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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ID ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1684/2021 promossa da:
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, codice Controparte_1
fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. , in persona del procuratore legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti;
-attrice;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
via Conte Ruggero n. 14, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
LI LI AN;
-convenuto;
e con la chiamata in causa di pagina 1 di 15 (Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_3 [...]
con sede in Roma, viale Regina Margherita n 125, c.f. in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Calabrò;
-terza chiamata;
avente a OGGETTO
obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Premesso quanto esposto negli atti e verbali di causa si precisano le conclusioni
riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo”. Di seguito le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “dichiarare il diritto di credito di nei confronti del Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, con sede in Via Conte Ruggero N.14 - 94010 CP_2
CA (EN), codice fiscale , e conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla P.IVA_2
società (c.f. ) la somma per capitale euro 18.923,08 e per interessi Controparte_1 P.IVA_1
di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per
tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed
ammontanti alla data del 16-12-2021 ad euro 797,7 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da
maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di
teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro
1.720,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, nella denegata e non creduta ipotesi
di riconoscimento di invalidità del contratto condannare la convenuta a pagare in favore di CP_1
pagina 2 di 15 un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura del Parte_1
vantaggio conseguito dal convenuto in ragione della Somministrazione fruita, e determinato CP_2
nella misura per capitale euro 18.923,08 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di
cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle
singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16-12-2021 ad euro 797,7
oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,
numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura
sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di
notifica del presente atto, oltre ad euro 1.720,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs.
231/2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge”. Si riporta la precisazione del credito successivamente operata dall'attrice: “Alla data del 2-6-2023 in relazione alle
fatture azionate il credito per capitale è di euro 1.137,59 e per interessi di mora euro 1.284,22, oltre i
successivi interessi di mora maturandi” (cfr. nota del 10.6.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.6.2023).
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria di legge, tutte le
diverse e contrarie istanze, eccezioni e difese disattese anche in via istruttoria ed incidentale: in via
pregiudiziale/preliminare, gradatamente: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per carenza
di legittimazione attiva stante l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti per rifiuto espresso da parte
del trattandosi di contratti in corso di validità; nel merito, - rigettare le domande attoree in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare la società a rifondere le spese Controparte_1
legali per aver azionato un giudizio ingiusto;
- rigettare la domanda di risarcimento danno per
infondatezza della pretesa, per indeterminatezza delle domande, per mancanza di prova dei validi titoli
pagina 3 di 15 sottostanti, per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato;
- dichiarare
illegittimo e erroneo il calcolo degli interessi prospettato da parte attrice;
in via subordinata,
nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere valido l'atto di cessione e fondata la pretesa, - dichiarare
in ogni caso liberato il per aver effettuato i pagamenti delle fatture azionate per come risulta CP_2
dalle prove di pagamento e dalle dichiarazioni confessorie delle controparti;
- con vittoria di spese e
compensi del presente giudizio”.
Parte chiamata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di
causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “Rigettare la domanda proposta dal nei confronti di CP_2 Controparte_2
poiché infondata in fatto ed in diritto, - Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
agisce in giudizio contro il al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2
pagamento di somme derivanti da somministrazioni di energia e gas eseguite da in Controparte_3
favore dell'ente convenuto.
A fondamento della pretesa, l'attrice deduce di essere cessionaria dei crediti derivanti dalla somministrazione di cui sopra in forza dell'accordo di cessione di crediti stipulato con il CP_3
23.9.2021.
L'attrice produce le fatture relative alla somministrazione, il contratto di cessione dei crediti, nonché la tabella dei consumi trasmessa dagli enti distributori e la notifica della cessione al debitore ceduto (v.,
rispettivamente, doc. 16, doc. 2, docc. 17, 18 e 19, mentre a nulla vale il doc. 20, riferito a consumi relativi a periodi successivi rispetto a quelli oggetto di causa, nonché doc. 2 bis, tutti nel fasc. di parte attrice).
pagina 4 di 15 A dire dell'attrice, il credito complessivo vantato nei confronti del convenuto ammonta (a CP_2
seguito dei trasferimenti di denaro operati dalla società cedente che nelle more e nonostante la cessione debitamente notificata al debitore ha ricevuto parte dei pagamenti) per capitale, a euro 1.137,59 e, per interessi di mora (calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002), a euro 1.284,22, oltre i successivi interessi di mora maturandi1.
L'attrice domanda altresì: i) gli interessi anatocistici dovuti ai sensi dell'art. 1283 c.c., evidenziando che al momento dell'introduzione del giudizio sussistevano già interessi scaduti da oltre sei mesi;
ii) la somma di euro 1.720,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002, corrispondente a euro 40 per ciascuna fattura non pagata (n. 43 fatture specificamente indicate in seno allo schema riepilogativo di cui alla nota del 10.6.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.6.2023 e in ogni caso prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria).
L'ente convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo: i) la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per avere il regolarmente comunicato il rifiuto della cessione dei crediti (a CP_2
norma, tra l'altro, dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis -v. docc. 2
e 3 fasc. convenuto), con conseguente inefficacia della cessione stessa nei propri confronti;
ii)
l'intervenuto pagamento, in favore della società cedente, degli importi ora pretesi dalla cessionaria,
all'uopo chiamando in giudizio ed evidenziando che, proprio in ragione dei Controparte_3
pagamenti eseguiti, non sono dovuti interessi di mora né tanto meno interessi anatocistici;
iii)
l'infondatezza della pretesa applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002, ossia della penale di euro 40
per ciascuna fattura in ragione, per un verso, dell'avvenuto tempestivo pagamento alla cedente, per altro verso, della mancata ricezione di talune fatture e, oltre, per l'assenza di specifiche attività di recupero credito tali da giustificare l'applicazione della penale su ciascuna fattura;
iv) la mancanza di 1 In sede di atto introduttivo, prima di ridurre la pretesa in ragione della ricezione dei pagamenti da parte della società cedente, l'attrice indicò, invero, le somme richieste nella misura di euro 18.923,08 per il capitale e, di euro 797,7 per interessi di mora. pagina 5 di 15 idonea prova del credito, non potendosi lo stesso basare solo sulle fatture, di per sé sole non costituenti prova in quanto atti unilaterali emessi dal creditore.
L'ente convenuto evidenzia, in ogni caso, come, a seguito delle proprie difese, l'attrice abbia ridotto la pretesa da originari euro 18.923,08 ad euro 1.137,59 così disvelando, a dire di parte convenuta, la propria negligenza nella preparazione dell'azione legale.
Sul rilievo del giudice relativo all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 191 TUEL, l'ente comunale deduce l'esistenza degli impegni di spesa tali da dare fondamento al rapporto di somministrazione e ai pagamenti eseguiti in esecuzione dello stesso.
La società cedente, chiamata in giudizio dal convenuto, deduce di aver eseguito le CP_3
erogazioni di energia e gas in regime di salvaguardia e quale fornitore di ultima istanza, di aver effettivamente ricevuto pagamenti da parte del convenuto nonostante la cessione dei crediti e di aver,
quindi, provveduto a girare i pagamenti in questione alla parte attrice, la quale, difatti, a seguito di ciò,
risulta aver ridotto la pretesa come evidenziato anche dall'ente locale convenuto.
Evidenzia la terza chiamata, ancora, che la chiamata in giudizio non appare in alcun modo giustificata,
tant'è che nessuna domanda nei propri confronti viene svolta dall'ente locale chiamante.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto, non convince l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per inefficacia della cessione dei crediti nei confronti dell'ente convenuto.
Come si è accennato, il nega l'efficacia della cessione dei crediti intervenuta Controparte_2
tra e in ragione del rifiuto della cessione stessa comunicato dall'ente CP_3 CP_1
locale alle controparti.
L'eccezione è argomentata mediante il richiamo alle norme di carattere pubblico che esigono ora pagina 6 di 15 l'adesione (art. 69 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 -Legge di Contabilità di Stato-,
nonchè art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 ALLEGATO E, richiamato dall'art. 70 della stessa
Legge di Contabilità), ora il mancato rifiuto della P.A. (art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016
applicabile ratione temporis) rispetto alle cessioni di crediti vantati verso l'amministrazione.
L'infondatezza dell'eccezione si coglie avendo riguardo alla circostanza per cui i crediti ceduti e per i quali è causa originano da prestazioni (vendita di energia elettrica) già eseguite dalla cedente.
Più in particolare, va rilevato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di
durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha
ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del
debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando
che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa
risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui
all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a
norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè,
una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la
"inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa
vantare ulteriori diritti” (cfr. Cass. sent. 268/2006).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno e in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo è stato altresì
precisato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di
pagina 7 di 15 una causa petendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. n. 6209/99; Cass. n.11918/2002; Cass.n.1442/2015).
In altri termini, nell'ambito della somministrazione di energia o di gas si può ritenere che la prestazione ordinata si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nella materiale consegna del bene o nella effettuazione del servizio, cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi così, di volta in volta, singoli contratti di compravendita.
Più ampiamente deve osservarsi che risulta dirimente indagare il campo di operatività oggettivo della disciplina che, per le P.A., deroga al regime di libera cedibilità dei crediti designato dal codice civile
(art. 1260 c.c.)
E infatti, se la ratio dei limiti posti alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle P.A. nell'ambito di rapporti di durata può riassumersi nel fine di “garantire la regolare esecuzione dei contratti di
durata …, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore [possa] privarsi dei mezzi finanziari
erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass,
2015 n. 18610), la stessa apparirebbe inevitabilmente frustrata là dove, in un negozio a tempo indeterminato, qual è quello di fornitura, si dovese ritenere derogato sine die il principio di libera cedibilità del credito (di cui all'art. 1264 c.c.).
Tale frustrazione emerge in quanto se l'intento del legislatore (la ratio della norma) è, come visto,
quello di evitare che al cedente, che sia controparte della P.A., vengano a mancare le risorse per adempiere ai propri obblighi nei confronti della stessa P.A., impedire che, con specifico riguardo alle prestazioni già eseguite, e per le quali quindi l'obbligazione del fornitore sia stata adempiuta, questo possa ottenere, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione, l'immediata soddisfazione del proprio credito tramite una cessione pro soluto a terzi, e imporgli, per converso, di sopportare l'inadempimento e così di non incamerare le risorse necessarie per lo svolgimento della successiva attività, comporterebbe una evidente eterogenesi dei fini.
pagina 8 di 15 La disciplina in esame è pur sempre disciplina che deroga a un principio generale e che perciò deve essere interpretata rigorosamente in relazione alla sua ratio.
