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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 62 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DINGHILE MICHELE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso Parte_1 introduttivo, prende atto che in data 02.11.2025 è stata depositata perizia che ha riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Insiste pertanto nel conclusioni di cui al ricorso introduttivo e comunica, ai fini della pratica forense, che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa . Controparte_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“poliartropatia generalizzata, marcata Gonartrosi e coxartrosi bilaterale, varismo di alto grado, in obesità severa (BMI 34), spondiloartrosi diffusa, scoliosi Dorso-Lombare. Multiple discopatie
(cervico-dorso-lombari) tra C5-C6 C6-C7, L4-L5 L5-S1, Restringimento degli spazi intervertebrali,
, osteoporosi, con cedimenti vertebrali, marcato avvallamento di L5 e di S1, anterolistesi e prolasso discale circonferenziale di L3 su L4 che assieme all'ipertrofia artrosica determina stenosi dello speco vertebrale. Sindrome del tunnel carpale mano sx operato, Aterosclerosi dell' Aorta Addominale.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
La signora , nata il 14/101935, anni 90, presenta un quadro clinico complesso Parte_1
e gravemente invalidante, caratterizzato da: Poliartropatia generalizzata con marcata gonartrosi e coxartrosi bilaterale, Varismo degli arti inferiori di alto grado, Obesità severa (BMI 34),
Spondiloartrosi diffusa e scoliosi dorso-lombare, Multiple discopatie cervico-dorso-lombari (C5-C6,
C6-C7, L4-L5, L5-S1) con restringimento degli spazi intervertebrali, Osteoporosi con cedimenti vertebrali e marcato avvallamento di L5 e S1, Anterolistesi e prolasso discale circonferenziale di L3 su L4 con stenosi dello speco vertebrale, Sindrome del tunnel carpale (mano sinistra operata),
Aterosclerosi dell'aorta addominale, Tale quadro patologico determina una grave compromissione dell'autonomia personale, con limitazione significativa della mobilità, difficoltà nella gestione dell'igiene personale, nell'alimentazione e nella sorveglianza generale. La paziente necessita pertanto di assistenza continua e permanente da parte di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della normativa vigente.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta la signora La signora , nata il 14/101935 è una patologia grave ed Parte_1 altamente invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza:mese luglio 2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025; essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DINGHILE MICHELE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nel ricorso Parte_1 introduttivo, prende atto che in data 02.11.2025 è stata depositata perizia che ha riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Insiste pertanto nel conclusioni di cui al ricorso introduttivo e comunica, ai fini della pratica forense, che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa . Controparte_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“poliartropatia generalizzata, marcata Gonartrosi e coxartrosi bilaterale, varismo di alto grado, in obesità severa (BMI 34), spondiloartrosi diffusa, scoliosi Dorso-Lombare. Multiple discopatie
(cervico-dorso-lombari) tra C5-C6 C6-C7, L4-L5 L5-S1, Restringimento degli spazi intervertebrali,
, osteoporosi, con cedimenti vertebrali, marcato avvallamento di L5 e di S1, anterolistesi e prolasso discale circonferenziale di L3 su L4 che assieme all'ipertrofia artrosica determina stenosi dello speco vertebrale. Sindrome del tunnel carpale mano sx operato, Aterosclerosi dell' Aorta Addominale.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
La signora , nata il 14/101935, anni 90, presenta un quadro clinico complesso Parte_1
e gravemente invalidante, caratterizzato da: Poliartropatia generalizzata con marcata gonartrosi e coxartrosi bilaterale, Varismo degli arti inferiori di alto grado, Obesità severa (BMI 34),
Spondiloartrosi diffusa e scoliosi dorso-lombare, Multiple discopatie cervico-dorso-lombari (C5-C6,
C6-C7, L4-L5, L5-S1) con restringimento degli spazi intervertebrali, Osteoporosi con cedimenti vertebrali e marcato avvallamento di L5 e S1, Anterolistesi e prolasso discale circonferenziale di L3 su L4 con stenosi dello speco vertebrale, Sindrome del tunnel carpale (mano sinistra operata),
Aterosclerosi dell'aorta addominale, Tale quadro patologico determina una grave compromissione dell'autonomia personale, con limitazione significativa della mobilità, difficoltà nella gestione dell'igiene personale, nell'alimentazione e nella sorveglianza generale. La paziente necessita pertanto di assistenza continua e permanente da parte di terzi per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della normativa vigente.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta la signora La signora , nata il 14/101935 è una patologia grave ed Parte_1 altamente invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza:mese luglio 2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025; essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini