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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 768 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale chiede la decisione con liquidazione delle spese come da nota in atti e per l'avv. DI STEFANO in CP_1
sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugna e contesta la
CTU, si riporta alla memoria ed insiste nel rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO . Rendita ai superstiti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.9.2023 adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro e, - assumendo che aveva inoltrato all' CP_1
domanda di liquidazione di rendita ai superstiti in relazione al decesso in data 7.4.2022 del coniuge , affetto invita dalla malattia professionale Persona_1
““PNEUMOCONIOSI - IC NA (pneumopatia prevalentemente restrittiva con nodulazioni polmonari ed insufficienza respiratoria)” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e il pagamento dell'assegno funerario, nonché, la condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo dei ratei maturati e CP_2
maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese (anticipate dal difensore).
L' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e quindi decisa.
Il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha affermato che “…Il sig. Persona_2 Per_1
, deceduto in data 07/04/2022 per arresto cardio-respiratorio da scompenso
[...]
cardiaco congestizio in soggetto con cardiomiopatia dilatativa ipocinetica primitiva, già trattata con impianto di defibrillatore CRT-D, era altresì affetto da una pneumoconiosi di riconosciuta origine professionale che, nel determinismo del decesso, ha assunto un significativo ruolo concausale, compromettendo verosimilmente l'efficacia della terapia instaurata per contrastare il quadro di insufficienza cardiaca”
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Ne consegue che, alla ricorrente erede di deve, Parte_3 Persona_1
pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita di reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, nonché l'assegno funerario.
L' dovrà, di conseguenza, corrispondere i ratei maturati e maturandi con gli CP_1
interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda e, in accoglimento della stessa:
- dichiara che la malattia professionale dalla quale era affetto in vita Persona_1
ha concausato il decesso del predetto;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente la rendita CP_1
di cui all'art. 85 T.U. 1124/65 e prestazioni collegate (assegno funerario) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e a pagare a quest'ultima i ratei maturati, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' a pagare le spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 21 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza