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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 222/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato l'[...] a [...], ivi Parte_1
residente, C/da Sanfilippo n. 83/A, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Flavia Galbato Muscio presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
[...]
Controparte_1
–
[...] Controparte_2
. -Opposta -
[...]
1 CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 11 luglio 2023 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione depositate in atti telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2022 veniva proposta opposizione ex art. 22 e segg. L. 689/91, dell'ordinanza – ingiunzione n. 2021/0233 del 29 dicembre 2021, notificata al ricorrente in data 24 gennaio 2022, con la quale è stato ordinato al sig.
, nella qualità di responsabile legale della omonima ditta Parte_1
individuale, il pagamento della complessiva somma di € 23.287,56 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla somma di € 12,00 per spese del procedimento, in virtù del processo verbale di contestazione del 30 gennaio 2018, notificato al sig. in data 6 febbraio 2018 redatto dalla Sezione di Polizia Parte_1
Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna con cui è stata contestata la violazione dell'art. 3 legge n. 898/1986, in quanto nella domanda unica Reg. (CE) 73/2009
(FEAGA) relativa all'anno 2012, lo stesso avrebbe esposto dati e notizie false al fine di ottenere il relativo contributo comunitario.
Ne scaturiva altresì il procedimento penale portante il n. 1302/2015 R.G.N.R. (cui risulta riunito il n. 2205/15 R.G.N.R.) tra gli altri anche nei confronti dell'odierno ricorrente, indagato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e frode comunitaria
(art. 640-bis c.p.).
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
1. Illegittimita' dell'ordinanza – Ingiunzione Opposta – Violazione ed Errata Applicazione dell'art. 4 Legge N. 898/1986 – Decorso del termine di cui all'art. 4 citato –
2
2. Illegittimita' dell'ordinanza- Ingiunzione Opposta –Intervenuta Prescrizione dell'ordinanza – Ingiunzione Opposta Ex Art. 28 Legge N. 689/81 – Preliminare
Declaratoria di Illegittimita' del Verbale di Contestazione Notificato il 6 Febbraio 2018 –
3. Illegittimita' ed Infondatezza della Ordinanza – Ingiunzione Opposta – Mancanza e/o carenza di prova in ordine alla responsabilita' del ricorrente – Pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione – Inutilizzabilita' degli atti d'indagine in quanto effettuati in assenza di contraddittorio –
4. Illegittimita' dell'ordinanza – Ingiunzione Impugnata per Violazione della Sentenza
ED GR Stevens – Violazione del principio del Ne Bis In Idem –
Fissata l'udienza di comparizioni parti, si costituiva l'amministrazione resistente, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Indi con ordinanza riservata del 18/01/2023 veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, e rinviato il procedimento all'udienza del 11.05.2023, differita al 11/07/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione.
§
Va innanzitutto esaminata l'eccezione in ordine alla violazione del termine di cui all'art. 4 L. 898/1986, per la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente sostiene che l'amministrazione ha notificato il verbale di contestazione oltre il termine dei 180 giorni previsti dalla suddetta norma e segnatamente in data 06.02.2018, al meno due - tre anni dopo erano a disposizione dell'amministrazione tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione, soprattutto in considerazione della circostanza della esistenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Enna avviato nel 2015.
Il processo verbale di contestazione del 30 gennaio 2018 sostanzialmente non fa
3 che riportare testualmente acquisizioni probatorie avvenute nel detto procedimento penale e collocabili temporalmente nell'anno 2015 e, comunque, non oltre il 2016, con la conseguenza che sia sul piano soggettivo che oggettivo l'autorità amministrativa era in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere ad una tempestiva contestazione della presunta violazione.
Peraltro si evidenzia che in data 15 dicembre 2016 l'AG.E.A. (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura), con atti prot. n. 2016.0055919 e n. 2016.0055920, ha intimato al ricorrente la restituzione delle somme non spettanti per l'annualità
2012, per cui si la Pubblica amministrazione era al corrente degli addebiti sollevati che avrebbero potuto essere contestati dai Carabinieri allo stesso Sig.
[...]
. Parte_1
Di contro l'amministrazione sostiene che gli atti posti in essere da AGEA non costituissero autonomi atti amministrativi, mentre tutti gli atti prodromici al procedimento sanzionatorio erano secretati sino al momento del nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di Enna.
