Articolo 46 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 45Articolo 47
Versione
3 giugno 1985
Art. 46.
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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