TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2108/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, in persona del Presidente pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Asti, via De Canis n. 3, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Monica Bordignon che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paola
Alessandria come da procura in atti
Parte attrice in opposizione contro
in persona dell'Amministratrice Unica dott.ssa , elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliata in Torino, via del Carmine n. 2, presso gli avv.ti Daniele Cericola e Fabio Clarizio che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro come da procura in atti
Parte convenuta in opposizione
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, rejectis adversis:
- in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. del 05/02/2024, nonché ammettere le istanze di prova contraria formulate nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 15/02/2024;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza del credito preteso con il
Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o comunque annullare il
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti in data 19/06/2023, nel procedimento n.
1479/2023 R.G., notificato in data 20/06/2023;
- in via riconvenzionale: accertare il gravissimo inadempimento della convenuta al contratto
d'appalto rep. n. 153 del 29/07/2021 e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €. 6.737,78 a titolo di risarcimento del danno pari alla differenza tra la penale contrattuale di
€ 12.000,00 ed il residuo credito di pari ad €. 5.262,22; Pt_3
- in ogni caso: dichiarare inammissibile e comunque respingere la reconventio reconventionis proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della reconventio reconventionis proposta dalla convenuta, accertare in via d'eccezione il maggior credito dell'Unione per le migliorie offerte dalla convenuta in sede di gara d'appalto e non realizzate e, per l'effetto, compensare l'eventuale credito riconosciuto alla convenuta con riferimento al valore dei corpi illuminanti consegnati con il maggior credito dell'Amministrazione per le migliorie, sino a concorrenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: in via istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza del 30/05/2024: ordinare a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché, ai fini della prova delle prestazioni eseguite e dell'andamento delle lavorazioni sino all'approvazione del conto finale sì da verificare come sono state imputate le lavorazioni, di tutta la documentazione relativa all'appalto de quo che è nella sua esclusiva disponibilità e segnatamente: giornale dei lavori per ciascun SAL;
libretto delle misure per ciascun SAL;
registro di contabilità per ciascun SAL;
SAL per ciascun SAL;
conto finale dei lavori. perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
verbale di consegna dei lavori;
disposizioni del responsabile del procedimento, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
certificato di ultimazione dei lavori;
originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal regolamento d.P.R. 207/2010; verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità; relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata ed esito dell'avviso ai creditori (articolo 218 regolamento d.P.R.
207/2010); relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 (transazione e accordo bonario) del d.lgs. 163/2006 s.m.i.; certificati inerenti ai controlli eseguiti in conformità con il piano dei controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, per interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) del d.P.R. 207/2010; disporre consulenza tecnica d'ufficio per quantificare, alla luce della documentazione versata in atti, di quella prodotta dall'Unione nel rispetto dell'eventuale documentazione prodotta da parte attrice in ottemperanza al richiesto ordine di esibizione e di quella che sarà raccolta
d'ufficio dal CTU, il credito vantato dalla società esponente nei confronti dell'Unione per tutte le lavorazioni eseguite e i materiali consegnati sino alla data del 21/12/2022;
a conferma dell'ordinanza del 30/05/2024, rigettare l'istanza di prova di testimoniale formulata da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter, co. 1 n. 2 c.p.c. in quanto vertente su capitoli di prova inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni esposte nella memoria integrativa n. 171-ter, co. 1 n. 3 c.p.c. depositata telematicamente il 16/02/2024; dichiarare inammissibile la produzione documentale versata in atti da parte attrice con la terza memoria integrativa in quanto tardiva, così come inammissibile deve essere dichiarata
l'istanza ex art. 213 c.p.c. ivi formulata in quanto non diretta alla prova contraria;
In via principale: rigettare tutte le domande attoree, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
preso atto dell'intervenuto pagamento parziale dell'importo portato dalla fattura n. 55 del
06/12/2021 eseguito solamente il 30/05/2023, in data successiva al deposito del ricorso per ingiunzione (R.G. 1366/2022) condannare l al Parte_1
pagamento in favore di del corrispettivo per le opere eseguite e contabilizzate Controparte_1 al 24/01/2022 pari ad € 13.269,51 oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data del dovuto
(30/05/2023 per l'importo di € 769,51 in relazione alla fattura 55 del 06/12/2021, essendo intervenuto in quella data il pagamento spontaneo di un acconto;
23/02/2022 per l'importo di
€ 12.500,00 della fattura n. 3 del 24/01/2022) al giorno antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione (16/05/2023) ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data del deposito della domanda giudiziale (17/05/2023 coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento) sino al saldo;
In via di reconventio reconventionis: condannare l al pagamento in favore di Parte_1 [...] di € 48.594,64, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data del deposito CP_1
della domanda giudiziale (17/05/2023 coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento) sino al saldo, di cui: € 3.463,30 quale importo di opere in OS3 eseguite dalla esponente e pagate erroneamente alla mandataria Controparte_3
€ 4.928,24 quale valore dei collettori solari (€ 4.558,08) e delle staffe (€ 379,16) trattenute in cantiere;
€ 17.684,24 pari al valore dei corpi illuminanti presi in consegna in data 22/12/2022 così composto:
▪ 39 lampade dimmer (cod. NP 008), di cui 26 per il piano terra e 13 per il piano primo, al prezzo di € 263,47 l'una, per complessivi € 10.275,33;
▪ 29 lampade normali (cod. NP 007), di cui 13 per il piano terra e 16 per il piano primo, al prezzo di € 205,35 l'una, per complessivi € 5.955,15;
▪ 13 lampade tonde (cod. NP 009), di cui 8 per il piano terra e 5 per il piano primo, al prezzo di € 87,18 l'una, per complessivi € 1.133,34;
▪ 55 lampade di emergenza, di cui 39 per il piano primo e 16 per il piano terra (cod.
