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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile – In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2230/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. e P.IVA. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in San Donato Milanese, Via Marcora, 36 (MI – 20097), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Proto, Chiara Ortaggi e Caterina
Maria Gironda del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti difensori e presso il loro studio (Chiomenti) in Milano, Via Verdi
n. 4
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Piacenza (PC), Via Controparte_1 P.IVA_2
Legnano n. 21, in persona del legale rappresentante dott. rappresentata CP_2
e difesa, dagli avvocati Giuseppe Coiro del Foro di Piacenza e prof. Fabio Marelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coiro in
Piacenza (PC), Via Mons. F. Torta n. 8.
PARTE CONVENUTA
Controparte_3
in concordato preventivo, con sede in Roma, via Boezio
[...]
n. 4C (codice fiscale e partita IVA , in persona dei suoi P.IVA_3
amministratori e legali rappresentati pro tempore dott.ri e CP_4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Controparte_5
avv.ti Vincenzo Di Vilio e Fabio Ciccariello, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessione di credito
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato come da fogli di pc depositati telematicamente, qui di seguito integralmente trascritti1:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, accertata incidentalmente l'effettiva titolarità del credito fatto valere da di cui al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Controparte_1
693/2023:
i) in linea principale, dichiarare nullo o comunque inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2023 emesso dal Tribunale di Piacenza e notificato
a mezzo posta elettronica certificata il 20 settembre 2023, e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore di di Euro Controparte_1 Parte_1
2 500.671,39, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 3 ottobre 2023 (data del pagamento: doc. 4) sino all'effettivo soddisfo;
ii) in linea riconvenzionale subordinata, qualora dovesse essere accertata incidentalmente l'effettiva titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2023 in capo a in c.p. (n. 73/2022), Controparte_3
condannare alla restituzione del complessivo importo di euro 500.671,39 in Controparte_1
favore dell'anzidetta in Controparte_3
c.p. (n. 73/2022);
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali ex art.
2, co. 2, D.M. 55/2014.
Per Controparte_3
voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, la perdurante titolarità del Credito, per un ammontare pari ad € 491.554,80, in capo a e, CP_3
per l'effetto, condannare al pagamento in favore di del Credito, pari ad € Pt_1 CP_3
491.554,80, maggiorato degli interessi.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Per CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(i) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione e comunque tutte le domande formulate da
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
(ii) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
3 in ogni caso, condannare Parte_3
alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
FATTO
1-Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 694/2023 emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 20 settembre 2023, con il quale è stato ingiunto a
("TSD") di pagare a Parte_1 Controparte_1
( ") la somma di euro 491.554,81, oltre interessi e spese, in forza di CP
una cessione di credito perfezionatasi il 17 giugno 2022.
2- La vicenda ha avuto origine dai rapporti commerciali intercorsi tra CP
e ( ") Controparte_3 CP_3
negli anni 2020-2021, relativi alla fornitura di servizi informatici nel settore delle telecomunicazioni. A seguito degli inadempimenti di , aveva CP_3 CP
ottenuto un primo decreto ingiuntivo n. 39/2022 dell'11 gennaio 2022 per euro
532.634,05.
3- Con accordo transattivo del 17 giugno 2022, si riconosceva debitrice di CP_3
per euro 491.554,80 e, contestualmente, cedeva a quest'ultima pro CP
solvendo e a titolo di garanzia una quota parte della rata semestrale del canone di affitto dovuto da in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda del 6 agosto 2021. Tale contratto prevedeva la concessione in affitto da parte di CP_3
a del complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di telecomunicazioni del Gruppo TIM, a fronte di un canone annuo composto da una componente fissa di euro 2.500.000,00 e una componente variabile pari al 70% dell'EBITDA eccedente il canone fisso, da pagarsi in rate semestrali anticipate. La cessione del credito veniva notificata a il 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1264
c.c.
4 4- Successivamente, in data 29 settembre 2022, depositava domanda di CP_3
concordato preventivo presso il Tribunale di Roma, procedura che veniva aperta con decreto del 26 aprile 2023; la procedura si concludeva con l'omologa del piano concordatario, avvenuta con sentenza n. 677/2023 del 26 ottobre 2023.
5- A seguito dell'inadempimento di al pagamento della rata scadente il 30 settembre 2023, promuoveva il procedimento monitorio che si CP
concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 491.554,80 provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
6- , dopo aver effettuato il pagamento dell'intero importo ingiunto in data 3 ottobre 2023 al dichiarato scopo di evitare l'esecuzione forzata, proponeva opposizione con atto del 28 ottobre 2023, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di in concordato preventivo. CP_3
7- Con provvedimento del 15 gennaio 2024, il Tribunale autorizzava la vocatio in ius del terzo, differendo l'udienza al 4 giugno 2024.
8- si costituiva il 26 marzo 2024 spiegando domanda riconvenzionale CP_3
verso per l'accertamento della perdurante titolarità del credito in capo a sé e la condanna al pagamento.
9- L'opponente fonda la propria opposizione su tre ordini di ragioni.
In primo luogo, deduce l'inefficacia della cessione del credito per violazione della clausola limitativa contenuta nell'art. 15.6 del contratto di affitto, che subordina il diritto di di cedere i crediti al "previo ottenimento dell'autorizzazione CP_3
scritta" da parte di . Tale autorizzazione non sarebbe mai stata richiesta né ottenuta, rendendo la cessione inefficace nei confronti del debitore ceduto.
L'opponente sostiene che il patto limitativo sia opponibile a , che ne CP
aveva piena conoscenza al momento della cessione, come dimostrato dalla notificazione del contratto di affitto insieme all'atto di cessione.
5 In secondo luogo, eccepisce che il credito fatto valere aveva natura futura, essendo venuto ad esistenza solo il 30 settembre 2023, successivamente sia al deposito del ricorso monitorio che all'emissione del decreto ingiuntivo. Ciò determinerebbe l'inopponibilità della cessione alla procedura di concordato preventivo di , depositata il 29 settembre 2022, in applicazione del CP_3
principio secondo cui la cessione di credito futuro non è opponibile alla procedura concorsuale, se il credito non è ancora sorto al momento del deposito della domanda.
Infine, l'opponente contesta il difetto di liquidità del credito ingiunto, costituito da una quota parte della rata semestrale del canone che comprende sia una componente fissa che una variabile. Quest'ultima, pari al 70% dell'EBITDA eccedente il canone fisso, richiederebbe un'articolata indagine contabile per la sua determinazione, non essendo stata indicata nel ricorso monitorio né risultando determinabile nel presente giudizio.
10- L'opposta contesta la ricostruzione dell'opponente, sostenendo la CP
piena validità ed efficacia della cessione del credito.
Quanto alla clausola dell'art. 15.6 del contratto di affitto, l'opposta argomenta che essa non integra un divieto di cessione, bensì riconosce espressamente il diritto di di cedere i crediti, limitandosi a disciplinarne le modalità. In particolare, CP_3
rientrerebbe nella categoria dei "soggetti titolari di crediti contemplati CP
e/o comunque ricompresi nel piano attestato ex art. 67 L.F.", identificati dalla clausola stessa quali possibili cessionari del credito.
Anche qualora la previsione fosse qualificabile come divieto di cessione, essa sarebbe invalida per difetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, ovverosia mancanza di adeguati limiti temporali e assenza di un interesse meritevole di tutela.
Inoltre, avrebbe tacitamente rinunciato al divieto, sia attraverso il silenzio
6 mantenuto per oltre un anno dalla notificazione della cessione, sia mediante il pagamento effettuato in favore di senza contestazioni. CP
L'opposta sostiene, poi, che la preventiva autorizzazione non era necessaria, come confermato dalla e-mail del 26 maggio 2022 inviata da , e che comunque CP_3
aveva prestato il proprio assenso alla cessione tramite il legale che rappresentava nell'operazione di affitto del ramo d'azienda.
Relativamente alla natura del credito, argomenta che non si tratta di CP
un credito futuro meramente eventuale, bensì di un credito certo e liquido sin dall'efficacia del contratto di affitto, la cui esigibilità era solo differita nel tempo.
L'anteriorità della notificazione della cessione (22 giugno 2022) rispetto al deposito della domanda di concordato (29 settembre 2022) renderebbe la cessione pienamente opponibile al debitore ed alla massa dei creditori.
Quanto alla liquidità del credito, l'opposta precisa che l'importo di euro 491.554,80
è interamente ricompreso nella componente fissa del canone, non richiedendo quindi alcun calcolo relativo alla componente variabile.
11- SI sostiene la perdurante titolarità del credito in capo a sé, eccependo l'inopponibilità e inefficacia della cessione alla procedura concordataria. La società argomenta che l'omologazione del concordato preventivo, avvenuta senza opposizione da parte di , comporta l'accettazione da parte di CP
quest'ultima della soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura, nei tempi e con le modalità previste dal piano.
Nel piano concordatario, infatti, risulta inserita tra i creditori di CP
per l'importo di euro 491.554,80, mentre il credito oggetto della cessione è CP_3
stato inserito tra i flussi di cassa della continuità, destinato alla soddisfazione dei creditori concordatari. Ciò dimostrerebbe che il credito è rimasto nella titolarità di e che non può ottenere soddisfazione al di fuori della CP_3 CP
procedura, in violazione della par condicio creditorum.
7 Quanto alla natura futura del credito, conferma che esso è venuto ad CP_3
esistenza solo il 30 settembre 2023, successivamente al deposito della domanda di concordato, determinando l'inopponibilità della cessione alla procedura secondo il principio consolidato per cui l'effetto traslativo della cessione di credito futuro si realizza solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'accertamento in suo favore della titolarità del credito e la condanna in via riconvenzionale di al pagamento dello stesso.
12- Esaurita la trattazione e l'istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il Giudice, con provvedimento del 4 novembre 2024, fissava l'udienza al 6 marzo 2025, trattenendo all'esito la causa in decisione.
DIRITTO
13- Ciò premesso, l'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono, mentre l'esame delle altre domande seguirà l'iter motivazionale posto a fondamento della decisione, al fine di ricondurre ad unità le varie posizioni.
14- Sul divieto di cessione di cui alla clausola dell'art. 15.6 del contratto di affitto.
14.1- Parte opponente invoca l'art. 15.6 del contratto di affitto azienda del
06/08/2021 quale clausola integrante un divieto di cessione di credito, opponibile al terzo cessionario , circostanza che, conseguentemente, impedirebbe CP
a quest'ultima di agire per il recupero del credito.
L'argomentazione difensiva, tuttavia, non convince.
14.2 L'invocata clausola, infatti, alla luce del chiaro tenore letterale2, non è idonea ad integrare un divieto di cessione del credito ex art. 1260 co 1 c.c. La stessa, infatti, lungi dal prevedere un divieto di cessione, si limita a prevedere, in favore del concedente, il diritto di cedere i crediti presenti e/o futuri spettanti in virtù del presente contratto
8 di affitto, ad alcune particolari categorie di soggetti (segnatamente, istituti finanziatori o soggetti deputati istituzionalmente all'acquisto di crediti, nonché soggetti contemplati in un redigendo piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.), sebbene con la precisazione di una necessaria previa autorizzazione per iscritto del debitore ceduto.
Sul punto, la clausola che contiene una autorizzazione preventiva alla cessione del credito a particolari tipologie di soggetti o creditori senza specificare, in modo esplicito, un divieto alla astratta cedibilità del credito, non configura un generale pactum de non cedendo opponibile al cessionario, ma costituisce piuttosto l'esplicitazione negoziale di un preventivo favore alla cessione verso soggetti determinati e qualificati3.
In altri termini, il divieto di cessione del credito, configurando una eccezione al generale principio di cedibilità ex art. 1260 co 1 c.c., per essere tale deve essere dedotto dalle parti in modo espresso ed univoco, e non può essere desunto quale presupposto o conseguenza implicita in presenza di clausole negoziali concluse dalle parti che prevedano una facoltà o il diritto di cessione del credito, e ne disciplinino le relative modalità di esercizio.
Ne consegue, quindi, che anche la previsione di una necessaria autorizzazione scritta del debitore ceduto - a corredo della previsione del diritto di cessione in favore di particolari categorie di soggetti – costituisce una pattuizione accessoria alla previsione del diritto di cessione (che si limita a disciplinare le relative modalità di esercizio) e non è idonea a configurare un divieto di cessione del credito ex art. 1260 co 2 c.c., come tale eventualmente opponibile ai terzi che ne fossero a conoscenza.
14.3- Posto, quindi, che la clausola invocata si limita a prevedere la modalità di esercizio del diritto di cessione, non è poi stata contestata specificatamente la
9 circostanza che fosse un soggetto creditore contemplato nel piano CP
attestato di risanamento ex art. 67 L.F. (piano che costituiva proprio uno dei presupposti citati4 dal contratto di affitto azienda del 06/08/2021), sicché la cessione in favore di tale creditore risulta giuridicamente fondata proprio sulla clausola dedotta, rientrando il cessionario in una delle categorie espressamente citate.
14.4- Quanto poi, alla mancanza di autorizzazione scritta del debitore ceduto – al netto della terzietà di al contratto di affitto e della non configurabilità CP
di tale patto accessorio come divieto di cessione - sul punto deve essere comunque valorizzata la condotta tenuta da a seguito della notifica della cessione di credito (avvenuta in data 22 giugno 2022).
Il debitore ceduto, infatti, anche a seguito della notifica della cessione, è rimasto silente e non ha contestato o eccepito l'incedibilità dei crediti (se non per la prima volta nell'atto di citazione in opposizione relativo all'odierno giudizio).
Risulta, poi, anche una apposita comunicazione PEC5 inviata dal difensore di a in data 25/07/2023, nella quale viene ribadito che l'imposto CP
di € 491.554,80 quale credito ceduto da sarebbe divenuto esigibile dal CP_3
primo settembre 2023; anche in tale occasione non risulta prontamente mossa da alcuna contestazione o osservazione.
Del resto, la stessa , nella comunicazione a in cui si offre di CP
pagare la somma ingiunta al fine di scongiurare l'espropriazione forzata, espressamente ammette che il proprio interesse primario è quello di scongiurare il rischio di un pagamento non liberatorio, mentre non fa (ancora una volta) accenno alla questione della incedibilità del credito6. 4 Premessa f) al contratto in atti. 5 Cfr doc. 4 di parte opposta.
10 Sulla base dei sopra citati elementi consegue, quindi, che lo stesso debitore ceduto ha serbato – fin dalla notifica della cessione - una condotta concludente ben configurabile come accettazione tacita della cessione, o comunque come rinuncia a far valere l'incedibilità nei confronti del terzo cessionario, in quanto espressiva di una chiara mancanza di interesse a far valere, di per sé, l'inefficacia della cessione del credito.
15. Sulla liquidità del credito ceduto.
15.1- In merito alla liquidità del credito ceduto, la cifra di euro 491.554,80 – pari al credito riconosciuto da in favore di - è interamente CP_3 CP
ricompresa nella componente fissa del canone annuo (euro 2.500.000,00), non richiedendo, quindi, il calcolo della ulteriore componente variabile legata all . CP_6
La componente fissa, pari a euro 2.500.000,00 annui, corrisponde infatti a euro
1.250.000,00 semestrali, importo ampiamente superiore al credito oggetto di cessione, in quanto risulta ceduto specificatamente il credito da rata (semestrale) del canone scadente al 30 settembre 20237.
15.2- La circostanza che il contratto preveda anche una componente variabile non incide, quindi, sulla liquidità del credito ceduto, che risulta interamente coperto dalla componente fissa, poiché la porzione del credito oggetto di cessione risulta comunque necessariamente capiente ex contractu e, quindi, connotato dal requisito della liquidità.
Nemmeno osta a tale conclusione la asserita natura unitaria del canone, in quanto non si vede come tale natura incida sulla esatta quantificazione del credito ceduto,
11 che riguarda appunto solo una quota parte del canone e la cui liquidità è garantita dal fatto di essere incluso nella quota fissa dello stesso.
16. Sugli effetti del concordato omologato e della mancata opposizione all'omologa.
16.1- L'omologa del concordato preventivo e gli effetti obbligatori che ne derivano per il debitore ed i creditori concordatari (art. 117 CCII) non possono, di per sé, avere effetti sul negozio di cessione del credito, impregiudicata la questione della opponibilità o meno della cessione alla massa dei creditori, che deriva da diverse previsioni normative e che sarà analizzata successivamente.
16.2- Come è noto, l'effetto dell'omologa si spiega unicamente nei rapporti tra debitore e creditori anteriori al concordato (art. 117 co 1 e co 2 CCII)8, e non comporta in ogni caso un giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti, limitandosi a vincolare il soddisfacimento del singolo creditore nelle percentuali e nelle tempistiche previste dal concordato omologato9 e di giungere all'esdebitazione parziale del debitore in conseguenza della falcidia concordataria.
Conseguentemente, poiché l'azione di nei confronti del debitore CP
ceduto non integra una azione sul patrimonio del debitore – sottoposta quindi alla falcidia concordataria - bensì una azione nei confronti di un terzo, come tale estraneo agli effetti del concordato ex art. 117 co 1 CCII, il soddisfacimento di
GI nel caso in esame non lede in alcun modo la par condicio creditorum.
Del resto, poiché l'effetto obbligatorio di falcidia non si estende nei confronti dei terzi garanti, nei confronti dei quali i creditori mantengono impregiudicati i propri 8 L'unica categoria di terzi la cui posizione giuridica è influenzata dall'omologa sono i soci illimitatamente responsabili (art
117 co 2 CCII), per i quali la legge prevede espressamente l'estensione della falcidia concordataria;
tale previsione è una eccezione al generale principio di relatività degli effetti del concordato (in ossequio alla sua natura negoziale) sancito dall'art. 117 co 1 CCII.
12 diritti, non si vede come la falcidia possa applicarsi anche al rapporto tra creditore e terzo il cui debito sia stato ceduto a garanzia, in forza di un negozio opponibile alla procedura.
Risulta, poi, del tutto fisiologico – poiché normativamente previsto - che il creditore, sebbene sottoposto agli effetti obbligatori del concordato preventivo omologato, riesca ad ottenere un soddisfacimento integrale delle proprie pretese mediante l'escussione del patrimonio di terzi.
16.3- L'inserimento di nel piano concordatario come creditrice di CP
, inoltre, non può comportare automaticamente l'inefficacia della cessione, CP_3
trattandosi di mera verifica amministrativa del credito, priva di efficacia costitutiva sui rapporti sostanziali.
16.4- Parimenti, la mancata proposizione di opposizione ex art 49 CCII non integra acquiescenza all'inefficacia della cessione, posto che tale opposizione non sarebbe stata idonea a contestare rapporti sostanziali già definiti, essendo pacifica la mancanza nel concordato preventivo di una vera e propria fase di accertamento del credito, tanto che qualunque contestazione relativa all'esistenza, all'entità e alla natura del credito ben può essere proposta di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria
(come, del resto, è stato fatto proprio in questa sede).
16.5- Conseguentemente, l'omologa del concordato preventivo, per i già indicati motivi, non è, almeno in astratto, in grado di pregiudicare la titolarità in capo a del credito ceduto e la legittimità della sua azione monitoria avverso CP
il debitore ceduto .
17- Sulla opponibilità della cessione alla procedura di concordato preventivo
. CP_3
13 17.1- La cessione del credito è stata perfezionata in seno all'accordo transattivo del
17 giugno 2022 tra e , con successiva notifica a CP_3 CP
avvenuta il 22 giugno 2022 ai sensi dell'art. 1264 c.c.10
La domanda di concordato preventivo di è stata invece depositata presso CP_3
il Tribunale di Roma il 29 settembre 2022, con successiva apertura della procedura mediante decreto del 26 aprile 2023 e omologazione con sentenza n. 677/2023 del
26 ottobre 2023.
17.2- La giurisprudenza consolidata ha chiarito che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria"11.
La Giurisprudenza ha poi ribadito che "il trasferimento del credito futuro si verifica unicamente nel momento in cui il credito viene ad esistenza" e che "in caso di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n.
2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo"12.
17.3- Nel caso di specie, il credito oggetto di cessione è costituito dalla quota parte della rata semestrale del canone dell'Affitto scadente il 30 settembre 2023. Tale credito presenta inequivocabilmente natura di credito futuro, in quanto derivante da un contratto di affitto di azienda che, al pari dei contratti di locazione, genera crediti che "sorgono in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo", tanto che "il credito derivante dal mancato pagamento dei 10 Cfr doc. 2 e 3 di parte opposta. La notifica risulta effettuata a mezzo PEC. 11 Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 738/2025.
14 canoni…… non diviene solo esigibile, ma sorge in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo, e dunque matura anche nel corso della procedura"13.
Tale principio trova, del resto, conferma nella disciplina dei rapporti pendenti di durata al momento della apertura della liquidazione giudiziale, essendo pacifico che la continuazione del contratto di affitto di azienda a norma dell'art. 172, co 3, e 184
CCII (a seguito di liquidazione dell'affittuario) comporti l'obbligo del pagamento in prededuzione dei canoni maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, proprio perché "sorgono" in costanza della procedura stessa, a differenza di quelli sorti anteriormente, sottoposti alla falcidia concorsuale.
17.4- Ciò posto, è stato chiarito che "l'art. 169 l.f. che, richiamando espressamente l'art. 45
l.f., determina una piena equiparazione tra concordato preventivo e fallimento quali procedure di esecuzione forzata collettiva"14 con conseguente applicazione dei medesimi principi in materia di opponibilità delle cessioni alla massa dei creditori concordatari, tenuto conto della continuità normativa a tali principi espressa dal combinato disposto ex artt. 96 e 145 CCII.
17.5- Va ribadito che l'anteriorità della venuta ad esistenza del credito rispetto alla procedura concorsuale costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l'opponibilità della cessione15, indipendentemente dalla anteriorità della notifica e a nulla rilevando, a tali fini, la distinzione, invocata da parte opposta, tra crediti futuri identificati nel rapporto genetico e crediti meramente eventuali. 13 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11864/2023. 14 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 34385/2023.
15 Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità16 citata risulta, in ultima analisi, non pertinente al caso in esame;
infatti, la stessa - lungi dal ritenere non necessario il requisito della anteriorità dell'esistenza del credito ai fini della opponibilità - si limita a prevedere che, nel caso di crediti meramente eventuali, la notifica della cessione, per essere opponibile, deve essere anche successiva alla concreta venuta in esistenza del credito.
Poiché nel caso di specie il credito è venuto ad esistenza il 30 settembre 2023, successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo del 29 settembre 2022, la cessione deve ritenersi inopponibile alla massa dei creditori.
17.6- Conseguentemente, il credito deve considerarsi rimasto nella titolarità di
, ricompreso nell'attivo concordatario e destinato al soddisfacimento dei CP_3
creditori (quindi, anche , salva la falcidia concordataria), non potendo CP
quindi vantare alcuna pretesa diretta nei confronti del debitore CP
ceduto .
17.7- In merito alla conclusione raggiunta, merita tuttavia approfondimento la questione della legittimazione attiva di a far valere l'inefficacia di atti CP_3
pregiudizievoli alla massa dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale, finalizzata a recuperare al proprio patrimonio un asset attivo, distribuibile ai creditori, processualmente sfociata proprio nella domanda riconvenzionale di condanna verso il debitore ceduto TSD17.
Sebbene, infatti, normalmente in giurisprudenza non si ammetta18 che il debitore in concordato preventivo possa agire per far valere l'inefficacia di atti lesivi dell'interesse della massa dei creditori, nel caso in esame deve ritenersi sussistente la 16 Cfr Cass. 28 febbraio 2020, n. 5616. 17 Questione non specificatamente sollevata dalle parti, tuttavia esaminabile d'ufficio, in quanto attinente ad una delle condizioni dell'azione.
16 legittimazione del debitore in concordato ad agire per ottenere il recupero del credito vantato nei confronti di , facendo valere quale presupposto della domanda proprio l'inefficacia della cessione nei confronti della massa ex artt. 96 e
145 CCII.
L'impianto del CCII delinea un sistema coerente in cui la legittimazione per l'esercizio delle azioni di inefficacia o, più in generale, di azioni conservative e recuperatorie è generalmente attribuita al soggetto deputato alla gestione del patrimonio del debitore, non solo nelle procedure connotate dal c.d.
“spossessamento”, ma anche nelle procedure liquidatorie negoziali19. Il quadro sistematico che emerge risulta chiaro: il soggetto che amministra il patrimonio del debitore è anche quello legittimato ad esercitare le azioni necessarie a realizzare l'attivo necessario per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi
(quindi, il soddisfacimento dei creditori). Tale logica risponde a evidenti ragioni di efficienza, evitando frammentazioni e possibili antinomie nella gestione delle iniziative giudiziali volte al recupero di attività patrimoniali.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l'articolo 94 comma 1
CCII stabilisce che "il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". il debitore mantiene, quindi, la gestione del proprio patrimonio, ed è obbligato a compiere ogni atto necessario alla esecuzione del piano di concordato (art. 118 co 3 CCII), anche quindi nell'interesse dei creditori.
Diversamente, poi, da quanto accade nelle procedure liquidatorie aventi natura negoziale (come il concordato liquidatorio e quello semplificato), manca nel
17 concordato in continuità la previsione legislativa di un organo della procedura istituzionalmente votato all'esercizio delle azioni finalizzate al conseguimento dell'attivo20, che agisca quale mandatario nell'interesse dei creditori.
Conseguentemente, il quadro normativo introdotto induce ad una interpretazione evolutiva che riconosca al debitore in concordato in continuità la legittimazione a far valere l'inefficacia di atti nei confronti della massa, qualora dall'azione consegua un recupero di attivo concordatario ed un beneficio per l'intera massa, coerentemente del resto con la maggiore responsabilizzazione del debitore che connota le procedure in continuità aziendale.
Nel concordato in continuità, inoltre, il debitore vanta senza dubbio un interesse proprio alla reintegrazione del patrimonio, nella misura in cui l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa comporti il rientro di attività nella sfera patrimoniale dell'impresa, contribuendo così alla puntuale e corretta esecuzione del concordato omologato e scongiurando le conseguenze pregiudizievoli sulla propria sfera giuridica potenzialmente derivanti da azioni di risoluzione ex art. 119 CCII e dalla perdita di continuità che potrebbe derivarne.
L'inefficacia di un atto ex art. 94 e 145 CCII, nel caso, in esame, è poi invocata quale presupposto per una domanda di condanna diretta a tutelare un proprio diritto (di credito), sicché la legittimazione processuale del debitore realizza una efficace “sintesi” tra tutela della propria sfera giuridica e tutela della massa dei creditori, senza configurare una ipotesi di pura sostituzione processuale ex art. 91
c.p.c.21. 20 Pacifico, infatti, è il difetto generale di legittimazione del Commissario Giudiziale, al quale sono rimessi solo compiti di vigilanza e referto, la cui legittimazione processuale è prevista in via eccezionale in ipotesi specifiche (ad esempio, in tema di legittimazione all'azione di risoluzione ex art. 117 CCII)
18 Tale soluzione interpretativa, inoltre, risponde a principi di economia processuale, concentrando tutela del patrimonio del debitore e tutela della massa in un unico giudizio, evitando la proposizione di distinte azioni da parte di soggetti diversi.
In un giudizio in cui sono parti in causa il debitore cedente (in concordato), il creditore cessionario, ed il debitore ceduto, la conclusione è, poi, efficiente anche con riferimento alla posizione quest'ultimo, perché determina un accertamento definitivo sulla effettiva titolarità del credito, consentendogli un pagamento liberatorio. Ne consegue che anche il debitore ceduto-opponente risulta, nel caso in esame, munito di un interesse specifico e attuale a sollevare la questione della opponibilità o meno della cessione alla massa dei creditori (coerentemente a tale interesse, ha infatti evocato nel presente giudizio il debitore cedente).
18- In conclusione, poiché il credito per euro 491.554,81 verso , oggetto del ricorso monitorio, risulta essere stato ceduto da al proprio creditore CP_3
in forza di un negozio di cessione inopponibile alla procedura di CP
concordato che ha interessato il debitore cedente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento dell'opposizione, con condanna di alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma di euro 500.671,39, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. a decorrere dal pagamento (3 ottobre 2023).
19- Deve, poi, essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dal terzo chiamato di condanna di al pagamento della somma di euro 491.554,80, oltre CP_3
interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data del 30/09/202322, essendo stato accertato che il credito ceduto permane ancora nel patrimonio di (non CP_3
avendo del resto la stessa mosso contestazioni sul punto), così che la somma possa essere destinata ai creditori concorsuali nel rispetto delle previsioni del piano di concordato omologato.
19 Ogni ulteriore domanda o questione risulta assorbita dalle suesposte decisioni.
19- Le spese tra parte opposta e vanno poste a carico della prima ex art. 91
c.p.c., e sono liquidate direttamente nel dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi processuali intercorse (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), del tenore delle difese, nonché del numero di argomenti affrontati, della loro complessità, e dell'apprezzamento individuale degli stessi.
Le spese tra e vanno integralmente compensate, non essendo CP_3
ravvisabile tra queste due parti una condizioni di soccombenza, alla luce dell'accoglimento integrale dell'opposizione (di cui beneficia indirettamente
) e dalla sostanziale condivisione dei relativi motivi, nonché della CP_3
sostanziale non resistenza di alle pretese creditorie di (tanto che la CP_3
domanda subordinata di parte opponente chiedeva la condanna proprio in favore della terza chiamata).
Non si deve far luogo alla pronuncia sulle spese tra parte opposta e terzo chiamato, in quanto la terza chiamata è stata evocata in giudizio su istanza di e non ha proposto domande dirette verso (mancando, quindi, un rapporto CP
processuale diretto).
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2023 del Tribunale di Piacenza;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 500.671,39, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 co 1 c.c. a decorrere dal 3 ottobre 2023;
20 3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
Controparte_3
della somma di euro 491.554,80, oltre interessi legali ex
[...]
art. 1284 co 1 c.c. dalla data del 30/09/2023;
4) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 19.024,0 Parte_1
per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
5) Compensa integralmente le spese tra le altre parti;
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 10/09/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Omesse per brevità le istanze istruttorie. 2 Cfr doc. 5 di parte opponente. 3 Cfr in parte motiva, Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 76 del 31 gennaio 2025. 6 Cfr doc. 3 di parte opposta. 7 L'accordo transattivo contenente la cessione in garanzia fa espresso riferimento al credito scadente al 30 settembre
2023; il contratto di affitto azienda prevede un canone annuo fisso di euro 2.500.000,0 e il pagamento di rate semestrali anticipate (punto 6.3). 9 cfr. Cass. n. 20298/2014, Cass. n. 12545/2000, Trib. Monza, 1° giugno 2015. 12 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28198/2023. 15 Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20477 del 24 luglio 2024: "nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verifi cato
l'effetto traslativo della cessione". Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28198 del 6 ottobre 2023: "L'anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti - fatti oggetto di cessione in quanto all'epoca futuri - è un'ulteriore condizione necessaria per il "consolidamento" del trasferimento a vantaggio del cessionario". 18 Cfr ex multis Tribunale civile Vercelli sentenza n. 1112 del 19 dicembre 2024, che richiama (tra le altre) Cass.
12286/2004, sebbene il caso riguardasse l'inefficacia ex art. 186 L.F. 19 Nella liquidazione giudiziale, l'articolo 165 CCII attribuisce espressamente al curatore la facoltà di "domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
Analogamente, l'articolo 274 CCII conferisce al liquidatore nella liquidazione controllata il potere di "esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori". Nel concordato preventivo liquidatorio, l'art. 115 CCII (applicabile anche al concordato semplificato ex art. 25 septies CCII) attribuisce al liquidatore la legittimazione ad esercitare “ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”. 21 Il difetto di legittimazione del debitore, sul punto, potrebbe configurarsi sia nelle ipotesi in cui non vi sia un effetto diretto benefico sul patrimonio dello stesso, sia nelle ipotesi in cui l'inefficacia sia invocata a tutela di singoli creditori o sia diretta a regolare esclusivamente rapporti tra specifici creditori, senza beneficio univoco per la massa. 22 Data di scadenza contrattuale dell'obbligazione da pagamento del canone (art. 1282 c.c.).
- Sezione civile – In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2230/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. e P.IVA. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in San Donato Milanese, Via Marcora, 36 (MI – 20097), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Proto, Chiara Ortaggi e Caterina
Maria Gironda del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei suddetti difensori e presso il loro studio (Chiomenti) in Milano, Via Verdi
n. 4
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Piacenza (PC), Via Controparte_1 P.IVA_2
Legnano n. 21, in persona del legale rappresentante dott. rappresentata CP_2
e difesa, dagli avvocati Giuseppe Coiro del Foro di Piacenza e prof. Fabio Marelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coiro in
Piacenza (PC), Via Mons. F. Torta n. 8.
PARTE CONVENUTA
Controparte_3
in concordato preventivo, con sede in Roma, via Boezio
[...]
n. 4C (codice fiscale e partita IVA , in persona dei suoi P.IVA_3
amministratori e legali rappresentati pro tempore dott.ri e CP_4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Controparte_5
avv.ti Vincenzo Di Vilio e Fabio Ciccariello, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessione di credito
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato come da fogli di pc depositati telematicamente, qui di seguito integralmente trascritti1:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, accertata incidentalmente l'effettiva titolarità del credito fatto valere da di cui al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Controparte_1
693/2023:
i) in linea principale, dichiarare nullo o comunque inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2023 emesso dal Tribunale di Piacenza e notificato
a mezzo posta elettronica certificata il 20 settembre 2023, e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore di di Euro Controparte_1 Parte_1
2 500.671,39, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 3 ottobre 2023 (data del pagamento: doc. 4) sino all'effettivo soddisfo;
ii) in linea riconvenzionale subordinata, qualora dovesse essere accertata incidentalmente l'effettiva titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 693/2023 in capo a in c.p. (n. 73/2022), Controparte_3
condannare alla restituzione del complessivo importo di euro 500.671,39 in Controparte_1
favore dell'anzidetta in Controparte_3
c.p. (n. 73/2022);
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali ex art.
2, co. 2, D.M. 55/2014.
Per Controparte_3
voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, la perdurante titolarità del Credito, per un ammontare pari ad € 491.554,80, in capo a e, CP_3
per l'effetto, condannare al pagamento in favore di del Credito, pari ad € Pt_1 CP_3
491.554,80, maggiorato degli interessi.
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.
Per CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
(i) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione e comunque tutte le domande formulate da
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
(ii) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
3 in ogni caso, condannare Parte_3
alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
FATTO
1-Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 694/2023 emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 20 settembre 2023, con il quale è stato ingiunto a
("TSD") di pagare a Parte_1 Controparte_1
( ") la somma di euro 491.554,81, oltre interessi e spese, in forza di CP
una cessione di credito perfezionatasi il 17 giugno 2022.
2- La vicenda ha avuto origine dai rapporti commerciali intercorsi tra CP
e ( ") Controparte_3 CP_3
negli anni 2020-2021, relativi alla fornitura di servizi informatici nel settore delle telecomunicazioni. A seguito degli inadempimenti di , aveva CP_3 CP
ottenuto un primo decreto ingiuntivo n. 39/2022 dell'11 gennaio 2022 per euro
532.634,05.
3- Con accordo transattivo del 17 giugno 2022, si riconosceva debitrice di CP_3
per euro 491.554,80 e, contestualmente, cedeva a quest'ultima pro CP
solvendo e a titolo di garanzia una quota parte della rata semestrale del canone di affitto dovuto da in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda del 6 agosto 2021. Tale contratto prevedeva la concessione in affitto da parte di CP_3
a del complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di telecomunicazioni del Gruppo TIM, a fronte di un canone annuo composto da una componente fissa di euro 2.500.000,00 e una componente variabile pari al 70% dell'EBITDA eccedente il canone fisso, da pagarsi in rate semestrali anticipate. La cessione del credito veniva notificata a il 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1264
c.c.
4 4- Successivamente, in data 29 settembre 2022, depositava domanda di CP_3
concordato preventivo presso il Tribunale di Roma, procedura che veniva aperta con decreto del 26 aprile 2023; la procedura si concludeva con l'omologa del piano concordatario, avvenuta con sentenza n. 677/2023 del 26 ottobre 2023.
5- A seguito dell'inadempimento di al pagamento della rata scadente il 30 settembre 2023, promuoveva il procedimento monitorio che si CP
concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 491.554,80 provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
6- , dopo aver effettuato il pagamento dell'intero importo ingiunto in data 3 ottobre 2023 al dichiarato scopo di evitare l'esecuzione forzata, proponeva opposizione con atto del 28 ottobre 2023, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di in concordato preventivo. CP_3
7- Con provvedimento del 15 gennaio 2024, il Tribunale autorizzava la vocatio in ius del terzo, differendo l'udienza al 4 giugno 2024.
8- si costituiva il 26 marzo 2024 spiegando domanda riconvenzionale CP_3
verso per l'accertamento della perdurante titolarità del credito in capo a sé e la condanna al pagamento.
9- L'opponente fonda la propria opposizione su tre ordini di ragioni.
In primo luogo, deduce l'inefficacia della cessione del credito per violazione della clausola limitativa contenuta nell'art. 15.6 del contratto di affitto, che subordina il diritto di di cedere i crediti al "previo ottenimento dell'autorizzazione CP_3
scritta" da parte di . Tale autorizzazione non sarebbe mai stata richiesta né ottenuta, rendendo la cessione inefficace nei confronti del debitore ceduto.
L'opponente sostiene che il patto limitativo sia opponibile a , che ne CP
aveva piena conoscenza al momento della cessione, come dimostrato dalla notificazione del contratto di affitto insieme all'atto di cessione.
5 In secondo luogo, eccepisce che il credito fatto valere aveva natura futura, essendo venuto ad esistenza solo il 30 settembre 2023, successivamente sia al deposito del ricorso monitorio che all'emissione del decreto ingiuntivo. Ciò determinerebbe l'inopponibilità della cessione alla procedura di concordato preventivo di , depositata il 29 settembre 2022, in applicazione del CP_3
principio secondo cui la cessione di credito futuro non è opponibile alla procedura concorsuale, se il credito non è ancora sorto al momento del deposito della domanda.
Infine, l'opponente contesta il difetto di liquidità del credito ingiunto, costituito da una quota parte della rata semestrale del canone che comprende sia una componente fissa che una variabile. Quest'ultima, pari al 70% dell'EBITDA eccedente il canone fisso, richiederebbe un'articolata indagine contabile per la sua determinazione, non essendo stata indicata nel ricorso monitorio né risultando determinabile nel presente giudizio.
10- L'opposta contesta la ricostruzione dell'opponente, sostenendo la CP
piena validità ed efficacia della cessione del credito.
Quanto alla clausola dell'art. 15.6 del contratto di affitto, l'opposta argomenta che essa non integra un divieto di cessione, bensì riconosce espressamente il diritto di di cedere i crediti, limitandosi a disciplinarne le modalità. In particolare, CP_3
rientrerebbe nella categoria dei "soggetti titolari di crediti contemplati CP
e/o comunque ricompresi nel piano attestato ex art. 67 L.F.", identificati dalla clausola stessa quali possibili cessionari del credito.
Anche qualora la previsione fosse qualificabile come divieto di cessione, essa sarebbe invalida per difetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, ovverosia mancanza di adeguati limiti temporali e assenza di un interesse meritevole di tutela.
Inoltre, avrebbe tacitamente rinunciato al divieto, sia attraverso il silenzio
6 mantenuto per oltre un anno dalla notificazione della cessione, sia mediante il pagamento effettuato in favore di senza contestazioni. CP
L'opposta sostiene, poi, che la preventiva autorizzazione non era necessaria, come confermato dalla e-mail del 26 maggio 2022 inviata da , e che comunque CP_3
aveva prestato il proprio assenso alla cessione tramite il legale che rappresentava nell'operazione di affitto del ramo d'azienda.
Relativamente alla natura del credito, argomenta che non si tratta di CP
un credito futuro meramente eventuale, bensì di un credito certo e liquido sin dall'efficacia del contratto di affitto, la cui esigibilità era solo differita nel tempo.
L'anteriorità della notificazione della cessione (22 giugno 2022) rispetto al deposito della domanda di concordato (29 settembre 2022) renderebbe la cessione pienamente opponibile al debitore ed alla massa dei creditori.
