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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 794/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Alessio Ariotto
appellante contro
Controparte_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Siena, pubblicata il
12.7.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Siena aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante:
A) condannando il al pagamento in suo favore a titolo di Controparte_1 indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma totale di € 3.435,27 ed € 936,68 a titolo di festività soppresse, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
B) accertando il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107/ 2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
1 2021/22, 2022/23 e condannando il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore dell'importo di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali;
C) accertando l'illegittimità dell'apposizione del termine e dichiarando la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, con condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1 tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali.
D) compensando le spese processuali per 1/12 e condannando il convenuto al pagamento CP_1 del residuo per spese, liquidate (nell'intero) in € 4.629,00, oltre accessori.
Il Tribunale, per quanto di interesse nella presente causa, motivava la condanna al risarcimento dei danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine, affermando:
“Conclusioni decisorie della domanda sub C).
Deve essere accertata, pertanto, l'illegittimità dell'apposizione del termine e dichiarata la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti - senza condanna del
[...]
al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, legge Controparte_2
4 novembre 2010 n. 183 (ex C. Cost. 2016/n. 187) - oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali.
Il risarcimento per equivalente pecuniario può ritenersi riconosciuto dall'ordinamento nei termini predetti.
L'affermarsi giurisprudenziale di un diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. ord. 36659/2022) non è incompatibile con il criterio qui riaffermato, per condurre in ogni caso lo stesso ad un risultato compreso in quella area risarcitoria, ma ponendosi in maggior aderenza al risarcimento del danno effettivamente subito per effetto della abusiva reiterazione”.
appella la sentenza e chiede di condannare il al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno in suo favore da determinarsi in via equitativa con riferimento ai parametri stabiliti dall'art 32, comma 5, L. n. 183/2010 e successive modifiche, stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi al saldo. Con vittoria di spese processuali.
2 L'appellante ha richiamato quanto dedotto nelle sue difese di primo grado in punto di risarcimento danni, affermando che - sulla scorta della decisione della Corte UE 26.11.2024 - risultava applicabile nella specie la disposizione di cui all'art 36, comma 5, D.l.vo n. 165/2011 che riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno a seguito di stipula di contratti a termine in violazione di norme imperative;
che nell'ordinamento italiano risultava già presente un meccanismo di risarcimento del danno per comportamento illegittimo del datore di lavoro, danno non quantificabile nel suo preciso ammontare e che in queste ipotesi risultava avere una funzione dissuasiva e sanzionatoria;
che la sentenza n. 5072/2016 delle SS.UU della Cassazione aveva individuato i criteri di liquidazione nell'art 32, comma 5, L. n. 183/2010 (indennità tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'art 8 della L.
n. 604/1966), criteri più conformi agli scopi della direttiva e sufficientemente più satisfattivi tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale. L'ultima retribuzione globale di fatto da tenersi in considerazione era pari a complessivi € 1.112,67. Peraltro, doveva trovare applicazione l'art 32 citato, ultimamente novellato, che prevedeva un aumento del limite minimo a 4 mensilità e del limite massimo a 24 mensilità: sull'applicabilità dei nuovi limiti ai giudizi in corso, richiamava Tribunale
Torino n. 3226/2024.
Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per il che è stato dichiarato CP_1 contumace.
*****
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5072/2016) ha ritenuto che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (nello stesso senso, Cass. n. 2175/2021).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto e argomentato dal Tribunale, deve trovare applicazione la tutela indennitaria, dapprima prevista dall'art 32 L. n. 183/2010, ed oggi dall'art art 28, comma 2,
D.l.vo n. 81/2015 che contempla una ipotesi di risarcimento pari ad un importo previsto tra le 2,5 e
3 le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, avuto riguardo ai criteri di cui all'art 8 della L. n. 604/1966.
L'appellante, oltre ad invocare il suddetto “danno comunitario”, per il quale è prevista una esenzione probatoria, ha chiesto l'applicazione della nuova normativa introdotta dall'art 36, comma 5, del D.l.vo n. 165/2001 (e non dall'art 32 citato) che ha inciso sui limiti minimi e massimi di detta tutela, innalzandoli, laddove tale norma afferma che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Norma che è entrata in vigore il 17.9.2024, a seguito della modifica introdotta con il DL n. 131/2024.
Sulla possibilità di applicare tale normativa ai giudizi in corso di svolgimento, si è rilevato che il fatto che la Commissione Europea abbia inteso portare avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 - anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione dei contratti a termine - ha imposto di ritenere che un risarcimento danni parametrato tra le 2,5 e le 12 mensilità (per cui vi è esenzione di prova) non costituisce una tutela del lavoratore sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi dell'art
5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. Pertanto, stante l'inadeguatezza del criterio di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti utilizzato dalla giurisprudenza ad oggi e la necessità di porvi rimedio con urgenza comporta che la modifica dell'art 36, comma 5, impone - anche laddove non si intenda farne ancora diretta applicazione - un criterio omogeneo di riferimento per il giudice (così, Tribunale Torino n.