06.A24.T01.730) al prezzo di € 30,66 l'una, per complessivi € 1.686,30;
€ 5097,42 per i costi della sicurezza maturati al 24/01/2022 e non contabilizzati nel SAL 2, come da riserva n. 8 apposta al SAL 2; € 17.421,44 quale somma dovuta in favore della in base alla revisione dei prezzi CP_1
delle lavorazioni eseguite e dei materiali consegnati, in ogni caso:
• con vittoria di spese e competenze di lite, incluse quelle relative alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA, se dovuta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2023 emesso dal Pt_1
Tribunale di Asti in data 19.6.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla CP_1 la somma di € 18.231,23, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per le
[...]
prestazioni di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito in particolare: i) di aver saldato una delle due fatture azionate in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo;
ii) che il residuo credito azionato non era dovuto in quanto estinto per compensazione con il maggior credito dell'opponente derivante dall'applicazione della clausola penale inserita nel contratto di appalto stipulato tra le parti, volta a sanzionare il ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice convenuta.
L'Unione ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 6.737,78 a titolo di risarcimento del danno pari alla differenza tra la penale contrattuale di € 12.000,00 ed il residuo credito di pari ad € 5.262,22. CP_1
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree nonché, in via di reconventio reconventionis, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 48.165,86 a titolo di erronea contabilizzazione di opere, fornitura di materiale, costi della sicurezza e revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite.
Ciò premesso, l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente di inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dalla CP_1
Quest'ultima, in particolare, dopo aver agito nella fase monitoria per il pagamento del corrispettivo con riferimento a due stati avanzamento lavori (c.d. SAL) concernenti il contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti (rectius, tra l'Unione e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla convenuta quale mandante e dalla in qualità di Controparte_3
mandataria), avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico, alle norme di sicurezza e alle norme dell'edilizia scolastica della Scuola dell'infanzia “Maria Jose” di Grinzane Cavour, ha chiesto nel presente giudizio di opposizione di condannare l'opponente al pagamento di ulteriori somme, sempre con riferimento al contratto di appalto in questione, ma per prestazioni, forniture e ragioni diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
L'Unione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale domanda, osservando come quest'ultima non fosse in alcun modo connessa alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente né in rapporto di incompatibilità o alternatività con la domanda originariamente formulata in sede monitoria.
L'eccezione è fondata.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può infatti proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Sez. 1 ,
Sentenza n. 9633 del 24/03/2022).
Il convenuto opposto è, dunque, ammesso a proporre domande nuove, diverse da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora non siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dall'opponente, ma a condizione che siano connesse per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che le nuove domande formulate dalla
[...]
nella fase di opposizione non sono incompatibili né sostitutive di quella avanzata in CP_1 sede monitoria, ma si aggiungono a quest'ultima in quanto dirette a ottenere il pagamento di somme ulteriori, sulla base di titoli diversi da quelli fatti valere originariamente (vale a dire richieste di revisione prezzi, asseriti errori di contabilizzazione delle opere, forniture di materiale) ancorché sempre riferibili al contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti.
L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta nelle difese conclusive, non è stato superato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del 15.10.2024.
Con tale pronuncia è stato infatti ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile da parte dell'opposto la proposizione di domande “alternative” a quella introdotta in via monitoria, purché esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, è stato ritenuto, con riferimento alla fattispecie posta all'attenzione della Suprema
Corte nel suddetto giudizio, che fosse ammissibile proporre una domanda ex art. 2041 c.c. o ex art. 1337 c.c. a fronte di una domanda iniziale di adempimento contrattuale, ipotesi in cui è evidente il rapporto di alternatività tra le domande, nel senso che l'accoglimento dell'una esclude logicamente quello delle altre. Nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite si pongono del resto dichiaratamente sulla scia dell'orientamento già precedentemente espresso dal medesimo organo giudicante, laddove era stato evidenziato che “la vera differenza tra le domande <> implicitamente vietate e le domande <> espressamente ammesse non sta … nel fatto che in queste ultime le <> non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di <> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività " (v.
Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Si rileva, infine, che la stessa nel ricorso monitorio si era riservata “di agire in CP_1 separato giudizio” per il recupero degli ulteriori crediti diversi da quelli oggetto di domanda in quella sede (v. pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo).
Alla luce di quanto precede, la reconventio reconventionis proposta dalla convenuta va pertanto dichiarata inammissibile. Passando a esaminare la domanda formulata dalla in sede monitoria, si osserva CP_1
come essa abbia ad oggetto il pagamento di due fatture elettroniche (segnatamente la n.
55/2021 e la n. 3/2022) relative ai lavori in parziale esecuzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 29.7.2021 tra l'Unione e il raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) costituito dalla quale mandante e dalla in qualità di CP_1 Controparte_3 mandataria, per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico, alle norme di sicurezza ed alle norme dell'edilizia scolastica della Scuola dell'infanzia “Maria Jose” di Grinzane Cavour”
(doc. 5 di parte attrice).
In particolare, le suddette fatture si riferiscono ai lavori indicati nei primi due S.A.L. emessi dal
Direttore dei Lavori in data 9.11.2021 e 20.1.2022 (doc. 4 e 5 di parte convenuta), a seguito dei quali erano stati emessi i certificati di pagamento n. 1 del 9.11.2021 e n. 2 del 20.1.2022 dell'importo rispettivamente di € 5.731,24 ed € 12.500,00, al netto di IVA (doc. 6 e 7 di parte convenuta).