Quanto alla liquidità del credito, l'opposta precisa che l'importo di euro 491.554,80
è interamente ricompreso nella componente fissa del canone, non richiedendo quindi alcun calcolo relativo alla componente variabile.
11- SI sostiene la perdurante titolarità del credito in capo a sé, eccependo l'inopponibilità e inefficacia della cessione alla procedura concordataria. La società argomenta che l'omologazione del concordato preventivo, avvenuta senza opposizione da parte di , comporta l'accettazione da parte di CP
quest'ultima della soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura, nei tempi e con le modalità previste dal piano.
Nel piano concordatario, infatti, risulta inserita tra i creditori di CP
per l'importo di euro 491.554,80, mentre il credito oggetto della cessione è CP_3
stato inserito tra i flussi di cassa della continuità, destinato alla soddisfazione dei creditori concordatari. Ciò dimostrerebbe che il credito è rimasto nella titolarità di e che non può ottenere soddisfazione al di fuori della CP_3 CP
procedura, in violazione della par condicio creditorum.
7 Quanto alla natura futura del credito, conferma che esso è venuto ad CP_3
esistenza solo il 30 settembre 2023, successivamente al deposito della domanda di concordato, determinando l'inopponibilità della cessione alla procedura secondo il principio consolidato per cui l'effetto traslativo della cessione di credito futuro si realizza solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'accertamento in suo favore della titolarità del credito e la condanna in via riconvenzionale di al pagamento dello stesso.
12- Esaurita la trattazione e l'istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il Giudice, con provvedimento del 4 novembre 2024, fissava l'udienza al 6 marzo 2025, trattenendo all'esito la causa in decisione.
DIRITTO
13- Ciò premesso, l'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono, mentre l'esame delle altre domande seguirà l'iter motivazionale posto a fondamento della decisione, al fine di ricondurre ad unità le varie posizioni.
14- Sul divieto di cessione di cui alla clausola dell'art. 15.6 del contratto di affitto.
14.1- Parte opponente invoca l'art. 15.6 del contratto di affitto azienda del
06/08/2021 quale clausola integrante un divieto di cessione di credito, opponibile al terzo cessionario , circostanza che, conseguentemente, impedirebbe CP
a quest'ultima di agire per il recupero del credito.
L'argomentazione difensiva, tuttavia, non convince.
14.2 L'invocata clausola, infatti, alla luce del chiaro tenore letterale2, non è idonea ad integrare un divieto di cessione del credito ex art. 1260 co 1 c.c. La stessa, infatti, lungi dal prevedere un divieto di cessione, si limita a prevedere, in favore del concedente, il diritto di cedere i crediti presenti e/o futuri spettanti in virtù del presente contratto
8 di affitto, ad alcune particolari categorie di soggetti (segnatamente, istituti finanziatori o soggetti deputati istituzionalmente all'acquisto di crediti, nonché soggetti contemplati in un redigendo piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.), sebbene con la precisazione di una necessaria previa autorizzazione per iscritto del debitore ceduto.
Sul punto, la clausola che contiene una autorizzazione preventiva alla cessione del credito a particolari tipologie di soggetti o creditori senza specificare, in modo esplicito, un divieto alla astratta cedibilità del credito, non configura un generale pactum de non cedendo opponibile al cessionario, ma costituisce piuttosto l'esplicitazione negoziale di un preventivo favore alla cessione verso soggetti determinati e qualificati3.
In altri termini, il divieto di cessione del credito, configurando una eccezione al generale principio di cedibilità ex art. 1260 co 1 c.c., per essere tale deve essere dedotto dalle parti in modo espresso ed univoco, e non può essere desunto quale presupposto o conseguenza implicita in presenza di clausole negoziali concluse dalle parti che prevedano una facoltà o il diritto di cessione del credito, e ne disciplinino le relative modalità di esercizio.
Ne consegue, quindi, che anche la previsione di una necessaria autorizzazione scritta del debitore ceduto - a corredo della previsione del diritto di cessione in favore di particolari categorie di soggetti – costituisce una pattuizione accessoria alla previsione del diritto di cessione (che si limita a disciplinare le relative modalità di esercizio) e non è idonea a configurare un divieto di cessione del credito ex art. 1260 co 2 c.c., come tale eventualmente opponibile ai terzi che ne fossero a conoscenza.
14.3- Posto, quindi, che la clausola invocata si limita a prevedere la modalità di esercizio del diritto di cessione, non è poi stata contestata specificatamente la
9 circostanza che fosse un soggetto creditore contemplato nel piano CP
attestato di risanamento ex art. 67 L.F. (piano che costituiva proprio uno dei presupposti citati4 dal contratto di affitto azienda del 06/08/2021), sicché la cessione in favore di tale creditore risulta giuridicamente fondata proprio sulla clausola dedotta, rientrando il cessionario in una delle categorie espressamente citate.
14.4- Quanto poi, alla mancanza di autorizzazione scritta del debitore ceduto – al netto della terzietà di al contratto di affitto e della non configurabilità CP
di tale patto accessorio come divieto di cessione - sul punto deve essere comunque valorizzata la condotta tenuta da a seguito della notifica della cessione di credito (avvenuta in data 22 giugno 2022).
Il debitore ceduto, infatti, anche a seguito della notifica della cessione, è rimasto silente e non ha contestato o eccepito l'incedibilità dei crediti (se non per la prima volta nell'atto di citazione in opposizione relativo all'odierno giudizio).
Risulta, poi, anche una apposita comunicazione PEC5 inviata dal difensore di a in data 25/07/2023, nella quale viene ribadito che l'imposto CP
di € 491.554,80 quale credito ceduto da sarebbe divenuto esigibile dal CP_3
primo settembre 2023; anche in tale occasione non risulta prontamente mossa da alcuna contestazione o osservazione.
Del resto, la stessa , nella comunicazione a in cui si offre di CP
pagare la somma ingiunta al fine di scongiurare l'espropriazione forzata, espressamente ammette che il proprio interesse primario è quello di scongiurare il rischio di un pagamento non liberatorio, mentre non fa (ancora una volta) accenno alla questione della incedibilità del credito6. 4 Premessa f) al contratto in atti. 5 Cfr doc. 4 di parte opposta.
10 Sulla base dei sopra citati elementi consegue, quindi, che lo stesso debitore ceduto ha serbato – fin dalla notifica della cessione - una condotta concludente ben configurabile come accettazione tacita della cessione, o comunque come rinuncia a far valere l'incedibilità nei confronti del terzo cessionario, in quanto espressiva di una chiara mancanza di interesse a far valere, di per sé, l'inefficacia della cessione del credito.
15. Sulla liquidità del credito ceduto.
15.1- In merito alla liquidità del credito ceduto, la cifra di euro 491.554,80 – pari al credito riconosciuto da in favore di - è interamente CP_3 CP
ricompresa nella componente fissa del canone annuo (euro 2.500.000,00), non richiedendo, quindi, il calcolo della ulteriore componente variabile legata all . CP_6
La componente fissa, pari a euro 2.500.000,00 annui, corrisponde infatti a euro
1.250.000,00 semestrali, importo ampiamente superiore al credito oggetto di cessione, in quanto risulta ceduto specificatamente il credito da rata (semestrale) del canone scadente al 30 settembre 20237.
15.2- La circostanza che il contratto preveda anche una componente variabile non incide, quindi, sulla liquidità del credito ceduto, che risulta interamente coperto dalla componente fissa, poiché la porzione del credito oggetto di cessione risulta comunque necessariamente capiente ex contractu e, quindi, connotato dal requisito della liquidità.
Nemmeno osta a tale conclusione la asserita natura unitaria del canone, in quanto non si vede come tale natura incida sulla esatta quantificazione del credito ceduto,
11 che riguarda appunto solo una quota parte del canone e la cui liquidità è garantita dal fatto di essere incluso nella quota fissa dello stesso.
16. Sugli effetti del concordato omologato e della mancata opposizione all'omologa.
16.1- L'omologa del concordato preventivo e gli effetti obbligatori che ne derivano per il debitore ed i creditori concordatari (art. 117 CCII) non possono, di per sé, avere effetti sul negozio di cessione del credito, impregiudicata la questione della opponibilità o meno della cessione alla massa dei creditori, che deriva da diverse previsioni normative e che sarà analizzata successivamente.
16.2- Come è noto, l'effetto dell'omologa si spiega unicamente nei rapporti tra debitore e creditori anteriori al concordato (art. 117 co 1 e co 2 CCII)8, e non comporta in ogni caso un giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti, limitandosi a vincolare il soddisfacimento del singolo creditore nelle percentuali e nelle tempistiche previste dal concordato omologato9 e di giungere all'esdebitazione parziale del debitore in conseguenza della falcidia concordataria.
Conseguentemente, poiché l'azione di nei confronti del debitore CP
ceduto non integra una azione sul patrimonio del debitore – sottoposta quindi alla falcidia concordataria - bensì una azione nei confronti di un terzo, come tale estraneo agli effetti del concordato ex art. 117 co 1 CCII, il soddisfacimento di
GI nel caso in esame non lede in alcun modo la par condicio creditorum.
Del resto, poiché l'effetto obbligatorio di falcidia non si estende nei confronti dei terzi garanti, nei confronti dei quali i creditori mantengono impregiudicati i propri 8 L'unica categoria di terzi la cui posizione giuridica è influenzata dall'omologa sono i soci illimitatamente responsabili (art
117 co 2 CCII), per i quali la legge prevede espressamente l'estensione della falcidia concordataria;
tale previsione è una eccezione al generale principio di relatività degli effetti del concordato (in ossequio alla sua natura negoziale) sancito dall'art. 117 co 1 CCII.
12 diritti, non si vede come la falcidia possa applicarsi anche al rapporto tra creditore e terzo il cui debito sia stato ceduto a garanzia, in forza di un negozio opponibile alla procedura.
Risulta, poi, del tutto fisiologico – poiché normativamente previsto - che il creditore, sebbene sottoposto agli effetti obbligatori del concordato preventivo omologato, riesca ad ottenere un soddisfacimento integrale delle proprie pretese mediante l'escussione del patrimonio di terzi.
16.3- L'inserimento di nel piano concordatario come creditrice di CP
, inoltre, non può comportare automaticamente l'inefficacia della cessione, CP_3
trattandosi di mera verifica amministrativa del credito, priva di efficacia costitutiva sui rapporti sostanziali.
16.4- Parimenti, la mancata proposizione di opposizione ex art 49 CCII non integra acquiescenza all'inefficacia della cessione, posto che tale opposizione non sarebbe stata idonea a contestare rapporti sostanziali già definiti, essendo pacifica la mancanza nel concordato preventivo di una vera e propria fase di accertamento del credito, tanto che qualunque contestazione relativa all'esistenza, all'entità e alla natura del credito ben può essere proposta di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria
(come, del resto, è stato fatto proprio in questa sede).
16.5- Conseguentemente, l'omologa del concordato preventivo, per i già indicati motivi, non è, almeno in astratto, in grado di pregiudicare la titolarità in capo a del credito ceduto e la legittimità della sua azione monitoria avverso CP
il debitore ceduto .
17- Sulla opponibilità della cessione alla procedura di concordato preventivo
. CP_3
13 17.1- La cessione del credito è stata perfezionata in seno all'accordo transattivo del
17 giugno 2022 tra e , con successiva notifica a CP_3 CP
avvenuta il 22 giugno 2022 ai sensi dell'art. 1264 c.c.10
La domanda di concordato preventivo di è stata invece depositata presso CP_3
il Tribunale di Roma il 29 settembre 2022, con successiva apertura della procedura mediante decreto del 26 aprile 2023 e omologazione con sentenza n. 677/2023 del
26 ottobre 2023.
17.2- La giurisprudenza consolidata ha chiarito che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria"11.
La Giurisprudenza ha poi ribadito che "il trasferimento del credito futuro si verifica unicamente nel momento in cui il credito viene ad esistenza" e che "in caso di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n.
2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo"12.
17.3- Nel caso di specie, il credito oggetto di cessione è costituito dalla quota parte della rata semestrale del canone dell'Affitto scadente il 30 settembre 2023. Tale credito presenta inequivocabilmente natura di credito futuro, in quanto derivante da un contratto di affitto di azienda che, al pari dei contratti di locazione, genera crediti che "sorgono in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo", tanto che "il credito derivante dal mancato pagamento dei 10 Cfr doc. 2 e 3 di parte opposta. La notifica risulta effettuata a mezzo PEC. 11 Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 738/2025.
14 canoni…… non diviene solo esigibile, ma sorge in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo, e dunque matura anche nel corso della procedura"13.
Tale principio trova, del resto, conferma nella disciplina dei rapporti pendenti di durata al momento della apertura della liquidazione giudiziale, essendo pacifico che la continuazione del contratto di affitto di azienda a norma dell'art. 172, co 3, e 184
CCII (a seguito di liquidazione dell'affittuario) comporti l'obbligo del pagamento in prededuzione dei canoni maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, proprio perché "sorgono" in costanza della procedura stessa, a differenza di quelli sorti anteriormente, sottoposti alla falcidia concorsuale.
17.4- Ciò posto, è stato chiarito che "l'art. 169 l.f. che, richiamando espressamente l'art. 45
l.f., determina una piena equiparazione tra concordato preventivo e fallimento quali procedure di esecuzione forzata collettiva"14 con conseguente applicazione dei medesimi principi in materia di opponibilità delle cessioni alla massa dei creditori concordatari, tenuto conto della continuità normativa a tali principi espressa dal combinato disposto ex artt. 96 e 145 CCII.
17.5- Va ribadito che l'anteriorità della venuta ad esistenza del credito rispetto alla procedura concorsuale costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l'opponibilità della cessione15, indipendentemente dalla anteriorità della notifica e a nulla rilevando, a tali fini, la distinzione, invocata da parte opposta, tra crediti futuri identificati nel rapporto genetico e crediti meramente eventuali. 13 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11864/2023. 14 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 34385/2023.
15 Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità16 citata risulta, in ultima analisi, non pertinente al caso in esame;
infatti, la stessa - lungi dal ritenere non necessario il requisito della anteriorità dell'esistenza del credito ai fini della opponibilità - si limita a prevedere che, nel caso di crediti meramente eventuali, la notifica della cessione, per essere opponibile, deve essere anche successiva alla concreta venuta in esistenza del credito.
Poiché nel caso di specie il credito è venuto ad esistenza il 30 settembre 2023, successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo del 29 settembre 2022, la cessione deve ritenersi inopponibile alla massa dei creditori.
17.6- Conseguentemente, il credito deve considerarsi rimasto nella titolarità di
, ricompreso nell'attivo concordatario e destinato al soddisfacimento dei CP_3
creditori (quindi, anche , salva la falcidia concordataria), non potendo CP
quindi vantare alcuna pretesa diretta nei confronti del debitore CP
ceduto .
17.7- In merito alla conclusione raggiunta, merita tuttavia approfondimento la questione della legittimazione attiva di a far valere l'inefficacia di atti CP_3
pregiudizievoli alla massa dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale, finalizzata a recuperare al proprio patrimonio un asset attivo, distribuibile ai creditori, processualmente sfociata proprio nella domanda riconvenzionale di condanna verso il debitore ceduto TSD17.
Sebbene, infatti, normalmente in giurisprudenza non si ammetta18 che il debitore in concordato preventivo possa agire per far valere l'inefficacia di atti lesivi dell'interesse della massa dei creditori, nel caso in esame deve ritenersi sussistente la 16 Cfr Cass. 28 febbraio 2020, n. 5616. 17 Questione non specificatamente sollevata dalle parti, tuttavia esaminabile d'ufficio, in quanto attinente ad una delle condizioni dell'azione.
16 legittimazione del debitore in concordato ad agire per ottenere il recupero del credito vantato nei confronti di , facendo valere quale presupposto della domanda proprio l'inefficacia della cessione nei confronti della massa ex artt. 96 e
145 CCII.
L'impianto del CCII delinea un sistema coerente in cui la legittimazione per l'esercizio delle azioni di inefficacia o, più in generale, di azioni conservative e recuperatorie è generalmente attribuita al soggetto deputato alla gestione del patrimonio del debitore, non solo nelle procedure connotate dal c.d.