Orbene l'eccezione è infondata, la Suprema Corte con ordinanza n. 30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito. Tale momento non coincide con l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Ne segue che anche l'eccezione in ordine alla tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi infondata essendo avvenuta entro il termine di
4 prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 L. 689/81, termine che è rimasto interrotto dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 06/02/2018.
In ordine poi alla chiesta riduzione dell'importo della sanzione in ragione del fatto che il ricorrente ha percepito gli acconti in due diverse soluzioni ovvero € 4.080,62 alla data del 29 ottobre 2012 ed € 18.786,85 alla data del 21 gennaio 2013, per i quali sarebbe intervenuta la prescrizione, si osserva.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema
Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per
l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Nel caso di specie dagli atti prodotti risulta che il ricorrente in data 26 giugno 2013, ha ricevuto il pagamento della somma di € 420,09 euro, e detta quota costituisce il saldo dell'importo dell'aiuto di cui, l'opponente aveva incassato due acconti in diverse soluzioni ovvero € 4.080,62 alla data del 29 ottobre 2012 ed € 18.786,85 alla data del 21 gennaio 2013, pertanto sulla scorta dei principi sopra richiamati non può ritenersi maturata la prescrizione.
Per quanto concerne l'eccezione afferente la mancanza di prova in ordine alla responsabilità del ricorrente, il giudice dell'udienza preliminare con riferimento all'ipotesi di frode comunitaria (capo 216) e di frode comunitaria di cui all'art. 640
5 bis c.p. ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione, mentre per il reato di cui all'art. 483 c.p. si proceduto allo stralcio, seguito da archiviazione, non figurando nemmeno nella rubrica della richiesta di rinvio a giudizio.
Ciò posto va innanzitutto precisato come l'art. 3 commi 1 e 3 della L. 898/86 sancisce il principio dell'indipendenza e autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale vertenti sui medesimi fatti illeciti, con la conseguenza che per gli stessi, potrebbe aversi un provvedimento finale diverso da quello adottato in sede penale, com'è noto essendo diversi i paradigmi della responsabilità in sede amministrativa e in sede penale.
Va sul punto menzionata una recente sentenza della Suprema Corte n. 35137/2023 che si occupata proprio della delicata questione del Cd sistema del “doppio binario” sanzionatorio amministrativo e penale in relazione ad un caso di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo - Premio speciale bovini maschi, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem - riferito a procedimenti e sanzioni penali - risulta codificato, da un lato, nell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, firmato a
Strasburgo il 22 novembre 1984 che lo esplicita sul piano esclusivamente interno, e fa ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117 Cost., comma 1, ma anche attraverso la clausola aperta dell'art. 2 Cost., che riconosce i " diritti inviolabili dell'uomo "; dall'altro lato, nell'art. 50 della CDFUE: disposizione, quest'ultima, che partecipa del carattere di prevalenza sul diritto nazionale proprio del diritto dell'Unione Europea, e produce effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, operando non solo all'interno di ciascun ordinamento, ma nell'intero spazio giuridico dell'Unione: sì da estendere il divieto di ne bis in idem ai rapporti fra pronunce e procedimenti degli Stati Membri. Nel nostro ordinamento, detto principio trova espressione nell'art. 649 c.p.p. e, pur non menzionato
6 espressamente nella Costituzione, si ritiene comunque ricavabile sia dal diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia, indirettamente, dal principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
1.2.1. La garanzia del ne bis in idem, quale diritto fondamentale della persona, mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia e', dunque, quella di evitare l'ulteriore sofferenza, ed i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata (Corte Cost., sentenza n. 149 del 16.06.2022, par. 5.1.1.)
Pertanto il sistema del doppio binario non è di per sé illegittimo, ai fini del riconoscimento della garanzia del ne bis in idem, non è più sufficiente fermarsi all'accertamento di un cumulo tra due procedimenti sanzionatori aventi entrambi carattere punitivo (bis in idem), ma occorrerà verificare che gli stessi non siano tra loro connessi al punto da potersi considerare come aspetti di un unico procedimento. Verifica, quest'ultima, che spetta al giudice anche di legittimità facendo applicazione del test di stretta connessione secondo i criteri dettati dalla
Corte EDU, tenendo presente che tutti i parametri indiziari definiti nell'A & B test devono egualmente concorrere ai fini del giudizio di connessione tra i procedimenti e che, per contro, il difetto anche di uno solo tra essi apre la strada all'intercettazione della violazione della garanzia.