Di contro, è proprio la diversa interpretazione della disciplina in questione propugnata dall'ente convenuto a non apparire rispettosa della ratio sottesa al dettato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, accedendo all'interpretazione dell'ente convenuto si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che peraltro -e con ogni evidenza- appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.
I crediti azionati dall'attrice riguardano, come si è detto, prestazioni (rese tra il 2020 e il settembre
2021) già eseguite (di cui l'ente ha, cioè, già fruito) al momento della cessione, di modo che, sotto il profilo considerato, la cessione è valida ed efficace nei confronti dell'ente convenuto.
L'efficacia della cessione nei confronti dell'ente è provata, peraltro, dalla documentazione relativa alla notifica della cessione in questione prodotta da parte attrice (v. doc. 2 bis fasc. attrice e art. 1264 c.c.).
Ciò posto, va da sé che è priva di fondamento e come tale inefficace la comunicazione del rifiuto della cessione posta in essere dall'ente convenuto.
Alla luce di quanto appena detto, inoltre, possono ben dirsi infondate tutte le doglianze relative all'intervenuto pagamento dei crediti azionati in quanto trattasi di pagamenti intervenuti successivamente alla data di notifica della cessione ed eseguiti in favore della cedente.
Basti sul punto rilevare che la cessione risulta notificata al in data 3.11.2021, Controparte_2
mentre i mandati di pagamento prodotti dall'ente convenuto (i quali, peraltro, di per sé soli considerati pagina 9 di 15 non costituiscono nemmeno prova del pagamento) hanno tutti data successiva (essendo emessi tra il 15
novembre e il dicembre 2021) e sono tutti rivolti alla cedente. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., infatti, la cessione ha effetto verso il debitore ceduto dal momento della notifica della stessa e il pagamento nei confronti del cedente non può quindi avere efficacia liberatoria.
Non può poi trascurarsi che l'esistenza dei crediti ceduti non appare revocabile in dubbio e ciò per una molteplicità di ragioni.
Anzitutto, deducendo di aver pagato, il ha senz'altro ammesso l'esistenza dei crediti in CP_2
questione. In secondo luogo, sebbene sia condivisibile in linea puramente teorica l'eccezione per cui le sole fatture non sono di per sé idonea prova del credito, in disparte il riconoscimento di cui si è detto,
non può che rilevarsi come, nel caso in esame, l'eccezione in questione trascura il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui nell'ambito della fornitura di energia o gas le bollette lasciano presumere, in difetto di specifica contestazione relativa al funzionamento del contatore (nella specie non formulata), l'esistenza del credito e la sua esatta quantificazione. Aggiungasi che, nel caso ora in esame risultano prodotte le comunicazioni degli enti distributori, rimaste prive di specifica contestazione. Del resto, il non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni, né ha formulato CP_2
eccezioni specifiche relative al quantum recato dalle fatture, trincerandosi dietro eccezioni del tutto generiche sul punto.
Ciò vale anche con riferimento agli interessi di mora pretesi dall'attrice, rispetto ai quali non coglie nel segno, per i motivi sopra indicati, l'eccepito tempestivo pagamento al cedente, inopponibile alla cessionaria. Nemmeno coglie nel segno l'assunto per cui talune fatture tra quelle azionate, in quanto non ricevute dall'amministrazione comunale, non consentirebbero la produzione di interessi di mora.
Difatti, appare sul punto condivisibile il richiamo all'art. 4 d.lgs. 231/2002 formulato dall'attrice, ai sensi del quale, ai fini della decorrenza degli interessi di mora si applicano i seguenti termini: a) trenta pagina 10 di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura e, b) trenta giorni dalla data di ricevimento della prestazione quando non è certa la data di ricevimento della fattura. Nella specie, tale ultima previsione toglie qualsiasi rilevanza alla mancata ricezione della fattura non essendovi alcuna contestazione in ordine alla ricezione delle prestazioni.
Anche in punto di calcolo degli interessi di mora (eseguito sino alla data del 10.6.2023) l'azione appare fondata giacché il saggio degli interessi è condivisibilmente individuato in quello sancito dal d.lgs.
231/2002: il rapporto tra fornitore di energia elettrica e P.A. rientra infatti nel campo di operatività
della disciplina in questione in forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. citato, i quali prevedono che le disposizioni in esso contenute si applicano, tra l'altro, anche ai rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche che importino la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La questione -sollevata d'ufficio- della mancata produzione in giudizio degli impegni di spesa necessari ai fini dell'insorgenza di obbligazioni a carico delle amministrazioni locali ex art. 191 TUEL,
poi, è superata dalla dichiarazione dello stesso ente locale in ordine alla sussistenza degli impegni di spesa in questione, da leggersi quale dichiarazione avente natura sostanzialmente confessoria tale da sgravare il creditore dall'onere della relativa produzione.
Alla luce di quanto sin qui si è detto, dunque, la domanda è fondata con riguardo al capitale e agli interessi richiesti.
Venendo agli ulteriori interessi richiesti ai sensi dell'art. 1283 c.c., va rilevato che la disposizione citata consente la produzione di interessi sugli interessi scaduti, purché si tratti di interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale.
Nella specie, il c.t.u. all'uopo incaricato indica specificamente -e senza che le parti forniscano motivi per discostarsi- le fatture recanti importi scaduti da oltre sei mesi al momento della notificazione pagina 11 di 15 dell'atto di citazione e quantifica gli interessi anatocistici (ex art. 1283 c.c.) nella misura di euro 125,07
(alla data di deposito della c.t.u. -24.11.2024-),
La somma viene calcolata secondo il saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., il quale a sua volta rinvia alla misura degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. Sul punto appare il caso di rilevare che “In tema di
obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 cod. civ. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di
usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale
o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che
determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono
dovuti esclusivamente nella misura legale” (Cass. 2003 n. 14688): orbene, la misura legale degli interessi dovuti in ragione di obbligazioni pecuniarie inadempiute è, dal giorno della domanda, quello di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., che rimanda al d.lgs. 231/2002.
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda deve trovare accoglimento.
Resta da considerare la richiesta, ex art. 6 d.lgs. 231/2002, di euro 40 per ogni singola fattura, così per complessivi euro 1.720,00 trattandosi di n. 43 fatture.
Sul punto, devesi anzitutto considerare che, se è vero che l'ente convenuto ha pagato gran parte delle fatture, è tuttavia vero che i pagamenti sono stati eseguiti nei confronti della cedente dopo la notifica della cessione e quindi senza efficacia liberatoria. Il fatto, quindi, che il creditore cessionario abbia ricevuto i pagamenti incassati inizialmente dalla cedente non toglie che detti pagamenti siano giunti al creditore stesso in ritardo (non vi è prova, difatti, del momento in cui abbia ricevuto i CP_1
pagamenti da potendosi però presumere che ciò sia accaduto in corso di causa, Controparte_3
tant'è che l'attrice, dopo l'introduzione del giudizio, ha ridotto l'importo complessivo preteso, mentre è
pagina 12 di 15 irrilevante se i pagamenti siano stati eseguiti tempestivamente -ossia prima della mora ex re sancita dal d.lgs. 231/2002- dal in favore di . CP_2 CP_3
Dunque, rispetto a ogni singola fattura, benchè il pagamento sia in parte intervenuto, deve riconoscersi che, essendovi ritardo, vi è diritto al pagamento di euro 40 a titolo di risarcimento del danno.
L'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 stabilisce infatti che “al creditore spetta … un importo forfettario di 40
euro a titolo di risarcimento del danno”.
Ebbene, alla luce della ricostruzione sopra operata con riguardo alle erogazioni di energia (o gas) già
completate e cristallizzate in seno alle singole fatture, con particolare riferimento all'autonomia assunta da ciascuna erogazione, inquadrabile come singola vendita, devesi ritenere che sussistono tanti ritardi quante sono le fatture non pagate tempestivamente (al creditore effettivo, ossia al cessionario, a nulla valendo il pagamento nei confronti del cedente), con la conseguenza che la somma di euro 40 è dovuta per ciascun ritardo.
Ciò anche in difformità di precedenti orientamenti espressi dallo scrivente e, per converso, in conformità all'impostazione assunta da larga parte della giurisprudenza di merito e dalla Corte di
Giustizia UE.
Segnatamente, richiamando le parole di Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 05/09/2025, n. 967, in
OneLegale, può dirsi che “Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea, la
quale ha affermato con la sentenza del 1 dicembre 2022 n. 370/21, che: "L'articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo
3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda
forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un
pagina 13 di 15 determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di
recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda risulta fondata.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in capo alla parte convenuta e in favore della parte attrice.
Anche nei riguardi della parte chiamata l'ente convenuto è tenuto alla refusione delle spese di lite.
Sotto quest'ultimo profilo devesi rilevare che la chiamata in causa appare del tutto ingiustificata poiché, come traspare chiaramente dalle conclusioni sopra trascritte, il convenuto non spiega alcuna domanda, nemmeno di ripetizione dell'eventuale indebito asseritamente pagato, nei confronti della parte chiamata. La chiamata, in altri termini, è giovata ai soli fini di confortare la prova del pagamento:
ma per fornire tale prova non occorreva di certo chiamare in giudizio chi ha ricevuto i pagamenti,
trattandosi, piuttosto, di istruire adeguatamente la causa e non di estendere il contraddittorio.
Le spese si liquidano, in favore dell'attore e della parte chiamata, nella misura di euro 1.278,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14, parametri minimi in ragione della esiguità del valore della causa avuto riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00). Quanto alla parte attrice,
questa ha diritto altresì alla refusione della somma di euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle seguenti somme: euro
1.137,59 per capitale, euro 1.284,22 per interessi di mora (alla data del 10.6.2023), oltre ulteriori interessi sul capitale sino al soddisfo, oltre euro 125,07 per interessi anatocistici alla data di deposito della c.t.u. (24.11.2024), oltre euro 1.720,00 ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002;
pagina 14 di 15 condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 1.278,00 oltre accessori di legge per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi;
condanna ancora parte convenuta al pagamento, in favore della parte chiamata, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 1.278,00 oltre accessori di legge per onorari-
Enna, 20.10.2025
Il GIUDICE
ID ZZ
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ID ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1684/2021 promossa da:
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, codice Controparte_1
fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. , in persona del procuratore legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti;
-attrice;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
via Conte Ruggero n. 14, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
LI LI AN;
-convenuto;
e con la chiamata in causa di pagina 1 di 15 (Società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di Controparte_3 [...]
con sede in Roma, viale Regina Margherita n 125, c.f. in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Calabrò;
-terza chiamata;
avente a OGGETTO
obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Premesso quanto esposto negli atti e verbali di causa si precisano le conclusioni
riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo”. Di seguito le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “dichiarare il diritto di credito di nei confronti del Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, con sede in Via Conte Ruggero N.14 - 94010 CP_2
CA (EN), codice fiscale , e conseguentemente condannare l'Ente a pagare alla P.IVA_2
società (c.f. ) la somma per capitale euro 18.923,08 e per interessi Controparte_1 P.IVA_1
di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per
tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed
ammontanti alla data del 16-12-2021 ad euro 797,7 oltre i successivi maturandi sino al saldo, da
maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli
artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, numero 108, dovendosi intendere, in caso di
teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre ad euro
1.720,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, nella denegata e non creduta ipotesi
di riconoscimento di invalidità del contratto condannare la convenuta a pagare in favore di CP_1
pagina 2 di 15 un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura del Parte_1
vantaggio conseguito dal convenuto in ragione della Somministrazione fruita, e determinato CP_2
nella misura per capitale euro 18.923,08 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di
cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle
singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 16-12-2021 ad euro 797,7
oltre i successivi maturandi sino al saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,
numero 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura
sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di
notifica del presente atto, oltre ad euro 1.720,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs.
231/2002, con vittoria di spese, diritti e onorari ed accessori come per legge”. Si riporta la precisazione del credito successivamente operata dall'attrice: “Alla data del 2-6-2023 in relazione alle
fatture azionate il credito per capitale è di euro 1.137,59 e per interessi di mora euro 1.284,22, oltre i
successivi interessi di mora maturandi” (cfr. nota del 10.6.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.6.2023).
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria di legge, tutte le
diverse e contrarie istanze, eccezioni e difese disattese anche in via istruttoria ed incidentale: in via
pregiudiziale/preliminare, gradatamente: - dichiarare inammissibile la domanda attorea per carenza
di legittimazione attiva stante l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti per rifiuto espresso da parte
del trattandosi di contratti in corso di validità; nel merito, - rigettare le domande attoree in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare la società a rifondere le spese Controparte_1
legali per aver azionato un giudizio ingiusto;
- rigettare la domanda di risarcimento danno per
infondatezza della pretesa, per indeterminatezza delle domande, per mancanza di prova dei validi titoli
pagina 3 di 15 sottostanti, per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato;
- dichiarare
illegittimo e erroneo il calcolo degli interessi prospettato da parte attrice;
in via subordinata,
nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere valido l'atto di cessione e fondata la pretesa, - dichiarare
in ogni caso liberato il per aver effettuato i pagamenti delle fatture azionate per come risulta CP_2
dalle prove di pagamento e dalle dichiarazioni confessorie delle controparti;
- con vittoria di spese e
compensi del presente giudizio”.
Parte chiamata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di
causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti”. Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “Rigettare la domanda proposta dal nei confronti di CP_2 Controparte_2
poiché infondata in fatto ed in diritto, - Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
agisce in giudizio contro il al fine di ottenere il Controparte_1 Controparte_2
pagamento di somme derivanti da somministrazioni di energia e gas eseguite da in Controparte_3
favore dell'ente convenuto.
A fondamento della pretesa, l'attrice deduce di essere cessionaria dei crediti derivanti dalla somministrazione di cui sopra in forza dell'accordo di cessione di crediti stipulato con il CP_3
23.9.2021.
L'attrice produce le fatture relative alla somministrazione, il contratto di cessione dei crediti, nonché la tabella dei consumi trasmessa dagli enti distributori e la notifica della cessione al debitore ceduto (v.,
rispettivamente, doc. 16, doc. 2, docc. 17, 18 e 19, mentre a nulla vale il doc. 20, riferito a consumi relativi a periodi successivi rispetto a quelli oggetto di causa, nonché doc. 2 bis, tutti nel fasc. di parte attrice).
pagina 4 di 15 A dire dell'attrice, il credito complessivo vantato nei confronti del convenuto ammonta (a CP_2
seguito dei trasferimenti di denaro operati dalla società cedente che nelle more e nonostante la cessione debitamente notificata al debitore ha ricevuto parte dei pagamenti) per capitale, a euro 1.137,59 e, per interessi di mora (calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002), a euro 1.284,22, oltre i successivi interessi di mora maturandi1.
L'attrice domanda altresì: i) gli interessi anatocistici dovuti ai sensi dell'art. 1283 c.c., evidenziando che al momento dell'introduzione del giudizio sussistevano già interessi scaduti da oltre sei mesi;
ii) la somma di euro 1.720,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002, corrispondente a euro 40 per ciascuna fattura non pagata (n. 43 fatture specificamente indicate in seno allo schema riepilogativo di cui alla nota del 10.6.2023 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.6.2023 e in ogni caso prodotte in allegato alla seconda memoria istruttoria).
