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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/09/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 968/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cipriano Ficedolo (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Benevento, viale Mellusi, n. 93/B
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , in persona del suo amministratore pro Parte_2 P.IVA_1
tempore (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_3 C.F._3 giudizio dall'avv. Mara Sosio (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio della stessa in Varese, in Via F. Orrigoni n. 4
- parte resistente -
e di:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, via Giotto n. 26, CP_1 P.IVA_2
contumace
- terzo chiamato -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 1 di 7 1. accertare e dichiarare: che la causa dei danni subiti dal ricorrente al proprio immobile deriva dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto e derivanti dalla rimozione della parte impermeabile della copertura, così come stabilito dal CTU nel giudizio per ATP;
2. per lo effetto accertare e dichiarare: la responsabilità del resistente in Parte_2
CP_ solido con la società Oltre nella causazione dei detti danni cagionati all'appartamento del ricorrente;
3. accertare e dichiarare altresì: che, i danni subiti dal ricorrente al proprio immobile ammontano ad € 13.800,00;
4. per lo effetto condannare: il resistente , in solido con la società al Parte_2 CP_3
pagamento dei danni subiti dal ricorrente al proprio appartamento, come accertati e quantificati dal CTU per un importo pari ad € 13.800,00, oltre le spese della CTU pari ad € 2.008,52, le spese di CTP pari ad € 1.903,20, nonché le spese della procedura di mediazione pari ad € 190,32;
5. per lo effetto condannare: il resistente , in solido con la società alla Parte_2 CP_3
eliminazione, a proprie cure e spese, delle cause, così come stabilito dal CTU nel proprio elaborato, che hanno determinato i danni all'immobile del ricorrente, con la condanna ad una astreinte ex art. 614bis c.p.c., determinabile in via equitativa dal Tribunale, per ogni giorno di ritardo susseguente al deposito della CTU nel procedimento cautelare, e nonostante ogni opportuno sollecito da parte della difesa del ricorrente;
CP_
6. in ogni caso condannare: parte resistente, in solido con la società Oltre al pagamento delle spese e compensi di lite del presente procedimento, del procedimento di ATP, queste ultime pari ad € 3.056,00 per compensi ed € 286,00 per spese anticipate (C.U.), nonché, del procedimento di mediazione pari ad € 1.323,00, il tutto oltre C.P.A., IVA come per legge e
15,00% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte resistente
Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, premesse le più opportune declaratorie, cotrariis rejectis, così
GIUDICARE
- NEL MERITO: respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in atto;
- IN VIA RICONVENZIONALE: in accoglimento della domanda di manleva formulata, condannare con sede legale in Milano Via Giotto n. 26, codice fiscale e partita iva CP_1
pagina 2 di 7 a tenere manlevato ed indenne il ut supra, da ogni P.IVA_2 Parte_2 conseguenza che possa derivare a quest'ultimo per l'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal ricorrente e conseguentemente condannare al pagamento diretto in CP_1
favore del ricorrente della/e somma/e ritenuta/e dovuta/e.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il risarcimento dei danni che parte ricorrente ha lamentato di aver subito alla propria abitazione, in Valganna alla via Figini n. 1, in occasione dell'esecuzione di opere di riqualificazione energetica alle parti comuni, presso il ove Parte_2
l'immobile è ubicato.
Parte resistente, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate. Ha altresì dedotto il difetto di responsabilità per i danni lamentati, stante la sussistenza di un contratto di appalto per i predetti lavori, affidati a CP_1
della quale ha chiesto la chiamata in causa.
Il terzo chiamato, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 13/12/2024.
2. Le domande di parte ricorrente non sono fondate per i seguenti motivi.
2.1. In tema di risarcimento del danno, a prescindere dalla natura della responsabilità invocata, la parte che agisca per ottenerne il ristoro ha comunque sempre l'onere di allegare e provare i danni subiti.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo, risulta che parte ricorrente ha esclusivamente e testualmente dedotto: “già dall'inizio dei lavori, avvenuti nel mese di agosto
2022 con lo scoperchiamento totale del tetto, nei periodi di mal tempo si sono verificate notevoli infiltrazioni d'acqua in tutto l'appartamento del ricorrente posto sotto il tetto, con seri danni anche agli impianti. La situazione è ulteriormente peggiorata anche a causa dello scrostamento esterno di tutto l'intonaco di facciata lasciato senza idonea copertura” (v. pag.
1-2 ricorso).
