Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 6024 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
Parte_1
(P.IVA ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Maurigi n. 11, presso lo studio legale degli Avv.ti Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancia, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mancia, giusta procura allegata su foglio separato al ricorso
Ricorrente
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, C.F._2
Via Dante n. 55, presso lo studio dell'Avv. Calogero Valerio Scimemi che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la
[...]
(anche “ ) -premesso di Parte_2 Parte_1
€ 30.500,00 giusta contratto stipulato in data 14.8.2017; che, inoltre, il beneficiario si rendeva inadmepiente, accumulando un insoluto pari ad € 22.086,12, come risulta, altresì, dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 30.5.23, divenuto definitivo in data 2.8.23- ha introdotto il presente giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia relativa e, per l'effetto, revocare (art. 2901 c.c.):
- il contratto di vendita stipulato in data 28.02.2020, in notar Dott. Per_1
, Rep. n. 32424, Racc. n.6040, con il quale ha alienato alla
[...] Controparte_2 di lui coniuge , l'appezzamento di terreno agricolo esteso circa Controparte_1
32,40 are (are trentadue e centiare quaranta) sito in Giardinello (PA), C.da.
Marchione-Bonsignorino identificato in C.T. del “Comune di Giardinello –
Sezione di Carini” al foglio 11, particella 1588 (are 10,60), seminativo, classe 1, reddito dominicale Euro 5,75, reddito agrario Euro 2,19, e particella 707 (are
21,80), seminativo, classe 2, reddito dominicale Euro 9,57, reddito agrario Euro
3,38;
- il contratto di vendita del 26.01.2023, in notar Dott. Rep. n. Persona_2
45844, Racc. n.29932, con il quale ha alienato alla di lui coniuge Controparte_2
avente ad oggetto un appartamento in villino, sito in Controparte_1
Giardinello (PA), C.da Ecce Homo, s.n.c., piano terra, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Giardinello, identificato al foglio 5, particella 2677, sub. 2, cat. A/7,
Classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86; ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ossia, precisamente
l'eventus damni, data l'inesistenza di ulteriore beni nel patriminio del debitore, e la sciemtia damni, ciò anche in capo all'acquirente, dato il rapporto di coniugio e di convivenza con il debitore, . Controparte_2
e si sono costituiti in giudizio con memoria CP_3 Controparte_1
depositata in data 23.10.24, contestando la ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo per l'accoglimento della domanda ed eccependo, in ogni caso, che gli atti dispositivi ex adverso censurati si sono resi necessari al fine di consentire al debitore, , il CP_4
ripianamento di pregresse obbligazioni scadute (in specie, la soddisfazione della creditrice
Banca Don Rizzo, di Intesa San Paolo e Banca Ifis). Con memoria integrativa depositata ai sensi dell'art. 281 undecies, iv co. c.p.c., la ricorrente ha contestato che i debiti indicati nella memoria di costituzione avversaria fossero scaduti, evidenziando, comunque, l'assenza di collegamento tra detti debiti e le vendite poste in essere dai resistenti.
***
Tale essendo in estrema sintesi l'oggetto del giudizio, deve rammentarsi che l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) costituisce uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., la cui finalità è far dichiarare inefficaci, nei confronti del creditore che agisce in giudizio (c.d. inefficacia relativa), gli atti di disposizione con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Più nel dettaglio, presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. sono:
- l'esistenza di un credito in capo al revocante al momento della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata (Cass. n. 2347/2019);
- il c.d. eventus damni, ossia un atto dispositivo posto in essere dal debitore che si traduca in una menomazione del patrimonio del disponente, tale da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo (ex multis Cass. civ. n. 12770/2007). In tal senso non è tuttavia richiesta la sussistenza di un danno concreto ed effettivo né la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invero sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cfr.
Cass.civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n.2651/2013);
- nel caso, qui ricorrente, di credito anteriore all'atto dispositivo, la c.d. scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni del creditore e che, in caso di negozio a titolo oneroso, deve essere altresì condivisa dal terzo.
È poi noto che, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto e che la giurisprudenza, tenuto conto della ratio di tale disposizione, la quale “trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore”, estende tale esenzione anche alla “alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito” a condizione, però, che “essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cassazione civile Ord. n.
9816/18,conformi, Cass. Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023, Ordinanza n. 8992 del
15/05/2020).
Secondo la giurisprudenza, l'esenzione di cui al comma terzo dell'art. 2901 forma oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass., ord. n. 19963 del 12 luglio 2023, Sentenza n.
16793 del 13/08/2015), di talché la ricorrenza dei presupposti che ne costituiscono fondamento va provata dal debitore, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c.
***
Tanto chiarito in ordine ai principi giuridici applicabili, il Tribunale reputa la domanda fondata nei limiti di seguito esposti.
Va in primo luogo osservato che risulta certamente legittimata alla Parte_1 proposizione dell'azione revocatoria, avendo comprovato la sua qualità di creditrice di in forza del contratto di finanziamento già stipulato nel mese di agosto Controparte_2
dell'anno 2017, quindi, in data anteriore il compimento degli atti di disposizione consistenti nei contratti di compravendita dei giorni 28.02.2020 e 26.1.23.
Ciò posto, dal punto di vista oggettivo, non vi è dubbio che i negozi sopra menzionati si prestino a recare pregiudizio alle ragioni creditorie vantate da Parte_1 atteso che con essi si è spogliato degli unici beni immobili ricompresi nel Controparte_2
suo patrimonio, alternandone, quindi, in modo significativo la consistenza qualitativa in senso deteriore per il creditore (invero, “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”, ex multis Cass., ord. n. 20232/23, Sentenza n. 16986 del
01/08/2007).
Ed invero, pur avendo il debitore contestato che i beni alienati alla coniuge fossero gli unici beni immobili nella sua titolarità, lo stesso ha omesso di fornire prova circa la proprietà di ulteriori beni o, comunque, in ordine all'idoneità del patriminio residuo a soddisfare senza sforzo le ragioni di credito vantate dalla ricorrente, dovendosi rammentare che, nell'ambito dell'azione che qui viene in esame la “rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore” (Cass., Sez. III – 6 maggio 1998, n°
4578).
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Venendo poi al profilo soggettivo (scientia damni) va premesso che, ove l'atto sia posteriore al sorgere del credito, risulta sufficiente la generica consapevolezza, desumibile anche in via presuntiva, della potenzialità lesiva dell'atto rispetto alle ragioni di credito
(“In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie”, Cass. Ord. n. 25687 del 04/09/2023), senza che occorra, peraltro, la conoscenza, in capo al terzo, dello specifico credito per cui l'azione è proposta
(“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”,
Cass., sentenza n. 16825 del 05/07/2013).
Inoltre, secondo un condisivisibile indirizzo, “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass., Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019).
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Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie -e in difetto di prova circa elementi di segno diverso (come, ad esempio, una crisi coniugale, pur in costanza di matrimonio, ovvero la stabile residenza in luoghi diversi) – il rapporto di coniugio tra e , congiuntamente alla circostanza che le vendite hanno Controparte_2 Controparte_1 esaurito il patrimonio immobiliare del debitore, conduce a ritenere provata la generica consapevolezza della potenzialità lesiva degli atti dispositivi censurati rispetto alle pretese vantate dai creditori del resistente.
E però, per quanto si dirà nel prosieguo, almeno in relazione alla compravendita stipulata in data 26.01.2023, avente ad oggetto la villetta sita in Giardinello (PA), C.da
Ecce Homo, s.n.c., piano terra, il Tribunale reputa fondata l'eccezione sollevata dai resistenti, ravvisandosi elementi sufficienti a comprovare un collegamento di strumentalità necessaria tra l'alienazione di detto cespite e il pagamento, da parte di
, di debiti scaduti. Controparte_2
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Più nel dettaglio, esaminando la documentazione depositata in giudizio dai resistenti, si evince che ha iniziato a condurre trattative -in specie, Controparte_2
proposta di pagamento “a saldo e stralcio”- per la definizione transattiva delle posizioni creditorie vantate da Banca Ifis, Banca Don Rizzo e Intesa San Paolo, sin dal 26.1.21 (in tale data, in particolare, il resistente risulta avere concordato -v. doc. 11- la definizione transattiva del credito vantato da Banca Don Rizzo, senza, però, aver dato seguito effettivo alle intese;
risulta altresì dagli atti di causa, la formulazione di una proposta indirizzata a
Intesa San Paolo in data 13.5.22 per il mutuo ipotecario sottoscritto in data 6.5.05, non accettata dalla creditrice;
si ha, infine, evidenza dell'accordo intervenuto proprio in periodo prossimo alla vendita della villetta, rispetto al credito già vantato dala Banca Don
Rizzo -v. doc. 17 e 18).
Dalla documentazione versata in atti -consistente nello scambio di corrispondenza a mezzo mail tra il difensore di (avv. Rinaldi) e gli istituti di credito- si evince inoltre CP_2
che, in data 12.12.22 -quindi in epoca assai prossima all'atto di compravendita del giorno
26.1.23-, ha concluso un accordo per la definizione del credito vantato Controparte_2
dalla Don Rizzo, che contemplava l'estinzione della posizione debitoria con il pagamento dell'importo di € 38.319,22 (v.p. 2 allegato n. 18), poi effettivamente ed integralmente versato in data 8.2.23 (come si evince dall'invio di quietanza da parte della in Pt_3
data 8.3.23 (v. doc. 18), ossia pochi giorni dopo la vendita e, quindi, con adeguta evidenza, grazie alla provvista così ricavata.
Infine, la documentazione versata in giudizio dai resistenti (allegato nn. 19-22), dà contezza, proprio a partire dalla stipula dell'atto di vendita, della ripresa delle trattative finalizzate alla definizione transattiva della posizione creditoria altresì vantata da Intesa
San Paolo.
Orbene, a fronte di tali evidenze, non possono nutrirsi perplessità circa il fatto che, all'epoca della vendita della villetta sita in contrada Ecce Homo, i debiti in questione
(specialmente quello già vantato dall Banca Don Rizzo) fossero scaduti, non potendosi spiegare altrimenti la numerosa corrispondenza (in epoca “non sospetta”) finalizzata alla loro definizione transattiva né il fatto che il credito già vantato da Intesa sia stato ceduto
(essendo evidentemente passato a sofferenza) a società terze (v. doc. 21).
In ordine alla corrispondenza in questione, si veda, ad esempio, la proposta indirizzata ad Intesa San Paolo datata 13.5.22, ove, in relazione al mutuo ipotecario contratto dal resistente nel 2005, si legge “dopo avere regolarmente corrisposto le relative rate previste per l'ammortamento del debito, per motivi contigenti di carattere personale e per la tristemente nota crisi finanziaria determinata dalla pandemia mondiale covid 19 è stato inevitabilmente impossibilitato a onorare il proprio debito residuo, che alla data del 31.1.21 era pari
a € 46.252,50….. A tal fine il sig ha conferito incarico alla sottoscritta di tentare persso CP_2 codesto Istituto di Credito, un accirdi transattivo (che) si articola nel seguente modo: pagamento da parte di della somma complessiva ed omnicomprensiva di € 23.126,75..”). Controparte_2
Il fatto che il debito verso la Banca Don Rizzo fosse già scaduto è poi indiscutibilmente comprovato dal doc. 23 del giorno 19.2.20, prodotto dai resistenti con le memorie depositate a norma dell'art. 281 duodecies co. IV c.p.c., ove si legge “da un'analisi effettuata sui rapporti a Voi intestati si riscontra che “il rapporto di mutuo registra n. 5 rate in mora per € 3.897,95 per un totale debitorio complessivo di € 63.865,38”.
Richiamato quanto sopra, il quadro degli elementi presuntivi a disposizione del
Tribunale rende, infine, assai verosimile che il resistente, , non avesse altri Controparte_2
mezzi, se non la alienazione dei propri beni, per appianare la posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, ciò desumendosi: i) dalle numerose proposte con le quali il debitore ha tentato di transigere i rapporti a mezzo pagamenti rateali;
ii) dal fatto che il debitore non avesse, per l'appunto altri beni;
iii) infine, dalla intervenuta chiusura dell'attività imprenditoriale esercitata, che si ricava, a sua volta, dalla cancellazione dal registro delle imprese in data 14.6.21 e dalla chiusura della partita IVA in data 26.5.21 (v. anche la missiva del 13.5.22 inviata da a , nella misura in cui Controparte_2 CP_5 il debitore rappresenta la crisi di liquidità attraversata). Tutti elementi che danno conto, in sintesi, della difficoltà finanziaria nella quale il debitore è incorso e che, come detto, ha tentato di ripianare almeno in parte con la vendita del giorno 26.1.23.