L'ente convenuto chiede il rigetto della domanda eccependo: i) la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per avere il regolarmente comunicato il rifiuto della cessione dei crediti (a CP_2
norma, tra l'altro, dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis -v. docc. 2
e 3 fasc. convenuto), con conseguente inefficacia della cessione stessa nei propri confronti;
ii)
l'intervenuto pagamento, in favore della società cedente, degli importi ora pretesi dalla cessionaria,
all'uopo chiamando in giudizio ed evidenziando che, proprio in ragione dei Controparte_3
pagamenti eseguiti, non sono dovuti interessi di mora né tanto meno interessi anatocistici;
iii)
l'infondatezza della pretesa applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002, ossia della penale di euro 40
per ciascuna fattura in ragione, per un verso, dell'avvenuto tempestivo pagamento alla cedente, per altro verso, della mancata ricezione di talune fatture e, oltre, per l'assenza di specifiche attività di recupero credito tali da giustificare l'applicazione della penale su ciascuna fattura;
iv) la mancanza di 1 In sede di atto introduttivo, prima di ridurre la pretesa in ragione della ricezione dei pagamenti da parte della società cedente, l'attrice indicò, invero, le somme richieste nella misura di euro 18.923,08 per il capitale e, di euro 797,7 per interessi di mora. pagina 5 di 15 idonea prova del credito, non potendosi lo stesso basare solo sulle fatture, di per sé sole non costituenti prova in quanto atti unilaterali emessi dal creditore.
L'ente convenuto evidenzia, in ogni caso, come, a seguito delle proprie difese, l'attrice abbia ridotto la pretesa da originari euro 18.923,08 ad euro 1.137,59 così disvelando, a dire di parte convenuta, la propria negligenza nella preparazione dell'azione legale.
Sul rilievo del giudice relativo all'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 191 TUEL, l'ente comunale deduce l'esistenza degli impegni di spesa tali da dare fondamento al rapporto di somministrazione e ai pagamenti eseguiti in esecuzione dello stesso.
La società cedente, chiamata in giudizio dal convenuto, deduce di aver eseguito le CP_3
erogazioni di energia e gas in regime di salvaguardia e quale fornitore di ultima istanza, di aver effettivamente ricevuto pagamenti da parte del convenuto nonostante la cessione dei crediti e di aver,
quindi, provveduto a girare i pagamenti in questione alla parte attrice, la quale, difatti, a seguito di ciò,
risulta aver ridotto la pretesa come evidenziato anche dall'ente locale convenuto.
Evidenzia la terza chiamata, ancora, che la chiamata in giudizio non appare in alcun modo giustificata,
tant'è che nessuna domanda nei propri confronti viene svolta dall'ente locale chiamante.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Anzitutto, non convince l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per inefficacia della cessione dei crediti nei confronti dell'ente convenuto.
Come si è accennato, il nega l'efficacia della cessione dei crediti intervenuta Controparte_2
tra e in ragione del rifiuto della cessione stessa comunicato dall'ente CP_3 CP_1
locale alle controparti.
L'eccezione è argomentata mediante il richiamo alle norme di carattere pubblico che esigono ora pagina 6 di 15 l'adesione (art. 69 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 -Legge di Contabilità di Stato-,
nonchè art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 ALLEGATO E, richiamato dall'art. 70 della stessa
Legge di Contabilità), ora il mancato rifiuto della P.A. (art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016
applicabile ratione temporis) rispetto alle cessioni di crediti vantati verso l'amministrazione.
L'infondatezza dell'eccezione si coglie avendo riguardo alla circostanza per cui i crediti ceduti e per i quali è causa originano da prestazioni (vendita di energia elettrica) già eseguite dalla cedente.
Più in particolare, va rilevato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di
durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha
ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del
debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando
che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa
risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui
all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a
norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca
l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè,
una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la
"inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa
vantare ulteriori diritti” (cfr. Cass. sent. 268/2006).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno e in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo è stato altresì
precisato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di
pagina 7 di 15 una causa petendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. n. 6209/99; Cass. n.11918/2002; Cass.n.1442/2015).
In altri termini, nell'ambito della somministrazione di energia o di gas si può ritenere che la prestazione ordinata si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nella materiale consegna del bene o nella effettuazione del servizio, cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi così, di volta in volta, singoli contratti di compravendita.
Più ampiamente deve osservarsi che risulta dirimente indagare il campo di operatività oggettivo della disciplina che, per le P.A., deroga al regime di libera cedibilità dei crediti designato dal codice civile
(art. 1260 c.c.)
E infatti, se la ratio dei limiti posti alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle P.A. nell'ambito di rapporti di durata può riassumersi nel fine di “garantire la regolare esecuzione dei contratti di
durata …, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore [possa] privarsi dei mezzi finanziari
erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass,
2015 n. 18610), la stessa apparirebbe inevitabilmente frustrata là dove, in un negozio a tempo indeterminato, qual è quello di fornitura, si dovese ritenere derogato sine die il principio di libera cedibilità del credito (di cui all'art. 1264 c.c.).
Tale frustrazione emerge in quanto se l'intento del legislatore (la ratio della norma) è, come visto,
quello di evitare che al cedente, che sia controparte della P.A., vengano a mancare le risorse per adempiere ai propri obblighi nei confronti della stessa P.A., impedire che, con specifico riguardo alle prestazioni già eseguite, e per le quali quindi l'obbligazione del fornitore sia stata adempiuta, questo possa ottenere, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione, l'immediata soddisfazione del proprio credito tramite una cessione pro soluto a terzi, e imporgli, per converso, di sopportare l'inadempimento e così di non incamerare le risorse necessarie per lo svolgimento della successiva attività, comporterebbe una evidente eterogenesi dei fini.
pagina 8 di 15 La disciplina in esame è pur sempre disciplina che deroga a un principio generale e che perciò deve essere interpretata rigorosamente in relazione alla sua ratio.