Nell'articolata sentenza sopra richiamata la Suprema Corte richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 149/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. " nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a
7 procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge " (punto 6.)
Alla luce dello "stato dell'arte" consegnatoci dalla giurisprudenza Europea e costituzionale, dunque, la garanzia del ne bis in idem non si oppone alla possibilità che un soggetto sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto, fermi i limiti sovranazionali e costituzionali sopra ricordati.
Nel caso che ci occupa, in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del "doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso
"in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p.
21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte
EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare, appunto, l'esistenza di un regime di doppia punibilità.
1.3.2. Ricondotta la questione entro questi termini, si tratta di verificare in questa sede se il procedimento sanzionatorio superi, nel caso che ci occupa, i limiti stabiliti dalla giurisprudenza Europea e dalla Corte costituzionale in tema di "doppia punibilità", e se la sanzione amministrativa pecuniaria debba, perciò, essere annullata.
Sotto tale aspetto, essendosi concluso il procedimento penale con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dall'ipotesi, in particolare di frode comunitaria, fattispecie in sede penale contigua a quella sanzionata in via amministrativa, non vi è dubbio che la responsabilità dell'imputato non è mai passata al vaglio del giudice, restando quindi affidata a questo giudizio l'accertamento degli elementi costituenti la fattispecie contestata in via
8 amministrativa.
Occorre dare atto che secondo la giurisprudenza amministrativa- contabile ma anche quella ordinaria (cfr. sentenza n. 576/2017 – n. 624/17, Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Cass. Pen. N. 42363/2012, per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità” dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità di seguito riportate.
Occorre ricordare che l'AGEA, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001 – in vista del miglioramento della “fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande” e premesso che “il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato” – ha condizionato, l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con “l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale”)
e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con “copia autentica del titolo regolarmente registrato” ovvero, “Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale”, con autocertificazione, con la quale si attesti “che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie
9 oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione”; con la
Circolare n. 23 del 24 aprile 2003, applicabile, per sua espressa previsione, sin dalla prima delle annualità controverse, vale a dire il 2003, l'AG.E.A. ha irrigidito il proprio autovincolo - sia in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà
(prevedendo la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario (prevedendo, se l'affitto è concluso verbalmente, la produzione di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di comodatario (prevedendo, nel caso di contratto verbale di comodato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante “la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo”) - con la previsione generale secondo cui “Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto”; infine, con il “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale”, allegato alla
Circolare n. 210 del 20 aprile 2005, è stato, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che “la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari;
essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)”; per la dimostrazione del titolo di proprietà è
stata prevista la produzione di “Visura catastale aggiornata” e di “Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione”.
Vanno richiamate alcune sentenze della C.S.C. tra le quali: Cass. Civ. Sez. I 9 dicembre 1998, n. 12397; n. 13610/2007; n. 19366/2010 e, da ultimo, dalla n.
10 26736/2011 del 16 novembre 2011 della Sez. II, che precisa che le eventuali false dichiarazioni rese ai fini di percepire indebitamente provvidenze pubbliche
“concretizzano, di per sé, l'elemento psicologico della colpa, richiamato dall'art. 3 della L. 898/86, posto che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente tale elemento, non richiedendosi il dolo, mentre, quanto alla condotta relativa all'illecito contestato, è sufficiente che l'indebita percezione dei contributi sia conseguente all'esposizione di dati e notizie false, proveniente dal beneficiario dei contributi”.
Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale entro la quale ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio, va peraltro rilevato che l'amministrazione resistente, a sostegno della legittimità del proprio operato, abbia richiamato e prodotto gli accertamenti compiuti dai Carabinieri, dai quali in particolare è risultato che
Secondo la Suprema Corte l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11541,).
Il principio elaborato dalla giurisprudenza (Cass. 9 maggio 2013, n. 11012) è quello secondo cui “le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e accluse al verbale devono essere sottoposte all'attenta valutazione del giudice ed essere poste a raffronto con le prove testimoniali assunte in giudizio. In particolare, le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale, da espletare su specifici fatti e su separati capitoli, senza che si possa chiedere al teste la semplice conferma di quanto dichiarato all'ispettore”.
