Art. 3.
La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle associazioni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata al termine dei lavori della commissione ministeriale costituita in base all' articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovra' presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della commissione.
La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle associazioni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata al termine dei lavori della commissione ministeriale costituita in base all' articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovra' presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della commissione.