lei e ai suoi aventi causa la sosta e il transito con autovetture;
condanna al pagamento in favore di CP_1 _1
delle spese di lite che si liquidano in euro 286 per esborsi e in euro
5.213,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 7 aprile 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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