L'esecuzione dei lavori in oggetto non è contestata dall' , la quale ha tra l'altro Pt_1 provveduto, nelle more tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'importo della fattura n. 55/2021 pari a € 5.731,24, come da mandato di pagamento n. 899 del 24.5.2023 (doc. 31 di parte attrice).
Al riguardo vi è tuttavia una prima questione controversa tra le parti concernente la debenza degli interessi moratori.
La sostiene, infatti, che siccome il pagamento è intervenuto ad oltre 15 mesi di CP_1 distanza dall'emissione della fattura, sarebbero maturati gli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 di talché la somma pagata dall'Unione, da imputarsi ai sensi dell'art. 1194 c.c. prima agli interessi e poi al capitale, non avrebbe estinto integralmente il debito, residuando ancora un credito in conto capitale di € 769,51, oltre interessi moratori successivamente maturati.
L'opponente si è difesa sul punto osservando che la sospensione dei pagamenti sarebbe stata imputabile esclusivamente alla convenuta, che aveva abbandonato il cantiere a partire dal 22.12.2021 senza più riprendere le lavorazioni;
tale comportamento aveva precluso l'operatività del meccanismo di recupero proporzionale sui vari stati avanzamento lavori dell'anticipazione inizialmente versata dalla stazione appaltante (pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo), oltre ad aver bloccato l'erogazione del contributo regionale in attesa dell'autorizzazione a inserire sulla relativa piattaforma telematica i pagamenti che competevano alla per il saldo delle spettanze delle imprese che avevano sostituito la CP_3
. CP_1
Tali circostanze, a prescindere dall'imputabilità alla convenuta dei comportamenti lamentati, non appaiono in ogni caso decisive per escludere l'esigibilità dei crediti in questione, in quanto relativi a lavori già approvati con la sottoscrizione dei da parte del Direttore dei Pt_4
Lavori e di cui era stato conseguentemente autorizzato il pagamento mediante l'emissione dei certificati per importi corrispondenti a quelli indicati nelle fatture.
Il fatto che in seguito sia sopravvenuta l'interruzione dei lavori da parte dell'impresa convenuta, per una serie di reciproche contestazioni sia tra le parti che tra le due imprese
Contr facenti parte del non esclude infatti il diritto dell'appaltatrice di essere pagata secondo le normali tempistiche contrattuali e di legge per i lavori pacificamente già eseguiti e approvati.
L'impossibilità sopravvenuta di procedere con il recupero proporzionale dell'anticipazione versata all'inizio dei lavori non incide del resto sulle fatture già emesse, nelle quali era stato comunque scomputato pro quota l'importo di detta anticipazione.
Alla luce di quanto precede deve quindi ritenersi che su entrambe le fatture azionate in via monitoria siano maturati gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla loro emissione, conformemente a quanto previsto dall'art. 4
d. lgs. 231/2002.
L'Unione ha, inoltre, eccepito la compensazione del residuo credito della convenuta con il controcredito dell'opponente derivante dall'applicazione della clausola penale pattuita per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
La clausola richiamata è in particolare quella di cui all'art. 11 del contratto di appalto, la quale prevede che: “I lavori dovranno essere tassativamente ultimati entro i termini fissati dal cronoprogramma, di cui l'Appaltatore dichiara di avere piena contezza, in considerazione delle tempistiche del finanziamento dell'opera, nel termine di mesi 12 (dodici) - giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori”. L'opponente ha dedotto che il termine previsto per la conclusione dei lavori era fissato all'8.10.2022, mentre i lavori si sono conclusi soltanto nel mese di settembre 2023 e tali circostanze non sono state contestate dalla convenuta. l'Unione ha, inoltre, ritenuto di addebitare alla il ritardo corrispondente al periodo in cui quest'ultima si era CP_1
illegittimamente astenuta dal proseguire le opere di propria competenza, decorrente dalla data di abbandono del cantiere, individuata nel 22.12.2021, sino all'affidamento di una parte dei medesimi lavori ad altra società, in sostituzione della convenuta, avvenuto in data
21.4.2022, per un totale di 120 giorni.
In tema di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione è applicabile, così come per l'ipotesi dell'inadempimento, l'art. 1218 c.c. con le stesse conseguenze anche sui criteri di riparto dell'onere della prova, di talché il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza del tardivo adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o della prova che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie la ha innanzitutto contestato l'applicabilità nei suoi confronti CP_1 della suddetta clausola penale sostenendo che essa sarebbe stata pattuita solo per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dei lavori e non sarebbe conseguentemente invocabile per sanzionare eventuali ritardi verificatisi nelle more e prima della scadenza del termine finale.
L'eccezione appare infondata in quanto in realtà è pacifico che i lavori si siano conclusi ampiamente dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato, vale a dire nel mese di settembre 2023 a fronte del termine all'uopo previsto dell'8.10.2022.
Il presupposto per l'applicazione della penale, vale a dire il ritardo nella conclusione dei lavori, risulta quindi oggettivamente esistente.
Altro discorso è il criterio di imputazione di detto ritardo che l'Unione ha ritenuto di addossare alla limitatamente al periodo in cui quest'ultima sarebbe rimasta ingiustificatamente CP_1
assente dal cantiere. Nella sostanza, non si tratta quindi di contestare un tardivo adempimento antecedente alla scadenza del termine finale, bensì di stabilire in che misura la convenuta abbia contribuito al prolungarsi dei lavori oltre detto termine ed è evidente che la contestazione non possa che riguardare il periodo in cui la convenuta ancora operava
(rectius, avrebbe dovuto operare) nel cantiere, prima di essere sostituita da altre imprese.
Ciò posto, in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sopra ricordato, la convenuta aveva l'onere di provare di non aver interrotto i lavori nel periodo in contestazione oppure che l'interruzione sia dipesa da un'impossibilità della prestazione ad essa non imputabile.
Tale onere non può ritenersi assolto.
Non è stato, infatti, in primo luogo provato che la sia stata presente in cantiere e CP_1
abbia proseguito i lavori di propria competenza nel periodo dal 22.12.2021 al 21.4.2022.
Il fatto che dal verbale del sopralluogo effettuato in data 22.12.2021 risulti la presenza in cantiere di tre lavoratori della non è, infatti, incompatibile con quanto dedotto CP_1 dall'Unione, la quale ha precisato che il 22.12.2021 è stato appunto l'ultimo giorno in cui la convenuta ha operato.
Per il resto non sono state offerte prove orali né documentali della prosecuzione dei lavori nel periodo successivo.
Quanto, invece, alla non imputabilità dell'interruzione dei lavori, la convenuta ha affermato Contr che essa sarebbe dipesa dal ritardo con cui la mandataria del ossia la , stava CP_3 procedendo nell'esecuzione delle opere edili di sua competenza, senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare le opere impiantistiche affidate alla . CP_1
Tale circostanza è rimasta tuttavia sfornita di prova, atteso che tutti i documenti richiamati dalla convenuta a sostegno del proprio assunto consistono in lettere di contestazione provenienti dalla medesima (v. doc. 20, 22, 23 di parte convenuta), che in quanto atti di parte non assumono evidentemente alcuna valenza probatoria.
La convenuta ha, inoltre, dedotto che la non imputabilità a sé del ritardo sarebbe desumibile dal fatto che i lavori sono comunque terminati molto tempo dopo il termine stabilito, con un ritardo ben più ampio dei quattro mesi ad essa contestati, il che dimostrerebbe la fondatezza delle riserve espresse dalla stessa circa la regolare esecuzione delle opere. CP_1
L'argomento non è persuasivo, atteso che l'eventuale concorrenza di altri fattori, contestuali o successivi all'operato della convenuta, non esclude di per sé la responsabilità di quest'ultima.
L'istanza di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto tutta la documentazione relativa all'appalto per cui è causa, non è stata ammessa in quanto esplorativa e diretta peraltro a ottenere informazioni sull'andamento del cantiere nel periodo successivo alla sostituzione della convenuta da parte di terze imprese subappaltatrici, laddove viene qui in rilievo il periodo precedente.
Nessuna prova orale è stata infine dedotta neppure in relazione al profilo in esame.
Alla luce di quanto precede appare quindi meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di pagamento della somma di € 12.000,00, così correttamente quantificata in relazione alla durata del ritardo imputabile alla convenuta (120 giorni) e all'ammontare della penale pari a € 100,00 giornalieri.
Tirando a questo punto le fila del discorso, occorre determinare le reciproche poste di dare e avere tra le parti.
Il credito della di cui alle fatture azionate in via monitoria ammontava a € 5.731,24 CP_1 netti relativamente alla fattura n. 55/2021, oltre interessi dal 5.1.2022 e ad € 12.500,00 netti relativamente alla fattura n. 3/2022, oltre interessi dal 23.2.2022.
La fattura n. 55/2021 è stata parzialmente pagata dall'Unione in data 30.5.2023 con il versamento della somma di € 5.731,24: a quella data erano maturati interessi pari a € 699,52
(calcolati sull'importo al netto di IVA, trattandosi di transazione in regime di c.d. split payment, come indicato nella stessa fattura) di talché è residuato un credito in linea capitale di € 699,52 sul quale sono maturati ulteriori interessi sino alla data della presente pronuncia pari a €
153,31.
Sul credito relativo alla fattura n. 3/2022 sono invece maturati interessi dal 23.2.2022 sino alla data odierna pari a € 4.130,86.
Il residuo credito azionato dalla , per capitale e interessi ad oggi maturati, ammonta CP_1 pertanto a € 17.483,69.
A tale importo deve aggiungersi l'ulteriore credito riconosciuto dall'Unione per la fornitura del materiale consegnato in data 21.12.2022, pari a € 23.973,88, corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente riconosciuto pari a € 46.937,00 (v. doc. 29 di parte attrice) e l'importo dei lavori già contabilizzati con i primi due S.A.L., pari a € 22.963,12 (v. doc. 7 di parte convenuta), oggetto delle fatture azionate.
Ne deriva un residuo credito complessivo della pari a € 41.457,57. CP_1
Tale somma va compensata innanzitutto con l'anticipazione versata dall'Unione all'inizio dei lavori, pari a € 31.350,92, al netto delle quote già recuperate con i primi due certificati di pagamento (€ 35.943,54 – 4.592,62). Vi è poi il credito dell'Unione per il pagamento della penale da ritardo, che ammonta a €
12.000,00.
Operata la compensazione, la va pertanto condannata a pagare all'Unione la CP_1 somma di € 1.893,35.
Occorre inoltre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3, liquidata per tale frazione come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/2014 viene posta a carico della parte opposta in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dalla parte convenuta;
- condanna la a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.893,35;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna la alla rifusione in Controparte_1 favore della parte opponente della restante quota di 1/3, che liquida per tale frazione in €
3.756,00 per compenso professionale ed € 48,50 per esposti, oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 25.3.2025
Il Giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, in persona del Presidente pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Asti, via De Canis n. 3, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Monica Bordignon che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paola
Alessandria come da procura in atti
Parte attrice in opposizione contro
in persona dell'Amministratrice Unica dott.ssa , elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliata in Torino, via del Carmine n. 2, presso gli avv.ti Daniele Cericola e Fabio Clarizio che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro come da procura in atti
Parte convenuta in opposizione
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, rejectis adversis:
- in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. del 05/02/2024, nonché ammettere le istanze di prova contraria formulate nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 15/02/2024;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza del credito preteso con il
Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare e/o comunque annullare il
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti in data 19/06/2023, nel procedimento n.
