Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte d’appello di Milano Sezione Lavoro n. -OMISSIS-/2024 pubblicata in data 11.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 11 luglio 2024, che così provvede:
- “ Decidendo in sede di rinvio, accerta che il MINISTERO DELLA SALUTE è tenuto a rivalutare l’indennità integrativa speciale dovuta ad -OMISSIS- con il tasso di inflazione programmata per tutti gli anni successivi al 2006, partendo dalla somma, accertata come dovuta per quell’anno (al netto dell’indennità di base), di € 8.589,00; per l’effetto, condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a pagare ad -OMISSIS- la somma di € 16.730,00, oltre ad € 1.607,94 per interessi legali maturati ed a quelli successivamente maturandi fino al saldo, nonché all’erogazione delle rivalutazioni dell’IIS per gli anni a venire in base al medesimo criterio; condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a restituire ad -OMISSIS- le somme di € 3.283,02 e di € 2.626,42, da quest’ultimo pagate a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre interessi dal relativo pagamento all’effettivo rimborso; condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a rifondere ad -OMISSIS- le spese di tutte le fasi processuali, liquidate in complessivi € 10.300,00oltre oneri di legge e rimborso forfetario ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 12.07.2024, il titolo è rimasto inadempiuto. Nessun adempimento è conseguito, altresì, alla notifica dell’atto di precetto in data 31.07.2024.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria della Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro, in data 15.11.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. -OMISSIS-/2024 della Corte d’appello di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
4.1 Ha chiesto, altresì, di statuire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 c. 4 lettera e) del D.lgs 104/2010, l’obbligo del Ministero di corrispondere al ricorrente per ogni ulteriore ritardo, violazione o inosservanza nell’esecuzione del giudicato una somma pro-die di ammontare pari ad euro 50,00 o del diverso importo che verrà ritenuto maggiormente adeguato alla peculiarità del caso.
5. In data 06/11/2024 si è costituita solo formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza svolgere alcuna attività difensiva.
6. Alla camera di consiglio del giorno 10.12.2024 l’affare è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 11 luglio 2024 della Corte d’appello di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute ” o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
9. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes , ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Tuttavia, la penalità deve essere fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini sopra assegnati e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.