Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2544/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Delle Betulle, 2 - CF: C.F. 1 nato il [...] Parte_2
,
a Macerata Campania (CE) ed ivi residente a[...] CF: nato il [...] a [...] C.F. 2 Parte 3
(CE) ed ivi residente a[...] - CF: C.F. 3
"nato il [...] a [...] ed Parte 4 ivi residente alla Via Gran Bretagna P.co Aveco - CF:
[...] C.F. 4
,
nato il [...] a [...] ed ivi Parte 5
,
Delle Rimembranze, 24 CF: C.F. 5residente alla Via rappresentati e difesi giusta procura in calce elettivamente domiciliato in Caserta via Cesare Battisti n. 85 presso e nello studio dell'Avv. Loredana Caduto del Foro di SMCV (C.F ), con dichiarazione di voler ricevere, le C.F. 6 comunicazioni inerenti il giudizio all'utenza fax 0823/335294 ed all'indirizzo di posta elettronica che li rappresenta e difende Email 1 nel presente giudizio con procura in atti
Ricorrenti in riassunzione-già appellati
Ε
Caserta (CE) rappresentata e difesa dall'avv.
-Unità Italiana n. 28 81100
-
Maurizio Forestieri (C.F. C.F. 7 pec: in virtù di procura rilasciata su foglio separato Email 2 della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Centro Direzionale, Isola G7, pec per le notificazioni e comunicazioni di legge: Email_2
resistente in riassun. -già appellante OGGETTO : riassunzione in sede di rinvio del giudizio iscritto al n. 1619/2016
R.G. della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro- definito con sentenza n.
5485/2019 pubblicata il 14.1.2020, a seguito della sentenza di Cassazione n.
Numero sezionale 1839/2024 -Numero di raccolta generale 17810/2024 -Data pubblicazione 27/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, dirigenti medici di primo livello della
[…] convenivano in giudizio quest'ultima dinanzi al Tribunale Controparte 1
, CP_1 del 5di Santa Maria Capua Vetere, impugnando la nota della novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali. Con tale provvedimento la CP 1 convenuta aveva disposto, quanto al trattamento economico, la diminuzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, procedendo al recupero dell'importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga.
Deducevano che il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che, per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012, 2013, erano stati adottati criteri di calcolo errati, in particolare vi era stata la violazione dell'articolo
9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 che consentiva la decurtazione del trattamento accessorio e non già di quello fondamentale. Sostenevano che tanto aveva portato all'illegittimità della riduzione della retribuzione dei dirigenti.
Lamentavano altresì l'erronea applicazione della 1. n. 122 del 2010, della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 2011 e di quanto stabilito nella Conferenza delle Regioni, che aveva comportato l'applicazione di criteri di calcolo non conformi alla legge ed alla normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni.
Conclusivamente, evidenziavano, vi era stata l'errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa. Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata illegittima la decurtazione effettuata e, conseguentemente, fosse pronunciata sentenza di condanna dall' CP 1 alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per le suddette causali, come indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. .
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 3792/2015, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava l'illegittimità della decurtazione effettuata dalla CP 1
[...] dal Fondo previsto dall'art. 9 del CCNL dirigenza medica e veterinaria, secondo biennio economico 2008-2009, per la parte eccedente la somma di euro
433.409,82 per l'anno 2011, di euro 1.383.037,96 per l'anno 2012 e di euro
2.130.092,54 per l'anno 2013, e compensava le spese di giudizio.
La Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale proponevano impugnazione sia la che i dirigenti medici, con sentenza n.5485/2019 accoglieva CP 1
l'appello principale della _1 atteso che la decurtazione era stata disposta in ragione dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica attraverso il blocco sia delle risorse stabili che di quelle variabili e rigettava l'appello incidentale proposto dai medici con il quale questi ultimi avevano censurato la sentenza del Tribunale per aver ritenuto giustificata la provvisoria riduzione della remunerazione variabile senza che fosse stata compiuta la revisione della graduazione delle funzioni.
Avverso detta decisione parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla Contr base di due motivi. L' resisteva con controricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata , la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5485/2019 rinviando nuovamente per l'esame del merito alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data
25.9.2024, l'epigrafata parte ricorrente ha tempestivamente riassunto la causa, ripercorrendo la vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali chiedendo all'adita
Corte,facendo proprio il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, di accertare e dichiarare l'illegittima decurtazione effettuata dall' CP 1 per gli anni 2011 - 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art 9 del CCNL area medico veterinaria e CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €.
433.409,82 per l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e precisamente precisamente per: Part
€ 501,92 per il Dott Parte 2 € 1. € 1003,84 per il dott. Parte 1
1.606,24 per il dott.
€ 1003,84 per il Dott. Parte 6 Parte 3
[...] ed € 501,92 per il Dott per il periodo dal novembre 2012 all'anno 2013 oltre interessi Parte_5
e rivalutazione monetaria".
Il tutto con vittoria di spese del giudizio e loro attribuzione al difensore
è costituita l' Controparte_3 che, richiamate le Instaurato il contraddittorio si difese svolte nelle fasi pregresse ha chiesto decidersi la controversia in base ai
,
principi posti dalla pronuncia della Suprema Corte, con esonero dal pagamento delle spese di lite, tenuto conto delle difficoltà delle questioni interpretative di causa.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Indi, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale" già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e
2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del
18 ottobre 2021, n. 28646, il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso"in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, l'appello principale proposto dall' Pt 7 va rigettato mentre va accolto l'appello incidentale spiegato dai lavoratori appellati.
Nella pronuncia rescindente la Suprema Corte ha statuito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 “.....A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".
Pertanto, la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del CP_4
La norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il
"tetto" (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano
"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
Sempre nell' art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e che dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è invece chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale.
È infatti previsto che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 "
Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il "tetto" per detti trattamenti economici), lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche
Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011-2014, non può superare l'importo del
2010.
Segnatamente, nell'esaminare le questioni controverse, il Supremo Collegio ha affermato che ".... Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2- bis, del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la disponeva la riduzione nella misura del 30% CP 1
della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici. 13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”, l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012,
2013 (comma 1); cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010
(comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio
(si v., Cass., n. 6930 del 2021). Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n.
5138 del 2022)....
Per dare attuazione alla previsione "ridotto in misura proporzionale” e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla CP 1 in misura del
30%. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la "cristallizzazione” al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del
Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), “il trattamento economico complessivamente goduto non poteva certo aumentare ma
...
nemmeno essere riformato in peius”. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2- bis cit, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali...".
Appare certo, dunque, che il criterio adottato dalla CP 1 risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la _1 ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di € 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di
€104,56 corrisposto fino al novembre 2012 fino a quello di € 73,19 nei mesi successivi. Del resto la stessa CP 1 per l'annualità 2013, con l'atto n. 760/2013, ha adottato un criterio di computo della riduzione della parte accessoria della retribuzione di posizione ben diverso rispetto a quello contenuto nella delibera del
5 novembre 2012. Infatti, il presupposto Decreto regionale n. 23/2013, sia pure senza efficacia retroattiva, ha avuto modo di indicare un criterio conforme alla lettera dell'art. 9, comma 2bis, del d.l. n. 78/2010, ovvero la quota pro-capite calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Da tanto la erroneità della decurtazione lineare operata dalla CP 1 da cui deriva l'erroneità delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei lavoratori, in dipendenza dell'illegittimo criterio adottato.
In questo giudizio di rinvio spetta al Collegio, come precisato dalla Suprema
Corte, accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010
e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso. In sostanza, accertato che il criterio utilizzato dall'azienda è illegittimo e che, dunque, non consentiva alla CP 1 di operare le disposte trattenute, che, in quanto illegittime devono essere rimborsate, ciò non significa, tuttavia, che nessuno intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, intervento da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità 2013.
Al riguardo, però, mette conto rilevare che non si è ritenuto di disporre una consulenza tecnica per nuovi conteggi, stante l'assenza di dati relativi all'ammontare della quota/importo complessivo spettante alla variabile aziendale e di altri dati necessari per poter determinare esattamente l'ammontare spettante
.Cont a ciascun dipendente, dati che solo l' è in grado di fornire.
In assenza di elementi certi per poter rideterminare gli importi da restituire, ritiene la Corte di disporre la restituzione delle somme come richieste dagli attuali ricorrenti, somme non attinte da specifiche e puntuali contestazioni.
Detti importi sono stati elaborati determinando la quota pro capite del fondo rispetto alla singola unità lavorativa iscritta al fondo, ottenuta dividendo l'ammontare del fondo dell'anno precedente per il numero del personale in servizio all'inizio dell'anno precedente, per poi moltiplicare tale dato per il numero delle unità di personale cessato dal servizio.
In tal modo è stato ottenuto l'importo da portare in riduzione alle risorse finanziarie previste.
I dati utilizzati per tale calcolo risultano estrapolati dalle delibere CP 1 nn.
177/2011, 1449/2012 e 1459/2012 per cui devono ritenersi incontestati.
A riprova dell'impossibilità di effettuare nuovi conteggi nonché della correttezza di quelli elaborati dai lavoratori, la difesa attorea ha depositato consulenza contabile disposta in un procedimento del tutto analogo al presente.
Ebbene il CTU nominato in quel giudizio ha così concluso: “Dalla lettura dei documenti in atti non è possibile ricalcolare con esattezza il FONDO DI
POSIZIONE EX ART. 9 CCNL, pertanto, non è neanche possibile stabilire la
*Contr correttezza dell'importo della variabile aziendale che 1 ha decurtato, evidenziando ancor una volta che il ricorrente non ha discusso della possibilità o Contr meno di decurtare il fondo ex art. 9 C.C.N.L. Forse l' avrebbe dovuto produrre le modalità di calcolo del Fondo o gli elementi utili per consentire alla scrivente la quantificazione dello stesso nel rispetto del quesito peritale”.
A fronte di quanto sopra, i conteggi allegati in atti in quanto non attinti da Contr specifica contestazione da parte della in sede di gravame, restano confermati. Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della _1 che chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo di calcolo- dedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato.
Cont A detto onere la come bene emerge dagli atti, si è sottratta.
Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio CP 1 di utilizzato dall'azienda è certamente illegittimo e non consentiva alla operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata da parte ricorrente.
Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro - dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013.
Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n.
78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto e, in accoglimento del gravame incidentale, previa declaratoria di illegittimità del computo delle somme decurtate, la CP 1 va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti - appellanti incidentali, delle somme richieste e per ciascuno di essi indicate in dispositivo per il periodo dal novembre 2012 all'anno 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Attesa la complessità delle questioni affrontate e il contrasto giurisprudenziale, anche all'interno di questa stessa sezione, definito dal recente intervento della
Suprema Corte in corso di causa, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 riferite testualmente alle impugnazioni -
- si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti come quello di specie a far luogo dal 31 gennaio 2013.-
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di sent. n. 17810/2024 racc. gen. della Suprema Corte, così provvede:
-rigetta l'appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, previa declaratoria di illegittimità del computo delle somme decurtate, condanna la [...] _1 , in persona del suo legale rapp.te pt. al pagamento, in favore dei
,
ricorrenti -appellanti incidentali, delle seguenti somme:
-di € 1003,84 per il dott. Pt_1 Parte 1
-di € 501,92 per il dott. Parte 2
-di € 1.606,24 per il dott. Parte 3
-di € 1003,84 per il dott. Parte 6
-di € 501,92 per il dott. Parte 5 per tutti in relazione al periodo dal novembre 2012 all'anno 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-compensa le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 3.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.