3226/2024).
In termini analoghi, anche il Tribunale di Genova (n. 353/2025), secondo cui “…L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato
e obbliga gli Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore (privato e) pubblico. Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso – come lo
4 è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica”
e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e – alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato). Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di così procedere. Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che – ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato: ""… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese. 31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3.2.
Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art.
12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
3.3. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche"" (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n.
136/2024). 12. Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio della lavoratrice ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno da parte del docente …..”.
5 Deve richiamarsi anche la pronuncia del Tribunale di Vercelli n. 394/2024 che ha parametrato il risarcimento alla disposizione di cui al DL n. 131/2024 (normativa richiamata anche dal Tribunale di
Lecco n. 156/2024)
Ad avviso di questa Corte, l'innalzamento dei limiti minimi e massimi previsti dalla nuova disciplina costituisce un criterio di riferimento per la determinazione del risarcimento anche nei giudizi in corso in quanto predispone una maggiore tutela per il lavoratore, laddove la tutela predisposta dall'ordinamento non è apparsa pienamente satisfattiva come dedotto condivisibilmente dalla citata giurisprudenza, tenuto conto anche della procedura di infrazione.
Nella specie, la docente (non stabilizzata, come da documentazione in atti) ebbe a stipulare sette contratti a termine nel lasso temporale dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023: il numero di contratti e la durata del rapporto di lavoro induce pertanto a ritenere congruo, in relazione alla gravità dell'abuso
(di una certa rilevanza), un importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, oltre interessi al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio devono porsi a carico del , prevalentemente CP_1 soccombente (dal Tribunale erano state escluse solo due annualità per la carta docente).
Tali spese devono essere liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute;
nei valori minimi per le spese del presente grado, stante la contumacia di parte appellata;
in entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al pagamento in favore dell'appellante di una somma a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il tfr, oltre interessi al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.216,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre
VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante nonché in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 794/2024 RG promossa da:
Parte_1 con l'avv. Alessio Ariotto
appellante contro
Controparte_1 appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Siena, pubblicata il
12.7.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Siena aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante:
A) condannando il al pagamento in suo favore a titolo di Controparte_1 indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma totale di € 3.435,27 ed € 936,68 a titolo di festività soppresse, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
B) accertando il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107/ 2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,
1 2021/22, 2022/23 e condannando il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore dell'importo di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali;
C) accertando l'illegittimità dell'apposizione del termine e dichiarando la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, con condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1 tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali.
D) compensando le spese processuali per 1/12 e condannando il convenuto al pagamento CP_1 del residuo per spese, liquidate (nell'intero) in € 4.629,00, oltre accessori.
Il Tribunale, per quanto di interesse nella presente causa, motivava la condanna al risarcimento dei danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine, affermando:
“Conclusioni decisorie della domanda sub C).
Deve essere accertata, pertanto, l'illegittimità dell'apposizione del termine e dichiarata la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti - senza condanna del
[...]
al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, legge Controparte_2
4 novembre 2010 n. 183 (ex C. Cost. 2016/n. 187) - oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali.
Il risarcimento per equivalente pecuniario può ritenersi riconosciuto dall'ordinamento nei termini predetti.
L'affermarsi giurisprudenziale di un diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. ord. 36659/2022) non è incompatibile con il criterio qui riaffermato, per condurre in ogni caso lo stesso ad un risultato compreso in quella area risarcitoria, ma ponendosi in maggior aderenza al risarcimento del danno effettivamente subito per effetto della abusiva reiterazione”.
appella la sentenza e chiede di condannare il al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno in suo favore da determinarsi in via equitativa con riferimento ai parametri stabiliti dall'art 32, comma 5, L. n. 183/2010 e successive modifiche, stante l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi al saldo. Con vittoria di spese processuali.
2 L'appellante ha richiamato quanto dedotto nelle sue difese di primo grado in punto di risarcimento danni, affermando che - sulla scorta della decisione della Corte UE 26.11.2024 - risultava applicabile nella specie la disposizione di cui all'art 36, comma 5, D.l.vo n. 165/2011 che riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno a seguito di stipula di contratti a termine in violazione di norme imperative;
che nell'ordinamento italiano risultava già presente un meccanismo di risarcimento del danno per comportamento illegittimo del datore di lavoro, danno non quantificabile nel suo preciso ammontare e che in queste ipotesi risultava avere una funzione dissuasiva e sanzionatoria;
che la sentenza n. 5072/2016 delle SS.UU della Cassazione aveva individuato i criteri di liquidazione nell'art 32, comma 5, L. n. 183/2010 (indennità tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell'art 8 della L.
n. 604/1966), criteri più conformi agli scopi della direttiva e sufficientemente più satisfattivi tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale. L'ultima retribuzione globale di fatto da tenersi in considerazione era pari a complessivi € 1.112,67. Peraltro, doveva trovare applicazione l'art 32 citato, ultimamente novellato, che prevedeva un aumento del limite minimo a 4 mensilità e del limite massimo a 24 mensilità: sull'applicabilità dei nuovi limiti ai giudizi in corso, richiamava Tribunale
Torino n. 3226/2024.
Nonostante regolare notifica dell'appello, nessuno si è costituito per il che è stato dichiarato CP_1 contumace.
*****
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5072/2016) ha ritenuto che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (nello stesso senso, Cass. n. 2175/2021).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto e argomentato dal Tribunale, deve trovare applicazione la tutela indennitaria, dapprima prevista dall'art 32 L. n. 183/2010, ed oggi dall'art art 28, comma 2,
D.l.vo n. 81/2015 che contempla una ipotesi di risarcimento pari ad un importo previsto tra le 2,5 e
3 le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, avuto riguardo ai criteri di cui all'art 8 della L. n. 604/1966.
L'appellante, oltre ad invocare il suddetto “danno comunitario”, per il quale è prevista una esenzione probatoria, ha chiesto l'applicazione della nuova normativa introdotta dall'art 36, comma 5, del D.l.vo n. 165/2001 (e non dall'art 32 citato) che ha inciso sui limiti minimi e massimi di detta tutela, innalzandoli, laddove tale norma afferma che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Norma che è entrata in vigore il 17.9.2024, a seguito della modifica introdotta con il DL n. 131/2024.
Sulla possibilità di applicare tale normativa ai giudizi in corso di svolgimento, si è rilevato che il fatto che la Commissione Europea abbia inteso portare avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 - anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione dei contratti a termine - ha imposto di ritenere che un risarcimento danni parametrato tra le 2,5 e le 12 mensilità (per cui vi è esenzione di prova) non costituisce una tutela del lavoratore sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi dell'art
5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. Pertanto, stante l'inadeguatezza del criterio di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti utilizzato dalla giurisprudenza ad oggi e la necessità di porvi rimedio con urgenza comporta che la modifica dell'art 36, comma 5, impone - anche laddove non si intenda farne ancora diretta applicazione - un criterio omogeneo di riferimento per il giudice (così, Tribunale Torino n.
3226/2024).
In termini analoghi, anche il Tribunale di Genova (n. 353/2025), secondo cui “…L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato
e obbliga gli Stati membri a disporre misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore (privato e) pubblico. Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso – come lo
4 è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur consimile art. 32 l. n. 183/2010 rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica”
e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e – alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato). Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di così procedere. Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che – ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato: ""… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese. 31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3.2.
Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art.
12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
3.3. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche"" (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n.
136/2024). 12. Dunque, deve disporsi il risarcimento, a beneficio della lavoratrice ricorrente, secondo i criteri introdotti dall'art. 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, senza necessità di (specifica) prova del danno da parte del docente …..”.
5 Deve richiamarsi anche la pronuncia del Tribunale di Vercelli n. 394/2024 che ha parametrato il risarcimento alla disposizione di cui al DL n. 131/2024 (normativa richiamata anche dal Tribunale di
Lecco n. 156/2024)
Ad avviso di questa Corte, l'innalzamento dei limiti minimi e massimi previsti dalla nuova disciplina costituisce un criterio di riferimento per la determinazione del risarcimento anche nei giudizi in corso in quanto predispone una maggiore tutela per il lavoratore, laddove la tutela predisposta dall'ordinamento non è apparsa pienamente satisfattiva come dedotto condivisibilmente dalla citata giurisprudenza, tenuto conto anche della procedura di infrazione.
Nella specie, la docente (non stabilizzata, come da documentazione in atti) ebbe a stipulare sette contratti a termine nel lasso temporale dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023: il numero di contratti e la durata del rapporto di lavoro induce pertanto a ritenere congruo, in relazione alla gravità dell'abuso
(di una certa rilevanza), un importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, oltre interessi al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio devono porsi a carico del , prevalentemente CP_1 soccombente (dal Tribunale erano state escluse solo due annualità per la carta docente).
Tali spese devono essere liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e delle attività compiute;
nei valori minimi per le spese del presente grado, stante la contumacia di parte appellata;
in entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il al pagamento in favore dell'appellante di una somma a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il tfr, oltre interessi al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese del doppio grado che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.216,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre
VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante nonché in € 1.984,00 per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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