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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447100240102797538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447100240102797538 del 13/12/2024 del Comune di Crotone, notificato il 2.1.2025 e con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160
e dell'art. 3 del Decreto 2 gennaio 1998 n. 28 del MEF deducendo che la pretesa impositiva era relativa ad immobile collabente e che la condizione di collabenza era antecedente alla richiesta di variazione catastale per come comprovato dalla prodotta perizia di parte.
Il Comune di Crotone, benché citato non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che dalla visura prodotta da parte ricorrente si ricava per l'immobile per cui è causa risulta una variazione della destinazione (da stalla a unità collabenti) del 28.4.2021, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza del 30.1.2025 depositata il 5.8.2025) ha affermato che “[..] In tema, poi, di determinazione della base imponibile IMU, per i fabbricati iscritti in catasto [..] la Corte ha avuto modo di precisare che:
- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde, ex plurimis, Cass., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31250; Cass., 5 febbraio 2021, n.2771; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);
- la regola generale dettata dall'art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamentie costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310);
- il modus agendi di detta regola generale non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.);
- diversamente la regola in questione non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre
2009, n.27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare "evidente ed incontestabile,avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio" (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463;Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevata l'utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - "anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso", ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., Data pubblicazione 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011,n.
23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033);
- la disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cui rinvia il D. Lgs. n.23 del 2011, cit., art. 9, comma 8) va interpretata nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti al catasto per i quali nel medesimo periodo sussistono i presupposti per l'iscrizione nelle categorie indicate, con esclusione, pertanto, degli immobili già iscritti in categorie diverse da quelle del gruppo E, ad iniziativa del contribuente, atteso che quest'ultimo non può, per beneficiare della suddetta esenzione, invocare a suo favore l'errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione (così Cass., 30 settembre 2019, n. 24279) [..]”.
Ebbene, nella specie non è dedotto né risulta che la variazione catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, sicchè, applicandosi la regola generale secondo la quale le risultanze catastali definitive hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, ne consegue che, essendo stata la variazione catastale apportata, come detto, il 28.4.2021, l'esenzione per l'immobile collabente non può essere fatta valere (retroattivamente) in relazione al tributo dovuto per l'anno 2019.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia del Comune di Crotone.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447100240102797538 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 447100240102797538 del 13/12/2024 del Comune di Crotone, notificato il 2.1.2025 e con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160
e dell'art. 3 del Decreto 2 gennaio 1998 n. 28 del MEF deducendo che la pretesa impositiva era relativa ad immobile collabente e che la condizione di collabenza era antecedente alla richiesta di variazione catastale per come comprovato dalla prodotta perizia di parte.
Il Comune di Crotone, benché citato non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che dalla visura prodotta da parte ricorrente si ricava per l'immobile per cui è causa risulta una variazione della destinazione (da stalla a unità collabenti) del 28.4.2021, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza del 30.1.2025 depositata il 5.8.2025) ha affermato che “[..] In tema, poi, di determinazione della base imponibile IMU, per i fabbricati iscritti in catasto [..] la Corte ha avuto modo di precisare che:
- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde, ex plurimis, Cass., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31250; Cass., 5 febbraio 2021, n.2771; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);
- la regola generale dettata dall'art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamentie costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310);
- il modus agendi di detta regola generale non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.);
- diversamente la regola in questione non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre
2009, n.27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare "evidente ed incontestabile,avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio" (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463;Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevata l'utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - "anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso", ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., Data pubblicazione 27luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011,n.
23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033);
- la disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cui rinvia il D. Lgs. n.23 del 2011, cit., art. 9, comma 8) va interpretata nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti al catasto per i quali nel medesimo periodo sussistono i presupposti per l'iscrizione nelle categorie indicate, con esclusione, pertanto, degli immobili già iscritti in categorie diverse da quelle del gruppo E, ad iniziativa del contribuente, atteso che quest'ultimo non può, per beneficiare della suddetta esenzione, invocare a suo favore l'errore se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione (così Cass., 30 settembre 2019, n. 24279) [..]”.
Ebbene, nella specie non è dedotto né risulta che la variazione catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, sicchè, applicandosi la regola generale secondo la quale le risultanze catastali definitive hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali, ne consegue che, essendo stata la variazione catastale apportata, come detto, il 28.4.2021, l'esenzione per l'immobile collabente non può essere fatta valere (retroattivamente) in relazione al tributo dovuto per l'anno 2019.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia del Comune di Crotone.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite.