Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da
CO IS, FF EL SS, RI Di RO, AN TI, ON NA, RC AR, LV D'AL, FE NI, MA PA, MI RL, LA RR, AS LI, PA VE, AN IP, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Camerini, CO Di Sabatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. CO;
nei confronti
Asl 01 NO SU L'Aquila, non costituito in giudizio;
per l’accertamento,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza del 10 marzo 2025 dei ricorrenti con cui gli stessi hanno chiesto alla predetta Regione di provvedere in merito alla determinazione di gettoni e tariffe per il funzionamento dei Comitati Etici regionali
e declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo di determinare gli aspetti economici previsti dall'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Comitati Etici spettanti ai componenti dei Comitati stessi, sin dalla loro istituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IM AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 108/2022 RG, i signori IS CO, EL SS FF, Di RO RI, TI AN, NA ON, AR RC, D’AL LV, NI FE, PA MA, RL MI, RR LA, LI AS, VE PA e IP AN, odierni ricorrenti e componenti del Comitato Etico per le Province di Teramo e L’Aquila, convenivano in giudizio la ASL n. 1 NO - SU - L’Aquila dinanzi al Tribunale di L’Aquila in funzione di Giudice del Lavoro, perché lo stesso accertasse e dichiarasse che: - ai compensi per la partecipazione al Comitato Etico non si applica il principio nella onnicomprensività del trattamento economico percepito dai ricorrenti dalle ASL di appartenenza di cui all’art. 24 comma 3 D.L.Vo n. 165/2001; - ai compensi per la partecipazione al Comitato Etico non si applica la limitazione del compenso nella misura di €. 30,00 a seduta di cui all’art. 6 D.L. n. 78/2010; - l’illegittimità, la nullità, l’inefficacia delle delibere n. 1841 del 5 ottobre 2018 e n. 1983 del 30 ottobre 2018 del Direttore Generale della Asl di NO - SU - L’Aquila, in ragione di quanto sopra richiesto.
Inoltre gli odierni ricorrenti richiedevano al Giudice Civile che lo stesso accertasse e dichiarasse il diritto degli stessi a percepire quale gettone di presenza, con riferimento a ciascuna seduta del Comitato Etico, l’importo di €. 300,00 per i componenti e segreteria appartenenti all’area di L’Aquila e di €. 350,00 per i componenti e segreteria appartenenti all’area di NO e di Teramo, condannando la ASL di NO - SU - L’Aquila al pagamento delle somme dovute per le sedute svolte dal 6 ottobre 2018 alla data di deposito del ricorso.
Le sopra menzionate domande giudiziali partivano dal presupposto che l’art. 12, comma 10, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, affidava a ciascuna Regione, il compito di riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio e, sulla scorta delle indicazioni del legislatore, il Ministero della Salute, con Decreto dell’8 febbraio 2013, fissava i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici stabilendo, all’art. 6, che “ Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico .”.
Sula base di tale dato normativo la Giunta Regionale dell’Abruzzo ha adottato la delibera n. 723 del 14 ottobre 2013, con la quale ha provveduto alla riorganizzazione dei Comitati Etici esistenti, riducendoli da 4 a 2 ed insediando quello per le Province di L’Aquila e Teramo presso la ASL di NO - SU - L’Aquila, dando mandato al Direttore Generale di detta Asl di procedere alla nomina dei componenti e stabilendo altresì che “ le indicazioni sugli aspetti economici previsti dall’art. 6 del DM 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione delle tariffe per la valutazione di studi ed emendamenti, nonché dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute, verranno definite con successivo provvedimento regionale ”.
Successivamente, con la delibera n. 1808 del 10 dicembre 2013 il Direttore Generale dell’ASL n. 1 nominava, quali componenti del Comitato Etico per le Province di Teramo e L’Aquila, gli odierni ricorrenti Prof. LA RR, Dott. MA PA, Prof. RC AR, Prof.ssa LV D’AL, Dott. FF EL SS, Dott. RI Di RO, Dott. MI RL, Dott.ssa PA VE e Dott. AN IP, cui poi si sono aggiunti, a seguito di alcuni avvicendamenti, gli altri odierni ricorrenti Dott. CO IS, Dott.ssa ON NA, Dott. AN TI, Dott.ssa FE NI e Prof. AS LI.