1479/2023 R.G., notificato in data 20/06/2023;
- in via riconvenzionale: accertare il gravissimo inadempimento della convenuta al contratto
d'appalto rep. n. 153 del 29/07/2021 e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €. 6.737,78 a titolo di risarcimento del danno pari alla differenza tra la penale contrattuale di
€ 12.000,00 ed il residuo credito di pari ad €. 5.262,22; Pt_3
- in ogni caso: dichiarare inammissibile e comunque respingere la reconventio reconventionis proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della reconventio reconventionis proposta dalla convenuta, accertare in via d'eccezione il maggior credito dell'Unione per le migliorie offerte dalla convenuta in sede di gara d'appalto e non realizzate e, per l'effetto, compensare l'eventuale credito riconosciuto alla convenuta con riferimento al valore dei corpi illuminanti consegnati con il maggior credito dell'Amministrazione per le migliorie, sino a concorrenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: in via istruttoria, in parziale riforma dell'ordinanza del 30/05/2024: ordinare a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché, ai fini della prova delle prestazioni eseguite e dell'andamento delle lavorazioni sino all'approvazione del conto finale sì da verificare come sono state imputate le lavorazioni, di tutta la documentazione relativa all'appalto de quo che è nella sua esclusiva disponibilità e segnatamente: giornale dei lavori per ciascun SAL;
libretto delle misure per ciascun SAL;
registro di contabilità per ciascun SAL;
SAL per ciascun SAL;
conto finale dei lavori. perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
verbale di consegna dei lavori;
disposizioni del responsabile del procedimento, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
certificato di ultimazione dei lavori;
originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal regolamento d.P.R. 207/2010; verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità; relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata ed esito dell'avviso ai creditori (articolo 218 regolamento d.P.R.
207/2010); relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 (transazione e accordo bonario) del d.lgs. 163/2006 s.m.i.; certificati inerenti ai controlli eseguiti in conformità con il piano dei controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, per interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) del d.P.R. 207/2010; disporre consulenza tecnica d'ufficio per quantificare, alla luce della documentazione versata in atti, di quella prodotta dall'Unione nel rispetto dell'eventuale documentazione prodotta da parte attrice in ottemperanza al richiesto ordine di esibizione e di quella che sarà raccolta
d'ufficio dal CTU, il credito vantato dalla società esponente nei confronti dell'Unione per tutte le lavorazioni eseguite e i materiali consegnati sino alla data del 21/12/2022;
a conferma dell'ordinanza del 30/05/2024, rigettare l'istanza di prova di testimoniale formulata da parte attrice nella memoria ex art. 171-ter, co. 1 n. 2 c.p.c. in quanto vertente su capitoli di prova inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni esposte nella memoria integrativa n. 171-ter, co. 1 n. 3 c.p.c. depositata telematicamente il 16/02/2024; dichiarare inammissibile la produzione documentale versata in atti da parte attrice con la terza memoria integrativa in quanto tardiva, così come inammissibile deve essere dichiarata
l'istanza ex art. 213 c.p.c. ivi formulata in quanto non diretta alla prova contraria;
In via principale: rigettare tutte le domande attoree, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
preso atto dell'intervenuto pagamento parziale dell'importo portato dalla fattura n. 55 del
06/12/2021 eseguito solamente il 30/05/2023, in data successiva al deposito del ricorso per ingiunzione (R.G. 1366/2022) condannare l al Parte_1
pagamento in favore di del corrispettivo per le opere eseguite e contabilizzate Controparte_1 al 24/01/2022 pari ad € 13.269,51 oltre rivalutazione e interessi moratori dalla data del dovuto
(30/05/2023 per l'importo di € 769,51 in relazione alla fattura 55 del 06/12/2021, essendo intervenuto in quella data il pagamento spontaneo di un acconto;
23/02/2022 per l'importo di
€ 12.500,00 della fattura n. 3 del 24/01/2022) al giorno antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione (16/05/2023) ed interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data del deposito della domanda giudiziale (17/05/2023 coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento) sino al saldo;
In via di reconventio reconventionis: condannare l al pagamento in favore di Parte_1 [...] di € 48.594,64, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data del deposito CP_1
della domanda giudiziale (17/05/2023 coincidente con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento) sino al saldo, di cui: € 3.463,30 quale importo di opere in OS3 eseguite dalla esponente e pagate erroneamente alla mandataria Controparte_3
€ 4.928,24 quale valore dei collettori solari (€ 4.558,08) e delle staffe (€ 379,16) trattenute in cantiere;
€ 17.684,24 pari al valore dei corpi illuminanti presi in consegna in data 22/12/2022 così composto:
▪ 39 lampade dimmer (cod. NP 008), di cui 26 per il piano terra e 13 per il piano primo, al prezzo di € 263,47 l'una, per complessivi € 10.275,33;
▪ 29 lampade normali (cod. NP 007), di cui 13 per il piano terra e 16 per il piano primo, al prezzo di € 205,35 l'una, per complessivi € 5.955,15;
▪ 13 lampade tonde (cod. NP 009), di cui 8 per il piano terra e 5 per il piano primo, al prezzo di € 87,18 l'una, per complessivi € 1.133,34;
▪ 55 lampade di emergenza, di cui 39 per il piano primo e 16 per il piano terra (cod.
