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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/11/2025, n. 21191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01703/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE GI, MA TE, RU IO, AP MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Tigano, Maria Mansi, Alessandra Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Tassone in Roma, Via Cola di Rienzo, 297;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11442 del T.A.R. Lazio – Roma (giusta certificazione rilasciata dalla Segreteria del medesimo Tribunale in data 17 ottobre 2018), pubblicata il 20/11/2017, con domanda di:
1) ordinare al Comune di Roma l’adozione degli atti necessari alla piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto e, in particolare, l'emanazione di concessione edilizia ad uso residenziale, se del caso previo svolgimento dell'ulteriore istruttoria eventualmente necessaria in sede amministrativa, altresì richiedendosi che venga fissato il termine di 60 giorni per provvedere nonché la nomina, fin da ora, di un commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che Codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuno;
2) condannare il Comune di Roma al pagamento della somma dovuta a titolo di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore giorno di ritardo nel provvedere, nella misura di cui in narrativa oppure in quella ritenuta di giustizia, a far data dal 15.1.2018;
3) in subordine, condannare il la parte resistente al risarcimento del danno c.d. danno da mero ritardo nel provvedere a far data dal 15.1.2018, riservando ad altra sede la richiesta di quello derivante dalla mancata e tempestiva pronuncia sulla istanza di concessione in sanatoria cui in narrativa, in quanto non sottoponibile al giudice dell'ottemperanza, anche qui da quantificarsi secondo legge e in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15.1.2018;
4) in ulteriore subordine, condannare il Comune di Roma al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza a far data dal 15.1.2018, da quantificarsi sulla base delle circostanze esposte in narrativa (mancata vendita del bene, impossibilità di svolgere lavori, ecc.) in misura pari ad Euro 12.000,00 per anno o frazione di anno per ciascuno dei Ricorrenti (costituendo i Sig.ri RU e AP un unico nucleo familiare) ovvero nella somma inferiore o anche superiore ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15.1.2018;
Con i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 5/1/2021:
per l’annullamento o la dichiarazione di nullità della bozza di concessione in sanatoria, senza numero e data, allegata alla relazione istruttoria prot. QI20200127108 del 5/11/2020, nonché della medesima relazione istruttoria prot. n. QI20200127108/2020 e, ove occorra, degli allegati atti istruttori.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa IN LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza riportata del T.A.R. Lazio – Roma in epigrafe (n. 11442 del 20/11/2017), nella parte recante l’obbligo per Roma Capitale di riprovvedere in ordine all’istanza di condono presentata per la sanatoria degli immobili di interesse per i medesimi ricorrenti.
2. Con sentenza n. 8610 del 19/7/2021 questo Tribunale ha annullato gli atti medio tempore adottati da Roma Capitale in ottemperanza del giudicato di che trattasi, e nominato il Commissario ad acta , in accoglimento del ricorso principale, nella persona del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, con facoltà di delega ad un qualificato funzionario dal medesimo individuato, disponendo contestualmente che lo stesso provvedesse all’esecuzione del giudicato nei novanta giorni successivi alla comunicazione della medesima sentenza a cura della Segreteria o, se anteriore, alla notifica a cura di parte.
3. Con provvedimento prot. 0026109 del 23/7/2021, versato agli atti del giudizio il 12/8/2021, il prefato Provveditore ha nominato: “ il Dott. Ing. Enrico Bentivoglio, funzionario tecnico di questo Istituto, munito del titolo di ingegnere, trai ruoli dell’amministrazione, per svolgere l'incarico di Commissario ad Acta. ”
4. Con sentenza n. 1007/2022 del 28/01/2022 questo Tribunale, su richiesta del predetto funzionario delegato, ha disposto la proroga di giorni novanta dei termini per l’espletamento dell’incarico commissariale conferito con la sentenza d’ottemperanza.
5. Con formale istanza – inquadrabile ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. -, le parti ricorrenti, persistendo l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata al titolo giudiziale azionato (sentenza n. 11442/2017) e alla sentenza n. 8610/2021 di questa Sezione – nonostante il decorso dei termini indicati nello stesso titolo e nella sentenza n. 1007/2022 – hanno chiesto, stante altresì l’inerzia del Commissario ad acta delegato, la sostituzione di quest’ultimo.
6. Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione prospettato.
7. Il Collegio rileva che - allo stato degli atti e in relazione al comportamento dell’Amministrazione intimata nonché del prefato Commissario ad acta , che nulla ha comunicato in ordine alle ragioni del ritardo - deve dedursi, anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., che la sentenza di questo Tribunale n. 11442 del 20/11/2017 non risulta avere avuto ancora esecuzione.
7.1 Ne consegue che il reclamo proposto in questa sede, ove sostanzialmente si lamenta l’inerzia del Commissario ad acta e se ne chiede la sua sostituzione, può trovare accoglimento in ragione della mancata esternazione delle ragioni del ritardo da parte dell’organo commissariale originariamente delegato e, per l’effetto, deve disporsi la sua sostituzione con altro funzionario, ai fini di un celere adempimento della statuizione contenuta nella sentenza da ottemperare (n. 11442/2017).
8. Pertanto, in accoglimento del reclamo proposto, il Provveditore alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna dovrà individuare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, altro funzionario - in sostituzione del Dott. Ing. Enrico Bentivoglio -, dotato di idonea qualifica professionale, che dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato di che trattasi entro il termine di novanta (90) giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento di nomina.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase esecutiva (reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sull’incidente processuale proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Provveditore alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna di provvedere alla sostituzione del funzionario originariamente delegato – giusta provvedimento prot. 0026109 del 23/7/2021 – con altro funzionario qualificato, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza;
- assegna al funzionario subentrante il termine di 90 (novanta) giorni per l’espletamento dell’incarico commissariale affidatogli, decorrenti dalla ricezione del provvedimento di nomina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e al Commissario ad acta nominato dal Tribunale con sentenza n. 8610/2021.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente
IN LD, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LD | IC AN |
IL SEGRETARIO