Con successiva delibera n. 408 del 10 marzo 2014, il Direttore Generale della ASL di NO - SU - L’Aquila prendeva atto dell’insediamento del Comitato Etico e dell’approvazione del Regolamento per il suo funzionamento, dando atto di applicare le tariffe ed i gettoni così come proposti dal Comitato Etico e, dunque, per quanto attiene ai gettoni, gli stessi venivano fissati in €. 300,00 per i componenti e segreteria appartenenti all’area di L’Aquila e €. 350,00 per i componenti e segreteria appartenenti all’area di NO e di Teramo, per ogni seduta da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio.
La sopra riportata delibera veniva inviata alla Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, che non formulava rilievi.
A seguito di rilievo del Collegio Sindacale dell’ASL n. 1, il Direttore Generale dell’ASL n.1, dopo aver escluso con la delibera n. 1841 del 5 ottobre 2018 il compenso previsto nella delibera 408/2014 per i componenti “interni”, disponeva poi, con la delibera n. 1983 del 30 ottobre 2018, la riduzione dello stesso ad €. 30,00 a seduta per i componenti esterni.
A seguito di tali atti si radicava il contraddittorio presso il Giudice Civile sopra menzionato che si concludeva, da ultimo, con la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, n. 540/2024 che ha accolto in parte l’appello, dichiarando inapplicabile ai compensi dovuti per la partecipazione al Comitato Etico il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all’art. 24 del D.Lgs n. 165/2001 ed il limite previsto dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e, per l’effetto, ha dichiarato illegittime le delibere del D.G. dell’ASL 1 n. 1841 del 5 ottobre 2018 e n. 1893 del 30 ottobre 2018.
Per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei compensi richiesti dagli appellanti, la Corte d’Appello ha stabilito nella sopra citata sentenza che “ occorre, tuttavia, considerare che il decreto ministeriale rimette alle Regioni il compito di stabilire l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato. Nel caso di specie, con delibera n. 723 del 14.10.2013 la Regione Abruzzo, nel riorganizzare “i Comitati Etici della Regione (…) in n. 2 Comitati Etici di riferimento”, uno “per le province di L’Aquila e Teramo – con sede presso la Asl di NO –SU - L’Aquila e con competenza a valutare le sperimentazioni sul territorio regionale per la Asl NO - SU - L’Aquila, per la Asl di Teramo, per l’Università degli Studi dell’Aquila e per le strutture private provvisoriamente accreditate nel medesimo ambito territoriale”, l’altro “per le province di Chieti e Pescara – con sede presso la Asl di Lanciano - Vasto - Chieti e con competenza a valutare le sperimentazioni sul territorio regionale per la Asl Lanciano - Vasto - Chieti, per la Asl di Pescara, per l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e per le strutture private provvisoriamente accreditate nel medesimo ambito territoriale”, ha demandato “ad un successivo provvedimento regionale la definizione degli aspetti economici previsti dall’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione delle tariffe a carico del promotore per la valutazione di studi ed emendamenti, nonché dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute”. Rebus sic stantibus, il compenso dovuto per la partecipazione alle sedute del Comitato non poteva essere stabilito, come è avvenuto nel caso di specie, con delibera del direttore generale della Asl, trasmessa alla Regione per le valutazioni di sua competenza, su proposta dello stesso Comitato. Né, in assenza di una norma in tal senso, può ritenersi che la Regione abbia tacitamente ratificato l’operato del direttore generale, non avendo sollevato rilievi al riguardo. In realtà, il direttore generale della Asl, così come non aveva il potere di abolire il gettone di presenza, allo stesso modo non aveva neppure il potere di quantificarne l’importo. Infatti, è la stessa difesa dei ricorrenti ad affermare che le delibere n. 1841 del 05.10.2018 e n. 1983 del 30.10.2018 “sono viziate da totale difetto di potere, violando l’art. 6 D.M. 8 febbraio 2013, che riserva alla Regione la competenza circa la misura dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico” (cfr. pag. 17) dell’atto di appello); ebbene, dal medesimo vizio è affetta anche la delibera n. 408 del 10.03.2014, che gli appellanti pongono, invece, a fondamento delle proprie pretese…In conclusione, i ricorrenti avrebbero dovuto sollecitare la Regione Abruzzo ad adempiere al compito di determinare l’importo del gettone di presenza e, in difetto, avrebbero potuto agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della sua inerzia, ma non possono pretendere dalla Asl il pagamento del compenso dovuto sulla base di una delibera che presenta il medesimo vizio delle delibere oggetto di impugnazione, in quanto emesse tutte in “totale difetto di potere”. ”.
Preso atto della sopra riportata sentenza, gli odierni ricorrenti hanno inviato alla Regione Abruzzo, con pec del 10 marzo 2025, istanza affinché la stessa “ confermi, anche ora per allora, gettoni e tariffe per il funzionamento dei Comitati Etici regionali, che l’art. 12 comma 10 D.L. 158/2012 affida a ciascuna Regione e non alla ASL ove ha sede. ”.
La Regione Abruzzo non ha risposto alla sopra menzionata istanza né ha provveduto ad adottare apposito provvedimento che stabilisse l’importo dei gettoni di presenza per i Comitati Etici.
Preso atto di ciò, i ricorrenti sopra indicati hanno proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 agosto 2025, con cui hanno chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sulla loro istanza e venga altresì dichiarato l’obbligo per l’ente stesso, come sancito anche dalla delibera della G.R.A. n. 723/2013, di determinare gli aspetti economici previsti dall’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Comitati Etici spettanti ai componenti dei Comitati stessi, sin dalla loro istituzione.
Si è costituita in giudizio, in data 22 agosto 2025, la Regione Abruzzo depositando poi, in data 1° dicembre 2025, documentazione con relativa relazione.
Nella predetta relazione parte resistente ha ricostruito la vicenda di che trattasi ed ha dato atto delle novità normative intervenute, rilevando come la materia risulta oggi regolata dal DM Sanità 30 gennaio 2023, recante “ Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale ” che, all’art. 4, ha previsto che “ Ai componenti del «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici», ai componenti dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale, spetta un gettone di presenza, determinato in euro 300,00, nonché il rimborso per le spese di viaggio per la partecipazione alle rispettive riunioni a valere sulle entrate da tariffe di cui all'allegato 1, che costituiscono il relativo tetto di spesa…Il gettone di presenza è previsto per ciascuna giornata di sedute indipendentemente dalla natura commerciale ovvero non a scopo di lucro delle sperimentazioni cliniche o relative modifiche sostanziali in valutazione. ”.
Premesso quanto sopra, la Regione Abruzzo ha dato atto dell’adozione della determinazione n. 97 del 21 luglio 2023, con cui il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha recepito il Regolamento del Comitato Etico, Regolamento che, all’art. 20, prevede, fra l’altro, che “ A ciascun componente del CEtRA spetta un gettone di importo pari ad € 300 (euro trecento), oltre eventuali accessori di legge. I componenti del Comitato, che siano dipendenti delle AA.SS.LL./Università avranno diritto al compenso stabilito solo per il lavoro svolto al di fuori del proprio orario di servizio. I componenti della Segreteria, che siano dipendente della Regione, dell’Università o delle AA.SS.LL. avranno diritto al compenso stabilito solo per il lavoro svolto al di fuori del proprio orario di servizio… ”.
Sulla base di tale provvedimento, la Regione Abruzzo ha infine concluso affermando che “ Pertanto, si ritiene che la Asl 01 NO - SU - L’Aquila - atteso che l’importo del gettone di presenza è stato determinato con D.M. 30.01.2023 - debba provvedere ora al pagamento dei componenti del Comitato Etico di L’Aquila - Teramo, estinguendo l’obbligazione remunerativa, in considerazione delle somme trattenute e non versate alla Regione, applicando pertanto lo stesso trattamento economico di cui al citato Decreto 30.01.2023…Ancora, il silenzio della Regione Abruzzo non può essere interpretato come un rifiuto alla determinazione degli aspetti economici, dal momento che la definizione del gettone di presenza è stato stabilito dalla normativa nazionale con il D.M. 30.01.2023, ed in applicazione di quest’ultimo, la Asl NO - SU- L’Aquila, in considerazione delle giacenze di cassa, avrebbe potuto liquidare le somme… ”.
Infine all’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto nei sensi in appresso indicati.
2. - Il Collegio rileva che risulta acclarata la circostanza che la Regione Abruzzo non ha mai adottato il provvedimento di competenza regionale previsto dall’art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità 8 febbraio 2013 che prevedeva, al comma 2, che “ Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico. ”.
La determinazione dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato Etico, per quanto di interesse nella presente vicenda, è stata operata unicamente dal Direttore Generale dell’ASL n. 1 con la determinazione n. 408 del 10 marzo 2014, poi modificata dalle successive determinazioni dirigenziali del 2018, e tali atti, come condivisibilmente stabilito dalla Corte di Appello de L’Aquila nella sentenza n. 540/2024, non potevano stabilire tale importo in quanto “ il decreto ministeriale rimette alle Regioni il compito di stabilire l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato. ” e, pertanto, considerato che la delibera di Giunta Regionale n. 723 del 14 ottobre 2013 rimandava la quantificazione dei gettoni di presenza ad un successivo provvedimento regionale, “ il compenso dovuto per la partecipazione alle sedute del Comitato non poteva essere stabilito, come è avvenuto nel caso di specie, con delibera del direttore generale della Asl, trasmessa alla Regione per le valutazioni di sua competenza, su proposta dello stesso Comitato. Né, in assenza di una norma in tal senso, può ritenersi che la Regione abbia tacitamente ratificato l’operato del direttore generale, non avendo sollevato rilievi al riguardo. In realtà, il direttore generale della Asl, così come non aveva il potere di abolire il gettone di presenza, allo stesso modo non aveva neppure il potere di quantificarne l’importo .”.
Da quanto sopra esposto ne deriva che la Regione Abruzzo doveva adottare un provvedimento per la quantificazione dei gettoni di presenza per obbligo normativo e ciò non ha fatto, lasciando tale compito al Direttore generale dell’ASL n. 1 che ha operato in palese carenza di potere nell’adozione delle determine dirigenziali sopra menzionate.
Per quanto sopra esposto, dunque, risulta chiaro che la Regione Abruzzo è stata inadempiente rispetto ad un obbligo normativo e che l’istanza dei ricorrenti del 10 marzo 2025 ha sollecitato la predetta Regione ad adempiere all’obbligo ad essa imposto che andava dalla stessa adempiuto con l’adozione di uno specifico provvedimento regionale che determinasse l’importo dei gettoni.
Al riguardo il Collegio osserva che anche per tale atto di determinazione dell’importo dei gettoni, di contenuto generale, risulta esperibile il rito del silenzio come stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 241/90, come dimostra il fatto che l’art. 13 di tale legge sottrae gli indicati procedimenti solo all’applicazione del Capo III della legge, e non a tutta la legge. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono, genericamente, alla conclusione del “procedimento amministrativo”, senza fare esplicito riferimento al procedimento di approvazione di uno specifico atto amministrativo, si ricava che non sono gli artt. 31 e 117 c.p.a. a costituire un ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia delle amministrazioni nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa: l’unico vero limite che si ricava da tali norme è che il silenzio deve avere ad oggetto una attività amministrativa, il che esclude che detto rito possa essere attivato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di atti di natura legislativa .” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3652/2025).
Né al riguardo risultano fondate le argomentazioni espresse dalla Regione Abruzzo nella relazione da ultimo depositata, in cui la stessa menziona il DM Salute 30 gennaio 2023 che ha determinato espressamente l’importo del gettone di presenza in € 300,00 affermando che “ si ritiene che la Asl 01 NO - SU- L’Aquila - atteso che l’importo del gettone di presenza è stato determinato con D.M. 30.01.2023 - debba provvedere ora al pagamento dei componenti del Comitato Etico di L’Aquila - Teramo, estinguendo l’obbligazione remunerativa… ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che tale provvedimento è entrato in vigore il 22 febbraio 2023 e, dunque, lo stesso non può certo stabilire l’importo del gettone di presenza alle sedute per gli anni precedenti alla sua entrata in vigore, anni in cui i ricorrenti erano membri del Comitato Etico ed hanno maturato il diritto ai predetti gettoni (la domanda giudiziale proposta al Giudice Ordinario, difatti, si riferisce alle sedute svolte dai ricorrenti dal 6 ottobre 2018 alla data di deposito del ricorso, avvenuta nel 2022).
Per quanto sopra esposto sussiste dunque, in capo alla Regione Abruzzo, l’obbligo di provvedere sull’istanza dei ricorrenti e di determinare l’importo dei gettoni per le sedute del Comitato Etico.
L’inerzia serbata da parte della Regione Abruzzo, la quale, a fronte dell’istanza presentata dalle ricorrenti in data 10 marzo 2025, non ha neppure avviato il procedimento, deve dunque ritenersi illegittima, per cui il ricorso deve essere accolto.
3. - Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza dei ricorrenti del 10 marzo 2025.
Per effetto dell’accoglimento del ricorso, il Collegio deve dichiarare l’obbligo della Regione Abruzzo di determinare gli importi dei gettoni per le sedute del Comitato Etico a far data dal 10 dicembre 2013, data in cui sono stati nominati membri del Comitato Etico alcuni degli odierni ricorrenti, entro il termine di giorni trenta (30) decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.pc., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina alla Regione Abruzzo di provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IR, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AR | NA IR |
IL SEGRETARIO