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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/08/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Campese Presidente della Sezione Feriale
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 36-1/2025 promosso da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Aldo Bruzzone del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via N. Bacigalupo 4/21
nei confronti di
(c.f. ), con sede in Strada del Ghiaro n. Controparte_1 P.IVA_1
26, Crescentino (VC) c.a.p. 13044, in persona del Suo Legale
Rappresentante, Sig. Parte_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che il legale rappresentante della società, , è Parte_2
comparso in udienza, depositando in formato cartaceo una memoria difensiva con allegata documentazione, non contestando la morosità e dichiarando che la società è inattiva e non dispone di attivo;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come si evince dalla consistente esposizione debitoria, dalla documentazione contabile in atti e dal fatto che la società non ha dimostrato il mancato superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale;
premesso che vanta un credito di euro di euro 726.336,55 portato da CP_2
estratti di ruolo fondati su cartelle esattoriali, di cui la creditrice ha documentato l'intervenuta notifica, e pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso;
che il credito non è contestato, come anche la decadenza dall'istanza di definizione agevolata per mancato pagamento delle rate previste;
ritenuto che
l'asserita e prossima disponibilità da parte della società della somma di euro 275.000,00, proveniente da due riparti parziali, uno di marzo
2025 e l'altro previsto per agosto 2025, relativi ad una procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di Alessandria, coprirebbe solo parzialmente il credito azionato in questa sede;
che nulla ad oggi è stato versato alla pag. 2 di 6 creditrice, nonostante l'asserito riparto parziale del marzo 2025; che, in ogni caso, l'assunto difensivo rimane infondato, in quanto la documentazione allegata alla memoria difensiva risulta inidonea a dimostrare la disponibilità della predetta somma in capo ad non essendo datata né Controparte_1
firmata;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente esposizione debitoria, dall'inattività della società e dall'incapienza del patrimonio, dal mancato rispetto delle richieste di definizione agevolata;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
CF con domicilio in STRADA DEL GHIARO 26
[...] P.IVA_1
CRESCENTINO (VC); nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina il dott quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro Persona_1
due giorni dalla comunicazione della nomina;
pag. 3 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
pag. 4 di 6 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 07/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente della Sezione Feriale
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Campese
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile - Fallimentare
Il Tribunale, composto dai magistrati
Dott. Giovanni Campese Presidente della Sezione Feriale
Dott. Claudia Gentili Giudice rel.
Dott. Elisa Trotta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 36-1/2025 promosso da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Aldo Bruzzone del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via N. Bacigalupo 4/21
nei confronti di
(c.f. ), con sede in Strada del Ghiaro n. Controparte_1 P.IVA_1
26, Crescentino (VC) c.a.p. 13044, in persona del Suo Legale
Rappresentante, Sig. Parte_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che il legale rappresentante della società, , è Parte_2
comparso in udienza, depositando in formato cartaceo una memoria difensiva con allegata documentazione, non contestando la morosità e dichiarando che la società è inattiva e non dispone di attivo;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come si evince dalla consistente esposizione debitoria, dalla documentazione contabile in atti e dal fatto che la società non ha dimostrato il mancato superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale;
premesso che vanta un credito di euro di euro 726.336,55 portato da CP_2
estratti di ruolo fondati su cartelle esattoriali, di cui la creditrice ha documentato l'intervenuta notifica, e pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso;
che il credito non è contestato, come anche la decadenza dall'istanza di definizione agevolata per mancato pagamento delle rate previste;
ritenuto che
l'asserita e prossima disponibilità da parte della società della somma di euro 275.000,00, proveniente da due riparti parziali, uno di marzo
2025 e l'altro previsto per agosto 2025, relativi ad una procedura fallimentare pendente presso il Tribunale di Alessandria, coprirebbe solo parzialmente il credito azionato in questa sede;
che nulla ad oggi è stato versato alla pag. 2 di 6 creditrice, nonostante l'asserito riparto parziale del marzo 2025; che, in ogni caso, l'assunto difensivo rimane infondato, in quanto la documentazione allegata alla memoria difensiva risulta inidonea a dimostrare la disponibilità della predetta somma in capo ad non essendo datata né Controparte_1
firmata;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'ingente esposizione debitoria, dall'inattività della società e dall'incapienza del patrimonio, dal mancato rispetto delle richieste di definizione agevolata;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
CF con domicilio in STRADA DEL GHIARO 26
[...] P.IVA_1
CRESCENTINO (VC); nomina la dott.ssa Claudia Gentili Giudice Delegato per la procedura nomina il dott quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro Persona_1
due giorni dalla comunicazione della nomina;
pag. 3 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22 ottobre 2025 ad ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
pag. 4 di 6 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 07/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente della Sezione Feriale
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Campese
pag. 6 di 6