Risulta dunque dal ricorso che l'unica allegazione in punto di danni è costituita dalle “notevoli
pagina 3 di 7 infiltrazioni” e dai “danni anche agli impianti”.
Null'altro è stato dedotto dal ricorrente.
2.2. La richiesta risarcitoria formulata, per complessivi euro 13.800,00, fa riferimento alla
CTU precedentemente disposta con separato giudizio per accertamento tecnico preventivo
(svoltosi tra tutte le parti del presente giudizio, ancorché sia ivi rimasta parimenti CP_1
contumace), prodotta in allegato agli atti introduttivi di entrambe le parti [doc. 6 ricorrente, doc. 3 resistente].
Dalla lettura della CTU emerge una ben più ampia catalogazione dei danni accertati.
In particolare i danni presi in considerazione dal CTU nell'ambito del procedimento per a.t.p. deriverebbero da: a) smontaggio dei mobili, successivo trasloco e rimontaggio;
b) rifacimento del parquet e dei battiscopa;
c) sostituzione di un pannello portoncino ingresso, con lavori accessori e sostituzione vetro rotto in cantina;
d) rifacimento controsoffitto in cartongesso ed imbiancatura di tutto l'alloggio; e) necessità di un intervento di controllo degli impianti elettrici;
f) necessità di un intervento di idraulico per lo smontaggio, rimontaggio e controllo degli split dei climatizzatori;
g) lavori da impresa di pulizie, h) alloggio in struttura alberghiera.
Trattasi, all'evidenza e come già detto, di voci di danno mai dedotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, né è stato possibile accertare se queste fossero state compiutamente allegate nel ricorso per a.t.p., in quanto lo stesso non è stato prodotto dalla parte ricorrente che, pertanto, non ha assolto all'onere di allegazione che le incombeva.
2.3. A ciò si aggiunga che per diverse doglianze il CTU ha comunque accertato l'inesistenza del danno stesso.
Si fa riferimento, nello specifico, ai danni sopra indicati sub a) per i quali il CTU afferma “non è necessario provvedere allo smontaggio dei mobili, al trasloco in magazzini idonei ed al successivo rimontaggio dei medesimi, e ciò in quanto il loro momentaneo spostamento può avvenire all'interno dei locali oggetto di intervento (nei quali la parte ricorrente mi dice non piove più) durante i lavori di ripristino”; sub g) per i quali il CTU afferma: “durante il sopralluogo l'unità immobiliare era pulita in normale stato d'uso e gli interventi di pulizia inerenti le lavorazioni di ripristino successive sono ricomprese nel costo delle lavorazioni medesime”.
Per ulteriori voci di danno, il CTU ha poi accertato solamente una parziale esistenza che tuttavia non si ritiene di poter condividere.
pagina 4 di 7 Per la doglianza sub b) “rifacimento pavimentazione a parquet compreso rifacimento zoccolini battiscopa”, il CTU afferma: “a detta dello scrivente il parquet del soggiorno ha almeno vent'anni e si presenta nel normale stato d'uso, motivo per il quale è difficile identificare quali siano gli eventuali danni da allagamento e quelli dovuti alla normale usura della pavimentazione… In considerazione della vetustà della pavimentazione e della scarsa differenza nell'aspetto dello stesso tra le parti allagate e non…”.
Dalle considerazioni del CTU risulta quindi non condivisibile la quantificazione del danno in euro 1.500,00 (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo), posto che lo stesso CTU ritiene difficilmente individuabile una differenza tra la parte di pavimentazione interessata da fenomeni infiltrativi e non, anche in conseguenza della vetustà e normale obsolescenza del parquet presente.
Per la doglianza sub d) “rifacimento controsoffitto in cartongesso ed imbiancatura di tutto
l'alloggio”, il CTU afferma: “a detta dello scrivente il controsoffitto in cartongesso non va rifatto
e l'alloggio va rimbiancato. Le imbiancature presenti sono sicuramente datate, motivo per il quale la quantificazione dell'intervento di ripristino verrà proporzionata all'epoca di presunta ultima imbiancatura”.
Anche in questo caso, il CTU non è riuscito a determinare con esattezza la riconducibilità dello stato ammalorato delle pareti alle infiltrazioni dedotte dal ricorrente in considerazione dello stato di vetustà presente nell'immobile, così che (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) non risulta possibile accertare l'esistenza del danno in esame, né la sua riconducibilità ai lavori eseguiti da CP_1
Per la doglianza sub e) “necessità di un intervento di controllo degli impianti elettrici”, il CTU afferma: “ho constatato che l'impianto elettrico funziona, non dubito del fatto che l'allagamento dall'alto che l'appartamento ha subito per le evidenze riscontrate, abbia potuto produrre percolamenti all'interno dei cavidotti elettrici, motivo per il quale ritengo possa essere prudente incaricare un elettricista abilitato per un intervento di verifica del complessivo buon funzionamento dell'impianto in ogni sua parte”.
La valutazione del CTU risulta non fondata su evidenze oggettive, bensì su mere ipotesi prive di riscontri fattuali, sicché (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo, non avendo il ricorrente ancora sostenuto alcuna spesa per lo svolgimento pagina 5 di 7 dell'accertamento elettrico di cui ha chiesto il ristoro.
Per la doglianza sub f) “necessità di un intervento di idraulico per lo smontaggio, rimontaggio e controllo degli split dei climatizzatori”, il CTU afferma: “Durante il sopralluogo la parte ricorrente ha meglio dettagliato l'esigenza, precisando il fatto che gli split sono dotati di impianto di pompaggio dell'acqua di condensa sulla copertura, tramite tubi di rilancio che
l'impresa, nel ripristinare la copertura, non ha mantenuto al di fuori (sopra) della copertura medesima … per procedere al ripristino dei condizionatori, comunque funzionanti, ma oggi non utilizzabili per l'assenza del recapito dell'acqua di condensa, si dovrà procedere con un intervento volto all'individuazione, sulla copertura, dei tubi di scarico delle pompe di rilancio dell'acqua di condensa. L'intervento può essere effettuato da un idraulico solo con l'assistenza di un'impresa edile”.
Anche in tal caso, la valutazione del CTU risulta non fondata su evidenze oggettive, bensì su mere ipotesi prive di riscontri fattuali, sicché (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo, non avendo il ricorrente ancora sostenuto alcuna spesa per lo svolgimento dell'accertamento idraulico di cui ha chiesto il ristoro.
Per la doglianza sub h) “opere di alloggio in struttura alberghiera”, il CTU afferma: “gli interventi di ripristino possono essere eseguiti in modo più economico ed efficace senza la presenza degli occupanti, motivo per il quale ritengo opportuno proporre, per gli interventi complessivi comunque eseguibili in due settimane, il trasferimento degli occupanti in una struttura alberghiera”.
Trattasi di una mera ipotesi formulata dal CTU e non di un danno che concretamente si è verificato, in quanto alcun esborso è stato sostenuto dal ricorrente per spese alberghiere, sicché
(fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo.
Con riferimento, infine all'unica doglianza che il CTU ha ritenuto sussistente, sub c) “opere da falegname riguardanti la sostituzione di un pannello portoncino ingresso, con lavori accessori e sostituzione vetro rotto in cantina”, il CTU si limita ad afferma re che “i danni lamentati sussistono”.
Si ribadisce, ancora una volta che neppure tale voce di danno è stata allegata nell'ambito del ricorso introduttivo del presente giudizio, né risulta in alcun modo documentato e provato il pagina 6 di 7 nesso causale tra tale danno e le lavorazioni eseguite da Parte_4
Da ultimo, sempre in tema di onere di allegazione, occorre segnalare che la
[...]
responsabilità che parte ricorrente ha invocato nei confronti del condominio, che non è il soggetto esecutore materiale dei lavori che avrebbero causato i danni all'appartamento del ricorrente, riferibili piuttosto alle lavorazioni eseguite dall'appaltatore potrebbe al più CP_1
determinare in capo al condominio, in persona del suo amministratore, una responsabilità per culpa in eligendo/vigilando ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Entrambe le fattispecie, però, richiedono l'allegazione e la prova di specifici elementi costitutivi della relativa fattispecie, che nel ricorso introduttivo non sono stati in alcun modo dedotti.
2.5. Ne consegue, per tutte le ragioni che precedono, che le domande risarcitorie formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sia per il presente giudizio di merito, sia per il procedimento per a.t.p., in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU e di CTP delle quali parte ricorrente ha chiesto il rimborso restano definitivamente a suo carico, stante la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida, per il procedimento di a.t.p. in euro 1.170,00 per compensi e per il presente giudizio di merito in euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 26 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 968/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cipriano Ficedolo (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Benevento, viale Mellusi, n. 93/B
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , in persona del suo amministratore pro Parte_2 P.IVA_1
tempore (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_3 C.F._3 giudizio dall'avv. Mara Sosio (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio della stessa in Varese, in Via F. Orrigoni n. 4
- parte resistente -
e di:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, via Giotto n. 26, CP_1 P.IVA_2
contumace
- terzo chiamato -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 1 di 7 1. accertare e dichiarare: che la causa dei danni subiti dal ricorrente al proprio immobile deriva dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto e derivanti dalla rimozione della parte impermeabile della copertura, così come stabilito dal CTU nel giudizio per ATP;
2. per lo effetto accertare e dichiarare: la responsabilità del resistente in Parte_2
CP_ solido con la società Oltre nella causazione dei detti danni cagionati all'appartamento del ricorrente;
3. accertare e dichiarare altresì: che, i danni subiti dal ricorrente al proprio immobile ammontano ad € 13.800,00;
4. per lo effetto condannare: il resistente , in solido con la società al Parte_2 CP_3
pagamento dei danni subiti dal ricorrente al proprio appartamento, come accertati e quantificati dal CTU per un importo pari ad € 13.800,00, oltre le spese della CTU pari ad € 2.008,52, le spese di CTP pari ad € 1.903,20, nonché le spese della procedura di mediazione pari ad € 190,32;
5. per lo effetto condannare: il resistente , in solido con la società alla Parte_2 CP_3
eliminazione, a proprie cure e spese, delle cause, così come stabilito dal CTU nel proprio elaborato, che hanno determinato i danni all'immobile del ricorrente, con la condanna ad una astreinte ex art. 614bis c.p.c., determinabile in via equitativa dal Tribunale, per ogni giorno di ritardo susseguente al deposito della CTU nel procedimento cautelare, e nonostante ogni opportuno sollecito da parte della difesa del ricorrente;
CP_
6. in ogni caso condannare: parte resistente, in solido con la società Oltre al pagamento delle spese e compensi di lite del presente procedimento, del procedimento di ATP, queste ultime pari ad € 3.056,00 per compensi ed € 286,00 per spese anticipate (C.U.), nonché, del procedimento di mediazione pari ad € 1.323,00, il tutto oltre C.P.A., IVA come per legge e
15,00% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte resistente
Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, premesse le più opportune declaratorie, cotrariis rejectis, così
GIUDICARE
- NEL MERITO: respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in atto;
- IN VIA RICONVENZIONALE: in accoglimento della domanda di manleva formulata, condannare con sede legale in Milano Via Giotto n. 26, codice fiscale e partita iva CP_1
pagina 2 di 7 a tenere manlevato ed indenne il ut supra, da ogni P.IVA_2 Parte_2 conseguenza che possa derivare a quest'ultimo per l'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal ricorrente e conseguentemente condannare al pagamento diretto in CP_1
favore del ricorrente della/e somma/e ritenuta/e dovuta/e.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese legali e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il risarcimento dei danni che parte ricorrente ha lamentato di aver subito alla propria abitazione, in Valganna alla via Figini n. 1, in occasione dell'esecuzione di opere di riqualificazione energetica alle parti comuni, presso il ove Parte_2
l'immobile è ubicato.
Parte resistente, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate. Ha altresì dedotto il difetto di responsabilità per i danni lamentati, stante la sussistenza di un contratto di appalto per i predetti lavori, affidati a CP_1
della quale ha chiesto la chiamata in causa.
Il terzo chiamato, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 13/12/2024.
2. Le domande di parte ricorrente non sono fondate per i seguenti motivi.
2.1. In tema di risarcimento del danno, a prescindere dalla natura della responsabilità invocata, la parte che agisca per ottenerne il ristoro ha comunque sempre l'onere di allegare e provare i danni subiti.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo, risulta che parte ricorrente ha esclusivamente e testualmente dedotto: “già dall'inizio dei lavori, avvenuti nel mese di agosto
2022 con lo scoperchiamento totale del tetto, nei periodi di mal tempo si sono verificate notevoli infiltrazioni d'acqua in tutto l'appartamento del ricorrente posto sotto il tetto, con seri danni anche agli impianti. La situazione è ulteriormente peggiorata anche a causa dello scrostamento esterno di tutto l'intonaco di facciata lasciato senza idonea copertura” (v. pag.
1-2 ricorso).
Risulta dunque dal ricorso che l'unica allegazione in punto di danni è costituita dalle “notevoli
pagina 3 di 7 infiltrazioni” e dai “danni anche agli impianti”.
Null'altro è stato dedotto dal ricorrente.
2.2. La richiesta risarcitoria formulata, per complessivi euro 13.800,00, fa riferimento alla
CTU precedentemente disposta con separato giudizio per accertamento tecnico preventivo
(svoltosi tra tutte le parti del presente giudizio, ancorché sia ivi rimasta parimenti CP_1
contumace), prodotta in allegato agli atti introduttivi di entrambe le parti [doc. 6 ricorrente, doc. 3 resistente].
Dalla lettura della CTU emerge una ben più ampia catalogazione dei danni accertati.
In particolare i danni presi in considerazione dal CTU nell'ambito del procedimento per a.t.p. deriverebbero da: a) smontaggio dei mobili, successivo trasloco e rimontaggio;
b) rifacimento del parquet e dei battiscopa;
c) sostituzione di un pannello portoncino ingresso, con lavori accessori e sostituzione vetro rotto in cantina;
d) rifacimento controsoffitto in cartongesso ed imbiancatura di tutto l'alloggio; e) necessità di un intervento di controllo degli impianti elettrici;
f) necessità di un intervento di idraulico per lo smontaggio, rimontaggio e controllo degli split dei climatizzatori;
g) lavori da impresa di pulizie, h) alloggio in struttura alberghiera.
Trattasi, all'evidenza e come già detto, di voci di danno mai dedotte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, né è stato possibile accertare se queste fossero state compiutamente allegate nel ricorso per a.t.p., in quanto lo stesso non è stato prodotto dalla parte ricorrente che, pertanto, non ha assolto all'onere di allegazione che le incombeva.
2.3. A ciò si aggiunga che per diverse doglianze il CTU ha comunque accertato l'inesistenza del danno stesso.
Si fa riferimento, nello specifico, ai danni sopra indicati sub a) per i quali il CTU afferma “non è necessario provvedere allo smontaggio dei mobili, al trasloco in magazzini idonei ed al successivo rimontaggio dei medesimi, e ciò in quanto il loro momentaneo spostamento può avvenire all'interno dei locali oggetto di intervento (nei quali la parte ricorrente mi dice non piove più) durante i lavori di ripristino”; sub g) per i quali il CTU afferma: “durante il sopralluogo l'unità immobiliare era pulita in normale stato d'uso e gli interventi di pulizia inerenti le lavorazioni di ripristino successive sono ricomprese nel costo delle lavorazioni medesime”.
Per ulteriori voci di danno, il CTU ha poi accertato solamente una parziale esistenza che tuttavia non si ritiene di poter condividere.
pagina 4 di 7 Per la doglianza sub b) “rifacimento pavimentazione a parquet compreso rifacimento zoccolini battiscopa”, il CTU afferma: “a detta dello scrivente il parquet del soggiorno ha almeno vent'anni e si presenta nel normale stato d'uso, motivo per il quale è difficile identificare quali siano gli eventuali danni da allagamento e quelli dovuti alla normale usura della pavimentazione… In considerazione della vetustà della pavimentazione e della scarsa differenza nell'aspetto dello stesso tra le parti allagate e non…”.
Dalle considerazioni del CTU risulta quindi non condivisibile la quantificazione del danno in euro 1.500,00 (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo), posto che lo stesso CTU ritiene difficilmente individuabile una differenza tra la parte di pavimentazione interessata da fenomeni infiltrativi e non, anche in conseguenza della vetustà e normale obsolescenza del parquet presente.
Per la doglianza sub d) “rifacimento controsoffitto in cartongesso ed imbiancatura di tutto
l'alloggio”, il CTU afferma: “a detta dello scrivente il controsoffitto in cartongesso non va rifatto
e l'alloggio va rimbiancato. Le imbiancature presenti sono sicuramente datate, motivo per il quale la quantificazione dell'intervento di ripristino verrà proporzionata all'epoca di presunta ultima imbiancatura”.
Anche in questo caso, il CTU non è riuscito a determinare con esattezza la riconducibilità dello stato ammalorato delle pareti alle infiltrazioni dedotte dal ricorrente in considerazione dello stato di vetustà presente nell'immobile, così che (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) non risulta possibile accertare l'esistenza del danno in esame, né la sua riconducibilità ai lavori eseguiti da CP_1
Per la doglianza sub e) “necessità di un intervento di controllo degli impianti elettrici”, il CTU afferma: “ho constatato che l'impianto elettrico funziona, non dubito del fatto che l'allagamento dall'alto che l'appartamento ha subito per le evidenze riscontrate, abbia potuto produrre percolamenti all'interno dei cavidotti elettrici, motivo per il quale ritengo possa essere prudente incaricare un elettricista abilitato per un intervento di verifica del complessivo buon funzionamento dell'impianto in ogni sua parte”.
