Ordinanza cautelare 21 luglio 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS Carburanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Sardegna – Ufficio Affari Generali- Sezione Dogane - Accise, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 6109/RU del 26/05/2025, con il quale l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA - Ufficio Affari Generali - Sezione Dogane-Accise ha rigettato l’istanza di rilascio del nulla-osta alla variazione della titolarità della gestione (voltura e subentro) del deposito commerciale di prodotti energetici sito nel Comune di Sestu (CA) - loc. Pintoreddu ex S.S. 131, al km 8,200, presentata dalla società ricorrente in data 7.11.2024 (prot. n. 28991/RU) ed è stato pertanto precluso l’avvio del procedimento da parte del soggetto subentrante per il rilascio della licenza fiscale di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico in materia di Accise - TUA);
- di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il suindicato provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT Sardegna in data 7 maggio 2025, prot. 5338/RU;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli suindicati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) del provvedimento DGUD0076_23505_2025_1149 notificato a mezzo pec il 27/08/2025, col quale l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA – Ufficio delle Dogane di Cagliari-Sezione Tributi e URP, sul presupposto del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, ha rigettato l’istanza della società ricorrente tendente ad ottenere la volturazione delle licenze n. CAY00489S e n. CBO00092Y, attualmente intestate alla società Atzeni AR Teresa 2 S.r.l. - P.IVA 02225920921, riguardanti il deposito commerciale di prodotti energetici sito nel Comune di Sestu (CA) – loc. Pintoreddu ex SS 131, al km 8,200, presentata dalla società ricorrente in data 07.11.2024 (prot. n. 28991/RU)
2) Di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 2), ivi compreso: il preavviso di rigetto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT Sardegna- Uffico Tributi e Urp, DGUD0076_16234_2025_1149, notificato il 10.06.2025;
3) Di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati sub 1) e sub 2).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Sardegna – Ufficio Affari Generali- Sezione Dogane- Accise e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. BR SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. La società IS carburanti s.r.l. ha esposto di essere cessionaria nel contratto d’affitto di ramo d’azienda della società Atzeni AR Teresa S.R.L. (P.IVA 00595340928), inerente l'azienda commerciale corrente a Sestu, località "Pintoreddu", Viale Monastir, ex S.S. 131 Km 8,200, avente ad oggetto l'esercizio di impianti ed attrezzature industriali tecnicamente organizzati per lo stoccaggio in conto proprio o di terzi di prodotti petroliferi e suoi derivati e di ogni altro tipo di combustibile; la commercializzazione in conto proprio o di terzi di prodotti petroliferi e suoi derivati e combustibili di qualsiasi altra natura.
Su tale base, la ricorrente ha richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Ufficio delle Dogane di Cagliari (AD), la voltura in suo favore della licenza fiscale intestata alla concedente inerente il suddescritto deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 504 del 1995.
2. L’AD ha dapprima trasmesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e, a valle delle osservazioni della ricorrente, ha adottato l’impugnato provvedimento di diniego.
Esso si fonda sul rilievo per cui “ l’attuale compagine sociale della IS Carburanti SR – P.IVA 12654270961, rispecchi fedelmente la composizione della compagine sociale della IS NE SR – P.IVA 03458140922, essendo entrambe costituite per il 50% dal Sig. BA GI e per il restante 50% dalla NEW G SR – P.IVA 03032100921, di proprietà al 100% del Sig. BA GI – C.F. -OMISSIS- ” e per cui “ il Sig. BA SA – C.F. -OMISSIS- risulta essere legale rappresentante sia della IS Carburanti SR – P.IVA 12654270961 che della IS NE SR – P.IVA 03458140922, in qualità di Amministratore Unico ”.
Tali rilievi si saldano con gli accertamenti eseguiti, per cui AI SA, quale rappresentante legale della IS NE è destinatario di cartelle esattoriali per euro 3.468.890,61 e AI GI per euro 10.266,79, mentre le memorie procedimentali non hanno condotto ad esito diverso, posto che “ da interrogazione del Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate effettuato in data 22.05.2025 il debito erariale esistente a carico della IS NE SR coincide con quanto indicato nel prospetto in epigrafe e che, pertanto, permane lo stato di debenza del credito vantato dall’Erario per l’entità come sopra prospettata ”, con la conseguenza che “ gli esiti degli accertamenti di natura economico-finanziaria condotti da questa Amministrazione, come sopra riportati, sulla IS NE SR – P.IVA 03458140922, risultano pregiudizievoli ai fini della tutela degli interessi erariali e, pertanto, ostativi al rilascio di nulla osta alla variazione della titolarità della gestione del deposito commerciale di prodotti energetici in parola ”.
3. Avverso tale atto, la ricorrente propone l’odierno ricorso in quanto:
a) la società IS NE SR è soggetto giuridico distinto dalla società IS Carburanti SR e non esiste alcun rapporto giuridico di controllo e/o collegamento tra le due società ai sensi delle disposizioni dell’art. 2359 c.c., sicchè la società ricorrente non può certamente rispondere dei debiti fiscali di altra società;
b) non rilevano gli artt. 23 comma 6 e 25 comma 6 bis del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto il sig. SA AI, pur rivestendo la qualità di amministratore in entrambe le società, non ha alcuna pendenza fiscale a suo carico, non potendo o dovendo rispondere personalmente dei debiti fiscali della società IS NE SR;
c) in ogni caso, i carichi tributari contestati sono stati:
c1) sospesi dalla Corte di giustizia tributaria di II grado con specifico provvedimento giurisdizionale (le cartelle AUTK30653002082021/1B; YPTK3IPPN001102024/1D; 8 YPTK3IPRN002322024/1 H, per un totale di € 3.394.005,83) nelle more della pendenza del ricorso per Cassazione;
c2) ammessi a rateizzazione dall’Agenzia delle Entrate (la cartella: AUTK70601014622023/1 B, dell’importo di € 70.277,57, nonché la cartella T180727110847362700000001/D dell'importo di € 10.266,79);
c3) o nemmeno notificati e sconosciuti alla società IS NE SR (la cartella 000000000000272424350 di € 6.846,49);
d) in particolare la sospensione degli effetti delle cartelle esattoriali disposta dal Giudice Tributario comporta che, fino alla decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione, di quelle cartelle non possa tenersi alcun conto e a nessun effetto, dunque è illegittima la sua valutazione da parte di AD, richiamandosi a tal fine anche l’art. 4, comma 2, dell’Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023.
4. Resiste in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Con ordinanza cautelare n. 205 del 21 luglio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare in quanto: “- ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico in materia di Accise - TUA) “Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”;
- l’art. 23, comma 6, del TUA, richiamato dal citato art. 25, comma 6-bis, dispone che “[…] La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio”;
- il gravato diniego è stato adottato in ragione della sussistenza di alcune cartelle esattoriali (per violazioni di carattere fiscale) a carico del sig. AI SA (amministratore della società ricorrente), afferenti alla società IS NE S.r.l., di cui il sig. AI SA è rappresentante legale, per un importo complessivo di € 3.471.129,89, nonché a carico del sig. AI GI, socio della società ricorrente, dell’importo di € 10.266,79;
- l’Amministrazione pare aver correttamente desunto la sussistenza di un vincolo tra la società IS NE S.r.l. e la società IS Carburanti S.r.l. (odierna ricorrente), alla luce sia dell’attuale compagine sociale di quest’ultima, che rispecchia fedelmente quella della società IS NE S.r.l. (entrambe essendo possedute per il 50% dal sig. GI AI e per il restante 50% dalla società NEW G S.r.l., in proprietà al 100% dello stesso GI AI), sia del fatto che il sig. SA AI è legale rappresentante di entrambe le società;
- l’Amministrazione, dunque, pare aver correttamente ritenuto che le violazioni fiscali oggetto di contestazione siano riconducibili a fatti di gestione imputabili all’amministratore unico e al socio di IS Carburanti S.r.l.;
- non paiono convincenti i rilievi di parte ricorrente secondo cui i carichi tributari contestati sarebbero stati “tutti o sospesi dal Giudice Tributario con specifico provvedimento giurisdizionale o ammessi a rateizzazione dall’Agenzia delle Entrate o, ancora, ad oggi nemmeno notificati e sconosciuti alla società IS NE SR”, poiché, quantomeno con riguardo alle cartelle per le quali sarebbe intervenuta la rateizzazione, non è messo in discussione il fatto in sé delle corrispondenti violazioni fiscali (senza considerare, peraltro, quanto alle cartelle oggetto di sospensione giudiziale, che l’ordinanza del giudice tributario risulta motivata unicamente sotto il profilo del periculum);
- d’altra parte, non sembrano applicabili nella fattispecie i principi valevoli in materia di contratti pubblici, evocati da parte ricorrente, dovendo invece trovare applicazione la normativa speciale in materia di accise e, in particolare, le norme sopra richiamate, la cui ratio è quella di imporre garanzie di affidabilità e legalità nella conduzione del deposito, a salvaguardia del rapporto fiduciario instauratosi con l’Amministrazione finanziaria a presidio e tutela degli interessi dell’Erario;
- al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “al perseguimento delle descritte ragioni di tutela dell’interesse fiscale è del resto informata la normativa di legge e regolamentare sopra richiamata, attraverso un sistema di regolazione dell’ingresso nel mercato tendente ad escludere soggetti autori di reati offensivi dell’interesse in questione o di violazioni tributarie, o altri fatti indicativi di incapacità patrimoniale quali la sottoposizione a procedure concorsuali” (C.d.S., Sez. VII, n. 4343 del 28.4.2023); ”.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza della società ricorrente tendente ad ottenere la volturazione delle licenze n. CAY00489S e n. CBO00092Y, attualmente intestate alla società Atzeni AR Teresa 2 S.r.l. - P.IVA 02225920921, in ragione dell’adozione del provvedimento impugnativo con il ricorso introduttivo, ritenendolo illegittimo per invalidità derivata o comunque per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo.
7. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, che contengono le medesime censure, sono infondati e devono essere rigettati, potendo nel caso di specie trovare applicazione i principi che di recente la Sezione ha già affermato (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 4 novembre 2025, nn. 974 e 975, oggetto di ordinanze di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2025, n. 4447 e 4448, per le quali “ Ritenuta altresì l’assenza del fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che la sentenza impugnata, salvo ogni successivo approfondimento da demandare alla successiva fase a cognizione piena, si basa sui principi espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato n. 4343/2023 per cui costituisce il proprium del potere autorizzativo quello di verificare se il rispetto formale dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio della licenza di esercizio si saldi con la sostanziale capacità del soggetto richiedente di assolvere agli obblighi parimenti previsti a suo carico a livello normativo), tenuto conto dell’entità non trascurabile dei debiti tributari riconducibile al gruppo societario dell’appellante ;”).
9. In termini generali, si ricorda che “ il potere di autorizzazione di competenza dell'amministrazione delle dogane, al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, con impostazione erroneamente condivisa dalla sentenza di primo grado, non può essere ristretto ad una funzione ricognitiva di presupposti predeterminati in modo tassativo dalla legge, rispetto ai quali non residuerebbe alcun margine di apprezzamento di carattere discrezionale, ancorché orientato alla tutela nel singolo caso dell'interesse erariale nel settore economico relativo ai soggetti ad imposizione tributaria. Come finora esposto, costituisce invece il proprium del potere autorizzativo quello di verificare se il rispetto formale dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio della licenza di esercizio si saldi con la sostanziale capacità del soggetto richiedente di assolvere agli obblighi parimenti previsti a suo carico a livello normativo, secondo le modalità di funzionamento dei tributi inerenti ai prodotti destinati ad essere dallo stesso commercializzati, ed in definitiva se la sua immissione nel mercato non sia fonte di possibile pregiudizio per il medesimo interesse erariale, affidato alla cura dell'amministrazione delle dogane ” (Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2023, n. 4343; cfr. altresì T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. II, 3 giugno 2025, n. 489; T.A.R. Bologna, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 152; T.A.R. Milano, sez. III, 18 luglio 2024, n. 2245).
Ciò posto, in diritto è ancora rilevante nel caso di specie l’ulteriore considerazione svolta dalla sentenza ora richiamata ove si rileva che “ nell'ambito della funzione di controllo preventivo di cui è espressione il potere autorizzatorio dell'amministrazione finanziaria il possesso di mezzi patrimoniali adeguati si pone pertanto in modo legittimo come requisito necessario di accesso nel mercato. In via di ulteriore conseguenza, nel perseguimento di esigenze di tutela degli interessi erariali, in grado di porsi come limite all'indiscriminato accesso al mercato di operatori inaffidabili, attuativo dell'"utilità sociale" in contrasto della quale ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost. l'attività di impresa non può svolgersi, la mancanza dei mezzi in questione giustifica l'adozione di un provvedimento di contenuto negativo sull'istanza autorizzativa (…) ”.
10. Ciò posto, in relazione al profilo del collegamento societario, pacifico in causa che esso sussista, esso è pure rilevante, in senso contrario a quanto deduce la ricorrente, per cui essa dovrebbe essere insensibile alle vicende tributarie della società collegata.
Vale richiamare ancora quanto statuito dalla Sezione: “ Come evidenziato dal Consiglio di Stato infatti, tale impostazione – che potrebbe dirsi a compartimenti stagni delle società del gruppo – non può evidentemente pregiudicare il complessivo e globale giudizio di affidabilità fiscale che l’Agenzia è chiamata a svolgere.
Lo strumento societario utilizzato della holding non può fungere da schermo giuridico per affermare che le società del gruppo sarebbero insensibili alle vicende che attengono alla capogruppo VA e, in particolare, al sig. ES Lai, che è amministratore della società ricorrente AJ NE (così come peraltro di Società TR RD).
Afferma a tal fine la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2023 che il sistema “si presta ad essere facilmente eludibile, attraverso l'abuso dello strumento societario, utilizzabile in astratto per raggiungere obiettivi diversi dalla realizzazione di un serio programma imprenditoriale, e nello specifico quale schermo giuridico per consentire a soggetti con precedenti ostativi di continuare ad operare nel mercato dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa ” (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, nn. 974 e 975 del 2025, cit.).
Le circostanze di fatto poste a fondamento della valutazione di rilevanza del collegamento societario nel caso di specie sono d’altronde senz’altro rilevanti: da un lato, si rileva come “ l’attuale compagine sociale della IS Carburanti SR – P.IVA 12654270961, rispecchi fedelmente la composizione della compagine sociale della IS NE SR – P.IVA 03458140922, essendo entrambe costituite per il 50% dal Sig. BA GI e per il restante 50% dalla NEW G SR – P.IVA 03032100921, di proprietà al 100% del Sig. BA GI – C.F. -OMISSIS- ” e dall’altro come “ il Sig. BA SA – C.F. -OMISSIS- risulta essere legale rappresentante sia della IS Carburanti SR – P.IVA 12654270961 che della IS NE SR – P.IVA 03458140922, in qualità di Amministratore Unico ”.
11. Quanto alla rateizzazione dei debiti tributari – ma più in generale, anche dell’eventuale sospensione dell’efficacia delle cartelle nelle more della definizione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione – la Sezione ha evidenziato che “Non si controverte del fatto che in relazione ai debiti tributari possa procedersi a rateizzazione. Appare però del tutto evidente che l’accumulo di ingenti debiti con l’erario può fondare, da parte dell’Agenzia delle Dogane, un giudizio di inaffidabilità fiscale delle società del gruppo che tale debito abbia accumulato ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la vendita di gas naturale ai consumatori finali” (sent. 974 e 975 del 2025).
Invero – e muovendo verso la rilevanza generale anche sul piano della sospensione dell’efficacia delle cartelle in pendenza di giudizio, “ Come evidenziato dalla giurisprudenza, in sostanza si deve evidenziare la “natura sostanzialmente discrezionale del potere in esame, il quale presuppone una valutazione ampia non circoscritta soltanto all’adeguatezza patrimoniale dell’operatore economico, ma anche alla sua affidabilità fiscale e professionale (valutazione che va quindi fatta non soltanto al cospetto di un operatore economico privo di solidità finanziaria, ma anche a fronte di un operatore economico che, pur munito di solidità finanziaria, appare tuttavia inaffidabile sotto il profilo dell’osservanza delle leggi fiscali) ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2023, n. 10165).
D’altronde, “ i provvedimenti di autorizzazione di carattere fiscale sono quindi il prodromo del regime di vigilanza cui sono per legge sottoposti gli operatori del settore, contraddistinto da obblighi strumentali finalizzati all’attuazione dell’imposta che l’autorità tributaria è titolata a fare valere in ogni momento. Attraverso il potere autorizzativo quest’ultima è quindi posta nelle condizioni di verificare in via preventiva l’affidabilità dei soggetti sotto il profilo del regolare adempimento degli obblighi tributari su di essi gravanti. La funzione autorizzativa in materia fiscale assume pertanto le caratteristiche tipiche del potere amministrativo di carattere discrezionale, in cui l’interesse privato dell’operatore economico all’accesso al mercato dei prodotti soggetti ad imposizione tributaria va comparato con l’interesse pubblico primario alla corretta applicazione delle imposte ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 settembre 2023, n. 8401).
Ed infatti, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo in materia è limitato a illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3326).
12. Su tali basi, ritiene il Collegio che la valutazione discrezionale di inaffidabilità compiuta dall’amministrazione non sia irragionevole né fondata su travisamento dei fatti, non ostando ad essa la circostanza che alcune cartelle esattoriali – seppur le più rilevanti – siano sub iudice e la loro efficacia sia stata sospesa nelle more della definizione del giudizio per Cassazione, né, tanto meno, che per alcune di esse – che già sarebbero sufficienti – esse siano oggetto di rateizzazione.
Non è condivisibile la tesi attorea per cui la sospensione dell’efficacia delle cartelle sarebbe volta ad evitare effetti “ ivi compresi, evidentemente, anche quelli, gravissimi ed irreparabili, derivanti dall’adozione di provvedimenti come quello di specie ” (p. 12 memoria); la sospensione dell’efficacia attiene evidentemente agli effetti diretti della cartella esattoriale, impedendo perciò la riscossione del credito ivi portato da parte dell’amministrazione finanziaria, ma non già la sua valutabilità - sul piano discrezionale – quali elementi fattuali in merito all’affidabilità finanziaria in materia di provvedimenti di carattere fiscale, quale quello che occupa.
Materia nella quale, come visto, l’affidabilità economica dell’operatore è circostanza decisiva e la discrezionalità dell’amministrazione è, di conseguenza, particolarmente ampia.
In sostanza, non è l’esigibilità o meno attuale ed integrale del credito tributario a rilevare nel caso di specie, ma l’inaffidabilità dell’operatore economico che tali debiti abbia maturato.
13. In ultimo, si è già chiarita in sede cautelare la non applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 36 del 2023, per la diversità di ratio e, proprio, per la maggiore discrezionalità che caratterizza l’ agere amministrativo nella materia in esame: “ imporre garanzie di affidabilità e legalità nella conduzione del deposito, a salvaguardia del rapporto fiduciario instauratosi con l’Amministrazione finanziaria a presidio e tutela degli interessi dell’Erario ”.
14. In conclusione, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL FE, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
BR SE, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| BR SE | UL FE |
IL SEGRETARIO