“spossessamento”, ma anche nelle procedure liquidatorie negoziali19. Il quadro sistematico che emerge risulta chiaro: il soggetto che amministra il patrimonio del debitore è anche quello legittimato ad esercitare le azioni necessarie a realizzare l'attivo necessario per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi
(quindi, il soddisfacimento dei creditori). Tale logica risponde a evidenti ragioni di efficienza, evitando frammentazioni e possibili antinomie nella gestione delle iniziative giudiziali volte al recupero di attività patrimoniali.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l'articolo 94 comma 1
CCII stabilisce che "il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". il debitore mantiene, quindi, la gestione del proprio patrimonio, ed è obbligato a compiere ogni atto necessario alla esecuzione del piano di concordato (art. 118 co 3 CCII), anche quindi nell'interesse dei creditori.
Diversamente, poi, da quanto accade nelle procedure liquidatorie aventi natura negoziale (come il concordato liquidatorio e quello semplificato), manca nel
17 concordato in continuità la previsione legislativa di un organo della procedura istituzionalmente votato all'esercizio delle azioni finalizzate al conseguimento dell'attivo20, che agisca quale mandatario nell'interesse dei creditori.
Conseguentemente, il quadro normativo introdotto induce ad una interpretazione evolutiva che riconosca al debitore in concordato in continuità la legittimazione a far valere l'inefficacia di atti nei confronti della massa, qualora dall'azione consegua un recupero di attivo concordatario ed un beneficio per l'intera massa, coerentemente del resto con la maggiore responsabilizzazione del debitore che connota le procedure in continuità aziendale.
Nel concordato in continuità, inoltre, il debitore vanta senza dubbio un interesse proprio alla reintegrazione del patrimonio, nella misura in cui l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa comporti il rientro di attività nella sfera patrimoniale dell'impresa, contribuendo così alla puntuale e corretta esecuzione del concordato omologato e scongiurando le conseguenze pregiudizievoli sulla propria sfera giuridica potenzialmente derivanti da azioni di risoluzione ex art. 119 CCII e dalla perdita di continuità che potrebbe derivarne.
L'inefficacia di un atto ex art. 94 e 145 CCII, nel caso, in esame, è poi invocata quale presupposto per una domanda di condanna diretta a tutelare un proprio diritto (di credito), sicché la legittimazione processuale del debitore realizza una efficace “sintesi” tra tutela della propria sfera giuridica e tutela della massa dei creditori, senza configurare una ipotesi di pura sostituzione processuale ex art. 91
c.p.c.21. 20 Pacifico, infatti, è il difetto generale di legittimazione del Commissario Giudiziale, al quale sono rimessi solo compiti di vigilanza e referto, la cui legittimazione processuale è prevista in via eccezionale in ipotesi specifiche (ad esempio, in tema di legittimazione all'azione di risoluzione ex art. 117 CCII)
18 Tale soluzione interpretativa, inoltre, risponde a principi di economia processuale, concentrando tutela del patrimonio del debitore e tutela della massa in un unico giudizio, evitando la proposizione di distinte azioni da parte di soggetti diversi.
In un giudizio in cui sono parti in causa il debitore cedente (in concordato), il creditore cessionario, ed il debitore ceduto, la conclusione è, poi, efficiente anche con riferimento alla posizione quest'ultimo, perché determina un accertamento definitivo sulla effettiva titolarità del credito, consentendogli un pagamento liberatorio. Ne consegue che anche il debitore ceduto-opponente risulta, nel caso in esame, munito di un interesse specifico e attuale a sollevare la questione della opponibilità o meno della cessione alla massa dei creditori (coerentemente a tale interesse, ha infatti evocato nel presente giudizio il debitore cedente).
18- In conclusione, poiché il credito per euro 491.554,81 verso , oggetto del ricorso monitorio, risulta essere stato ceduto da al proprio creditore CP_3
in forza di un negozio di cessione inopponibile alla procedura di CP
concordato che ha interessato il debitore cedente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento dell'opposizione, con condanna di alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma di euro 500.671,39, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. a decorrere dal pagamento (3 ottobre 2023).
19- Deve, poi, essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dal terzo chiamato di condanna di al pagamento della somma di euro 491.554,80, oltre CP_3
interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data del 30/09/202322, essendo stato accertato che il credito ceduto permane ancora nel patrimonio di (non CP_3
avendo del resto la stessa mosso contestazioni sul punto), così che la somma possa essere destinata ai creditori concorsuali nel rispetto delle previsioni del piano di concordato omologato.
19 Ogni ulteriore domanda o questione risulta assorbita dalle suesposte decisioni.
19- Le spese tra parte opposta e vanno poste a carico della prima ex art. 91
c.p.c., e sono liquidate direttamente nel dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi processuali intercorse (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), del tenore delle difese, nonché del numero di argomenti affrontati, della loro complessità, e dell'apprezzamento individuale degli stessi.
Le spese tra e vanno integralmente compensate, non essendo CP_3
ravvisabile tra queste due parti una condizioni di soccombenza, alla luce dell'accoglimento integrale dell'opposizione (di cui beneficia indirettamente
) e dalla sostanziale condivisione dei relativi motivi, nonché della CP_3
sostanziale non resistenza di alle pretese creditorie di (tanto che la CP_3
domanda subordinata di parte opponente chiedeva la condanna proprio in favore della terza chiamata).
Non si deve far luogo alla pronuncia sulle spese tra parte opposta e terzo chiamato, in quanto la terza chiamata è stata evocata in giudizio su istanza di e non ha proposto domande dirette verso (mancando, quindi, un rapporto CP
processuale diretto).
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 693/2023 del Tribunale di Piacenza;
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 500.671,39, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 co 1 c.c. a decorrere dal 3 ottobre 2023;
20 3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
Controparte_3
della somma di euro 491.554,80, oltre interessi legali ex
[...]
art. 1284 co 1 c.c. dalla data del 30/09/2023;
4) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 19.024,0 Parte_1
per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
5) Compensa integralmente le spese tra le altre parti;
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 10/09/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Omesse per brevità le istanze istruttorie. 2 Cfr doc. 5 di parte opponente. 3 Cfr in parte motiva, Corte d'appello civile Salerno sentenza n. 76 del 31 gennaio 2025. 6 Cfr doc. 3 di parte opposta. 7 L'accordo transattivo contenente la cessione in garanzia fa espresso riferimento al credito scadente al 30 settembre
2023; il contratto di affitto azienda prevede un canone annuo fisso di euro 2.500.000,0 e il pagamento di rate semestrali anticipate (punto 6.3). 9 cfr. Cass. n. 20298/2014, Cass. n. 12545/2000, Trib. Monza, 1° giugno 2015. 12 Cfr Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28198/2023. 15 Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20477 del 24 luglio 2024: "nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verifi cato
l'effetto traslativo della cessione". Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28198 del 6 ottobre 2023: "L'anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti - fatti oggetto di cessione in quanto all'epoca futuri - è un'ulteriore condizione necessaria per il "consolidamento" del trasferimento a vantaggio del cessionario". 18 Cfr ex multis Tribunale civile Vercelli sentenza n. 1112 del 19 dicembre 2024, che richiama (tra le altre) Cass.
12286/2004, sebbene il caso riguardasse l'inefficacia ex art. 186 L.F. 19 Nella liquidazione giudiziale, l'articolo 165 CCII attribuisce espressamente al curatore la facoltà di "domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
Analogamente, l'articolo 274 CCII conferisce al liquidatore nella liquidazione controllata il potere di "esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori". Nel concordato preventivo liquidatorio, l'art. 115 CCII (applicabile anche al concordato semplificato ex art. 25 septies CCII) attribuisce al liquidatore la legittimazione ad esercitare “ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”. 21 Il difetto di legittimazione del debitore, sul punto, potrebbe configurarsi sia nelle ipotesi in cui non vi sia un effetto diretto benefico sul patrimonio dello stesso, sia nelle ipotesi in cui l'inefficacia sia invocata a tutela di singoli creditori o sia diretta a regolare esclusivamente rapporti tra specifici creditori, senza beneficio univoco per la massa. 22 Data di scadenza contrattuale dell'obbligazione da pagamento del canone (art. 1282 c.c.).