TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4435/23 R.G.A.P.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1
Guarino
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
C rapp.te p. rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.23, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato, in data 20/01/2023 domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.850,07 dovuti a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13° e 14° mensilità); di essere stata assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/01/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con inquadramento nel livello II del
CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data
29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione della mensilità di dicembre 2019, gennaio
2020, ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
di aver presentato domanda di insinuazione al passivo a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea spa dichiarata in data 04/02/2020 dal
Tribunale di Torino, sez. fallimentare, con sentenza n. 34/2020; di essere stata ammessa al passivo per € 2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio
2020), ed € 1.599,81 per ratei di 13^ e 14^ così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' di intervento al Fondo di Garanzia senza esito alcuno;
di aver CP_1
richiesto alla curatela del fallimento la compilazione del modello SR52 senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, in data 31/07/2023 ricorso amministrativo telematico al Comitato
CP_ Provinciale ad oggi senza esito alcuno. CP_ Ciò premesso, agiva nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del diritto ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l' , in persona del suo legale rapp.te p.t., e Controparte_1 per l'effetto la condanna dell'Istituto al pagamento della somma complessiva di € 3.850,07 di cui €
2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/gennaio 2020), ed €
1.599,81 per ratei di 13^ e 14^, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. CP_ L' si costituiva in giudizio documentando il parziale accoglimento in sede amministrativa della domanda ed annessa liquidazione dell'importo lordo di €. 2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione;
eccepiva poi l'insussistenza dei presupposti di legge per il pagamento della residua somma rivendicata a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità in quanto ammessi al passivo (€
1.011,53 a titolo di 13° mensilità anno 2019 e €. 588,28 a titolo di ratei 14° mensilità anno 2019) CP_ come crediti “diversi da quelli che possono essere anticipati dall' .
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di pagamento delle ultime mensilità, in ragione del pagamento in sede amministrativa delle stesse a seguito di provvedimento di liquidazione del 28.11.23 (successivo al deposito dell'odierno ricorso).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Quanto alla domanda afferente al pagamento della 13° mensilità anno 2019 e dei ratei di 14° mensilità anno 2019 ammessi al passivo, si osserva quanto segue.
Giova invero rammentare che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 80/1992 intitolato
“Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297”, “ 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
La Cassazione di recente è intervenuta in materia osservando quanto segue:”… Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono:
l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e
l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
9. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, co. 5, d.lgs. n. 80 cit. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit, e i precedenti ivi richiamati). … 11. Il richiamato decreto legislativo n. 80,all'art. 2, comma 1,recita: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». …13. Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che suo credito
è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297c1t. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati)…. 15. La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero
o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale
(maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, digs. n. 80 cit., lett. a)…. 26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione….” (Cass. sez. lav. sent.
n. 16249/2020 del 29.7.2020). Già in precedenza la Suprema corte aveva stabilito che "Il Fondo di garanzia (istituito presso l' CP_1
e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale.
(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (Cass. sez. lav. sent. n. 1885 del 01/02/2005). E ancora:”… Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa
(nel caso di specie, decreto d'ingiunzione….”… “(Cass. sez. lav. sent. n. 12634 del 19.5.2008).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti emerge che la procedura concorsuale è stata dichiarata aperta con sentenza del 4.2.2020 e che il rapporto di lavoro dell'istante è cessato per dimissioni in data 29.2.2020.
In ossequio alla normativa di settore surrichiamata, tuttavia, va accolta l'eccezione sollevata dall' , dovendosi ritenere coperti dalla garanzia del fondo unicamente i ratei di 13° e 14° CP_1
mensilità afferenti agli ultimi tre mesi del rapporto, ovvero quelli maturati dal 28.11.19 al
31.12.2019 (atteso che i ratei afferenti al 2020 non sono mai stati oggetto di ammissione al passivo né di domanda amministrativa al fondo di Garanzia).
In conclusione, l' convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma complessiva di € 168,59 di cui € 84,29 (ovvero 1011,53:12) a titolo di ultimi ratei di
13 ° 2019 ed € 84,29 a titolo di ultimi ratei di 14° mensilità 2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite,
CP_ seguono la soccombenza dell' previa compensazione per 2/3 in ragione del parziale accoglimento e della parziale cessazione della materia del contendere atteso il pagamento parziale avvenuto pochi mesi dopo il deposito dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda afferente al pagamento delle ultime tre mensilità;
- accoglie nel resto parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di €. 168,59, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per due terzi, liquida nel residuo in €. 437,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Nola, 1.7.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4435/23 R.G.A.P.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1
Guarino
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
C rapp.te p. rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Nannucci
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.23, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver presentato, in data 20/01/2023 domanda di intervento al fondo di garanzia per la somma di € 3.850,07 dovuti a titolo di crediti di lavoro per ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio 2020 e ratei di 13° e 14° mensilità); di essere stata assunta alle dipendenze della società Manitalidea Spa in data 01/01/2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 90% con inquadramento nel livello II del
CCNL Pulizie/Multiservizi; di aver presentato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data
29/02/2020, non ricevendo nulla a titolo di retribuzione della mensilità di dicembre 2019, gennaio
2020, ratei maturati di 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, permessi e ROL, festività maturati e non goduti;
di aver presentato domanda di insinuazione al passivo a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Manitalidea spa dichiarata in data 04/02/2020 dal
Tribunale di Torino, sez. fallimentare, con sentenza n. 34/2020; di essere stata ammessa al passivo per € 2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio
2020), ed € 1.599,81 per ratei di 13^ e 14^ così come da prospetto dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 30/06/2022; di aver inoltrato apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell' di intervento al Fondo di Garanzia senza esito alcuno;
di aver CP_1
richiesto alla curatela del fallimento la compilazione del modello SR52 senza ottenere alcun riscontro;
di aver presentato, in data 31/07/2023 ricorso amministrativo telematico al Comitato
CP_ Provinciale ad oggi senza esito alcuno. CP_ Ciò premesso, agiva nei confronti dell' per ottenere l'accertamento del diritto ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l' , in persona del suo legale rapp.te p.t., e Controparte_1 per l'effetto la condanna dell'Istituto al pagamento della somma complessiva di € 3.850,07 di cui €
2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/gennaio 2020), ed €
1.599,81 per ratei di 13^ e 14^, con vittoria di spese e competenze con attribuzione. CP_ L' si costituiva in giudizio documentando il parziale accoglimento in sede amministrativa della domanda ed annessa liquidazione dell'importo lordo di €. 2.250,26 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione;
eccepiva poi l'insussistenza dei presupposti di legge per il pagamento della residua somma rivendicata a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità in quanto ammessi al passivo (€
1.011,53 a titolo di 13° mensilità anno 2019 e €. 588,28 a titolo di ratei 14° mensilità anno 2019) CP_ come crediti “diversi da quelli che possono essere anticipati dall' .
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di pagamento delle ultime mensilità, in ragione del pagamento in sede amministrativa delle stesse a seguito di provvedimento di liquidazione del 28.11.23 (successivo al deposito dell'odierno ricorso).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Quanto alla domanda afferente al pagamento della 13° mensilità anno 2019 e dei ratei di 14° mensilità anno 2019 ammessi al passivo, si osserva quanto segue.
Giova invero rammentare che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 80/1992 intitolato
“Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297”, “ 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
La Cassazione di recente è intervenuta in materia osservando quanto segue:”… Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono:
l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e
l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
9. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, co. 5, d.lgs. n. 80 cit. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit, e i precedenti ivi richiamati). … 11. Il richiamato decreto legislativo n. 80,all'art. 2, comma 1,recita: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». …13. Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che suo credito
è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, legge n. 297c1t. (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati)…. 15. La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero
o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale
(maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (art. 2, digs. n. 80 cit., lett. a)…. 26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione….” (Cass. sez. lav. sent.
n. 16249/2020 del 29.7.2020). Già in precedenza la Suprema corte aveva stabilito che "Il Fondo di garanzia (istituito presso l' CP_1
e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373\95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale.
(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)” (Cass. sez. lav. sent. n. 1885 del 01/02/2005). E ancora:”… Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui, ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa
(nel caso di specie, decreto d'ingiunzione….”… “(Cass. sez. lav. sent. n. 12634 del 19.5.2008).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti emerge che la procedura concorsuale è stata dichiarata aperta con sentenza del 4.2.2020 e che il rapporto di lavoro dell'istante è cessato per dimissioni in data 29.2.2020.
In ossequio alla normativa di settore surrichiamata, tuttavia, va accolta l'eccezione sollevata dall' , dovendosi ritenere coperti dalla garanzia del fondo unicamente i ratei di 13° e 14° CP_1
mensilità afferenti agli ultimi tre mesi del rapporto, ovvero quelli maturati dal 28.11.19 al
31.12.2019 (atteso che i ratei afferenti al 2020 non sono mai stati oggetto di ammissione al passivo né di domanda amministrativa al fondo di Garanzia).
In conclusione, l' convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma complessiva di € 168,59 di cui € 84,29 (ovvero 1011,53:12) a titolo di ultimi ratei di
13 ° 2019 ed € 84,29 a titolo di ultimi ratei di 14° mensilità 2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite,
CP_ seguono la soccombenza dell' previa compensazione per 2/3 in ragione del parziale accoglimento e della parziale cessazione della materia del contendere atteso il pagamento parziale avvenuto pochi mesi dopo il deposito dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda afferente al pagamento delle ultime tre mensilità;
- accoglie nel resto parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di €. 168,59, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per due terzi, liquida nel residuo in €. 437,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Nola, 1.7.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)