Orbene a fronte degli accertamenti compiuti dai Carabinieri e dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a SI , sussistono gli elementi tipici della violazione
11 contestata, atteso peraltro che parte ricorrente nulla ha prodotto o diversamente provato in ordine alla legittima detenzione dei terreni per i quali sono stati erogati gli aiuti comunitari.
Invero dagli accertamenti compiuti sulla banca dati SISTER dell'Agenzia del
Territorio è risultato che la dichiarava di Parte_2 condurre, nell'annualità esaminata, terreni in altra forma. Dal portale dell'Agenzia del Territorio, si estrapolavano le relative visure catastali dei terreni dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di individuare i proprietari dei fondi agricoli in questione, per poi effettuare i relativi controlli a! fine di verificare l'autenticità di quanto dichiarato dall'indagato e, conseguentemente, verificare la legittimità ad attestare il possesso dei fondi agricoli che permetteva alla Ditta in questione, di ottenere il riconoscimento del premio comunitario.
FOGLIO PARTICF. 2012 Proprietari CP_3 Parte_ 11 81 7.55 X Per_1
II 231 6.75 X Parte_4 Parte_5 Parte_ 15 201 26.95 X Per_1 Persona_2
18 136 11.30 X + 1 Parte_4 Persona_3 SAN VITO LO CAPO 31 8 33.95 X LO CAPO Controparte_4
Inoltre in data 07.08.2015 il personale del Distaccamento forestale di Castelvetrano sentiva a sommarie informazioni il Sig. figlio di Persona_4 Pt_6
proprietario dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 11 particella
[...]
81 in agro del Comune di il quale dichiarava di condurre il Parte_4 terreno in questione in comodato d'uso gratuito dall' 1.06.2011 giusto Contratto di
Comodato regolarmente registrato;
in data 23.10.2015 il personale del Comando Stazione dei Carabinieri di sentiva a sommarie informazioni il Sig. Parte_4 [...]
, proprietario dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 18 Persona_5 particella 136 in agro del Comune di il quale dichiarava di Parte_4
non aver concesso i terreni in questione ad alcuno;
12 in data 23.10.2015 il personale del Comando Stazione dei Carabinieri di sentiva a sommarie informazioni la Sig.ra Parte_4 Persona_2
proprietaria dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 15 particella 201 in agro del Comune di la quale dichiarava di aver concesso i Parte_4 terreni in questione in comodato d'uso gratuito al cognato Per_6
;
[...]
in data 14.07.2015 il personale del Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare del CFS di Palermo sentiva a sommarie informazioni il Sig. Parte_5
erede dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 11 particella 231 in agro del
Comune di il quale dichiarava di non aver concesso i Parte_4
terreni in questione ad alcuno;
con nota del 26.07.2016 il Comune di Erice di non aver rilasciato alcuna concessione relativa all'immobile censito al catasto terreni al foglio 31 particella 8 ricadente in agro del Comune di San Vito Lo Capo .
Orbene gli accertamenti compiuti in sede ispettiva non sono contestati nel presente giudizio da contrarie prove documentali o testimoniali, restando quindi come detto sopra, al giudice di valutarne la conducenza e l'utilizzabilità oltre che la fondatezza.
Ritiene questo giudice che la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, afferente la fase ispettiva, giustifichi il provvedimento sanzionatorio, atteso peraltro che il fascicolo aziendale del Sig. Parte_1
non è stato rinvenuto presso il centro assistenza agricola di ENNA né presso le sedi di Caltagirone e Militello Val di Catania ove il responsabile della sede di Enna, dichiarava essere stato depositato.
In conclusione l'opposizione va respinta.
13 Nulla sulle spese, essendo l'amministrazione resistente difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata;
Nulla sulle spese .
Così deciso in Enna 24/07/2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 222/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato l'[...] a [...], ivi Parte_1
residente, C/da Sanfilippo n. 83/A, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Flavia Galbato Muscio presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
[...]
Controparte_1
–
[...] Controparte_2
. -Opposta -
[...]
1 CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 11 luglio 2023 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione depositate in atti telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2022 veniva proposta opposizione ex art. 22 e segg. L. 689/91, dell'ordinanza – ingiunzione n. 2021/0233 del 29 dicembre 2021, notificata al ricorrente in data 24 gennaio 2022, con la quale è stato ordinato al sig.