***
Analoga relazione di strumentalità necessaria non si ravvisa, invece, rispetto alla vendita del terreno, stipulata in data 28.2.20.
Premesso, infatti, che tra la data della compravendita in questione e gli accordi transattivi raggiunti da non si riscontra alcun collegamento di tipo Controparte_2 temporale, va escluso che il debito verso Banca Ifis sia stato soddisfatto (sempre in via transattiva) con la provvista così ricavata, poiché altrimenti non si spiegherebbe la ragione per la quale ha domandato il versamento rateale della somma (non Controparte_2 elevata) offerta alla creditrice, pari ad € 2.800,00 (v. p. 4 doc. 15), quando la vendita è stata stipulata per il prezzo di € 10.000.
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Conclusivamente, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla Pt_1
deve dichiararsi -ex art. 2901 c.c.- l'inefficacia nei confronti della ricorrente dell'atto di compravendita stipulato in data 28.02.2020, in notar Dott. , Rep. n. 32424, Persona_1
Racc. n.6040, con il quale ha alienato alla di lui coniuge , Controparte_2 Controparte_1
l'appezzamento di terreno agricolo esteso circa 32,40 are (are trentadue e centiare quaranta) sito in Giardinello (PA), C.da. Marchione-Bonsignorino identificato in C.T. del
“Comune di Giardinello – Sezione di Carini” al foglio 11, particella 1588 (are 10,60), seminativo, classe 1, reddito dominicale Euro 5,75, reddito agrario Euro 2,19, e particella
707 (are 21,80), seminativo, classe 2, reddito dominicale Euro 9,57, reddito agrario Euro
3,38.
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto il contratto di vendita del
26.01.2023, in notar Dott. Rep. n. 45844, Racc. n.29932, con il quale Persona_2
ha alienato alla di lui coniuge , avente ad oggetto un Controparte_2 Controparte_1 appartamento in villino, sito in Giardinello (PA), C.da Ecce Homo, s.n.c., piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Giardinello, identificato al foglio 5, particella 2677, sub. 2, cat. A/7, Classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86.
*** Ravvisandosi reciproca soccombenza ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, così provvede:
DICHIARA -ex art. 2901 c.c.- l'inefficacia nei confronti della per il Parte_1
credito alle Imprese , dell'atto di compravendita stipulato in data Parte_2
28.02.2020, in notar Dott. , Rep. n. 32424, Racc. n.6040, tra Persona_1 [...]
e , avente ad oggetto l'appezzamento di terreno agricolo esteso CP_2 Controparte_1
circa 32,40 are (are trentadue e centiare quaranta) sito in Giardinello (PA), C.da.
Marchione-Bonsignorino identificato in C.T. del “Comune di Giardinello – Sezione di
Carini” al foglio 11, particella 1588 (are 10,60), seminativo, classe 1, reddito dominicale
Euro 5,75, reddito agrario Euro 2,19, e particella 707 (are 21,80), seminativo, classe 2, reddito dominicale Euro 9,57, reddito agrario Euro 3,38;
RIGETTA la domanda revocatoria (art. 2901 c.c.) avente ad oggetto il contratto di vendita del 26.01.2023, in notar Dott. Rep. n. 45844, Racc. n.29932, con Persona_2 il quale ha alienato alla di lui coniuge , avente ad oggetto Controparte_2 Controparte_1
un appartamento in villino, sito in Giardinello (PA), C.da Ecce Homo, s.n.c., piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Giardinello, identificato al foglio 5, particella 2677, sub. 2, cat. A/7, Classe 2, vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;
COMPENSA le spese di lite.
Palermo, 30.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone