Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1975, n. 791
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1976
Art. 3.
La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle associazioni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata al termine dei lavori della commissione ministeriale costituita in base all' articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovra' presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della commissione.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1976