Di contro, è proprio la diversa interpretazione della disciplina in questione propugnata dall'ente convenuto a non apparire rispettosa della ratio sottesa al dettato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, accedendo all'interpretazione dell'ente convenuto si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che peraltro -e con ogni evidenza- appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo dei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate.
I crediti azionati dall'attrice riguardano, come si è detto, prestazioni (rese tra il 2020 e il settembre
2021) già eseguite (di cui l'ente ha, cioè, già fruito) al momento della cessione, di modo che, sotto il profilo considerato, la cessione è valida ed efficace nei confronti dell'ente convenuto.
L'efficacia della cessione nei confronti dell'ente è provata, peraltro, dalla documentazione relativa alla notifica della cessione in questione prodotta da parte attrice (v. doc. 2 bis fasc. attrice e art. 1264 c.c.).
Ciò posto, va da sé che è priva di fondamento e come tale inefficace la comunicazione del rifiuto della cessione posta in essere dall'ente convenuto.
Alla luce di quanto appena detto, inoltre, possono ben dirsi infondate tutte le doglianze relative all'intervenuto pagamento dei crediti azionati in quanto trattasi di pagamenti intervenuti successivamente alla data di notifica della cessione ed eseguiti in favore della cedente.
Basti sul punto rilevare che la cessione risulta notificata al in data 3.11.2021, Controparte_2
mentre i mandati di pagamento prodotti dall'ente convenuto (i quali, peraltro, di per sé soli considerati pagina 9 di 15 non costituiscono nemmeno prova del pagamento) hanno tutti data successiva (essendo emessi tra il 15
novembre e il dicembre 2021) e sono tutti rivolti alla cedente. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., infatti, la cessione ha effetto verso il debitore ceduto dal momento della notifica della stessa e il pagamento nei confronti del cedente non può quindi avere efficacia liberatoria.
Non può poi trascurarsi che l'esistenza dei crediti ceduti non appare revocabile in dubbio e ciò per una molteplicità di ragioni.
Anzitutto, deducendo di aver pagato, il ha senz'altro ammesso l'esistenza dei crediti in CP_2
questione. In secondo luogo, sebbene sia condivisibile in linea puramente teorica l'eccezione per cui le sole fatture non sono di per sé idonea prova del credito, in disparte il riconoscimento di cui si è detto,
non può che rilevarsi come, nel caso in esame, l'eccezione in questione trascura il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui nell'ambito della fornitura di energia o gas le bollette lasciano presumere, in difetto di specifica contestazione relativa al funzionamento del contatore (nella specie non formulata), l'esistenza del credito e la sua esatta quantificazione. Aggiungasi che, nel caso ora in esame risultano prodotte le comunicazioni degli enti distributori, rimaste prive di specifica contestazione. Del resto, il non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni, né ha formulato CP_2
eccezioni specifiche relative al quantum recato dalle fatture, trincerandosi dietro eccezioni del tutto generiche sul punto.
Ciò vale anche con riferimento agli interessi di mora pretesi dall'attrice, rispetto ai quali non coglie nel segno, per i motivi sopra indicati, l'eccepito tempestivo pagamento al cedente, inopponibile alla cessionaria. Nemmeno coglie nel segno l'assunto per cui talune fatture tra quelle azionate, in quanto non ricevute dall'amministrazione comunale, non consentirebbero la produzione di interessi di mora.
Difatti, appare sul punto condivisibile il richiamo all'art. 4 d.lgs. 231/2002 formulato dall'attrice, ai sensi del quale, ai fini della decorrenza degli interessi di mora si applicano i seguenti termini: a) trenta pagina 10 di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura e, b) trenta giorni dalla data di ricevimento della prestazione quando non è certa la data di ricevimento della fattura. Nella specie, tale ultima previsione toglie qualsiasi rilevanza alla mancata ricezione della fattura non essendovi alcuna contestazione in ordine alla ricezione delle prestazioni.
Anche in punto di calcolo degli interessi di mora (eseguito sino alla data del 10.6.2023) l'azione appare fondata giacché il saggio degli interessi è condivisibilmente individuato in quello sancito dal d.lgs.
231/2002: il rapporto tra fornitore di energia elettrica e P.A. rientra infatti nel campo di operatività
della disciplina in questione in forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. citato, i quali prevedono che le disposizioni in esso contenute si applicano, tra l'altro, anche ai rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche che importino la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La questione -sollevata d'ufficio- della mancata produzione in giudizio degli impegni di spesa necessari ai fini dell'insorgenza di obbligazioni a carico delle amministrazioni locali ex art. 191 TUEL,
poi, è superata dalla dichiarazione dello stesso ente locale in ordine alla sussistenza degli impegni di spesa in questione, da leggersi quale dichiarazione avente natura sostanzialmente confessoria tale da sgravare il creditore dall'onere della relativa produzione.
Alla luce di quanto sin qui si è detto, dunque, la domanda è fondata con riguardo al capitale e agli interessi richiesti.
Venendo agli ulteriori interessi richiesti ai sensi dell'art. 1283 c.c., va rilevato che la disposizione citata consente la produzione di interessi sugli interessi scaduti, purché si tratti di interessi scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale.
Nella specie, il c.t.u. all'uopo incaricato indica specificamente -e senza che le parti forniscano motivi per discostarsi- le fatture recanti importi scaduti da oltre sei mesi al momento della notificazione pagina 11 di 15 dell'atto di citazione e quantifica gli interessi anatocistici (ex art. 1283 c.c.) nella misura di euro 125,07
(alla data di deposito della c.t.u. -24.11.2024-),
La somma viene calcolata secondo il saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., il quale a sua volta rinvia alla misura degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. Sul punto appare il caso di rilevare che “In tema di
obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 cod. civ. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di
usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale
o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che
determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono
dovuti esclusivamente nella misura legale” (Cass. 2003 n. 14688): orbene, la misura legale degli interessi dovuti in ragione di obbligazioni pecuniarie inadempiute è, dal giorno della domanda, quello di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., che rimanda al d.lgs. 231/2002.
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda deve trovare accoglimento.
Resta da considerare la richiesta, ex art. 6 d.lgs. 231/2002, di euro 40 per ogni singola fattura, così per complessivi euro 1.720,00 trattandosi di n. 43 fatture.
Sul punto, devesi anzitutto considerare che, se è vero che l'ente convenuto ha pagato gran parte delle fatture, è tuttavia vero che i pagamenti sono stati eseguiti nei confronti della cedente dopo la notifica della cessione e quindi senza efficacia liberatoria. Il fatto, quindi, che il creditore cessionario abbia ricevuto i pagamenti incassati inizialmente dalla cedente non toglie che detti pagamenti siano giunti al creditore stesso in ritardo (non vi è prova, difatti, del momento in cui abbia ricevuto i CP_1
pagamenti da potendosi però presumere che ciò sia accaduto in corso di causa, Controparte_3
tant'è che l'attrice, dopo l'introduzione del giudizio, ha ridotto l'importo complessivo preteso, mentre è
pagina 12 di 15 irrilevante se i pagamenti siano stati eseguiti tempestivamente -ossia prima della mora ex re sancita dal d.lgs. 231/2002- dal in favore di . CP_2 CP_3
Dunque, rispetto a ogni singola fattura, benchè il pagamento sia in parte intervenuto, deve riconoscersi che, essendovi ritardo, vi è diritto al pagamento di euro 40 a titolo di risarcimento del danno.
L'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 stabilisce infatti che “al creditore spetta … un importo forfettario di 40
euro a titolo di risarcimento del danno”.
Ebbene, alla luce della ricostruzione sopra operata con riguardo alle erogazioni di energia (o gas) già
completate e cristallizzate in seno alle singole fatture, con particolare riferimento all'autonomia assunta da ciascuna erogazione, inquadrabile come singola vendita, devesi ritenere che sussistono tanti ritardi quante sono le fatture non pagate tempestivamente (al creditore effettivo, ossia al cessionario, a nulla valendo il pagamento nei confronti del cedente), con la conseguenza che la somma di euro 40 è dovuta per ciascun ritardo.
Ciò anche in difformità di precedenti orientamenti espressi dallo scrivente e, per converso, in conformità all'impostazione assunta da larga parte della giurisprudenza di merito e dalla Corte di
Giustizia UE.
Segnatamente, richiamando le parole di Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 05/09/2025, n. 967, in
OneLegale, può dirsi che “Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea, la
quale ha affermato con la sentenza del 1 dicembre 2022 n. 370/21, che: "L'articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo
3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda
forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un
pagina 13 di 15 determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di
recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Anche sotto questo profilo, dunque, la domanda risulta fondata.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in capo alla parte convenuta e in favore della parte attrice.
Anche nei riguardi della parte chiamata l'ente convenuto è tenuto alla refusione delle spese di lite.
Sotto quest'ultimo profilo devesi rilevare che la chiamata in causa appare del tutto ingiustificata poiché, come traspare chiaramente dalle conclusioni sopra trascritte, il convenuto non spiega alcuna domanda, nemmeno di ripetizione dell'eventuale indebito asseritamente pagato, nei confronti della parte chiamata. La chiamata, in altri termini, è giovata ai soli fini di confortare la prova del pagamento:
ma per fornire tale prova non occorreva di certo chiamare in giudizio chi ha ricevuto i pagamenti,
trattandosi, piuttosto, di istruire adeguatamente la causa e non di estendere il contraddittorio.
Le spese si liquidano, in favore dell'attore e della parte chiamata, nella misura di euro 1.278,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14, parametri minimi in ragione della esiguità del valore della causa avuto riguardo alle cause di valore ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00). Quanto alla parte attrice,
questa ha diritto altresì alla refusione della somma di euro 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle seguenti somme: euro
1.137,59 per capitale, euro 1.284,22 per interessi di mora (alla data del 10.6.2023), oltre ulteriori interessi sul capitale sino al soddisfo, oltre euro 125,07 per interessi anatocistici alla data di deposito della c.t.u. (24.11.2024), oltre euro 1.720,00 ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002;
pagina 14 di 15 condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 1.278,00 oltre accessori di legge per onorari, oltre euro 264,00 per esborsi;
condanna ancora parte convenuta al pagamento, in favore della parte chiamata, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 1.278,00 oltre accessori di legge per onorari-
Enna, 20.10.2025
Il GIUDICE
ID ZZ
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