La valutazione del CTU risulta non fondata su evidenze oggettive, bensì su mere ipotesi prive di riscontri fattuali, sicché (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo, non avendo il ricorrente ancora sostenuto alcuna spesa per lo svolgimento pagina 5 di 7 dell'accertamento elettrico di cui ha chiesto il ristoro.
Per la doglianza sub f) “necessità di un intervento di idraulico per lo smontaggio, rimontaggio e controllo degli split dei climatizzatori”, il CTU afferma: “Durante il sopralluogo la parte ricorrente ha meglio dettagliato l'esigenza, precisando il fatto che gli split sono dotati di impianto di pompaggio dell'acqua di condensa sulla copertura, tramite tubi di rilancio che
l'impresa, nel ripristinare la copertura, non ha mantenuto al di fuori (sopra) della copertura medesima … per procedere al ripristino dei condizionatori, comunque funzionanti, ma oggi non utilizzabili per l'assenza del recapito dell'acqua di condensa, si dovrà procedere con un intervento volto all'individuazione, sulla copertura, dei tubi di scarico delle pompe di rilancio dell'acqua di condensa. L'intervento può essere effettuato da un idraulico solo con l'assistenza di un'impresa edile”.
Anche in tal caso, la valutazione del CTU risulta non fondata su evidenze oggettive, bensì su mere ipotesi prive di riscontri fattuali, sicché (fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo, non avendo il ricorrente ancora sostenuto alcuna spesa per lo svolgimento dell'accertamento idraulico di cui ha chiesto il ristoro.
Per la doglianza sub h) “opere di alloggio in struttura alberghiera”, il CTU afferma: “gli interventi di ripristino possono essere eseguiti in modo più economico ed efficace senza la presenza degli occupanti, motivo per il quale ritengo opportuno proporre, per gli interventi complessivi comunque eseguibili in due settimane, il trasferimento degli occupanti in una struttura alberghiera”.
Trattasi di una mera ipotesi formulata dal CTU e non di un danno che concretamente si è verificato, in quanto alcun esborso è stato sostenuto dal ricorrente per spese alberghiere, sicché
(fermo restando il già ribadito difetto di allegazione di tale specifico danno nel ricorso introduttivo) alcun danno può effettivamente ritenersi sussistente sotto tale profilo.
Con riferimento, infine all'unica doglianza che il CTU ha ritenuto sussistente, sub c) “opere da falegname riguardanti la sostituzione di un pannello portoncino ingresso, con lavori accessori e sostituzione vetro rotto in cantina”, il CTU si limita ad afferma re che “i danni lamentati sussistono”.
Si ribadisce, ancora una volta che neppure tale voce di danno è stata allegata nell'ambito del ricorso introduttivo del presente giudizio, né risulta in alcun modo documentato e provato il pagina 6 di 7 nesso causale tra tale danno e le lavorazioni eseguite da Parte_4
Da ultimo, sempre in tema di onere di allegazione, occorre segnalare che la
[...]
responsabilità che parte ricorrente ha invocato nei confronti del condominio, che non è il soggetto esecutore materiale dei lavori che avrebbero causato i danni all'appartamento del ricorrente, riferibili piuttosto alle lavorazioni eseguite dall'appaltatore potrebbe al più CP_1
determinare in capo al condominio, in persona del suo amministratore, una responsabilità per culpa in eligendo/vigilando ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Entrambe le fattispecie, però, richiedono l'allegazione e la prova di specifici elementi costitutivi della relativa fattispecie, che nel ricorso introduttivo non sono stati in alcun modo dedotti.
2.5. Ne consegue, per tutte le ragioni che precedono, che le domande risarcitorie formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sia per il presente giudizio di merito, sia per il procedimento per a.t.p., in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU e di CTP delle quali parte ricorrente ha chiesto il rimborso restano definitivamente a suo carico, stante la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di giudizio, che liquida, per il procedimento di a.t.p. in euro 1.170,00 per compensi e per il presente giudizio di merito in euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 26 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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