06.A24.T01.730) al prezzo di € 30,66 l'una, per complessivi € 1.686,30;
€ 5097,42 per i costi della sicurezza maturati al 24/01/2022 e non contabilizzati nel SAL 2, come da riserva n. 8 apposta al SAL 2; € 17.421,44 quale somma dovuta in favore della in base alla revisione dei prezzi CP_1
delle lavorazioni eseguite e dei materiali consegnati, in ogni caso:
• con vittoria di spese e competenze di lite, incluse quelle relative alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed IVA, se dovuta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2023 emesso dal Pt_1
Tribunale di Asti in data 19.6.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla CP_1 la somma di € 18.231,23, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per le
[...]
prestazioni di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito in particolare: i) di aver saldato una delle due fatture azionate in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo;
ii) che il residuo credito azionato non era dovuto in quanto estinto per compensazione con il maggior credito dell'opponente derivante dall'applicazione della clausola penale inserita nel contratto di appalto stipulato tra le parti, volta a sanzionare il ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice convenuta.
L'Unione ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 6.737,78 a titolo di risarcimento del danno pari alla differenza tra la penale contrattuale di € 12.000,00 ed il residuo credito di pari ad € 5.262,22. CP_1
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree nonché, in via di reconventio reconventionis, la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 48.165,86 a titolo di erronea contabilizzazione di opere, fornitura di materiale, costi della sicurezza e revisione dei prezzi delle lavorazioni eseguite.
Ciò premesso, l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente di inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dalla CP_1
Quest'ultima, in particolare, dopo aver agito nella fase monitoria per il pagamento del corrispettivo con riferimento a due stati avanzamento lavori (c.d. SAL) concernenti il contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti (rectius, tra l'Unione e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla convenuta quale mandante e dalla in qualità di Controparte_3
mandataria), avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico, alle norme di sicurezza e alle norme dell'edilizia scolastica della Scuola dell'infanzia “Maria Jose” di Grinzane Cavour, ha chiesto nel presente giudizio di opposizione di condannare l'opponente al pagamento di ulteriori somme, sempre con riferimento al contratto di appalto in questione, ma per prestazioni, forniture e ragioni diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
L'Unione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale domanda, osservando come quest'ultima non fosse in alcun modo connessa alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente né in rapporto di incompatibilità o alternatività con la domanda originariamente formulata in sede monitoria.
L'eccezione è fondata.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può infatti proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale (v. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023; Sez. 1 ,
Sentenza n. 9633 del 24/03/2022).
Il convenuto opposto è, dunque, ammesso a proporre domande nuove, diverse da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora non siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dall'opponente, ma a condizione che siano connesse per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che le nuove domande formulate dalla
[...]
nella fase di opposizione non sono incompatibili né sostitutive di quella avanzata in CP_1 sede monitoria, ma si aggiungono a quest'ultima in quanto dirette a ottenere il pagamento di somme ulteriori, sulla base di titoli diversi da quelli fatti valere originariamente (vale a dire richieste di revisione prezzi, asseriti errori di contabilizzazione delle opere, forniture di materiale) ancorché sempre riferibili al contratto di appalto pubblico stipulato tra le parti.
L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta nelle difese conclusive, non è stato superato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 26727 del 15.10.2024.
Con tale pronuncia è stato infatti ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile da parte dell'opposto la proposizione di domande “alternative” a quella introdotta in via monitoria, purché esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, è stato ritenuto, con riferimento alla fattispecie posta all'attenzione della Suprema
Corte nel suddetto giudizio, che fosse ammissibile proporre una domanda ex art. 2041 c.c. o ex art. 1337 c.c. a fronte di una domanda iniziale di adempimento contrattuale, ipotesi in cui è evidente il rapporto di alternatività tra le domande, nel senso che l'accoglimento dell'una esclude logicamente quello delle altre. Nella pronuncia in esame, le Sezioni Unite si pongono del resto dichiaratamente sulla scia dell'orientamento già precedentemente espresso dal medesimo organo giudicante, laddove era stato evidenziato che “la vera differenza tra le domande <
Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Si rileva, infine, che la stessa nel ricorso monitorio si era riservata “di agire in CP_1 separato giudizio” per il recupero degli ulteriori crediti diversi da quelli oggetto di domanda in quella sede (v. pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo).
Alla luce di quanto precede, la reconventio reconventionis proposta dalla convenuta va pertanto dichiarata inammissibile. Passando a esaminare la domanda formulata dalla in sede monitoria, si osserva CP_1
come essa abbia ad oggetto il pagamento di due fatture elettroniche (segnatamente la n.
55/2021 e la n. 3/2022) relative ai lavori in parziale esecuzione del contratto di appalto pubblico stipulato in data 29.7.2021 tra l'Unione e il raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) costituito dalla quale mandante e dalla in qualità di CP_1 Controparte_3 mandataria, per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico, alle norme di sicurezza ed alle norme dell'edilizia scolastica della Scuola dell'infanzia “Maria Jose” di Grinzane Cavour”
(doc. 5 di parte attrice).
In particolare, le suddette fatture si riferiscono ai lavori indicati nei primi due S.A.L. emessi dal
Direttore dei Lavori in data 9.11.2021 e 20.1.2022 (doc. 4 e 5 di parte convenuta), a seguito dei quali erano stati emessi i certificati di pagamento n. 1 del 9.11.2021 e n. 2 del 20.1.2022 dell'importo rispettivamente di € 5.731,24 ed € 12.500,00, al netto di IVA (doc. 6 e 7 di parte convenuta).