, nella qualità di responsabile legale della omonima ditta Parte_1
individuale, il pagamento della complessiva somma di € 23.287,56 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché alla somma di € 12,00 per spese del procedimento, in virtù del processo verbale di contestazione del 30 gennaio 2018, notificato al sig. in data 6 febbraio 2018 redatto dalla Sezione di Polizia Parte_1
Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna con cui è stata contestata la violazione dell'art. 3 legge n. 898/1986, in quanto nella domanda unica Reg. (CE) 73/2009
(FEAGA) relativa all'anno 2012, lo stesso avrebbe esposto dati e notizie false al fine di ottenere il relativo contributo comunitario.
Ne scaturiva altresì il procedimento penale portante il n. 1302/2015 R.G.N.R. (cui risulta riunito il n. 2205/15 R.G.N.R.) tra gli altri anche nei confronti dell'odierno ricorrente, indagato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e frode comunitaria
(art. 640-bis c.p.).
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
1. Illegittimita' dell'ordinanza – Ingiunzione Opposta – Violazione ed Errata Applicazione dell'art. 4 Legge N. 898/1986 – Decorso del termine di cui all'art. 4 citato –
2
2. Illegittimita' dell'ordinanza- Ingiunzione Opposta –Intervenuta Prescrizione dell'ordinanza – Ingiunzione Opposta Ex Art. 28 Legge N. 689/81 – Preliminare
Declaratoria di Illegittimita' del Verbale di Contestazione Notificato il 6 Febbraio 2018 –
3. Illegittimita' ed Infondatezza della Ordinanza – Ingiunzione Opposta – Mancanza e/o carenza di prova in ordine alla responsabilita' del ricorrente – Pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione – Inutilizzabilita' degli atti d'indagine in quanto effettuati in assenza di contraddittorio –
4. Illegittimita' dell'ordinanza – Ingiunzione Impugnata per Violazione della Sentenza
ED GR Stevens – Violazione del principio del Ne Bis In Idem –
Fissata l'udienza di comparizioni parti, si costituiva l'amministrazione resistente, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Indi con ordinanza riservata del 18/01/2023 veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, e rinviato il procedimento all'udienza del 11.05.2023, differita al 11/07/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. per la discussione e decisione.
§
Va innanzitutto esaminata l'eccezione in ordine alla violazione del termine di cui all'art. 4 L. 898/1986, per la notifica del verbale di contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente sostiene che l'amministrazione ha notificato il verbale di contestazione oltre il termine dei 180 giorni previsti dalla suddetta norma e segnatamente in data 06.02.2018, al meno due - tre anni dopo erano a disposizione dell'amministrazione tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione, soprattutto in considerazione della circostanza della esistenza di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Enna avviato nel 2015.
Il processo verbale di contestazione del 30 gennaio 2018 sostanzialmente non fa
3 che riportare testualmente acquisizioni probatorie avvenute nel detto procedimento penale e collocabili temporalmente nell'anno 2015 e, comunque, non oltre il 2016, con la conseguenza che sia sul piano soggettivo che oggettivo l'autorità amministrativa era in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere ad una tempestiva contestazione della presunta violazione.
Peraltro si evidenzia che in data 15 dicembre 2016 l'AG.E.A. (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura), con atti prot. n. 2016.0055919 e n. 2016.0055920, ha intimato al ricorrente la restituzione delle somme non spettanti per l'annualità
2012, per cui si la Pubblica amministrazione era al corrente degli addebiti sollevati che avrebbero potuto essere contestati dai Carabinieri allo stesso Sig.
[...]
. Parte_1
Di contro l'amministrazione sostiene che gli atti posti in essere da AGEA non costituissero autonomi atti amministrativi, mentre tutti gli atti prodromici al procedimento sanzionatorio erano secretati sino al momento del nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di Enna.
Orbene l'eccezione è infondata, la Suprema Corte con ordinanza n. 30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito. Tale momento non coincide con l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Ne segue che anche l'eccezione in ordine alla tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi infondata essendo avvenuta entro il termine di
4 prescrizione quinquennale fissato dall'art. 28 L. 689/81, termine che è rimasto interrotto dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 06/02/2018.