L'esecuzione dei lavori in oggetto non è contestata dall' , la quale ha tra l'altro Pt_1 provveduto, nelle more tra il deposito del ricorso monitorio e l'emissione del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'importo della fattura n. 55/2021 pari a € 5.731,24, come da mandato di pagamento n. 899 del 24.5.2023 (doc. 31 di parte attrice).
Al riguardo vi è tuttavia una prima questione controversa tra le parti concernente la debenza degli interessi moratori.
La sostiene, infatti, che siccome il pagamento è intervenuto ad oltre 15 mesi di CP_1 distanza dall'emissione della fattura, sarebbero maturati gli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 di talché la somma pagata dall'Unione, da imputarsi ai sensi dell'art. 1194 c.c. prima agli interessi e poi al capitale, non avrebbe estinto integralmente il debito, residuando ancora un credito in conto capitale di € 769,51, oltre interessi moratori successivamente maturati.
L'opponente si è difesa sul punto osservando che la sospensione dei pagamenti sarebbe stata imputabile esclusivamente alla convenuta, che aveva abbandonato il cantiere a partire dal 22.12.2021 senza più riprendere le lavorazioni;
tale comportamento aveva precluso l'operatività del meccanismo di recupero proporzionale sui vari stati avanzamento lavori dell'anticipazione inizialmente versata dalla stazione appaltante (pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo), oltre ad aver bloccato l'erogazione del contributo regionale in attesa dell'autorizzazione a inserire sulla relativa piattaforma telematica i pagamenti che competevano alla per il saldo delle spettanze delle imprese che avevano sostituito la CP_3
. CP_1
Tali circostanze, a prescindere dall'imputabilità alla convenuta dei comportamenti lamentati, non appaiono in ogni caso decisive per escludere l'esigibilità dei crediti in questione, in quanto relativi a lavori già approvati con la sottoscrizione dei da parte del Direttore dei Pt_4
Lavori e di cui era stato conseguentemente autorizzato il pagamento mediante l'emissione dei certificati per importi corrispondenti a quelli indicati nelle fatture.
Il fatto che in seguito sia sopravvenuta l'interruzione dei lavori da parte dell'impresa convenuta, per una serie di reciproche contestazioni sia tra le parti che tra le due imprese
Contr facenti parte del non esclude infatti il diritto dell'appaltatrice di essere pagata secondo le normali tempistiche contrattuali e di legge per i lavori pacificamente già eseguiti e approvati.
L'impossibilità sopravvenuta di procedere con il recupero proporzionale dell'anticipazione versata all'inizio dei lavori non incide del resto sulle fatture già emesse, nelle quali era stato comunque scomputato pro quota l'importo di detta anticipazione.
Alla luce di quanto precede deve quindi ritenersi che su entrambe le fatture azionate in via monitoria siano maturati gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla loro emissione, conformemente a quanto previsto dall'art. 4
d. lgs. 231/2002.
L'Unione ha, inoltre, eccepito la compensazione del residuo credito della convenuta con il controcredito dell'opponente derivante dall'applicazione della clausola penale pattuita per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
La clausola richiamata è in particolare quella di cui all'art. 11 del contratto di appalto, la quale prevede che: “I lavori dovranno essere tassativamente ultimati entro i termini fissati dal cronoprogramma, di cui l'Appaltatore dichiara di avere piena contezza, in considerazione delle tempistiche del finanziamento dell'opera, nel termine di mesi 12 (dodici) - giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori”. L'opponente ha dedotto che il termine previsto per la conclusione dei lavori era fissato all'8.10.2022, mentre i lavori si sono conclusi soltanto nel mese di settembre 2023 e tali circostanze non sono state contestate dalla convenuta. l'Unione ha, inoltre, ritenuto di addebitare alla il ritardo corrispondente al periodo in cui quest'ultima si era CP_1
illegittimamente astenuta dal proseguire le opere di propria competenza, decorrente dalla data di abbandono del cantiere, individuata nel 22.12.2021, sino all'affidamento di una parte dei medesimi lavori ad altra società, in sostituzione della convenuta, avvenuto in data
21.4.2022, per un totale di 120 giorni.
In tema di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione è applicabile, così come per l'ipotesi dell'inadempimento, l'art. 1218 c.c. con le stesse conseguenze anche sui criteri di riparto dell'onere della prova, di talché il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza del tardivo adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o della prova che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie la ha innanzitutto contestato l'applicabilità nei suoi confronti CP_1 della suddetta clausola penale sostenendo che essa sarebbe stata pattuita solo per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dei lavori e non sarebbe conseguentemente invocabile per sanzionare eventuali ritardi verificatisi nelle more e prima della scadenza del termine finale.
L'eccezione appare infondata in quanto in realtà è pacifico che i lavori si siano conclusi ampiamente dopo la scadenza del termine contrattualmente fissato, vale a dire nel mese di settembre 2023 a fronte del termine all'uopo previsto dell'8.10.2022.
Il presupposto per l'applicazione della penale, vale a dire il ritardo nella conclusione dei lavori, risulta quindi oggettivamente esistente.
Altro discorso è il criterio di imputazione di detto ritardo che l'Unione ha ritenuto di addossare alla limitatamente al periodo in cui quest'ultima sarebbe rimasta ingiustificatamente CP_1
assente dal cantiere. Nella sostanza, non si tratta quindi di contestare un tardivo adempimento antecedente alla scadenza del termine finale, bensì di stabilire in che misura la convenuta abbia contribuito al prolungarsi dei lavori oltre detto termine ed è evidente che la contestazione non possa che riguardare il periodo in cui la convenuta ancora operava
(rectius, avrebbe dovuto operare) nel cantiere, prima di essere sostituita da altre imprese.
Ciò posto, in ossequio al criterio di riparto dell'onere probatorio sopra ricordato, la convenuta aveva l'onere di provare di non aver interrotto i lavori nel periodo in contestazione oppure che l'interruzione sia dipesa da un'impossibilità della prestazione ad essa non imputabile.
Tale onere non può ritenersi assolto.
Non è stato, infatti, in primo luogo provato che la sia stata presente in cantiere e CP_1
abbia proseguito i lavori di propria competenza nel periodo dal 22.12.2021 al 21.4.2022.
Il fatto che dal verbale del sopralluogo effettuato in data 22.12.2021 risulti la presenza in cantiere di tre lavoratori della non è, infatti, incompatibile con quanto dedotto CP_1 dall'Unione, la quale ha precisato che il 22.12.2021 è stato appunto l'ultimo giorno in cui la convenuta ha operato.
Per il resto non sono state offerte prove orali né documentali della prosecuzione dei lavori nel periodo successivo.
Quanto, invece, alla non imputabilità dell'interruzione dei lavori, la convenuta ha affermato Contr che essa sarebbe dipesa dal ritardo con cui la mandataria del ossia la , stava CP_3 procedendo nell'esecuzione delle opere edili di sua competenza, senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare le opere impiantistiche affidate alla . CP_1
Tale circostanza è rimasta tuttavia sfornita di prova, atteso che tutti i documenti richiamati dalla convenuta a sostegno del proprio assunto consistono in lettere di contestazione provenienti dalla medesima (v. doc. 20, 22, 23 di parte convenuta), che in quanto atti di parte non assumono evidentemente alcuna valenza probatoria.
La convenuta ha, inoltre, dedotto che la non imputabilità a sé del ritardo sarebbe desumibile dal fatto che i lavori sono comunque terminati molto tempo dopo il termine stabilito, con un ritardo ben più ampio dei quattro mesi ad essa contestati, il che dimostrerebbe la fondatezza delle riserve espresse dalla stessa circa la regolare esecuzione delle opere. CP_1
L'argomento non è persuasivo, atteso che l'eventuale concorrenza di altri fattori, contestuali o successivi all'operato della convenuta, non esclude di per sé la responsabilità di quest'ultima.
L'istanza di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avente ad oggetto tutta la documentazione relativa all'appalto per cui è causa, non è stata ammessa in quanto esplorativa e diretta peraltro a ottenere informazioni sull'andamento del cantiere nel periodo successivo alla sostituzione della convenuta da parte di terze imprese subappaltatrici, laddove viene qui in rilievo il periodo precedente.
Nessuna prova orale è stata infine dedotta neppure in relazione al profilo in esame.
Alla luce di quanto precede appare quindi meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di pagamento della somma di € 12.000,00, così correttamente quantificata in relazione alla durata del ritardo imputabile alla convenuta (120 giorni) e all'ammontare della penale pari a € 100,00 giornalieri.
Tirando a questo punto le fila del discorso, occorre determinare le reciproche poste di dare e avere tra le parti.
Il credito della di cui alle fatture azionate in via monitoria ammontava a € 5.731,24 CP_1 netti relativamente alla fattura n. 55/2021, oltre interessi dal 5.1.2022 e ad € 12.500,00 netti relativamente alla fattura n. 3/2022, oltre interessi dal 23.2.2022.
La fattura n. 55/2021 è stata parzialmente pagata dall'Unione in data 30.5.2023 con il versamento della somma di € 5.731,24: a quella data erano maturati interessi pari a € 699,52
(calcolati sull'importo al netto di IVA, trattandosi di transazione in regime di c.d. split payment, come indicato nella stessa fattura) di talché è residuato un credito in linea capitale di € 699,52 sul quale sono maturati ulteriori interessi sino alla data della presente pronuncia pari a €
153,31.
Sul credito relativo alla fattura n. 3/2022 sono invece maturati interessi dal 23.2.2022 sino alla data odierna pari a € 4.130,86.
Il residuo credito azionato dalla , per capitale e interessi ad oggi maturati, ammonta CP_1 pertanto a € 17.483,69.
A tale importo deve aggiungersi l'ulteriore credito riconosciuto dall'Unione per la fornitura del materiale consegnato in data 21.12.2022, pari a € 23.973,88, corrispondente alla differenza tra il credito complessivamente riconosciuto pari a € 46.937,00 (v. doc. 29 di parte attrice) e l'importo dei lavori già contabilizzati con i primi due S.A.L., pari a € 22.963,12 (v. doc. 7 di parte convenuta), oggetto delle fatture azionate.
Ne deriva un residuo credito complessivo della pari a € 41.457,57. CP_1
Tale somma va compensata innanzitutto con l'anticipazione versata dall'Unione all'inizio dei lavori, pari a € 31.350,92, al netto delle quote già recuperate con i primi due certificati di pagamento (€ 35.943,54 – 4.592,62). Vi è poi il credito dell'Unione per il pagamento della penale da ritardo, che ammonta a €
12.000,00.
Operata la compensazione, la va pertanto condannata a pagare all'Unione la CP_1 somma di € 1.893,35.
Occorre inoltre provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre la restante quota di 1/3, liquidata per tale frazione come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/2014 viene posta a carico della parte opposta in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'inammissibilità della reconventio reconventionis proposta dalla parte convenuta;
- condanna la a pagare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.893,35;
- compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna la alla rifusione in Controparte_1 favore della parte opponente della restante quota di 1/3, che liquida per tale frazione in €
3.756,00 per compenso professionale ed € 48,50 per esposti, oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 25.3.2025
Il Giudice
Marco Bottallo