In ordine poi alla chiesta riduzione dell'importo della sanzione in ragione del fatto che il ricorrente ha percepito gli acconti in due diverse soluzioni ovvero € 4.080,62 alla data del 29 ottobre 2012 ed € 18.786,85 alla data del 21 gennaio 2013, per i quali sarebbe intervenuta la prescrizione, si osserva.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema
Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per
l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Nel caso di specie dagli atti prodotti risulta che il ricorrente in data 26 giugno 2013, ha ricevuto il pagamento della somma di € 420,09 euro, e detta quota costituisce il saldo dell'importo dell'aiuto di cui, l'opponente aveva incassato due acconti in diverse soluzioni ovvero € 4.080,62 alla data del 29 ottobre 2012 ed € 18.786,85 alla data del 21 gennaio 2013, pertanto sulla scorta dei principi sopra richiamati non può ritenersi maturata la prescrizione.
Per quanto concerne l'eccezione afferente la mancanza di prova in ordine alla responsabilità del ricorrente, il giudice dell'udienza preliminare con riferimento all'ipotesi di frode comunitaria (capo 216) e di frode comunitaria di cui all'art. 640
5 bis c.p. ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione, mentre per il reato di cui all'art. 483 c.p. si proceduto allo stralcio, seguito da archiviazione, non figurando nemmeno nella rubrica della richiesta di rinvio a giudizio.
Ciò posto va innanzitutto precisato come l'art. 3 commi 1 e 3 della L. 898/86 sancisce il principio dell'indipendenza e autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale vertenti sui medesimi fatti illeciti, con la conseguenza che per gli stessi, potrebbe aversi un provvedimento finale diverso da quello adottato in sede penale, com'è noto essendo diversi i paradigmi della responsabilità in sede amministrativa e in sede penale.
Va sul punto menzionata una recente sentenza della Suprema Corte n. 35137/2023 che si occupata proprio della delicata questione del Cd sistema del “doppio binario” sanzionatorio amministrativo e penale in relazione ad un caso di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo - Premio speciale bovini maschi, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di ne bis in idem.
Il principio del ne bis in idem - riferito a procedimenti e sanzioni penali - risulta codificato, da un lato, nell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, firmato a
Strasburgo il 22 novembre 1984 che lo esplicita sul piano esclusivamente interno, e fa ingresso nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 117 Cost., comma 1, ma anche attraverso la clausola aperta dell'art. 2 Cost., che riconosce i " diritti inviolabili dell'uomo "; dall'altro lato, nell'art. 50 della CDFUE: disposizione, quest'ultima, che partecipa del carattere di prevalenza sul diritto nazionale proprio del diritto dell'Unione Europea, e produce effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, operando non solo all'interno di ciascun ordinamento, ma nell'intero spazio giuridico dell'Unione: sì da estendere il divieto di ne bis in idem ai rapporti fra pronunce e procedimenti degli Stati Membri. Nel nostro ordinamento, detto principio trova espressione nell'art. 649 c.p.p. e, pur non menzionato
6 espressamente nella Costituzione, si ritiene comunque ricavabile sia dal diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia, indirettamente, dal principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
1.2.1. La garanzia del ne bis in idem, quale diritto fondamentale della persona, mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia e', dunque, quella di evitare l'ulteriore sofferenza, ed i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata (Corte Cost., sentenza n. 149 del 16.06.2022, par. 5.1.1.)
Pertanto il sistema del doppio binario non è di per sé illegittimo, ai fini del riconoscimento della garanzia del ne bis in idem, non è più sufficiente fermarsi all'accertamento di un cumulo tra due procedimenti sanzionatori aventi entrambi carattere punitivo (bis in idem), ma occorrerà verificare che gli stessi non siano tra loro connessi al punto da potersi considerare come aspetti di un unico procedimento. Verifica, quest'ultima, che spetta al giudice anche di legittimità facendo applicazione del test di stretta connessione secondo i criteri dettati dalla
Corte EDU, tenendo presente che tutti i parametri indiziari definiti nell'A & B test devono egualmente concorrere ai fini del giudizio di connessione tra i procedimenti e che, per contro, il difetto anche di uno solo tra essi apre la strada all'intercettazione della violazione della garanzia.
Nell'articolata sentenza sopra richiamata la Suprema Corte richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 149/2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. " nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171-ter che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a
7 procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge " (punto 6.)
Alla luce dello "stato dell'arte" consegnatoci dalla giurisprudenza Europea e costituzionale, dunque, la garanzia del ne bis in idem non si oppone alla possibilità che un soggetto sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto, fermi i limiti sovranazionali e costituzionali sopra ricordati.
Nel caso che ci occupa, in tema di aiuti comunitari al settore agricolo sussiste, ed è in astratto legittimato anche in ambito Europeo per quanto sopra argomentato, il sistema del "doppio binario", L. 23 dicembre 1986, n. 898, ex artt. 2 e 3 frutto di una precisa scelta legislativa che emerge dalla clausola di riserva "indipendentemente dalla sanzione penale" con cui esordisce la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 legge citata (vigente ratione temporis), ribadita dall'inciso
"in ogni caso". Formulazione che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso (p.
21, ultimo capoverso;
p. 22, primi due righi) non intende escludere il coordinamento tra le norme, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte
EDU e dalla Corte Costituzionale, bensì affermare, appunto, l'esistenza di un regime di doppia punibilità.
1.3.2. Ricondotta la questione entro questi termini, si tratta di verificare in questa sede se il procedimento sanzionatorio superi, nel caso che ci occupa, i limiti stabiliti dalla giurisprudenza Europea e dalla Corte costituzionale in tema di "doppia punibilità", e se la sanzione amministrativa pecuniaria debba, perciò, essere annullata.
Sotto tale aspetto, essendosi concluso il procedimento penale con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dall'ipotesi, in particolare di frode comunitaria, fattispecie in sede penale contigua a quella sanzionata in via amministrativa, non vi è dubbio che la responsabilità dell'imputato non è mai passata al vaglio del giudice, restando quindi affidata a questo giudizio l'accertamento degli elementi costituenti la fattispecie contestata in via
8 amministrativa.
Occorre dare atto che secondo la giurisprudenza amministrativa- contabile ma anche quella ordinaria (cfr. sentenza n. 576/2017 – n. 624/17, Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Cass. Pen. N. 42363/2012, per ottenere i contributi di cui si tratta, la “disponibilità” dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà debba essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità di seguito riportate.
Occorre ricordare che l'AGEA, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001 – in vista del miglioramento della “fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande” e premesso che “il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato” – ha condizionato, l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con “l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale”)
e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con “copia autentica del titolo regolarmente registrato” ovvero, “Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale”, con autocertificazione, con la quale si attesti “che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie
9 oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione”; con la
Circolare n. 23 del 24 aprile 2003, applicabile, per sua espressa previsione, sin dalla prima delle annualità controverse, vale a dire il 2003, l'AG.E.A. ha irrigidito il proprio autovincolo - sia in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà
(prevedendo la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario (prevedendo, se l'affitto è concluso verbalmente, la produzione di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di comodatario (prevedendo, nel caso di contratto verbale di comodato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante “la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo”) - con la previsione generale secondo cui “Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto”; infine, con il “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale”, allegato alla
Circolare n. 210 del 20 aprile 2005, è stato, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che “la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari;
essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)”; per la dimostrazione del titolo di proprietà è
stata prevista la produzione di “Visura catastale aggiornata” e di “Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione”.
Vanno richiamate alcune sentenze della C.S.C. tra le quali: Cass. Civ. Sez. I 9 dicembre 1998, n. 12397; n. 13610/2007; n. 19366/2010 e, da ultimo, dalla n.
10 26736/2011 del 16 novembre 2011 della Sez. II, che precisa che le eventuali false dichiarazioni rese ai fini di percepire indebitamente provvidenze pubbliche
“concretizzano, di per sé, l'elemento psicologico della colpa, richiamato dall'art. 3 della L. 898/86, posto che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente tale elemento, non richiedendosi il dolo, mentre, quanto alla condotta relativa all'illecito contestato, è sufficiente che l'indebita percezione dei contributi sia conseguente all'esposizione di dati e notizie false, proveniente dal beneficiario dei contributi”.
Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale entro la quale ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio, va peraltro rilevato che l'amministrazione resistente, a sostegno della legittimità del proprio operato, abbia richiamato e prodotto gli accertamenti compiuti dai Carabinieri, dai quali in particolare è risultato che
Secondo la Suprema Corte l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11541,).
Il principio elaborato dalla giurisprudenza (Cass. 9 maggio 2013, n. 11012) è quello secondo cui “le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e accluse al verbale devono essere sottoposte all'attenta valutazione del giudice ed essere poste a raffronto con le prove testimoniali assunte in giudizio. In particolare, le dichiarazioni stragiudiziali non possono sostituire la prova testimoniale, da espletare su specifici fatti e su separati capitoli, senza che si possa chiedere al teste la semplice conferma di quanto dichiarato all'ispettore”.
Orbene a fronte degli accertamenti compiuti dai Carabinieri e dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a SI , sussistono gli elementi tipici della violazione
11 contestata, atteso peraltro che parte ricorrente nulla ha prodotto o diversamente provato in ordine alla legittima detenzione dei terreni per i quali sono stati erogati gli aiuti comunitari.
Invero dagli accertamenti compiuti sulla banca dati SISTER dell'Agenzia del
Territorio è risultato che la dichiarava di Parte_2 condurre, nell'annualità esaminata, terreni in altra forma. Dal portale dell'Agenzia del Territorio, si estrapolavano le relative visure catastali dei terreni dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di individuare i proprietari dei fondi agricoli in questione, per poi effettuare i relativi controlli a! fine di verificare l'autenticità di quanto dichiarato dall'indagato e, conseguentemente, verificare la legittimità ad attestare il possesso dei fondi agricoli che permetteva alla Ditta in questione, di ottenere il riconoscimento del premio comunitario.
FOGLIO PARTICF. 2012 Proprietari CP_3 Parte_ 11 81 7.55 X Per_1
II 231 6.75 X Parte_4 Parte_5 Parte_ 15 201 26.95 X Per_1 Persona_2
18 136 11.30 X + 1 Parte_4 Persona_3 SAN VITO LO CAPO 31 8 33.95 X LO CAPO Controparte_4
Inoltre in data 07.08.2015 il personale del Distaccamento forestale di Castelvetrano sentiva a sommarie informazioni il Sig. figlio di Persona_4 Pt_6
proprietario dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 11 particella
[...]
81 in agro del Comune di il quale dichiarava di condurre il Parte_4 terreno in questione in comodato d'uso gratuito dall' 1.06.2011 giusto Contratto di
Comodato regolarmente registrato;
in data 23.10.2015 il personale del Comando Stazione dei Carabinieri di sentiva a sommarie informazioni il Sig. Parte_4 [...]
, proprietario dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 18 Persona_5 particella 136 in agro del Comune di il quale dichiarava di Parte_4
non aver concesso i terreni in questione ad alcuno;
12 in data 23.10.2015 il personale del Comando Stazione dei Carabinieri di sentiva a sommarie informazioni la Sig.ra Parte_4 Persona_2
proprietaria dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 15 particella 201 in agro del Comune di la quale dichiarava di aver concesso i Parte_4 terreni in questione in comodato d'uso gratuito al cognato Per_6
;
[...]
in data 14.07.2015 il personale del Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare del CFS di Palermo sentiva a sommarie informazioni il Sig. Parte_5
erede dell'immobile censito al catasto terreni al foglio 11 particella 231 in agro del
Comune di il quale dichiarava di non aver concesso i Parte_4
terreni in questione ad alcuno;
con nota del 26.07.2016 il Comune di Erice di non aver rilasciato alcuna concessione relativa all'immobile censito al catasto terreni al foglio 31 particella 8 ricadente in agro del Comune di San Vito Lo Capo .
Orbene gli accertamenti compiuti in sede ispettiva non sono contestati nel presente giudizio da contrarie prove documentali o testimoniali, restando quindi come detto sopra, al giudice di valutarne la conducenza e l'utilizzabilità oltre che la fondatezza.
Ritiene questo giudice che la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, afferente la fase ispettiva, giustifichi il provvedimento sanzionatorio, atteso peraltro che il fascicolo aziendale del Sig. Parte_1
non è stato rinvenuto presso il centro assistenza agricola di ENNA né presso le sedi di Caltagirone e Militello Val di Catania ove il responsabile della sede di Enna, dichiarava essere stato depositato.
In conclusione l'opposizione va respinta.
13 Nulla sulle spese, essendo l'amministrazione resistente difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata;
Nulla sulle spese .
Così deciso in Enna 24/07/2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
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